TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 16/12/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott.ssa Simona Di Nicola Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 673/2025 ed instaurata da rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Luisa Martini, per procura Parte_1 congiunta al ricorso;
RICORRENTE contro
; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 15.03.2025, ha adito questo Tribunale, Parte_1 domandando di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con il coniuge, CP_1
e di dichiarare l'indipendenza economica dei coniugi.
[...]
A tal fine la ricorrente ha esposto che: i coniugi contraevano matrimonio civile, in Kenya (a
Mombasa), il 13.06.2012, ed il relativo atto veniva trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Fiuggi (FR); con rogito notarile del 22.06.2013, le parti sceglievano il regime della separazione dei beni;
dalla relazione matrimoniale non nascevano figli;
con accordo del 9.01.2024, confermato nella data del 13.02.2024, i coniugi si separavano consensualmente innanzi all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Fiuggi (FR); le condizioni di separazione prevedevano l'allontanamento del marito dalla casa coniugale, di proprietà della moglie, e che ciascun coniuge avrebbe provveduto autonomamente al proprio mantenimento;
il marito, pertanto, lasciava l'abitazione coniugale e si trasferiva in Torre Cajetani (FR), via delle Cese n. 3; i coniugi erano economicamente indipendenti;
in particolare, la moglie era infermiera in servizio presso l'Ospedale di Colleferro (RM), il marito, invece, lavorava come addetto alla cucina presso ristoranti della zona;
vani si rivelavano i tentativi della moglie di addivenire ad una soluzione concordata della lite. ha scelto la contumacia. Controparte_1
All'udienza di comparizione delle parti, è comparsa la ricorrente, assistita dal proprio Difensore, il quale ha chiesto la decisione della causa, insistendo nelle domande formulate nei propri scritti difensivi. Ne è seguita la rimessione in decisione al Collegio, ai sensi dell'art. 473-bis.22., comma
4, c.p.c..
2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett.
b) legge n. 898/70.
Nello specifico, visto l'accordo di separazione del 9.01.2024, iscritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Fiuggi (FR), Parte II, Serie C, atto Numero 1, confermato dalle parti nella data del 13.02.2024, conferma trascritta nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
Fiuggi (FR), Parte II, Serie C, atto Numero 4 (all.i al ricorso), dovendosi ritenere la separazione protratta senza interruzione ed essendo trascorso il termine di legge, deve concludersi per la definitiva cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
4. Nessuna domanda di assegno divorzile è stata elevata in giudizio e, pertanto, non devono essere rese statuizioni al riguardo.
5. Considerata le domande con cui si è adito il Tribunale, di natura costitutivo-necessaria e la contumacia del resistente, sussistono motivi per la compensazione delle spese di lite ex art. 92
c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda o eccezioni disattese, così provvede: − pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Kenya (a Mombasa), il 13.06.2012 da nata a [...], il [...], e nato in Parte_1 Controparte_1
Kenya (a Malindi), il 18.07.1985 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Fiuggi (FR) dell'anno 2012, atto N. 11, P. II, S. C);
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fiuggi (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
− nulla sull'assegno divorzile;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 4.12.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott.ssa Simona Di Nicola Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 673/2025 ed instaurata da rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Luisa Martini, per procura Parte_1 congiunta al ricorso;
RICORRENTE contro
; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 15.03.2025, ha adito questo Tribunale, Parte_1 domandando di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con il coniuge, CP_1
e di dichiarare l'indipendenza economica dei coniugi.
[...]
A tal fine la ricorrente ha esposto che: i coniugi contraevano matrimonio civile, in Kenya (a
Mombasa), il 13.06.2012, ed il relativo atto veniva trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Fiuggi (FR); con rogito notarile del 22.06.2013, le parti sceglievano il regime della separazione dei beni;
dalla relazione matrimoniale non nascevano figli;
con accordo del 9.01.2024, confermato nella data del 13.02.2024, i coniugi si separavano consensualmente innanzi all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Fiuggi (FR); le condizioni di separazione prevedevano l'allontanamento del marito dalla casa coniugale, di proprietà della moglie, e che ciascun coniuge avrebbe provveduto autonomamente al proprio mantenimento;
il marito, pertanto, lasciava l'abitazione coniugale e si trasferiva in Torre Cajetani (FR), via delle Cese n. 3; i coniugi erano economicamente indipendenti;
in particolare, la moglie era infermiera in servizio presso l'Ospedale di Colleferro (RM), il marito, invece, lavorava come addetto alla cucina presso ristoranti della zona;
vani si rivelavano i tentativi della moglie di addivenire ad una soluzione concordata della lite. ha scelto la contumacia. Controparte_1
All'udienza di comparizione delle parti, è comparsa la ricorrente, assistita dal proprio Difensore, il quale ha chiesto la decisione della causa, insistendo nelle domande formulate nei propri scritti difensivi. Ne è seguita la rimessione in decisione al Collegio, ai sensi dell'art. 473-bis.22., comma
4, c.p.c..
2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett.
b) legge n. 898/70.
Nello specifico, visto l'accordo di separazione del 9.01.2024, iscritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Fiuggi (FR), Parte II, Serie C, atto Numero 1, confermato dalle parti nella data del 13.02.2024, conferma trascritta nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
Fiuggi (FR), Parte II, Serie C, atto Numero 4 (all.i al ricorso), dovendosi ritenere la separazione protratta senza interruzione ed essendo trascorso il termine di legge, deve concludersi per la definitiva cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
4. Nessuna domanda di assegno divorzile è stata elevata in giudizio e, pertanto, non devono essere rese statuizioni al riguardo.
5. Considerata le domande con cui si è adito il Tribunale, di natura costitutivo-necessaria e la contumacia del resistente, sussistono motivi per la compensazione delle spese di lite ex art. 92
c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda o eccezioni disattese, così provvede: − pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Kenya (a Mombasa), il 13.06.2012 da nata a [...], il [...], e nato in Parte_1 Controparte_1
Kenya (a Malindi), il 18.07.1985 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Fiuggi (FR) dell'anno 2012, atto N. 11, P. II, S. C);
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fiuggi (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
− nulla sull'assegno divorzile;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 4.12.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema