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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/07/2025, n. 4564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4564 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
RG. N. 892/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
In persona dei magistrati:
dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente rel.
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. RG 892/2020, vertente
Tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Caputo Parte_1
Appellante-appellata incidentale e
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandra Cattel e Controparte_1
Michela Concetti
Appellata – appellante incidentale
OGGETTO: risarcimento danni. CONCLUSIONI: come in atti.
Pagina 1 FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 14640/2019 il tribunale di Roma ha così statuito sui fatti di causa:
“Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio la dott.ssa chiedendone la condanna al risarcimento, ai Controparte_1 sensi dell'art. 64 c.p.c., dei danni dalla stessa cagionati nell'espletamento dell'incarico peritale conferitole nel procedimento civile per la separazione giudiziale tra l'attrice e il coniuge . Controparte_2
Deduceva che l'odierna convenuta, nel condurre le operazioni peritali, aveva assunto le conclusioni di test psicodiagnostici dagli esiti contraddittori, diagnosticando l'esistenza di una psicopatologia a carico dell'attrice; inoltre, informalmente, in presenza di contraria indicazione del Tribunale, aveva condiviso il proprio materiale clinico con la dott.ssa CTU incaricato nel parallelo procedimento penale Per_1
a carico , che interessava quale persona offesa il figlio minorenne Controparte_2 della coppia. Concludeva affermando la responsabilità ex art. 64 c.p.c. della , giacché le CP_1 risultanze dell'elaborato peritale da questa redatto, in cui veniva erroneamente attribuita una psicopatologia alla sig.ra determinavano la decisione del Pt_1 giudice di disporre l'affidamento del minore ai servizi sociali;
inoltre, asseriva di aver subito un ulteriore pregiudizio, sul piano del danno all'immagine, in seguito al deposito della relazione peritale in altre sedi giudiziarie nonché presso la segreteria della scuola frequentata dal minore. Si costituiva la convenuta contestando il fondamento, in fatto e in diritto, della domanda attorea e chiedendo, in via riconvenzionale, la condotta dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Nel corso dell'istruttoria venivano acquisiti i documenti prodotti.
All'esito, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 28 febbraio 2019. La domanda è infondata e pertanto deve essere rigettata. Parte attrice ha invocato a fondamento dell'odierna azione la grave negligenza ed imperizia poste in essere dal consulente tecnico d'ufficio nell'espletamento dell'incarico peritale conferitole dal Giudice nel procedimento civile di separazione tra la stessa attrice e l'ex coniuge , al fine di accertare la Controparte_2 condizione psicologica delle parti e fornire indicazioni in ordine all'affidamento del figlio minorenne […]. Si osserva. La responsabilità civile del CTU prevista dall'art. 64 c.p.c. si colloca nell'ambito della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.; la proposta domanda risarcitoria presuppone, pertanto, l'accertamento degli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, e quindi nel caso di specie, l'esistenza: a) di un danno ingiusto perché cagionato da una condotta illecita dell'Ausiliario convenuto, vale a dire, nell'ipotesi in questione, vertendosi in tema di attività professionale medica, tenuta in violazione dei parametri
Pagina 2 diligenziali di cui all'art. 1176, comma secondo, c.c.; b) del nesso di causalità tra gli allegati profili di negligenza ed imperizia e il danno lamentato. Venendo al caso concreto, si rileva come l'odierna attrice non abbia provato i dedotti profili di inadempimento da parte della convenuta. Infatti, la si limita ad allegare il carattere contraddittorio della relazione Pt_1 peritale, con particolare riferimento all'asserita incoerenza tra i risultati degli esami psicodiagnostici espletati nel corso delle indagini peritali e le conclusioni formulate dalla CTU nel proprio elaborato in merito alla condizione psicologica dell'attrice. Al riguardo va preliminarmente considerato come l'elaborato peritale in questione presenti una struttura logica coerente, giungendo a conclusioni esaustivamente argomentate con puntuale riferimento al materiale clinico raccolto. In particolare, la dedotta contraddizione tra i risultati degli esami psicodiagnostici effettuati dalla CTU (cfr. doc. n. 9 fasc. parte attrice), da cui si evince la buona estensione delle funzionalità intellettive dell'attrice, e la descrizione della stessa, nelle conclusioni peritali, quale “soggetto di buona intelligenza con visibile disordine cognitivo nell'area delle abilità teorico-astratte e modesta dotazione affettiva (cfr. relazione peritale doc. n. 7 fasc. parte attrice p. Controparte_1
12), non costituisce, di per sé, un difetto logico dell'elaborato. Nella valutazione della generale condizione psichica del paziente, infatti, vengono normalmente in considerazione una molteplicità di profili, i quali tutti concorrono, nella loro complessità, a definire la personalità dell'individuo. La rilevata sussistenza di aspetti diversi della personalità, quand'anche apparentemente contrastanti, pertanto, rientra della natura delle valutazioni mediche che la era chiamata a svolgere in qualità di CTU. Gli ampi passaggi CP_1 motivazionali che l'elaborato dedica alla valutazione di ciascuno degli elementi clinici acquisiti, ad ogni modo, consentono di appurare la piena coerenza delle determinazioni del CTU rispetto alla documentazione medica esaminata e alle circostanze del caso concreto. Per quanto riguarda il danno all'immagine, genericamente lamentato, derivante dalla produzione dell'elaborato peritale in altre sedi giudiziarie e presso la segreteria della scuola del bambino, si rileva come lo stesso, quand'anche astrattamente configurabile, non sia certamente ascrivibile all'odierna convenuta, cui non è affatto riferibile l'asserita produzione della relazione peritale in altri ambiti. Prive di fondamento sono anche le censure svolte con riferimento alla condotta dell , la quale, nonostante la contraria disposizione del Tribunale, che CP_1 imponeva a tal fine di attendere il previo deposito della relazione peritale definitiva, avrebbe informalmente messo il proprio materiale clinico a disposizione della collega incaricata nel parallelo procedimento penale. Parte attrice, infatti, non ha fornito alcuna prova a supporto dell'addebito predetto. Particolarmente, non conferma che vi sia stata un'indebita condivisione della documentazione clinica la sola circostanza che i CTU incaricati, in sede e civile e penale, siano pervenuti a conclusioni analoghe. È appena il caso di considerare, oltretutto, che la concordanza nelle conclusioni cui pervengono i consulenti tecnici
Pagina 3 nei procedimenti civile e penale, peraltro solo in parte coincidenti quanto all'oggetto d'indagine peritale, lungi dal porre in dubbio la bontà delle risultanze dell'elaborato peritale da essi redatto, ne conforta piuttosto l'attendibilità. Va, da ultimo, considerato come parte attrice non abbia in alcun modo provato la sussistenza del nesso di causalità tra l'operato dell'odierna convenuta in qualità di CTU, e la decisione di affidare il minore ai servizi sociali. Al riguardo, si evidenzia che parte attrice non ha neppure prodotto la sentenza che ha definito il procedimento di separazione giudiziale dei coniugi, sicché non è neppure possibile accertare che l'esito del giudizio corrisponda a quanto allegato. L'unico provvedimento decisorio disponibile in atti è, invero, l'ordinanza con cui il Giudicante ha revocato il provvedimento presidenziale di sospensione delle visite tra il minore e il padre, contestualmente disponendo la sottoposizione del minore a visita psicologica (cfr. doc. n. 10 fasc. parte attrice). Deve osservarsi, in particolare con riferimento a tale ultimo, decisivo profilo, che l'eventuale imperizia o negligenza del perito, ove anche dimostrata, non può ritenersi determinante nella decisione del Giudice di modificare i provvedimenti presidenziali già assunti in ordine al regime delle visite, poiché la relazione peritale fornisce elementi di valutazione ma la decisione sul punto è assunta unicamente dal giudice, il quale forma il proprio convincimento sulla base dei complessivi elementi acquisiti, analizzandoli e valutandoli in modo critico e sistematico e ben potendo assumere decisioni anche in contrasto con le nozioni scientifiche e con i criteri di giudizio forniti dal ctu. E' quanto avvenuto, infatti, nel caso di specie, in cui il Giudice, alla luce di una pluralità di elementi di valutazione, tra cui anche il mancato accertamento in sede penale di alcun reato da parte del padre e la generale necessità della figura paterna ai fini del corretto sviluppo emotivo del minore, ha deciso di ripristinare le visite da parte del padre. La mancata documentazione dell'esito definitivo del procedimento di separazione giudiziale e gli elementi di valutazione in ogni caso posti dal Tribunale a fondamento dell'ordinanza provvisoria predetta, non consentono in ogni caso di ritenere provata la sussistenza del nesso di causalità e del danno lamentato. E' appena il caso di osservare, conclusivamente, che in ogni caso le considerazioni di cui sopra valgono altresì a ritenere che il rimedio avverso le conclusioni indicate dal ctu e fatte proprie dal giudice è rappresentato dal sistema di impugnazioni che l'ordinamento predispone contro il provvedimento che assume a fondamento della decisione le risultanze peritali contestate. La domanda risarcitoria azionata nel presente giudizio deve pertanto essere respinta.
La domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. promossa da parte convenuta deve parimenti essere respinta, in difetto di prova dell'elemento soggettivo che la norma invocata richiede a sostegno della condotta di parte attrice. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in conformità ai criteri di cui al DM n. 55/2014”.
Pagina 4 Avverso detta sentenza, ha proposto appello l'attrice soccombente, deducendo la erroneità della sentenza e chiedendone la riforma, con l'accoglimento della domanda proposta nel primo grado.
La parte appellata si è costituita, eccependo la inammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 342 e 348 c.p.c., e nel merito la infondatezza dei motivi di appello e chiedendone il rigetto. Ha proposto inoltre appello incidentale, chiedendo la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c. al pagamento della somma di euro 5.000,00 in favore della OT.sa
, a titolo risarcitorio, ovvero di altra somma ritenuta di Giustizia, Controparte_1 da determinarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.; ovvero condannare l'appellane al pagamento sempre in favore della resistente, di una somma equitativamente determinata ex art. 96, III co. c.p.c.. Si chiede comunque lo stralcio delle parole dell'atto di appello a p. 29 1° cpv in fondo “Ricordiamo, per altro, che in dubbio è persino l'ottenimento di una laurea in psicologia da parte della ” Parte_2
e il risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa ex art. 89 c.p.c.
All'esito dell'udienza cartolare del 20 marzo 2025, la causa è stata assegnata in decisione.
L'appello principale è infondato.
Come detto sopra, l'appellata dott.ssa è stata nominata CTU nella causa di CP_1 separazione giudiziale dei coniugi pendente innanzi al Tribunale Civile di Roma, con il compito di valutare le migliori condizioni di affidamento del figlio minorenne delle parti. Va rilevato preliminarmente che l'oggetto della causa in esame – e in particolare la causa petendi – è individuata e circoscritta dal contenuto dell'atto di citazione di primo grado, per cui ogni ulteriore e diversa deduzione in questa sede di appello deve ritenersi inammissibile. Oggetto di causa è quindi costituito dall' assunta responsabilità della parte appellata in relazione all'incarico peritale svolto quale CTU, la cui conclusione sarebbe
“incoerente rispetto alla documentazione in atti”, sarebbe stata supportata da errati esami psicodiagnostici (test e altri), smentiti da altri test effettuati presso enti Per_2 pubblici;
sarebbe stata smentita dalla relazione della dott.ssa che Persona_3 avrebbe concluso per le ottime capacità di critica e di giudizio della periziata Pt_1
La CTU sarebbe inoltre in contrasto con denunce e dichiarazioni delle figlie di
[...] precedente matrimonio del , che ne avrebbero acclarato un profilo diverso;
CP_2 essa inoltre sarebbe stata illecitamente utilizzata in altri procedimenti e ambiti, provocando danni anche di immagine, e sarebbe stata illegittimamente partecipata al CT del PM, condizionandone il giudizio. Circoscritto l'ambito delle negligenze addebitate alla odierna appellata, come anche già riportate correttamente nella sentenza impugnata, l'appellante rileva poi in questa sede l'erroneità della sentenza nella parte per aver ritenuto “logica e coerente e con conclusioni esaustivamente motivate “ la CTU;
per non aver adeguatamente valutato
Pagina 5 la erroneità dei test psicodiagnostici, le dichiarazioni dell'ex compagna del marito e delle figlie;
la mancanza di competenza tecnica della dottoressa per le valutazioni di ordine medico. Ha dedotto poi che la diagnosi formulata sarebbe sconfessata dai certificati medici successivi prodotti da essa appellante (all.ti n. 15,16,17,18 e 19), e insiste infine nel riconoscimento del nesso di causalità rispetto ai danni dedotti.
Deve essere preliminarmente dichiarata la inammissibilità, ai fini del merito della causa, della ulteriore documentazione prodotta telematicamente dall'appellante in questa sede di appello, in data 24 ottobre 2024 e 24 febbraio 2025 (salvo la documentazione ISEE e sullo sfratto per morosità prodotte ai fini della istanza di anticipazione di udienza) e contestata da parte appellata nelle note scritte quanto alla sua ammissibilità, in quanto tardivamente depositata ovvero anche relativa a valutazioni mediche ampiamente successive ai fatti di causa da giudicare (relazione medica del 2017) e quindi irrilevante ai fini del giudizio.
Si respinge altresì l'istanza formulata in sede di note scritte sostitutive della udienza di precisazione delle conclusioni, di produzione di ulteriori documenti, in quanto la documentazione è del tutto genericamente richiamata, non specificando se e quali atti fossero stati già tempestivamente prodotti, sì da disporne eventualmente la ricostruzione, né indicando per ciascuno la specifica rilevanza ai fini di causa (l'istanza è così formulata: “nell'istanza di deposito di nuova documentazione, si richiamano documenti già presenti in atti (o che sarebbero dovuti essere nel telematico) e si chiede l'autorizzazione al deposito di ulteriori documenti (che non sono quelli richiamati nell'istanza). … Si insiste, inoltre, nella richiesta di autorizzazione al deposito di nuova documentazione comprovante il perdurare del pregiudizio e l'insorgenza di nuovi danni causati dalla erronea valutazione della CTU”.
Non risulta invece prodotta la sentenza relativa al giudizio di separazione tra le parti, già mancante come rilevato dal primo giudice nel giudizio di primo grado, e che, come già rilevato nella sentenza impugnata, impedisce di ravvisare l'inequivoco collegamento con il danno che la parte attrice ricollega alla stessa: anche sotto tale (e autonomo) profilo, la sentenza quindi non risulta inficiata da diversa e documentata argomentazione, e pertanto deve essere confermata la relativa motivazione sul punto (peraltro da confermare anche sotto i diversi e assorbenti – ai fini del rigetto della domanda – profili di seguito indicati).
Tanto premesso, e venendo al merito della causa e dei motivi di appello, si rileva in primo luogo sulla addotta incompetenza professionale della parte appellata e inidoneità a formulare il giudizio diagnostico, che la CTU in oggetto è stata affidata ed espletata da soggetto ampiamente qualificato, come deducibile dalle competenze e dai plurimi incarichi ricevuti in sede giudiziaria (v. pag. 3 comparsa di costituzione di primo grado, non contestata); nel merito della contestazione relativa poi alla
Pagina 6 incompetenza a formulare una diagnosi (che sarebbe stata formulata impropriamente e indebitamente dalla psicologa) di disturbo psicologico (disturbo della personalità borderline), si rileva che la l. 56/1989 (Legge della professione di psicologo) all'art.1 (Definizione della professione di psicologo) dispone che “ La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità”. Dunque, la diagnosi di una personalità borderline rientra nelle competenze dello psicologo (quale “diagnosi in ambito psicologico”). Quanto all'asserito contrasto della CTU con la documentazione in atti, si rileva che la documentazione richiamata (allegati 15 – 19) appare del tutto inidonea a supportare le censure dell'appellante in quanto essa consta – nella parte astrattamente rilevante - dei seguenti atti:
un certificato in data 31.11.2011 (ampiamente successivo alla CTU in esame, datata 23.7.2010), di poche righe, in cui si rappresenta, non si sa se al termine di un percorso diagnostico o di una mera visita, che “in riferimento alla relazione del bambino … posso certificare che la signora non presenta problematiche sul piano Parte_1 psicologico…”: la certificazione è del tutto inidonea a contraddire le analitiche argomentazioni tecniche della relazione della CTU, non essendo sulla stessa e sugli specifici esami rilevato alcunchè in grado di contraddirla tecnicamente, se non una mera diagnosi non fondata sugli stessi complessi percorsi argomentativi, al fine di contraddirli;
un certificato sul minore del 30.11.2011 di poche righe e successivo alla CT contestata in cui si rappresenta genericamente che “il minore ha un ottimo rapporto con la madre” e che “il rapporto con la madre appare equilibrato”, e non emerge in alcun modo se tanto sia stato accertato a seguito di un percorso comune di indagine e approfondimento ovvero sulla base di una mera visita (in ogni caso, la circostanza che il certificato sia successivo ai fatti ne esclude la rilevanza ai fini di causa): valgono peraltro le stesse osservazioni di cu sopra quanto alla inidoneità delle poche righe riportate a contraddire le argomentazioni tecniche della CTU;
una certificazione in data 16 dicembre 2010, proveniente dal servizio di psicologia clinica della Azienza ospedaliera S. Camillo Forlanini, in cui si richiede una valutazione psicologica della in cui egualmente nulla è indagato e riferito Pt_1 quanto alla relazione con il figlio, una relazione su esami psicologici della presso il Policlinico Umberto I in data 9 Pt_1 marzo 2011, successiva ai fatti e dalla quale si potrebbero trarre argomenti di segno non contrario alle conclusioni della CT laddove riferisce che “l'unico elemento altro rispetto a sé sembra essere il suo coinvolgimento nel ruolo materno che vive come primario e prevalente su qualunque altra richiesta proveniente dal mondo sociale” , il che può confermare la tesi di un coinvolgimento patologico in quanto esclusivo e prevalente su ogni altra richiesta proveniente dal mondo sociale, nel quale peraltro
Pagina 7 ella “sente la minaccia costituita dalla potenziale frustrazione dei suoi bisogni affettivi e dalla potenziale frustrazione del suo bisogno di riconoscimento da parte degli altri” , mentre i rapporti interpersonali sono rappresentati secondo la
“disponibilità degli altri a mostrare protezione e rassicurazione nei suoi confronti”, una relazione clinica del 29 aprile 2013, ampiamente successiva ai fatti e irrilevante in quanto non riferisce del concreto rapporto del minore con la madre, finalità della indagine del CTU appellato, né comunque può riferire di situazioni personali risalenti a tre anni prima (epoca della CTU contestata), una relazione a firma del 29 aprile 2013, successiva di tre anni circa Persona_3 alla CTU contestata e quindi irrilevante ai fini della verifica della asserita negligenza o imperizia dell'appellata nella formulazione della diagnosi.
Viceversa, la relazione della CTU appare frutto di una attenta analisi condotta con esami tecnici e con l'osservazione dei comportamenti del minore e dei genitori in sua presenza (e sulla cui descrizione nulla è rilevato nell'atto di appello).
Sui test psico diagnostici, sia sufficiente rilevare che essi sono a firma di altro medico, per cui non si possono addebitare alla odierna appellata, a prescindere da ogni altra considerazione di merito.
Quanto alle dichiarazioni delle figlie del e della loro madre, esse di nessun CP_2 rilievo appaiono in questa sede, non avendo ricevuto in alcun giudizio né in altra sede alcun accertamento di veridicità.
E' opportuno infine rilevare che i rilievi critici alla CTU sono stati già dedotti in sede civile ed esaminati quindi ai fini delle valutazioni di competenza dal giudice incaricato della causa di separazione, e, per quanto emergente in atti dalla prospettazione della parte attrice, essi non sono stati ritenuti fondati, e che anche in sede penale è stata esclusa la sussistenza di reati nella condotta della CTU a seguito delle denuncia dell'odierna appellante, anche dopo l'opposizione della stessa alla richiesta di archiviazione, essendo stato archiviato il relativo procedimento con il decreto in data provvedimento 2.1.2014, in atti.
In definitiva, non sussistono elementi di riscontro alla tesi della infondatezza e palese erroneità delle conclusioni del CTU quanto alla definizione del profilo psicologico della odierna appellante, ai fini delle determinazioni del giudice nella causa di separazione dei coniugi.
Va peraltro confermata la sentenza quanto alla mancanza del nesso causale con i danni dedotti, non essendo stata prodotta la sentenza che sarebbe stata fondata sulla CTU, e - quanto alla riferita utilizzazione della relazione peritale in altri ambiti – non sussistenza alcuna prova quanto al fatto che fosse addebitale alla parte appellata.
L'appello pertanto va respinto.
Pagina 8 Va accolta l'istanza di parte appellata per la cancellazione di frasi offensive e segnatamente quella indicata a p. 29 1° cpv ove è scritto “Ricordiamo, per altro, che in dubbio è persino l'ottenimento di una laurea in psicologia da parte della CP_1 poiché il documento non risulta depositato all'atto di iscrizione all'Ordine, come riportato nella attestazione dell' depositata in primo grado Controparte_3
(sic!)”, atteso che l'iscrizione all'Ordine certifica che il professionista ha i requisiti per poter esercitare la professione, e pertanto la frase offensiva è del tutto gratuita , insinuando il dubbio di una condotta anche penalmente rilevante (348 c.p.). Non segue la condanna al risarcimento richiesto, atteso che l'art. 89 c.p.c. richiede a tal fine che le frasi esulino anche dall'oggetto della causa, mentre nel caso in esame sono connesse alla assunta imperizia e/o negligenza. La circostanza che analoghi rilievi proposti in questa sede giudiziaria avverso la condotta della CTU odierna appellata siano stati già respinti in altra sede (il giudizio di separazione), e che anche in sede penale la denuncia non abbia trovato alcun riscontro, pur dopo la opposizione alla archiviazione e ulteriori rilievi formulati in quella sede a sostegno di una condotta illecita e/o abusiva della CTU, giustifica l'accoglimento della domanda della parte appellata per l'applicazione dell'art. 96 co. 1 c.p.c., e tenuto conto che l'appellante incidentale ha assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione (Cass. 21798/2015), sotto il profilo in particolare della perdita di credibilità nell'ambiente giudiziario e dei servizi sociali dove opera (pag. 19 della comparsa di risposta di primo grado) , che può essere ritenuto apprezzabile, stante la rilevanza a tal fine anche delle presunzioni (e non essendo revocabile in dubbio la sofferenza e il disagio nell'ambito quanto meno professionale della appellata conseguente alla vicenda), si reputa in via equitativa di disporre la condanna dell'appellante al pagamento della somma che può essere contenuta nei limiti di euro 1.500,00 a titolo di risarcimento del danno, tenuto conto che la circostanza del rigetto nelle more già avvenuta in sede penale e civile delle domande di accertamento delle asserite responsabilità hanno limitato nel tempo i danni dedotti. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano in relazione al paramento del valore della causa di complessità bassa (“Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa”: Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8388 del 31/03/2017 e altre).
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 6.946,00 oltre accessori di legge,
Pagina 9 condanna l'appellante al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 co. 1 c.p.c. nei confronti della parte appellata, liquidati in euro 1.500,00.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Roma, 10 luglio 2025
Il Presidente est. dott.ssa Mariarosaria Budetta
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
In persona dei magistrati:
dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente rel.
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. RG 892/2020, vertente
Tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Caputo Parte_1
Appellante-appellata incidentale e
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandra Cattel e Controparte_1
Michela Concetti
Appellata – appellante incidentale
OGGETTO: risarcimento danni. CONCLUSIONI: come in atti.
Pagina 1 FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 14640/2019 il tribunale di Roma ha così statuito sui fatti di causa:
“Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio la dott.ssa chiedendone la condanna al risarcimento, ai Controparte_1 sensi dell'art. 64 c.p.c., dei danni dalla stessa cagionati nell'espletamento dell'incarico peritale conferitole nel procedimento civile per la separazione giudiziale tra l'attrice e il coniuge . Controparte_2
Deduceva che l'odierna convenuta, nel condurre le operazioni peritali, aveva assunto le conclusioni di test psicodiagnostici dagli esiti contraddittori, diagnosticando l'esistenza di una psicopatologia a carico dell'attrice; inoltre, informalmente, in presenza di contraria indicazione del Tribunale, aveva condiviso il proprio materiale clinico con la dott.ssa CTU incaricato nel parallelo procedimento penale Per_1
a carico , che interessava quale persona offesa il figlio minorenne Controparte_2 della coppia. Concludeva affermando la responsabilità ex art. 64 c.p.c. della , giacché le CP_1 risultanze dell'elaborato peritale da questa redatto, in cui veniva erroneamente attribuita una psicopatologia alla sig.ra determinavano la decisione del Pt_1 giudice di disporre l'affidamento del minore ai servizi sociali;
inoltre, asseriva di aver subito un ulteriore pregiudizio, sul piano del danno all'immagine, in seguito al deposito della relazione peritale in altre sedi giudiziarie nonché presso la segreteria della scuola frequentata dal minore. Si costituiva la convenuta contestando il fondamento, in fatto e in diritto, della domanda attorea e chiedendo, in via riconvenzionale, la condotta dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Nel corso dell'istruttoria venivano acquisiti i documenti prodotti.
All'esito, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 28 febbraio 2019. La domanda è infondata e pertanto deve essere rigettata. Parte attrice ha invocato a fondamento dell'odierna azione la grave negligenza ed imperizia poste in essere dal consulente tecnico d'ufficio nell'espletamento dell'incarico peritale conferitole dal Giudice nel procedimento civile di separazione tra la stessa attrice e l'ex coniuge , al fine di accertare la Controparte_2 condizione psicologica delle parti e fornire indicazioni in ordine all'affidamento del figlio minorenne […]. Si osserva. La responsabilità civile del CTU prevista dall'art. 64 c.p.c. si colloca nell'ambito della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.; la proposta domanda risarcitoria presuppone, pertanto, l'accertamento degli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, e quindi nel caso di specie, l'esistenza: a) di un danno ingiusto perché cagionato da una condotta illecita dell'Ausiliario convenuto, vale a dire, nell'ipotesi in questione, vertendosi in tema di attività professionale medica, tenuta in violazione dei parametri
Pagina 2 diligenziali di cui all'art. 1176, comma secondo, c.c.; b) del nesso di causalità tra gli allegati profili di negligenza ed imperizia e il danno lamentato. Venendo al caso concreto, si rileva come l'odierna attrice non abbia provato i dedotti profili di inadempimento da parte della convenuta. Infatti, la si limita ad allegare il carattere contraddittorio della relazione Pt_1 peritale, con particolare riferimento all'asserita incoerenza tra i risultati degli esami psicodiagnostici espletati nel corso delle indagini peritali e le conclusioni formulate dalla CTU nel proprio elaborato in merito alla condizione psicologica dell'attrice. Al riguardo va preliminarmente considerato come l'elaborato peritale in questione presenti una struttura logica coerente, giungendo a conclusioni esaustivamente argomentate con puntuale riferimento al materiale clinico raccolto. In particolare, la dedotta contraddizione tra i risultati degli esami psicodiagnostici effettuati dalla CTU (cfr. doc. n. 9 fasc. parte attrice), da cui si evince la buona estensione delle funzionalità intellettive dell'attrice, e la descrizione della stessa, nelle conclusioni peritali, quale “soggetto di buona intelligenza con visibile disordine cognitivo nell'area delle abilità teorico-astratte e modesta dotazione affettiva (cfr. relazione peritale doc. n. 7 fasc. parte attrice p. Controparte_1
12), non costituisce, di per sé, un difetto logico dell'elaborato. Nella valutazione della generale condizione psichica del paziente, infatti, vengono normalmente in considerazione una molteplicità di profili, i quali tutti concorrono, nella loro complessità, a definire la personalità dell'individuo. La rilevata sussistenza di aspetti diversi della personalità, quand'anche apparentemente contrastanti, pertanto, rientra della natura delle valutazioni mediche che la era chiamata a svolgere in qualità di CTU. Gli ampi passaggi CP_1 motivazionali che l'elaborato dedica alla valutazione di ciascuno degli elementi clinici acquisiti, ad ogni modo, consentono di appurare la piena coerenza delle determinazioni del CTU rispetto alla documentazione medica esaminata e alle circostanze del caso concreto. Per quanto riguarda il danno all'immagine, genericamente lamentato, derivante dalla produzione dell'elaborato peritale in altre sedi giudiziarie e presso la segreteria della scuola del bambino, si rileva come lo stesso, quand'anche astrattamente configurabile, non sia certamente ascrivibile all'odierna convenuta, cui non è affatto riferibile l'asserita produzione della relazione peritale in altri ambiti. Prive di fondamento sono anche le censure svolte con riferimento alla condotta dell , la quale, nonostante la contraria disposizione del Tribunale, che CP_1 imponeva a tal fine di attendere il previo deposito della relazione peritale definitiva, avrebbe informalmente messo il proprio materiale clinico a disposizione della collega incaricata nel parallelo procedimento penale. Parte attrice, infatti, non ha fornito alcuna prova a supporto dell'addebito predetto. Particolarmente, non conferma che vi sia stata un'indebita condivisione della documentazione clinica la sola circostanza che i CTU incaricati, in sede e civile e penale, siano pervenuti a conclusioni analoghe. È appena il caso di considerare, oltretutto, che la concordanza nelle conclusioni cui pervengono i consulenti tecnici
Pagina 3 nei procedimenti civile e penale, peraltro solo in parte coincidenti quanto all'oggetto d'indagine peritale, lungi dal porre in dubbio la bontà delle risultanze dell'elaborato peritale da essi redatto, ne conforta piuttosto l'attendibilità. Va, da ultimo, considerato come parte attrice non abbia in alcun modo provato la sussistenza del nesso di causalità tra l'operato dell'odierna convenuta in qualità di CTU, e la decisione di affidare il minore ai servizi sociali. Al riguardo, si evidenzia che parte attrice non ha neppure prodotto la sentenza che ha definito il procedimento di separazione giudiziale dei coniugi, sicché non è neppure possibile accertare che l'esito del giudizio corrisponda a quanto allegato. L'unico provvedimento decisorio disponibile in atti è, invero, l'ordinanza con cui il Giudicante ha revocato il provvedimento presidenziale di sospensione delle visite tra il minore e il padre, contestualmente disponendo la sottoposizione del minore a visita psicologica (cfr. doc. n. 10 fasc. parte attrice). Deve osservarsi, in particolare con riferimento a tale ultimo, decisivo profilo, che l'eventuale imperizia o negligenza del perito, ove anche dimostrata, non può ritenersi determinante nella decisione del Giudice di modificare i provvedimenti presidenziali già assunti in ordine al regime delle visite, poiché la relazione peritale fornisce elementi di valutazione ma la decisione sul punto è assunta unicamente dal giudice, il quale forma il proprio convincimento sulla base dei complessivi elementi acquisiti, analizzandoli e valutandoli in modo critico e sistematico e ben potendo assumere decisioni anche in contrasto con le nozioni scientifiche e con i criteri di giudizio forniti dal ctu. E' quanto avvenuto, infatti, nel caso di specie, in cui il Giudice, alla luce di una pluralità di elementi di valutazione, tra cui anche il mancato accertamento in sede penale di alcun reato da parte del padre e la generale necessità della figura paterna ai fini del corretto sviluppo emotivo del minore, ha deciso di ripristinare le visite da parte del padre. La mancata documentazione dell'esito definitivo del procedimento di separazione giudiziale e gli elementi di valutazione in ogni caso posti dal Tribunale a fondamento dell'ordinanza provvisoria predetta, non consentono in ogni caso di ritenere provata la sussistenza del nesso di causalità e del danno lamentato. E' appena il caso di osservare, conclusivamente, che in ogni caso le considerazioni di cui sopra valgono altresì a ritenere che il rimedio avverso le conclusioni indicate dal ctu e fatte proprie dal giudice è rappresentato dal sistema di impugnazioni che l'ordinamento predispone contro il provvedimento che assume a fondamento della decisione le risultanze peritali contestate. La domanda risarcitoria azionata nel presente giudizio deve pertanto essere respinta.
La domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. promossa da parte convenuta deve parimenti essere respinta, in difetto di prova dell'elemento soggettivo che la norma invocata richiede a sostegno della condotta di parte attrice. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in conformità ai criteri di cui al DM n. 55/2014”.
Pagina 4 Avverso detta sentenza, ha proposto appello l'attrice soccombente, deducendo la erroneità della sentenza e chiedendone la riforma, con l'accoglimento della domanda proposta nel primo grado.
La parte appellata si è costituita, eccependo la inammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 342 e 348 c.p.c., e nel merito la infondatezza dei motivi di appello e chiedendone il rigetto. Ha proposto inoltre appello incidentale, chiedendo la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c. al pagamento della somma di euro 5.000,00 in favore della OT.sa
, a titolo risarcitorio, ovvero di altra somma ritenuta di Giustizia, Controparte_1 da determinarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.; ovvero condannare l'appellane al pagamento sempre in favore della resistente, di una somma equitativamente determinata ex art. 96, III co. c.p.c.. Si chiede comunque lo stralcio delle parole dell'atto di appello a p. 29 1° cpv in fondo “Ricordiamo, per altro, che in dubbio è persino l'ottenimento di una laurea in psicologia da parte della ” Parte_2
e il risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa ex art. 89 c.p.c.
All'esito dell'udienza cartolare del 20 marzo 2025, la causa è stata assegnata in decisione.
L'appello principale è infondato.
Come detto sopra, l'appellata dott.ssa è stata nominata CTU nella causa di CP_1 separazione giudiziale dei coniugi pendente innanzi al Tribunale Civile di Roma, con il compito di valutare le migliori condizioni di affidamento del figlio minorenne delle parti. Va rilevato preliminarmente che l'oggetto della causa in esame – e in particolare la causa petendi – è individuata e circoscritta dal contenuto dell'atto di citazione di primo grado, per cui ogni ulteriore e diversa deduzione in questa sede di appello deve ritenersi inammissibile. Oggetto di causa è quindi costituito dall' assunta responsabilità della parte appellata in relazione all'incarico peritale svolto quale CTU, la cui conclusione sarebbe
“incoerente rispetto alla documentazione in atti”, sarebbe stata supportata da errati esami psicodiagnostici (test e altri), smentiti da altri test effettuati presso enti Per_2 pubblici;
sarebbe stata smentita dalla relazione della dott.ssa che Persona_3 avrebbe concluso per le ottime capacità di critica e di giudizio della periziata Pt_1
La CTU sarebbe inoltre in contrasto con denunce e dichiarazioni delle figlie di
[...] precedente matrimonio del , che ne avrebbero acclarato un profilo diverso;
CP_2 essa inoltre sarebbe stata illecitamente utilizzata in altri procedimenti e ambiti, provocando danni anche di immagine, e sarebbe stata illegittimamente partecipata al CT del PM, condizionandone il giudizio. Circoscritto l'ambito delle negligenze addebitate alla odierna appellata, come anche già riportate correttamente nella sentenza impugnata, l'appellante rileva poi in questa sede l'erroneità della sentenza nella parte per aver ritenuto “logica e coerente e con conclusioni esaustivamente motivate “ la CTU;
per non aver adeguatamente valutato
Pagina 5 la erroneità dei test psicodiagnostici, le dichiarazioni dell'ex compagna del marito e delle figlie;
la mancanza di competenza tecnica della dottoressa per le valutazioni di ordine medico. Ha dedotto poi che la diagnosi formulata sarebbe sconfessata dai certificati medici successivi prodotti da essa appellante (all.ti n. 15,16,17,18 e 19), e insiste infine nel riconoscimento del nesso di causalità rispetto ai danni dedotti.
Deve essere preliminarmente dichiarata la inammissibilità, ai fini del merito della causa, della ulteriore documentazione prodotta telematicamente dall'appellante in questa sede di appello, in data 24 ottobre 2024 e 24 febbraio 2025 (salvo la documentazione ISEE e sullo sfratto per morosità prodotte ai fini della istanza di anticipazione di udienza) e contestata da parte appellata nelle note scritte quanto alla sua ammissibilità, in quanto tardivamente depositata ovvero anche relativa a valutazioni mediche ampiamente successive ai fatti di causa da giudicare (relazione medica del 2017) e quindi irrilevante ai fini del giudizio.
Si respinge altresì l'istanza formulata in sede di note scritte sostitutive della udienza di precisazione delle conclusioni, di produzione di ulteriori documenti, in quanto la documentazione è del tutto genericamente richiamata, non specificando se e quali atti fossero stati già tempestivamente prodotti, sì da disporne eventualmente la ricostruzione, né indicando per ciascuno la specifica rilevanza ai fini di causa (l'istanza è così formulata: “nell'istanza di deposito di nuova documentazione, si richiamano documenti già presenti in atti (o che sarebbero dovuti essere nel telematico) e si chiede l'autorizzazione al deposito di ulteriori documenti (che non sono quelli richiamati nell'istanza). … Si insiste, inoltre, nella richiesta di autorizzazione al deposito di nuova documentazione comprovante il perdurare del pregiudizio e l'insorgenza di nuovi danni causati dalla erronea valutazione della CTU”.
Non risulta invece prodotta la sentenza relativa al giudizio di separazione tra le parti, già mancante come rilevato dal primo giudice nel giudizio di primo grado, e che, come già rilevato nella sentenza impugnata, impedisce di ravvisare l'inequivoco collegamento con il danno che la parte attrice ricollega alla stessa: anche sotto tale (e autonomo) profilo, la sentenza quindi non risulta inficiata da diversa e documentata argomentazione, e pertanto deve essere confermata la relativa motivazione sul punto (peraltro da confermare anche sotto i diversi e assorbenti – ai fini del rigetto della domanda – profili di seguito indicati).
Tanto premesso, e venendo al merito della causa e dei motivi di appello, si rileva in primo luogo sulla addotta incompetenza professionale della parte appellata e inidoneità a formulare il giudizio diagnostico, che la CTU in oggetto è stata affidata ed espletata da soggetto ampiamente qualificato, come deducibile dalle competenze e dai plurimi incarichi ricevuti in sede giudiziaria (v. pag. 3 comparsa di costituzione di primo grado, non contestata); nel merito della contestazione relativa poi alla
Pagina 6 incompetenza a formulare una diagnosi (che sarebbe stata formulata impropriamente e indebitamente dalla psicologa) di disturbo psicologico (disturbo della personalità borderline), si rileva che la l. 56/1989 (Legge della professione di psicologo) all'art.1 (Definizione della professione di psicologo) dispone che “ La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità”. Dunque, la diagnosi di una personalità borderline rientra nelle competenze dello psicologo (quale “diagnosi in ambito psicologico”). Quanto all'asserito contrasto della CTU con la documentazione in atti, si rileva che la documentazione richiamata (allegati 15 – 19) appare del tutto inidonea a supportare le censure dell'appellante in quanto essa consta – nella parte astrattamente rilevante - dei seguenti atti:
un certificato in data 31.11.2011 (ampiamente successivo alla CTU in esame, datata 23.7.2010), di poche righe, in cui si rappresenta, non si sa se al termine di un percorso diagnostico o di una mera visita, che “in riferimento alla relazione del bambino … posso certificare che la signora non presenta problematiche sul piano Parte_1 psicologico…”: la certificazione è del tutto inidonea a contraddire le analitiche argomentazioni tecniche della relazione della CTU, non essendo sulla stessa e sugli specifici esami rilevato alcunchè in grado di contraddirla tecnicamente, se non una mera diagnosi non fondata sugli stessi complessi percorsi argomentativi, al fine di contraddirli;
un certificato sul minore del 30.11.2011 di poche righe e successivo alla CT contestata in cui si rappresenta genericamente che “il minore ha un ottimo rapporto con la madre” e che “il rapporto con la madre appare equilibrato”, e non emerge in alcun modo se tanto sia stato accertato a seguito di un percorso comune di indagine e approfondimento ovvero sulla base di una mera visita (in ogni caso, la circostanza che il certificato sia successivo ai fatti ne esclude la rilevanza ai fini di causa): valgono peraltro le stesse osservazioni di cu sopra quanto alla inidoneità delle poche righe riportate a contraddire le argomentazioni tecniche della CTU;
una certificazione in data 16 dicembre 2010, proveniente dal servizio di psicologia clinica della Azienza ospedaliera S. Camillo Forlanini, in cui si richiede una valutazione psicologica della in cui egualmente nulla è indagato e riferito Pt_1 quanto alla relazione con il figlio, una relazione su esami psicologici della presso il Policlinico Umberto I in data 9 Pt_1 marzo 2011, successiva ai fatti e dalla quale si potrebbero trarre argomenti di segno non contrario alle conclusioni della CT laddove riferisce che “l'unico elemento altro rispetto a sé sembra essere il suo coinvolgimento nel ruolo materno che vive come primario e prevalente su qualunque altra richiesta proveniente dal mondo sociale” , il che può confermare la tesi di un coinvolgimento patologico in quanto esclusivo e prevalente su ogni altra richiesta proveniente dal mondo sociale, nel quale peraltro
Pagina 7 ella “sente la minaccia costituita dalla potenziale frustrazione dei suoi bisogni affettivi e dalla potenziale frustrazione del suo bisogno di riconoscimento da parte degli altri” , mentre i rapporti interpersonali sono rappresentati secondo la
“disponibilità degli altri a mostrare protezione e rassicurazione nei suoi confronti”, una relazione clinica del 29 aprile 2013, ampiamente successiva ai fatti e irrilevante in quanto non riferisce del concreto rapporto del minore con la madre, finalità della indagine del CTU appellato, né comunque può riferire di situazioni personali risalenti a tre anni prima (epoca della CTU contestata), una relazione a firma del 29 aprile 2013, successiva di tre anni circa Persona_3 alla CTU contestata e quindi irrilevante ai fini della verifica della asserita negligenza o imperizia dell'appellata nella formulazione della diagnosi.
Viceversa, la relazione della CTU appare frutto di una attenta analisi condotta con esami tecnici e con l'osservazione dei comportamenti del minore e dei genitori in sua presenza (e sulla cui descrizione nulla è rilevato nell'atto di appello).
Sui test psico diagnostici, sia sufficiente rilevare che essi sono a firma di altro medico, per cui non si possono addebitare alla odierna appellata, a prescindere da ogni altra considerazione di merito.
Quanto alle dichiarazioni delle figlie del e della loro madre, esse di nessun CP_2 rilievo appaiono in questa sede, non avendo ricevuto in alcun giudizio né in altra sede alcun accertamento di veridicità.
E' opportuno infine rilevare che i rilievi critici alla CTU sono stati già dedotti in sede civile ed esaminati quindi ai fini delle valutazioni di competenza dal giudice incaricato della causa di separazione, e, per quanto emergente in atti dalla prospettazione della parte attrice, essi non sono stati ritenuti fondati, e che anche in sede penale è stata esclusa la sussistenza di reati nella condotta della CTU a seguito delle denuncia dell'odierna appellante, anche dopo l'opposizione della stessa alla richiesta di archiviazione, essendo stato archiviato il relativo procedimento con il decreto in data provvedimento 2.1.2014, in atti.
In definitiva, non sussistono elementi di riscontro alla tesi della infondatezza e palese erroneità delle conclusioni del CTU quanto alla definizione del profilo psicologico della odierna appellante, ai fini delle determinazioni del giudice nella causa di separazione dei coniugi.
Va peraltro confermata la sentenza quanto alla mancanza del nesso causale con i danni dedotti, non essendo stata prodotta la sentenza che sarebbe stata fondata sulla CTU, e - quanto alla riferita utilizzazione della relazione peritale in altri ambiti – non sussistenza alcuna prova quanto al fatto che fosse addebitale alla parte appellata.
L'appello pertanto va respinto.
Pagina 8 Va accolta l'istanza di parte appellata per la cancellazione di frasi offensive e segnatamente quella indicata a p. 29 1° cpv ove è scritto “Ricordiamo, per altro, che in dubbio è persino l'ottenimento di una laurea in psicologia da parte della CP_1 poiché il documento non risulta depositato all'atto di iscrizione all'Ordine, come riportato nella attestazione dell' depositata in primo grado Controparte_3
(sic!)”, atteso che l'iscrizione all'Ordine certifica che il professionista ha i requisiti per poter esercitare la professione, e pertanto la frase offensiva è del tutto gratuita , insinuando il dubbio di una condotta anche penalmente rilevante (348 c.p.). Non segue la condanna al risarcimento richiesto, atteso che l'art. 89 c.p.c. richiede a tal fine che le frasi esulino anche dall'oggetto della causa, mentre nel caso in esame sono connesse alla assunta imperizia e/o negligenza. La circostanza che analoghi rilievi proposti in questa sede giudiziaria avverso la condotta della CTU odierna appellata siano stati già respinti in altra sede (il giudizio di separazione), e che anche in sede penale la denuncia non abbia trovato alcun riscontro, pur dopo la opposizione alla archiviazione e ulteriori rilievi formulati in quella sede a sostegno di una condotta illecita e/o abusiva della CTU, giustifica l'accoglimento della domanda della parte appellata per l'applicazione dell'art. 96 co. 1 c.p.c., e tenuto conto che l'appellante incidentale ha assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione (Cass. 21798/2015), sotto il profilo in particolare della perdita di credibilità nell'ambiente giudiziario e dei servizi sociali dove opera (pag. 19 della comparsa di risposta di primo grado) , che può essere ritenuto apprezzabile, stante la rilevanza a tal fine anche delle presunzioni (e non essendo revocabile in dubbio la sofferenza e il disagio nell'ambito quanto meno professionale della appellata conseguente alla vicenda), si reputa in via equitativa di disporre la condanna dell'appellante al pagamento della somma che può essere contenuta nei limiti di euro 1.500,00 a titolo di risarcimento del danno, tenuto conto che la circostanza del rigetto nelle more già avvenuta in sede penale e civile delle domande di accertamento delle asserite responsabilità hanno limitato nel tempo i danni dedotti. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano in relazione al paramento del valore della causa di complessità bassa (“Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa”: Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8388 del 31/03/2017 e altre).
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 6.946,00 oltre accessori di legge,
Pagina 9 condanna l'appellante al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 co. 1 c.p.c. nei confronti della parte appellata, liquidati in euro 1.500,00.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Roma, 10 luglio 2025
Il Presidente est. dott.ssa Mariarosaria Budetta
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