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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/04/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Monza - 1ma Sezione civile - dott. Nicola GRECO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa N. 805/2024 R.G. promossa da
(C.F.: - P. IVA: ), con il proc. dom. Avv.to Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Francesco MALATESTA, Viale XXI Aprile, n. 26,
Roma
- parte appellante - contro
(C.F.: , con il proc. dom. Avv.to Controparte_1 P.IVA_3
Ida BIGERNA, Via III Settembre Snc, Spoleto
- parte appellata -
OGGETTO: appello.
Le difese delle parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati a PCT nei termini che seguono.
Parte appellante:
In via istruttoria:
Si insiste, preliminarmente, in ordine all'ammissione dei seguenti mezzi di prova non ammessi in primo grado e reiterati nel presente grado:
“a) CTU sull'originale dell'assegno n. 7010057670 - 05, con sottoposizione del seguente quesito: “Accerti il CTU, esaminato l'assegno di traenza n. 5603344555 pari ad € 1.200,00, emesso da presentato all'incasso da tale sedicente Sig.ra Controparte_2 Parte_2
e compiute le opportune indagini, in particolare esaminandone il supporto cartaceo e comparando la dizione dattiloscritta del nome con tutte le altre (data, importo in cifre e in lettere) ed ivi comprese riproduzioni fotografiche ed ingrandimenti del supporto cartaceo, previa acquisizione degli originali dei titoli presso chi li detiene materialmente, le caratteristiche esteriori dello stesso, evidenziando la tipologia delle alterazioni eventualmente riscontrate e se rilevabili ictu oculi secondo la diligenza dell'accorto banchiere”. In subordine, si chiede l'accoglimento delle seguenti:
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza adito, in funzione di Giudice dell'Appello, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza 899/23 del Giudice di Pace di Monza, depositata in data 29.06.2023 e non notificata: - in via preliminare e/o pregiudiziale, respingere l'avversa eccezione di inammissibilità / improcedibilità del giudizio per asserita inesistenza di procura alle liti ed asserito difetto di ius pustulandi, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, per il pagamento Controparte_1
a soggetto diverso dal legittimo beneficiario dell'assegno di cui alla premessa del presente atto e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore dell'istante della somma complessiva di € 1.200,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
con vittoria delle spese di lite DI ENTRAMBI I GRADI DI GIUDIZIO, tenuto conto della
MAGGIORAZIONE DEL 30% per la TELEMATICA DEGLI ATTI DEPOSITATI CP_3 ai sensi dell'art. 4 comma 1bis DM 55/2014 così come modificato dal DM n. 147/2022, OLTRE rimborso spese generali, CPA e IVA.
Parte appellata:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Monza, contrariis reiectis, in via preliminare pregiudiziale dichiarare la inammissibilità, improcedibilità del presente giudizio per inesistenza della procura alle liti e difetto di ius postulandi per i motivi tutti spiegati nella memoria di costituzione che in questa sede si intende integralmente riportata e trascritta,in via principale nel merito respingere le domande tutte proposte dall'appellante, sia di merito che istruttorie, poiché infondate in fatto ed in diritto, illegittime, generiche, pretestuose e, comunque, non provate e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 899/23 emessa dal Giudice di Pace di
Monza Dott.ssa Angela Bungaro, con ogni conseguente pronuncia.
Con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello del 26.1.2024, iscritto a ruolo in data 5.2.2024, Parte_1
(nel prosieguo, per brevità, ha convenuto in giudizio il
[...] Pt_1 [...]
(nel prosieguo, per brevità, ), proponendo appello Controparte_1 CP_1 avverso la sentenza n.899/23 del 15.6.2023 del Giudice di Pace di Monza (dott.ssa Angela
BUNGARO), emessa a definizione del procedimento rubricato al n. 4809/2020 R.G..
Costituitosi in giudizio, – eccepita l'inammissibilità dell'appello per difetto di ius CP_1 postulandi, stante l'inesistenza della procura alle liti, perché rilasciata da soggetto diverso da quello per il quale il difensore ha dichiarato di agire – ha contestato anche nel merito la fondatezza del gravame, concludendo per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello e, comunque, per il rigetto di esso, con conferma della sentenza impugnata;
vinte le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Assegnato il giudizio ad un primo giudice (dott. Alessandro ROSSATO); tenuta da questi la prima udienza (cfr. verbale 9.5.2024); ritenuta la causa matura per la decisione (cfr. ordinanza riservata 7.6.2024); riassegnato il procedimento allo scrivente;
precisate le conclusioni a PCT ex art.127 ter c.p.c. (cfr. ordinanza fuori udienza 5.12.2024); la causa è passata in decisione, fissati i termini per il deposito delle comparse conclusionali (17.2.2025) e delle memorie di replica (10.3.2025).
************** Si premette che difese, eccezioni ed argomentazioni delle parti saranno prese in esame per quanto necessario per la motivazione della sentenza, applicato il principio “della ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. 5, Sent. n. 11458 dell'11.5.2018; nonché Cass., Sez. V, Ord. n. 363 del 9.1.2019).
In primis, per la sua portata in tesi assorbente, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello fatta valere dalla difesa del . CP_1
Detta eccezione è fondata e, pertanto, va accolta.
Come sopra esposto, la difesa di – con memoria di costituzione in appello CP_1
(depositata a PCT in data 7.5.2024) – ha eccepito la non riferibilità alla società appellante della procura alle liti in forza della quale il procuratore di ha proposto il gravame Pt_1
(cfr. pag. 3 della “memoria di costituzione in appello” ). CP_1
Al riguardo, in primis, va evidenziato che la produzione con l'atto di citazione in appello di procura alle liti rilasciata da soggetto diverso dalla società appellante è circostanza pacifica.
Infatti, a pag. 2 della comparsa conclusionale i legge: Pt_1
<< Con riferimento, invece, alla procura alle liti, si evidenzia che, per mero errore materiale, in sede di costituzione in giudizio nel presente procedimento di appello, si è allegata all'atto di citazione, in luogo di quella regolarmente rilasciata per il grado di appello, il file .pdf della procura alle liti del primo grado, conferita al sottoscritto procuratore dall'allora Parte_1
- P. Iva , ora cancellata. >>
[...] P.IVA_4
Quindi, è dato incontrovertibile che la procura alle liti allegata all'atto introduttivo del grado d'appello è stata rilasciata da società diversa da quella odierna appellante (società – tra l'altro – pure cancellata dal registro delle imprese).
La difesa appellante ha prodotto la procura alle liti rilasciata dalla società appellante solo con nota di deposito datata 16.12.2024, depositata a PCT il 17.12.2024; laddove, a fronte dell'eccezione sollevata da controparte con l'atto di costituzione del 7.5.2024, tale procura avrebbe dovuto essere prodotta alla volta della prima udienza del 9.5.2024 (o, almeno, esibita a tale udienza), alla quale – per contro – non solo nulla è stato né prodotto, né esibito, ma parte appellante non ha neanche replicato specificatamente all'eccezione avversaria, essendosi limitata a una contestazione del tutto generica (cfr. relativo verbale).
Né è possibile aderire alle argomentazioni a sostegno della ammissibilità della produzione della procura alle liti esposte dalla difesa appellante nella “memoria conclusionale di replica”.
Infatti,
- quanto al fatto che si è costituito tardivamente, da un lato, essendo profilo CP_1 sollevabile d'ufficio, non rileva la tardività della costituzione e, d'altro lato, essa è comunque avvenuta con comparsa depositata a PCT il 7.5.2024 e, quindi, in data anteriore all'udienza del 9.5.2024, né parte appellante ha fornito dimostrazione alcuna di non aver potuto prendere visione della comparsa di controparte prima dell'udienza; anzi, sul punto specifico, depone in senso contrario agli assunti di l fatto che all'udienza 9.5.2024 – come obiettivamente Pt_1 attestato dal relativo verbale – la difesa appellante ha “contestato tutte le deduzioni ed istanze avversarie”, assente qualsiasi riferimento, anche indiretto e/o implicito, all'
anzi, anche con riferimento all'ordinanza de qua, l'esame del provvedimento depone in senso contrario agli assunti di parte appellante, dal momento che il Tribunale aveva già evidenziato tutta una serie di incongruenze tali da far concludere nel senso che la procura alle liti agli atti non fosse riferibile alla società Pt_1 cosa poi – come visto – acclarata per stessa ammissione della difesa appellante;
cosicché la
“interlocuzione nel contraddittorio anche in punto di ammissibilità del gravame” (di cui si legge nell'ordinanza cit.) è da intendere riferita all'argomentazione in diritto, vale a dire, in relazione all'integrazione o meno del motivo di inammissibilità del gravame in ragione dei documenti agli atti del procedimento di appello, senza poter produrre una nuova procura alle liti.
Quindi e concludendo,
- , costituendosi nel giudizio di secondo grado, ha eccepito la non riferibilità CP_1 della procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello alla società appellante;
- in sede di prima udienza la difesa appellante non ha prodotto alcuna nuova procura alle liti, né ha contestato in modo specifico l'eccezione preliminare sollevata da controparte e neppure ha chiesto la fissazione di termine per esame della comparsa avversaria e/o per provvedere al deposito di nuova procura;
- quando era già stato disposto rinvio al 20.12.204 per precisazione delle conclusioni, in data
17.12.2024 la difesa di a prodotto nuova procura alle liti, riconoscendo in modo Pt_1 espresso – in comparsa conclusionale – che quella allegata all'atto introduttivo del secondo grado non è riferibile alla società appellante;
- tale produzione è inammissibile, perché la difesa appellante avrebbe dovuto provvedere a riversare tra la documentazione di causa la procura alle liti già all'udienza del 9.5.2024
(o, almeno, in tale udienza, a chiedere termine a tal fine, provvedendo poi entro in termine eventualmente assegnato dal Tribunale);
- l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di ius postulandi è pertanto fondata e va accolta, con conseguente superfluità ai fini della decisione di prendere in esame i motivi di appello articolati da Pt_1
Ex art. 13, c. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, stante l'integrale reiezione della impugnazione proposta dalla parte appellante, si dà atto che quest'ultima è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002 cit..
**************
Come per legge, il regolamento delle spese di lite del presente grado segue la soccombenza, con condanna di parte appellante a rifonderle a quella appellata, per l'importo liquidato in dispositivo, ex D.M. n. 55/2014, in ragione del valore e dell'oggetto della causa, della durata del procedimento, del fatto che si è tenuta un'unica udienza in presenza e dell'attività svolta per emettere la decisione, precisato che nulla viene attribuito per la “fase istruttoria e/o di trattazione” (non essendosi né proceduto alla assunzione di mezzi di prova, né essendovi stata
“trattazione” in senso stretto) e che, ex art. 4, c. 1, D.M. n. 55/2014 cit., si procede a diminuire in misura del 50% i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. cit. per la “fase decisionale” (stante l'obiettiva semplificazione di tale fase dovuta al mancato svolgimento di attività istruttoria, con giudizio decidibile allo stato degli atti e scritti conclusivi ripetitivi di tesi ed argomentazioni già esposte in quelli introduttivi del presente grado).
Sempre in punto di disciplina delle spese di lite, per completezza di motivazione, si fa presente che la richiesta di di ottenerne la refusione per “entrambi i gradi di giudizio” CP_1
(nella sentenza del GdP sono compensate per il primo grado) è inammissibile, non avendo proposto appello, neppure in forma incidentale. CP_1
Sentenza immediatamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti,
- dichiara – per la ragione e nei termini di cui in motivazione – l'inammissibilità dell'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- dichiara inammissibile la richiesta di parte appellata di ottenere la refusione delle spese di lite relativo al primo grado di giudizio;
- condanna la parte appellante a rifondere le spese di lite a quella appellata, liquidando, per compensi professionali, l'importo di € 1.275,50 oltre oneri ed accessori dovuti per legge, nonché 15% per rimborso spese forfettarie ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014;
- ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, stante l'integrale reiezione dell'impugnazione proposta dalla parte appellante, si dà atto che quest'ultima è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002 cit..
Sentenza esecutiva.
Monza, 4 aprile 2025 il Giudice
Nicola GRECO