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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/12/2025, n. 2045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2045 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice, dott. Roberto Notaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 3756/2023 promossa
Da
, nato ad [...] il [...] (C.F. ) e residente in Parte_1 C.F._1
Ferla Contrada Campanio n. 15, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Montemagno (C.F.
; C.F._2
Attore
Contro
( , con sede legale in Carlentini, via Sandro Pertini n. 8, in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante (C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._3 dall'Avv. Angelo D'Amico (C.F. ); C.F._4
Convenuto
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso ex art. 281 decies cpc esponeva di aver acquistato nei primi giorni del Parte_1 mese di marzo 2021, presso l'autosalone della convenuta, un autoveicolo usato, marca Wolkswagen, modello Tiguan, targato FZ691ER. Il 12.11.2021 il Nucleo Operativo della Guardia di Finanza procedeva al sequestro preventivo penale ex art. 321 c.p.p. della suddetta autovettura, finalizzato alla confisca, affidandone la custodia giudiziale al ricorrente senza facoltà d'uso. Il provvedimento veniva emesso nell'ambito del procedimento penale n. 19663/2019 R.G.N.R. (n. 6874/2021 R.G. G.I.P.) scaturito dalle indagini effettuate dalla Polizia Giudiziaria la quale accertava che la suddetta
1 autovettura risultava essere stata fraudolentemente sottratta da terzi ad una società operante nel settore del noleggio dei veicoli. Il procedimento penale veniva definito con sentenza n. 1552/2022 del
Tribunale di Palermo che ordinava la restituzione dell'autovettura al legittimo proprietario.
Per tali ragioni l'attore chiedeva dichiararsi l'inadempimento della società convenuta, dichiarando risolto il contratto di compravendita dell'autovettura usata VW Tiguan targata FZ691ER (telaio n.
WVGZZZ5NZLW844565) del 5.3.2021, condannando la resistente al pagamento della somma di €
25.000,00 a titolo di restituzione del prezzo corrisposto, nonché al pagamento di € 12.848,00 a titolo di rimborso spese, nonché dell'ulteriore somma di € 10.000,00 per risarcimento degli altri danni non patrimoniali subiti.
La società convenuta si è costituita contestando la domanda e chiedendone il rigetto, sostenendo di aver regolarmente controllato la legittima provenienza dell'auto e di non aver pertanto alcuna responsabilità.
La domanda è fondata va accolta nei seguenti limiti.
Va premesso che il venditore di un autoveicolo risultato rubato risponde, ai sensi dell'art. 1494 cod. civ., del danno patito dall'acquirente in conseguenza del sequestro penale del mezzo, se non prova di averne ignorato senza colpa la provenienza furtiva. Per superare tale presunzione il venditore non può limitarsi a dimostrare la propria ignoranza circa la provenienza del veicolo, ma deve dimostrare di essersi attivato, alla stregua della diligenza professionale da lui esigibile, per compiere i dovuti accertamenti prima della vendita (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28807 del 05/12/2008).
Nel caso in esame la società convenuta non ha fornito la prova liberatoria della propria responsabilità.
Trattandosi di un operatore professionale, la convenuta avrebbe dovuto fare tutti i necessari controlli sia presso la Motorizzazione civile che presso il PRA, al fine di verificare la legittima provenienza del veicolo. A tale scopo avrebbe dovuto eseguire controlli incrociati sul numero di targa e del telaio del veicolo in entrambi i registri, ripercorrendo la storia dell'autovettura fino a risalire al nome del primo proprietario. Se avesse fatto tali controlli la convenuta si sarebbe potuta rendere conto che il veicolo era stato illecitamente sottratto al legittimo proprietario.
Poiché è pacifico che l'attore ha perso la proprietà del veicolo, che è stato restituito al legittimo proprietario, non c'è alcun dubbio che deve essere dichiarata la risoluzione del contratto di vendita stipulato tra le parti, con condanna della convenuta alla restituzione del prezzo pagato dall'attore, pari ad € 25.000,00.
2 A tale importo va aggiunto quello di € 502,00 pagato dall'attore al proprio difensore per avanzare l'istanza di riesame avverso il provvedimento di sequestro, mentre non è dovuta la restituzione della somma oggetto di condanna alle spese, debito derivante dall'errata scelta processuale della parte e non imputabile alla convenuta.
Viceversa, non possono essere riconosciuti all'attore gli ulteriori danni richiesti in quanto:
1. Non vi è prova che il finanziamento sottoscritto con TE LO fosse destinato all'acquisto del veicolo;
nel contratto, infatti, non vi è alcuna specifica indicazione della destinazione delle somme mutuate. Non si tratta, pertanto, di un mutuo di scopo, né di credito al consumo, circostanza che avrebbe richiesto la prova, da parte dell'attore, dell'effettiva destinazione delle somme erogate dalla banca e della necessità di contrarre il mutuo per l'acquisto del bene.
2. L'attore non ha diritto di chiedere il rimborso delle somme impiegate per l'acquisto di un altro veicolo (€ 7.490), in quanto altrimenti vi sarebbe un'indebita locupletazione del risarcimento, attribuendosi alla parte un risarcimento maggiore dell'effettivo danno subito. L'attore, in sostanza, non può pretendere che la convenuta sia tenuta non solo a restituirgli le somme pagate per l'acquisto del primo veicolo, ma anche a pagargli l'acquisto di un'altra automobile.
3. Nessuna prova ha fornito l'attore degli ulteriori danni, quantificati in € 10.000, per i disagi subiti, domanda che pertanto non può essere accolta.
In definitiva, la convenuta va condannata al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo complessivo di € 25.502, sul quale decorrono gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
La liquidazione delle spese di lite viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M.
n. 55/2014 – modificato dal D.M. n. 147/2022 -, tenuto conto del valore della controversia desunto dall'entità del credito accertato, dell'attività difensiva concretamente svolta e del livello di complessità non elevato delle questioni giuridiche trattate, in € 286,00 per spese ed € 5.000,00 per compensi del presente giudizio, oltre spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
3 - accoglie la domanda e condanna la al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1 di € 25.502, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.;
- condanna la al pagamento, in favore di , delle spese di lite che Controparte_1 Parte_1 liquida in € 286 per spese di ctu, ed € 5.000,00 per compensi del presente giudizio, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Così deciso in data 11.12.2025
Il Giudice
dott. Roberto Notaro
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice, dott. Roberto Notaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 3756/2023 promossa
Da
, nato ad [...] il [...] (C.F. ) e residente in Parte_1 C.F._1
Ferla Contrada Campanio n. 15, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Montemagno (C.F.
; C.F._2
Attore
Contro
( , con sede legale in Carlentini, via Sandro Pertini n. 8, in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante (C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._3 dall'Avv. Angelo D'Amico (C.F. ); C.F._4
Convenuto
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso ex art. 281 decies cpc esponeva di aver acquistato nei primi giorni del Parte_1 mese di marzo 2021, presso l'autosalone della convenuta, un autoveicolo usato, marca Wolkswagen, modello Tiguan, targato FZ691ER. Il 12.11.2021 il Nucleo Operativo della Guardia di Finanza procedeva al sequestro preventivo penale ex art. 321 c.p.p. della suddetta autovettura, finalizzato alla confisca, affidandone la custodia giudiziale al ricorrente senza facoltà d'uso. Il provvedimento veniva emesso nell'ambito del procedimento penale n. 19663/2019 R.G.N.R. (n. 6874/2021 R.G. G.I.P.) scaturito dalle indagini effettuate dalla Polizia Giudiziaria la quale accertava che la suddetta
1 autovettura risultava essere stata fraudolentemente sottratta da terzi ad una società operante nel settore del noleggio dei veicoli. Il procedimento penale veniva definito con sentenza n. 1552/2022 del
Tribunale di Palermo che ordinava la restituzione dell'autovettura al legittimo proprietario.
Per tali ragioni l'attore chiedeva dichiararsi l'inadempimento della società convenuta, dichiarando risolto il contratto di compravendita dell'autovettura usata VW Tiguan targata FZ691ER (telaio n.
WVGZZZ5NZLW844565) del 5.3.2021, condannando la resistente al pagamento della somma di €
25.000,00 a titolo di restituzione del prezzo corrisposto, nonché al pagamento di € 12.848,00 a titolo di rimborso spese, nonché dell'ulteriore somma di € 10.000,00 per risarcimento degli altri danni non patrimoniali subiti.
La società convenuta si è costituita contestando la domanda e chiedendone il rigetto, sostenendo di aver regolarmente controllato la legittima provenienza dell'auto e di non aver pertanto alcuna responsabilità.
La domanda è fondata va accolta nei seguenti limiti.
Va premesso che il venditore di un autoveicolo risultato rubato risponde, ai sensi dell'art. 1494 cod. civ., del danno patito dall'acquirente in conseguenza del sequestro penale del mezzo, se non prova di averne ignorato senza colpa la provenienza furtiva. Per superare tale presunzione il venditore non può limitarsi a dimostrare la propria ignoranza circa la provenienza del veicolo, ma deve dimostrare di essersi attivato, alla stregua della diligenza professionale da lui esigibile, per compiere i dovuti accertamenti prima della vendita (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28807 del 05/12/2008).
Nel caso in esame la società convenuta non ha fornito la prova liberatoria della propria responsabilità.
Trattandosi di un operatore professionale, la convenuta avrebbe dovuto fare tutti i necessari controlli sia presso la Motorizzazione civile che presso il PRA, al fine di verificare la legittima provenienza del veicolo. A tale scopo avrebbe dovuto eseguire controlli incrociati sul numero di targa e del telaio del veicolo in entrambi i registri, ripercorrendo la storia dell'autovettura fino a risalire al nome del primo proprietario. Se avesse fatto tali controlli la convenuta si sarebbe potuta rendere conto che il veicolo era stato illecitamente sottratto al legittimo proprietario.
Poiché è pacifico che l'attore ha perso la proprietà del veicolo, che è stato restituito al legittimo proprietario, non c'è alcun dubbio che deve essere dichiarata la risoluzione del contratto di vendita stipulato tra le parti, con condanna della convenuta alla restituzione del prezzo pagato dall'attore, pari ad € 25.000,00.
2 A tale importo va aggiunto quello di € 502,00 pagato dall'attore al proprio difensore per avanzare l'istanza di riesame avverso il provvedimento di sequestro, mentre non è dovuta la restituzione della somma oggetto di condanna alle spese, debito derivante dall'errata scelta processuale della parte e non imputabile alla convenuta.
Viceversa, non possono essere riconosciuti all'attore gli ulteriori danni richiesti in quanto:
1. Non vi è prova che il finanziamento sottoscritto con TE LO fosse destinato all'acquisto del veicolo;
nel contratto, infatti, non vi è alcuna specifica indicazione della destinazione delle somme mutuate. Non si tratta, pertanto, di un mutuo di scopo, né di credito al consumo, circostanza che avrebbe richiesto la prova, da parte dell'attore, dell'effettiva destinazione delle somme erogate dalla banca e della necessità di contrarre il mutuo per l'acquisto del bene.
2. L'attore non ha diritto di chiedere il rimborso delle somme impiegate per l'acquisto di un altro veicolo (€ 7.490), in quanto altrimenti vi sarebbe un'indebita locupletazione del risarcimento, attribuendosi alla parte un risarcimento maggiore dell'effettivo danno subito. L'attore, in sostanza, non può pretendere che la convenuta sia tenuta non solo a restituirgli le somme pagate per l'acquisto del primo veicolo, ma anche a pagargli l'acquisto di un'altra automobile.
3. Nessuna prova ha fornito l'attore degli ulteriori danni, quantificati in € 10.000, per i disagi subiti, domanda che pertanto non può essere accolta.
In definitiva, la convenuta va condannata al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo complessivo di € 25.502, sul quale decorrono gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
La liquidazione delle spese di lite viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M.
n. 55/2014 – modificato dal D.M. n. 147/2022 -, tenuto conto del valore della controversia desunto dall'entità del credito accertato, dell'attività difensiva concretamente svolta e del livello di complessità non elevato delle questioni giuridiche trattate, in € 286,00 per spese ed € 5.000,00 per compensi del presente giudizio, oltre spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
3 - accoglie la domanda e condanna la al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1 di € 25.502, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.;
- condanna la al pagamento, in favore di , delle spese di lite che Controparte_1 Parte_1 liquida in € 286 per spese di ctu, ed € 5.000,00 per compensi del presente giudizio, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Così deciso in data 11.12.2025
Il Giudice
dott. Roberto Notaro
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