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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/11/2025, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 27 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, con l'avv. Giuseppe Arieta, che lo rappresenta e Parte_1 difende in virtù di procura margine del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo del 7.1.2019, presso il cui studio sito in, Scalea, Corso Mediterraneo n. 383, è elettivamente domiciliato appellante
E
Controparte_1 in persona del l.r.p.t., con l'avv. D'Isodoro Vincenzo, che lo
[...] rappresenta e difende in virtù di procura a margine della memoria di costituzione in appello, presso il cui studio, sito in Roma, alla via Cardinal de Luca n. 22, è elettivamente domiciliata appellata
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Paola. Obbligo contributivo
CONCLUSIONE DELLE PARTI
Per l'appellante: <<… In via preliminare sospendere l'efficacia provvisoria della sentenza appellata ex art.431, comma 5, CPC in relazione all'art.282 Cpc e 283 Cpc, anche con rilascio di eventuale cauzione, sia alla luce dei motivi di gravame sul “Fumus” che pure ad un esame sommario della controversia appaiano fondati e sia sotto il profilo del
“periculum” in quanto una eventuale esecuzione in danno dell'odierno appellante lo stesso subirebbe un pregiudizio grave e irreparabile;
In riforma dell'appellata decisione ed in accoglimento del primo motivo di gravame, in relazione alla eccepita e maturata prescrizione della contribuzione minima anteriore all'anno 2013 (1992-2013), dichiarare che nessuna causa di sospensione e\o differimento del corso della prescrizione esiste nel caso concreto alla luce degli art.2935 CC, 2942 CC e 2942 CC in relazione all'art.15, comma 1 e 6, Regolamento Previdenza Cassa, per come eccepito e motivato in parte motiva, e per l'ulteriore effetto dichiarare l'intervenuta e maturata prescrizione della contribuzione minima dall'anno 1992 fino all'anno 2013 sia per sorta capitale, spese, interessi e sanzioni accessorie , nessuna esclusa;
In riforma dell'appellata decisione ed in accoglimento del secondo motivo di gravame, in relazione alla eccepita e maturata prescrizione della contribuzione minima successiva all'anno 2013 (2013-2018 ), dichiarare la inesistenza e\o nullità assoluta e non sanabile degli asseriti atti interruttivi della prescrizione del 3.1.2014 e 12.8.2018, per come eccepito e motivato in parte motiva, e per l'ulteriore effetto dichiarare l'intervenuta e maturata prescrizione della contribuzione minima anche rispetto a quella successiva all'anno 2013-2018 sia per sorta capitale, spese, interessi e sanzioni accessorie , nessuna esclusa, Inoltre, dichiarare inesigibile la prestazione contributiva e previdenziale per quota capitale, interessi e sanzioni anche ex art.16 Regolamento della previdenza;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa come da separata nota spese e con distrazione in favore dell'istante procuratore ex art.93 cpc per il doppio grado di giudizio…>>; per l'appellata: <<…che l'Ecc.ma Corte di Appello adita - disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione - voglia rigettare la richiesta di sospensiva e rigettare anche nel merito l'avversa impugnazione poiché priva di fondamento. Con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio con distrazione in favore del difensore anticipatario…>>.
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
Con ricorso depositato in data 28.01.2019, si oppone al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 157/2018, adottato dal giudice del lavoro del Tribunale di Paola, con il quale gli è stato ingiunto di pagare in favore della
[...]
Controparte_2
- la somma complessiva di € 84.444,79, quale importo risultante da
[...] attestazione di credito del direttore generale della di cui € 61.995,41 a titolo di CP_1 contributi previdenziali ed assistenziali insoluti maturati dal 1992 sino al 31.12.2016, € 20.349,38 a titolo di interessi di mora e sanzioni ex art.15 del Regolamento di previdenza, € 2.100,00 a titolo di sanzioni per comunicazioni obbligatorie ex art.14 del
Pag. 2 di 9 Regolamento di previdenza calcolati al 06.10.2018, oltre ulteriori sanzioni ed interessi fino all'effettivo soddisfo, ed oltre € 1.100,00 a titolo di spese legali. Eccepisce la prescrizione quinquennale del credito azionato dalla fino all'anno CP_1
2013 - considerato che la diffida del 03.05.2018 prodotta in sede monitoria difetta di prova documentale della sua ricezione da parte dell'iscritto, con conseguente inesigibilità del credito previdenziale prescritto.
§3 Il Tribunale rigetta l'opposizione e condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite (che quantifica in euro 4200 circa), perché: < difese esclusivamente sull'inidoneità della documentazione depositata dalla Cassa in sede monitoria ad interrompere la prescrizione quinquennale del credito previdenziale. Deduce, pertanto, l'impossibilità giuridica della di recuperare crediti ormai CP_1 prescritti. Tale eccezione, però, è smentita dagli atti interruttivi dedotti e depositati in questa sede dalla Cassa opposta, la cui ricezione da parte dell'opponente, nelle date indicate dalla CNPR, non è stata minimamente contestata dall'odierno convenuto-opponente. Premesso che nel presente giudizio di opposizione la ha specificato di rivendicare CP_1 nei confronti dell'opposto crediti previdenziali per il periodo 1992-2016 - con esclusione dei contributi previdenziali maturati per gli anni dal 1996 al 1999 e per l'anno 2014 - nessuna prescrizione quinquennale può dirsi maturata, considerato che la ha CP_1 provato di aver interrotto il termine prescrizionale, con riferimento ai contributi maturati a decorrere dall'anno 2008, attraverso distinte richieste di pagamento comunicate all'opponente il 21.12.2013 (all. 4 e 4.1 fasc. opp.) e il 03.05.2018 (all. 3 e 3.1 fasc. opp.). In particolare, quanto a quest'ultima richiesta di pagamento, per la quale l'opponente ha genericamente contestato la carenza di prova in ordine all'avvenuta spedizione e ricezione da parte del creditore, la in fase di opposizione a decreto CP_1 ingiuntivo, ha depositato copia di avviso di ricevimento debitamente sottoscritto dal destinatario, dalla quale risulta che la missiva interruttiva del termine prescrizionale, del 03.05.2018, è stata ricevuta dal in data 12.05.2018. Orbene, a fronte di tali Parte_1 deduzioni e documentazione dell'opposto, parte opponente, a decorrere dal primo momento processuale utile, non ha sollevato alcuna specifica eccezione di sorta. Ne consegue che nessuna prescrizione può dirsi maturata per i crediti previdenziali vantati dalla nei confronti dell'odierno opponente a decorrere dall'anno 2008. Quanto ai CP_1 crediti previdenziali maturati prima dell'anno 2008, l'opposta ha dedotto e provato, ancora una volta senza alcuna contestazione da parte dell'opponente, che il termine prescrizionale era sospeso considerato che l'opponente, nonostante i solleciti della l'ultimo del 18.04.2008 (all.ti 5 e 5.1. fasc. opposizione), ometteva di comunicarle CP_1
i propri dati reddituali. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che per le casse di previdenza privatizzate, quindi anche per la vale il postulato secondo il quale la CP_1 decorrenza della prescrizione resta sospesa in caso di mancata comunicazione della CP_ denuncia dei redditi, in quanto, a differenza dell tali casse privatizzate non
Pag. 3 di 9 dispongono di autonomi poteri ispettivi che competono, invece, appunto, alla stessa CP_ (tra le tante, Corte di Cassazione nella sentenza n. 22437 del 3 novembre 2015)>>.
§4
La sentenza è gravata d'appello da , che ne lamenta Parte_1
l'erroneità laddove il Tribunale non ha tenuto conto che per i contributi minimi, che prescindono dall'invio della comunicazione dei redditi per la loro determinazione, l'obbligo di versamento sussiste, per le relative annualità, alle scadenze fissate dal regolamento.
Costituitasi in giudizio, Controparte_1 ha formulato le conclusioni sopra
[...] riportate.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 2 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
L'impugnazione è ammissibile, diversamente da quanto eccepisce l'appellata, perché in base all'art. 434 cpc, in coerenza con lo schema generale dell'art. 342 c.p.c., ai fini dell'ammissibilità del gravame è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare e formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata (cfr. Cass. SU n. 27199/17).
E nella specie, ha denunciato le anzidette lacune della Parte_1 sentenza impugnata, le argomentazioni che non condivide e le ragioni di critica che dovrebbero, nella sua prospettiva, indurre a rivederle per conferire fondamento all'opposizione che invece il primo giudice ha respinto.
§6
Nel merito, l'appello si presta ad essere accolto nei limiti di seguito esposti.
§7
Orbene, nella memoria di costituzione nel giudizio di opposizione, la cassa sostiene che” come si evince pacificamente dall'estratto conto unico e dall'estratto conto semplificato in atti, le somme richieste dalla sino a tutto l'anno 2007 sono relative ai soli CP_1 contributi minimi dovuti in misura fissa e disancorata dal reddito prodotto dal professionista proprio per la mancanza delle relative comunicazioni”.
Ora, va richiamato il contenuto dell'art. 8 del regolamento della cassa, che in materia di
“Contributo soggettivo”, così dispone:
1. Gli iscritti, ivi compresi i pensionati che esercitano la professione, sono tenuti al versamento del contributo soggettivo nella misura percentuale del reddito professionale prodotto nell'anno precedente e risultante dalla dichiarazione dei redditi. In mancanza della comunicazione di cui
Pag. 4 di 9 all'articolo 14 dell'anno in corso, l' calcola il contributo in via provvisoria CP_2 sulla comunicazione dell'anno precedente e, se mancante, considera comunque dovuto in acconto il contributo minimo dell'anno in corso.
2. Per reddito professionale si intende il reddito di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante “Testo unico delle imposte sui redditi”. È reddito professionale, inoltre, quello prodotto dagli associati nell'espletamento dell'attività professionale anche se dichiarato ai fini fiscali avvalendosi di appositi regimi speciali. Il reddito prodotto dal socio di Stp costituisce ai fini previdenziali reddito professionale da assoggettare al contributo soggettivo, come definito e regolato dal Regolamento della previdenza.
3. La percentuale del contributo è fissata in una misura, a scelta dell'iscritto, in un'unità compresa fra il 15 (quindici) e il 25 (venticinque).
4. L'importo minimo del contributo soggettivo è fissato nella misura annua di euro 3.169,95 (tremila centosessantanove/95) per l'anno 2019 e viene rivalutato annualmente, con la percentuale prevista dall'articolo 43, comma 1. 3 5. L'importo minimo di cui al comma 4 è dovuto nella misura del 50 (cinquanta) per cento dai titolari di pensione di vecchiaia, di pensione di anzianità, di pensione anticipata e di pensione supplementare di vecchiaia a carico dell' che proseguono la professione e, CP_2 nella stessa misura, anche dai titolari di pensione diretta a carico di altra forma di previdenza obbligatoria per effetto di altra attività che proseguono la professione. Il successivo art. 15, sub “Pagamento dei contributi” stabilisce, inoltre che “I contributi di cui all'articolo 8, all'articolo 9, all'articolo 10 e all'articolo 12, sono versati in 7 (sette) rate annuali di importo determinato dall'Associazione: in acconto entro il 16 febbraio, 16 aprile, 16 giugno, 16 luglio, 16 settembre, 16 ottobre e, a saldo, entro il 16 dicembre di ciascun anno”.
§7.1 In sostanza, l'appellante, quanto al contributo minimo, argomenta correttamente, dal momento che, in base al regolamento della cassa, il pagamento entro il 16 dicembre (saldo) è dovuto a prescindere dalla presentazione della dichiarazione, sicché il termine di prescrizione decorre dalla scadenza del termine per l'adempimento. Del resto, in relazione all'analogo contributo dovuto alla cassa forense, per il quale vige una disciplina analoga, la Corte di Cassazione ha statuito in senso conforme a quanto poc'anzi rappresentato: cfr. Cass. sez. lav., sentenza n. 27218/2018 del 26/10/2018:
<In tema di previdenza forense, la prescrizione della contribuzione minima decorre in concomitanza con le singole annualità di iscrizione alla cassa, in applicazione dell'art. 2935 c.c., trattandosi di onere dovuto a prescindere dal reddito, per il quale non è applicabile l'art. 19 della l. n. 576 del 1980 che fissa, invece, la decorrenza della prescrizione dalla trasmissione della dichiarazione dei redditi>>.
§ 7.2 Ciò posto in via generale, si osserva che nella memoria di costituzione in primo grado, la rileva che “ha richiesto il pagamento delle somme a titolo di contributi non versati CP_1 per gli anni dal 1992 al 2016 (fatta eccezione per le annualità dal 1996 al 1999 e per l'annualità 2014, quest'ultima oggetto di riscossione mediante ruolo da parte di
Pag. 5 di 9 ) come si evince chiaramente sia dall'estratto conto semplificato (all. 1 fasc. CP_4 opp.) che dall'estratto conto unico (all. 2 fasc. opp.). Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione la rileva di aver inviato all'iscritto CP_1
l'ultimo sollecito di pagamento con nota del 3.5.18 (all. 3 e 3.1 fasc. opp.). Precedentemente, l'opposta aveva richiesto all'iscritto il pagamento dei contributi non versati con nota del 21.12.13 (all. 4 e 4.1 fasc. opp.). Le diffide di pagamento menzionate sono idonee ad interrompere i termini di prescrizione sino a tutto l'anno 2008”.
§7.3 Sennonché, in base alle considerazioni spiegate ai §7 e 7.1, i contributi del 2007 andavano versati entro il termine ultimo, in base al regolamento della , del 16 CP_1 dicembre 2008, quindi la diffida del 21 dicembre 2013 (a prescindere da ogni altra questione sulla sua efficacia di atto interruttivo) è tardiva. Di conseguenza, sono da reputare prescritti i contributi dovuti fino a tutto il 2007.
§8
Passando a scrutinare quelli relativi agli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, dal momento che il decreto ingiuntivo è stato notificato il 21.12.2018, a prescindere dalla questione dell'efficacia degli atti interruttivi di cui si parla in sentenza, la notifica del Decreto ingiuntivo ha interrotto la prescrizione per i contributi dovuti fino al 2013.
§9 Residuano gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
§9.1 In relazione ai suddetti, l'appellante denuncia ERRONEITA' della DECISIONE APPELLATA (PAG.3, RIGHI 7-31) PER INESISTEBZA E\O NULLITA ASSOLUTA ED INSANABILE DEGLI ATTI INTERRUTIVI DELLA PRESCRIZIONE ASSERITAMENTE RICEVUTI DAL “CERSOSIMO” IN DATA 21.12.2013 E 3.5.2018 (ALL.
4. e 4.1 DEL 21.12.2013 ED ALL.
3.1 e 3.1 DEL 5.3.2018 DEL FASCICOLO OPPOSIZIONE):
<<…-----Lettera e ricezione di cui all'all.4 e 4.1, datata 21.12.2013, spedita il 30.12.2013 ed asseritamente ricevuta dal ” il 3.1.2014 Tale lettera di cui all.4 (fascicolo Parte_1 opposizione) è datata 21.12.2013, spedita il 30.12.2013 ed asseritamente ricevuta dal
“ ” in data 3.1.2014 (v.all.
4.1 fascicolo opposizione). Detta missiva e la stessa Parte_1 ricevuta (all.4 e 4.1) sono, in realtà, indirizzate a , in Santa Parte_1
IC AL (CS), alla Via Cosenza n.14. L'indirizzo dell'odierno appellante non era all'epoca e non è attualmente quello indicato nella lettera e successiva ricevuta, Via Cosenza n.14, ma quello diverso di Via Rosario n.
1. Documentalmente risulta che
è residente in [...] dal 18.4.1988 AL 8.1.2024, quindi da Parte_1 ben 36 anni, come da relativa certificazione anagrafica del Comune, il cui rilascio si è reso necessario alla luce della decisione della appellata sentenza (v.all.3) L'esatto indirizzo dell'odierno appellante (ripetiamo in Via Rosario n.1 e non in quello dai via
Pag. 6 di 9 Cosenza n.14), da oltre ben 36 anni, è anche indicato dalla stessa sia nel ricorso CP_1 per ingiunzione del 14.11.2018, sia nella sua comparsa di costituzione e risposta del 8.1.2020, e sia, infine, nella relata di notifica della sentenza del 7.12.2023 esattamente in Via Rosario n.1, oltre che indicato anche nel ricorso in opposizione del 7.1.2019 in Via Rosario n.
1. Di per sé quanto sopra comporta la inesistenza e\o nullità assoluta ed insanabile della “notifica” del 21.12.2013\3.1.2014 in quanto non Parte_1 ha alcuna relazione oggettiva e soggettiva, come predetto dal 18.4.1988 ad oggi 8.1.2024, con la Via Cosenza n.14 in Santa IC AL (Cs) e comunque non ha ricevuto la lettera in questione né personalmente, né ad altro soggetto a lui legato. Certamente la lettera sarà stata consegnata a soggetto diverso dell'effettivo destinatario e tanto spiega anche la totale diversità della sottoscrizione grafica opposta da parte appellante nella firma procura in sede di ricorso in opposizione del 7.1.2019, con quella del 3.1.2014 che anche da una comparazione sommaria ed “ictu oculi” si dimostra totalmente diversa e ricezione di cui all'all.3 e 3.1, datata 3.5.2018, spedita l'8.5.2018 ed CP_5 asseritamente ricevuta dal “ ” il 12.5.2018. Tale lettera, all.3 (fascicolo Parte_1 opposizione), è datata 3.5.2018, spedita l'8.5.2018 ed asseritamente ricevuta dal
“ ” in data 12.5.2018 (v.all.
3.1 fascicolo opposizione). Anche tale missiva e la Parte_1 stessa ricevuta (all.
3. e 3.1) sono indirizzate a , in Santa Parte_1
IC AL (CS), alla Via Cosenza n.14. L'indirizzo dell'odierno appellante, si ribadisce non era e non è quello indicato nella lettera e successiva ricevuta, Via Cosenza n.14, ma quello diverso di Via Rosario n.1>>.
§9.2 Sulle eccezioni sub §9.1, l'appellata, nel costituirsi in giudizio, deduce l'inammissibilità delle stesse, in quanto proposte per la prima volta in appello. In effetti, rileva il Collegio che nel ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo l'odierno appellante afferma che la diffida del 3.5.2018 risulta solo spedita, ma che non v'è prova (attraverso la disamina del fascicolo del monitorio) della sua ricezione. Sennonché, in sede di opposizione, la si costituisce e produce gli avvisi di CP_1 ricevimento sia della diffida del 2013 che di quella del 2018; alla prima udienza successiva alla costituzione della , l'opponente nulla osserva su detta produzione, CP_1 chiede termine per note, che poi non deposita e in sede di trattazione scritta si limita a riportarsi all'appello e a chiederne l'accoglimento. Ne discende l'inammissibilità delle questioni riportate sub § 9.1, in quanto proposte per la prima volta in appello: <In materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera "eccezione di inesistenza" della notifica (nella specie, dell'avviso di accertamento costituente il presupposto della cartella impugnata) non può far ritenere acquisito al "thema decidendum" l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto. (In
Pag. 7 di 9 applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato l'inammissibilità della deduzione, per la prima volta in appello, di asseriti vizi di nullità della notifica del suddetto atto presupposto, benché quest'ultimo fosse stato in primo grado prodotto, unitamente al suo avviso di ricevimento pervenuto alla destinataria, dall'Agenzia fiscale a fronte dell'originaria eccezione di sua omessa notifica sollevata dalla ricorrente)>> (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8398 del 05/04/2013).
§9.3
D'altro canto, è noto che <Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso>> (Cass. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 22058 del 03/09/2019).
In sostanza, in virtù della forza certificatoria degli avvisi di ricevimento prodotti dalla
, il ricorrente, che aveva affermato di non avere ricevuto gli atti sottesi, avrebbe CP_1 dovuto proporre querela di falso avverso i suddetti avvisi.
§10
In conclusione, in parziale riforma della sentenza gravata, va dichiarata la prescrizione dei contributi maturati fino all'anno 2007, con conseguente rigetto, nel resto, dell'appello.
La parziale reciproca soccombenza impone l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di lite.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso in data 8 gennaio 2024, avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n. 617/2023, resa in data 6 dicembre 2023, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, dichiara prescritti i contributi maturati fino all'anno 2007;
Pag. 8 di 9 2. Conferma nel resto;
3. Compensa tra le parti le spese del doppio grado di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 26 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
Pag. 9 di 9
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 27 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, con l'avv. Giuseppe Arieta, che lo rappresenta e Parte_1 difende in virtù di procura margine del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo del 7.1.2019, presso il cui studio sito in, Scalea, Corso Mediterraneo n. 383, è elettivamente domiciliato appellante
E
Controparte_1 in persona del l.r.p.t., con l'avv. D'Isodoro Vincenzo, che lo
[...] rappresenta e difende in virtù di procura a margine della memoria di costituzione in appello, presso il cui studio, sito in Roma, alla via Cardinal de Luca n. 22, è elettivamente domiciliata appellata
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Paola. Obbligo contributivo
CONCLUSIONE DELLE PARTI
Per l'appellante: <<… In via preliminare sospendere l'efficacia provvisoria della sentenza appellata ex art.431, comma 5, CPC in relazione all'art.282 Cpc e 283 Cpc, anche con rilascio di eventuale cauzione, sia alla luce dei motivi di gravame sul “Fumus” che pure ad un esame sommario della controversia appaiano fondati e sia sotto il profilo del
“periculum” in quanto una eventuale esecuzione in danno dell'odierno appellante lo stesso subirebbe un pregiudizio grave e irreparabile;
In riforma dell'appellata decisione ed in accoglimento del primo motivo di gravame, in relazione alla eccepita e maturata prescrizione della contribuzione minima anteriore all'anno 2013 (1992-2013), dichiarare che nessuna causa di sospensione e\o differimento del corso della prescrizione esiste nel caso concreto alla luce degli art.2935 CC, 2942 CC e 2942 CC in relazione all'art.15, comma 1 e 6, Regolamento Previdenza Cassa, per come eccepito e motivato in parte motiva, e per l'ulteriore effetto dichiarare l'intervenuta e maturata prescrizione della contribuzione minima dall'anno 1992 fino all'anno 2013 sia per sorta capitale, spese, interessi e sanzioni accessorie , nessuna esclusa;
In riforma dell'appellata decisione ed in accoglimento del secondo motivo di gravame, in relazione alla eccepita e maturata prescrizione della contribuzione minima successiva all'anno 2013 (2013-2018 ), dichiarare la inesistenza e\o nullità assoluta e non sanabile degli asseriti atti interruttivi della prescrizione del 3.1.2014 e 12.8.2018, per come eccepito e motivato in parte motiva, e per l'ulteriore effetto dichiarare l'intervenuta e maturata prescrizione della contribuzione minima anche rispetto a quella successiva all'anno 2013-2018 sia per sorta capitale, spese, interessi e sanzioni accessorie , nessuna esclusa, Inoltre, dichiarare inesigibile la prestazione contributiva e previdenziale per quota capitale, interessi e sanzioni anche ex art.16 Regolamento della previdenza;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa come da separata nota spese e con distrazione in favore dell'istante procuratore ex art.93 cpc per il doppio grado di giudizio…>>; per l'appellata: <<…che l'Ecc.ma Corte di Appello adita - disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione - voglia rigettare la richiesta di sospensiva e rigettare anche nel merito l'avversa impugnazione poiché priva di fondamento. Con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio con distrazione in favore del difensore anticipatario…>>.
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
Con ricorso depositato in data 28.01.2019, si oppone al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 157/2018, adottato dal giudice del lavoro del Tribunale di Paola, con il quale gli è stato ingiunto di pagare in favore della
[...]
Controparte_2
- la somma complessiva di € 84.444,79, quale importo risultante da
[...] attestazione di credito del direttore generale della di cui € 61.995,41 a titolo di CP_1 contributi previdenziali ed assistenziali insoluti maturati dal 1992 sino al 31.12.2016, € 20.349,38 a titolo di interessi di mora e sanzioni ex art.15 del Regolamento di previdenza, € 2.100,00 a titolo di sanzioni per comunicazioni obbligatorie ex art.14 del
Pag. 2 di 9 Regolamento di previdenza calcolati al 06.10.2018, oltre ulteriori sanzioni ed interessi fino all'effettivo soddisfo, ed oltre € 1.100,00 a titolo di spese legali. Eccepisce la prescrizione quinquennale del credito azionato dalla fino all'anno CP_1
2013 - considerato che la diffida del 03.05.2018 prodotta in sede monitoria difetta di prova documentale della sua ricezione da parte dell'iscritto, con conseguente inesigibilità del credito previdenziale prescritto.
§3 Il Tribunale rigetta l'opposizione e condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite (che quantifica in euro 4200 circa), perché: < difese esclusivamente sull'inidoneità della documentazione depositata dalla Cassa in sede monitoria ad interrompere la prescrizione quinquennale del credito previdenziale. Deduce, pertanto, l'impossibilità giuridica della di recuperare crediti ormai CP_1 prescritti. Tale eccezione, però, è smentita dagli atti interruttivi dedotti e depositati in questa sede dalla Cassa opposta, la cui ricezione da parte dell'opponente, nelle date indicate dalla CNPR, non è stata minimamente contestata dall'odierno convenuto-opponente. Premesso che nel presente giudizio di opposizione la ha specificato di rivendicare CP_1 nei confronti dell'opposto crediti previdenziali per il periodo 1992-2016 - con esclusione dei contributi previdenziali maturati per gli anni dal 1996 al 1999 e per l'anno 2014 - nessuna prescrizione quinquennale può dirsi maturata, considerato che la ha CP_1 provato di aver interrotto il termine prescrizionale, con riferimento ai contributi maturati a decorrere dall'anno 2008, attraverso distinte richieste di pagamento comunicate all'opponente il 21.12.2013 (all. 4 e 4.1 fasc. opp.) e il 03.05.2018 (all. 3 e 3.1 fasc. opp.). In particolare, quanto a quest'ultima richiesta di pagamento, per la quale l'opponente ha genericamente contestato la carenza di prova in ordine all'avvenuta spedizione e ricezione da parte del creditore, la in fase di opposizione a decreto CP_1 ingiuntivo, ha depositato copia di avviso di ricevimento debitamente sottoscritto dal destinatario, dalla quale risulta che la missiva interruttiva del termine prescrizionale, del 03.05.2018, è stata ricevuta dal in data 12.05.2018. Orbene, a fronte di tali Parte_1 deduzioni e documentazione dell'opposto, parte opponente, a decorrere dal primo momento processuale utile, non ha sollevato alcuna specifica eccezione di sorta. Ne consegue che nessuna prescrizione può dirsi maturata per i crediti previdenziali vantati dalla nei confronti dell'odierno opponente a decorrere dall'anno 2008. Quanto ai CP_1 crediti previdenziali maturati prima dell'anno 2008, l'opposta ha dedotto e provato, ancora una volta senza alcuna contestazione da parte dell'opponente, che il termine prescrizionale era sospeso considerato che l'opponente, nonostante i solleciti della l'ultimo del 18.04.2008 (all.ti 5 e 5.1. fasc. opposizione), ometteva di comunicarle CP_1
i propri dati reddituali. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che per le casse di previdenza privatizzate, quindi anche per la vale il postulato secondo il quale la CP_1 decorrenza della prescrizione resta sospesa in caso di mancata comunicazione della CP_ denuncia dei redditi, in quanto, a differenza dell tali casse privatizzate non
Pag. 3 di 9 dispongono di autonomi poteri ispettivi che competono, invece, appunto, alla stessa CP_ (tra le tante, Corte di Cassazione nella sentenza n. 22437 del 3 novembre 2015)>>.
§4
La sentenza è gravata d'appello da , che ne lamenta Parte_1
l'erroneità laddove il Tribunale non ha tenuto conto che per i contributi minimi, che prescindono dall'invio della comunicazione dei redditi per la loro determinazione, l'obbligo di versamento sussiste, per le relative annualità, alle scadenze fissate dal regolamento.
Costituitasi in giudizio, Controparte_1 ha formulato le conclusioni sopra
[...] riportate.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 2 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
L'impugnazione è ammissibile, diversamente da quanto eccepisce l'appellata, perché in base all'art. 434 cpc, in coerenza con lo schema generale dell'art. 342 c.p.c., ai fini dell'ammissibilità del gravame è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare e formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata (cfr. Cass. SU n. 27199/17).
E nella specie, ha denunciato le anzidette lacune della Parte_1 sentenza impugnata, le argomentazioni che non condivide e le ragioni di critica che dovrebbero, nella sua prospettiva, indurre a rivederle per conferire fondamento all'opposizione che invece il primo giudice ha respinto.
§6
Nel merito, l'appello si presta ad essere accolto nei limiti di seguito esposti.
§7
Orbene, nella memoria di costituzione nel giudizio di opposizione, la cassa sostiene che” come si evince pacificamente dall'estratto conto unico e dall'estratto conto semplificato in atti, le somme richieste dalla sino a tutto l'anno 2007 sono relative ai soli CP_1 contributi minimi dovuti in misura fissa e disancorata dal reddito prodotto dal professionista proprio per la mancanza delle relative comunicazioni”.
Ora, va richiamato il contenuto dell'art. 8 del regolamento della cassa, che in materia di
“Contributo soggettivo”, così dispone:
1. Gli iscritti, ivi compresi i pensionati che esercitano la professione, sono tenuti al versamento del contributo soggettivo nella misura percentuale del reddito professionale prodotto nell'anno precedente e risultante dalla dichiarazione dei redditi. In mancanza della comunicazione di cui
Pag. 4 di 9 all'articolo 14 dell'anno in corso, l' calcola il contributo in via provvisoria CP_2 sulla comunicazione dell'anno precedente e, se mancante, considera comunque dovuto in acconto il contributo minimo dell'anno in corso.
2. Per reddito professionale si intende il reddito di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante “Testo unico delle imposte sui redditi”. È reddito professionale, inoltre, quello prodotto dagli associati nell'espletamento dell'attività professionale anche se dichiarato ai fini fiscali avvalendosi di appositi regimi speciali. Il reddito prodotto dal socio di Stp costituisce ai fini previdenziali reddito professionale da assoggettare al contributo soggettivo, come definito e regolato dal Regolamento della previdenza.
3. La percentuale del contributo è fissata in una misura, a scelta dell'iscritto, in un'unità compresa fra il 15 (quindici) e il 25 (venticinque).
4. L'importo minimo del contributo soggettivo è fissato nella misura annua di euro 3.169,95 (tremila centosessantanove/95) per l'anno 2019 e viene rivalutato annualmente, con la percentuale prevista dall'articolo 43, comma 1. 3 5. L'importo minimo di cui al comma 4 è dovuto nella misura del 50 (cinquanta) per cento dai titolari di pensione di vecchiaia, di pensione di anzianità, di pensione anticipata e di pensione supplementare di vecchiaia a carico dell' che proseguono la professione e, CP_2 nella stessa misura, anche dai titolari di pensione diretta a carico di altra forma di previdenza obbligatoria per effetto di altra attività che proseguono la professione. Il successivo art. 15, sub “Pagamento dei contributi” stabilisce, inoltre che “I contributi di cui all'articolo 8, all'articolo 9, all'articolo 10 e all'articolo 12, sono versati in 7 (sette) rate annuali di importo determinato dall'Associazione: in acconto entro il 16 febbraio, 16 aprile, 16 giugno, 16 luglio, 16 settembre, 16 ottobre e, a saldo, entro il 16 dicembre di ciascun anno”.
§7.1 In sostanza, l'appellante, quanto al contributo minimo, argomenta correttamente, dal momento che, in base al regolamento della cassa, il pagamento entro il 16 dicembre (saldo) è dovuto a prescindere dalla presentazione della dichiarazione, sicché il termine di prescrizione decorre dalla scadenza del termine per l'adempimento. Del resto, in relazione all'analogo contributo dovuto alla cassa forense, per il quale vige una disciplina analoga, la Corte di Cassazione ha statuito in senso conforme a quanto poc'anzi rappresentato: cfr. Cass. sez. lav., sentenza n. 27218/2018 del 26/10/2018:
<In tema di previdenza forense, la prescrizione della contribuzione minima decorre in concomitanza con le singole annualità di iscrizione alla cassa, in applicazione dell'art. 2935 c.c., trattandosi di onere dovuto a prescindere dal reddito, per il quale non è applicabile l'art. 19 della l. n. 576 del 1980 che fissa, invece, la decorrenza della prescrizione dalla trasmissione della dichiarazione dei redditi>>.
§ 7.2 Ciò posto in via generale, si osserva che nella memoria di costituzione in primo grado, la rileva che “ha richiesto il pagamento delle somme a titolo di contributi non versati CP_1 per gli anni dal 1992 al 2016 (fatta eccezione per le annualità dal 1996 al 1999 e per l'annualità 2014, quest'ultima oggetto di riscossione mediante ruolo da parte di
Pag. 5 di 9 ) come si evince chiaramente sia dall'estratto conto semplificato (all. 1 fasc. CP_4 opp.) che dall'estratto conto unico (all. 2 fasc. opp.). Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione la rileva di aver inviato all'iscritto CP_1
l'ultimo sollecito di pagamento con nota del 3.5.18 (all. 3 e 3.1 fasc. opp.). Precedentemente, l'opposta aveva richiesto all'iscritto il pagamento dei contributi non versati con nota del 21.12.13 (all. 4 e 4.1 fasc. opp.). Le diffide di pagamento menzionate sono idonee ad interrompere i termini di prescrizione sino a tutto l'anno 2008”.
§7.3 Sennonché, in base alle considerazioni spiegate ai §7 e 7.1, i contributi del 2007 andavano versati entro il termine ultimo, in base al regolamento della , del 16 CP_1 dicembre 2008, quindi la diffida del 21 dicembre 2013 (a prescindere da ogni altra questione sulla sua efficacia di atto interruttivo) è tardiva. Di conseguenza, sono da reputare prescritti i contributi dovuti fino a tutto il 2007.
§8
Passando a scrutinare quelli relativi agli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, dal momento che il decreto ingiuntivo è stato notificato il 21.12.2018, a prescindere dalla questione dell'efficacia degli atti interruttivi di cui si parla in sentenza, la notifica del Decreto ingiuntivo ha interrotto la prescrizione per i contributi dovuti fino al 2013.
§9 Residuano gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
§9.1 In relazione ai suddetti, l'appellante denuncia ERRONEITA' della DECISIONE APPELLATA (PAG.3, RIGHI 7-31) PER INESISTEBZA E\O NULLITA ASSOLUTA ED INSANABILE DEGLI ATTI INTERRUTIVI DELLA PRESCRIZIONE ASSERITAMENTE RICEVUTI DAL “CERSOSIMO” IN DATA 21.12.2013 E 3.5.2018 (ALL.
4. e 4.1 DEL 21.12.2013 ED ALL.
3.1 e 3.1 DEL 5.3.2018 DEL FASCICOLO OPPOSIZIONE):
<<…-----Lettera e ricezione di cui all'all.4 e 4.1, datata 21.12.2013, spedita il 30.12.2013 ed asseritamente ricevuta dal ” il 3.1.2014 Tale lettera di cui all.4 (fascicolo Parte_1 opposizione) è datata 21.12.2013, spedita il 30.12.2013 ed asseritamente ricevuta dal
“ ” in data 3.1.2014 (v.all.
4.1 fascicolo opposizione). Detta missiva e la stessa Parte_1 ricevuta (all.4 e 4.1) sono, in realtà, indirizzate a , in Santa Parte_1
IC AL (CS), alla Via Cosenza n.14. L'indirizzo dell'odierno appellante non era all'epoca e non è attualmente quello indicato nella lettera e successiva ricevuta, Via Cosenza n.14, ma quello diverso di Via Rosario n.
1. Documentalmente risulta che
è residente in [...] dal 18.4.1988 AL 8.1.2024, quindi da Parte_1 ben 36 anni, come da relativa certificazione anagrafica del Comune, il cui rilascio si è reso necessario alla luce della decisione della appellata sentenza (v.all.3) L'esatto indirizzo dell'odierno appellante (ripetiamo in Via Rosario n.1 e non in quello dai via
Pag. 6 di 9 Cosenza n.14), da oltre ben 36 anni, è anche indicato dalla stessa sia nel ricorso CP_1 per ingiunzione del 14.11.2018, sia nella sua comparsa di costituzione e risposta del 8.1.2020, e sia, infine, nella relata di notifica della sentenza del 7.12.2023 esattamente in Via Rosario n.1, oltre che indicato anche nel ricorso in opposizione del 7.1.2019 in Via Rosario n.
1. Di per sé quanto sopra comporta la inesistenza e\o nullità assoluta ed insanabile della “notifica” del 21.12.2013\3.1.2014 in quanto non Parte_1 ha alcuna relazione oggettiva e soggettiva, come predetto dal 18.4.1988 ad oggi 8.1.2024, con la Via Cosenza n.14 in Santa IC AL (Cs) e comunque non ha ricevuto la lettera in questione né personalmente, né ad altro soggetto a lui legato. Certamente la lettera sarà stata consegnata a soggetto diverso dell'effettivo destinatario e tanto spiega anche la totale diversità della sottoscrizione grafica opposta da parte appellante nella firma procura in sede di ricorso in opposizione del 7.1.2019, con quella del 3.1.2014 che anche da una comparazione sommaria ed “ictu oculi” si dimostra totalmente diversa e ricezione di cui all'all.3 e 3.1, datata 3.5.2018, spedita l'8.5.2018 ed CP_5 asseritamente ricevuta dal “ ” il 12.5.2018. Tale lettera, all.3 (fascicolo Parte_1 opposizione), è datata 3.5.2018, spedita l'8.5.2018 ed asseritamente ricevuta dal
“ ” in data 12.5.2018 (v.all.
3.1 fascicolo opposizione). Anche tale missiva e la Parte_1 stessa ricevuta (all.
3. e 3.1) sono indirizzate a , in Santa Parte_1
IC AL (CS), alla Via Cosenza n.14. L'indirizzo dell'odierno appellante, si ribadisce non era e non è quello indicato nella lettera e successiva ricevuta, Via Cosenza n.14, ma quello diverso di Via Rosario n.1>>.
§9.2 Sulle eccezioni sub §9.1, l'appellata, nel costituirsi in giudizio, deduce l'inammissibilità delle stesse, in quanto proposte per la prima volta in appello. In effetti, rileva il Collegio che nel ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo l'odierno appellante afferma che la diffida del 3.5.2018 risulta solo spedita, ma che non v'è prova (attraverso la disamina del fascicolo del monitorio) della sua ricezione. Sennonché, in sede di opposizione, la si costituisce e produce gli avvisi di CP_1 ricevimento sia della diffida del 2013 che di quella del 2018; alla prima udienza successiva alla costituzione della , l'opponente nulla osserva su detta produzione, CP_1 chiede termine per note, che poi non deposita e in sede di trattazione scritta si limita a riportarsi all'appello e a chiederne l'accoglimento. Ne discende l'inammissibilità delle questioni riportate sub § 9.1, in quanto proposte per la prima volta in appello: <In materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera "eccezione di inesistenza" della notifica (nella specie, dell'avviso di accertamento costituente il presupposto della cartella impugnata) non può far ritenere acquisito al "thema decidendum" l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto. (In
Pag. 7 di 9 applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato l'inammissibilità della deduzione, per la prima volta in appello, di asseriti vizi di nullità della notifica del suddetto atto presupposto, benché quest'ultimo fosse stato in primo grado prodotto, unitamente al suo avviso di ricevimento pervenuto alla destinataria, dall'Agenzia fiscale a fronte dell'originaria eccezione di sua omessa notifica sollevata dalla ricorrente)>> (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8398 del 05/04/2013).
§9.3
D'altro canto, è noto che <Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso>> (Cass. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 22058 del 03/09/2019).
In sostanza, in virtù della forza certificatoria degli avvisi di ricevimento prodotti dalla
, il ricorrente, che aveva affermato di non avere ricevuto gli atti sottesi, avrebbe CP_1 dovuto proporre querela di falso avverso i suddetti avvisi.
§10
In conclusione, in parziale riforma della sentenza gravata, va dichiarata la prescrizione dei contributi maturati fino all'anno 2007, con conseguente rigetto, nel resto, dell'appello.
La parziale reciproca soccombenza impone l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di lite.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso in data 8 gennaio 2024, avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n. 617/2023, resa in data 6 dicembre 2023, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, dichiara prescritti i contributi maturati fino all'anno 2007;
Pag. 8 di 9 2. Conferma nel resto;
3. Compensa tra le parti le spese del doppio grado di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 26 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
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