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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/05/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della discussione e della camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3054/2024 TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avv.ti Adriano TUFARIELLO e Antonio TUFARIELLO nel cui studio in S. Maria C.V., viale Consiglio d'Europa, n. 12, domicilia OPPONENTE E
; CP_1
OPPOSTA CONTUMACE MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato telematicamente in data 24.4.2024, la parte ricorrente in epigrafe, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 248/24 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere -Sez. Lavoro- emesso il 15 marzo e notificato il 18 marzo 2024, con cui si ingiungeva, in favore della , la somma di euro 3.478,90 a titolo di retribuzione dei mesi di CP_1 maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2023, nonché liquidate spese legali per complessivi € 391,00, oltre IVA e CPA con distrazione. Deduceva la società opponente l'abusivo frazionamento del credito per essersi riservata di proporre separato giudizio per il pagamento del TFR e della mensilità di gennaio 2024, oltre alla mancanza di prova scritta e all'intervenuto pagamento delle spettanze. Adiva pertanto questo Tribunale, chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo n.284/2024, con vittoria di spese e attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Nonostante rituale notifica del ricorso non si costituiva la parte opposta (cfr. ricorso notificato in atti). All'odierna udienza, l'opponente rappresentava che, nelle more del presente giudizio, le parti avevano raggiunto una intesa transattiva nel procedimento n. 2667/2024 iscritto innanzi a questo Tribunale riguardante anche il presente giudizio in opposizione, sottoscrivendo verbale di conciliazione giudiziale e depositato telematicamente (cfr. verbale d'udienza). Acquisiti agli atti i documenti prodotti, superflua ogni attività istruttoria, in data odierna, all'esito della discussione e della camera di consiglio, la causa viene decisa ex art. 429 c.p.c con pronuncia del dispositivo della sentenza e contestuale motivazione.
**********
1 In ragione dell'accordo intervenuto in corso di giudizio, evincibile dal verbale depositato telematicamente in data 28.4.2025 (cfr. fasc. inform.), deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in accoglimento delle conclusioni formulate dall'opponente, con conseguente revoca del decreto opposto. Ebbene, la formula della cessata materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. Essa può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (cfr. Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
2 Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (cfr. Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (cfr. Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è intervenuta, in data 17.12.2024, una transazione tra le parti in causa, conclusa in sede giudiziale (cfr. copia del relativo verbale depositato in atti), in virtù della quale le parti si sono fatte reciproche concessioni e, in particolare, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al diritto ed all'azione di cui al presente giudizio. L'accordo è intervenuto successivamente alla proposizione della domanda giudiziale. La suddetta conciliazione indica il venir meno di ogni contrasto tra le parti in merito alla materia oggetto della controversia. Conseguentemente, essendo venuto meno l'interesse delle parti ad una pronuncia definitoria, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo n. 248/2024. Spese compensate come da verbale di conciliazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Fabiana lorio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.710 248/2024; b) compensa le spese. Santa Maria Capua Vetere, 8.5.2025
Il Giudice
dr.ssa Fabiana lorio
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, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avv.ti Adriano TUFARIELLO e Antonio TUFARIELLO nel cui studio in S. Maria C.V., viale Consiglio d'Europa, n. 12, domicilia OPPONENTE E
; CP_1
OPPOSTA CONTUMACE MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato telematicamente in data 24.4.2024, la parte ricorrente in epigrafe, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 248/24 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere -Sez. Lavoro- emesso il 15 marzo e notificato il 18 marzo 2024, con cui si ingiungeva, in favore della , la somma di euro 3.478,90 a titolo di retribuzione dei mesi di CP_1 maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2023, nonché liquidate spese legali per complessivi € 391,00, oltre IVA e CPA con distrazione. Deduceva la società opponente l'abusivo frazionamento del credito per essersi riservata di proporre separato giudizio per il pagamento del TFR e della mensilità di gennaio 2024, oltre alla mancanza di prova scritta e all'intervenuto pagamento delle spettanze. Adiva pertanto questo Tribunale, chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo n.284/2024, con vittoria di spese e attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Nonostante rituale notifica del ricorso non si costituiva la parte opposta (cfr. ricorso notificato in atti). All'odierna udienza, l'opponente rappresentava che, nelle more del presente giudizio, le parti avevano raggiunto una intesa transattiva nel procedimento n. 2667/2024 iscritto innanzi a questo Tribunale riguardante anche il presente giudizio in opposizione, sottoscrivendo verbale di conciliazione giudiziale e depositato telematicamente (cfr. verbale d'udienza). Acquisiti agli atti i documenti prodotti, superflua ogni attività istruttoria, in data odierna, all'esito della discussione e della camera di consiglio, la causa viene decisa ex art. 429 c.p.c con pronuncia del dispositivo della sentenza e contestuale motivazione.
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1 In ragione dell'accordo intervenuto in corso di giudizio, evincibile dal verbale depositato telematicamente in data 28.4.2025 (cfr. fasc. inform.), deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in accoglimento delle conclusioni formulate dall'opponente, con conseguente revoca del decreto opposto. Ebbene, la formula della cessata materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. Essa può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (cfr. Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
2 Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (cfr. Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (cfr. Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è intervenuta, in data 17.12.2024, una transazione tra le parti in causa, conclusa in sede giudiziale (cfr. copia del relativo verbale depositato in atti), in virtù della quale le parti si sono fatte reciproche concessioni e, in particolare, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al diritto ed all'azione di cui al presente giudizio. L'accordo è intervenuto successivamente alla proposizione della domanda giudiziale. La suddetta conciliazione indica il venir meno di ogni contrasto tra le parti in merito alla materia oggetto della controversia. Conseguentemente, essendo venuto meno l'interesse delle parti ad una pronuncia definitoria, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo n. 248/2024. Spese compensate come da verbale di conciliazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Fabiana lorio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.710 248/2024; b) compensa le spese. Santa Maria Capua Vetere, 8.5.2025
Il Giudice
dr.ssa Fabiana lorio
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