Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/05/2025, n. 1753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1753 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
n.1736/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, nella persona del dott. Antonio Barbetta, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.1736/2023 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Pierluigi;
Parte_1
opponente contro
, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. De Stefano Donzelli Domenico;
opposta nonché contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Cerfeda;
Controparte_2
terzo chiamato in causa
MOTIVO DELLA DECISIONE
(fatto e diritto)
1. Con atto di citazione datato 9.02.2023, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, innanzi al Tribunale di Lecce, per ivi sentir Controparte_1 accertare e dichiarare non dovuta la somma di €81.442,10 di cui all'impugnata cartella di pagamento n.0592022002715703000, notificatagli in data 21.09.2022, in relazione al ruolo n. 2022/002808 emesso da CP_1
2. Con comparsa di costituzione depositata in data 15.05.2023, si costituiva in giudizio CP_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione, nonché spiegando, in subordine, domanda
[...] riconvenzionale finalizzata all'accertamento del suo credito nei confronti dell'opponente.
1
3. Effettuata la chiamata in causa del terzo, a seguito di istanza formulata dall'opponente, ai sensi dell'art. 269 co. 3 c.p.c., in data 25.01.2024 si costituiva in giudizio , eccependo Controparte_2
la propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto della domanda di manleva formulata dal nei suoi confronti. Pt_1
4. Concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., con ordinanza del
28.05.2024, questo Giudice sospendeva l'efficacia esecutiva della cartella impugnata dall'opponente.
La causa veniva istruita con la sola documentazione delle parti.
All'udienza del 20.12.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
5. L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
5.1. Va rilevato che la presente controversia trae origine dalla cartella di pagamento n.
0592022002715703000, con cui ha chiesto all'odierno opponente il versamento di CP_1
quanto il , costituito presso la stessa, ha rimborsato ad Controparte_1
per un sinistro verificatosi in data 24.01.1999 e rientrante nell'ipotesi di risarcimento CP_3
danni causati dalla circolazione di veicoli non coperti da assicurazione, di cui all'art. 283, comma 1, lett. b) del Codice delle Assicurazioni.
Va poi ulteriormente precisato che la somma di cui alla cartella impugnata discende dalla sentenza n.
174/2009, con cui il Tribunale di Brindisi ha condannato la (a cui è subentrata CP_4 CP_3
, quale impresa designata ratione temporis dal Fondo di Garanzia per la Regione Puglia, al
[...]
pagamento di €71.462,50 (oltre interessi, rivalutazione e spese), in favore della vittima del sinistro,
. Persona_1
Di conseguenza, una volta restituito all'impresa anzidetta quanto versato dalla stessa CP_1
Per_ al a titolo di indennizzo, ha ritenuto di agire per la ripetizione di tali somme nei confronti dell'odierno opponente, essendo lo stesso, a suo dire, responsabile in solido con il conducente, ex art
2054 cc, in quanto proprietario del motoveicolo al momento del sinistro.
È noto, infatti, che il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, costituito presso CP_1
provvede a rimborsare alle imprese designate, ai sensi dell'art. 286 co 2 d.lgs n.209/2005, gli indennizzi da queste corrisposti per i sinistri causati dalla circolazione di veicoli non coperti da assicurazione obbligatoria (ai sensi dell'art. 283, comma 1, lettera b, d.lgs n.209/2005), con la conseguenza che, a seguito di tale rimborso, il si surroga nell'azione di regresso, riconosciuta CP_1
2 n.1736/2023 R.G.
alle imprese designate dall'art. 292 d.lgs n.209/2005, nei confronti dei responsabili dei suddetti sinistri.
5.2. Tanto chiarito, giova ricordare che l'art 2054 co 3 cc stabilisce testualmente che “il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”.
Ebbene, nel caso di specie, l'odierno opponente non può ritenersi responsabile in solido del sinistro, risultando dagli atti che lo stesso, in quanto proprietario del veicolo, non è stato messo nelle condizioni di fornire la prova liberatoria di cui all'art 2054 co. 3 cc, vale a dire di poter dimostrare che la circolazione del veicolo a lui intestato è avvenuta contro la sua volontà, non essendo stato
Per_ evocato nel giudizio instaurato dal per ottenere il risarcimento danni per il sinistro verificatosi in data 24.01.1999.
Infatti, dalla documentazione in atti si ricava che il giudizio anzidetto, che si è concluso con la sentenza n. 174/2009, si è svolto tra la vittima del sinistro, , e la quale Persona_1 CP_4
impresa designata dal Fondo di Garanzia, da una parte, e gli eredi di del Giudice, quale Per_2 conducente del motoveicolo, dall'altra.
Pertanto, alla luce di quanto innanzi, deve concludersi che non ha titolo per pretendere CP_1 dall'odierno opponente le somme portate dalla cartella impugnata, non essendo la sentenza posta a base della pretesa creditoria azionata da con la cartella oggi impugnata opponibile al CP_1
Pt_1
Le considerazioni che precedono risultano assorbenti, ai fini dell'accoglimento dell'opposizione, rispetto agli altri motivi di illegittimità della cartella impugnata dedotti dall'odierno opponente.
5.3. Deve poi rigettarsi la domanda riconvenzionale spiegata, in via subordinata, da CP_1
al fine di ottenere l'accertamento del proprio credito nei confronti del in quanto Pt_1
responsabile in solido ex art 2054 co 3 cc., atteso che, ai sensi dell'art. 2947, “per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei vicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni…In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile…”, con la conseguenza che risulta abbondantemente maturato il termine di prescrizione previsto dalla legge per accertare la responsabilità dell'odierno opponente in relazione al sinistro, verificatosi in data 24.01.1999, circa vent'anni prima della richiesta di pagamento.
5.4. Da ultimo, deve ritenersi superata, per effetto dell'accoglimento dell'opposizione, la domanda di manleva formulata dal nei confronti del terzo chiamato in causa, . Pt_1 Controparte_2
3 n.1736/2023 R.G.
5.5. Per tutto quanto innanzi, l'opposizione è fondata e deve essere accolta, con conseguente annullamento della cartella impugnata.
Al contrario, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale proposta da CP_1
6. Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra attore e convenuto mentre vanno interamente compensate nei rapporti tra le parti e il terzo.
PQM
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla la cartella impugnata n. 0592022002715703000 e il ruolo n. 2022/002808;
- rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da CP_1
- condanna al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite, liquidate in CP_1
€8.000,00, oltre spese generali, iva e cpa se dovute;
- compensa le spese di lite nei confronti del terzo chiamato in causa, ; Controparte_2
Lecce, 30 maggio 2025
Il Giudice
dott. Antonio Barbetta
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