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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/05/2025, n. 1866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1866 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1)- DISABATO dott. Giuseppe - PRESIDENTE
2)- NOCERA dott.ssa Rosella - GIUDICE rel.
3)- DI GIOIA dott.ssa Tiziana - GIUDICE
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 8151/2024 R.G. T R A
rappresentata e difesa giusta mandato in atti dall'avv. Francesco Piscazzi;
Parte_1
- ATTRICE-
E
Controparte_1
- CONVENUTO CONTUMACE – N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: separazione personale. CONCLUSIONI: all'udienza dell'11.04.2025, celebrata nella contumacia del convenuto, la causa veniva riservata sulle conclusioni declinate dal solo procuratore dell'attrice, che chiedeva la decisione immediata ex art. 473 bis.22 c.p.c.; il P.M. interveniva in giudizio con propria nota del 02.09.2024. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 02.08.2024 chiedeva al Tribunale di Bari di pronunciare la Parte_1 sua separazione personale da Controparte_1 A fondamento della sua domanda deduceva che:
• aveva contratto matrimonio a Bari il 22.09.2016 con il convenuto, dalla cui unione era nato il figlio il 02.12.2018; Per_1
• l'affectio coniugalis era venuto meno;
• lei era inoccupata mentre il marito era detenuto in carcere per reati gravi sin dall'inizio del 2024 ed aveva lasciato la famiglia priva di assistenza economica. Chiedeva disporsi l'affido esclusivo della prole con collocamento materno e con regolamentazione del diritto di visita paterno, l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, ponendo a carico di controparte il contributo paterno al mantenimento della prole nella misura di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in forza del vigente Protocollo del Tribunale di Bari. All'udienza dell'11.04.2025, pur ritualmente citato in giudizio, non si costituiva e il Giudice delegato, dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati, disponendo l'affido esclusivo del minore in favore della madre anche in ragione dello stato di detenzione del padre, il collocamento materno, l'assegnazione della casa coniugale sita in Bitritto alla via XXIV Maggio n. 50 in favore della moglie, rimettendo ai S.S. la regolamentazione degli incontri paterni all'esito dell'espiazione della pena detentiva da parte del padre, ponendo a carico del a decorrere da agosto 2024 il contributo al CP_1 mantenimento del minore nella misura di € 200,00 mensili (da versare entro il giorno 5 di ogni mese), oltre Istat, al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in forza del vigente Protocollo del Tribunale di Bari ed al 100% dell'Assegno Unico Universale. Inoltre, in difetto di richieste di prova, invitava il difensore a precisare le conclusioni ed assegnava contestualmente la causa a sentenza per la decisione immediata ex art. 473 bis.22 c.p.c.; il P.M. interveniva il 02.09.2024. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare, stante la regolarità della notifica, devesi dichiarare la contumacia del convenuto. Nel merito, la domanda di separazione proposta da è fondata e merita accoglimento per Pt_1 quanto di ragione. 1.- Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 C.C. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno dei coniugi. L'istituto della separazione giudiziale conserva, dunque, il carattere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile: come chiarito dalla Suprema Corte, “…a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una sola della parti” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 10 giugno 1992, n. 7148; Cass. Sez. I, Sentenza n. 3356 del 14/02/2007; Cass. Sez. I, Sentenza n. 21099 del 09/10/2007 e, più di recente, anche Cass. Sez. I, Sentenza n. 2183 del 30/01/2013 e Cass. Sez. I, Sentenza n. 8713 del 29/04/2015). E che nel caso di specie la convivenza tra l'attrice e suo marito sia divenuta impossibile risulta dalla circostanza che il resistente, rimanendo contumace, non si è opposto in alcun modo alla domanda di separazione.
2.- Quanto agli aspetti personali ed economici della vicenda matrimoniale, in difetto della prospettazione di circostanze diverse ed ulteriori rispetto a quelle già delibate, vanno confermate le statuizioni assunte all'udienza dell'11.04.2025, alle quali l'attrice ha prestato acquiescenza.
3.- Le spese di giudizio vanno poste a carico del convenuto contumace anche in base al principio della causalità, avendo costretto la ricorrente ad adire l'autorità giudiziaria per ottenere la declaratoria invocata piuttosto che accedere a modalità alternative di definizione della controversia, e vengono liquidate – in favore dell'Erario ex art. 133. T.U. Spese Giustizia essendo stata ammessa l'attrice al Patrocinio a spese dello stato - come da dispositivo che segue secondo i parametri medi del D.M. 147/2022, tabella “giudizi di cognizione innanzi al Tribunale” (involgente le sole fasi introduttiva e di studio con riduzione del 30% stante la tenuità della causa nonché quella decisoria decurtata di 3/4 ai sensi dell'art. 4 del D.M. 147/2022, trattandosi di giudizio contumaciale e non essendo state depositati gli scritti conclusivi e con esclusione della fase istruttoria non celebratasi). 4.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 02.08.2024 da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. dichiara la contumacia del convenuto Controparte_1
2. dichiara la separazione personale dei coniugi alle condizioni dettate all'udienza presidenziale dell'11.04.2025;
3. condanna il convenuto contumace al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2.857,75, di cui € 2.759,75 per compensi ed € 98,00 per spese, oltre accessori di legge e rimborso forfettario al 15%, da liquidarsi in favore dell'Erario ex art. 133. T.U. Spese Giustizia;
4. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari, il 06.05.2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
1)- DISABATO dott. Giuseppe - PRESIDENTE
2)- NOCERA dott.ssa Rosella - GIUDICE rel.
3)- DI GIOIA dott.ssa Tiziana - GIUDICE
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 8151/2024 R.G. T R A
rappresentata e difesa giusta mandato in atti dall'avv. Francesco Piscazzi;
Parte_1
- ATTRICE-
E
Controparte_1
- CONVENUTO CONTUMACE – N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: separazione personale. CONCLUSIONI: all'udienza dell'11.04.2025, celebrata nella contumacia del convenuto, la causa veniva riservata sulle conclusioni declinate dal solo procuratore dell'attrice, che chiedeva la decisione immediata ex art. 473 bis.22 c.p.c.; il P.M. interveniva in giudizio con propria nota del 02.09.2024. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 02.08.2024 chiedeva al Tribunale di Bari di pronunciare la Parte_1 sua separazione personale da Controparte_1 A fondamento della sua domanda deduceva che:
• aveva contratto matrimonio a Bari il 22.09.2016 con il convenuto, dalla cui unione era nato il figlio il 02.12.2018; Per_1
• l'affectio coniugalis era venuto meno;
• lei era inoccupata mentre il marito era detenuto in carcere per reati gravi sin dall'inizio del 2024 ed aveva lasciato la famiglia priva di assistenza economica. Chiedeva disporsi l'affido esclusivo della prole con collocamento materno e con regolamentazione del diritto di visita paterno, l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, ponendo a carico di controparte il contributo paterno al mantenimento della prole nella misura di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in forza del vigente Protocollo del Tribunale di Bari. All'udienza dell'11.04.2025, pur ritualmente citato in giudizio, non si costituiva e il Giudice delegato, dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati, disponendo l'affido esclusivo del minore in favore della madre anche in ragione dello stato di detenzione del padre, il collocamento materno, l'assegnazione della casa coniugale sita in Bitritto alla via XXIV Maggio n. 50 in favore della moglie, rimettendo ai S.S. la regolamentazione degli incontri paterni all'esito dell'espiazione della pena detentiva da parte del padre, ponendo a carico del a decorrere da agosto 2024 il contributo al CP_1 mantenimento del minore nella misura di € 200,00 mensili (da versare entro il giorno 5 di ogni mese), oltre Istat, al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in forza del vigente Protocollo del Tribunale di Bari ed al 100% dell'Assegno Unico Universale. Inoltre, in difetto di richieste di prova, invitava il difensore a precisare le conclusioni ed assegnava contestualmente la causa a sentenza per la decisione immediata ex art. 473 bis.22 c.p.c.; il P.M. interveniva il 02.09.2024. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare, stante la regolarità della notifica, devesi dichiarare la contumacia del convenuto. Nel merito, la domanda di separazione proposta da è fondata e merita accoglimento per Pt_1 quanto di ragione. 1.- Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 C.C. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno dei coniugi. L'istituto della separazione giudiziale conserva, dunque, il carattere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile: come chiarito dalla Suprema Corte, “…a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una sola della parti” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 10 giugno 1992, n. 7148; Cass. Sez. I, Sentenza n. 3356 del 14/02/2007; Cass. Sez. I, Sentenza n. 21099 del 09/10/2007 e, più di recente, anche Cass. Sez. I, Sentenza n. 2183 del 30/01/2013 e Cass. Sez. I, Sentenza n. 8713 del 29/04/2015). E che nel caso di specie la convivenza tra l'attrice e suo marito sia divenuta impossibile risulta dalla circostanza che il resistente, rimanendo contumace, non si è opposto in alcun modo alla domanda di separazione.
2.- Quanto agli aspetti personali ed economici della vicenda matrimoniale, in difetto della prospettazione di circostanze diverse ed ulteriori rispetto a quelle già delibate, vanno confermate le statuizioni assunte all'udienza dell'11.04.2025, alle quali l'attrice ha prestato acquiescenza.
3.- Le spese di giudizio vanno poste a carico del convenuto contumace anche in base al principio della causalità, avendo costretto la ricorrente ad adire l'autorità giudiziaria per ottenere la declaratoria invocata piuttosto che accedere a modalità alternative di definizione della controversia, e vengono liquidate – in favore dell'Erario ex art. 133. T.U. Spese Giustizia essendo stata ammessa l'attrice al Patrocinio a spese dello stato - come da dispositivo che segue secondo i parametri medi del D.M. 147/2022, tabella “giudizi di cognizione innanzi al Tribunale” (involgente le sole fasi introduttiva e di studio con riduzione del 30% stante la tenuità della causa nonché quella decisoria decurtata di 3/4 ai sensi dell'art. 4 del D.M. 147/2022, trattandosi di giudizio contumaciale e non essendo state depositati gli scritti conclusivi e con esclusione della fase istruttoria non celebratasi). 4.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 02.08.2024 da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. dichiara la contumacia del convenuto Controparte_1
2. dichiara la separazione personale dei coniugi alle condizioni dettate all'udienza presidenziale dell'11.04.2025;
3. condanna il convenuto contumace al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2.857,75, di cui € 2.759,75 per compensi ed € 98,00 per spese, oltre accessori di legge e rimborso forfettario al 15%, da liquidarsi in favore dell'Erario ex art. 133. T.U. Spese Giustizia;
4. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari, il 06.05.2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato