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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/07/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore GRILLO Presidente
Dott Paola BARRACCHIA Consigliere
Dott. Marcello TRAVAGLIONE Consigliere Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al RGN. 274/2015, promossa da: sito in GG alla Via Salomone n. 95/C (C.F.: ) con Parte_1 P.IVA_1
l'avv. Emilio Salvato (C.F.: - pec: C.F._1 Email_1
APPELLANTE
CONTRO
: , nata a [...] il [...] (C.F.: ) e residente Controparte_1 C.F._2 in Pisa alla Via F. Pardi n. 3, n.q. di erede di nata a [...] il [...] e deceduta in Per_1
Pisa l'8.6.2021) – NON COSTITUITA
APPELLATA per la riforma della sentenza n. 93/2015 del Tribunale di GG pubblicata il 15.01.2015, resa nel giudizio RGN. 5615/2013.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 12.11.2013 la sig.ra proprietaria di un'unità immobiliare Per_1 ubicata nel Condominio denominato Palazzo Valentini, sito in GG alla Via Salomone 95/C, lo conveniva in giudizio, in persona dell'amministratore p.t., per chiedere l'invalidità della delibera assunta il 29 ottobre 2013. Si costituiva in giudizio il chiedendo che venisse dichiarata la Parte_1 cessazione della materia del contendere in quanto l'originaria delibera impugnata era stata sostituita con altra di analogo contenuto adottata in data 07.03.2014 e proponeva querela di falso della sottoscrizione apparentemente apposta dalla sig.ra sul mandato a margine dell'atto di citazione. Per_1
pagina 1 di 4 Con la sentenza nr. 93/2015 il Tribunale di GG dichiarava la cessazione della materia del contendere, condannava il a pagare in favore dello Stato le spese di lite quantificate in Parte_1 complessivi € 6.000,00, oltre accessori come per legge, nonché alla refusione dei danni per lite temeraria in favore di nella misura di equità valutata in € 6.000,00. Per_1
Avverso la sentenza proponeva appello il , con atto di citazione notificato il 23.02.2015, Parte_1 censurandola per VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 221, 222, 223, 224 E 225
C.P.C., avendo il primo giudice, ignorato la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della querela ex art. 221 c.p.c., ed omesso di interpellare la parte attrice sulla volontà di avvalersi o meno del
“documento” per il quale era stata proposta la querela di falso, e per non aver rimesso la decisione, sulla querela di falso, al Tribunale in composizione collegiale, oltre che per l'errata declaratoria di cessata materia del contendere a seguito della successiva proposizione della querela di falso incidentale, e l'ingiustificata ed errata liquidazione delle spese di lite.
Si costituiva l'appellata che eccepiva l'inammissibilità dell'appello contestava i motivi di gravame e concludeva per sentirlo rigettare con vittoria di spese.
La Corte d'Appello, che aveva già sospeso con provvedimento depositato il 19.10.2015, l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, con successiva ordinanza del 28.11.2019 depositata il
02.12.2019, “rilevato che parte appellante ha proposto in primo grado querela di falso, contestando
l'autenticità della sottoscrizione del mandato alle liti rilasciato dall'appellata a margine dell'atto di citazione in primo grado, dichiarata inammissibile nella sentenza di primo grado sull'errato presupposto che ad essere ritenuta falsa fosse l'autenticità della sola fotocopia dell'atto, prodotta in un primo tempo in giudizio;
che la querela di falso aveva ad oggetto invece l'originale del documento, sia pur acquisito agli atti solo successivamente. che in conseguenza della qualità di pubblico ufficiale del difensore, che aveva certificato l'autenticità della sottoscrizione, era necessaria ai fini di toglierne
l'efficacia probatoria;
considerato che
la Corte, ai sensi degli artt. 221 e 355 cod. proc. civ., non è tenuta a interpellare la parte che lo ha prodotto, sulla sua intenzione di avvalersi del documento impugnato (Cass. n. 104/97), ma deve, come nel caso la querela sia proposta quando la causa pende già in grado di appello, compiere solo l'indagine preliminare volta ad accertare la configurabilità o meno dei presupposti che giustificano l'introduzione del giudizio di falso e, in caso di valutazione positiva, deve sospendere il procedimento di appello, per consentire la riassunzione del giudizio di falso dinanzi al Tribunale. (Cass. n. 1929/2003); ritenuta la rilevanza del documento della cui autenticità si controverte e che i mezzi di prova offerti sono idonei, astrattamente considerati, a privare di efficacia probatoria il documento impugnato”, sospendeva il giudizio di appello e concedeva alle pagina 2 di 4 parti termine di giorni novanta per la riassunzione innanzi al Tribunale competente a pronunziarsi sulla falsità del documento.
Il Tribunale di GG, all'esito del giudizio di riassunzione, con la Sentenza n. 2686 pubblicata il
19.11.2024, così statuiva: “in accoglimento della domanda dell'attore Parte_1 dichiara la falsità della firma apposta da in calce al mandato/procura posto a margine Per_1 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio n.5615/13 R.G. Trib. GG e ordina a norma dell'art.
226 comma 1 c.p.c. che la cancelleria dia menzione del presente provvedimento sull'originale dei documenti impugnati o sulla copia che ne tiene luogo”.
Indi il Condominio con ricorso per la prosecuzione della causa sospesa, riassumeva il giudizio di secondo grado iscritto al n. 274/2015 R.G. di questa Corte di Appello, nei confronti della sig.ra
[...]
, n.q. di erede di nata a [...] il [...] e deceduta in Pisa l'8.6.2021, CP_1 Per_1
(già costituitasi nella medesima qualità di erede nel giudizio di querela di falso svoltosi avanti il
Tribunale di GG).
Non si costituiva la CP_1
Indi, all'udienza del 26.03.2025, la causa veniva riservata per la decisione con i termini ex art. 190 cpc per il deposito delle memorie conclusionali e delle eventuali repliche.
Giove premettere che con la Sentenza n. 2686/2024 del Tribunale di GG (passata in giudicato come da
Certificazione rilasciata dalla Cancelleria in data 14.01.2025), risulta definitivamente acclarato che la firma apposta da sul mandato che diede inizio al giudizio di primo grado (RGN. 5616/2013 del Per_1
Tribunale di GG), è apocrifa, e quindi, inesistente e mai apposta.
Conseguenza della acclarata falsità della firma apposta sul mandato dalla sig.ra è che in Per_1 tale giudizio vi è stato un difetto/inesistenza di rappresentanza in capo all'avv. Cinzia Di Cosmo, qualificatasi difensore della sig.ra Per_1
L'inesistenza della procura non può essere sanata ai sensi dell'art. 182, 2° co. c.p.c..
Su punto si è pronunciato anche il Consiglio di Stato: “La falsità delle firme apposte sul mandato rilasciato al difensore determina l'invalidità dell'intera procedura, non trattandosi di difetto sanabile ex art. 182 c.p.c.; la falsità materiale, infatti, dovendo essere intesa come invalidità assoluta, rilevabile anche d'ufficio, di un elemento indispensabile per la formazione dell'atto introduttivo del giudizio - incide in via diretta sulla validità dell'instaurazione del rapporto processuale, impedendo la produzione di qualsiasi effetto giuridico;
per tale motivo l'originario difetto di rappresentanza non risulta sanabile, sic et simpliciter, ex art. 182 c.p.c., ma risulta di preliminare rilievo, qualora
pagina 3 di 4 richiesto, procedere all'accertamento della falsità materiale della procura stessa per il tramite di giudizio di querela di falso” (Cons. Stato IV, 23.10.2023 n. 9153).
Da ciò consegue la declaratoria di nullità dell'intero giudizio di primo grado e, conseguentemente, dell'appellata Sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate sui parametri ministeriali, disciplinati dal DM
55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022., valore indeterminato complessità bassa, minimo di tariffa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al
RGN. 274/2015, proposto dal con atto di citazione notificato il Parte_1
23.02.2015, per la riforma della sentenza n. 93/2015 del Tribunale di GG pubblicata il 15.01.2015, resa nel giudizio RGN. 5615/2013, così provvede:
1. Dichiara la nullità del giudizio di primo grado e dell'impugnata sentenza n. 93/2015 del
Tribunale di GG, pubblicata il 15.01.2015, resa nel giudizio RGN. 5615/2013;
2. condanna n.q. di erede di al pagamento delle spese di lite Controparte_1 Per_1 del doppio grado di giudizio in favore del sito in GG alla Via Parte_1
Salomone n. 95/C (C.F.: ), che liquida in € 2.906,00 per il primo grado ed in € P.IVA_1
3.473,00 per il presente grado, oltre € 804,00 per spese borsuali, rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della III Sezione Civile il 02.07.2025.
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Avv. Marcello Travaglione
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore GRILLO Presidente
Dott Paola BARRACCHIA Consigliere
Dott. Marcello TRAVAGLIONE Consigliere Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al RGN. 274/2015, promossa da: sito in GG alla Via Salomone n. 95/C (C.F.: ) con Parte_1 P.IVA_1
l'avv. Emilio Salvato (C.F.: - pec: C.F._1 Email_1
APPELLANTE
CONTRO
: , nata a [...] il [...] (C.F.: ) e residente Controparte_1 C.F._2 in Pisa alla Via F. Pardi n. 3, n.q. di erede di nata a [...] il [...] e deceduta in Per_1
Pisa l'8.6.2021) – NON COSTITUITA
APPELLATA per la riforma della sentenza n. 93/2015 del Tribunale di GG pubblicata il 15.01.2015, resa nel giudizio RGN. 5615/2013.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 12.11.2013 la sig.ra proprietaria di un'unità immobiliare Per_1 ubicata nel Condominio denominato Palazzo Valentini, sito in GG alla Via Salomone 95/C, lo conveniva in giudizio, in persona dell'amministratore p.t., per chiedere l'invalidità della delibera assunta il 29 ottobre 2013. Si costituiva in giudizio il chiedendo che venisse dichiarata la Parte_1 cessazione della materia del contendere in quanto l'originaria delibera impugnata era stata sostituita con altra di analogo contenuto adottata in data 07.03.2014 e proponeva querela di falso della sottoscrizione apparentemente apposta dalla sig.ra sul mandato a margine dell'atto di citazione. Per_1
pagina 1 di 4 Con la sentenza nr. 93/2015 il Tribunale di GG dichiarava la cessazione della materia del contendere, condannava il a pagare in favore dello Stato le spese di lite quantificate in Parte_1 complessivi € 6.000,00, oltre accessori come per legge, nonché alla refusione dei danni per lite temeraria in favore di nella misura di equità valutata in € 6.000,00. Per_1
Avverso la sentenza proponeva appello il , con atto di citazione notificato il 23.02.2015, Parte_1 censurandola per VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 221, 222, 223, 224 E 225
C.P.C., avendo il primo giudice, ignorato la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della querela ex art. 221 c.p.c., ed omesso di interpellare la parte attrice sulla volontà di avvalersi o meno del
“documento” per il quale era stata proposta la querela di falso, e per non aver rimesso la decisione, sulla querela di falso, al Tribunale in composizione collegiale, oltre che per l'errata declaratoria di cessata materia del contendere a seguito della successiva proposizione della querela di falso incidentale, e l'ingiustificata ed errata liquidazione delle spese di lite.
Si costituiva l'appellata che eccepiva l'inammissibilità dell'appello contestava i motivi di gravame e concludeva per sentirlo rigettare con vittoria di spese.
La Corte d'Appello, che aveva già sospeso con provvedimento depositato il 19.10.2015, l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, con successiva ordinanza del 28.11.2019 depositata il
02.12.2019, “rilevato che parte appellante ha proposto in primo grado querela di falso, contestando
l'autenticità della sottoscrizione del mandato alle liti rilasciato dall'appellata a margine dell'atto di citazione in primo grado, dichiarata inammissibile nella sentenza di primo grado sull'errato presupposto che ad essere ritenuta falsa fosse l'autenticità della sola fotocopia dell'atto, prodotta in un primo tempo in giudizio;
che la querela di falso aveva ad oggetto invece l'originale del documento, sia pur acquisito agli atti solo successivamente. che in conseguenza della qualità di pubblico ufficiale del difensore, che aveva certificato l'autenticità della sottoscrizione, era necessaria ai fini di toglierne
l'efficacia probatoria;
considerato che
la Corte, ai sensi degli artt. 221 e 355 cod. proc. civ., non è tenuta a interpellare la parte che lo ha prodotto, sulla sua intenzione di avvalersi del documento impugnato (Cass. n. 104/97), ma deve, come nel caso la querela sia proposta quando la causa pende già in grado di appello, compiere solo l'indagine preliminare volta ad accertare la configurabilità o meno dei presupposti che giustificano l'introduzione del giudizio di falso e, in caso di valutazione positiva, deve sospendere il procedimento di appello, per consentire la riassunzione del giudizio di falso dinanzi al Tribunale. (Cass. n. 1929/2003); ritenuta la rilevanza del documento della cui autenticità si controverte e che i mezzi di prova offerti sono idonei, astrattamente considerati, a privare di efficacia probatoria il documento impugnato”, sospendeva il giudizio di appello e concedeva alle pagina 2 di 4 parti termine di giorni novanta per la riassunzione innanzi al Tribunale competente a pronunziarsi sulla falsità del documento.
Il Tribunale di GG, all'esito del giudizio di riassunzione, con la Sentenza n. 2686 pubblicata il
19.11.2024, così statuiva: “in accoglimento della domanda dell'attore Parte_1 dichiara la falsità della firma apposta da in calce al mandato/procura posto a margine Per_1 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio n.5615/13 R.G. Trib. GG e ordina a norma dell'art.
226 comma 1 c.p.c. che la cancelleria dia menzione del presente provvedimento sull'originale dei documenti impugnati o sulla copia che ne tiene luogo”.
Indi il Condominio con ricorso per la prosecuzione della causa sospesa, riassumeva il giudizio di secondo grado iscritto al n. 274/2015 R.G. di questa Corte di Appello, nei confronti della sig.ra
[...]
, n.q. di erede di nata a [...] il [...] e deceduta in Pisa l'8.6.2021, CP_1 Per_1
(già costituitasi nella medesima qualità di erede nel giudizio di querela di falso svoltosi avanti il
Tribunale di GG).
Non si costituiva la CP_1
Indi, all'udienza del 26.03.2025, la causa veniva riservata per la decisione con i termini ex art. 190 cpc per il deposito delle memorie conclusionali e delle eventuali repliche.
Giove premettere che con la Sentenza n. 2686/2024 del Tribunale di GG (passata in giudicato come da
Certificazione rilasciata dalla Cancelleria in data 14.01.2025), risulta definitivamente acclarato che la firma apposta da sul mandato che diede inizio al giudizio di primo grado (RGN. 5616/2013 del Per_1
Tribunale di GG), è apocrifa, e quindi, inesistente e mai apposta.
Conseguenza della acclarata falsità della firma apposta sul mandato dalla sig.ra è che in Per_1 tale giudizio vi è stato un difetto/inesistenza di rappresentanza in capo all'avv. Cinzia Di Cosmo, qualificatasi difensore della sig.ra Per_1
L'inesistenza della procura non può essere sanata ai sensi dell'art. 182, 2° co. c.p.c..
Su punto si è pronunciato anche il Consiglio di Stato: “La falsità delle firme apposte sul mandato rilasciato al difensore determina l'invalidità dell'intera procedura, non trattandosi di difetto sanabile ex art. 182 c.p.c.; la falsità materiale, infatti, dovendo essere intesa come invalidità assoluta, rilevabile anche d'ufficio, di un elemento indispensabile per la formazione dell'atto introduttivo del giudizio - incide in via diretta sulla validità dell'instaurazione del rapporto processuale, impedendo la produzione di qualsiasi effetto giuridico;
per tale motivo l'originario difetto di rappresentanza non risulta sanabile, sic et simpliciter, ex art. 182 c.p.c., ma risulta di preliminare rilievo, qualora
pagina 3 di 4 richiesto, procedere all'accertamento della falsità materiale della procura stessa per il tramite di giudizio di querela di falso” (Cons. Stato IV, 23.10.2023 n. 9153).
Da ciò consegue la declaratoria di nullità dell'intero giudizio di primo grado e, conseguentemente, dell'appellata Sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate sui parametri ministeriali, disciplinati dal DM
55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022., valore indeterminato complessità bassa, minimo di tariffa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al
RGN. 274/2015, proposto dal con atto di citazione notificato il Parte_1
23.02.2015, per la riforma della sentenza n. 93/2015 del Tribunale di GG pubblicata il 15.01.2015, resa nel giudizio RGN. 5615/2013, così provvede:
1. Dichiara la nullità del giudizio di primo grado e dell'impugnata sentenza n. 93/2015 del
Tribunale di GG, pubblicata il 15.01.2015, resa nel giudizio RGN. 5615/2013;
2. condanna n.q. di erede di al pagamento delle spese di lite Controparte_1 Per_1 del doppio grado di giudizio in favore del sito in GG alla Via Parte_1
Salomone n. 95/C (C.F.: ), che liquida in € 2.906,00 per il primo grado ed in € P.IVA_1
3.473,00 per il presente grado, oltre € 804,00 per spese borsuali, rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della III Sezione Civile il 02.07.2025.
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Avv. Marcello Travaglione
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
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