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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 295/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
CA ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1573/2025 depositato il 17/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - BO Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Consorzio Di Bonifica EN BOnese - 96026180792
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250006830728000 CONT. BONIFICA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250006830728000 CONT. BONIFICA 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 154/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17.12.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 13920250006830728000, notificata da ADER il 5.11.2025 e intimante il pagamento degli importi ivi indicati a titolo di contributi consortili per gli anni 2019 e 2020 pretesi dal Consorzio di Bonifica EN BOnese, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare, il difetto del presupposto impositivo per assenza del beneficio di natura fondiaria evidenziando, altresì, l'intervenuto annullamento con sentenza n. 1346/2024 di questa Corte del prodromico avviso bonario n. 13920230003661886000.
ADER si costituiva in giudizio con memoria depositata il 20.1.2026 eccependo il difetto di legittimazione passiva sul merito della pretesa e chiedendo, in ogni caso, il rigetto del ricorso.
Il Consorzio di Bonifica EN BOnese, benché citato, non si costituiva in giudizio.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, anzitutto, essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla resistente.
Al riguardo va rilevato che l'agente della riscossione è titolare dell'azione esecutiva per la riscossione del crediti esattoriali sicchè sussiste la sua legittimazione passiva e non vi è nella specie alcun litisconsorzio necessario ben potendo il contribuente agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto dell'agente della riscossione (cfr., tra le altre, Cass. n. 7514/2022; Cass. n. 13921/2018) escludendosi, quindi,
l'ordine di integrazione del contraddittorio e incombendo, piuttosto, sull'agente della riscossione, che non voglia rispondere dell'esito della lite, l'onere della chiamata in causa del titolare della pretesa (cfr. tra le altre,
Cass. n. 14991/2020).
Tanto precisato, il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto atteso che – per come documentato – questa Corte, con sentenza n. 1346/2024 del 28.11.2024 ha annullato il prodromico avviso bonario n. 13920230003661886000 accertando il difetto di prova in ordine ai benefici arrecati agli immobili di parte ricorrente, benefici, del resto, rimasti indimostrati anche in questa sede stante la mancata costituzione in giudizio del Consorzio creditore.
A tanto non può che conseguire la declaratoria di non debenza delle somme pretese con la cartella di pagamento impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme pretese con la cartella di pagamento impugnata;
condanna ADER ed il Consorzio di Bonifica EN BOnese al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite che liquoida in € 1.065,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
CA ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1573/2025 depositato il 17/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - BO Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Consorzio Di Bonifica EN BOnese - 96026180792
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250006830728000 CONT. BONIFICA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250006830728000 CONT. BONIFICA 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 154/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17.12.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 13920250006830728000, notificata da ADER il 5.11.2025 e intimante il pagamento degli importi ivi indicati a titolo di contributi consortili per gli anni 2019 e 2020 pretesi dal Consorzio di Bonifica EN BOnese, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare, il difetto del presupposto impositivo per assenza del beneficio di natura fondiaria evidenziando, altresì, l'intervenuto annullamento con sentenza n. 1346/2024 di questa Corte del prodromico avviso bonario n. 13920230003661886000.
ADER si costituiva in giudizio con memoria depositata il 20.1.2026 eccependo il difetto di legittimazione passiva sul merito della pretesa e chiedendo, in ogni caso, il rigetto del ricorso.
Il Consorzio di Bonifica EN BOnese, benché citato, non si costituiva in giudizio.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, anzitutto, essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla resistente.
Al riguardo va rilevato che l'agente della riscossione è titolare dell'azione esecutiva per la riscossione del crediti esattoriali sicchè sussiste la sua legittimazione passiva e non vi è nella specie alcun litisconsorzio necessario ben potendo il contribuente agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto dell'agente della riscossione (cfr., tra le altre, Cass. n. 7514/2022; Cass. n. 13921/2018) escludendosi, quindi,
l'ordine di integrazione del contraddittorio e incombendo, piuttosto, sull'agente della riscossione, che non voglia rispondere dell'esito della lite, l'onere della chiamata in causa del titolare della pretesa (cfr. tra le altre,
Cass. n. 14991/2020).
Tanto precisato, il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto atteso che – per come documentato – questa Corte, con sentenza n. 1346/2024 del 28.11.2024 ha annullato il prodromico avviso bonario n. 13920230003661886000 accertando il difetto di prova in ordine ai benefici arrecati agli immobili di parte ricorrente, benefici, del resto, rimasti indimostrati anche in questa sede stante la mancata costituzione in giudizio del Consorzio creditore.
A tanto non può che conseguire la declaratoria di non debenza delle somme pretese con la cartella di pagamento impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme pretese con la cartella di pagamento impugnata;
condanna ADER ed il Consorzio di Bonifica EN BOnese al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite che liquoida in € 1.065,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.