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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 04/04/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 774/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 774/2022 promossa da:
( , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv. CAPODAGLI CLAUDIA giusta procura speciale in atti;
APPELLANTE contro
( , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._1
RUSSONIELLO FLAVIO giusta procura speciale in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.04.2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 con il presente giudizio ha impugnato la pronuncia resa dal Controparte_1
Giudice di Pace di Civitavecchia n. 251 del 31.01.2022 all'esito del giudizio RG 1340/2020 con cui era stata parzialmente accolta l'opposizione all'esecuzione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 09780201900019421000 relativo alle cartelle di pagamento nn. 097
2014 22415617000; 097 2015 0065381510000; 09720170224102750000;
09720180085726518000, delle quali per le prime tre aveva presentato istanza di definizione agevolata;
di cui n. 3 riferite a tributi e 1 per sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, promossa da il quale nel giudizio di primo grado aveva Controparte_2 chiesto dichiararsi la nullità delle notificazioni delle cartelle sottese al preavviso di fermo e la prescrizione del diritto sotteso alle medesime. Il giudice di primo grado con la sentenza impugnata aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione con riferimento alle cartelle 097
2014 22415617000; 097 2015 0065381510000; 09720170224102750000 e aveva annullato la cartella 09720180085726518000, per mancata prova da parte di dell'avvenuta CP_3 notificazione.
La sentenza del giudice di primo grado era stata impugnata deducendo: a) la carenza di motivazione nella parte in cui aveva ritenuto che non aveva provato in giudizio la CP_3 regolare notifica della cartella di pagamento e l'interruzione del termine quinquennale di prescrizione, non avendo il Giudice di Pace considerato che l'odierna appellante aveva depositato prova della notificazione della cartella oggetto di causa in data 29.11.2018 per cui doveva dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione b) l'inammissibilità dell'opposizione in ragione della tardività della medesima;
c) errata qualificazione dell'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. dovendosi ritenere l'opposizione volta all'accertamento di vizi formali del titolo da proporsi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; d) illegittima compensazione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio che deduceva l'infondatezza della domanda e Controparte_2 ne chiedeva il rigetto.
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali, all'udienza del 3.04.2025 la causa decisa all'esito della camera di consiglio ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con la presente sentenza.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Invero non risulta che l'odierno appellante abbia depositato agli atti del giudizio di primo grado la prova della notifica della cartella di pagamento oggetto di causa.
pagina 2 di 4 Invero il doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione richiamato nell'atto di appello indica un prospetto delle notifiche effettuate asseritamente ai sensi degli artt. 139/140 c.p.c. da parte di ad una serie di debitori ivi indicati ma non costituisce la prova dell'avvenuta CP_3 notificazione della cartella oggetto di contestazione relativa alla violazione del codice della strada.
Ne costituisce conferma anche la richiesta, tardiva e quindi non ammessa dal Giudice di
Pace, svolta dal procuratore di in primo grado all'udienza dell'8.01.2021 di produrre CP_3 copia della cartella esattoriale avente i numeri finali 518.
La produzione della prova dell'avvenuta notificazione nel presente grado di giudizio non può essere ammessa dal giudicante in quanto in contrasto con l'art. 345 c.p.c.
Altrettanto infondata è l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'opposizione da qualificarsi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Invero la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'opposizione a fermo amministrativo
(ed al suo preavviso) non è qualificabile come opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.), né tantomeno ai sensi dell'art. 617 c.p.c. bensì come ordinaria azione di accertamento negativo
(cfr. Cass. sentenza n. 7756 del 08 aprile 2020. Sul punto anche Cass. 15354 del 22 luglio
2015 che, per prima, chiariva la natura di tale azione: “dal momento in cui il legislatore del 2001 ha svincolato il fermo dall'esito infruttuoso del pignoramento, sopprimendo la condizione del mancato reperimento del bene, alla quale esso era prima subordinato, il presidio non può non essere ricostruito in termini di misura alternativa alla esecuzione, come del resto conferma anche la collocazione topografica della relativa disciplina all'interno del Capo III del Titolo II. In sostanza, decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, l'agente della riscossione potrà, a sua scelta, o procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo costituito dal ruolo ovvero disporre il fermo di beni mobili registrati.
Deve allora concludersi che trattasi di misura puramente afflittiva, volta a indurre il debitore all'adempimento, pur di ottenerne la rimozione. Come tale essa deve ritenersi impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi, la corrispondente iniziativa giudiziaria, come un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria.”).
In ragione delle predette valutazioni non può quindi ritenersi inammissibile la domanda svolta dall'odierno appellato in primo grado e l'appello deve essere integralmente rigettato.
pagina 3 di 4 Le spese di lite tra l'appellante e l'appellata seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva ai sensi del DM 55/2014 e smi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore dell'appellato che liquida in € 494 per onorari per il presente grado di giudizio, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Civitavecchia, 3 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 774/2022 promossa da:
( , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv. CAPODAGLI CLAUDIA giusta procura speciale in atti;
APPELLANTE contro
( , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._1
RUSSONIELLO FLAVIO giusta procura speciale in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.04.2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 con il presente giudizio ha impugnato la pronuncia resa dal Controparte_1
Giudice di Pace di Civitavecchia n. 251 del 31.01.2022 all'esito del giudizio RG 1340/2020 con cui era stata parzialmente accolta l'opposizione all'esecuzione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 09780201900019421000 relativo alle cartelle di pagamento nn. 097
2014 22415617000; 097 2015 0065381510000; 09720170224102750000;
09720180085726518000, delle quali per le prime tre aveva presentato istanza di definizione agevolata;
di cui n. 3 riferite a tributi e 1 per sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, promossa da il quale nel giudizio di primo grado aveva Controparte_2 chiesto dichiararsi la nullità delle notificazioni delle cartelle sottese al preavviso di fermo e la prescrizione del diritto sotteso alle medesime. Il giudice di primo grado con la sentenza impugnata aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione con riferimento alle cartelle 097
2014 22415617000; 097 2015 0065381510000; 09720170224102750000 e aveva annullato la cartella 09720180085726518000, per mancata prova da parte di dell'avvenuta CP_3 notificazione.
La sentenza del giudice di primo grado era stata impugnata deducendo: a) la carenza di motivazione nella parte in cui aveva ritenuto che non aveva provato in giudizio la CP_3 regolare notifica della cartella di pagamento e l'interruzione del termine quinquennale di prescrizione, non avendo il Giudice di Pace considerato che l'odierna appellante aveva depositato prova della notificazione della cartella oggetto di causa in data 29.11.2018 per cui doveva dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione b) l'inammissibilità dell'opposizione in ragione della tardività della medesima;
c) errata qualificazione dell'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. dovendosi ritenere l'opposizione volta all'accertamento di vizi formali del titolo da proporsi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; d) illegittima compensazione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio che deduceva l'infondatezza della domanda e Controparte_2 ne chiedeva il rigetto.
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali, all'udienza del 3.04.2025 la causa decisa all'esito della camera di consiglio ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con la presente sentenza.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Invero non risulta che l'odierno appellante abbia depositato agli atti del giudizio di primo grado la prova della notifica della cartella di pagamento oggetto di causa.
pagina 2 di 4 Invero il doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione richiamato nell'atto di appello indica un prospetto delle notifiche effettuate asseritamente ai sensi degli artt. 139/140 c.p.c. da parte di ad una serie di debitori ivi indicati ma non costituisce la prova dell'avvenuta CP_3 notificazione della cartella oggetto di contestazione relativa alla violazione del codice della strada.
Ne costituisce conferma anche la richiesta, tardiva e quindi non ammessa dal Giudice di
Pace, svolta dal procuratore di in primo grado all'udienza dell'8.01.2021 di produrre CP_3 copia della cartella esattoriale avente i numeri finali 518.
La produzione della prova dell'avvenuta notificazione nel presente grado di giudizio non può essere ammessa dal giudicante in quanto in contrasto con l'art. 345 c.p.c.
Altrettanto infondata è l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'opposizione da qualificarsi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Invero la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'opposizione a fermo amministrativo
(ed al suo preavviso) non è qualificabile come opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.), né tantomeno ai sensi dell'art. 617 c.p.c. bensì come ordinaria azione di accertamento negativo
(cfr. Cass. sentenza n. 7756 del 08 aprile 2020. Sul punto anche Cass. 15354 del 22 luglio
2015 che, per prima, chiariva la natura di tale azione: “dal momento in cui il legislatore del 2001 ha svincolato il fermo dall'esito infruttuoso del pignoramento, sopprimendo la condizione del mancato reperimento del bene, alla quale esso era prima subordinato, il presidio non può non essere ricostruito in termini di misura alternativa alla esecuzione, come del resto conferma anche la collocazione topografica della relativa disciplina all'interno del Capo III del Titolo II. In sostanza, decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, l'agente della riscossione potrà, a sua scelta, o procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo costituito dal ruolo ovvero disporre il fermo di beni mobili registrati.
Deve allora concludersi che trattasi di misura puramente afflittiva, volta a indurre il debitore all'adempimento, pur di ottenerne la rimozione. Come tale essa deve ritenersi impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi, la corrispondente iniziativa giudiziaria, come un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria.”).
In ragione delle predette valutazioni non può quindi ritenersi inammissibile la domanda svolta dall'odierno appellato in primo grado e l'appello deve essere integralmente rigettato.
pagina 3 di 4 Le spese di lite tra l'appellante e l'appellata seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva ai sensi del DM 55/2014 e smi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore dell'appellato che liquida in € 494 per onorari per il presente grado di giudizio, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Civitavecchia, 3 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
pagina 4 di 4