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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 01/04/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1843/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di FI, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore dott. Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 17/10/2022 al n. 1843/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. FAUCCI ANTONELLA, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. ), elettivamente NTroparte_1 P.IVA_1 domiciliata presso la sede dell'Ente e rappresentata e difesa dall'avv. DI BISCEGLIE
MARCO, dall'avv. CARLI SILVIA dall'avv. CEI LUCA dall'avv. SPIZZAMIGLIO SERENA come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- avverso la sentenza n. 206/2022 emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata in data
07/03/2022; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 13.01.2025 all'esito dell'udienza cartolare del 7.01.2025, sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Previo esperimento di CTU tecnico-contabile volta ad accertare la congruità del danno patrimoniale per la perdita del posto di lavoro già in essere con presso la quale il Sig. lavorava con contratto a tempo CP_2 Pt_1 indeterminato, determinata dal licenziamento in data 15/01/2018 a causa del superamento del periodo contrattuale di conservazione del posto di lavoro, così come quantificata nel conteggio allegato sub doc. 30 fascicolo di I grado, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in parziale riforma della sentenza appellata n. 206/2022 pubblicata in data 07/03/2022 dal Tribunale di Livorno nel fascicolo con RG.n. 695/2020 non notificata, in accoglimento del presente atto di appello condannare (P. Iva ), in persona del NTroparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Pisa A. Cocchi 7/9, al 19 risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal Sig. nato a [...] il Parte_1
02.10.1959 e ivi residente in [...] (C.F. ) in C.F._1 conseguenza dell'intervento subito l'08/05/2015 quantificati in euro 332.465,30 o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal sorgere del credito al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
Con sentenza munita della clausola di provvisoria esecuzione”; per la parte appellata: “riportandosi a tutto quanto dedotto in atti, insiste nelle conclusioni ivi contenute (ndr: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare l'appello proposto con conseguente conferma in ogni sua parte della impugnata sentenza. Con vittoria di compenso e spese di giudizio, da liquidarsi ex D.M. n. 55/2014 con l'aumento del 30% previsto dall'art.4 comma 1 bis, senza applicazione di Iva e Cap (trattandosi di contenzioso gestito da Avvocatura interna), ma gravati di oneri previdenziali e assistenziali pari al 23,8%, oneri da riconoscersi all'avvocato dipendente dell'Ente pubblico in sostituzione delle voci accessorie applicabili ai legali liberi professionisti”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva davanti alla Corte di Parte_1
NT Appello di FI (per l'innanzi anche , proponendo NTroparte_1 appello avverso la sentenza n. 206/2022 con la quale il Tribunale di Livorno aveva affermato la responsabilità dei sanitari che avevano sottoposto il ad un intervento Pt_1 chirurgico di sostituzione protesica del ginocchio sinistro, dal quale era derivata una grave complicanza settica, che lo aveva costretto a sottoporsi ad ulteriori ricoveri e alla fine anche alla sostituzione della artoprotesi infetta. Con la medesima sentenza il primo giudice, sulla scorta delle risultanze della CTU, aveva quindi condannato la CP_1
a rifondere al l'importo complessivo di euro 81.386,50, di cui euro
[...] Pt_1
30.937,50 a titolo di danno biologico temporaneo, euro 25.449,00 a titolo di danno differenziale iatrogeno, compresa la componente di sofferenza soggettiva ed esclusa la personalizzazione, euro 25.000,00 a titolo di danno patrimoniale. Il tutto oltre interessi NT compensativi sul capitale annualmente rivalutato. Il Tribunale condannava infine la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite, di CTU e CTP in applicazione del principio di soccombenza.
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per il seguente motivo:
1) errore nell'aver limitato ad euro 25.000 il danno patrimoniale conseguente alla perdita dell'attività lavorativa;
in particolare erronea ricostruzione dei fatti con riferimento alla data della assunzione del non successiva ma precedente Pt_1 all'intervento chirurgico, essendosi verificato solo un cambio della società aggiudicataria dell'appalto del servizio di pulizia per cui il lavorava da oltre 15 anni;
violazione Pt_1 dell'art. 1223 c.c. non essendo stato riconosciuto al danneggiato l'intero pregiudizio subito;
omessa valutazione della complessiva invalidità del errore nel non aver Pt_1 quantificato il danno da lucro cessante considerando tutte le mensilità perdute dal licenziamento fino alla pensione, ivi compresa la riduzione del trattamento di fine rapporto, come da allegata consulenza di parte;
mancata personalizzazione del danno patrimoniale;
reiterazione della richiesta di CTU contabile volta ad accertare il danno da perdita del posto di lavoro.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva che contestava le NTroparte_1 censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 13.01.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Non è oggetto di contestazione e dunque è coperto da giudicato l'accertamento dell'an della responsabilità dei sanitari che in data 8.05.2015 ebbero a sottoporre il all'epoca di anni 55, ad intervento di Pt_1 protesizzazione del ginocchio sinistro, già affetto da gonartrosi in esito a ricostruzione del legamento crociato anteriore. In particolare non è controverso che, dopo la dimissione, avvenuta il 12.05.2015, il manifestava i sintomi di una infezione Pt_1 protesica che comportava un lungo periodo di inabilità temporanea, caratterizzato da ricoveri e ulteriore intervento di sostituzione della protesi (specificamente: 125 gg di inabilità temporanea totale, 125 gg di inabilità temporanea al 75%, 407 giorni di inabilità temporanea al 50% e 407 gg di inabilità temporanea al 25%), con all'esito il consolidamento di un danno biologico differenziale del 5% (come differenza tra l'invalidità complessiva del 20% e l'invalidità del 15% che sarebbe comunque residuata anche in assenza degli esiti infettivi).
Neppure è contestato che, in conseguenza della negligente condotta dei sanitari livornesi, il bbia subito sia un danno non patrimoniale, sia un danno patrimoniale, Pt_1 essendo la controversia incentrata unicamente sulla quantificazione di quest'ultimo.
2. Il motivo di appello: la quantificazione del danno da lucro cessante – Con riferimento al danno patrimoniale – che come detto non è contestato in punto di an, ma solo di quantum – il primo giudice ha così argomentato: 'In merito al danno patrimoniale da lucro cessante occorre in sintesi osservare, in fatto: - che il Sig. risulta essere Pt_1 stato licenziato dalla società (presso la quale, secondo quanto riferito ai CTU, CP_2 svolgeva le mansioni di operatore ecologico) nel gennaio 2018 per superamento del periodo di comporto (vedi doc. 26 di parte attrice); che nei termini ex 183 c.p.c. risultano prodotte unicamente due buste paga di ottobre 2016 e luglio 2017 emesse da con indicazione, quale data di assunzione primo luglio 2016 ed importo netto CP_2 di euro 1.456,00 ed euro 1.392,00 (vedi doc. 34 e 25 prodotte con la memoria del 20 novembre 2020); - che solo con il preverbale del 12 novembre 2021, quando la causa era già stata rinviata per precisazione delle conclusioni, sono stati prodotti ulteriori documenti;
tali documenti sono riferiti quasi esclusivamente al periodo anteriore alla scadenza dei termini ex 183 c.p.c. (novembre 2020) e quindi la loro produzione è chiaramente inammissibile. Ciò posto la CTU richiesta da parte attrice, mancando ogni elemento in ordine ai redditi effettivamente percepiti in un periodo significativamente anteriore rispetto all'intervento chirurgico del maggio 2015 e del periodo successivo al gennaio 2018 sarebbe del tutto esplorativa ed inconcludente. L'onere della prova in ordine al danno patrimoniale da lucro cessante gravava su parte attrice e tale onere, come esposto, può ritenersi assolto solo in misura minimale. Sulla base degli elementi in atti (licenziamento per superamento del periodo di comporto da occupazione lavorativa che risulta reperita successivamente all'intervento chirurgico;
incidenza di circa il 5% in termini “differenziali” sulla capacità lavorativa quale accertata dal CTU;
assenza di indicazioni e prove precise documentali circa i redditi precedenti-successivi), appare equo e congruo determinare il danno patrimoniale da lucro cessante, anche ex art.
1.226 c.c. in un importo di euro 25.000,00 all'incirca pari ad un anno e mezzo di retribuzioni nette (18 mensilità del resto previste anche dall'art. 18 comma terzo L.
300/1970), periodo all'esito del quale poteva ritenersi ragionevole il reperimento di altra attività lavorativa, considerando l'età, l'incidenza modesta del danno “differenziale” alla capacità lavorativa riferibile alla responsabilità dell'azienda sanitaria convenuta, al fatto che il lavoro per il quale è intervenuto il licenziamento per superamento del comporto era stato reperito dopo l'intervento chirurgico'.
Parte appellante ha contestato la suddetta quantificazione del danno patrimoniale, ritenendola inadeguata a rappresentare il pregiudizio effettivamente subito a seguito del licenziamento ed in particolare lamentando: l'erronea collocazione dell'assunzione da parte del datore di lavoro successivamente all'intervento, la mancata valutazione, ai fini della quantificazione equitativa, della complessiva invalidità del 20%, la mancata considerazione di tutte le mensilità perdute dal licenziamento al pensionamento, la omessa personalizzazione del danno da lucro cessante in considerazione delle caratteristiche soggettive. e della situazione in cui il si era venuto a trovare. Pt_1
Ciò detto, va in primo luogo rilevato come non sia contestato e risulti dalla documentazione in atti che con raccomandata ricevuta in data 29.01.2018 CP_2 comunicava al a risoluzione del rapporto di lavoro in essere a tempo indeterminato Pt_1 per 'superamento del periodo di comporto' come da CCNL (all 26 atto di citazione). Del pari non è controverso che le prolungate assenze che portavano al detto licenziamento erano causalmente correlate ai ricoveri ed ai periodi di malattia conseguenti alla complicazione settica derivante dall'intervento di impianto protesico effettuato presso l'ospedale di Livorno.
Dovendosi ritenere passata in giudicato, in mancanza di specifico motivo di appello, la dichiarata inammissibilità, per tardività, di tutte le produzioni documentali (tra cui tutti i CUD del dal 2014 al 2021) allegate solo con il preverbale di udienza del Pt_1
12.11.2021, quando la causa era già stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, gli unici elementi da cui inferire dati circa l'attività lavorativa svolta dell'appellante sono costituiti dalle due buste paga prodotte con la memoria ex art. 183 co VI n° 2 c.p.c.
(doc 35) relative ai mesi di ottobre 2016 e luglio 2017.
Dalle stesse emerge come il fosse stato assunto a tempo indeterminato da Pt_1 [...] in data 1.07.2016 (quindi circa un anno dopo l'intervento di cui è causa) con CP_2 qualifica di operatore ecologico e paga base di euro 1.736,93.
Dunque, dalla documentazione utilizzabile in quanto tempestivamente prodotta appare documentata – peraltro molto genericamente - soltanto l'attività lavorativa successiva al sinistro per cui è controversia, con riferimento ad un rapporto di lavoro che risulta anch'esso instaurato successivamente all'operazione chirurgica di cui è controversia. La diversa ricostruzione proposta dall'appellante, che con l'atto di gravame ha sostenuto che si sarebbe trattato di attività lavorativa in continuità rispetto a quella svolta dal Pt_1 antecedentemente all'intervento chirurgico, alle dipendenze di differente società, quale conseguenza della c.d. 'esternalizzazione' del servizio di spazzamento, non può trovare accoglimento. Se è vero che appare peculiare e poco plausibile che il sia stato Pt_1 assunto da una società proprio in un momento in cui era ancora in malattia a causa dell'infezione (come del resto risultante dalle stesse buste paga allegate), la continuità NT lavorativa tra il precedente datore di lavoro (Cooplat) e in forza di un 'cambio di appalto del servizio di spazzamento' è circostanza dedotta per la prima volta in appello e comunque fondata su documenti inutilizzabili in quanto tardivamente prodotti in primo grado e già dichiarati inammissibili dal Tribunale con statuizione non impugnata. In ogni caso la circostanza non appare congruente rispetto alle allegazioni fatte, atteso che il dedotto avvicendamento tra le società di pulizia sarebbe, secondo la prospettazione dell'appellante avvenuto nel 2015, mentre l'assunzione del da parte di AVR è Pt_1 indicata come avvenuto nel luglio 2016.
Ciò posto, sulla base dei soli documenti ritualmente e tempestivamente prodotti neppure è possibile utilmente disporre una CTU contabile visto che mancano del tutto elementi per ricostruire la situazione reddituale del e comparare la sua situazione Pt_1 economica prima e dopo l'infezione derivante dall'intervento chirurgico in esame e questo ragionamento vale anche a voler ammettere che, come sostenuto dall'appellante, nel 2016 si sarebbe verificato solo il cambio della società aggiudicataria dell'appalto del servizio di pulizia, ma tale lavoro sarebbe stato svolto dal anche Pt_1 prima, alle dipendenze di un'altra società e da oltre 15 anni.
Né appare condivisibile la prospettazione dell'appellante secondo cui i dati utili ai fini della ricostruzione della situazione reddituale del si sarebbero dovuti trarre dalla Pt_1 consulenza di parte depositata in atti, dal momento che quest'ultima, contestata dall'appellata in ogni sua parte, integra una mera memoria difensiva di carattere tecnico, come tale priva di per sé sola di qualunque valore probatorio.
Venendo quindi alla questione della quantificazione del danno da lucro cessante, sulla base di un consolidato orientamento di legittimità il danno patrimoniale futuro, cioè la contrazione del reddito conseguente all'evento lesivo, deve liquidarsi provando in concreto, per raffronto tra i dati reddituali pre e post sinistro, la diminuzione reddituale conseguente all'invalidità permanente e/o all'inabilità temporanea. Il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va infatti valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione, però, copre solo l'an dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi (così
Cass. 15.6.2018 n. 15737).
Se è vero che la peculiarità del danno nel caso di specie è costituita dall'intervenuto licenziamento da rapporto lavorativo incontestabilmente derivante dall'assenza per la malattia derivante dall'infezione scaturita dall'operazione, per valutarne la portata in termini di lucro cessante, sarebbe stato necessario in primo luogo verificare quale fosse la situazione economica del ante sinistro (e su questo non abbiamo dati) nonché Pt_1 accertare quali fossero le sue reali entrate successivamente alla perdita del lavoro NT presso , in termini di percezione di contributi NASPI, pensione di invalidità, tempo di raggiungimento dei presupposti per il pensionamento (anche in questo caso tutti dati mancanti). A tale ultimo proposito neppure risulta documentato - ma solo allegato - che il lavoro del fosse l'unica entrata in famiglia e come quest'ultima fosse Pt_1 composta.
In tale prospettiva non può dunque trovare accoglimento il motivo di appello con il quale si è reputata inadeguata la liquidazione del danno da mancato guadagno fatta dal primo giudice in termini equitativi, considerando un anno e mezzo di retribuzioni di importo pari a quelle delle due uniche buste paga tempestivamente prodotte.
L'appellante si duole dell'omessa valutazione presuntiva e prognostica del danno da mancato guadagno sulla base di tutte le retribuzioni perdute dalla data del licenziamento all'intervenuto pensionamento (che peraltro non è documentato quanto sia intervenuto) sostenendo che la giurisprudenza di legittimità non richiederebbe necessariamente una prova documentale, ma si accontenterebbe della prova indiziaria di un'utilità patrimoniale perduta, pur fondata su di un giudizio di ragionevole probabilità. Il suddetto assunto non è condivisibile.
Il dato fattuale da cui muovere è che, sebbene il ctu abbia riconosciuto che i postumi hanno inciso sulla capacità lavorativa specifica del nella misura del 5%, pari ai Pt_1 rilevati postumi permanenti, tuttavia il danneggiato ha ritualmente prodotto solo due buste paga entrambe successive alla lesione in esame e nessuna dichiarazione dei redditi, né pre né post sinistro.
In tale contesto e a fronte di una simile carenza di documentazione dal punto di vista reddituale, la liquidazione effettuata in termini meramente equitativi dal primo giudice appare l'unico possibile sbocco della pretesa risarcitoria in oggetto. Il non avere documentato quando il sia andato in pensione (considerato che al momento del Pt_1 licenziamento aveva 59 anni) non permette infatti neppure di verificare se l'importo equitativamente liquidato dal giudice in 18 mensilità – tempo considerato congruo per poter reperire una analoga attività lavorativa o per accedere ad un trattamento pensionistico - copra un arco temporale effettivamente inferiore rispetto a quello intercorrente tra la perdita del lavoro e la percezione della pensione. Quanto alla riduzione del tfr come effetto dell'intervenuto licenziamento mancano tutti i dati di riferimento per ritenerlo comprovato ovvero il pregresso periodo lavorativo anteriore al sinistro e finanche le rate pensionistiche effettivamente percepite dal Pt_1
Corretto appare anche l'avere il primo giudice correlato il detto risarcimento alla perdita di capacità lavorativa direttamente conseguente alla lesione attribuibile ai sanitari
(ovvero il 5%, ma inteso in termini differenziali quale sottrazione tra invalidità complessiva del 20% e invalidità del 15% che sarebbe comunque residuata come conseguenza delle pregresse patologie) e non già alla sola complessiva invalidità del
(pari al 20%) comprensiva anche dalle sue pregresse patologie e degli esiti che Pt_1 sarebbero comunque residuati dall'intervento anche in mancanza dell'infezione. A tale NT proposito non è dato rinvenire alcun elemento sulla cui base attribuire alla le conseguenze dannose di uno stato di invalidità non dipendente dalle negligenze del personale sanitario.
Infine anche l'invocata 'personalizzazione' del danno patrimoniale appare non suscettibile di applicazione, nella misura in cui si tratta di aspetto della capacità lavorativa generica suscettibile di influire non nella quantificazione del danno da mancato guadagno, bensì in quella del danno non patrimoniale (in termini di c.d. cenestesi lavorativa), nel caso di specie coperta da giudicato per mancanza di appello.
3.Le spese di lite - Quanto alle spese del presente grado di giudizio di appello, le stesse seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum (ricompreso nello scaglione da € 260.000 a € 520.000) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione della fase istruttoria, tecnicamente non espletata (in particolare: € 4389,00 per la fase di studio, € 2552,00 per la fase introduttiva, €
7298,00 per la fase decisoria, per complessive euro 14.239,00).
Non sussistono invece i presupposti per un aumento del compenso ex art. 4 co 1bis DM
55/2014 dal momento che gli atti di parte appellata non risultano redatti, se non in modo del tutto marginale, con sistemi effettivamente idonei a facilitarne in maniera consistente la consultazione (è previsto solo automatica possibilità di visualizzare indice e parte finale dell'atto, senza richiami ipertestuali agli allegati nel corpo dello scritto, ma solo in calce).
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di FI, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) respinge l'appello;
2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 14.239,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre gli oneri di legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in FI, nella camera di consiglio del 26.03.2025 dalla Corte di Appello di FI su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di FI, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore dott. Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 17/10/2022 al n. 1843/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. FAUCCI ANTONELLA, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. ), elettivamente NTroparte_1 P.IVA_1 domiciliata presso la sede dell'Ente e rappresentata e difesa dall'avv. DI BISCEGLIE
MARCO, dall'avv. CARLI SILVIA dall'avv. CEI LUCA dall'avv. SPIZZAMIGLIO SERENA come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- avverso la sentenza n. 206/2022 emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata in data
07/03/2022; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 13.01.2025 all'esito dell'udienza cartolare del 7.01.2025, sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Previo esperimento di CTU tecnico-contabile volta ad accertare la congruità del danno patrimoniale per la perdita del posto di lavoro già in essere con presso la quale il Sig. lavorava con contratto a tempo CP_2 Pt_1 indeterminato, determinata dal licenziamento in data 15/01/2018 a causa del superamento del periodo contrattuale di conservazione del posto di lavoro, così come quantificata nel conteggio allegato sub doc. 30 fascicolo di I grado, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in parziale riforma della sentenza appellata n. 206/2022 pubblicata in data 07/03/2022 dal Tribunale di Livorno nel fascicolo con RG.n. 695/2020 non notificata, in accoglimento del presente atto di appello condannare (P. Iva ), in persona del NTroparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Pisa A. Cocchi 7/9, al 19 risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal Sig. nato a [...] il Parte_1
02.10.1959 e ivi residente in [...] (C.F. ) in C.F._1 conseguenza dell'intervento subito l'08/05/2015 quantificati in euro 332.465,30 o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal sorgere del credito al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
Con sentenza munita della clausola di provvisoria esecuzione”; per la parte appellata: “riportandosi a tutto quanto dedotto in atti, insiste nelle conclusioni ivi contenute (ndr: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare l'appello proposto con conseguente conferma in ogni sua parte della impugnata sentenza. Con vittoria di compenso e spese di giudizio, da liquidarsi ex D.M. n. 55/2014 con l'aumento del 30% previsto dall'art.4 comma 1 bis, senza applicazione di Iva e Cap (trattandosi di contenzioso gestito da Avvocatura interna), ma gravati di oneri previdenziali e assistenziali pari al 23,8%, oneri da riconoscersi all'avvocato dipendente dell'Ente pubblico in sostituzione delle voci accessorie applicabili ai legali liberi professionisti”.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva davanti alla Corte di Parte_1
NT Appello di FI (per l'innanzi anche , proponendo NTroparte_1 appello avverso la sentenza n. 206/2022 con la quale il Tribunale di Livorno aveva affermato la responsabilità dei sanitari che avevano sottoposto il ad un intervento Pt_1 chirurgico di sostituzione protesica del ginocchio sinistro, dal quale era derivata una grave complicanza settica, che lo aveva costretto a sottoporsi ad ulteriori ricoveri e alla fine anche alla sostituzione della artoprotesi infetta. Con la medesima sentenza il primo giudice, sulla scorta delle risultanze della CTU, aveva quindi condannato la CP_1
a rifondere al l'importo complessivo di euro 81.386,50, di cui euro
[...] Pt_1
30.937,50 a titolo di danno biologico temporaneo, euro 25.449,00 a titolo di danno differenziale iatrogeno, compresa la componente di sofferenza soggettiva ed esclusa la personalizzazione, euro 25.000,00 a titolo di danno patrimoniale. Il tutto oltre interessi NT compensativi sul capitale annualmente rivalutato. Il Tribunale condannava infine la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite, di CTU e CTP in applicazione del principio di soccombenza.
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per il seguente motivo:
1) errore nell'aver limitato ad euro 25.000 il danno patrimoniale conseguente alla perdita dell'attività lavorativa;
in particolare erronea ricostruzione dei fatti con riferimento alla data della assunzione del non successiva ma precedente Pt_1 all'intervento chirurgico, essendosi verificato solo un cambio della società aggiudicataria dell'appalto del servizio di pulizia per cui il lavorava da oltre 15 anni;
violazione Pt_1 dell'art. 1223 c.c. non essendo stato riconosciuto al danneggiato l'intero pregiudizio subito;
omessa valutazione della complessiva invalidità del errore nel non aver Pt_1 quantificato il danno da lucro cessante considerando tutte le mensilità perdute dal licenziamento fino alla pensione, ivi compresa la riduzione del trattamento di fine rapporto, come da allegata consulenza di parte;
mancata personalizzazione del danno patrimoniale;
reiterazione della richiesta di CTU contabile volta ad accertare il danno da perdita del posto di lavoro.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva che contestava le NTroparte_1 censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 13.01.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1.I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Non è oggetto di contestazione e dunque è coperto da giudicato l'accertamento dell'an della responsabilità dei sanitari che in data 8.05.2015 ebbero a sottoporre il all'epoca di anni 55, ad intervento di Pt_1 protesizzazione del ginocchio sinistro, già affetto da gonartrosi in esito a ricostruzione del legamento crociato anteriore. In particolare non è controverso che, dopo la dimissione, avvenuta il 12.05.2015, il manifestava i sintomi di una infezione Pt_1 protesica che comportava un lungo periodo di inabilità temporanea, caratterizzato da ricoveri e ulteriore intervento di sostituzione della protesi (specificamente: 125 gg di inabilità temporanea totale, 125 gg di inabilità temporanea al 75%, 407 giorni di inabilità temporanea al 50% e 407 gg di inabilità temporanea al 25%), con all'esito il consolidamento di un danno biologico differenziale del 5% (come differenza tra l'invalidità complessiva del 20% e l'invalidità del 15% che sarebbe comunque residuata anche in assenza degli esiti infettivi).
Neppure è contestato che, in conseguenza della negligente condotta dei sanitari livornesi, il bbia subito sia un danno non patrimoniale, sia un danno patrimoniale, Pt_1 essendo la controversia incentrata unicamente sulla quantificazione di quest'ultimo.
2. Il motivo di appello: la quantificazione del danno da lucro cessante – Con riferimento al danno patrimoniale – che come detto non è contestato in punto di an, ma solo di quantum – il primo giudice ha così argomentato: 'In merito al danno patrimoniale da lucro cessante occorre in sintesi osservare, in fatto: - che il Sig. risulta essere Pt_1 stato licenziato dalla società (presso la quale, secondo quanto riferito ai CTU, CP_2 svolgeva le mansioni di operatore ecologico) nel gennaio 2018 per superamento del periodo di comporto (vedi doc. 26 di parte attrice); che nei termini ex 183 c.p.c. risultano prodotte unicamente due buste paga di ottobre 2016 e luglio 2017 emesse da con indicazione, quale data di assunzione primo luglio 2016 ed importo netto CP_2 di euro 1.456,00 ed euro 1.392,00 (vedi doc. 34 e 25 prodotte con la memoria del 20 novembre 2020); - che solo con il preverbale del 12 novembre 2021, quando la causa era già stata rinviata per precisazione delle conclusioni, sono stati prodotti ulteriori documenti;
tali documenti sono riferiti quasi esclusivamente al periodo anteriore alla scadenza dei termini ex 183 c.p.c. (novembre 2020) e quindi la loro produzione è chiaramente inammissibile. Ciò posto la CTU richiesta da parte attrice, mancando ogni elemento in ordine ai redditi effettivamente percepiti in un periodo significativamente anteriore rispetto all'intervento chirurgico del maggio 2015 e del periodo successivo al gennaio 2018 sarebbe del tutto esplorativa ed inconcludente. L'onere della prova in ordine al danno patrimoniale da lucro cessante gravava su parte attrice e tale onere, come esposto, può ritenersi assolto solo in misura minimale. Sulla base degli elementi in atti (licenziamento per superamento del periodo di comporto da occupazione lavorativa che risulta reperita successivamente all'intervento chirurgico;
incidenza di circa il 5% in termini “differenziali” sulla capacità lavorativa quale accertata dal CTU;
assenza di indicazioni e prove precise documentali circa i redditi precedenti-successivi), appare equo e congruo determinare il danno patrimoniale da lucro cessante, anche ex art.
1.226 c.c. in un importo di euro 25.000,00 all'incirca pari ad un anno e mezzo di retribuzioni nette (18 mensilità del resto previste anche dall'art. 18 comma terzo L.
300/1970), periodo all'esito del quale poteva ritenersi ragionevole il reperimento di altra attività lavorativa, considerando l'età, l'incidenza modesta del danno “differenziale” alla capacità lavorativa riferibile alla responsabilità dell'azienda sanitaria convenuta, al fatto che il lavoro per il quale è intervenuto il licenziamento per superamento del comporto era stato reperito dopo l'intervento chirurgico'.
Parte appellante ha contestato la suddetta quantificazione del danno patrimoniale, ritenendola inadeguata a rappresentare il pregiudizio effettivamente subito a seguito del licenziamento ed in particolare lamentando: l'erronea collocazione dell'assunzione da parte del datore di lavoro successivamente all'intervento, la mancata valutazione, ai fini della quantificazione equitativa, della complessiva invalidità del 20%, la mancata considerazione di tutte le mensilità perdute dal licenziamento al pensionamento, la omessa personalizzazione del danno da lucro cessante in considerazione delle caratteristiche soggettive. e della situazione in cui il si era venuto a trovare. Pt_1
Ciò detto, va in primo luogo rilevato come non sia contestato e risulti dalla documentazione in atti che con raccomandata ricevuta in data 29.01.2018 CP_2 comunicava al a risoluzione del rapporto di lavoro in essere a tempo indeterminato Pt_1 per 'superamento del periodo di comporto' come da CCNL (all 26 atto di citazione). Del pari non è controverso che le prolungate assenze che portavano al detto licenziamento erano causalmente correlate ai ricoveri ed ai periodi di malattia conseguenti alla complicazione settica derivante dall'intervento di impianto protesico effettuato presso l'ospedale di Livorno.
Dovendosi ritenere passata in giudicato, in mancanza di specifico motivo di appello, la dichiarata inammissibilità, per tardività, di tutte le produzioni documentali (tra cui tutti i CUD del dal 2014 al 2021) allegate solo con il preverbale di udienza del Pt_1
12.11.2021, quando la causa era già stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, gli unici elementi da cui inferire dati circa l'attività lavorativa svolta dell'appellante sono costituiti dalle due buste paga prodotte con la memoria ex art. 183 co VI n° 2 c.p.c.
(doc 35) relative ai mesi di ottobre 2016 e luglio 2017.
Dalle stesse emerge come il fosse stato assunto a tempo indeterminato da Pt_1 [...] in data 1.07.2016 (quindi circa un anno dopo l'intervento di cui è causa) con CP_2 qualifica di operatore ecologico e paga base di euro 1.736,93.
Dunque, dalla documentazione utilizzabile in quanto tempestivamente prodotta appare documentata – peraltro molto genericamente - soltanto l'attività lavorativa successiva al sinistro per cui è controversia, con riferimento ad un rapporto di lavoro che risulta anch'esso instaurato successivamente all'operazione chirurgica di cui è controversia. La diversa ricostruzione proposta dall'appellante, che con l'atto di gravame ha sostenuto che si sarebbe trattato di attività lavorativa in continuità rispetto a quella svolta dal Pt_1 antecedentemente all'intervento chirurgico, alle dipendenze di differente società, quale conseguenza della c.d. 'esternalizzazione' del servizio di spazzamento, non può trovare accoglimento. Se è vero che appare peculiare e poco plausibile che il sia stato Pt_1 assunto da una società proprio in un momento in cui era ancora in malattia a causa dell'infezione (come del resto risultante dalle stesse buste paga allegate), la continuità NT lavorativa tra il precedente datore di lavoro (Cooplat) e in forza di un 'cambio di appalto del servizio di spazzamento' è circostanza dedotta per la prima volta in appello e comunque fondata su documenti inutilizzabili in quanto tardivamente prodotti in primo grado e già dichiarati inammissibili dal Tribunale con statuizione non impugnata. In ogni caso la circostanza non appare congruente rispetto alle allegazioni fatte, atteso che il dedotto avvicendamento tra le società di pulizia sarebbe, secondo la prospettazione dell'appellante avvenuto nel 2015, mentre l'assunzione del da parte di AVR è Pt_1 indicata come avvenuto nel luglio 2016.
Ciò posto, sulla base dei soli documenti ritualmente e tempestivamente prodotti neppure è possibile utilmente disporre una CTU contabile visto che mancano del tutto elementi per ricostruire la situazione reddituale del e comparare la sua situazione Pt_1 economica prima e dopo l'infezione derivante dall'intervento chirurgico in esame e questo ragionamento vale anche a voler ammettere che, come sostenuto dall'appellante, nel 2016 si sarebbe verificato solo il cambio della società aggiudicataria dell'appalto del servizio di pulizia, ma tale lavoro sarebbe stato svolto dal anche Pt_1 prima, alle dipendenze di un'altra società e da oltre 15 anni.
Né appare condivisibile la prospettazione dell'appellante secondo cui i dati utili ai fini della ricostruzione della situazione reddituale del si sarebbero dovuti trarre dalla Pt_1 consulenza di parte depositata in atti, dal momento che quest'ultima, contestata dall'appellata in ogni sua parte, integra una mera memoria difensiva di carattere tecnico, come tale priva di per sé sola di qualunque valore probatorio.
Venendo quindi alla questione della quantificazione del danno da lucro cessante, sulla base di un consolidato orientamento di legittimità il danno patrimoniale futuro, cioè la contrazione del reddito conseguente all'evento lesivo, deve liquidarsi provando in concreto, per raffronto tra i dati reddituali pre e post sinistro, la diminuzione reddituale conseguente all'invalidità permanente e/o all'inabilità temporanea. Il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va infatti valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione, però, copre solo l'an dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi (così
Cass. 15.6.2018 n. 15737).
Se è vero che la peculiarità del danno nel caso di specie è costituita dall'intervenuto licenziamento da rapporto lavorativo incontestabilmente derivante dall'assenza per la malattia derivante dall'infezione scaturita dall'operazione, per valutarne la portata in termini di lucro cessante, sarebbe stato necessario in primo luogo verificare quale fosse la situazione economica del ante sinistro (e su questo non abbiamo dati) nonché Pt_1 accertare quali fossero le sue reali entrate successivamente alla perdita del lavoro NT presso , in termini di percezione di contributi NASPI, pensione di invalidità, tempo di raggiungimento dei presupposti per il pensionamento (anche in questo caso tutti dati mancanti). A tale ultimo proposito neppure risulta documentato - ma solo allegato - che il lavoro del fosse l'unica entrata in famiglia e come quest'ultima fosse Pt_1 composta.
In tale prospettiva non può dunque trovare accoglimento il motivo di appello con il quale si è reputata inadeguata la liquidazione del danno da mancato guadagno fatta dal primo giudice in termini equitativi, considerando un anno e mezzo di retribuzioni di importo pari a quelle delle due uniche buste paga tempestivamente prodotte.
L'appellante si duole dell'omessa valutazione presuntiva e prognostica del danno da mancato guadagno sulla base di tutte le retribuzioni perdute dalla data del licenziamento all'intervenuto pensionamento (che peraltro non è documentato quanto sia intervenuto) sostenendo che la giurisprudenza di legittimità non richiederebbe necessariamente una prova documentale, ma si accontenterebbe della prova indiziaria di un'utilità patrimoniale perduta, pur fondata su di un giudizio di ragionevole probabilità. Il suddetto assunto non è condivisibile.
Il dato fattuale da cui muovere è che, sebbene il ctu abbia riconosciuto che i postumi hanno inciso sulla capacità lavorativa specifica del nella misura del 5%, pari ai Pt_1 rilevati postumi permanenti, tuttavia il danneggiato ha ritualmente prodotto solo due buste paga entrambe successive alla lesione in esame e nessuna dichiarazione dei redditi, né pre né post sinistro.
In tale contesto e a fronte di una simile carenza di documentazione dal punto di vista reddituale, la liquidazione effettuata in termini meramente equitativi dal primo giudice appare l'unico possibile sbocco della pretesa risarcitoria in oggetto. Il non avere documentato quando il sia andato in pensione (considerato che al momento del Pt_1 licenziamento aveva 59 anni) non permette infatti neppure di verificare se l'importo equitativamente liquidato dal giudice in 18 mensilità – tempo considerato congruo per poter reperire una analoga attività lavorativa o per accedere ad un trattamento pensionistico - copra un arco temporale effettivamente inferiore rispetto a quello intercorrente tra la perdita del lavoro e la percezione della pensione. Quanto alla riduzione del tfr come effetto dell'intervenuto licenziamento mancano tutti i dati di riferimento per ritenerlo comprovato ovvero il pregresso periodo lavorativo anteriore al sinistro e finanche le rate pensionistiche effettivamente percepite dal Pt_1
Corretto appare anche l'avere il primo giudice correlato il detto risarcimento alla perdita di capacità lavorativa direttamente conseguente alla lesione attribuibile ai sanitari
(ovvero il 5%, ma inteso in termini differenziali quale sottrazione tra invalidità complessiva del 20% e invalidità del 15% che sarebbe comunque residuata come conseguenza delle pregresse patologie) e non già alla sola complessiva invalidità del
(pari al 20%) comprensiva anche dalle sue pregresse patologie e degli esiti che Pt_1 sarebbero comunque residuati dall'intervento anche in mancanza dell'infezione. A tale NT proposito non è dato rinvenire alcun elemento sulla cui base attribuire alla le conseguenze dannose di uno stato di invalidità non dipendente dalle negligenze del personale sanitario.
Infine anche l'invocata 'personalizzazione' del danno patrimoniale appare non suscettibile di applicazione, nella misura in cui si tratta di aspetto della capacità lavorativa generica suscettibile di influire non nella quantificazione del danno da mancato guadagno, bensì in quella del danno non patrimoniale (in termini di c.d. cenestesi lavorativa), nel caso di specie coperta da giudicato per mancanza di appello.
3.Le spese di lite - Quanto alle spese del presente grado di giudizio di appello, le stesse seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum (ricompreso nello scaglione da € 260.000 a € 520.000) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione della fase istruttoria, tecnicamente non espletata (in particolare: € 4389,00 per la fase di studio, € 2552,00 per la fase introduttiva, €
7298,00 per la fase decisoria, per complessive euro 14.239,00).
Non sussistono invece i presupposti per un aumento del compenso ex art. 4 co 1bis DM
55/2014 dal momento che gli atti di parte appellata non risultano redatti, se non in modo del tutto marginale, con sistemi effettivamente idonei a facilitarne in maniera consistente la consultazione (è previsto solo automatica possibilità di visualizzare indice e parte finale dell'atto, senza richiami ipertestuali agli allegati nel corpo dello scritto, ma solo in calce).
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di FI, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) respinge l'appello;
2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 14.239,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre gli oneri di legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in FI, nella camera di consiglio del 26.03.2025 dalla Corte di Appello di FI su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni