Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 29/12/2025, n. 23987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23987 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23987/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09339/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9339 del 2022, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Sabrina Faccio, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Novara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento di rigetto dell'istanza -OMISSIS- presentata in data 25.07.2017 con la quale la ricorrente ha chiesto la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f) della L. 5 febbraio 1992, n. 91;
- di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2025 il dott. RI SE SS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con il ricorso in epigrafe, notificato il 18.07.2022, la sig.ra -OMISSIS- chiedeva a questo T.A.R. di disporre l’annullamento del decreto del 19 maggio 2022, con il quale il Ministero dell’Interno rigettava l’istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della L. 5 febbraio 1992, n. 91; si affidava, a tal fine, ai seguenti motivi di diritto:
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 9, COMMA 1, LETTERA F) DELLA LEGGE N. 91/1992;
II. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTICOLO 3 LEGGE N. 241/1990, ARTICOLO 9, COMMA 1, LETTERA F) DELLA LEGGE N. 91/1992, ARTICOLO 24 COSTITUZIONE) ED ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLA MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITORIETÀ, NONCHÉ CARENTE E/O INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE;
III. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTICOLO 3 LEGGE N. 241/1990, ARTICOLO 6, DELLA LEGGE N. 91/1992, ARTICOLI 24 E 3 COSTITUZIONE) ED ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLA MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITORIETÀ, NONCHÉ CARENTE E/O INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE;
IV. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DI LEGGE, (ARTICOLO 3 LEGGE N. 241/1990, ARTICOLO 9, COMMA 1, LETTERA F) DELLA LEGGE N. 91/1992, ARTICOLI 24 E 97 COSTITUZIONE) ED ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLA IRRAGIONEVOLEZZA, INCOERENZA ED INADEGUATEZZA DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA CHE INFLUISCONO SULL’IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE. CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, IRRAGIONEVOLEZZA ED ABNORMITÀ DEI CONTENUTI;
- resisteva in giudizio l’Amministrazione intimata, insistendo nella reiezione del gravame;
- giunta, infine, l’udienza straordinaria del 12 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che il ricorso è infondato per le ragioni che seguono;
Osservato che, con il primo motivo di gravame la ricorrente contesta la legittimità del diniego nella parte in cui è stata omessa l’acquisizione del parere obbligatorio del Consiglio di Stato;
Ritenuto, tuttavia, che il motivo è destituito di fondamento, atteso che, nei casi di istanza per la concessione della cittadinanza italiana di cui dell'art. 9, co. 1, lett. f ) della legge 5 febbraio 1992, n. 91, non deve ritenersi più necessario il previo parere del Consiglio di Stato alla luce dell'art. 17, comma 26, della legge n. 127/1997 (recante “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”, c.d. Legge Bassanini bis), che prevede espressamente che “ È abrogata ogni diversa disposizione di legge che preveda il parere del Consiglio di Stato in via obbligatoria. Resta fermo il combinato disposto dell'articolo 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 33 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 ”; infatti, il precedente comma 25 enumera i casi in cui rimane obbligatoria la richiesta di parere al Consiglio di Stato, ma tra tali ipotesi non è contemplata la fattispecie in esame riguardante la concessione della cittadinanza (cfr. T.A.R. per il Lazio - Roma, sez. V, 14 aprile 2023, n. 6473);
Osservato, altresì, che con i successivi motivi II, III e IV la ricorrente contesta la legittimità del diniego in quanto:
(a) viziato sotto il profilo della manifesta illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà nonché carente e/o insufficiente motivazione, essendo la reiezione basata sulla base di elementi/circostanze di carattere penale che riguardano il coniuge della medesima nonché carente di qualsivoglia accertamento relativo alla richiedente;
(b) non rientrando alcuno dei reati commessi dal coniuge della ricorrente nel novero di quelli automaticamente ostativo di cui all’art. 6 della l. n. 92 del 1991, carente di qualsiasi valutazione in concreto, non avendo l’Amministrazione apprezzato tutte le circostanze del fatto nonché proceduto all’indagine su come le circostanze di carattere penale avrebbero potuto influire in concreto sulla situazione personale della richiedente;
(c) afflitto da carenza di istruttoria e di motivazione, oltre che da irragionevolezza e abnormità dei contenuti, in quanto unicamente fondato su circostanze relative al coniuge della richiedente omettendo qualunque accertamento sulla condizione personale della medesima, inclusa la circostanza della denuncia-querela nei confronti del marito e del percorso diretto alla separazione con lo stesso;
Ritenuto, nondimeno, che le suddette doglianze, che possono essere congiuntamente disaminate, sono destituite di fondamento;
Considerato, infatti, che:
- la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9, l. n. 91/1992, costituisce un atto di alta amministrazione ad alto contenuto discrezionale, legittimamente sindacabile solo nei limiti della logicità, della coerenza e della correttezza della motivazione (ex multis, Cons. St., Sez. IV n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; TAR Lazio, Sez. I ter, n. 3226/2021, Sez. II quater, n. 5665/2012);
- tale atto ampiamente discrezionale deve tenere conto non solo di fatti penalmente rilevanti, ma anche della loro prevenzione e, più in generale, della prevenzione di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale (cfr. Cons. Stato, n. 5262 del 2018);
- la concessione della cittadinanza può essere disposta soltanto nel caso in cui l'Amministrazione ritenga che l'interessato possieda la capacità di inserirsi in modo duraturo nella comunità, all'esito di un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all'ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (tra le altre, T.A.R. per il Lazio - Roma, Sez. V, 26.4.2023, n. 7146);
- il fatto che la pericolosità sia addebitabile al coniuge non impedisce che la valutazione negativa si estenda anche alla ricorrente, atteso che, salvo il caso di reati o condotte strettamente confinati a comportamenti occasionali e personali (es. guida in stato di ebrezza), situazioni più ampie e meno circoscritte, e che normalmente sono percepibili dai componenti del nucleo familiare, non consentono, in difetto di specifici elementi di prova, di limitarne il rilievo sintomatico al solo coniuge, atteso che la relazione di coniugio comporta secondo l' id quod prelumque accidit un rapporto di profonda conoscenza e condivisione (cfr. Cassazione civile, Sez. III, 5.3.2009, n. 5359; Tar Lazio sentenza 12239 del 2025);
Ritenuto che, sulla scorta dei suddetti canoni ermeneutici, nel caso di specie la valutazione discrezionale dell’Amministrazione risulta immune dai suddetti profili di illegittimità stante la molteplicità, la gravità e la natura dei reati commessi dal coniuge della ricorrente, in quanto:
a) alcuni dei quali, per loro fisiologica conformazione, richiedono l'inserimento dell'autore all'interno di una rete criminale diffusa e capillarizzata sul territorio quali è appunto il reato di vendita o di acquisto di merce con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione di cui all’art. 470 c.p.;
b) altri, invece, sono espressivi di un particolare e rilevante allarme sociale, quale appunto la commissione del reato di danneggiamento di cui all’art. 635, comma 2 del c.p. in concorso con il reato di lesione personale aggravata ai sensi dell’art. 585 del c.p.;
ne consegue che, ad avviso del Collegio, le suddette circostanze sono state ragionevolmente e adeguatamente apprezzate dall'Amministrazione, la quale ha ritenuto tali circostanze indici di un non compiuto inserimento del nucleo familiare dell'istante nel tessuto sociale nonché causa di un grave allarme sociale;
indici, peraltro, che non possono ancora ritenersi superati in ragione della persistenza del rapporto di coniugio, stante la mancata dimostrazione della separazione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato;
ragioni di equità sostanziale giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LL NA, Presidente FF
Claudio Vallorani, Consigliere
RI SE SS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI SE SS | LL NA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.