TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 05/12/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA opposizione a sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute In nome del Popolo italiano previdenziali ; eccezione di intervenuto pagamento in misura ridotta oltre il
termine di 60 giorni
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco RO, nella causa civile n. 906/2025 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv.ti Carlo Cornicchia e Andrea Fratangeli) Parte_1
- opponente -
contro
(avv. Roberto Annovazzi) CP_1
- opposto –
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'esito dell'udienza del giorno
5.12.2025, la seguente
SENTENZA
si è rivolto a questo Tribunale, con ricorso del 22.7.2025, per sentir Parte_1
dichiarare “…la nullità e/o inefficacia e/o annullare e/o revocare l'Ordinanza ingiunzione n.
OI-002913619 relativa ad atto di accertamento n. 5800.18/09/2018.0233748…” e, in CP_1
ogni caso, per ottenere lo sgravio delle somme già versate e, in via ulteriormente gradata, per conseguire la riduzione della sanzione ai sensi dell'art. 11 della legge n.
689/1981 in ragione della condotta collaborativa serbata e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. L'opponente ha riferito che, quale legale rappresentante dell'Associazione Piccole Medie Imprese Umbria, ha ricevuto dall' CP_1
di Perugia, in data 23.4.2024, la “Rettifica accertamento mancato versamento delle ritenute
previdenziali e assistenziali”, con protocollo n. 5800.18/09/2018.0233748 del CP_1
18/09/2018, relativa all'annualità 2014, con la quale l'ente gli ha comunicato la possibilità di estinguere il procedimento sanzionatorio mediante pagamento in misura ridotta dell'importo di € 1.282,56, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento. Ha riferito di avere versato la somma indicata e l'ulteriore di € 10,33 per spese alcuni giorni dopo la scadenza del termine indicato per causa ad egli non
CP_ imputabile e che l' il 25.6.2025, gli ha notificato l'ordinanza-ingiunzione opposta.
Ha eccepito che il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi di legge estingue
CP_ l'obbligazione sanzionatoria sottolineando che è stato proprio l' mediante atto di rettifica, a novare il termine originario per definire la vicenda. Ha denunciato la violazione del principio del ne bis in idem nell'irrogazione di una sanzione e, sulla base delle medesime circostanze, la carenza dei presupposti formali e sostanziali per l'adozione dell'ordinanza opposta nonché il vizio di motivazione correlato all'omesso computo delle somme già versate. Ha invocato, da ultimo, la rideterminazione della sanzione, dovendosi tenere conto della sua buona fede e del contegno collaborativo serbato in misura non superiore alla differenza fra il minimo edittale e l'importo già
versato.
CP_ Costituitosi con memoria depositata il 20.11.2025, l' ha chiesto la conferma in misura integrale o in quella ritenuta di giustizia dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
Ha rilevato di avere contestato l'omesso versamento delle ritenute con atto del
13.10.2014 comunicando che la fattispecie di reato allora prevista non sarebbe stata punibile in caso di regolarizzazione entro tre mesi e che, a seguito della depenalizzazione avvenuta con il d.lgs. n. 8/2016, ha notificato l'accertamento della violazione passibile di sanzione amministrativa rendendo nota identica facoltà di regolarizzazione ed ha dato atto che l'opponente non esercitato le facoltà indicate. Ha
allegato che il 23.4.2024 ha adottato atto di “Rettifica accertamento mancato versamento
delle ritenute previdenziali e assistenziali Protocollo 5800.08/04/2024.0137334” con il CP_1
quale ha rideterminato la sanzione irrogata nell'importo di € 2.565,12 ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 48/2023, comunicando che, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del d.lgs. 8/2016, il destinatario aveva la facoltà di estinguere la sanzione, versando la metà dell'importo e le spese del procedimento ed ha argomentato che, come affermato anche dall'opponente, il pagamento è avvenuto in data successiva rispetto alla scadenza del
22 termine di legge (16.7.2024 a fronte di notifica dell'atto del 23.4.2024) sicché l'emissione dell'ordinanza è legittima non potendosi ipotizzare l'estinzione del potere sanzionatorio o la violazione del ne bis in idem.
Il ricorso è fondato nei limiti e per le considerazioni dappresso esposte.
Con atto prot. 5800.08/04/2024.0137334, avente ad oggetto “Rettifica accertamento CP_1
mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali”, l'opposto ha reso noto all'opponente, nella veste di rappresentante legale dell'Associazione Piccole Medie
Imprese Umbria, che quest'ultimo non aveva versato al primo le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori “entro il termine assegnato di 3
mesi dalla data di notifica dell'atto di accertamento del 18/10/2018” e cioè facendo riferimento alla prima contestazione inviata nel periodo antecedente alla depenalizzazione di cui al d.lgs. 8/2016 ed aggiungendo che “È possibile estinguere il
procedimento sanzionatorio con il pagamento in misura ridotta di euro 1.282,56, pari alla metà
della sanzione, oltre alle spese del procedimento, entro 60 giorni dalla data di notifica di questa
comunicazione”.
E' pacifico tra le parti che l'atto menzionato è stato recapitato all'opponente in data
23.4.2024 e che questi ha provveduto a versare all'agente per la riscossione, mediante modelli F24, gli importi di € 1282,56 e di € 10,33, in data 16.7.2024, sicché non risulta osservato il termine previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. 8/2016. Va da sé che,
avendo travalicato il limite temporale entro il quale risultava possibile il pagamento in misura ridotta, detto pagamento non ha efficacia estintiva della potestà sanzionatoria,
dovendo soltanto tenersi conto dell'importo già versato a titolo di acconto, sicché le censure che mettono in discussione l'an della prerogativa punitiva esercitata non sono fondate.
La richiesta di rideterminazione del quantum, invece, merita accoglimento. Con
CP_ l'ordinanza ingiunzione opposta, l' richiamando l'atto di contestazione dell'omesso versamento delle ritenute, ha imposto al il pagamento Parte_1
dell'importo di € 2565,12, oltre ad € 10,33 per spese di notifica in ragione della gravità
dell'illecito commesso genericamente richiamata. L'art. 23 del d.l. n. 48 del 4.5.2023,
conv. con modif. nella legge n. 85/2023, ha stabilito che “All'articolo 2, comma 1-bis, del
33 decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una
volta e mezza a quattro volte l'importo omesso1». Considerato che l'importo delle ritenute di cui il aveva omesso il pagamento nel periodo marzo-giugno 2014 Parte_1
era pari ad € 1.987,10 (cfr pag. 3 della prima diffida ante depenalizzazione nel fascicolo
CP_
e tenuto conto che la sanzione risulta contenuta nel valore minimo (ed anzi al di sotto visto che € 1.987,10 x 1,5= € 2.980,65), anche la richiesta di rideterminazione può
essere accolta solamente sotto il profilo della necessità di computare l'importo già
versato dall'opponente pari ad € 1282,56 e di € 10,33 relativi a spese di riscossione. Va
da sé che la sanzione amministrativa irrogata, in accoglimento del ricorso, va rideterminata nella somma di € 1.282,56 pari alla metà di quella irrogata, essendo già
state rifuse le spese di riscossione
Vista la reciprocità della soccombenza, risultando confermata la sanzione irrogata sia pure per un importo inferiore, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'opposizione:
- ridetermina la sanzione amministrativa irrogata con l'ordinanza-ingiunzione opposta nell'importo di € 1.282,56; spese compensate.
Perugia, lì 5.12.2025
IL GIUDICE
Marco RO
44 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 I commi 1 e 1 bis dell'art. 2 del 463/1983, conv. con modif. nella legge n. 638/1983, nella versione vigente recitano:
“Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.”
termine di 60 giorni
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco RO, nella causa civile n. 906/2025 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv.ti Carlo Cornicchia e Andrea Fratangeli) Parte_1
- opponente -
contro
(avv. Roberto Annovazzi) CP_1
- opposto –
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'esito dell'udienza del giorno
5.12.2025, la seguente
SENTENZA
si è rivolto a questo Tribunale, con ricorso del 22.7.2025, per sentir Parte_1
dichiarare “…la nullità e/o inefficacia e/o annullare e/o revocare l'Ordinanza ingiunzione n.
OI-002913619 relativa ad atto di accertamento n. 5800.18/09/2018.0233748…” e, in CP_1
ogni caso, per ottenere lo sgravio delle somme già versate e, in via ulteriormente gradata, per conseguire la riduzione della sanzione ai sensi dell'art. 11 della legge n.
689/1981 in ragione della condotta collaborativa serbata e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. L'opponente ha riferito che, quale legale rappresentante dell'Associazione Piccole Medie Imprese Umbria, ha ricevuto dall' CP_1
di Perugia, in data 23.4.2024, la “Rettifica accertamento mancato versamento delle ritenute
previdenziali e assistenziali”, con protocollo n. 5800.18/09/2018.0233748 del CP_1
18/09/2018, relativa all'annualità 2014, con la quale l'ente gli ha comunicato la possibilità di estinguere il procedimento sanzionatorio mediante pagamento in misura ridotta dell'importo di € 1.282,56, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento. Ha riferito di avere versato la somma indicata e l'ulteriore di € 10,33 per spese alcuni giorni dopo la scadenza del termine indicato per causa ad egli non
CP_ imputabile e che l' il 25.6.2025, gli ha notificato l'ordinanza-ingiunzione opposta.
Ha eccepito che il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi di legge estingue
CP_ l'obbligazione sanzionatoria sottolineando che è stato proprio l' mediante atto di rettifica, a novare il termine originario per definire la vicenda. Ha denunciato la violazione del principio del ne bis in idem nell'irrogazione di una sanzione e, sulla base delle medesime circostanze, la carenza dei presupposti formali e sostanziali per l'adozione dell'ordinanza opposta nonché il vizio di motivazione correlato all'omesso computo delle somme già versate. Ha invocato, da ultimo, la rideterminazione della sanzione, dovendosi tenere conto della sua buona fede e del contegno collaborativo serbato in misura non superiore alla differenza fra il minimo edittale e l'importo già
versato.
CP_ Costituitosi con memoria depositata il 20.11.2025, l' ha chiesto la conferma in misura integrale o in quella ritenuta di giustizia dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
Ha rilevato di avere contestato l'omesso versamento delle ritenute con atto del
13.10.2014 comunicando che la fattispecie di reato allora prevista non sarebbe stata punibile in caso di regolarizzazione entro tre mesi e che, a seguito della depenalizzazione avvenuta con il d.lgs. n. 8/2016, ha notificato l'accertamento della violazione passibile di sanzione amministrativa rendendo nota identica facoltà di regolarizzazione ed ha dato atto che l'opponente non esercitato le facoltà indicate. Ha
allegato che il 23.4.2024 ha adottato atto di “Rettifica accertamento mancato versamento
delle ritenute previdenziali e assistenziali Protocollo 5800.08/04/2024.0137334” con il CP_1
quale ha rideterminato la sanzione irrogata nell'importo di € 2.565,12 ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 48/2023, comunicando che, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del d.lgs. 8/2016, il destinatario aveva la facoltà di estinguere la sanzione, versando la metà dell'importo e le spese del procedimento ed ha argomentato che, come affermato anche dall'opponente, il pagamento è avvenuto in data successiva rispetto alla scadenza del
22 termine di legge (16.7.2024 a fronte di notifica dell'atto del 23.4.2024) sicché l'emissione dell'ordinanza è legittima non potendosi ipotizzare l'estinzione del potere sanzionatorio o la violazione del ne bis in idem.
Il ricorso è fondato nei limiti e per le considerazioni dappresso esposte.
Con atto prot. 5800.08/04/2024.0137334, avente ad oggetto “Rettifica accertamento CP_1
mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali”, l'opposto ha reso noto all'opponente, nella veste di rappresentante legale dell'Associazione Piccole Medie
Imprese Umbria, che quest'ultimo non aveva versato al primo le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori “entro il termine assegnato di 3
mesi dalla data di notifica dell'atto di accertamento del 18/10/2018” e cioè facendo riferimento alla prima contestazione inviata nel periodo antecedente alla depenalizzazione di cui al d.lgs. 8/2016 ed aggiungendo che “È possibile estinguere il
procedimento sanzionatorio con il pagamento in misura ridotta di euro 1.282,56, pari alla metà
della sanzione, oltre alle spese del procedimento, entro 60 giorni dalla data di notifica di questa
comunicazione”.
E' pacifico tra le parti che l'atto menzionato è stato recapitato all'opponente in data
23.4.2024 e che questi ha provveduto a versare all'agente per la riscossione, mediante modelli F24, gli importi di € 1282,56 e di € 10,33, in data 16.7.2024, sicché non risulta osservato il termine previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. 8/2016. Va da sé che,
avendo travalicato il limite temporale entro il quale risultava possibile il pagamento in misura ridotta, detto pagamento non ha efficacia estintiva della potestà sanzionatoria,
dovendo soltanto tenersi conto dell'importo già versato a titolo di acconto, sicché le censure che mettono in discussione l'an della prerogativa punitiva esercitata non sono fondate.
La richiesta di rideterminazione del quantum, invece, merita accoglimento. Con
CP_ l'ordinanza ingiunzione opposta, l' richiamando l'atto di contestazione dell'omesso versamento delle ritenute, ha imposto al il pagamento Parte_1
dell'importo di € 2565,12, oltre ad € 10,33 per spese di notifica in ragione della gravità
dell'illecito commesso genericamente richiamata. L'art. 23 del d.l. n. 48 del 4.5.2023,
conv. con modif. nella legge n. 85/2023, ha stabilito che “All'articolo 2, comma 1-bis, del
33 decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una
volta e mezza a quattro volte l'importo omesso1». Considerato che l'importo delle ritenute di cui il aveva omesso il pagamento nel periodo marzo-giugno 2014 Parte_1
era pari ad € 1.987,10 (cfr pag. 3 della prima diffida ante depenalizzazione nel fascicolo
CP_
e tenuto conto che la sanzione risulta contenuta nel valore minimo (ed anzi al di sotto visto che € 1.987,10 x 1,5= € 2.980,65), anche la richiesta di rideterminazione può
essere accolta solamente sotto il profilo della necessità di computare l'importo già
versato dall'opponente pari ad € 1282,56 e di € 10,33 relativi a spese di riscossione. Va
da sé che la sanzione amministrativa irrogata, in accoglimento del ricorso, va rideterminata nella somma di € 1.282,56 pari alla metà di quella irrogata, essendo già
state rifuse le spese di riscossione
Vista la reciprocità della soccombenza, risultando confermata la sanzione irrogata sia pure per un importo inferiore, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'opposizione:
- ridetermina la sanzione amministrativa irrogata con l'ordinanza-ingiunzione opposta nell'importo di € 1.282,56; spese compensate.
Perugia, lì 5.12.2025
IL GIUDICE
Marco RO
44 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 I commi 1 e 1 bis dell'art. 2 del 463/1983, conv. con modif. nella legge n. 638/1983, nella versione vigente recitano:
“Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.”