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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IX, sentenza 11/02/2026, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1256/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 14/10/2024 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
RO SA, Presidente
CO DA, Relatore
LAUDANI MARINELLA, Giudice
in data 14/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1968/2020 depositato il 10/03/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Misilmeri - Piazza Comitato N. 1860 90036 Misilmeri PA
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 113/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 12 e pubblicata il 13/01/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170022742240 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 113/12/2020, depositata il 13.1.2020, la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, Sez. XII, accoglieva il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe nei confronti di RI Sicilia S.P.A, nonchè di Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di
Palermo e del Comune di Misilmeri intervenuti in corso di causa.
I giudici di primo grado, compensate le spese, annullavano l'atto impugnato per non essere stata depositata la copia integrale della cartella di pagamento. Avverso la suindicata sentenza Ricorrente_1 proponeva appello impugnando solo il capo afferente alle spese processuali poiché i giudici di primo grado, statuendo la compensazione, non avrebbero rispettato il principio della soccombenza, a tal fine ritenendo rilevante “la natura controversa delle questioni trattate”. Lamentando la violazione dell'art. 15 del D.lgs. n. 546/1992, chiedeva pertanto la riforma della sentenza dei giudici di primo grado, con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio.
Resisteva RI Sicilia S.P.A proponendo appello incidentale con il quale, ribadendo le difese spiegate nel giudizio di prime cure, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello principale chiedendo la riforma della sentenza dei giudici di primo grado con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio.
Resisteva anche l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo la quale, ribadendo le difese spiegate nel primo grado del giudizio, chiedeva la riforma della pronuncia con vittoria di spese.
Nessuna difesa ha svolto il Comune di Misilmeri, il quale non si è costituito in giudizio nonostante la rituale notifica del gravame.
Con memoria depositata il 9.4.2024 l'appellante eccepiva l'infondatezza dell'appello incidentale per irrilevanza probatoria della produzione documentale.
Fissata la trattazione della controversia in data 23.4.2024, il Collegio, con ordinanza n.1645/2024, depositata il 30.4.2024 e comunicata alle parti costituite in pari data, dichiarava l'interruzione del processo essendosi verificata in capo a RI Sicilia S.p.A., Agente di RI per la Provincia di Palermo, la perdita della capacità di stare in giudizio essendo stata sciolta, cancellata d'ufficio dal registro delle imprese ed estinta con decorrenza dal 30 settembre 2021, ai sensi dell'art. 76, co. 1, del d.l. 25.5.2021, n. 73, convertito dalla L. 23.7.2021, n. 106.
Riassunto il processo a cura dell'Agenzia delle Entrate - RI, subentrata ope legis in universum ius all'originaria parte resistente RI Sicilia S.p.A., con istanza di trattazione depositata il 15.7.2024, alla pubblica udienza del 14.10.2024 la controversia, sentito il Relatore, l'appellante principale e l'appellante incidentale Agenzia delle Entrate - RI, assente l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di
Palermo, è assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene, per ragioni di priorità logica, di dover preliminarmente esaminare l'appello incidentale con il quale Agenzia delle Entrate – RI eccepisce la rituale notifica della cartella di pagamento, documentata dal deposito di copia conforme della cartella medesima unitamente alle ricevute di accettazione e consegna del messaggio di posta elettronica certificata con il quale il documento è stato notificato all'odierna parte appellante.
Ad avviso del Collegio l'appello incidentale deve essere accolto. Invero, dalla documentazione prodotta nell'odierno grado del giudizio risulta la regolare notifica della cartella di pagamento, avvenuta mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata all'odierna parte appellante.
Né, del resto, può ritenersi conducente l'eccezione formulata dalla parte appellante nella memoria depositata il 9.4.2024 con riguardo alla irrituale produzione documentale, per essere stata depositata copia in formato pdf delle ricevute di accettazione e consegna del messaggio di posta elettronica certificata con il quale la cartella di pagamento è stata notificata.
Invero, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la notificazione di una cartella esattoriale o di un avviso di pagamento è atto che appartiene ad una fase ancora stragiudiziale, sicché le regole sulle sue modalità di esecuzione sono del tutto estranee al tema delle notificazioni nel processo civile regolate dalla L. 53/1994 (come modificata dalla L. 183/2011, integrata dal D.M. 44/2011 e dalle specifiche tecniche contenute nel provvedimento 16.4.2014 del responsabile DGSIA), corpus normativo che riguarda esclusivamente le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni effettuate dalle parti del processo … e, quindi, non è richiesto il deposito del file di notificazione (la RdAC in formato .eml o .msg)” (Cass. civ., Sez. V, Ord., 24.10.2025, n. 28297).
Allo stesso modo priva di pregio è l'ulteriore eccezione, formulata anch'essa dalla parte appellante nella predetta memoria depositata il 9.4.2024, con la quale si contesta la rilevanza probatoria della copia in PDF della cartella di pagamento prodotta nel presente grado del giudizio da Agenzia delle Entrate - RI, trattandosi della mera stampa del documento che si asserisce essere stato notificato e non dell'originario atto nativo digitale allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato al contribuente.
Rileva infatti, a disattendere quanto sostenuto sul punto dalla parte appellante, il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato ". pdf" è valida, non essendo necessario adottare il formato ".p7m", atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario” (Cass. civ., Sez. V, Ord., 3.11.2025, n. 29048).
Nella fattispecie l'appellante si è limitato ad affermare che “il documento cartaceo prodotto da controparte, costituito dalla mera stampa della cartella di pagamento impugnata, …. non ha alcun valore probatorio ai fini del presente processo” (pag. 6 della memoria), senza tuttavia offrire alcuna prova al vaglio del decidente in ordine ad un eventuale pregiudizio scaturente dal deposito del documento in copia PDF.
Ne consegue la legittimità della cartella di pagamento, emessa sulla base di regolare iscrizione a ruolo di somme dovute e non versate.
L'accoglimento nel merito dell'appello incidentale consente di dichiarare assorbita la eccepita inammissibilità dell'appello principale, il quale deve essere rigettato atteso che la statuizione di legittimità della cartella di pagamento originariamente impugnata e della regolarità della relativa notifica comporta l'infondatezza dell'unica doglianza inerente alla compensazione delle spese.
*******
Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, fondate sul consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e dal quale questo Collegio non ha motivo di discostarsi, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, Sez. 9, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello principale e accoglie l'appello incidentale, statuendo, in riforma della sentenza impugnata, la legittimità della cartella di pagamento originariamente impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, per il primo grado del giudizio, in € 1.000,00, oltre il 15% per spese generali, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo, e per lo stesso importo, oltre il 15% per spese generali, in favore del Comune di Misilmeri. Le suddette spese si liquidano altresì per l'odierno grado del giudizio, in € 1.200,00, oltre il 15% per spese generali, nonché IVA e CPA, se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate - RI, subentrata ope legis in universum ius all'originaria parte resistente RI Sicilia S.p.A., nonché, per lo stesso importo, oltre il 15% per spese generali, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo.
Nessuna condanna alle spese può essere pronunciata per il primo grado del giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate - RI, subentrata ope legis in universum ius all'originaria parte resistente RI Sicilia S.p.A., per non aver ottemperato l'ordinanza di deposito della copia integrale della cartella di pagamento emessa dai giudici di prime cure, la cui statuizione di compensazione delle spese deve pertanto essere confermata nei confronti della predetta parte processuale.
Nessuna condanna alle spese può, infine, essere pronunciata per l'odierno grado del giudizio in favore del
Comune di Misilmeri il quale, non essendosi costituito in giudizio, non ha espletato alcuna attività processuale e, conseguentemente, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, Sez. IX, rigetta l'appello principale, accoglie l'appello incidentale statuendo, in riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, Sez.
XII, n. 113/12/2020, depositata il 13.1.2020, la legittimità della cartella di pagamento originariamente impugnata. Condanna l'appellante principale Ricorrente_1 al pagamento delle spese processuali del primo grado del giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo e del Comune di Misilmeri, nonché alle spese dell'odierno grado del giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate - RI, subentrata ope legis in universum ius all'originaria parte resistente RI Sicilia S.p.A., Agente di RI per la Provincia di Palermo, e dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo, liquidate come in motivazione.
Nessuna condanna alle spese è pronunciata per il primo grado del giudizio in favore dell'Agenzia delle
Entrate - RI, subentrata ope legis in universum ius all'originaria parte resistente RI Sicilia S.p.A., per non aver ottemperato l'ordinanza di deposito della copia integrale della cartella di pagamento emessa dai giudici di prime cure, la cui statuizione di compensazione delle spese nei suoi confronti deve pertanto essere confermata.
Nulla dispone per le spese dell'odierno grado del giudizio in favore del Comune di Misilmeri, stante la mancata costituzione in giudizio.
Così deciso in Palermo addì 14 ottobre 2024
IL RELATORE IL PRESIDENTE
DA CO SA RO
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 14/10/2024 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
RO SA, Presidente
CO DA, Relatore
LAUDANI MARINELLA, Giudice
in data 14/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1968/2020 depositato il 10/03/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Misilmeri - Piazza Comitato N. 1860 90036 Misilmeri PA
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 113/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 12 e pubblicata il 13/01/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170022742240 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 113/12/2020, depositata il 13.1.2020, la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, Sez. XII, accoglieva il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe nei confronti di RI Sicilia S.P.A, nonchè di Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di
Palermo e del Comune di Misilmeri intervenuti in corso di causa.
I giudici di primo grado, compensate le spese, annullavano l'atto impugnato per non essere stata depositata la copia integrale della cartella di pagamento. Avverso la suindicata sentenza Ricorrente_1 proponeva appello impugnando solo il capo afferente alle spese processuali poiché i giudici di primo grado, statuendo la compensazione, non avrebbero rispettato il principio della soccombenza, a tal fine ritenendo rilevante “la natura controversa delle questioni trattate”. Lamentando la violazione dell'art. 15 del D.lgs. n. 546/1992, chiedeva pertanto la riforma della sentenza dei giudici di primo grado, con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio.
Resisteva RI Sicilia S.P.A proponendo appello incidentale con il quale, ribadendo le difese spiegate nel giudizio di prime cure, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello principale chiedendo la riforma della sentenza dei giudici di primo grado con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio.
Resisteva anche l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo la quale, ribadendo le difese spiegate nel primo grado del giudizio, chiedeva la riforma della pronuncia con vittoria di spese.
Nessuna difesa ha svolto il Comune di Misilmeri, il quale non si è costituito in giudizio nonostante la rituale notifica del gravame.
Con memoria depositata il 9.4.2024 l'appellante eccepiva l'infondatezza dell'appello incidentale per irrilevanza probatoria della produzione documentale.
Fissata la trattazione della controversia in data 23.4.2024, il Collegio, con ordinanza n.1645/2024, depositata il 30.4.2024 e comunicata alle parti costituite in pari data, dichiarava l'interruzione del processo essendosi verificata in capo a RI Sicilia S.p.A., Agente di RI per la Provincia di Palermo, la perdita della capacità di stare in giudizio essendo stata sciolta, cancellata d'ufficio dal registro delle imprese ed estinta con decorrenza dal 30 settembre 2021, ai sensi dell'art. 76, co. 1, del d.l. 25.5.2021, n. 73, convertito dalla L. 23.7.2021, n. 106.
Riassunto il processo a cura dell'Agenzia delle Entrate - RI, subentrata ope legis in universum ius all'originaria parte resistente RI Sicilia S.p.A., con istanza di trattazione depositata il 15.7.2024, alla pubblica udienza del 14.10.2024 la controversia, sentito il Relatore, l'appellante principale e l'appellante incidentale Agenzia delle Entrate - RI, assente l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di
Palermo, è assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene, per ragioni di priorità logica, di dover preliminarmente esaminare l'appello incidentale con il quale Agenzia delle Entrate – RI eccepisce la rituale notifica della cartella di pagamento, documentata dal deposito di copia conforme della cartella medesima unitamente alle ricevute di accettazione e consegna del messaggio di posta elettronica certificata con il quale il documento è stato notificato all'odierna parte appellante.
Ad avviso del Collegio l'appello incidentale deve essere accolto. Invero, dalla documentazione prodotta nell'odierno grado del giudizio risulta la regolare notifica della cartella di pagamento, avvenuta mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata all'odierna parte appellante.
Né, del resto, può ritenersi conducente l'eccezione formulata dalla parte appellante nella memoria depositata il 9.4.2024 con riguardo alla irrituale produzione documentale, per essere stata depositata copia in formato pdf delle ricevute di accettazione e consegna del messaggio di posta elettronica certificata con il quale la cartella di pagamento è stata notificata.
Invero, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la notificazione di una cartella esattoriale o di un avviso di pagamento è atto che appartiene ad una fase ancora stragiudiziale, sicché le regole sulle sue modalità di esecuzione sono del tutto estranee al tema delle notificazioni nel processo civile regolate dalla L. 53/1994 (come modificata dalla L. 183/2011, integrata dal D.M. 44/2011 e dalle specifiche tecniche contenute nel provvedimento 16.4.2014 del responsabile DGSIA), corpus normativo che riguarda esclusivamente le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni effettuate dalle parti del processo … e, quindi, non è richiesto il deposito del file di notificazione (la RdAC in formato .eml o .msg)” (Cass. civ., Sez. V, Ord., 24.10.2025, n. 28297).
Allo stesso modo priva di pregio è l'ulteriore eccezione, formulata anch'essa dalla parte appellante nella predetta memoria depositata il 9.4.2024, con la quale si contesta la rilevanza probatoria della copia in PDF della cartella di pagamento prodotta nel presente grado del giudizio da Agenzia delle Entrate - RI, trattandosi della mera stampa del documento che si asserisce essere stato notificato e non dell'originario atto nativo digitale allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato al contribuente.
Rileva infatti, a disattendere quanto sostenuto sul punto dalla parte appellante, il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato ". pdf" è valida, non essendo necessario adottare il formato ".p7m", atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario” (Cass. civ., Sez. V, Ord., 3.11.2025, n. 29048).
Nella fattispecie l'appellante si è limitato ad affermare che “il documento cartaceo prodotto da controparte, costituito dalla mera stampa della cartella di pagamento impugnata, …. non ha alcun valore probatorio ai fini del presente processo” (pag. 6 della memoria), senza tuttavia offrire alcuna prova al vaglio del decidente in ordine ad un eventuale pregiudizio scaturente dal deposito del documento in copia PDF.
Ne consegue la legittimità della cartella di pagamento, emessa sulla base di regolare iscrizione a ruolo di somme dovute e non versate.
L'accoglimento nel merito dell'appello incidentale consente di dichiarare assorbita la eccepita inammissibilità dell'appello principale, il quale deve essere rigettato atteso che la statuizione di legittimità della cartella di pagamento originariamente impugnata e della regolarità della relativa notifica comporta l'infondatezza dell'unica doglianza inerente alla compensazione delle spese.
*******
Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, fondate sul consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e dal quale questo Collegio non ha motivo di discostarsi, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, Sez. 9, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello principale e accoglie l'appello incidentale, statuendo, in riforma della sentenza impugnata, la legittimità della cartella di pagamento originariamente impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, per il primo grado del giudizio, in € 1.000,00, oltre il 15% per spese generali, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo, e per lo stesso importo, oltre il 15% per spese generali, in favore del Comune di Misilmeri. Le suddette spese si liquidano altresì per l'odierno grado del giudizio, in € 1.200,00, oltre il 15% per spese generali, nonché IVA e CPA, se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate - RI, subentrata ope legis in universum ius all'originaria parte resistente RI Sicilia S.p.A., nonché, per lo stesso importo, oltre il 15% per spese generali, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo.
Nessuna condanna alle spese può essere pronunciata per il primo grado del giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate - RI, subentrata ope legis in universum ius all'originaria parte resistente RI Sicilia S.p.A., per non aver ottemperato l'ordinanza di deposito della copia integrale della cartella di pagamento emessa dai giudici di prime cure, la cui statuizione di compensazione delle spese deve pertanto essere confermata nei confronti della predetta parte processuale.
Nessuna condanna alle spese può, infine, essere pronunciata per l'odierno grado del giudizio in favore del
Comune di Misilmeri il quale, non essendosi costituito in giudizio, non ha espletato alcuna attività processuale e, conseguentemente, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, Sez. IX, rigetta l'appello principale, accoglie l'appello incidentale statuendo, in riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, Sez.
XII, n. 113/12/2020, depositata il 13.1.2020, la legittimità della cartella di pagamento originariamente impugnata. Condanna l'appellante principale Ricorrente_1 al pagamento delle spese processuali del primo grado del giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo e del Comune di Misilmeri, nonché alle spese dell'odierno grado del giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate - RI, subentrata ope legis in universum ius all'originaria parte resistente RI Sicilia S.p.A., Agente di RI per la Provincia di Palermo, e dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo, liquidate come in motivazione.
Nessuna condanna alle spese è pronunciata per il primo grado del giudizio in favore dell'Agenzia delle
Entrate - RI, subentrata ope legis in universum ius all'originaria parte resistente RI Sicilia S.p.A., per non aver ottemperato l'ordinanza di deposito della copia integrale della cartella di pagamento emessa dai giudici di prime cure, la cui statuizione di compensazione delle spese nei suoi confronti deve pertanto essere confermata.
Nulla dispone per le spese dell'odierno grado del giudizio in favore del Comune di Misilmeri, stante la mancata costituzione in giudizio.
Così deciso in Palermo addì 14 ottobre 2024
IL RELATORE IL PRESIDENTE
DA CO SA RO