Sentenza 11 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 11/11/2021, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/11/2021
N. 01369/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00557/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 557 del 2021, proposto da
BA Multiservice S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Pennasilico, Nicolò Spizzico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
IA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
So.Ge.ER. Tecnology S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Con il ricorso principale:
- della delibera di aggiudicazione definitiva n. 46 del 29 giugno 2020 (comunicata il 30 giugno a mezzo di portale telematico) del Lotto n. 2 relativa alla gara a procedura aperta n. 7458679 del 10 giugno 2019, nonché, solo ove occorrer possa, della pedissequa comunicazione del 29 giugno 2020, comunicata il 30 giugno 2020 ( cfr . doc. 1 e doc. 2);
- della mancata esclusione ( ex art. 133, comma 8 D. Lgs. 50/16) dell'aggiudicataria e/o dell'eventuale atto di verifica positiva dei suoi requisiti e/o qualsivoglia atto di ammissione ex post , ancorché tutti non noti (e, comunque, non comunicati né pubblicati sul portale di IA), ovvero dell'omessa verifica dei requisiti dell'aggiudicataria ex art. 133, comma 8, D. Lgs. 50/2016;
- ove occorrer possa, dei verbali della Commissione di Gara del 18 febbraio 2020 e del 29 aprile 2020 (cfr. doc. 3 e doc. 4);
- in via subordinata e in parte qua , del bando di gara e del disciplinare di gara (cfr. doc. 5 e doc. 6);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non noto;
Con il ricorso per motivi aggiunti:
- degli atti già impugnati con il ricorso principale e sopra indicati;
- in via tuzioristica ed in quanto occorrer possa, della nota IA con oggetto “Efficacia dell'aggiudicazione” del 31/8/2020, comunicata solo a Sogeser Tecnology srl il 1 settembre 2020 e conosciuta dalla ricorrente solo il giorno 8 gennaio 2021 (a seguito del deposito documentale di IA sub. doc. 15 avversario – cfr. doc. 38);
- in via tuzioristica, del “Foglio elettronico, redatto dalla stazione appaltante, riepilogativo dei valori economici del requisito specifico/tecnico e valutazione dello stesso” comunicato da IA a mezzo di portale di gara il 3 febbraio 2021;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di IA S.p.A. e della So.Ge.ER. Tecnology S.r.l. Unipersonale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2021 la Dr.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame introduttivo del giudizio N. 8298/2020, incardinato presso il Tar Lazio, la società ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e, segnatamente, l’aggiudicazione in favore della controinteressata della gara a procedura aperta n. 7458679 del 10 giugno 2019 indetta da IA, impugnando successivamente mediante ricorso per motivi aggiunti i successivi atti della procedura; con ordinanza n. 6007, pubblicata 24 maggio 2021, il Tar Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, indicando come giudice competente il Tar Veneto, dinanzi al quale il giudizio è stato riassunto.
Avverso gli atti impugnati con il ricorso originario sono stati proposti due motivi di censura:
1) in primo luogo, si osserva che il bando prevedeva come criterio di capacità tecnico professionale per l’ammissione alla gara nel lotto nr.2, quello di aver realizzato nel triennio 2016-2018 un fatturato medio annuo di Euro 556.787,80 in “attività analoghe a quelle oggetto di gara, limitatamente al lotto di partecipazione”: le attività oggetto di gara, in particolare, avrebbero ad oggetto esclusivamente servizi manutentivi e di sanificazione di impianti di tipo idrico; dalla documentazione acquisita emergerebbe, tuttavia, che la maggior parte del fatturato di S.T.srl, risultata aggiudicataria, atterrebbe ad attività relative ad impianti aeraulici, mentre il fatturato relativo a servizi attinenti ad impianti idraulici e fognari (peraltro, nella quasi totalità legato alla sanificazione e non alla revisione) sarebbe stato realizzato in ammontare certamente non sufficiente rispetto a quanto richiesto dalla legge di gara, con la conseguenza che, anche ai sensi dell’art. 133, comma 8 del D. Lgs. 50/2016, la stessa avrebbe dovuto essere esclusa dalla competizione.
Si osserva, inoltre, che il bando di gara al punto III.1.3. prevedrebbe che debbano rientrare nel “perimetro della certificazione” UNI EN ISO 9001 “le attività oggetto dell’appalto”: la certificazione prodotta dall’aggiudicataria non includerebbe, tuttavia, la fondamentale attività di revisione dei WC dei rotabili, ciò che, ugualmente, avrebbe dovuto condurre alla sua esclusione.
In via subordinata, la ricorrente ha poi dedotto l’illegittimità del bando e del disciplinare nella parte in cui non hanno previsto che il requisito relativo al fatturato medio annuo specifico fosse riferito alle prestazioni oggetto di ciascun lotto: gli atti sarebbero affetti da un grave eccesso di potere per irragionevolezza e per violazione dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 nonché del principio di buon andamento e x art. 97 Cost. e del principio della garanzia della qualità delle prestazioni, nonché frutto di una sviata applicazione del principio di concorrenza;
2) con il secondo motivo del ricorso introduttivo la società BA lamenta che il procedimento di verifica ex post dei requisiti dell’aggiudicatario, ex art. 133, comma 8 D. Lgs. 50/16, deve essere per legge imparziale e trasparente, il che imporrebbe che almeno l’esito della verifica venga comunicato alla seconda classificata: in assenza di qualsivoglia comunicazione alla ricorrente sull’esito del procedimento ex art. 133, comma 8 D. Lgs. 50/16, il termine di standstill non avrebbe nemmeno iniziato a decorrere: la ricorrente ha dunque formulato istanza ai sensi dell’art. 121, comma 1, lett. c), c.p.a. per la dichiarazione di inefficacia retroattiva del contratto stipulato; la ricorrente ha censurato, inoltre, il bando ed il disciplinare nella parte in cui non avrebbero espressamente previsto la necessaria comunicazione alla seconda classificata dell’esito del procedimento di controllo dei requisiti; infine, la BA ha chiesto, in via subordinata, la dichiarazione di inefficacia del contratto ex art. 122 c.p.a.
Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha successivamente impugnato la nota di IA in data 31.08.2010 ad oggetto “efficacia dell’aggiudicazione”, proponendo le seguenti doglianze:
1) in primo luogo, si osserva che la stazione appaltante avrebbe prodotto alcuni atti da considerarsi inammissibili e irrilevanti (e, segnatamente, la “richiesta chiarimenti”, la “risposta aggiudicataria” e il “foglio di calcolo”), mentre non avrebbe prodotto l’atto con cui era stato concluso il procedimento ex art. 133, comma 8 D. Lgs. 50/16: dunque, nella procedura ad evidenza pubblica sarebbe stata obliterata la fase di verifica dei requisiti di ammissibilità dell’aggiudicataria ex art. 133, comma 8, cit.; si deduce inoltre che la documentazione ostesa da IA nel corso del giudizio offrirebbe ulteriore riprova della valorizzazione, nel fatturato medio della controinteressata, anche di attività esulanti dall’oggetto della gara;
2) si osserva ancora che, in ogni caso, le fatture prodotte non dimostrerebbero il possesso del requisito richiesto quand’anche si volessero includere le attività non immediatamente assimilabili a quelle oggetto del bando: si rileva sul punto che le fatture nr. 75, 76 e 121 del 2016 sarebbero relative al “revamping” dell’impianto di condizionamento, attività che non presenterebbe nessuna specificità rispetto alla revisione e sanificazione degli impianti idrici; avrebbero dovuto, inoltre, escludersi le fatture con oggetto “ servizio di pulizia, sanificazione canali aria e revisione dell’impianto di climatizzazione a bordo carrozze MDVC-MDVE ”; analogamente, non avrebbero dovuto essere valorizzate le fatture con oggetto “ sanificazione Legionella rotabili con impianto solo cabina e impianto sia cabina che comparto viaggiatori ” e simili”; IA avrebbe, poi, erroneamente considerato attinenti numerose fatture riconducibili ad attività di manutenzione, revisione, collaudo, riavvio, e controllo stagionale di impianti di condizionamento su treni MDVC-MDVE o su treni TSR.
La ricorrente ha, infine, esteso i motivi del ricorso principale all’atto impugnato con motivi aggiunti.
Si è costituita in giudizio IA spa, eccependo l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui la ricorrente pretenderebbe di sindacare il merito delle valutazioni svolte dell’Amministrazione, e rilevando la genericità delle censure svolte, delle quali si denuncia, peraltro, l’infondatezza.
Si è, altresì, costituita in giudizio la controinteressata, chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza pubblica in data 14.10.2021 la causa è stata discussa e, all’esito, trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo la BA Multiservice S.r.l. ha impugnato l’aggiudicazione del Lotto nr. 2 della gara per l’affidamento del “ ERvizio di revisione, decalcificazione, disinfezione degli impianti idraulici e dei serbatoi reflui, sanificazione dei canali d’aria degli impianti di climatizzazione, suddiviso in quattro lotti, come descritto al successivo par. II.1.4 ” ( cfr . doc. 1 della produzione della ricorrente).
La gara è stata indetta da IA S.p.A. e prevedeva l’aggiudicazione con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, da valutarsi prima dell’accertamento del possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 133, comma 8, d.lgs. n. 50/2016; all’esito della procedura il lotto nr. 2, avente ad oggetto il “ ERvizio di revisione e sanificazione impianti idrici degli ETR 500 ed ETR 4XY ”, è stato aggiudicato alla controinteressata So.Ge.ER. Technology Srl Unipersonale.
Il Collegio ritiene che il ricorso debba essere respinto, per le ragioni che si procede a esporre, ciò che esime dal vaglio delle eccezioni preliminari sollevate dalla parte resistente.
2. Con il primo motivo dell’originario ricorso la società BA contesta il mancato possesso, in capo all’aggiudicataria, del requisito richiesto dal bando al punto III.1.3, lett. a) ( cfr . doc. 1 di parte resistente), relativo al fatturato minimo medio annuo nel triennio antecedente la gara (2016-2018): la clausola del bando citata fa riferimento, in particolare, al “ Fatturato medio annuo, realizzato nel triennio 2016-2018, riferito ad attività analoghe a quelle oggetto di gara, limitatamente al lotto di partecipazione, non inferiore al seguente importo: (…) Lotto 2: € 556.787,80 (al netto di IVA) ” .
A detta della ricorrente la stazione appaltante, nel ritenere integrata la dimostrazione del possesso del requisito di capacità professionale e tecnica prevista dal bando, avrebbe valorizzato la produzione da parte della controinteressata di fatture relative ad attività estranee a quelle oggetto dell’appalto, che, pertanto, avrebbero dovuto ritenersi inidonee ai fini in commento.
Si osserva, in particolare, che con riferimento al Lotto nr. 2 le attività oggetto di gara consisterebbero nel servizio di “ revisione e sanificazione impianti idrici degli ETR 500 ed ETR 4XY ”, che includerebbe la revisione del “sistema toilette a circuito chiuso” nonché dei WC “compatti” sui mezzi rotabili: si aggiunge che, nonostante il fatto che le attività oggetto di gara riguarderebbero solo impianti idrici, sarebbero state prese in considerazione, ai fini della prova del requisito tecnico in commento, anche attività aventi ad oggetto impianti aeraulici o di condizionamento dell’aria.
Sempre con il primo motivo del ricorso originario si lamenta, poi, che la controinteressata non avrebbe prodotto alcuna certificazione inerente all’attività di revisione dei WC dei rotabili.
Infine, e in via subordinata, la ricorrente ha impugnato il bando e il disciplinare di gara nella parte in cui non avrebbero previsto che il requisito di fatturato medio annuo specifico debba essere riferito alle prestazioni oggetto di ciascun specifico lotto.
Con il secondo motivo di censura del ricorso proposto per motivi aggiunti, che appare utile esaminare contestualmente, si osserva ancora che dalla documentazione esibita nel corso del giudizio da IA spa, emergerebbe la valutazione nel fatturato della controinteressata anche: di attività di “revamping” dell’impianto di condizionamento, di attività svolte in relazione a carrozze MDVC-MDVE o su treni TSR, o, ancora, relative a servizi di sanificazione contro la Legionella; si tratterebbe, secondo la ricorrente, di attività estranee all’oggetto della gara di appalto.
Tutto ciò premesso, occorre preliminarmente evidenziare che il bando di gara, al già citato punto III.1.3, lett. a), prevede che, ai fini dell’integrazione del requisito di capacità professionale e tecnica, l’operatore debba dimostrare, tra l’altro, di aver conseguito un fatturato medio annuo, nel triennio 2016-2018, riferito ad “attività analoghe a quelle oggetto di gara limitatamente al lotto di partecipazione”.
Come noto, i requisiti tecnico-professionali sono preordinati a verificare l’esistenza, in capo al partecipante alla gara, di un bagaglio esperienziale che garantisca che l’azienda sia concretamente in grado di svolgere le attività oggetto dell’appalto, avendo già realizzato in passato attività simili.
E’ principio consolidato in giurisprudenza quello a mente del quale, laddove la lex specialis chieda ai partecipanti di documentare il pregresso svolgimento di “servizi analoghi”, la stazione appaltante non è legittimata ad escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività oggetto dell'appalto né ad assimilare impropriamente il concetto di “servizi analoghi” con quello di “servizi identici”, atteso che la ratio sottesa alla succitata clausola del bando è il contemperamento tra l'esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche, dal momento che la locuzione “ servizi analoghi ” non s'identifica con “servizi identici” (in termini: Cons. Stato, Sez. V, n. 5040/2018 e n. 3267/2018).
Più in particolare, si è osservato che: “ Nelle gare pubbliche, laddove il bando di gara richieda quale requisito il pregresso svolgimento di «servizi analoghi», tale nozione non può essere assimilata a quella di «servizi identici» dovendosi conseguentemente ritenere, in chiave di favor partecipationis, che un servizio possa considerarsi analogo a quello posto a gara se rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l'appalto in contestazione, cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere quest'ultimo” ( cfr . Cons. Stato, sez. V, 18 dicembre 2017 n. 5944; Tar Lazio, Roma, Sez. I bis , 26 marzo 2021, nr. 5111).
Dunque, il concetto di “servizio analogo” deve essere inteso non come identità, ma come mera similitudine tra le prestazioni richieste, tenendo conto che l’interesse pubblico sottostante non è certamente la creazione di una riserva a favore degli imprenditori già presenti sul mercato ma, al contrario, l’apertura del mercato attraverso l’ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità ( cfr ., in termini, Tar Veneto, Sez. III, 20 novembre 2019, nr. 1290).
Facendo applicazione al caso di specie delle coordinate ermeneutiche in tal modo ricostruite, deve ritenersi che la valutazione espressa dalla stazione appaltante, quanto alla sussistenza in capo all’aggiudicataria del requisito di capacità tecnico-professionale in commento, non risulti inficiato dall’illegittimità lamentata: non appare illogica né arbitraria, in particolare, la scelta di valorizzare nel fatturato specifico dell’azienda, oltre a quello relativo ad attività riferite ad impianti idrici, anche quello conseguito in relazione a impianti aeraulici, in ragione della analogia esistente, da un punto di vista tecnico, tra i due settori di attività. Appare, in proposito, particolarmente significativo che, come evidenziato dalla resistente, il codice ATECO 43.22.01 preveda l’“installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione”, in tal modo ricomprendendo in un unico “settore di attività” l’installazione tanto degli impianti idrici quanto di quelli di condizionamento dell’aria, ciò che costituisce conferma dell’afferenza di entrambe le competenze in considerazione a un medesimo settore tecnico.
Del pari, non risulta palesemente irrazionale o arbitraria la scelta operata dalla stazione appaltante di valorizzare anche attività, del medesimo tipo, ma svolte in relazione a convogli ferroviari di tipologia diversa rispetto a quello oggetto della gara (restando indimostrato che tale aspetto valga di per sé a escludere ogni analogia tra le attività poste in essere), ovvero di prendere in considerazione attività di “revamping”, in quanto comunque inclusive di smontaggio e rimontaggio della componentistica tecnica (come osservato sul punto dalla resistente, senza specifica smentita da parte della ricorrente); del resto, la stazione appaltante ha dedotto (anche in questo caso, senza che sia stata fornita puntuale dimostrazione del contrario) di aver valorizzato solo quelle attività che profilassero in via prevalente carattere di revisione, escludendo, di contro, la rilevanza di ogni intervento che risultasse limitato alla sola pulizia/sanificazione delle condotte aeree, e includendo quelli che, al fine dell’eliminazione di batteri, implicavano anche la revisione dell’intero impianto di trattamento dell’aria.
Deve, peraltro, tenersi conto dei limiti entro i quali, in questa sede, è possibile sindacare le valutazioni tecniche operate dall’Amministrazione, posto che, come noto, per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto, ciò che nel caso di specie, non è possibile affermare, in quanto non sono emersi evidenti travisamenti, pretestuosità o irrazionalità delle valutazioni espresse: in altri termini, non è dato al giudice di sostituire la propria attività valutativa al giudizio espresso dall’Amministrazione, ove non emergano i citati sintomi dell’esercizio di una discrezionalità tecnica viziata da illegittimità ( cfr ., ex multis, Cons. St., Sez. III, 28 maggio 2020, nr. 3694).
Discende da quanto finora esposto che non sussistono nemmeno i lamentati vizi di illegittimità del bando e del disciplinare di gara, nella parte in cui non avrebbero previsto che il requisito relativo al fatturato medio annuo specifico fosse riferito esclusivamente alle prestazioni oggetto di ciascun lotto: le previsioni in commento, nella parte in cui riferiscono il requisito del fatturato rilevante a quello relativo ad “attività analoghe a quelle oggetto di gara, limitatamente al lotto di partecipazione”, lungi dall’essere affette da eccesso di potere, costituiscono ragionevole espressione dell’esigenza di attuare il necessario bilanciamento, come in precedenza evidenziato, tra l’interesse ad assicurare che la selezione avvenga tra professionisti tecnicamente affidabili, e quello ad ampliare quanto più possibile la platea degli operatori partecipanti alla gara, per evitare che requisiti di competenza eccessivamente specifici finiscano con il restringere l’accesso a un determinato settore di mercato esclusivamente a una cerchia determinata (e non ulteriormente estensibile) di soggetti.
Quanto poi alla mancata dimostrazione da parte dell’aggiudicataria del “possesso di certificazione di conformità del proprio Sistema Qualità alle norme UNI EN ISO 9001 nella versione vigente, rilasciata da organismi accreditati, con perimetro di certificazione che includa le attività oggetto dell’appalto” ( cfr . punto III. 1.3, lett b) del bando di gara) si osserva quanto segue: parte ricorrente lamenta che non sarebbe stato dimostrato dall’aggiudicataria il possesso della certificazione relativa all’attività di revisione dei W.C. dei rotabili.
Anche tale censura deve ritenersi priva di fondamento: la resistente e la controinteressata hanno dedotto sul punto che le certificazioni presentate da So.Ge.ER comprenderebbero tutte le attività oggetto di appalto, laddove non esisterebbe alcuna certificazione di qualità specificamente riferita all’attività di revisione dei WC rotabili: si tratta, infatti, di un’attività che, nell’ambito dei settori I.A.F. ( Interntional Accreditation Forum ), risulterebbe ricompresa nel più ampio ambito “ ERvizio di manutenzione di impianti sui veicoli ferroviari - Manutenzione degli Impianti Tecnologici (elettrici, antincendio, riscaldamento, termosanitari e condizionamento) ” . A fronte di tali puntuali deduzioni, la ricorrente ha omesso di indicare quale specifico settore di accreditamento e, in particolare, quale codice di certificazione, si riferirebbero all’attestazione di cui si assume la carenza.
Con il secondo motivo del ricorso introduttivo del giudizio e con il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha poi sviluppato una serie di doglianze di carattere formale che pare opportuno esaminare congiuntamente, che afferiscono alla fase di verifica dei requisiti di capacità tecnico professionale operata dalla stazione appaltante e al rispetto del termine cd. di stand still.
La società BA lamenta, in particolare, che la documentazione esibita dalla stazione appaltante sarebbe di incerta provenienza e, comunque, inidonea a comprovare l’avvenuto espletamento della fase di verifica dei requisiti di ammissibilità dell’aggiudicataria ex art. 133, comma 8, D.Lgs. 50/2016, che, pertanto, dovrebbe intendersi come mai effettuata; si deduce, ancora, che il procedimento di verifica dei requisiti dell’aggiudicatario ex art. 133, comma 8 D. Lgs. 50/16 deve essere per legge imparziale e trasparente, il che imporrebbe che almeno l’esito della verifica venga comunicato alla seconda classificata: nel caso di specie, in assenza di qualsivoglia comunicazione alla ricorrente sull’esito del procedimento ex art. 133, comma 8 D. Lgs. 50/16, il termine di standstill non avrebbe nemmeno iniziato a decorrere: la ricorrente ha dunque formulato istanza ai sensi dell’art. 121, comma 1, lett. c), c.p.a. per la dichiarazione di inefficacia retroattiva del contratto stipulato; la società BA ha censurato, inoltre, il bando ed il disciplinare nella parte in cui non avrebbero espressamente previsto la necessaria comunicazione alla seconda classificata dell’esito del procedimento di controllo dei requisiti.
Occorre, in primo luogo, evidenziare, quanto alla documentazione esibita dalla stazione appaltante e relativa alla fase di accertamento del possesso dei requisiti speciali in capo all’aggiudicataria (e, in particolare, la richiesta di chiarimenti da parte di IA relativa ad alcune fatture e la risposta dell’aggiudicataria), che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, nessun serio dubbio può porsi in ordine alla relativa provenienza e alla rituale trasmissione di essa.
La società IA ha, infatti, dedotto che ogni comunicazione tra la stazione appaltante e gli operatori è avvenuta esclusivamente tramite l’apposito portale, e a mezzo dell’utilizzo da parte di ciascuna azienda dell’apposito codice generato all’atto dell’iscrizione alla piattaforma digitale ( cfr . doc. 28 della produzione di parte resistente, a riprova dell’avvenuto accreditamento della So.Ge.ER sul portale).
Del resto, le riproduzioni delle schermate del portale di IA, allegate in atti, dimostrano che l’inoltro degli atti in parola è, effettivamente, intervenuto tramite l’apposita piattaforma telematica (cfr . docc. 26 e 27 della produzione di parte resistente).
Ciò premesso, occorre ancora rilevare che nella procedura di gara in disamina la stazione appaltante ha fatto ricorso all’inversione procedimentale di cui all’art. 133, comma 8, D.Lgs. 50/2016 che prevede che la fase di esame delle offerte preceda quella di verifica dell’idoneità degli offerenti.
Nel caso in esame, IA ha così proceduto:
- a seguito dell’esame delle offerte, con nota prot. n. 22234 del 29 giugno 2020, trasmessa in data 30 giugno 2020, IA ha comunicato, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione della gara ( cfr .doc. 6 della produzione di parte resistente);
- successivamente, secondo la scansione procedimentale indicata dall’art. 133, comma 8, del codice appalti, ha avviato la fase di verifica dei requisiti di capacità tecnico-professionale;
- con nota prot. n. 29727 del 31 agosto 2020 ha comunicato alla sola aggiudicataria l’avvio della fase di verifica dei requisiti di ordine generale, contestualmente dichiarando l’efficacia dell’aggiudicazione “da intendersi quindi risolutivamente condizionata all’eventuale accertamento dell’esistenza delle cause ostative ivi contemplate”;
- in data 9.10.2021 ha concluso il contratto con la So.Ge.ER ( cfr. doc. 18 della produzione di parte resistente).
Alla luce di quanto precede deve osservarsi quanto segue.
In primo luogo, consta agli atti che nel caso in esame la stazione appaltante ha adottato e comunicato il provvedimento di aggiudicazione della gara prima dell’espletamento della fase relativa alla verifica dei requisiti di idoneità dell’aggiudicataria: occorre, in proposito, rilevare che non è possibile far discendere l’illegittimità dell’aggiudicazione dal fatto in sé che la stazione appaltante abbia provveduto in tal senso mentre la verifica dei requisiti generali e speciali era ancora in corso, tenuto anche conto del disposto dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 che si limita a condizionare la sola efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo della verifica (si veda, per una fattispecie analoga, di recente: Cons. St., Sez. III, 18 febbraio 2021, nr. 1576).
Né, d’altro canto, è possibile coltivare alcun dubbio concreto circa il fatto che la stazione appaltante abbia, effettivamente, espletato la fase di verifica dei requisiti: ciò risulta comprovato dalla richiesta di chiarimenti inoltrata alla So.Ge.ER e dall’inoltro della risposta da parte dell’aggiudicataria (come si è in precedenza precisato, la produzione in giudizio delle schermate del portale relative all’inoltro della relativa documentazione, offre contezza della ritualità dello scambio). Del resto, è stato osservato in giurisprudenza che nessuna norma impone la verbalizzazione delle operazioni relative alla verifica dei requisiti, a maggior ragione nel caso che in cui tale verifica conduca a un esito positivo; in tal senso: “L’appellante deduce inoltre che la stazione appellante non avrebbe verificato il possesso dei requisiti in capo all’aggiudicataria, in quanto di tale verifica non vi sarebbe menzione nei verbali di gara. La censura non è fondata. Non vi è infatti alcuna norma di legge – applicabile ratione temporis alla vicenda controversa – che imponga di verbalizzare le operazioni di verifica dei requisiti (tanto più quando, come nel caso di specie, tale verifica abbia avuto esito positivo) ” ( cfr . Cons. St. Sez. V, 23 marzo 2017, nr. 2036).
All’esito della verifica dei requisiti speciali, la stazione appaltante ha comunicato all’aggiudicataria l’avvio della fase di verifica dei requisiti di ordine generale, dichiarando contestualmente efficace l’aggiudicazione: pur in mancanza di un esplicito riferimento nell’atto al positivo espletamento delle verifiche inerenti al possesso dei requisiti tecnico-professionali, è possibile desumere per implicito da tale comunicazione, intervenuta in seguito all’inoltro dei chiarimenti sulle fatture forniti dalla So.Ge.ER., l’esaurimento in senso positivo dei relativi controlli.
Deve, in proposito, ancora rilevarsi che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, nessuna disposizione di legge prescrive che la fase di verifica dell’idoneità dell’operatore si concluda con un provvedimento di formalizzazione dell’esito positivo dei controlli da comunicare agli altri partecipanti alla gara: l’insussistenza di una disposizione di legge in tal senso esclude, peraltro, che dalla mancata previsione di tale adempimento nella lex specialis di gara possa farsi discendere la relativa illegittimità.
E’ certamente vero, come osserva la ricorrente, che l’art 133, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, prevede che nel caso in cui la stazione appaltante faccia ricorso al suddetto meccanismo di inversione procedimentale la verifica dell’idoneità dell’operatore deve essere effettuata in maniera imparziale e trasparente: è, d’altro canto, del pari da osservare che il rispetto di tali principi generali viene richiesto dalla norma al fine di assicurare che l’appalto non sia aggiudicato a un operatore che avrebbe dovuto essere escluso, ovvero che non soddisfa i criteri di selezione previsti. Così la lettera della norma in commento: “ Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell’assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 136 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice ”.
Tanto si rileva al fine di evidenziare che, anche a voler ammettere che nel modus operandi della stazione appaltante, e, segnatamente, nella mancata comunicazione agli altri operatori in gara di un atto formale conclusivo della fase di accertamento dei requisiti in capo all’aggiudicataria, debba ravvisarsi una carenza di trasparenza, resta il fatto che non è possibile imputare alla resistente, sul piano sostanziale e secondo quanto si è detto nel trattare il precedente motivo di impugnazione, alcuna erronea valutazione del requisito speciale in commento.
Deve infine rilevarsi in senso analogo a quanto finora osservato, in ordine alla asserita violazione del termine cd. di stand still, determinata dal computo del termine di 35 giorni di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 a far data dalla comunicazione dell’aggiudicazione nonostante non fosse ancora stata effettuata la verifica dei requisiti tecnici, che, quand’anche si volesse ritenere che il termine in oggetto sia stato violato, non sussisterebbero, in ogni caso, le condizioni per pervenire agli esiti desiderati dalla ricorrente, e cioè la declaratoria dell’inefficacia del contratto ai sensi dell’art. 121 cpa.
Ciò in quanto alla violazione del termine prescritto per la stipula del contratto non si accompagna, come già osservato, alcuna violazione di carattere sostanziale tale da inficiare la legittimità dell’aggiudicazione: dunque, non risulta dimostrata, nel caso di specie, la sussistenza dei “ vizi propri dell'aggiudicazione definitiva” che, giusto il disposto di cui all’art. 121, comma 1, lett. C), cpa, conferisce rilievo al mancato rispetto del termine dilatorio in oggetto.
Ed infatti, come ripetutamente affermato in giurisprudenza: “ Come ha messo in evidenza T.A.R. Sicilia Catania, sez. I – 7/10/2020 n. 2441, in riferimento alla violazione dello stand still <<va condivisa la giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 17/06/2019, n.4087) secondo la quale la stessa non è apprezzabile quale autonomo vizio dell'aggiudicazione, potendo al più concorrere a cagionare la caducazione dell'aggiudicazione e del contratto in concomitanza con le ulteriori condizioni di cui all'art. 121 comma 1 lett c) c.p.a. (Cons. Stato, sez. V, n. 1548/2014 e n. 1565/2015), a mente del quale tale violazione influisce ove abbia privato il ricorrente della "possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e sempre che tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l'affidamento" ( cfr . Tar Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 15 luglio 2021, nr. 747); ed ancora: “ L'esecuzione anticipata ovvero la violazione della clausola di stand still, quand'anche fosse stata illegittimamente disposta, non incide, in ogni caso, sulla legittimità dell'aggiudicazione definitiva, unico atto conclusivo del procedimento e definitivamente lesivo, potendo rilevare ai fini della valutazione della responsabilità, anche risarcitoria, solo nel caso in cui l'aggiudicazione sia illegittima per vizi propri ” ( cfr . T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 11/06/2020, n.6422).
Deve, quindi, essere rigettata la domanda volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia del contratto ai sensi dell’art. 121 cpa; non sussistendo alcun vizio di illegittimità dell’aggiudicazione, non può trovare accoglimento neppure la domanda subordinata formulata ai sensi del disposto dell’art. 122 cpa.
Infine, nel ricorso per motivi aggiunti sono state riproposte avverso l’atto impugnato in tale sede le censure svolte con il ricorso introduttivo del giudizio: alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere disatteso anche in parte de qua .
3. Conclusivamente, tanto il ricorso introduttivo del giudizio quanto il ricorso per motivi aggiunti, qui riassunti, devono essere respinti in quanto infondati.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo del giudizio e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in euro 3.000,00 in favore di parte resistente e in euro 3.000,00 in favore della controinteressata, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Daria Valletta, Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO