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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 20/11/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 216/2024 R.G. alla quale è riunita N. R.G. 240/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Marina Vitulli Presidente
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
Dott.ssa Alessandra Burra Consigliere re. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 216/2024 RG, alla quale è riunita la n. 240/2024, promossa con atto di citazione in appello
DA on l'Avv. Paolo Volli del Foro di Trieste, giusta procure Parte_1 allegate alle comparse di costituzione e risposta del 29.09.2021 e del 27.12.2021 delle cause riunite di primo grado
- APPELLANTE nella causa 216/24 e appellata nella causa riunita 240/24-
CONTRO
e con l'Avv. Riccardo Seibold del Foro di Trieste e Controparte_1 Controparte_2
l'Avv. Claudio Vergine del Foro di Trieste, giusta procure allegate rispettivamente all'atto di citazione del 22.02.2021 ed all'atto di intervento adesivo del 30.05.2022 avanti al Tribunale di Trieste
- APPELLATI - con l'Avv. Paolo Simeoni del Foro di Verona, giusta Controparte_3 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
- APPELLATA - con l'Avv. Piero Santi del Foro di Trieste, giusta procura apposta Controparte_4
a margine della comparsa di risposta e risposta dd. 24/05/2021 R.G. 541/2021 e della comparsa di costituzione e risposta dd. 17/05/2021 R.G. 3475/2021 Tribunale di Trieste
-APPELLANTE nella causa riunita 240/24 e appellata nella causa 216/24 – , con l'Avv. Filippo Schiavon del Foro di Trieste, giusta procura del Parte_2
25.10.2021 in calce all'atto di citazione del giudizio sub R.G.3475/2021 Tribunale di Trieste
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 534/2024 del Tribunale di Trieste del 22.05.2024, emessa nelle cause riunite N. RG 541/2021 e N. RG 3475/2021.
Causa iscritta a ruolo il 27.06.2024 e trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per Parte_1 in totale riforma della sentenza del Tribunale di Trieste n. 534/2024 dd. 22/27 maggio 2024, appellata da in accoglimento della impugnazione respingere per i motivi dedotti la Pt_1 domanda infondata, immotivata, formulata dalla nei confronti della Parte_2 [...]
e per l'effetto accertare e dichiarare che la nulla Parte_1 Parte_1 debba alla e condannare alla restituzione dell'importo di euro Parte_2 Parte_2
112.504,75, incassati a seguito di assegnazione nella procedura esecutiva promossa sulla base della sentenza di primo grado, somma da maggiorarsi degli interessi dalla data del pagamento al saldo, oltre al pagamento delle spese legali del doppio grado del giudizio, di ctu, e ctp, oltre ad accessori di Legge.
In subordinata ipotesi ridurre il quantum di condanna a favore della a quanto definito Parte_2 in ctu di primo grado, e pertanto condannare alla restituzione in favore della Parte_2 della somma in supero incassata rispetto a quella che venga Parte_1 determinata dall'Ill.ma sulla base della ctu di primo grado, somma da maggiorarsi di interessi CP_5 dalla data del pagamento al saldo, spese legali del doppio grado del giudizio, di ctu, e ctp, oltre ad accessori di Legge.
In caso di condanna, anche parziale della nei confronti della in via di Pt_1 Parte_2 regresso e manleva, condannare la per i motivi dedotti, al pagamento Controparte_4 diretto a favore della di quanto la Ill.ma Corte stabilirà, ovvero condannare Parte_2
a manlevare e tenere indenne l' di Controparte_4 Parte_1 quanto questa fosse condannata a pagare alla per capitale, interessi, spese legali, e Parte_2 condannare al pagamento in favore della delle spese legali del Controparte_4 Pt_1 doppio grado di giudizio, di ctu, e ctp, oltre ad accessori di Legge.
Per quanto riguarda la domanda di manleva formulata da nella Controparte_4 impugnazione proposta da respingere per i motivi dedotti la domanda, infondata, Pt_1 immotivata, carente nei presupposti, accertando e dichiarando che nulla debba essere pagato dalla alla con condanna di Parte_1 Controparte_4 CP_4 al pagamento a favore della delle spese legali del doppio
[...] Parte_1 grado di giudizio, di ctu, e ctp, oltre ad accessori di Legge.
Per quanto riguarda l'impugnazione proposta da respingere per i Controparte_4 motivi dedotti l'appello proposto e la domanda di manleva formulata da Controparte_4 nei confronti della infondata, immotivata, carente nei
[...] Parte_1 presupposti, e per l'effetto accertare e dichiarare che la nulla debba Parte_1 alla , con condanna della al pagamento delle spese Controparte_4 Controparte_4 legali del doppio grado del giudizio, di ctu, e ctp, oltre ad accessori di Legge.
In caso di condanna, anche parziale, della al pagamento nei confronti della Pt_1 Parte_2 in via di regresso e manleva condannare per i motivi dedotti la al Controparte_4 pagamento diretto a favore della di quanto la Ill.ma Corte in denegata ipotesi Parte_2 stabilirà, ovvero condannare a manlevare e tenere indenne Controparte_4
l' di quanto fosse condannata a pagare alla per Parte_1 Parte_2 capitale, interessi, spese legali, di ctu, e ctp, e condannare la al pagamento Controparte_4 in favore della delle spese legali del doppio grado del giudizio, di ctu, e ctp, oltre ad Pt_1 accessori di Legge
In via istruttoria si richiede la audizione a chiarimenti del nominato CTU ing. e Persona_1 la ammissione dei mezzi di prova non ammessi in primo grado.
Per Controparte_1 Controparte_2
a) quanto all'appello di Parte_1 in via principale di merito:
- rigettare tutti i motivi dell'appello siccome inammissibili e/o infondati e conseguentemente confermare la sentenza di primo grado;
in via istruttoria:
- dichiarare l'inammissibilità delle istanze istruttorie svolte dalla Parte_1 in ogni caso:
- condannare parte appellante alla rifusione delle spese, anche generali, del presente grado di giudizio.
b) quanto all'appello di Controparte_4 in via principale di merito:
- rigettare tutti i motivi dell'appello siccome inammissibili e/o infondati e conseguentemente confermare la sentenza di primo grado;
in via subordinata istruttoria: - dichiarare l'inammissibilità delle istanze istruttorie svolte dalla in quanto Controparte_4 irrilevanti e inammissibili per le ragioni descritte nell'ordinanza del Tribunale di Trieste di data 27 febbraio 2023;
- ammettere tutte le istanze istruttorie formulate in primo grado da e Controparte_1 Controparte_2
(nei procedimenti riuniti iscritti sub R.G. 541/21 e R.G. 3475/21) con le memorie ex art. 183 comma
6 nn. 2) e 3) c.p.c. del 12.1.2023 e del 2.2.2023 e non ammesse con l'ordinanza del G.I. dd. 27.2.2023; in ogni caso:
- condannare parte appellante alla rifusione delle spese, anche generali, del presente grado di giudizio.
Per Controparte_3
In via principale
- Respingersi l'impugnazione di avverso il capo 9 della sentenza appellata Controparte_4
e conseguentemente, confermarsi la decisione del Tribunale di Trieste n. 534/2024 in punto garanzia assicurativa (capo 9) e respingersi le domande proposte nei confronti di CP_3
In via subordinata
- Respingersi le domande proposte
contro
Controparte_4
In via di ulteriore subordine
- Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte
contro
Controparte_4 dell'appello proposto da in punto garanzia assicurativa e quindi della domanda di Controparte_4 manleva proposta nei confronti di , limitarsi l'accoglimento della Controparte_3 domanda in ragione del danno effettivamente subito e imputabile alla , e, Controparte_4 conseguentemente, quanto a dichiararsi la stessa tenuta a prestare la garanzia CP_3 assicurativa alle condizioni e nei limiti di cui alle clausole di polizza, tenuto conto dei massimali e delle franchigie contrattuali.
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso forfettario, di entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_4
Nel giudizio 216/2024
“Nel merito, respingere l'appello proposto dall perché infondato in fatto e Parte_1 in diritto;
In via subordinata si ripropongono le domande rassegnate in primo grado:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni opportuna e/o necessaria declaratoria, respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione ed istanza anche sul piano istruttorio, anche proposte da parte degli altri terzi chiamati: In via preliminare: accertata l'assenza di un rapporto contrattuale tra la e la Occasio Finance d.o.o. Controparte_4
e quindi che la chiamata in causa di nel presente procedimento appare Controparte_4 inammissibile per le motivazioni tutte di cui al proprio atto di comparsa di costituzione, per l'effetto rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto
In via parimenti preliminare: accertare e dichiarare la nullità delle domande poste dall in via subordinata Parte_1
e ulteriormente subordinata ai sensi degli artt. 164 e 163 n. 3) e 4) c.p.c.
In via principale e nel merito:
Per le motivazioni tutte di cui in narrativa rigettare le domande risarcitorie a qualsivoglia titolo presentate dall in quanto infondate e/o inammissibili;
Parte_1
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande presentate dall Parte_1 per i motivi di cui in narrativa, accertato e dichiarato che l'incendio ha avuto origine all'interno dell'imbarcazione RM II, condannare il dott. a tenere indenne la Controparte_1 CP_4
dalle pretese risarcitorie a qualsiasi titolo avanzate dall e dalla
[...] Parte_1 ed a qualsivoglia esborso ad esse connesso;
Parte_2
In via ulteriormente subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande presentate dall Parte_1 condannare la a tenere indenne la Controparte_3 Controparte_4 dalle pretese risarcitorie a qualsivoglia titolo avanzate dall e
[...] Parte_1 dalla e da qualsivoglia esborso ad esse connesso. Parte_2
In tutti i casi con piena vittoria di competenze e spese di lite oltre ad Iva ed oneri previdenziali e rimborso del 15% delle spese generali, il tutto da determinarsi ex D.M. 55/14 e sue eventuali modifiche od integrazioni.
IN VIA ISTRUTTORIA R.G. 541/2021 E R.G. 3475/2021
In via istruttoria si insiste per l'ammissione della testimonianza del sig. , Testimone_1 domiciliato presso la Trieste, riva G. da Verrazzano n. 5/D sui capitoli di Controparte_4 prova di cui alla II memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. dd. 03.02.2023 e che in questa sede si riportano.
5) Vero che il sig. si comportava come proprietario della barca dando indicazioni Controparte_2 sulle lavorazioni da eseguire?
6) Vero che la apprendeva della diversa proprietà e del coinvolgimento del dott. Controparte_4 soltanto in epoca successiva al sinistro? Controparte_1 7) Vero che il servizio di rimessaggio dell'imbarcazione RM II, seppur estraneo all'attività della
, veniva accordato quale cortesia in quanto il sig. ed il padre Controparte_4 Controparte_2 erano stati più volte clienti della ? Persona_2 Parte_3
8) Vero che il ritiro dell'imbarcazione veniva dagli stessi più volte rinviato per la difficoltà lamentata dai signori e di trovare una sistemazione diversa per la stessa? CP_2 Persona_2
14) Vero che sovente l utilizza aree comuni in modo improprio?” Parte_1
In ogni caso
Con piena vittoria di onorari e spese di lite, oltre CPA e rimborso spese generali nella misura del
15% per entrambi i gradi del giudizio.
Nel giudizio R.G. 240/2024
Nel merito
In via principale in accoglimento dell'appello proposto annullare/riformare la sentenza n. 534/2024, pronunciata dal Tribunale di Trieste il 22.05.2024 e pubblicata il 27.05.2024 nel giudizio distinto a R.G. con il n. 541/2021 e per l'effetto accogliere le conclusioni precisate dalla in primo grado che qui si ritrascrivono ai sensi Controparte_4
e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c.:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni opportuna e/o necessaria declaratoria, respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione ed istanza anche sul piano istruttorio, anche proposte da parte degli altri terzi chiamati:
In via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del dott. quanto alla domanda Controparte_1 di risarcimento del danno contrattuale e per l'effetto dichiarare inammissibile la domanda risarcitoria presentata a tale titolo da parte dello stesso;
In via principale e nel merito:
Per le motivazioni tutte di cui in narrativa rigettare le domande risarcitorie a qualsivoglia titolo presentate dal dott. e dal sig. Controparte_1 in quanto infondate e/o inammissibili;
Controparte_2
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avanzate dall'attore e dell'interveniente, per i motivi di cui in narrativa e con particolare riferimento alle norme di cui all'art. 1227 c.c. ridurre il quantum del risarcimento eventualmente dovuto;
In via parimenti subordinata accertato e dichiarato che l'incendio ha avuto origine dal materiale a terra di proprietà dell
[...]
Parte_1 condannare l' a tenere indenne la dalle pretese Parte_1 Controparte_4 risarcitorie a qualsiasi titolo avanzate sia dal dott. che dal sig. e da Controparte_1 Controparte_2 qualsivoglia esborso ad esse connesso.
In via ulteriormente subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'attore
e/o dell'intervenuto, condannare la a tenere indenne la dalle Controparte_3 Controparte_4 pretese risarcitorie a qualsivoglia titolo avanzate sia dal dott. che dal sig. Controparte_1 CP_2
e da qualsivoglia esborso ad esse connesso.
[...]
In tutti i casi con piena vittoria di competenze e spese di lite oltre ad Iva ed oneri previdenziali e rimborso del 15% delle spese generali, il tutto da determinarsi ex D.M. 55/14 e sue eventuali modifiche od integrazioni.
In via istruttoria si insiste per l'ammissione della testimonianza del sig. , Testimone_1 domiciliato presso la Trieste, riva G. da Verrazzano n. 5/D sui capitoli di Controparte_4 prova di cui alla II memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. dd. 03.02.2023 e che in questa sede si riportano.
5) Vero che il sig. si comportava come proprietario della barca dando indicazioni Controparte_2 sulle lavorazioni da eseguire?
6) Vero che la apprendeva della diversa proprietà e del coinvolgimento del dott. Controparte_4 soltanto in epoca successiva al sinistro? Controparte_1
7) Vero che il servizio di rimessaggio dell'imbarcazione RM II, seppur estraneo all'attività della
, veniva accordato quale cortesia in quanto il sig. ed il padre Controparte_4 Controparte_2 erano stati più volte clienti della ? Persona_2 Parte_3
8) Vero che il ritiro dell'imbarcazione veniva dagli stessi più volte rinviato per la difficoltà lamentata dai signori e di trovare una sistemazione diversa per la stessa? CP_2 Persona_2
14) Vero che sovente l utilizza aree comuni in modo improprio?” Parte_1
In via subordinata in accoglimento dei motivi di appello proposti
Riformare la summenzionata sentenza e per l'effetto condannare l' a tenere indenne la dalle pretese Parte_1 Controparte_4 risarcitorie a qualsiasi titolo avanzate sia dal dott. che dal sig. e da Controparte_1 Controparte_2 qualsivoglia esborso ad esse connesso;
In via ulteriormente subordinata in accoglimento dei motivi di appello proposti
Riformare la summenzionata sentenza e per l'effetto ridurre l'ammontare del risarcimento eventualmente dovuto da per i motivi Controparte_4 di cui in narrativa condannare la a tenere indenne la dalle Controparte_3 Controparte_4 pretese risarcitorie a qualsivoglia titolo avanzate nei suoi confronti per i motivi tutti di cui in narrativa
In ogni caso
In caso di conferma delle statuizioni di primo grado in merito alla soccombenza
Riformare la summenzionata sentenza e per l'effetto ridurre il quantum delle spese legali liquidate al dott. e al sig. per Controparte_1 Controparte_2
i motivi di cui in narrativa
In tutti i casi con piena vittoria di competenze e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre ad
Iva ed oneri previdenziali e rimborso del 15% delle spese generali, il tutto da determinarsi ex D.M.
55/14 e sue eventuali modifiche od integrazioni.
Per Parte_2
Dichiarare inammissibile e, comunque, infondato l'appello promosso da Parte_1
- confermare intergralmente la sentenza n.534/2024 del Tribunale di Trieste, con
[...] rigetto virtuale della istanza di sospensiva in quanto pretestuosamente coltivata.
Si reiterano ex art.346 c.p.c. tutte le eccezioni sollevate in primo grado nei confronti di
[...] nelle tre memorie ex art. 183 c.p.c., rinnovando nel merito le conclusioni Parte_1 come da prima memoria ex art.183 c.p.c. ed in via istruttoria come da memorie ex art.183 c.p.c. da valersi anche per le eccezioni tutte sollevate verso l'odierna appellante, oltre che da memoria autorizzata dd.15.5.2023 e pre-verbale dd.11.12.2023 quanto alla CTU.
Con il rigetto delle istanze istruttorie avanzata dalla appellante per loro manifesta inammissibilità.
Con vittoria delle spese di lite anche del presente grado di giudizio, comprese quelle della fase cautelare stante l'evidente pretestuosità ed infondatezza della istanza di sospensiva dell'esecutività della sentenza appellata e la soccombenza virtuale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Nella causa r.g. n. 541/2021 ha convenuto in giudizio Controparte_1 Controparte_4 rappresentando di averla incaricata nel mese di settembre 2019 di effettuare alcune riparazioni
[...] della propria imbarcazione “RM II”, eseguite le quali in data 12.11.2019 aveva pagato il corrispettivo di euro 2.940,20. La riconsegna della imbarcazione era stata ritardata prima per esigenze operative del cantiere nautico, quindi a causa delle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria per il
Covid-19. L'imbarcazione non era mai stata riconsegnata all'attore perché andata distrutta in un incendio con un danno quantificato in complessivi euro 45.800,00, di cui euro 30.000,00 per la perdita della imbarcazione e la restante parte per esborsi. 1.2. ostituendosi ha rappresentato: Controparte_4
- che committente dei lavori era stato il sig. con conseguente difetto di Controparte_2 legittimazione dell'attore ; Controparte_1
- di non avere mai ricevuto le chiavi della imbarcazione, dovendo essere effettuati solo dei lavori esterni;
- che il ritardo nella riconsegna dell'imbarcazione era dovuto al fatto che il sig. solo Controparte_2 nel febbraio 2020 aveva comunicato di avere trovato un'altra sistemazione per la barca;
- che i vigili del fuoco avevano indicato quale “presumibile causa del sinistro” il fatto che “nel vano batterie sotto la scaletta d'ingresso, a poppa, le batterie erano collegate ma con lo stacca batterie in posizione OFF, un dispositivo presente nel vano batteria era però sotto tensione con led verde acceso”; pertanto, l'incendio si era verificato per fatto del danneggiato o, in subordine, con un suo concorso nell'aggravamento dei danni;
- che, ove fosse stato accertato che l'incendio era stato innescato dal cassonetto verde presente vicino alla imbarcazione, tale cassonetto era di proprietà dell' che, Parte_1 pertanto, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa.
La convenuta ha, infine, contestato la quantificazione dei danni fatta dall'attore ed ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la propria assicurazione Controparte_3
1.3. terza chiamata in causa, costituendosi ha sostenuto che Parte_1
l'incendio si era verificato a bordo della imbarcazione RM II, che si trovava in rimessaggio nel cantiere di contiguo alla propria officina navale, negando, pertanto, Controparte_4 ogni responsabilità.
1.4. Si è costituita anche la terza chiamata rappresentando che il Controparte_3 rischio incendio non era compreso nel contratto di assicurazione;
nel merito ha contestato la responsabilità del proprio assicurato.
1.5. È intervenuto nel giudizio sostenendo che l'attore, , era il Controparte_2 Controparte_1 proprietario della imbarcazione ed il committente dei lavori, precisando di avere egli stesso contattato nell'agosto 2019 il sig. per concordare i lavori, ma di averlo fatto quale mandatario Testimone_1 del FR . In subordine, ha dichiarato di intervenire in via principale ed ha chiesto di CP_1 pronunciare condanna al risarcimento dei danni a proprio favore.
Quanto all'incendio, ha contestato che si fosse originato all'interno della imbarcazione e, in ogni caso, ha ribadito che alla convenuta erano state consegnate le chiavi della barca. 2.1. Nella causa riunita r.g. n. 3475/21 ha agito in rivalsa nei confronti di Parte_2 per l'indennizzo versato per i danni riportati nel medesimo Parte_1 incendio da altra imbarcazione (la “SO” di proprietà della Occasio Finance d.o.o.), che era stata consegnata alla convenuta per delle lavorazioni, chiedendo il pagamento della somma di euro
97.722,00.
2.2. Costituendosi ha rappresentato la pendenza del giudizio Parte_1
r.g. n. 541/2021, chiedendo la riunione delle due cause aventi ad oggetto la responsabilità per il medesimo incendio.
Nel merito ha sostenuto:
- che l'incendio si era sprigionato a bordo della imbarcazione “RM II”, sulla quale
[...] non aveva operato e che si trovava rimessata nel piazzale del cantiere di Parte_1 ontiguo alla propria sede;
Controparte_4
- che la “SO” era stata rimessata nel piazzale della come da Controparte_4 accordi presi dall'utilizzatore in leasing della imbarcazione con la predetta , della Controparte_4 quale ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa.
Infine, la convenuta ha contestato che, prima di pagare, l'assicurazione non le aveva preventivamente comunicato gli importi versati, impedendole di verificarne la congruità.
2.3. terza chiamata, costituendosi ha negato di avere mai intrattenuto Controparte_4 alcun rapporto con Occasio Finance d.o.o., né con l'utilizzatore del leasing.
La terza chiamata ha rappresentato che era stata a collocare Parte_1
l'imbarcazione “SO” nell'area di propria pertinenza, area che la stessa aveva a sua disposizione in forza di un accordo concluso anni prima con la , padre del Parte_4 sig. . Parte_5
Quanto all'incendio, la terza chiamata ha rappresentato che il giorno dei fatti aveva CP_6 chiamato il legale rappresentante di avvertendolo di un incendio che dalla Controparte_4 imbarcazione “RM II” si era propagato ad altre due imbarcazioni.
In merito alla causa dell'incendio ha negato ogni responsabilità.
In ragione delle proprie difese, ha chiesto di essere autorizza alla chiamata in Controparte_4 causa di quale proprietario della “RM II”, e della propria assicurazione. Controparte_1
2.4. costituendosi, ha negato che l'incendio si fosse sprigionato dalla propria Controparte_1 imbarcazione e, in ogni caso, ha contestato la quantificazione dei danni operata da parte attrice. 2.5. Costituendosi terza chiamata sempre da Controparte_3 [...]
ha rappresentato che la copertura assicurativa non copriva i danni da incendio;
nel Controparte_4 merito ha aderito alle difese svolte dalla assicurata.
3. Con la sentenza appellata il Tribunale di Trieste, all'esito della assunzione delle prove e della disposta c.t.u., ha articolato la motivazione in cinque paragrafi.
A. Origine e causa dell'incendio.
Il Tribunale ha ritenuto raggiunta la prova scientifica che l'incendio si era sviluppato all'esterno della imbarcazione “RM II” per le seguenti ragioni:
- i campioni di laminato prelevati dal tecnico di parte avevano dato evidenza che le fiamme erano erano partite dall'esterno in quanto essi erano stati rinvenuti ancora in parte integri nella parte interna dello scafo: qualora l'incendio fosse partito dall'interno la combustione degli strati di laminato sarebbe stata riscontrata al rovescio (strati interni completamente danneggiati e strati esterni meno danneggiati);
- la trave in legno posta alla base dell'invaso su cui poggiava l'imbarcazione, pur essendo posta a livello del suolo, ad una notevole distanza dallo scafo di “RM II” e sopravento rispetto all'intensa bora del giorno dell'incendio, presentava segni di combustione ben più significativi di quelli riscontrati a bordo della imbarcazione. Ha osservato il Tribunale che “sarebbe stato impossibile che le fiamme si propagassero controvento, e ancor più che le loro conseguenze fossero più intense rispetto a quelle riscontrate all'interno dello scafo”;
- i segni di bruciatura erano univoci atteso che la “…'fiammata' ben visibile nella parte prodiera sinistra della pinna risulta essere perfettamente coerente con la direzione del vento e con la posizione del cassonetto posizionato a poppavia sinistra di “RM II” ed è l'evidenza che l'incendio sia partito dall'esterno dell'unità e non dall'interno dell'imbarcazione”. La forma delle bruciature e i segni lasciati dal fumo avevano la medesima direzione del vento: risultava, pertanto, impossibile che il fuoco, qualora fosse partito dall'interno della imbarcazione, avesse potuto propagarsi controvento raggiungendo il cassonetto;
- i danni riportati dal natante erano coerenti con la diffusione delle fiamme dall'esterno: i danni interni erano localizzati nell'intorno della taccata metallica dell'invaso, che scaldandosi aveva causato la combustione delle superfici interne.
Ha proseguito il giudice di prime cure rilevando che era stato sufficientemente provato che l'incendio si era sviluppato (o comunque aveva interessato ed aveva ulteriormente preso forza) da un cassonetto di plastica, posto alla base dell'invaso di “RM II”, cassonetto che era stato dato in uso dal proprietario e distributore e che Controparte_7 si trovava negli spazi in concessione a circostanza che, secondo il Controparte_4
Tribunale, dimostrava un uso promiscuo degli spazi e l'ambiguità dei rapporti e del modo di operare delle due società.
Quanto alla responsabilità giuridica in merito alla causa dell'incendio, secondo il Tribunale era da ascriversi in pari grado a utilizzatrice del cassonetto, e a Parte_1 detentrice dello spazio interessato dall'incendio, essendo stato Controparte_4 accertato che entrambe le società utilizzavano tale spazio: entrambe, pertanto, erano responsabili non avendo avuto cura di organizzare i luoghi di lavoro in modo ordinato e sicuro.
B. Le posizioni giuridiche dei soggetti coinvolti ed i rapporti intercorrenti tra gli stessi.
Il Tribunale, premesso che era pacifico che entrambe le imbarcazioni si trovavano posizionate sulle aree in concessione alla ha proceduto all'esame delle diverse Controparte_4 posizioni giuridiche dei soggetti coinvolti.
B.
1. Secondo il Tribunale era stata raggiunta la prova, sia a mezzo testi che logica, che
[...] aveva in custodia la “ II”: la stessa, pertanto, aveva l'obbligo di adottare Controparte_4 Pt_6 ogni misura per evitare rischi di incendio, tra cui la pulizia dell'area e l'allontanamento di qualsiasi oggetto infiammabile. Era, invece, emerso che sull'area, di uso promiscuo con , vi Parte_1 era la presenza di materiale infiammabile, (quale il cassonetto), di residui di lavorazione e di spazzatura di vario genere.
B.
2. Quanto alla proprietà di “RM II”, il Tribunale ha ritenuto raggiunta la prova che l'imbarcazione era di proprietà di , in quanto era stato quest'ultimo a stipulare Controparte_1 la polizza assicurativa ed il teste lo aveva indicato quale proprietario della barca. Persona_2
Ha, quindi, osservato il giudice di prime cure che, poiché era intervenuto in causa in Controparte_2 ragione delle difese, rivelatesi infondate, svolte da quest'ultima Controparte_4 doveva sopportare le spese dell'intervento.
B.
3. Quanto alla imbarcazione “SO” era stata raggiunta la prova che Parte_1 ne era custode. La circostanza risultava dalla fattura emessa dalla stessa
[...] [...] erso Occasio Finance doo con la causale “MONTLY PARK” da novembre Parte_1
2018 a febbraio 2020 (v. doc. 2) e doc. M) ). Parte_2 Controparte_4
Infine, era pacifico che era stata ad alare l'imbarcazione per Parte_1 compiervi una serie di operazioni assumendosene anche la custodia, restando, pertanto, irrilevante nei confronti del committente, l'eventuale accordo con di posizionare la barca Controparte_4 sull'area in concessione a quest'ultima. B.
4. Per quanto sopra osservato, era pacifico che aveva titolo per agire in Parte_2 regresso nei confronti di per l'indennizzo corrisposto Parte_1 all'armatore della barca “SO”.
C. La quantificazione dei danni.
C.
1. Quanto alla imbarcazione “SO” il Tribunale, sulla base in parte delle considerazioni svolte dal c.t.u. e in larga parte di quelle critiche rispetto alla c.t.u. svolte dal perito di parte di
, ha ritenuto accertato un danno complessivo pari a 82.000,00 euro, oltre agli Parte_2 interessi dalla data della notifica della citazione al saldo.
C.
2. Quanto alla imbarcazione “RM II” il Tribunale ha ritenuto accertato un danno complessivo pari ad euro 23.940,20, oltre rivalutazione ed interessi compensativi.
D. I regressi.
Il Tribunale ha escluso che tra i danneggianti e ricorresse Controparte_4 Parte_1 sia un'ipotesi di regresso legale, essendo i danneggiati due soggetti distinti, ciascuno dei quali aveva agito separatamente nei confronti del rispettivo danneggiante;
sia una ipotesi di regresso contrattuale, atteso che aveva fondato la propria domanda di regresso nei confronti di Controparte_4 sulla base di accordo stipulato tra quest'ultima e l' Parte_1 [...]
, alla quale la stessa era rimasta estranea. Controparte_8
E. L'esistenza di una valida copertura assicurativa a favore di Controparte_4
Il Tribunale ha ritenuto provato che la polizza non comprendesse i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da questi detenute.
In conclusione il Tribunale:
- ha accolto la domanda risarcitoria svolta da nei confronti di Controparte_1 [...]
Controparte_4
- ha accolto la domanda svolta da i condanna di Controparte_2 Controparte_4 al pagamento delle spese processuali per il suo intervento in causa;
- ha accolto la domanda risarcitoria svolta da nei confronti di Parte_2 [...]
Parte_1
- ha accolto la domanda svolta da di condanna di Controparte_3 Controparte_4 al pagamento delle spese processuali per la chiamata in causa;
[...]
- ha rigettato tutte le altre domande.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello er i seguenti motivi Parte_1
(proc. n. 216/2020).
4.1. Il fatto. L'appellante ha rappresentato che il 25.03.2020, in pieno lockdown causa pandemia da Covid 19, alle ore 16.30 era scoppiato un incendio nel piazzale retrostante e di proprietà del cantiere CP_4
che aveva coinvolto l'imbarcazione “RM II”, affidata al cantiere dal proprietario Controparte_4
e con la quale l'appellante nulla aveva a che fare, e l'imbarcazione “SO”, il cui utilizzatore in leasing aveva incaricato l'appellante di provvedere alla preparazione invernale dei motori e, quindi, di posizionarla nel citato piazzale.
L'appellante ha proseguito rappresentando che l'incendio inizialmente aveva coinvolto la sola imbarcazione “RM II”, quindi, a causa del forte vento di bora, le fiamme si erano propagate alla imbarcazione “SO”, ad alcuni contenitori in plastica e ad altri materiali non di proprietà della che si trovavano in prossimità della “RM II”. Parte_1
Le operazioni di spegnimento dell'incendio erano state complesse: in particolare, l'uso intenso degli idranti ad alta pressione e le operazioni di smassamento eseguite anche dai vigili del fuoco durante e dopo l'incendio avevano comportato lo spostamento dei materiali presenti nei pressi delle imbarcazioni, in alcuni casi avvicinandoli ed in altri allontanandoli dalle imbarcazioni.
Quanto al luogo interessato dall'incendio, l'appellante ha rappresentato che era costituito da un capannone industriale di forma rettangolare, suddiviso in cinque unità indipendenti, con la precisazione che entrambe le proprietà e si estendevano sul retro dell'edificio con una CP_9 CP_4 parte scoperta, in parte confinante.
In merito ai cassonetti delle immondizie, l'appellante ha evidenziato di averli in dotazione, ma che erano utilizzati anche dagli altri enti del polo nautico, seppure non autorizzati, precisando di non poter sorvegliare i cassonetti perché posizionati sul retro del capannone.
Il giorno dell'incendio, il forte vento aveva spostato i cassonetti dal loro solito posto, circostanza che emergeva dalle dichiarazioni del teste il quale aveva riferito che mai i cassonetti erano stati Tes_2 posti a ridosso delle imbarcazioni nella posizione in cui erano stati rinvenuti dopo l'incendio.
4.2. Motivi di appello.
4.2.1. Sotto il paragrafo rubricato “La sentenza impugnata” l'appellante ha articolato due censure alla decisione del Tribunale, senza peraltro distinguerle in singoli punti.
a) ha lamentato che il Tribunale non aveva preso espressa posizione in Parte_1 relazione ad alcune affermazioni svolte da una delle controparti.
Si legge nell'atto di appello: “A pg. 7 punto 3 della sentenza, nella descrizione dell'avvenimento il giudicante riporta la versione di una delle parti, “le fiamme ndevano – sic in sentenza – ad altro m/y, il SO”a causa del vento impetuoso di bora.” È stata contestata tale ricostruzione, basta esaminare le fotografie aeree depositate da e riportate dal CTU, per vedere che il SO si Pt_1 trovava sopravento all'incendio, e le fiamme controvento non possono dirigersi”. Il motivo è infondato e privo di pregio. La Corte osserva sin d'ora che la frase estrapolata dalla sentenza è collocata nel paragrafo 3 dove il giudicante si è limitato a riassumere il contenuto della comparsa con la quale proprio la stessa appellante si era costituita in giudizio. Parte_1
Peraltro, anche nell'atto di appello, come nella comparsa di risposta in primo grado, Parte_1 ha affermato che “Nella fase iniziale l'incendio riguardava solamente l'imbarcazione
[...] Pt_6
II … Proprio a causa della forte bora, le fiamme ed il fumo andavano incontrollate in tutte le direzioni ed allo stesso modo i relativi tizzoni ardenti di vetroresina (materiale di cui è fatta la barca
a vela STORMY II) venivano proiettati tutto attorno, anche a notevole distanza, che provocavano una seconda fase dell'incendio dello scafo “open” adiacente …. L'incendio dell'imbarcazione
“open” lambiva a sua volta la fiancata del m/y “SO”, così contraddicendo la critica svolta con il motivo di appello.
b) L'appellante ha lamentato che il Tribunale, dopo avere riconosciuto che l'imbarcazione SO era stata affidata da a , aveva omesso di trarre le conseguenze Parte_1 Controparte_4 giuridiche del contratto di deposito stipulato tra le parti e della connessa responsabilità della CP_4
.
[...]
4.2.2. Sotto il paragrafo rubricato “Le motivazioni” l'appellante ha articolato due motivi di appello, anche in questo caso non suddividendoli per punti.
a) Con una prima censura ha contestato la ricostruzione della causa Parte_1 dell'incendio osservando, preliminarmente, che il c.t.u. aveva reso le proprie conclusioni in termini di probabilità e non di certezza. Nel merito ha contestato che l'incendio si era sviluppato anche all'interno della “ II”, atteso che non essendovi “passaggi”, fori o simili, tra l'esterno e Pt_6
l'interno dell'imbarcazione, l'incendio non poteva essere stato “trasmesso” dall'interno all'esterno.
Lo scafo, infatti, non era stato forato ed il calore trasmesso non avrebbe potuto innescare dall'esterno l'incendio degli arredi. Infine, se era vero che il calore aveva fatto esplodere i vetri degli osteriggi/oblò, tuttavia questi erano posti in posizione lontana dal punto ove si era sviluppato l'incendio ed avevano dimensioni di poche decine di centimetri quadrati, che non consentivano il passaggio dall'esterno di tizzoni accesi. L'appellante ha, pertanto, concluso che l'incendio, “o almeno per parte”, era stato innescato anche all'interno della imbarcazione. Infine, l'appellante ha contestato che il giudice di prime cure aveva immotivatamente scartato la concreta possibilità che l'incendio fosse stato innescato all'esterno da un mozzicone di sigaretta (lasciato da uno dei dipendenti della veleria o trasportato dal vento).
b) Con una seconda censura ha contestato che erroneamente il Tribunale non Parte_1 aveva neppure esaminato la domanda di regresso svolta dalla appellante nei confronti della depositaria Parte_7 Sotto il paragrafo rubricato “Sulla quantificazione dei danni” l'appellante ha articolato un unico
[...] motivo di appello.
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva disatteso le conclusioni del c.t.u., che aveva determinato il danno in misura circa di un terzo inferiore all'importo indennizzato dalla assicurazione ed oggetto della domanda di regresso svolta nei confronti della Parte_1
liquidando un importo palesemente eccessivo.
[...]
Ha osservato l'appellante che il consulente della assicurazione aveva erroneamente stimato che il costo della riparazione sarebbe stato pari al valore della imbarcazione prima del sinistro e l'assicurazione aveva aderito a tale stima pagando al proprietario l'indennizzo come determinato dal proprio consulente.
L'appellante ha, altresì, contestato che il Tribunale aveva immotivatamente accolto le conclusioni del c.t.p. della assicurazione, disattendo quelle del c.t.u., che aveva evidenziato che il SO era stato perfettamente riparato con un risultato migliorativo del precedente stato, essendo stati sostituiti componenti vetusti con componenti nuovi.
4.2.4. Sotto il paragrafo rubricato “Sulla domanda di manleva” l'appellante ha riproposto il motivo di appello inerente alla omessa pronuncia sulla domanda di manleva svolta da Parte_1 nei confronti di Parte_8
Sotto il paragrafo rubricato “Sulle richieste di cancellazione di frasi ritenute offensive”
[...]
l'appellante ha articolato un unico motivo con il quale ha lamentato l'omessa pronuncia del Tribunale sulla richiesta di cancellazione: i) delle frasi con le quali la difesa di aveva definito Parte_2 scorretto il comportamento del difensore dell'appellante per avere avanzato una richiesta di remissione in termini;
ii) della frase “non siamo mica al mercato di Marrakech” riferita ad una richiesta relativa al costo della manodopera, frase inserita nelle “scritture conclusive”.
5.1. Si è costituita eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello Parte_2 per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c..
Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello evidenziando quanto alla causa dell'incendio la correttezza della decisione impugnata in quanto basata su argomenti scientifici.
ha chiesto, altresì, il rigetto del motivo di appello inerente alla errata Parte_2 suddivisione della responsabilità tra e , essendo stata Parte_1 Controparte_4 smentita la tesi per la quale avrebbe svolto la funzione di mero prestanome Parte_1 per nel rapporto tra quest'ultima e l'armatore di SO alla luce della fattura emessa Controparte_4 proprio dalla appellante verso l'armatore ed avente ad oggetto il corrispettivo per la custodia. In ogni caso, ha osservato l'appellata che la responsabilità di si fondava anche Parte_1 sull'essere stato accertato il suo concorso nella causazione dell'incendio in quanto utilizzatrice del cassonetto.
Infine, ha chiesto il rigetto del motivo di appello inerente alla quantificazione Parte_2 del danno, ribadendo la correttezza delle valutazioni del proprio c.t.p., accolte dal Tribunale con motivazione ampia, evidenziando che l'Assicurazione non aveva liquidato la perdita totale del natante ma, alla luce della antieconomicità della riparazione, aveva liquidato il valore del natante ante sinistro, inferiore al valore del costo delle riparazioni, detratta la franchigia. Ha, infine, osservato l'appellata che il proprio c.t.p. aveva analiticamente giustificato i costi della riparazione, mentre i c.t.p. delle altre parti non avevano dettagliato le singole voci essendosi limitati ad indicare il solo valore finale.
5.2. Si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente Controparte_4
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e chiedendo la riunione del proc. n.
240/2024 avente ad oggetto l'atto di appello avverso la medesima sentenza proposto da CP_4
.
[...]
Nel merito l'appellata ha richiamato l'accordo concluso il 08.11.2017 tra Parte_3
e l'appellante in forza del quale la prima aveva concesso alla seconda il godimento di una porzione di terreno per il rimessaggio delle imbarcazioni alla stessa affidate, con manleva da responsabilità per il caso di danni da incendio, contratto nel quale era subentrata che aveva Parte_9 continuato a fare utilizzare lo spazio alla Parte_1
In forza di tale accordo, nel 2018 aveva posizionato la SO nel piazzale Parte_1 del capannone della , continuando poi a pagare il prezzo di tale locazione Parte_3 alla , che era di fatto subentrata nell'accordo. Alcuna responsabilità, pertanto, era in Controparte_4 capo alla con riferimento alla SO, che non aveva mai ricevuto in consegna. Controparte_4
Quanto alla causa dell'incendio, l'appellata ha evidenziato che aveva, alla Parte_1 fine, ammesso di essere l'utilizzatrice del cassonetto che era stato individuato dal c.t.u. quale probabile origine dell'incendio, cassonetto che si trovava normalmente addossato alla parete dell' la quale non aveva provveduto ad ancorarlo o frenarlo, pur consapevole Parte_1 che il vento lo avrebbe potuto spostare.
Infine, ha chiesto il rigetto della domanda di manleva svolta dalla appellante nei Controparte_4 suoi confronti essendo stato accertato che tra le parti era in vigore l'accordo del 2018 che escludeva ogni responsabilità della e, in subordine, perché la dinamica dei fatti accertata dal Controparte_4
c.t.u. aveva attribuito alla ogni responsabilità per l'incendio. Parte_1 5.3. Si sono costituiti e contestando la fondatezza del motivo di Controparte_1 Controparte_2 appello avente ad oggetto la ricostruzione delle cause dell'incendio evidenziando che la presenza di danni interni alla era stata tecnicamente spiegata osservando che i danni erano localizzati Parte_10 nell'intorno della taccata metallica dell'invaso, che scaldandosi aveva causato la combustione delle superfici interne. Il Tribunale, infine, aveva correttamente rilevato che l'incendio era stato occasionato o comunque agevolato nel propagarsi dai materiali infiammabili disordinatamente accumulati sul piazzale, tra i quali anche il cassonetto.
5.4. Si è costituita ribadendo l'inoperatività della garanzia assicurativa Controparte_3
e, in subordine, ha richiamato la franchigia di euro 250,00 ed il massimale di euro 25.000,00.
6. Ha proposto appello (giudizio n. 240/2024 riunito al presente) per Controparte_4
i seguenti motivi.
6.1. Omessa valutazione delle prove e delle testimonianze assunte in tema di stato dei luoghi, omessa dichiarazione di nullità della consulenza tecnica svolta per mancata risposta ad ai quesiti (capo A
“origine e causa dell'incendio” pagg. 19 e ss.).
L'appellante ha lamentato che il c.t.u. era giunto alla conclusione che l'area interessata dall'incendio fosse utilizzata promiscuamente anche da altri soggetti sulla base di un unico sopralluogo effettuato tre anni dopo i fatti.
In ogni caso, al momento del sopralluogo da parte del c.t.u. sul piazzale di pertinenza dell'appellante non vi erano imbarcazioni, né materiale pericoloso o infiammabile, ma soltanto degli scarti di lavorazione trasportati dal vento dal vicino cantiere della come evidenziato Parte_1 dal proprio consulente tecnico.
Ha, quindi, concluso l'appellante che era possibile ipotizzare che quando aveva Controparte_4 interrotto l'attività a causa della chiusura imposta dalle norme anti Covid 19 il cantiere fosse stato messo in sicurezza.
6.2. Manifesta illogicità nell'attribuzione delle responsabilità giuridiche in merito alla causa dell'incendio, omessa dichiarazione di nullità della consulenza tecnica svolta per mancata risposta ad ai quesiti (capo A1 pag. 20 sentenza).
L'appellante ha lamentato che non era stata raggiunta la prova che il cassonetto in uso a
[...]
rinvenuto in occasione dell'incendio posizionato nei pressi della fosse Parte_1 Parte_10 utilizzato anche dalla . Controparte_4 Poiché da tale cassonetto si era con alta probabilità originato l'incendio, alcuna responsabilità poteva essere affermata in capo alla appellante o, in subordine, doveva essere riconosciuta una minore efficacia causale al comportamento della appellante in quanto meramente agevolatore.
6.3. Applicazione erronea di criteri equitativi nell'attribuire la responsabilità per le concause (capo
A1 pag. 20).
L'appellante ha ribadito che non era stata acquisita la prova, nemmeno indiziaria, che l'incendio fosse riconducibile, anche solo a livello di concausa, all'operato della la quale Controparte_4 prima di sospendere l'attività in ottemperanza alla normativa anti Covid 19 aveva completamente sgomberato il piazzale.
Al contrario, aveva confessoriamente dichiarato di non avere esercitato Parte_1 alcun tipo di controllo in merito ai soggetti che utilizzavano i cassonetti né al tipo di uso che ne veniva fatto, senza però dimostrare che anche li utilizzasse;
inoltre, aveva ammesso di non Controparte_4 avere posto dei fermi ai cassonetti per evitare che fossero spostati dalla bora.
6.4. Errata applicazione della prova dell'impossibilità sopravvenuta, della normativa Covid, errata applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., errata interpretazione delle prove con riferimento alla “mora credendi” (capo B1 pag. 21 e ss.).
a) L'appellante ha lamentato che erroneamente il Tribunale non aveva considerato che, a causa della normativa emergenziale, non era stata più in grado di adempiere ai propri Controparte_4 obblighi di sorveglianza e custodia.
In ogni caso, l'appellante ha ribadito che aveva messo in atto tutte le possibili precauzioni per poter sospendere la propria attività, pulendo l'area e liberandola da qualsiasi oggetto infiammabile.
b) Nello stesso paragrafo, l'appellante ha formulato un ulteriore autonomo motivo di appello, lamentando che erroneamente il Tribunale aveva escluso la mora credendi nonostante lo stesso dott. avesse dichiarato “quanto ai tempi di consegna che dovevano essere ritardati in Persona_2 quanto eravamo in lista d'attesa per il posto barca all'Adriatico” (verbale udienza del 16.05.2023).
Secondo l'appellante la risposta fornita dal teste, che non a caso aveva utilizzato il verbo ritardare, presupponeva che avesse, come di fatto avvenuto, già chiesto il ritiro della Controparte_4 imbarcazione.
6.5. Errata interpretazione dei rapporti giuridici intercorrenti tra dott. Controparte_2 CP_1
e , errata valutazione della prova testimoniale ( capo B1, pag. 22).
[...] Controparte_4
L'appellante ha ribadito che l'unico soggetto con il quale aveva contrattato per la riparazione della
II era stato il sig. che non aveva mai speso il nome del FR . Pt_6 Controparte_2 CP_1
Solo il teste padre di , nonché precedente proprietario della Persona_2 Parte_11 imbarcazione, aveva dichiarato che in una conversazione tra ed il sig. Controparte_2 Tes_1 era stato citato il nome di . L'appellante, tuttavia, ha rappresentato che, in ragione
[...] CP_1 dei rapporti familiari, della circostanza che aveva sostenuto tutte le spese relative Persona_2 alla imbarcazione delle quali era stato chiesto il ristoro ed aveva collaborato con i figli alla istruzione della causa, la sua testimonianza non poteva costituire da sola la prova della avvenuta contemplatio domini.
In assenza della spendita del nome del rappresentato, il sig. aveva agito come Controparte_2 mandatario senza rappresentanza, per cui in base all'art. 1705 c.c. il mandante non poteva esercitare le azioni di risoluzione del contratto e di risarcimento danni.
Anche a voler ricostruire il rapporto come contratto a favore di terzi in base all'art. 1411 c.c. il terzo avrebbe potuto solo beneficiare degli effetti del contratto, ma non era legittimato ad agire per il risarcimento del danno.
L'appellante ha concluso che il sig. avrebbe potuto agire quale proprietario della Controparte_1 imbarcazione nei confronti della a titolo di responsabilità extracontrattuale, Controparte_4 fornendo la prova del danno, del nesso causale e dell'elemento soggettivo in capo alla CP_4
prova che, secondo l'appellante, non era stata fornita.
[...]
6.6. Imputazione delle spese per intervento autonomo di (capo B2 pag. 23) Controparte_2
L'appellante ha lamentato che erroneamente il Tribunale aveva liquidato le spese processuali a favore dell'interveniente senza tenere conto che tutti gli atti dell'attore e Controparte_2 Controparte_1 quelli dell'interveniente erano identici, essendo le due parti assistite dagli stessi difensori.
Il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto riconoscere un unico rimborso per le spese legali, maggiorato in ragione della pluralità delle parti assistite aventi la medesima posizione processuale.
6.7. Quantificazione del danno patito dall'imbarcazione RM II (capo C2, pag. 28).
L'appellante ha lamentato che il Tribunale, nel determinare il danno da risarcire, aveva riconosciuto la somma di euro 2.940,00 quale rimborso delle spese di rimessaggio inutilmente sostenute, somma che, invece, era stata pagata alla per gli interventi di restauro della Controparte_4 imbarcazione di cui alla fattura n. 23/E/19 del 25.10.2019, dimessa sub doc. 3 attoreo.
Secondo l'appellante, tali interventi di manutenzione dovevano essere ricompresi nel valore della imbarcazione, pena la duplicazione della medesima voce di danno.
6.8. Errata interpretazione dei rapporti tra e ed il rigetto Controparte_4 Parte_1 della domanda di manleva e regresso (capo D pag. 29).
ha lamentato che, poiché l'incendio era stato causato per colpa esclusiva di Controparte_4 [...]
erroneamente il Tribunale aveva rigettato la domanda di regresso svolta dalla Parte_1 appellante nei confronti di quest'ultima. 6.9. Errata interpretazione della validità e della copertura assicurativa a favore di Controparte_4
(capo E, pag. 30).
[...]
L'appellante ha rappresentato che il premio versato alla comprendeva Controparte_3 espressamente la voce “incendio”, con un premio a parte, calcolato dopo avere valutato i fattori di rischio della attività. aveva in buona fede sottoscritto un contratto con la convinzione che Controparte_4 ricomprendesse anche l'assicurazione per i rischi e la responsabilità da incendio, che senz'altro era stata pattuita atteso che nella sezione “Incendio ed elementi naturali” si citava il fabbricato, il suo contenuto, i macchinari, le attrezzature e l'arredamento; quindi, seguiva la copertura per le “Merci”
e per le “Merci in aumento temporaneo” con specificazione dei mesi da gennaio a giugno.
Posto che l'appellante non si occupava della rivendita di merci, ma esclusivamente di lavorazioni su imbarcazioni, la parola “merci” poteva avere un unico significato ed indicare le imbarcazioni affidate alla per le lavorazioni. Infatti, proprio nei mesi da gennaio a giugno si Controparte_4 registrava un aumento delle “merci” essendo notorio che in tale periodo vengono eseguite le lavorazioni sulle barche in vista della stagione estiva.
7.1. Si sono costituiti e chiedendo il rigetto dell'appello essendo Controparte_1 Controparte_2 stata provata la corresponsabilità nella causazione e propagazione dell'incendio di Controparte_4 in ragione della accertata presenza sul piazzale di materiale infiammabile.
Quanto al motivo di appello inerente alla mora credendi gli appellati hanno evidenziato che CP_4
non si era nemmeno offerta di provare di avere comunicato al committente di potere e volere
[...] effettuare la consegna della imbarcazione, intimandogli di venire a prendere la barca.
Quanto al motivo di appello inerente alla legittimazione attiva del sig. gli appellati Controparte_1 hanno evidenziato che il Tribunale aveva riconosciuto il diritto di quest'ultimo al risarcimento del danno in via principale in quanto proprietario della imbarcazione, circostanza pacifica, e parte del contratto, perfezionato dal FR in qualità di mandatario con rappresentanza e, in via CP_2 meramente subordinata, in ragione della conclusione di un contratto a favore di terzi ex art. 1411 c.c..
La prova che avesse agito in nome e per conto del FR risultava dalle modalità Controparte_2 di consegna dell'imbarcazione a , dal particolare rapporto familiare intercorrente tra Controparte_4
e , dalla esistenza di una polizza assicurativa intestata ad;
in ultimo dalle CP_2 CP_1 CP_1 dichiarazioni del teste che aveva riferito che aveva agito “in nome e per Persona_2 CP_2 conto” del FR.
In particolare, le dichiarazioni del teste nella parte in cui aveva riferito che Persona_2 faceva presente che la data del varo doveva essere concordata con il FR Controparte_2 , proprietario dell'imbarcazione, invitandolo a prendere contatto con suo padre , a CP_1 Per_2 conoscenza delle esigenze del proprietario dello II, al tempo residente a Brescia, Pt_6 professionalmente impegnato presso l'Ospedale di quella città”, avevano trovato riscontro nel messaggio WhatsApp inviato da a e nella risposta di quest'ultimo: Testimone_1 Controparte_2
La conversazione dimostrava che la durata del rimessaggio non era stata decisa e concordata da
, ma da per il tramite del padre . CP_2 Controparte_1 Per_2
Laddove fosse accolta la ricostruzione del rapporto quale contratto a favore di terzi ex art. 1411 c.c. gli appellati hanno evidenziato che la spendita del nome non era elemento costitutivo e che il beneficiario poteva agire per il risarcimento del danno.
Quanto alla domanda di condanna per responsabilità extracontrattuale, gli appellanti hanno osservato che ne erano stati provati tutti gli elementi costitutivi, con la precisazione che nel caso di specie trovava applicazione l'art. 2051 c.c..
Quanto al motivo inerente alla liquidazione delle spese processuali a favore di gli Controparte_2 appellati hanno evidenziato che la posizione di quest'ultimo era distinta da quella del FR . CP_1
Quanto al motivo inerente alla quantificazione del danno, gli appellati hanno rilevato che il c.t.u. lo aveva quantificato in ragione del valore di mercato di una imbarcazione di quel tipo prima del sinistro, mentre la somma di euro 2.940,00 non rientrava nella predetta liquidazione, perché si riferiva ad una lavorazione particolare che era stata pagata a “inutilmente”: poichè Controparte_4 Controparte_4 aveva distrutto l'imbarcazione prima di consegnarla, di fatto non aveva eseguito quella prestazione ma ne aveva comunque percepito il corrispettivo e con ciò aveva causato un danno. 7.2. Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello ribadendo Controparte_3
l'inoperatività della garanzia assicurativa e l'inammissibilità, in quanto tardivamente sollevata, della questione attinente alla violazione della buona fede nelle trattative ed alla responsabilità precontrattuale, che, in ogni caso, era infondata.
7.3. Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello evidenziando che Parte_1
l'incendio aveva interessato il piazzale di proprietà della , che aveva abbandonato il Controparte_4 cantiere a causa della normativa anti Covid 19 senza però provvedere alla sua pulizia: infatti,
l'incendio era stato occasionato o comunque agevolato dalla presenza in cantiere di materiali infiammabili (la trave di legno alla base della RM II) e scarti delle lavorazioni dell'appellante.
Essendo l'appellante l'unica responsabile dell'incendio, la domanda di manleva svolta nei confronti di era infondata, mentre, per le ragioni esposte nel proprio atto di appello, era Parte_1 fondata la domanda di manleva svolta da nei confronti di . Parte_1 Controparte_4
L'appellata ha ribadito che non era subentrata al contratto concluso da Controparte_4 [...] con l'impresa . Parte_1 Parte_4
8. La Corte osserva che, preliminare alla decisione sugli appelli, è l'accertamento delle cause dell'incendio.
È pacifico che al momento dello scoppio dell'incendio sia la II che la SO si trovavano Pt_6 alate sul piazzale in concessione a , la circostanza è stata accertata dal Tribunale e Controparte_4 non è oggetto dei motivi di appello.
Altrettanto pacifico è che il 25.03.2020 il piazzale, sul quale erano alate le due imbarcazioni, era stato interessato da un incendio nel quale entrambe le barche avevano riportato danni, anche in questo caso la circostanza accertata dal Tribunale non è oggetto dei motivi di appello.
Al fine di accertare la causa dell'incendio il Tribunale ha nominato c.t.u. l'ingegnere navale
[...]
il quale ha, per quanto ancora di interesse, ha accertato: Persona_3
a) la suddivisione degli spazi del polo nautico come riportati nella foto di seguito riprodotta, circostanza non contestata dalle parti e non oggetto dei motivi di appello: - vista dall'alto del polo nautico con la suddivisione delle aree b) che al momento del sopralluogo nelle aree comuni si trovavano “materiali, attrezzature e spazzatura, depositati e/o - nel peggiore dei casi - semi-abbandonati a ridosso dei capannoni. Alcune aree risultano in condizione di evidente trasandatezza e disordine: vi è spazzatura sparsa per il piazzale con presenza di numerosi mozziconi di sigaretta e scarti di lavorazione (fusti di olio esausto/nafta, rottami metallici e plastici, legno e anche segatura). In uno dei cassonetti disposti nelle aree comuni erano presenti stracci intrisi di olio (o combustibile) presumibilmente fortemente infiammabili”.
Si riproducono le fotografie del piazzale di pertinenza di scattate dal c.t.u. il giorno Controparte_4 del sopralluogo, nelle quali sono evidenti i mozziconi di sigarette e gli scarti di lavorazione di legno e segatura. 7 - condizioni di pulizia del piazzale di pertinenza;
mozziconi di sigarette misti a CP_4 segatura e altri scarti di lavorazione
8 - condizioni di pulizia del piazzale di pertinenza;
mozziconi di sigarette misti a CP_4 segatura e altri scarti di lavorazione
Il c.t.u. ha osservato che una situazione analoga sussisteva anche al momento del sinistro, come documentato nel rapporto di intervento dei VVFF i quali avevano dato atto che al loro arrivo “Dalle imbarcazioni … usciva ancora fumo e all'interno di quella a vela l'incendio era ancora in corso, mentre il materiale a terra era già spento” e che il fuoco aveva arrecato danni “al materiale depositato nei pressi dell'imbarcazione a vela: contenitore in rete metallica contenente cartoni;
bobina avvolgicavo in legno;
alcuni bulks in PVC” (v. verbale VVFF doc. 3 parte . Parte_2
La Corte osserva che nel citato verbale i vigili del fuoco avevano, altresì, dato atto che “L'incendio ha coinvolto la barca a vela e interessato due imbarcazioni vicine, uno scafo open e un'imbarcazione di tipo Bavaria 37, e del materiale depositato nei pressi dell'imbarcazione a vela” (sottolineatura del giudicante).
Alla luce di quanto accertato dai VVFF risulta provata la presenza il giorno dell'incendio nei pressi della RM II (l'imbarcazione a vela) di materiale infiammabile, presenza ulteriormente avvalorata dalla abitudine di di non pulire giornalmente il piazzale, abitudine evincibile dal fatto che CP_4 anche il giorno del sopralluogo il piazzale era ingombro di scarti delle lavorazioni. Condivisibilmente, lo stesso c.t.u. ha evidenziato che “In considerazione delle abitudini nella (mala) gestione delle aree, considerando che logica vuole che dopo che vi sia stato un incendio e soprattutto in vista dell'ispezione del CTU queste avrebbero dovuto essere in condizioni auspicabilmente 'migliori' del solito, si può dedurre che al momento del sinistro si trovassero in similari o peggiori condizioni rispetto a quanto riscontrato”.
Per quanto sopra esposto risultano infondati il primo ed il quarto motivo di appello formulati da che ha sostenuto che il piazzale al momento dell'incendio fosse sgombero da Controparte_4 materiali infiammabili avendo provveduto alla pulizia del piazzale prima di sospendere l'attività in ottemperanza alla normativa anti Covid 19 (v. sopra motivi rubricati sub 6.1. e 6.4. sub a).
c) che il cassonetto posizionato al giardinetto sinistro dell'unità II, quindi sul piazzale di Pt_6 proprietà di , era di proprietà della ma in uso a Controparte_4 CP_10 Parte_1 circostanze non oggetto di contestazioni da parte delle due appellanti. Infatti, Parte_1 ha ammesso che il cassonetto era a lei in uso, salvo contestare che tale cassonetto prima dell'incendio fosse stato nella posizione in cui era stato poi rinvenuto (v. paragrafo 2 appello nel quale si Pt_1 legge: “I cassonetti delle immondizie sono di proprietà della che cura Controparte_7 lo smaltimento, … la mette a disposizione della i cassonetti … impossibilitata la CP_7 Pt_1
a sorvegliarli, anche perché posizionati sul retro del capannone, e così non solamente Pt_1 utilizzati dalla ma anche da svariati altri non identificabili soggetti. La Bora quando soffia Pt_1 con particolare intensità, come nella giornata in esame, crea vortici particolarmente intensi che addirittura spostano e muovono i contenitori delle immondizie. Ed un tanto è avvenuto nel giorno in esame, con la impossibilità della a vincolarli al suolo”). Pt_1 Venendo alla individuazione della causa dell'incendio il c.t.u. ha concluso che l'incendio, con elevata probabilità, si era propagato dal cassonetto (o, prima, dalle sue immediate vicinanze e poi al cassonetto stesso) posizionato al giardinetto di sinistra dell'unità II e successivamente, a Pt_6
CP_ causa delle condizioni meteo, si era propagato alle unità vicine e SO.
Il c.t.u. ha dato atto che non era stato possibile stabilire quale fosse stato l'innesco dell'incendio, ipotizzando che avrebbe potuto essere stato un mozzicone di sigaretta acceso, anche trasportato dalle raffiche di vento dalla zona a destra del polo nautico ( e Veleria, entrambe realtà 'abitate' nel Pt_1 giorno dell'incendio) sino alle vicinanze del cassonetto situato a poppavia a sinistra dell'imbarcazione
RM II. Residui legnosi piuttosto che materiali infiammabili quali vernici, resine, stracci imbevuti di olio e/o combustibile, avevano alimentato l'incendio nei pressi del cassonetto piuttosto che direttamente sullo stesso, facendolo successivamente propagare, a causa delle raffiche di bora, CP_ dapprima all'unità II e successivamente alle unità e SO. Pt_6
Il c.t.u. ha spiegato la propria conclusione in merito all'origine dell'incendio all'esterno ed in prossimità della II sulla base delle seguenti evidenze: Pt_6
i) l'unità II era risultata bruciata principalmente dall'esterno. Successivamente all'incendio Pt_6
i c.t.p. di parte avevano prelevato dei campioni del composito sia nelle zone bruciate che in CP_2 zone contigue non toccate dalle fiamme. I campioni del laminato prelevati dalle zone bruciate, erano ancora in piccola parte integri nella parte interna allo scafo. Ha osservato il c.t.u. che, se l'incendio fosse partito dall'interno, la combustione dei campioni prelevati sarebbe stata contraria (strati interni danneggiati e integri quelli esterni); in particolare, solo un'esposizione prolungata nel tempo e/o una temperatura molto elevata avrebbero portato alla combustione degli strati esterni, tuttavia ciò non corrispondeva con quanto osservato a bordo. Il c.t.u. ha dato atto che gli interni erano danneggiati solamente in una zona ristretta e concentrata nell'intorno della taccata di appoggio dell'unità che presumibilmente aveva raggiunto una temperatura talmente elevata da danneggiare lo scafo ed
“entrare” parzialmente all'interno dell'unità.
ii) a far da supporto alla teoria che l'incendio si fosse sviluppato dall'esterno vi era anche la presenza di una trave in legno posta alla base dell'invaso su cui poggiava II che pur essendo posta al Pt_6 livello del suolo, ad una notevole distanza dallo scafo dell'unità in oggetto e sopravento ad essa, presentava dei segni di combustione ben più significativi ed importanti di quelli riscontrabili a bordo;
iii) infine, la 'fiammata' ben visibile nella parte prodiera sinistra della pinna, risultava essere perfettamente coerente con la direzione del vento e con la posizione del cassonetto situato a poppavia sinistra di ed era l'evidenza che l'incendio fosse partito dall'esterno dell'unità e non Parte_10 dall'interno dell'imbarcazione. Ha osservato il c.t.u. che la forma delle bruciature e i segni lasciati dal fumo avevano la medesima direzione del vento. Risultava, pertanto, davvero improbabile che il fuoco, se partito dall'interno dell'unità, avesse potuto 'muoversi controvento' raggiungendo il cassonetto. Gli stessi danni all'interno del natante suggerivano che le fiamme si erano diffuse dall'esterno: i danni interni, infatti, erano localizzati nell'intorno della taccata metallica dell'invaso, che scaldandosi poteva aver causato la combustione delle superfici interne.
Si riportano le fotografie utilizzate dal c.t.u. per spiegare la posizione delle unità e del luogo di partenza fuoco.
- disposizione delle unità coinvolte il giorno dell'incendio - vista dello scafo bruciato di in basso a sx della barca si vedono ancora i resti del Parte_10 cassonetto (foto presente agli atti)
La Corte condivide le conclusioni alle quali è giunto il c.t.u. in quanto coerenti con la documentazione fotografica e con i limitati danni presenti all'interno della che senz'altro avrebbe riportato Parte_10 la completa distruzione degli arredi ove l'incendio fosse partito dall'interno della imbarcazione;
nonché giustificate dal punto di vista scientifico (progressione delle fiamme dal cassonetto alla barca in ragione della direzione del vento;
progressione dei danni allo scafo dall'esterno, maggiormente danneggiato, verso l'interno, solo marginalmente danneggiato a causa del calore sprigionato dalle fiamme che avevano avvolto l'imbarcazione dall'esterno).
Infine, la Corte osserva che nessuno dei c.t.p., in particolare né il c.t.p. Per_4 Controparte_4
né il c.t.p. di avevano formulato osservazioni in merito
[...] CP_12 Parte_1 alla ricostruzione dell'evento fornita dal c.t.u..
Quanto alla responsabilità delle appellanti, la Corte osserva che è stato accertato che sia la presenza del cassonetto, in uso a e non ancorato al suolo, nonostante la notoria forza Parte_1 del vento di bora che spirava anche il giorno dei fatti, sia le condizioni del piazzale, sul quale erano presenti materiali infiammabili, avevano quanto meno agevolato il propagarsi delle fiamme, alimentando l'incendio: correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto le due appellanti responsabili in pari misura, non essendo possibile accertare una diversa distribuzione della responsabilità interna.
Con riguardo al cassonetto, costituendosi nel procedimento riunito si è Parte_1 limitata ad osservare genericamente che “normativa di sicurezza” le avrebbero impedito di ancorare al suolo il cassonetto, senza tuttavia indicare le norme asseritamente vigenti.
Alla luce di quanto sopra esposto risultano infondati il secondo ed il terzo motivo di appello formulato da che ha sostenuto la propria estraneità nella causazione e/o agevolazione Controparte_4 dell'incendio (v. sopra paragrafi 6.2. e 6.3.).
Tanto premesso, l'appello proposto da parzialmente fondato Parte_1 nei termini di seguito indicati.
In merito al motivo di appello 4.2.1. sub a) la Corte rimanda a quanto già osservato subito dopo l'esposizione del motivo di appello.
Il motivo di appello 4.2.1. sub b) relativo ai rapporti tra e in Controparte_4 Parte_1 relazione all'utilizzo del piazzale sul quale era alata la II viene trattato oltre unitamente ai Pt_6 motivi di appello 4.2.2. sub b) e 4.2.4. inerenti alla domanda di manleva in quanto strettamente connessi.
Il motivo di appello 4.2.2. sub a) inerente alla individuazione della causa dell'incendio, che secondo Pa l'appellante si sarebbe innescato anche dall'interno della RM , è infondato per le ragioni sopra già esposte nell'esame della c.t.u..
I motivi di appello 4.2.2. sub b) - 4.2.1. sub b) – 4.2.4. svolti da ed il motivo di Parte_1 appello 6.8. svolto da sono fondati nei termini di seguito indicati. Controparte_4 ha contestato la ricostruzione fatta dal Tribunale del rapporto giuridico in Parte_1 essere con avente ad oggetto l'utilizzo del piazzale di proprietà di quest'ultima ed Controparte_4 ha lamentato l'erroneo rigetto della domanda di manleva svolta nei confronti di con Controparte_4 riferimento alla imbarcazione SO.
La Corte rileva che dalle fatture in atti (v. oltre) risulta che aveva ricevuto da Controparte_4 in deposito la SO, che infatti si trovava sul suo piazzale al momento Parte_1 dell'incendio, mentre non è stata fornita da la prova che l'armatore o Parte_1 l'utilizzatore in leasing della SO l'avessero autorizzata a concludere tale contratto di deposito
(art. 1770 comma I c.c.).
Infatti, la fattura per il corrispettivo mensile per il deposito sul piazzale è stata emessa da CP_4
nei confronti di e non nei confronti dell'armatore della SO,
[...] Parte_1 pertanto, l'unico soggetto responsabile verso quest'ultimo per la custodia della imbarcazione era colui al quale la barca era stata consegnata per le riparazioni, rispetto al quale la successiva decisione, non partecipata, né comunicata, di che aveva la custodia della imbarcazione, di Parte_1 depositare la barca presso era irrilevante in quanto ad esso non opponibile (art. 1770 Controparte_4 comma I c.c).
Quanto al rapporto tra e , sempre in relazione al deposito della Parte_1 Controparte_4
SO, che secondo sarebbe stato regolato dal contratto stipulato tra CP_4 Parte_4
e , contratto nel quale sarebbe subentrata al
[...] Parte_1 Controparte_4 primo, il Tribunale ha riconosciuto che di tale accordo, in realtà, non aveva mai Controparte_4 fatto parte.
La Corte condivide la ricostruzione dei rapporti tra le parti alla quale è pervenuto il Tribunale.
Sono state dimesse in atti le seguenti fatture:
- fattura n. 186 del 19.06.2028 emessa da nei confronti di Occasio Finance Parte_1
D.o.o., armatrice di SO per le lavorazioni eseguite sulla imbarcazione e per il costo della custodia/deposito della stessa (v. doc. 2) e doc. M) nella quale si legge: Parte_2 Controparte_4
“montly park”);
- fattura n. 30/E/19 del 27.12.2019 emessa da nei confronti di Controparte_4 Parte_1 avente ad oggetto “imbarcazione Bavaria 37 Sporto “SO”. Deposito in piazzale esterno
[...] dal 01/01/2019 al 31/12/2019”, per l'importo complessivo di euro 1.440,00, pari a 120,00 per 12 mesi
(v. doc. 12 . Parte_2
ha dimesso il contratto dd. 08.11.2017 stipulato tra e Controparte_4 Parte_1
con il quale metteva a disposizione il Parte_4 Parte_3 proprio piazzale ad per il deposito delle imbarcazioni dei propri clienti stabilendo un Parte_1 corrispettivo calcolato al metro lineare dichiarato e sollevava Parte_1 Parte_3 da ogni responsabilità per i danni sulle imbarcazioni dalla stessa depositate (v. doc. 8).
[...]
ha invocato tale contratto al fine di escludere ogni responsabilità per il risarcimento Controparte_4 dei danni riportati nell'incendio dalla SO, rappresentando di essere subentrata nel contratto alla
, circostanza negata da Parte_3 Controparte_13 La Corte ritiene che non abbia provato, come era proprio onere, il proprio subentro Controparte_4 nel contratto stipulato il 08.11.2017 da con Parte_4 Parte_1
[...]
Le fatture dimesse in atti sopra citate dimostrano esattamente il contrario: infatti, mentre nel contratto il corrispettivo pattuito per il deposito era stato concordato a metro lineare, con riferimento alla imbarcazione SO NA RO ha calcolato il corrispettivo del deposito in 120 euro al mese, quindi in modo completamente difforme da quanto previsto nell'invocato contratto, a dimostrazione che tale contratto non era in essere tra le parti.
Le citate fatture dimostrano che si era obbligata verso l'armatore di SO a Parte_1 tenere in deposito e, quindi, a custodire la barca per un corrispettivo mensile di 140,00 euro e che, per adempiere a tale prestazione, aveva stipulato un contratto di deposito con Parte_1 CP_4
per un corrispettivo mensile di 120,00 euro, come già osservato senza coinvolgere in tale
[...] contratto l'armatore.
La Corte osserva che sono state le stesse parti a qualificare il contratto come contratto di deposito, pertanto, aveva assunto l'obbligo di custodire la “SO” e di restituirla nelle Controparte_4 stesse condizioni in cui era stata ricevuta. Incombeva, quindi, sul depositario l'onere di assicurare che l'imbarcazione non riportasse alcun danno, obbligo disatteso nel caso di specie atteso che, come accertato dal c.t.u., pur essendo l'incendio “partito” verosimilmente dal cassonetto in uso a
[...]
tuttavia, la presenza di materiale infiammabile sul piazzale aveva agevolato il Parte_1 propagarsi delle fiamme.
Entrambe le società hanno concorso in pari grado nella causazione o, comunque, nell'agevolare il propagarsi dell'incendio alle barche, in particolare alla II, nei cui pressi è stato rinvenuto il Pt_6 cassonetto completamente bruciato: non curando di tenere pulito il piazzale Controparte_4 sgombero da materiale infiammabile;
nel non avere adottato le cautele Parte_1 necessarie ad assicurare che il vento non spostasse il cassonetto, contenente immondizia altamente infiammabile, come dimostrato dalla circostanza che il cassonetto è risultato completamente bruciato all'esito dell'incendio, pur sapendo che la zona era abitualmente interessata dalle raffiche della Bora.
Stante la corresponsabilità di depositaria della SO nella causazione Controparte_4 dell'incendio, è fondata la domanda di regresso svolta da che deve essere Parte_1 accolta nella misura del 50%, essendo, come detto, anche quest'ultima corresponsabile in pari grado dell'evento dannoso.
Per le medesime ragioni, corresponsabilità nella causazione/propagazione dell'incendio a tutte le barche alate nel piazzale, è fondato l'ottavo motivo di appello svolto da avente ad Controparte_4 oggetto la domanda di regresso nei confronti di in relazione ai danni riportati dalla Parte_1
Parte_10
La sentenza di primo grado deve essere riformata e deve essere condannata a Controparte_4 rifondere a il 50% di quanto da questa pagato a favore di Parte_1 Parte_2 per i danni riportati dalla imbarcazione SO;
mentre deve essere Parte_1 condannata a rifondere a il 50% di quanto da questa pagato a favore di Controparte_4 CP_1 per i danni riportati dalla imbarcazione RM II.
[...]
Il motivo sub 4.2.3 è inammissibile perché generico.
Con tale motivo ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha Parte_1 disatteso le conclusioni del c.t.u., che aveva determinato il danno in misura circa di un terzo inferiore all'importo indennizzato dalla assicurazione ed oggetto della domanda di regresso, liquidando un importo palesemente eccessivo accogliendo le conclusioni del c.t.p. della assicurazione.
La Corte osserva che l'appellante si è limitato ad evidenziare che il c.t.u. aveva accertato che il SO era stato perfettamente riparato e migliorato, poiché i componenti vetusti erano stati sostituiti con nuovi, con un costo di gran lunga inferiore a quello liquidato dalla assicurazione, non offrendo, tuttavia, una diversa quantificazione del danno in ragione di tale circostanza.
Il Tribunale ha dettagliatamente motivato le ragioni per le quali ha, in parte, accolto le diverse conclusioni del c.t.p. della Assicurazione, ragioni non oggetto di critica specifica da parte dell'appellante, che si è limitato ad evidenziare che la barca non era andata perduta, ma era stata riparata, circostanza considerata anche dal Tribunale (si legge nella sentenza sub paragrafo C1: “… si rammenterà che l'unità da diporto era stata rimessata e riparata per essere pronta alla vendita”).
Il giudice di prime cure, nel motivare la quantificazione del danno, ha svolto le seguenti motivate considerazioni, come detto non oggetto di specifica censura da parte dell'appellante:
- il solo c.t.p. di aveva fornito una stima dettagliata dei costi ed una suddivisione delle Parte_2 attività orarie, depositando preventivi di riparazione, a fronte dei quali anche il c.t.u. aveva reso una replica “decisamente troppo stringata”;
- il c.t.u. non aveva confutato le singole voci contenute nell'elencazione relativa alle componenti da sostituire, mentre il Tribunale aveva rideterminato in euro 33.000,00 l'importo per tali voci, mediando tra le considerazioni svolte dai c.t.u. e quelle svolte dal c.t.p. di circa l'incremento di Parte_2 valore della imbarcazione per la sostituzione dei componenti vetusti con quelli nuovi. Il Tribunale, pertanto, contrariamente a quanto allegato dall'appellante, nel quantificare il danno ha tenuto conto dell'incremento di valore della imbarcazione;
- nessuna riduzione poteva essere riconosciuta quanto al costo dei materiali da usare per la riparazione
(euro 6.000,00), non potendo essere utilizzate materie prime usate, a differenza dei ricambi;
- quanto alla manodopera la tabella del c.t.p. era sicuramente più analitica, mentre insufficiente era stata la risposta del c.t.u.;
- i costi di sanificazione erano stati debitamente motivati dal c.t.p. e, anche in questo caso, la risposta del c.t.u. era stata generica ed insufficiente.
Il motivo 4.2.5. svolto da è infondato. Parte_1
Con tale motivo ha chiesto la cancellazione delle frasi contenute nella Pt_1 Parte_1 memoria di di replica alla istanza di rimessione in termini avanzata dalla appellante nella Parte_2 parte in cui aveva definito tale richiesta quale comportamento scorretto rilevante ex art. 88 c.p.c. e della frase “non siamo mica al mercato di Marrakech” scritta “nelle memorie conclusive” a commento delle osservazioni della appellante in merito al costo della manodopera chiesto dal ctp.
La Corte osserva che nella memoria dd. 15.05.2023 aveva esposto una serie di fatti Parte_2 asseritamente commessi da in relazione ai quali aveva sollecitato il Tribunale a Parte_1 valutarne la rilevanza ai sensi dell'art. 88 c.p.c.: su tali fatti l'appellante nulla dice in atto di appello, in particolare non ne ha contestato la veridicità, con conseguente infondatezza del motivo di appello.
Quanto alla espressione “neanche fossimo al mercato di Marrakech”, contenuta nella comparsa conclusionale di la Corte osserva che l'espressione è stata utilizzata per criticare l'operato Parte_2 del c.t.u., si legge, infatti, nella comparsa: “Si consideri anche solo la voce relativa al "costo orario della manodopera": il CTU dapprima parte da una sotto quantificazione del costo orario della manodopera, poi
[accorda !? ...neanche fossimo al mercato di Marrakech], ma comunque questo "aggiustamento" accordato al CTP attoreo non si giustifica affatto con il costo medio applicato nell'Alto Adriatico
…”, pertanto, difetta l'interesse della appellante ad avanzare istanza di cancellazione.
In ogni caso, ritiene la Corte che l'espressione non abbia carattere offensivo, in quanto occasionata dallo stesso c.t.u. il quale, nel riconoscere in parte la fondatezza delle osservazioni del c.t.p. di parte di (quindi non della appellante, con conseguente difetto di interesse di quest'ultima) ha Parte_2 scritto: “Nel paragrafo 5.5 si possono ora trovare le stime dei costi di riparazione suddivisi in dettaglio. Si accorda al CTP in ogni caso un piccolo aggiustaggio al costo orario portandolo a 42,00
€/h.”, utilizzando una terminologia atecnica e non motivata che ha, comprensibilmente, suscitato l'osservazione ironica della parte. I restanti motivi di appello proposti da sono infondati, ad eccezione del Controparte_4 motivo sub 6.7..
Quanto al motivo 6.4. sub b, l'appellante ha lamentato che erroneamente il Tribunale aveva escluso la mora credendi nonostante lo stesso dott. avesse dichiarato “quanto ai tempi di Persona_2 consegna che dovevano essere ritardati in quanto eravamo in lista d'attesa per il posto barca all'Adriatico” (verbale udienza del 16.05.2023).
La Corte osserva che non ha dimostrato di avere intimato al creditore ( Controparte_4 CP_2 in tesi ) di ricevere l'imbarcazione nelle forme di cui all'art. 1210 c.c..
[...] Controparte_4
In ogni caso, la frase sopra riportata riferita dal teste dimostra soltanto che il Persona_2 deposito si era protratto oltre il termine originariamente pattuito, ma non anche che Controparte_4 non fosse stata d'accordo nel procrastinare la durata del deposito.
Il motivo 6.5., con il quale l'appellante ha ribadito che l'unico soggetto con il quale aveva contrattato per la riparazione della II era stato il sig. che non aveva mai speso il nome Pt_6 Controparte_2 del FR , è infondato. CP_1
padre di , sentito all'udienza del 26.04.2023 alla domanda: Persona_2 Parte_11
Vero che “ faceva presente che la data del varo doveva essere concordata con il Controparte_2 FR , proprietario dell'imbarcazione, invitandolo a prendere contatto con suo padre CP_1
, a conoscenza delle esigenze del proprietario dello RM II, al tempo residente a [...], Per_2 professionalmente impegnato presso l'Ospedale di quella città”, ha risposto: “Vero, ci fu questa discussione alla mia presenza”. Poiché la domanda precedente aveva avuto ad oggetto la consegna della imbarcazione a , quest'ultimo è il soggetto con il quale è avvenuta la citata Testimone_1 conversazione sui tempi del varo ed a quest'ultimo, pertanto, era stato fatto presente che era CP_1 il proprietario della imbarcazione, con il quale, tramite il padre, doveva essere concordata la data del varo.
Risentito all'udienza del 16.05.2023 il teste ha ribadito che “I contatti erano tenuti da mio CP_2 figlio e da me per conto di mio figlio che era proprietario della barca soprattutto quanto ai CP_1 tempi di consegna che dovevano essere ritardati in quanto eravamo in lista d'attesa per il posto barca all'Adriaco”.
Le dichiarazioni del teste hanno trovato riscontro nel messaggio WhatsApp, sotto riportato, inviato proprio da a e nella risposta di quest'ultimo, il quale, lungi dal Testimone_1 Controparte_2 prendere personalmente impegni nei confronti della , aveva risposto che avrebbe Controparte_4 riferito il contenuto del messaggio evidentemente al FR , avendo già CP_2 Testimone_1 parlato con il loro padre sig. (doc. 22 parte ): Persona_2 Controparte_1 Il motivo di appello sub 6.6. è infondato.
ha lamentato che erroneamente il Tribunale aveva liquidato le spese processuali a Controparte_4 favore dell'interveniente senza tenere conto che tutti gli atti di parte attorea sig. Controparte_2
e quelli dell'interveniente erano identici, essendo le due parti assistite dagli stessi Controparte_1 difensori.
Il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto riconoscere un unico rimborso per le spese legali, maggiorato in ragione della pluralità delle parti assistite aventi la medesima posizione processuale.
La doglianza non è fondata.
L'appellante non considera che la posizione di non è la stessa del FR , Controparte_2 CP_1 essendo il primo intervenuto nel giudizio instaurato da a seguito delle difese svolte Controparte_1 da al fine di dimostrare la propria estraneità al rapporto intercorso tra il FR e Controparte_4
, con atto di intervento adesivo ex art. 105 comma II c.p.c. svolgendo argomentazioni Controparte_4 estranee all'atto di citazione di Controparte_1
Il motivo di appello sub 6.7. è fondato.
L'appellante ha lamentato che il Tribunale, nel determinare il danno da risarcire, aveva riconosciuto la somma di euro 2.940,00 quale rimborso delle spese di rimessaggio inutilmente sostenute, somma che, invece, era stata pagata alla per gli intervenuti di restauro della Controparte_4 imbarcazione di cui alla fattura n. 23/E/19 del 25.10.2019, dimessa sub doc. 3 attoreo.
Secondo l'appellante, tali interventi di manutenzione erano ricompresi nel valore della imbarcazione, pena la duplicazione della medesima voce di danno. Costituendosi ha riconosciuto che la somma di euro 2.940,00 è stata pagata a Controparte_1 CP_4
per gli interventi di restauro di cui alla fattura sopra citata.
[...]
La Corte osserva che il c.t.u. ha accertato che “l'unità in oggetto allo stato in cui ragionevolmente si trovava pre-sinistro, poteva avere un valore di 14-15mila Euro circa” (v. c.t.u. paragrafo 5.4.).
Il C.t.u., pertanto, ha espressamente preso in considerazione lo stato della imbarcazione “pre- sinistro”, comprensivo, quindi, degli interventi di manutenzione che erano già stati fatti nel 2019, in relazione ai quali era stata emessa la fattura 23/E/19 del 25.10.2019 per l'importo di euro 2.940,00, e che ne avevano aumentato il valore.
Poiché nel valore della imbarcazione è stato ricompreso anche il valore degli interventi di ripristino eseguiti dalla , l'importo pagato da per tali lavori è già stato Controparte_4 Controparte_1 considerato e, quindi, risarcito.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere riformata nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto a titolo di danno da risarcire la somma di euro 2.940,00, che deve essere detratta dall'importo di euro
23.940,20 riconosciuto a favore di Controparte_1
6.9. Errata interpretazione della validità e della copertura assicurativa a favore di Controparte_4
(capo E, pag. 30).
[...]
L'appellante ha rappresentato che il premio versato alla comprendeva Controparte_3 espressamente la voce “incendio”, con un premio a parte, calcolato dopo avere valutato i fattori di rischio della attività. aveva in buona fede sottoscritto un contratto con la convinzione che Controparte_4 ricomprendesse anche l'assicurazione per i rischi e la responsabilità da incendio, che senz'altro era stata pattuita atteso che nella sezione “Incendio ed elementi naturali” si citava il fabbricato, il suo contenuto, i macchinari, le attrezzature e l'arredamento; quindi, seguiva la copertura per le “Merci”
e per le “Merci in aumento temporaneo” con specificazione dei mesi da gennaio a giugno.
Posto che l'appellante non si occupava della rivendita di merci, ma esclusivamente di lavorazioni su imbarcazioni, la parola “merci” poteva avere un unico significato ed indicare le imbarcazioni affidate alla per le lavorazioni. Infatti, proprio nei mesi da gennaio a giugno si Controparte_4 registrava un aumento delle “merci” essendo notorio che in tale periodo vengono eseguite le lavorazioni sulle barche in vista della stagione estiva.
Il motivo è infondato.
La Corte osserva che nelle condizioni generali di polizza dimesse in atti viene sempre precisato quando l'assicurazione copre i danni ai veicoli in consegna o custodia o a cose di terzi in custodia, pertanto, laddove le parti hanno utilizzato il più generico termine “merci”, senza alcun riferimento alla proprietà di terzi, le stesse non hanno fatto riferimento ai veicoli in consegna o in custodia (nel caso di specie alle imbarcazioni), né a cose di terzi in custodia, bensì ai beni mobili di proprietà dell'assicurata, diversi dai macchinari, per i quali ancora una volta vengono utilizzate espressioni specifiche, beni utilizzati dalla assicurata nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, quali ad esempio i materiali necessari per eseguire le lavorazioni sulle imbarcazioni (v. doc. 3 CP_3 condizioni generali di polizza, per es. art. 1.1.1. “lett. f) Proprietà e manutenzione di attrezzature, macchinari ed impianti necessari all'esercizio dell'attività .. i) per i danni da mezzi di trasporto di terzi … r) Danni a veicoli …”; v. art.
1.1.2. sub A, articolo pacificamente non operante tra le parti in quanto non oggetto di espresso richiamo nel modello di polizza, circostanza quest'ultima non contestata dall'appellante, “lett. a) Danni a cose di terzi in consegno o custodia o detenute a qualsiasi titolo …”).
Quanto alle spese processuali:
- le spese tra e devono essere compensate per entrambi i Controparte_4 Parte_1 gradi di giudizio essendo state accolte le domande svolte da entrambe per le reciproche azioni di regresso;
- le spese tra e il sig. devono essere compensate per ¼ per entrambi Controparte_4 Controparte_1
i gradi di giudizio, essendo stato accolto il motivo di appello sub 6.7 svolto da nei confronti CP_4 di e sono liquidate in base al decisum secondo i parametri medi delle cause Controparte_1 ricomprese nel valore tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, in considerazione dell'ammontare della somma riconosciuta a titolo di risarcimento danni: per il primo grado fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione, e fase decisoria per complessivi euro 3.807,75 (5.077,00 euro ridotti di ¼), oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge;
per il secondo grado fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione, comprensiva anche della istanza di sospensiva della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e fase decisoria per complessivi euro 4.356,75
(5.809,00 euro ridotti di ¼), oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge).
- deve essere condannata a rifondere le spese del presente grado di giudizio a favore Controparte_4 di liquidate in base al decisum secondo i parametri medi delle cause ricomprese nel Controparte_2 valore tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, in considerazione dell'ammontare della somma riconosciuta a titolo di risarcimento danni: fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione, comprensiva anche della istanza di sospensiva della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, istanza rigettata, e fase decisoria per complessivi euro 5.809,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge;
- deve essere condannata a rifondere le spese del presente grado di giudizio a favore Controparte_4
liquidate in base al decisum secondo i parametri medi delle cause Controparte_3 ricomprese nel valore tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, in considerazione dell'ammontare della somma riconosciuta a titolo di risarcimento danni: fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione, comprensiva anche della istanza di sospensiva della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, istanza rigettata, e fase decisoria per complessivi euro 5.809,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge;
- deve essere condannata a rifondere le spese del presente grado di giudizio a Parte_1 favore , liquidate in base al decisum secondo i parametri medi delle cause Parte_2 ricomprese nel valore tra € 52.001,00 ed € 260.00,00, in considerazione dell'ammontare della somma riconosciuta a titolo di risarcimento danni: fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione, comprensiva anche della istanza di sospensiva della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, istanza rigettata, e fase decisoria per complessivi euro 14.317,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nelle cause riunite:
RG N. 240/2024 promossa da nei confronti di Controparte_4 Controparte_1 CP_2
e
[...] Parte_1 Controparte_3
RG N. 216/2024 promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_4
e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 in parziale riforma della sentenza n. 534/2024 del Tribunale di Trieste del 22.05.2024, emessa nelle cause riunite N. RG 541/2021 e N. RG 3475/2021:
- condanna a rifondere a il 50% di quanto da questa Controparte_4 Parte_1 pagato a favore di per i danni riportati dalla imbarcazione SO;
Parte_2
- condanna a rifondere a il 50% di quanto da questa Parte_1 Controparte_4 pagato a favore di per i danni riportati dalla imbarcazione RM II;
Controparte_1
- riduce il danno liquidato a favore di alla somma di euro 21.000,20, somma da Controparte_1 rivalutare dal sinistro ad oggi, senza IVA, e con interessi compensativi, da liquidare sul capitale rivalutato annualmente al saggio individuato in via equitativa nel 1%;
- rigetta per il resto gli appelli;
- compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra e Controparte_4 Parte_1
[...]
- compensa per ¼ le spese di lite tra e il sig. di entrambi i gradi di Controparte_4 Controparte_1 giudizio e, per l'effetto, condanna al pagamento a favore di per il Controparte_4 Controparte_1 primo grado la somma di euro 3.807,75, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad
IVA e CPA come per legge;
per il secondo grado la somma di euro 4.356,75, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge).
- condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado a favore di Controparte_4 CP_2
che liquida in euro 5.809,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad
[...]
IVA e CPA come per legge;
- condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado a favore di Controparte_4 [...]
che liquida in euro 5.809,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché CP_3 ad IVA e CPA come per legge;
- condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado a favore di Parte_1
, che liquida in euro 14.317,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, Parte_2 nonché ad IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 22.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Burra dott.ssa Marina Vitulli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Marina Vitulli Presidente
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
Dott.ssa Alessandra Burra Consigliere re. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 216/2024 RG, alla quale è riunita la n. 240/2024, promossa con atto di citazione in appello
DA on l'Avv. Paolo Volli del Foro di Trieste, giusta procure Parte_1 allegate alle comparse di costituzione e risposta del 29.09.2021 e del 27.12.2021 delle cause riunite di primo grado
- APPELLANTE nella causa 216/24 e appellata nella causa riunita 240/24-
CONTRO
e con l'Avv. Riccardo Seibold del Foro di Trieste e Controparte_1 Controparte_2
l'Avv. Claudio Vergine del Foro di Trieste, giusta procure allegate rispettivamente all'atto di citazione del 22.02.2021 ed all'atto di intervento adesivo del 30.05.2022 avanti al Tribunale di Trieste
- APPELLATI - con l'Avv. Paolo Simeoni del Foro di Verona, giusta Controparte_3 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
- APPELLATA - con l'Avv. Piero Santi del Foro di Trieste, giusta procura apposta Controparte_4
a margine della comparsa di risposta e risposta dd. 24/05/2021 R.G. 541/2021 e della comparsa di costituzione e risposta dd. 17/05/2021 R.G. 3475/2021 Tribunale di Trieste
-APPELLANTE nella causa riunita 240/24 e appellata nella causa 216/24 – , con l'Avv. Filippo Schiavon del Foro di Trieste, giusta procura del Parte_2
25.10.2021 in calce all'atto di citazione del giudizio sub R.G.3475/2021 Tribunale di Trieste
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 534/2024 del Tribunale di Trieste del 22.05.2024, emessa nelle cause riunite N. RG 541/2021 e N. RG 3475/2021.
Causa iscritta a ruolo il 27.06.2024 e trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per Parte_1 in totale riforma della sentenza del Tribunale di Trieste n. 534/2024 dd. 22/27 maggio 2024, appellata da in accoglimento della impugnazione respingere per i motivi dedotti la Pt_1 domanda infondata, immotivata, formulata dalla nei confronti della Parte_2 [...]
e per l'effetto accertare e dichiarare che la nulla Parte_1 Parte_1 debba alla e condannare alla restituzione dell'importo di euro Parte_2 Parte_2
112.504,75, incassati a seguito di assegnazione nella procedura esecutiva promossa sulla base della sentenza di primo grado, somma da maggiorarsi degli interessi dalla data del pagamento al saldo, oltre al pagamento delle spese legali del doppio grado del giudizio, di ctu, e ctp, oltre ad accessori di Legge.
In subordinata ipotesi ridurre il quantum di condanna a favore della a quanto definito Parte_2 in ctu di primo grado, e pertanto condannare alla restituzione in favore della Parte_2 della somma in supero incassata rispetto a quella che venga Parte_1 determinata dall'Ill.ma sulla base della ctu di primo grado, somma da maggiorarsi di interessi CP_5 dalla data del pagamento al saldo, spese legali del doppio grado del giudizio, di ctu, e ctp, oltre ad accessori di Legge.
In caso di condanna, anche parziale della nei confronti della in via di Pt_1 Parte_2 regresso e manleva, condannare la per i motivi dedotti, al pagamento Controparte_4 diretto a favore della di quanto la Ill.ma Corte stabilirà, ovvero condannare Parte_2
a manlevare e tenere indenne l' di Controparte_4 Parte_1 quanto questa fosse condannata a pagare alla per capitale, interessi, spese legali, e Parte_2 condannare al pagamento in favore della delle spese legali del Controparte_4 Pt_1 doppio grado di giudizio, di ctu, e ctp, oltre ad accessori di Legge.
Per quanto riguarda la domanda di manleva formulata da nella Controparte_4 impugnazione proposta da respingere per i motivi dedotti la domanda, infondata, Pt_1 immotivata, carente nei presupposti, accertando e dichiarando che nulla debba essere pagato dalla alla con condanna di Parte_1 Controparte_4 CP_4 al pagamento a favore della delle spese legali del doppio
[...] Parte_1 grado di giudizio, di ctu, e ctp, oltre ad accessori di Legge.
Per quanto riguarda l'impugnazione proposta da respingere per i Controparte_4 motivi dedotti l'appello proposto e la domanda di manleva formulata da Controparte_4 nei confronti della infondata, immotivata, carente nei
[...] Parte_1 presupposti, e per l'effetto accertare e dichiarare che la nulla debba Parte_1 alla , con condanna della al pagamento delle spese Controparte_4 Controparte_4 legali del doppio grado del giudizio, di ctu, e ctp, oltre ad accessori di Legge.
In caso di condanna, anche parziale, della al pagamento nei confronti della Pt_1 Parte_2 in via di regresso e manleva condannare per i motivi dedotti la al Controparte_4 pagamento diretto a favore della di quanto la Ill.ma Corte in denegata ipotesi Parte_2 stabilirà, ovvero condannare a manlevare e tenere indenne Controparte_4
l' di quanto fosse condannata a pagare alla per Parte_1 Parte_2 capitale, interessi, spese legali, di ctu, e ctp, e condannare la al pagamento Controparte_4 in favore della delle spese legali del doppio grado del giudizio, di ctu, e ctp, oltre ad Pt_1 accessori di Legge
In via istruttoria si richiede la audizione a chiarimenti del nominato CTU ing. e Persona_1 la ammissione dei mezzi di prova non ammessi in primo grado.
Per Controparte_1 Controparte_2
a) quanto all'appello di Parte_1 in via principale di merito:
- rigettare tutti i motivi dell'appello siccome inammissibili e/o infondati e conseguentemente confermare la sentenza di primo grado;
in via istruttoria:
- dichiarare l'inammissibilità delle istanze istruttorie svolte dalla Parte_1 in ogni caso:
- condannare parte appellante alla rifusione delle spese, anche generali, del presente grado di giudizio.
b) quanto all'appello di Controparte_4 in via principale di merito:
- rigettare tutti i motivi dell'appello siccome inammissibili e/o infondati e conseguentemente confermare la sentenza di primo grado;
in via subordinata istruttoria: - dichiarare l'inammissibilità delle istanze istruttorie svolte dalla in quanto Controparte_4 irrilevanti e inammissibili per le ragioni descritte nell'ordinanza del Tribunale di Trieste di data 27 febbraio 2023;
- ammettere tutte le istanze istruttorie formulate in primo grado da e Controparte_1 Controparte_2
(nei procedimenti riuniti iscritti sub R.G. 541/21 e R.G. 3475/21) con le memorie ex art. 183 comma
6 nn. 2) e 3) c.p.c. del 12.1.2023 e del 2.2.2023 e non ammesse con l'ordinanza del G.I. dd. 27.2.2023; in ogni caso:
- condannare parte appellante alla rifusione delle spese, anche generali, del presente grado di giudizio.
Per Controparte_3
In via principale
- Respingersi l'impugnazione di avverso il capo 9 della sentenza appellata Controparte_4
e conseguentemente, confermarsi la decisione del Tribunale di Trieste n. 534/2024 in punto garanzia assicurativa (capo 9) e respingersi le domande proposte nei confronti di CP_3
In via subordinata
- Respingersi le domande proposte
contro
Controparte_4
In via di ulteriore subordine
- Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte
contro
Controparte_4 dell'appello proposto da in punto garanzia assicurativa e quindi della domanda di Controparte_4 manleva proposta nei confronti di , limitarsi l'accoglimento della Controparte_3 domanda in ragione del danno effettivamente subito e imputabile alla , e, Controparte_4 conseguentemente, quanto a dichiararsi la stessa tenuta a prestare la garanzia CP_3 assicurativa alle condizioni e nei limiti di cui alle clausole di polizza, tenuto conto dei massimali e delle franchigie contrattuali.
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso forfettario, di entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_4
Nel giudizio 216/2024
“Nel merito, respingere l'appello proposto dall perché infondato in fatto e Parte_1 in diritto;
In via subordinata si ripropongono le domande rassegnate in primo grado:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni opportuna e/o necessaria declaratoria, respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione ed istanza anche sul piano istruttorio, anche proposte da parte degli altri terzi chiamati: In via preliminare: accertata l'assenza di un rapporto contrattuale tra la e la Occasio Finance d.o.o. Controparte_4
e quindi che la chiamata in causa di nel presente procedimento appare Controparte_4 inammissibile per le motivazioni tutte di cui al proprio atto di comparsa di costituzione, per l'effetto rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto
In via parimenti preliminare: accertare e dichiarare la nullità delle domande poste dall in via subordinata Parte_1
e ulteriormente subordinata ai sensi degli artt. 164 e 163 n. 3) e 4) c.p.c.
In via principale e nel merito:
Per le motivazioni tutte di cui in narrativa rigettare le domande risarcitorie a qualsivoglia titolo presentate dall in quanto infondate e/o inammissibili;
Parte_1
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande presentate dall Parte_1 per i motivi di cui in narrativa, accertato e dichiarato che l'incendio ha avuto origine all'interno dell'imbarcazione RM II, condannare il dott. a tenere indenne la Controparte_1 CP_4
dalle pretese risarcitorie a qualsiasi titolo avanzate dall e dalla
[...] Parte_1 ed a qualsivoglia esborso ad esse connesso;
Parte_2
In via ulteriormente subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande presentate dall Parte_1 condannare la a tenere indenne la Controparte_3 Controparte_4 dalle pretese risarcitorie a qualsivoglia titolo avanzate dall e
[...] Parte_1 dalla e da qualsivoglia esborso ad esse connesso. Parte_2
In tutti i casi con piena vittoria di competenze e spese di lite oltre ad Iva ed oneri previdenziali e rimborso del 15% delle spese generali, il tutto da determinarsi ex D.M. 55/14 e sue eventuali modifiche od integrazioni.
IN VIA ISTRUTTORIA R.G. 541/2021 E R.G. 3475/2021
In via istruttoria si insiste per l'ammissione della testimonianza del sig. , Testimone_1 domiciliato presso la Trieste, riva G. da Verrazzano n. 5/D sui capitoli di Controparte_4 prova di cui alla II memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. dd. 03.02.2023 e che in questa sede si riportano.
5) Vero che il sig. si comportava come proprietario della barca dando indicazioni Controparte_2 sulle lavorazioni da eseguire?
6) Vero che la apprendeva della diversa proprietà e del coinvolgimento del dott. Controparte_4 soltanto in epoca successiva al sinistro? Controparte_1 7) Vero che il servizio di rimessaggio dell'imbarcazione RM II, seppur estraneo all'attività della
, veniva accordato quale cortesia in quanto il sig. ed il padre Controparte_4 Controparte_2 erano stati più volte clienti della ? Persona_2 Parte_3
8) Vero che il ritiro dell'imbarcazione veniva dagli stessi più volte rinviato per la difficoltà lamentata dai signori e di trovare una sistemazione diversa per la stessa? CP_2 Persona_2
14) Vero che sovente l utilizza aree comuni in modo improprio?” Parte_1
In ogni caso
Con piena vittoria di onorari e spese di lite, oltre CPA e rimborso spese generali nella misura del
15% per entrambi i gradi del giudizio.
Nel giudizio R.G. 240/2024
Nel merito
In via principale in accoglimento dell'appello proposto annullare/riformare la sentenza n. 534/2024, pronunciata dal Tribunale di Trieste il 22.05.2024 e pubblicata il 27.05.2024 nel giudizio distinto a R.G. con il n. 541/2021 e per l'effetto accogliere le conclusioni precisate dalla in primo grado che qui si ritrascrivono ai sensi Controparte_4
e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c.:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni opportuna e/o necessaria declaratoria, respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione ed istanza anche sul piano istruttorio, anche proposte da parte degli altri terzi chiamati:
In via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del dott. quanto alla domanda Controparte_1 di risarcimento del danno contrattuale e per l'effetto dichiarare inammissibile la domanda risarcitoria presentata a tale titolo da parte dello stesso;
In via principale e nel merito:
Per le motivazioni tutte di cui in narrativa rigettare le domande risarcitorie a qualsivoglia titolo presentate dal dott. e dal sig. Controparte_1 in quanto infondate e/o inammissibili;
Controparte_2
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avanzate dall'attore e dell'interveniente, per i motivi di cui in narrativa e con particolare riferimento alle norme di cui all'art. 1227 c.c. ridurre il quantum del risarcimento eventualmente dovuto;
In via parimenti subordinata accertato e dichiarato che l'incendio ha avuto origine dal materiale a terra di proprietà dell
[...]
Parte_1 condannare l' a tenere indenne la dalle pretese Parte_1 Controparte_4 risarcitorie a qualsiasi titolo avanzate sia dal dott. che dal sig. e da Controparte_1 Controparte_2 qualsivoglia esborso ad esse connesso.
In via ulteriormente subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'attore
e/o dell'intervenuto, condannare la a tenere indenne la dalle Controparte_3 Controparte_4 pretese risarcitorie a qualsivoglia titolo avanzate sia dal dott. che dal sig. Controparte_1 CP_2
e da qualsivoglia esborso ad esse connesso.
[...]
In tutti i casi con piena vittoria di competenze e spese di lite oltre ad Iva ed oneri previdenziali e rimborso del 15% delle spese generali, il tutto da determinarsi ex D.M. 55/14 e sue eventuali modifiche od integrazioni.
In via istruttoria si insiste per l'ammissione della testimonianza del sig. , Testimone_1 domiciliato presso la Trieste, riva G. da Verrazzano n. 5/D sui capitoli di Controparte_4 prova di cui alla II memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. dd. 03.02.2023 e che in questa sede si riportano.
5) Vero che il sig. si comportava come proprietario della barca dando indicazioni Controparte_2 sulle lavorazioni da eseguire?
6) Vero che la apprendeva della diversa proprietà e del coinvolgimento del dott. Controparte_4 soltanto in epoca successiva al sinistro? Controparte_1
7) Vero che il servizio di rimessaggio dell'imbarcazione RM II, seppur estraneo all'attività della
, veniva accordato quale cortesia in quanto il sig. ed il padre Controparte_4 Controparte_2 erano stati più volte clienti della ? Persona_2 Parte_3
8) Vero che il ritiro dell'imbarcazione veniva dagli stessi più volte rinviato per la difficoltà lamentata dai signori e di trovare una sistemazione diversa per la stessa? CP_2 Persona_2
14) Vero che sovente l utilizza aree comuni in modo improprio?” Parte_1
In via subordinata in accoglimento dei motivi di appello proposti
Riformare la summenzionata sentenza e per l'effetto condannare l' a tenere indenne la dalle pretese Parte_1 Controparte_4 risarcitorie a qualsiasi titolo avanzate sia dal dott. che dal sig. e da Controparte_1 Controparte_2 qualsivoglia esborso ad esse connesso;
In via ulteriormente subordinata in accoglimento dei motivi di appello proposti
Riformare la summenzionata sentenza e per l'effetto ridurre l'ammontare del risarcimento eventualmente dovuto da per i motivi Controparte_4 di cui in narrativa condannare la a tenere indenne la dalle Controparte_3 Controparte_4 pretese risarcitorie a qualsivoglia titolo avanzate nei suoi confronti per i motivi tutti di cui in narrativa
In ogni caso
In caso di conferma delle statuizioni di primo grado in merito alla soccombenza
Riformare la summenzionata sentenza e per l'effetto ridurre il quantum delle spese legali liquidate al dott. e al sig. per Controparte_1 Controparte_2
i motivi di cui in narrativa
In tutti i casi con piena vittoria di competenze e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre ad
Iva ed oneri previdenziali e rimborso del 15% delle spese generali, il tutto da determinarsi ex D.M.
55/14 e sue eventuali modifiche od integrazioni.
Per Parte_2
Dichiarare inammissibile e, comunque, infondato l'appello promosso da Parte_1
- confermare intergralmente la sentenza n.534/2024 del Tribunale di Trieste, con
[...] rigetto virtuale della istanza di sospensiva in quanto pretestuosamente coltivata.
Si reiterano ex art.346 c.p.c. tutte le eccezioni sollevate in primo grado nei confronti di
[...] nelle tre memorie ex art. 183 c.p.c., rinnovando nel merito le conclusioni Parte_1 come da prima memoria ex art.183 c.p.c. ed in via istruttoria come da memorie ex art.183 c.p.c. da valersi anche per le eccezioni tutte sollevate verso l'odierna appellante, oltre che da memoria autorizzata dd.15.5.2023 e pre-verbale dd.11.12.2023 quanto alla CTU.
Con il rigetto delle istanze istruttorie avanzata dalla appellante per loro manifesta inammissibilità.
Con vittoria delle spese di lite anche del presente grado di giudizio, comprese quelle della fase cautelare stante l'evidente pretestuosità ed infondatezza della istanza di sospensiva dell'esecutività della sentenza appellata e la soccombenza virtuale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Nella causa r.g. n. 541/2021 ha convenuto in giudizio Controparte_1 Controparte_4 rappresentando di averla incaricata nel mese di settembre 2019 di effettuare alcune riparazioni
[...] della propria imbarcazione “RM II”, eseguite le quali in data 12.11.2019 aveva pagato il corrispettivo di euro 2.940,20. La riconsegna della imbarcazione era stata ritardata prima per esigenze operative del cantiere nautico, quindi a causa delle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria per il
Covid-19. L'imbarcazione non era mai stata riconsegnata all'attore perché andata distrutta in un incendio con un danno quantificato in complessivi euro 45.800,00, di cui euro 30.000,00 per la perdita della imbarcazione e la restante parte per esborsi. 1.2. ostituendosi ha rappresentato: Controparte_4
- che committente dei lavori era stato il sig. con conseguente difetto di Controparte_2 legittimazione dell'attore ; Controparte_1
- di non avere mai ricevuto le chiavi della imbarcazione, dovendo essere effettuati solo dei lavori esterni;
- che il ritardo nella riconsegna dell'imbarcazione era dovuto al fatto che il sig. solo Controparte_2 nel febbraio 2020 aveva comunicato di avere trovato un'altra sistemazione per la barca;
- che i vigili del fuoco avevano indicato quale “presumibile causa del sinistro” il fatto che “nel vano batterie sotto la scaletta d'ingresso, a poppa, le batterie erano collegate ma con lo stacca batterie in posizione OFF, un dispositivo presente nel vano batteria era però sotto tensione con led verde acceso”; pertanto, l'incendio si era verificato per fatto del danneggiato o, in subordine, con un suo concorso nell'aggravamento dei danni;
- che, ove fosse stato accertato che l'incendio era stato innescato dal cassonetto verde presente vicino alla imbarcazione, tale cassonetto era di proprietà dell' che, Parte_1 pertanto, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa.
La convenuta ha, infine, contestato la quantificazione dei danni fatta dall'attore ed ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la propria assicurazione Controparte_3
1.3. terza chiamata in causa, costituendosi ha sostenuto che Parte_1
l'incendio si era verificato a bordo della imbarcazione RM II, che si trovava in rimessaggio nel cantiere di contiguo alla propria officina navale, negando, pertanto, Controparte_4 ogni responsabilità.
1.4. Si è costituita anche la terza chiamata rappresentando che il Controparte_3 rischio incendio non era compreso nel contratto di assicurazione;
nel merito ha contestato la responsabilità del proprio assicurato.
1.5. È intervenuto nel giudizio sostenendo che l'attore, , era il Controparte_2 Controparte_1 proprietario della imbarcazione ed il committente dei lavori, precisando di avere egli stesso contattato nell'agosto 2019 il sig. per concordare i lavori, ma di averlo fatto quale mandatario Testimone_1 del FR . In subordine, ha dichiarato di intervenire in via principale ed ha chiesto di CP_1 pronunciare condanna al risarcimento dei danni a proprio favore.
Quanto all'incendio, ha contestato che si fosse originato all'interno della imbarcazione e, in ogni caso, ha ribadito che alla convenuta erano state consegnate le chiavi della barca. 2.1. Nella causa riunita r.g. n. 3475/21 ha agito in rivalsa nei confronti di Parte_2 per l'indennizzo versato per i danni riportati nel medesimo Parte_1 incendio da altra imbarcazione (la “SO” di proprietà della Occasio Finance d.o.o.), che era stata consegnata alla convenuta per delle lavorazioni, chiedendo il pagamento della somma di euro
97.722,00.
2.2. Costituendosi ha rappresentato la pendenza del giudizio Parte_1
r.g. n. 541/2021, chiedendo la riunione delle due cause aventi ad oggetto la responsabilità per il medesimo incendio.
Nel merito ha sostenuto:
- che l'incendio si era sprigionato a bordo della imbarcazione “RM II”, sulla quale
[...] non aveva operato e che si trovava rimessata nel piazzale del cantiere di Parte_1 ontiguo alla propria sede;
Controparte_4
- che la “SO” era stata rimessata nel piazzale della come da Controparte_4 accordi presi dall'utilizzatore in leasing della imbarcazione con la predetta , della Controparte_4 quale ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa.
Infine, la convenuta ha contestato che, prima di pagare, l'assicurazione non le aveva preventivamente comunicato gli importi versati, impedendole di verificarne la congruità.
2.3. terza chiamata, costituendosi ha negato di avere mai intrattenuto Controparte_4 alcun rapporto con Occasio Finance d.o.o., né con l'utilizzatore del leasing.
La terza chiamata ha rappresentato che era stata a collocare Parte_1
l'imbarcazione “SO” nell'area di propria pertinenza, area che la stessa aveva a sua disposizione in forza di un accordo concluso anni prima con la , padre del Parte_4 sig. . Parte_5
Quanto all'incendio, la terza chiamata ha rappresentato che il giorno dei fatti aveva CP_6 chiamato il legale rappresentante di avvertendolo di un incendio che dalla Controparte_4 imbarcazione “RM II” si era propagato ad altre due imbarcazioni.
In merito alla causa dell'incendio ha negato ogni responsabilità.
In ragione delle proprie difese, ha chiesto di essere autorizza alla chiamata in Controparte_4 causa di quale proprietario della “RM II”, e della propria assicurazione. Controparte_1
2.4. costituendosi, ha negato che l'incendio si fosse sprigionato dalla propria Controparte_1 imbarcazione e, in ogni caso, ha contestato la quantificazione dei danni operata da parte attrice. 2.5. Costituendosi terza chiamata sempre da Controparte_3 [...]
ha rappresentato che la copertura assicurativa non copriva i danni da incendio;
nel Controparte_4 merito ha aderito alle difese svolte dalla assicurata.
3. Con la sentenza appellata il Tribunale di Trieste, all'esito della assunzione delle prove e della disposta c.t.u., ha articolato la motivazione in cinque paragrafi.
A. Origine e causa dell'incendio.
Il Tribunale ha ritenuto raggiunta la prova scientifica che l'incendio si era sviluppato all'esterno della imbarcazione “RM II” per le seguenti ragioni:
- i campioni di laminato prelevati dal tecnico di parte avevano dato evidenza che le fiamme erano erano partite dall'esterno in quanto essi erano stati rinvenuti ancora in parte integri nella parte interna dello scafo: qualora l'incendio fosse partito dall'interno la combustione degli strati di laminato sarebbe stata riscontrata al rovescio (strati interni completamente danneggiati e strati esterni meno danneggiati);
- la trave in legno posta alla base dell'invaso su cui poggiava l'imbarcazione, pur essendo posta a livello del suolo, ad una notevole distanza dallo scafo di “RM II” e sopravento rispetto all'intensa bora del giorno dell'incendio, presentava segni di combustione ben più significativi di quelli riscontrati a bordo della imbarcazione. Ha osservato il Tribunale che “sarebbe stato impossibile che le fiamme si propagassero controvento, e ancor più che le loro conseguenze fossero più intense rispetto a quelle riscontrate all'interno dello scafo”;
- i segni di bruciatura erano univoci atteso che la “…'fiammata' ben visibile nella parte prodiera sinistra della pinna risulta essere perfettamente coerente con la direzione del vento e con la posizione del cassonetto posizionato a poppavia sinistra di “RM II” ed è l'evidenza che l'incendio sia partito dall'esterno dell'unità e non dall'interno dell'imbarcazione”. La forma delle bruciature e i segni lasciati dal fumo avevano la medesima direzione del vento: risultava, pertanto, impossibile che il fuoco, qualora fosse partito dall'interno della imbarcazione, avesse potuto propagarsi controvento raggiungendo il cassonetto;
- i danni riportati dal natante erano coerenti con la diffusione delle fiamme dall'esterno: i danni interni erano localizzati nell'intorno della taccata metallica dell'invaso, che scaldandosi aveva causato la combustione delle superfici interne.
Ha proseguito il giudice di prime cure rilevando che era stato sufficientemente provato che l'incendio si era sviluppato (o comunque aveva interessato ed aveva ulteriormente preso forza) da un cassonetto di plastica, posto alla base dell'invaso di “RM II”, cassonetto che era stato dato in uso dal proprietario e distributore e che Controparte_7 si trovava negli spazi in concessione a circostanza che, secondo il Controparte_4
Tribunale, dimostrava un uso promiscuo degli spazi e l'ambiguità dei rapporti e del modo di operare delle due società.
Quanto alla responsabilità giuridica in merito alla causa dell'incendio, secondo il Tribunale era da ascriversi in pari grado a utilizzatrice del cassonetto, e a Parte_1 detentrice dello spazio interessato dall'incendio, essendo stato Controparte_4 accertato che entrambe le società utilizzavano tale spazio: entrambe, pertanto, erano responsabili non avendo avuto cura di organizzare i luoghi di lavoro in modo ordinato e sicuro.
B. Le posizioni giuridiche dei soggetti coinvolti ed i rapporti intercorrenti tra gli stessi.
Il Tribunale, premesso che era pacifico che entrambe le imbarcazioni si trovavano posizionate sulle aree in concessione alla ha proceduto all'esame delle diverse Controparte_4 posizioni giuridiche dei soggetti coinvolti.
B.
1. Secondo il Tribunale era stata raggiunta la prova, sia a mezzo testi che logica, che
[...] aveva in custodia la “ II”: la stessa, pertanto, aveva l'obbligo di adottare Controparte_4 Pt_6 ogni misura per evitare rischi di incendio, tra cui la pulizia dell'area e l'allontanamento di qualsiasi oggetto infiammabile. Era, invece, emerso che sull'area, di uso promiscuo con , vi Parte_1 era la presenza di materiale infiammabile, (quale il cassonetto), di residui di lavorazione e di spazzatura di vario genere.
B.
2. Quanto alla proprietà di “RM II”, il Tribunale ha ritenuto raggiunta la prova che l'imbarcazione era di proprietà di , in quanto era stato quest'ultimo a stipulare Controparte_1 la polizza assicurativa ed il teste lo aveva indicato quale proprietario della barca. Persona_2
Ha, quindi, osservato il giudice di prime cure che, poiché era intervenuto in causa in Controparte_2 ragione delle difese, rivelatesi infondate, svolte da quest'ultima Controparte_4 doveva sopportare le spese dell'intervento.
B.
3. Quanto alla imbarcazione “SO” era stata raggiunta la prova che Parte_1 ne era custode. La circostanza risultava dalla fattura emessa dalla stessa
[...] [...] erso Occasio Finance doo con la causale “MONTLY PARK” da novembre Parte_1
2018 a febbraio 2020 (v. doc. 2) e doc. M) ). Parte_2 Controparte_4
Infine, era pacifico che era stata ad alare l'imbarcazione per Parte_1 compiervi una serie di operazioni assumendosene anche la custodia, restando, pertanto, irrilevante nei confronti del committente, l'eventuale accordo con di posizionare la barca Controparte_4 sull'area in concessione a quest'ultima. B.
4. Per quanto sopra osservato, era pacifico che aveva titolo per agire in Parte_2 regresso nei confronti di per l'indennizzo corrisposto Parte_1 all'armatore della barca “SO”.
C. La quantificazione dei danni.
C.
1. Quanto alla imbarcazione “SO” il Tribunale, sulla base in parte delle considerazioni svolte dal c.t.u. e in larga parte di quelle critiche rispetto alla c.t.u. svolte dal perito di parte di
, ha ritenuto accertato un danno complessivo pari a 82.000,00 euro, oltre agli Parte_2 interessi dalla data della notifica della citazione al saldo.
C.
2. Quanto alla imbarcazione “RM II” il Tribunale ha ritenuto accertato un danno complessivo pari ad euro 23.940,20, oltre rivalutazione ed interessi compensativi.
D. I regressi.
Il Tribunale ha escluso che tra i danneggianti e ricorresse Controparte_4 Parte_1 sia un'ipotesi di regresso legale, essendo i danneggiati due soggetti distinti, ciascuno dei quali aveva agito separatamente nei confronti del rispettivo danneggiante;
sia una ipotesi di regresso contrattuale, atteso che aveva fondato la propria domanda di regresso nei confronti di Controparte_4 sulla base di accordo stipulato tra quest'ultima e l' Parte_1 [...]
, alla quale la stessa era rimasta estranea. Controparte_8
E. L'esistenza di una valida copertura assicurativa a favore di Controparte_4
Il Tribunale ha ritenuto provato che la polizza non comprendesse i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da questi detenute.
In conclusione il Tribunale:
- ha accolto la domanda risarcitoria svolta da nei confronti di Controparte_1 [...]
Controparte_4
- ha accolto la domanda svolta da i condanna di Controparte_2 Controparte_4 al pagamento delle spese processuali per il suo intervento in causa;
- ha accolto la domanda risarcitoria svolta da nei confronti di Parte_2 [...]
Parte_1
- ha accolto la domanda svolta da di condanna di Controparte_3 Controparte_4 al pagamento delle spese processuali per la chiamata in causa;
[...]
- ha rigettato tutte le altre domande.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello er i seguenti motivi Parte_1
(proc. n. 216/2020).
4.1. Il fatto. L'appellante ha rappresentato che il 25.03.2020, in pieno lockdown causa pandemia da Covid 19, alle ore 16.30 era scoppiato un incendio nel piazzale retrostante e di proprietà del cantiere CP_4
che aveva coinvolto l'imbarcazione “RM II”, affidata al cantiere dal proprietario Controparte_4
e con la quale l'appellante nulla aveva a che fare, e l'imbarcazione “SO”, il cui utilizzatore in leasing aveva incaricato l'appellante di provvedere alla preparazione invernale dei motori e, quindi, di posizionarla nel citato piazzale.
L'appellante ha proseguito rappresentando che l'incendio inizialmente aveva coinvolto la sola imbarcazione “RM II”, quindi, a causa del forte vento di bora, le fiamme si erano propagate alla imbarcazione “SO”, ad alcuni contenitori in plastica e ad altri materiali non di proprietà della che si trovavano in prossimità della “RM II”. Parte_1
Le operazioni di spegnimento dell'incendio erano state complesse: in particolare, l'uso intenso degli idranti ad alta pressione e le operazioni di smassamento eseguite anche dai vigili del fuoco durante e dopo l'incendio avevano comportato lo spostamento dei materiali presenti nei pressi delle imbarcazioni, in alcuni casi avvicinandoli ed in altri allontanandoli dalle imbarcazioni.
Quanto al luogo interessato dall'incendio, l'appellante ha rappresentato che era costituito da un capannone industriale di forma rettangolare, suddiviso in cinque unità indipendenti, con la precisazione che entrambe le proprietà e si estendevano sul retro dell'edificio con una CP_9 CP_4 parte scoperta, in parte confinante.
In merito ai cassonetti delle immondizie, l'appellante ha evidenziato di averli in dotazione, ma che erano utilizzati anche dagli altri enti del polo nautico, seppure non autorizzati, precisando di non poter sorvegliare i cassonetti perché posizionati sul retro del capannone.
Il giorno dell'incendio, il forte vento aveva spostato i cassonetti dal loro solito posto, circostanza che emergeva dalle dichiarazioni del teste il quale aveva riferito che mai i cassonetti erano stati Tes_2 posti a ridosso delle imbarcazioni nella posizione in cui erano stati rinvenuti dopo l'incendio.
4.2. Motivi di appello.
4.2.1. Sotto il paragrafo rubricato “La sentenza impugnata” l'appellante ha articolato due censure alla decisione del Tribunale, senza peraltro distinguerle in singoli punti.
a) ha lamentato che il Tribunale non aveva preso espressa posizione in Parte_1 relazione ad alcune affermazioni svolte da una delle controparti.
Si legge nell'atto di appello: “A pg. 7 punto 3 della sentenza, nella descrizione dell'avvenimento il giudicante riporta la versione di una delle parti, “le fiamme ndevano – sic in sentenza – ad altro m/y, il SO”a causa del vento impetuoso di bora.” È stata contestata tale ricostruzione, basta esaminare le fotografie aeree depositate da e riportate dal CTU, per vedere che il SO si Pt_1 trovava sopravento all'incendio, e le fiamme controvento non possono dirigersi”. Il motivo è infondato e privo di pregio. La Corte osserva sin d'ora che la frase estrapolata dalla sentenza è collocata nel paragrafo 3 dove il giudicante si è limitato a riassumere il contenuto della comparsa con la quale proprio la stessa appellante si era costituita in giudizio. Parte_1
Peraltro, anche nell'atto di appello, come nella comparsa di risposta in primo grado, Parte_1 ha affermato che “Nella fase iniziale l'incendio riguardava solamente l'imbarcazione
[...] Pt_6
II … Proprio a causa della forte bora, le fiamme ed il fumo andavano incontrollate in tutte le direzioni ed allo stesso modo i relativi tizzoni ardenti di vetroresina (materiale di cui è fatta la barca
a vela STORMY II) venivano proiettati tutto attorno, anche a notevole distanza, che provocavano una seconda fase dell'incendio dello scafo “open” adiacente …. L'incendio dell'imbarcazione
“open” lambiva a sua volta la fiancata del m/y “SO”, così contraddicendo la critica svolta con il motivo di appello.
b) L'appellante ha lamentato che il Tribunale, dopo avere riconosciuto che l'imbarcazione SO era stata affidata da a , aveva omesso di trarre le conseguenze Parte_1 Controparte_4 giuridiche del contratto di deposito stipulato tra le parti e della connessa responsabilità della CP_4
.
[...]
4.2.2. Sotto il paragrafo rubricato “Le motivazioni” l'appellante ha articolato due motivi di appello, anche in questo caso non suddividendoli per punti.
a) Con una prima censura ha contestato la ricostruzione della causa Parte_1 dell'incendio osservando, preliminarmente, che il c.t.u. aveva reso le proprie conclusioni in termini di probabilità e non di certezza. Nel merito ha contestato che l'incendio si era sviluppato anche all'interno della “ II”, atteso che non essendovi “passaggi”, fori o simili, tra l'esterno e Pt_6
l'interno dell'imbarcazione, l'incendio non poteva essere stato “trasmesso” dall'interno all'esterno.
Lo scafo, infatti, non era stato forato ed il calore trasmesso non avrebbe potuto innescare dall'esterno l'incendio degli arredi. Infine, se era vero che il calore aveva fatto esplodere i vetri degli osteriggi/oblò, tuttavia questi erano posti in posizione lontana dal punto ove si era sviluppato l'incendio ed avevano dimensioni di poche decine di centimetri quadrati, che non consentivano il passaggio dall'esterno di tizzoni accesi. L'appellante ha, pertanto, concluso che l'incendio, “o almeno per parte”, era stato innescato anche all'interno della imbarcazione. Infine, l'appellante ha contestato che il giudice di prime cure aveva immotivatamente scartato la concreta possibilità che l'incendio fosse stato innescato all'esterno da un mozzicone di sigaretta (lasciato da uno dei dipendenti della veleria o trasportato dal vento).
b) Con una seconda censura ha contestato che erroneamente il Tribunale non Parte_1 aveva neppure esaminato la domanda di regresso svolta dalla appellante nei confronti della depositaria Parte_7 Sotto il paragrafo rubricato “Sulla quantificazione dei danni” l'appellante ha articolato un unico
[...] motivo di appello.
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva disatteso le conclusioni del c.t.u., che aveva determinato il danno in misura circa di un terzo inferiore all'importo indennizzato dalla assicurazione ed oggetto della domanda di regresso svolta nei confronti della Parte_1
liquidando un importo palesemente eccessivo.
[...]
Ha osservato l'appellante che il consulente della assicurazione aveva erroneamente stimato che il costo della riparazione sarebbe stato pari al valore della imbarcazione prima del sinistro e l'assicurazione aveva aderito a tale stima pagando al proprietario l'indennizzo come determinato dal proprio consulente.
L'appellante ha, altresì, contestato che il Tribunale aveva immotivatamente accolto le conclusioni del c.t.p. della assicurazione, disattendo quelle del c.t.u., che aveva evidenziato che il SO era stato perfettamente riparato con un risultato migliorativo del precedente stato, essendo stati sostituiti componenti vetusti con componenti nuovi.
4.2.4. Sotto il paragrafo rubricato “Sulla domanda di manleva” l'appellante ha riproposto il motivo di appello inerente alla omessa pronuncia sulla domanda di manleva svolta da Parte_1 nei confronti di Parte_8
Sotto il paragrafo rubricato “Sulle richieste di cancellazione di frasi ritenute offensive”
[...]
l'appellante ha articolato un unico motivo con il quale ha lamentato l'omessa pronuncia del Tribunale sulla richiesta di cancellazione: i) delle frasi con le quali la difesa di aveva definito Parte_2 scorretto il comportamento del difensore dell'appellante per avere avanzato una richiesta di remissione in termini;
ii) della frase “non siamo mica al mercato di Marrakech” riferita ad una richiesta relativa al costo della manodopera, frase inserita nelle “scritture conclusive”.
5.1. Si è costituita eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello Parte_2 per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c..
Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello evidenziando quanto alla causa dell'incendio la correttezza della decisione impugnata in quanto basata su argomenti scientifici.
ha chiesto, altresì, il rigetto del motivo di appello inerente alla errata Parte_2 suddivisione della responsabilità tra e , essendo stata Parte_1 Controparte_4 smentita la tesi per la quale avrebbe svolto la funzione di mero prestanome Parte_1 per nel rapporto tra quest'ultima e l'armatore di SO alla luce della fattura emessa Controparte_4 proprio dalla appellante verso l'armatore ed avente ad oggetto il corrispettivo per la custodia. In ogni caso, ha osservato l'appellata che la responsabilità di si fondava anche Parte_1 sull'essere stato accertato il suo concorso nella causazione dell'incendio in quanto utilizzatrice del cassonetto.
Infine, ha chiesto il rigetto del motivo di appello inerente alla quantificazione Parte_2 del danno, ribadendo la correttezza delle valutazioni del proprio c.t.p., accolte dal Tribunale con motivazione ampia, evidenziando che l'Assicurazione non aveva liquidato la perdita totale del natante ma, alla luce della antieconomicità della riparazione, aveva liquidato il valore del natante ante sinistro, inferiore al valore del costo delle riparazioni, detratta la franchigia. Ha, infine, osservato l'appellata che il proprio c.t.p. aveva analiticamente giustificato i costi della riparazione, mentre i c.t.p. delle altre parti non avevano dettagliato le singole voci essendosi limitati ad indicare il solo valore finale.
5.2. Si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente Controparte_4
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e chiedendo la riunione del proc. n.
240/2024 avente ad oggetto l'atto di appello avverso la medesima sentenza proposto da CP_4
.
[...]
Nel merito l'appellata ha richiamato l'accordo concluso il 08.11.2017 tra Parte_3
e l'appellante in forza del quale la prima aveva concesso alla seconda il godimento di una porzione di terreno per il rimessaggio delle imbarcazioni alla stessa affidate, con manleva da responsabilità per il caso di danni da incendio, contratto nel quale era subentrata che aveva Parte_9 continuato a fare utilizzare lo spazio alla Parte_1
In forza di tale accordo, nel 2018 aveva posizionato la SO nel piazzale Parte_1 del capannone della , continuando poi a pagare il prezzo di tale locazione Parte_3 alla , che era di fatto subentrata nell'accordo. Alcuna responsabilità, pertanto, era in Controparte_4 capo alla con riferimento alla SO, che non aveva mai ricevuto in consegna. Controparte_4
Quanto alla causa dell'incendio, l'appellata ha evidenziato che aveva, alla Parte_1 fine, ammesso di essere l'utilizzatrice del cassonetto che era stato individuato dal c.t.u. quale probabile origine dell'incendio, cassonetto che si trovava normalmente addossato alla parete dell' la quale non aveva provveduto ad ancorarlo o frenarlo, pur consapevole Parte_1 che il vento lo avrebbe potuto spostare.
Infine, ha chiesto il rigetto della domanda di manleva svolta dalla appellante nei Controparte_4 suoi confronti essendo stato accertato che tra le parti era in vigore l'accordo del 2018 che escludeva ogni responsabilità della e, in subordine, perché la dinamica dei fatti accertata dal Controparte_4
c.t.u. aveva attribuito alla ogni responsabilità per l'incendio. Parte_1 5.3. Si sono costituiti e contestando la fondatezza del motivo di Controparte_1 Controparte_2 appello avente ad oggetto la ricostruzione delle cause dell'incendio evidenziando che la presenza di danni interni alla era stata tecnicamente spiegata osservando che i danni erano localizzati Parte_10 nell'intorno della taccata metallica dell'invaso, che scaldandosi aveva causato la combustione delle superfici interne. Il Tribunale, infine, aveva correttamente rilevato che l'incendio era stato occasionato o comunque agevolato nel propagarsi dai materiali infiammabili disordinatamente accumulati sul piazzale, tra i quali anche il cassonetto.
5.4. Si è costituita ribadendo l'inoperatività della garanzia assicurativa Controparte_3
e, in subordine, ha richiamato la franchigia di euro 250,00 ed il massimale di euro 25.000,00.
6. Ha proposto appello (giudizio n. 240/2024 riunito al presente) per Controparte_4
i seguenti motivi.
6.1. Omessa valutazione delle prove e delle testimonianze assunte in tema di stato dei luoghi, omessa dichiarazione di nullità della consulenza tecnica svolta per mancata risposta ad ai quesiti (capo A
“origine e causa dell'incendio” pagg. 19 e ss.).
L'appellante ha lamentato che il c.t.u. era giunto alla conclusione che l'area interessata dall'incendio fosse utilizzata promiscuamente anche da altri soggetti sulla base di un unico sopralluogo effettuato tre anni dopo i fatti.
In ogni caso, al momento del sopralluogo da parte del c.t.u. sul piazzale di pertinenza dell'appellante non vi erano imbarcazioni, né materiale pericoloso o infiammabile, ma soltanto degli scarti di lavorazione trasportati dal vento dal vicino cantiere della come evidenziato Parte_1 dal proprio consulente tecnico.
Ha, quindi, concluso l'appellante che era possibile ipotizzare che quando aveva Controparte_4 interrotto l'attività a causa della chiusura imposta dalle norme anti Covid 19 il cantiere fosse stato messo in sicurezza.
6.2. Manifesta illogicità nell'attribuzione delle responsabilità giuridiche in merito alla causa dell'incendio, omessa dichiarazione di nullità della consulenza tecnica svolta per mancata risposta ad ai quesiti (capo A1 pag. 20 sentenza).
L'appellante ha lamentato che non era stata raggiunta la prova che il cassonetto in uso a
[...]
rinvenuto in occasione dell'incendio posizionato nei pressi della fosse Parte_1 Parte_10 utilizzato anche dalla . Controparte_4 Poiché da tale cassonetto si era con alta probabilità originato l'incendio, alcuna responsabilità poteva essere affermata in capo alla appellante o, in subordine, doveva essere riconosciuta una minore efficacia causale al comportamento della appellante in quanto meramente agevolatore.
6.3. Applicazione erronea di criteri equitativi nell'attribuire la responsabilità per le concause (capo
A1 pag. 20).
L'appellante ha ribadito che non era stata acquisita la prova, nemmeno indiziaria, che l'incendio fosse riconducibile, anche solo a livello di concausa, all'operato della la quale Controparte_4 prima di sospendere l'attività in ottemperanza alla normativa anti Covid 19 aveva completamente sgomberato il piazzale.
Al contrario, aveva confessoriamente dichiarato di non avere esercitato Parte_1 alcun tipo di controllo in merito ai soggetti che utilizzavano i cassonetti né al tipo di uso che ne veniva fatto, senza però dimostrare che anche li utilizzasse;
inoltre, aveva ammesso di non Controparte_4 avere posto dei fermi ai cassonetti per evitare che fossero spostati dalla bora.
6.4. Errata applicazione della prova dell'impossibilità sopravvenuta, della normativa Covid, errata applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., errata interpretazione delle prove con riferimento alla “mora credendi” (capo B1 pag. 21 e ss.).
a) L'appellante ha lamentato che erroneamente il Tribunale non aveva considerato che, a causa della normativa emergenziale, non era stata più in grado di adempiere ai propri Controparte_4 obblighi di sorveglianza e custodia.
In ogni caso, l'appellante ha ribadito che aveva messo in atto tutte le possibili precauzioni per poter sospendere la propria attività, pulendo l'area e liberandola da qualsiasi oggetto infiammabile.
b) Nello stesso paragrafo, l'appellante ha formulato un ulteriore autonomo motivo di appello, lamentando che erroneamente il Tribunale aveva escluso la mora credendi nonostante lo stesso dott. avesse dichiarato “quanto ai tempi di consegna che dovevano essere ritardati in Persona_2 quanto eravamo in lista d'attesa per il posto barca all'Adriatico” (verbale udienza del 16.05.2023).
Secondo l'appellante la risposta fornita dal teste, che non a caso aveva utilizzato il verbo ritardare, presupponeva che avesse, come di fatto avvenuto, già chiesto il ritiro della Controparte_4 imbarcazione.
6.5. Errata interpretazione dei rapporti giuridici intercorrenti tra dott. Controparte_2 CP_1
e , errata valutazione della prova testimoniale ( capo B1, pag. 22).
[...] Controparte_4
L'appellante ha ribadito che l'unico soggetto con il quale aveva contrattato per la riparazione della
II era stato il sig. che non aveva mai speso il nome del FR . Pt_6 Controparte_2 CP_1
Solo il teste padre di , nonché precedente proprietario della Persona_2 Parte_11 imbarcazione, aveva dichiarato che in una conversazione tra ed il sig. Controparte_2 Tes_1 era stato citato il nome di . L'appellante, tuttavia, ha rappresentato che, in ragione
[...] CP_1 dei rapporti familiari, della circostanza che aveva sostenuto tutte le spese relative Persona_2 alla imbarcazione delle quali era stato chiesto il ristoro ed aveva collaborato con i figli alla istruzione della causa, la sua testimonianza non poteva costituire da sola la prova della avvenuta contemplatio domini.
In assenza della spendita del nome del rappresentato, il sig. aveva agito come Controparte_2 mandatario senza rappresentanza, per cui in base all'art. 1705 c.c. il mandante non poteva esercitare le azioni di risoluzione del contratto e di risarcimento danni.
Anche a voler ricostruire il rapporto come contratto a favore di terzi in base all'art. 1411 c.c. il terzo avrebbe potuto solo beneficiare degli effetti del contratto, ma non era legittimato ad agire per il risarcimento del danno.
L'appellante ha concluso che il sig. avrebbe potuto agire quale proprietario della Controparte_1 imbarcazione nei confronti della a titolo di responsabilità extracontrattuale, Controparte_4 fornendo la prova del danno, del nesso causale e dell'elemento soggettivo in capo alla CP_4
prova che, secondo l'appellante, non era stata fornita.
[...]
6.6. Imputazione delle spese per intervento autonomo di (capo B2 pag. 23) Controparte_2
L'appellante ha lamentato che erroneamente il Tribunale aveva liquidato le spese processuali a favore dell'interveniente senza tenere conto che tutti gli atti dell'attore e Controparte_2 Controparte_1 quelli dell'interveniente erano identici, essendo le due parti assistite dagli stessi difensori.
Il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto riconoscere un unico rimborso per le spese legali, maggiorato in ragione della pluralità delle parti assistite aventi la medesima posizione processuale.
6.7. Quantificazione del danno patito dall'imbarcazione RM II (capo C2, pag. 28).
L'appellante ha lamentato che il Tribunale, nel determinare il danno da risarcire, aveva riconosciuto la somma di euro 2.940,00 quale rimborso delle spese di rimessaggio inutilmente sostenute, somma che, invece, era stata pagata alla per gli interventi di restauro della Controparte_4 imbarcazione di cui alla fattura n. 23/E/19 del 25.10.2019, dimessa sub doc. 3 attoreo.
Secondo l'appellante, tali interventi di manutenzione dovevano essere ricompresi nel valore della imbarcazione, pena la duplicazione della medesima voce di danno.
6.8. Errata interpretazione dei rapporti tra e ed il rigetto Controparte_4 Parte_1 della domanda di manleva e regresso (capo D pag. 29).
ha lamentato che, poiché l'incendio era stato causato per colpa esclusiva di Controparte_4 [...]
erroneamente il Tribunale aveva rigettato la domanda di regresso svolta dalla Parte_1 appellante nei confronti di quest'ultima. 6.9. Errata interpretazione della validità e della copertura assicurativa a favore di Controparte_4
(capo E, pag. 30).
[...]
L'appellante ha rappresentato che il premio versato alla comprendeva Controparte_3 espressamente la voce “incendio”, con un premio a parte, calcolato dopo avere valutato i fattori di rischio della attività. aveva in buona fede sottoscritto un contratto con la convinzione che Controparte_4 ricomprendesse anche l'assicurazione per i rischi e la responsabilità da incendio, che senz'altro era stata pattuita atteso che nella sezione “Incendio ed elementi naturali” si citava il fabbricato, il suo contenuto, i macchinari, le attrezzature e l'arredamento; quindi, seguiva la copertura per le “Merci”
e per le “Merci in aumento temporaneo” con specificazione dei mesi da gennaio a giugno.
Posto che l'appellante non si occupava della rivendita di merci, ma esclusivamente di lavorazioni su imbarcazioni, la parola “merci” poteva avere un unico significato ed indicare le imbarcazioni affidate alla per le lavorazioni. Infatti, proprio nei mesi da gennaio a giugno si Controparte_4 registrava un aumento delle “merci” essendo notorio che in tale periodo vengono eseguite le lavorazioni sulle barche in vista della stagione estiva.
7.1. Si sono costituiti e chiedendo il rigetto dell'appello essendo Controparte_1 Controparte_2 stata provata la corresponsabilità nella causazione e propagazione dell'incendio di Controparte_4 in ragione della accertata presenza sul piazzale di materiale infiammabile.
Quanto al motivo di appello inerente alla mora credendi gli appellati hanno evidenziato che CP_4
non si era nemmeno offerta di provare di avere comunicato al committente di potere e volere
[...] effettuare la consegna della imbarcazione, intimandogli di venire a prendere la barca.
Quanto al motivo di appello inerente alla legittimazione attiva del sig. gli appellati Controparte_1 hanno evidenziato che il Tribunale aveva riconosciuto il diritto di quest'ultimo al risarcimento del danno in via principale in quanto proprietario della imbarcazione, circostanza pacifica, e parte del contratto, perfezionato dal FR in qualità di mandatario con rappresentanza e, in via CP_2 meramente subordinata, in ragione della conclusione di un contratto a favore di terzi ex art. 1411 c.c..
La prova che avesse agito in nome e per conto del FR risultava dalle modalità Controparte_2 di consegna dell'imbarcazione a , dal particolare rapporto familiare intercorrente tra Controparte_4
e , dalla esistenza di una polizza assicurativa intestata ad;
in ultimo dalle CP_2 CP_1 CP_1 dichiarazioni del teste che aveva riferito che aveva agito “in nome e per Persona_2 CP_2 conto” del FR.
In particolare, le dichiarazioni del teste nella parte in cui aveva riferito che Persona_2 faceva presente che la data del varo doveva essere concordata con il FR Controparte_2 , proprietario dell'imbarcazione, invitandolo a prendere contatto con suo padre , a CP_1 Per_2 conoscenza delle esigenze del proprietario dello II, al tempo residente a Brescia, Pt_6 professionalmente impegnato presso l'Ospedale di quella città”, avevano trovato riscontro nel messaggio WhatsApp inviato da a e nella risposta di quest'ultimo: Testimone_1 Controparte_2
La conversazione dimostrava che la durata del rimessaggio non era stata decisa e concordata da
, ma da per il tramite del padre . CP_2 Controparte_1 Per_2
Laddove fosse accolta la ricostruzione del rapporto quale contratto a favore di terzi ex art. 1411 c.c. gli appellati hanno evidenziato che la spendita del nome non era elemento costitutivo e che il beneficiario poteva agire per il risarcimento del danno.
Quanto alla domanda di condanna per responsabilità extracontrattuale, gli appellanti hanno osservato che ne erano stati provati tutti gli elementi costitutivi, con la precisazione che nel caso di specie trovava applicazione l'art. 2051 c.c..
Quanto al motivo inerente alla liquidazione delle spese processuali a favore di gli Controparte_2 appellati hanno evidenziato che la posizione di quest'ultimo era distinta da quella del FR . CP_1
Quanto al motivo inerente alla quantificazione del danno, gli appellati hanno rilevato che il c.t.u. lo aveva quantificato in ragione del valore di mercato di una imbarcazione di quel tipo prima del sinistro, mentre la somma di euro 2.940,00 non rientrava nella predetta liquidazione, perché si riferiva ad una lavorazione particolare che era stata pagata a “inutilmente”: poichè Controparte_4 Controparte_4 aveva distrutto l'imbarcazione prima di consegnarla, di fatto non aveva eseguito quella prestazione ma ne aveva comunque percepito il corrispettivo e con ciò aveva causato un danno. 7.2. Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello ribadendo Controparte_3
l'inoperatività della garanzia assicurativa e l'inammissibilità, in quanto tardivamente sollevata, della questione attinente alla violazione della buona fede nelle trattative ed alla responsabilità precontrattuale, che, in ogni caso, era infondata.
7.3. Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello evidenziando che Parte_1
l'incendio aveva interessato il piazzale di proprietà della , che aveva abbandonato il Controparte_4 cantiere a causa della normativa anti Covid 19 senza però provvedere alla sua pulizia: infatti,
l'incendio era stato occasionato o comunque agevolato dalla presenza in cantiere di materiali infiammabili (la trave di legno alla base della RM II) e scarti delle lavorazioni dell'appellante.
Essendo l'appellante l'unica responsabile dell'incendio, la domanda di manleva svolta nei confronti di era infondata, mentre, per le ragioni esposte nel proprio atto di appello, era Parte_1 fondata la domanda di manleva svolta da nei confronti di . Parte_1 Controparte_4
L'appellata ha ribadito che non era subentrata al contratto concluso da Controparte_4 [...] con l'impresa . Parte_1 Parte_4
8. La Corte osserva che, preliminare alla decisione sugli appelli, è l'accertamento delle cause dell'incendio.
È pacifico che al momento dello scoppio dell'incendio sia la II che la SO si trovavano Pt_6 alate sul piazzale in concessione a , la circostanza è stata accertata dal Tribunale e Controparte_4 non è oggetto dei motivi di appello.
Altrettanto pacifico è che il 25.03.2020 il piazzale, sul quale erano alate le due imbarcazioni, era stato interessato da un incendio nel quale entrambe le barche avevano riportato danni, anche in questo caso la circostanza accertata dal Tribunale non è oggetto dei motivi di appello.
Al fine di accertare la causa dell'incendio il Tribunale ha nominato c.t.u. l'ingegnere navale
[...]
il quale ha, per quanto ancora di interesse, ha accertato: Persona_3
a) la suddivisione degli spazi del polo nautico come riportati nella foto di seguito riprodotta, circostanza non contestata dalle parti e non oggetto dei motivi di appello: - vista dall'alto del polo nautico con la suddivisione delle aree b) che al momento del sopralluogo nelle aree comuni si trovavano “materiali, attrezzature e spazzatura, depositati e/o - nel peggiore dei casi - semi-abbandonati a ridosso dei capannoni. Alcune aree risultano in condizione di evidente trasandatezza e disordine: vi è spazzatura sparsa per il piazzale con presenza di numerosi mozziconi di sigaretta e scarti di lavorazione (fusti di olio esausto/nafta, rottami metallici e plastici, legno e anche segatura). In uno dei cassonetti disposti nelle aree comuni erano presenti stracci intrisi di olio (o combustibile) presumibilmente fortemente infiammabili”.
Si riproducono le fotografie del piazzale di pertinenza di scattate dal c.t.u. il giorno Controparte_4 del sopralluogo, nelle quali sono evidenti i mozziconi di sigarette e gli scarti di lavorazione di legno e segatura. 7 - condizioni di pulizia del piazzale di pertinenza;
mozziconi di sigarette misti a CP_4 segatura e altri scarti di lavorazione
8 - condizioni di pulizia del piazzale di pertinenza;
mozziconi di sigarette misti a CP_4 segatura e altri scarti di lavorazione
Il c.t.u. ha osservato che una situazione analoga sussisteva anche al momento del sinistro, come documentato nel rapporto di intervento dei VVFF i quali avevano dato atto che al loro arrivo “Dalle imbarcazioni … usciva ancora fumo e all'interno di quella a vela l'incendio era ancora in corso, mentre il materiale a terra era già spento” e che il fuoco aveva arrecato danni “al materiale depositato nei pressi dell'imbarcazione a vela: contenitore in rete metallica contenente cartoni;
bobina avvolgicavo in legno;
alcuni bulks in PVC” (v. verbale VVFF doc. 3 parte . Parte_2
La Corte osserva che nel citato verbale i vigili del fuoco avevano, altresì, dato atto che “L'incendio ha coinvolto la barca a vela e interessato due imbarcazioni vicine, uno scafo open e un'imbarcazione di tipo Bavaria 37, e del materiale depositato nei pressi dell'imbarcazione a vela” (sottolineatura del giudicante).
Alla luce di quanto accertato dai VVFF risulta provata la presenza il giorno dell'incendio nei pressi della RM II (l'imbarcazione a vela) di materiale infiammabile, presenza ulteriormente avvalorata dalla abitudine di di non pulire giornalmente il piazzale, abitudine evincibile dal fatto che CP_4 anche il giorno del sopralluogo il piazzale era ingombro di scarti delle lavorazioni. Condivisibilmente, lo stesso c.t.u. ha evidenziato che “In considerazione delle abitudini nella (mala) gestione delle aree, considerando che logica vuole che dopo che vi sia stato un incendio e soprattutto in vista dell'ispezione del CTU queste avrebbero dovuto essere in condizioni auspicabilmente 'migliori' del solito, si può dedurre che al momento del sinistro si trovassero in similari o peggiori condizioni rispetto a quanto riscontrato”.
Per quanto sopra esposto risultano infondati il primo ed il quarto motivo di appello formulati da che ha sostenuto che il piazzale al momento dell'incendio fosse sgombero da Controparte_4 materiali infiammabili avendo provveduto alla pulizia del piazzale prima di sospendere l'attività in ottemperanza alla normativa anti Covid 19 (v. sopra motivi rubricati sub 6.1. e 6.4. sub a).
c) che il cassonetto posizionato al giardinetto sinistro dell'unità II, quindi sul piazzale di Pt_6 proprietà di , era di proprietà della ma in uso a Controparte_4 CP_10 Parte_1 circostanze non oggetto di contestazioni da parte delle due appellanti. Infatti, Parte_1 ha ammesso che il cassonetto era a lei in uso, salvo contestare che tale cassonetto prima dell'incendio fosse stato nella posizione in cui era stato poi rinvenuto (v. paragrafo 2 appello nel quale si Pt_1 legge: “I cassonetti delle immondizie sono di proprietà della che cura Controparte_7 lo smaltimento, … la mette a disposizione della i cassonetti … impossibilitata la CP_7 Pt_1
a sorvegliarli, anche perché posizionati sul retro del capannone, e così non solamente Pt_1 utilizzati dalla ma anche da svariati altri non identificabili soggetti. La Bora quando soffia Pt_1 con particolare intensità, come nella giornata in esame, crea vortici particolarmente intensi che addirittura spostano e muovono i contenitori delle immondizie. Ed un tanto è avvenuto nel giorno in esame, con la impossibilità della a vincolarli al suolo”). Pt_1 Venendo alla individuazione della causa dell'incendio il c.t.u. ha concluso che l'incendio, con elevata probabilità, si era propagato dal cassonetto (o, prima, dalle sue immediate vicinanze e poi al cassonetto stesso) posizionato al giardinetto di sinistra dell'unità II e successivamente, a Pt_6
CP_ causa delle condizioni meteo, si era propagato alle unità vicine e SO.
Il c.t.u. ha dato atto che non era stato possibile stabilire quale fosse stato l'innesco dell'incendio, ipotizzando che avrebbe potuto essere stato un mozzicone di sigaretta acceso, anche trasportato dalle raffiche di vento dalla zona a destra del polo nautico ( e Veleria, entrambe realtà 'abitate' nel Pt_1 giorno dell'incendio) sino alle vicinanze del cassonetto situato a poppavia a sinistra dell'imbarcazione
RM II. Residui legnosi piuttosto che materiali infiammabili quali vernici, resine, stracci imbevuti di olio e/o combustibile, avevano alimentato l'incendio nei pressi del cassonetto piuttosto che direttamente sullo stesso, facendolo successivamente propagare, a causa delle raffiche di bora, CP_ dapprima all'unità II e successivamente alle unità e SO. Pt_6
Il c.t.u. ha spiegato la propria conclusione in merito all'origine dell'incendio all'esterno ed in prossimità della II sulla base delle seguenti evidenze: Pt_6
i) l'unità II era risultata bruciata principalmente dall'esterno. Successivamente all'incendio Pt_6
i c.t.p. di parte avevano prelevato dei campioni del composito sia nelle zone bruciate che in CP_2 zone contigue non toccate dalle fiamme. I campioni del laminato prelevati dalle zone bruciate, erano ancora in piccola parte integri nella parte interna allo scafo. Ha osservato il c.t.u. che, se l'incendio fosse partito dall'interno, la combustione dei campioni prelevati sarebbe stata contraria (strati interni danneggiati e integri quelli esterni); in particolare, solo un'esposizione prolungata nel tempo e/o una temperatura molto elevata avrebbero portato alla combustione degli strati esterni, tuttavia ciò non corrispondeva con quanto osservato a bordo. Il c.t.u. ha dato atto che gli interni erano danneggiati solamente in una zona ristretta e concentrata nell'intorno della taccata di appoggio dell'unità che presumibilmente aveva raggiunto una temperatura talmente elevata da danneggiare lo scafo ed
“entrare” parzialmente all'interno dell'unità.
ii) a far da supporto alla teoria che l'incendio si fosse sviluppato dall'esterno vi era anche la presenza di una trave in legno posta alla base dell'invaso su cui poggiava II che pur essendo posta al Pt_6 livello del suolo, ad una notevole distanza dallo scafo dell'unità in oggetto e sopravento ad essa, presentava dei segni di combustione ben più significativi ed importanti di quelli riscontrabili a bordo;
iii) infine, la 'fiammata' ben visibile nella parte prodiera sinistra della pinna, risultava essere perfettamente coerente con la direzione del vento e con la posizione del cassonetto situato a poppavia sinistra di ed era l'evidenza che l'incendio fosse partito dall'esterno dell'unità e non Parte_10 dall'interno dell'imbarcazione. Ha osservato il c.t.u. che la forma delle bruciature e i segni lasciati dal fumo avevano la medesima direzione del vento. Risultava, pertanto, davvero improbabile che il fuoco, se partito dall'interno dell'unità, avesse potuto 'muoversi controvento' raggiungendo il cassonetto. Gli stessi danni all'interno del natante suggerivano che le fiamme si erano diffuse dall'esterno: i danni interni, infatti, erano localizzati nell'intorno della taccata metallica dell'invaso, che scaldandosi poteva aver causato la combustione delle superfici interne.
Si riportano le fotografie utilizzate dal c.t.u. per spiegare la posizione delle unità e del luogo di partenza fuoco.
- disposizione delle unità coinvolte il giorno dell'incendio - vista dello scafo bruciato di in basso a sx della barca si vedono ancora i resti del Parte_10 cassonetto (foto presente agli atti)
La Corte condivide le conclusioni alle quali è giunto il c.t.u. in quanto coerenti con la documentazione fotografica e con i limitati danni presenti all'interno della che senz'altro avrebbe riportato Parte_10 la completa distruzione degli arredi ove l'incendio fosse partito dall'interno della imbarcazione;
nonché giustificate dal punto di vista scientifico (progressione delle fiamme dal cassonetto alla barca in ragione della direzione del vento;
progressione dei danni allo scafo dall'esterno, maggiormente danneggiato, verso l'interno, solo marginalmente danneggiato a causa del calore sprigionato dalle fiamme che avevano avvolto l'imbarcazione dall'esterno).
Infine, la Corte osserva che nessuno dei c.t.p., in particolare né il c.t.p. Per_4 Controparte_4
né il c.t.p. di avevano formulato osservazioni in merito
[...] CP_12 Parte_1 alla ricostruzione dell'evento fornita dal c.t.u..
Quanto alla responsabilità delle appellanti, la Corte osserva che è stato accertato che sia la presenza del cassonetto, in uso a e non ancorato al suolo, nonostante la notoria forza Parte_1 del vento di bora che spirava anche il giorno dei fatti, sia le condizioni del piazzale, sul quale erano presenti materiali infiammabili, avevano quanto meno agevolato il propagarsi delle fiamme, alimentando l'incendio: correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto le due appellanti responsabili in pari misura, non essendo possibile accertare una diversa distribuzione della responsabilità interna.
Con riguardo al cassonetto, costituendosi nel procedimento riunito si è Parte_1 limitata ad osservare genericamente che “normativa di sicurezza” le avrebbero impedito di ancorare al suolo il cassonetto, senza tuttavia indicare le norme asseritamente vigenti.
Alla luce di quanto sopra esposto risultano infondati il secondo ed il terzo motivo di appello formulato da che ha sostenuto la propria estraneità nella causazione e/o agevolazione Controparte_4 dell'incendio (v. sopra paragrafi 6.2. e 6.3.).
Tanto premesso, l'appello proposto da parzialmente fondato Parte_1 nei termini di seguito indicati.
In merito al motivo di appello 4.2.1. sub a) la Corte rimanda a quanto già osservato subito dopo l'esposizione del motivo di appello.
Il motivo di appello 4.2.1. sub b) relativo ai rapporti tra e in Controparte_4 Parte_1 relazione all'utilizzo del piazzale sul quale era alata la II viene trattato oltre unitamente ai Pt_6 motivi di appello 4.2.2. sub b) e 4.2.4. inerenti alla domanda di manleva in quanto strettamente connessi.
Il motivo di appello 4.2.2. sub a) inerente alla individuazione della causa dell'incendio, che secondo Pa l'appellante si sarebbe innescato anche dall'interno della RM , è infondato per le ragioni sopra già esposte nell'esame della c.t.u..
I motivi di appello 4.2.2. sub b) - 4.2.1. sub b) – 4.2.4. svolti da ed il motivo di Parte_1 appello 6.8. svolto da sono fondati nei termini di seguito indicati. Controparte_4 ha contestato la ricostruzione fatta dal Tribunale del rapporto giuridico in Parte_1 essere con avente ad oggetto l'utilizzo del piazzale di proprietà di quest'ultima ed Controparte_4 ha lamentato l'erroneo rigetto della domanda di manleva svolta nei confronti di con Controparte_4 riferimento alla imbarcazione SO.
La Corte rileva che dalle fatture in atti (v. oltre) risulta che aveva ricevuto da Controparte_4 in deposito la SO, che infatti si trovava sul suo piazzale al momento Parte_1 dell'incendio, mentre non è stata fornita da la prova che l'armatore o Parte_1 l'utilizzatore in leasing della SO l'avessero autorizzata a concludere tale contratto di deposito
(art. 1770 comma I c.c.).
Infatti, la fattura per il corrispettivo mensile per il deposito sul piazzale è stata emessa da CP_4
nei confronti di e non nei confronti dell'armatore della SO,
[...] Parte_1 pertanto, l'unico soggetto responsabile verso quest'ultimo per la custodia della imbarcazione era colui al quale la barca era stata consegnata per le riparazioni, rispetto al quale la successiva decisione, non partecipata, né comunicata, di che aveva la custodia della imbarcazione, di Parte_1 depositare la barca presso era irrilevante in quanto ad esso non opponibile (art. 1770 Controparte_4 comma I c.c).
Quanto al rapporto tra e , sempre in relazione al deposito della Parte_1 Controparte_4
SO, che secondo sarebbe stato regolato dal contratto stipulato tra CP_4 Parte_4
e , contratto nel quale sarebbe subentrata al
[...] Parte_1 Controparte_4 primo, il Tribunale ha riconosciuto che di tale accordo, in realtà, non aveva mai Controparte_4 fatto parte.
La Corte condivide la ricostruzione dei rapporti tra le parti alla quale è pervenuto il Tribunale.
Sono state dimesse in atti le seguenti fatture:
- fattura n. 186 del 19.06.2028 emessa da nei confronti di Occasio Finance Parte_1
D.o.o., armatrice di SO per le lavorazioni eseguite sulla imbarcazione e per il costo della custodia/deposito della stessa (v. doc. 2) e doc. M) nella quale si legge: Parte_2 Controparte_4
“montly park”);
- fattura n. 30/E/19 del 27.12.2019 emessa da nei confronti di Controparte_4 Parte_1 avente ad oggetto “imbarcazione Bavaria 37 Sporto “SO”. Deposito in piazzale esterno
[...] dal 01/01/2019 al 31/12/2019”, per l'importo complessivo di euro 1.440,00, pari a 120,00 per 12 mesi
(v. doc. 12 . Parte_2
ha dimesso il contratto dd. 08.11.2017 stipulato tra e Controparte_4 Parte_1
con il quale metteva a disposizione il Parte_4 Parte_3 proprio piazzale ad per il deposito delle imbarcazioni dei propri clienti stabilendo un Parte_1 corrispettivo calcolato al metro lineare dichiarato e sollevava Parte_1 Parte_3 da ogni responsabilità per i danni sulle imbarcazioni dalla stessa depositate (v. doc. 8).
[...]
ha invocato tale contratto al fine di escludere ogni responsabilità per il risarcimento Controparte_4 dei danni riportati nell'incendio dalla SO, rappresentando di essere subentrata nel contratto alla
, circostanza negata da Parte_3 Controparte_13 La Corte ritiene che non abbia provato, come era proprio onere, il proprio subentro Controparte_4 nel contratto stipulato il 08.11.2017 da con Parte_4 Parte_1
[...]
Le fatture dimesse in atti sopra citate dimostrano esattamente il contrario: infatti, mentre nel contratto il corrispettivo pattuito per il deposito era stato concordato a metro lineare, con riferimento alla imbarcazione SO NA RO ha calcolato il corrispettivo del deposito in 120 euro al mese, quindi in modo completamente difforme da quanto previsto nell'invocato contratto, a dimostrazione che tale contratto non era in essere tra le parti.
Le citate fatture dimostrano che si era obbligata verso l'armatore di SO a Parte_1 tenere in deposito e, quindi, a custodire la barca per un corrispettivo mensile di 140,00 euro e che, per adempiere a tale prestazione, aveva stipulato un contratto di deposito con Parte_1 CP_4
per un corrispettivo mensile di 120,00 euro, come già osservato senza coinvolgere in tale
[...] contratto l'armatore.
La Corte osserva che sono state le stesse parti a qualificare il contratto come contratto di deposito, pertanto, aveva assunto l'obbligo di custodire la “SO” e di restituirla nelle Controparte_4 stesse condizioni in cui era stata ricevuta. Incombeva, quindi, sul depositario l'onere di assicurare che l'imbarcazione non riportasse alcun danno, obbligo disatteso nel caso di specie atteso che, come accertato dal c.t.u., pur essendo l'incendio “partito” verosimilmente dal cassonetto in uso a
[...]
tuttavia, la presenza di materiale infiammabile sul piazzale aveva agevolato il Parte_1 propagarsi delle fiamme.
Entrambe le società hanno concorso in pari grado nella causazione o, comunque, nell'agevolare il propagarsi dell'incendio alle barche, in particolare alla II, nei cui pressi è stato rinvenuto il Pt_6 cassonetto completamente bruciato: non curando di tenere pulito il piazzale Controparte_4 sgombero da materiale infiammabile;
nel non avere adottato le cautele Parte_1 necessarie ad assicurare che il vento non spostasse il cassonetto, contenente immondizia altamente infiammabile, come dimostrato dalla circostanza che il cassonetto è risultato completamente bruciato all'esito dell'incendio, pur sapendo che la zona era abitualmente interessata dalle raffiche della Bora.
Stante la corresponsabilità di depositaria della SO nella causazione Controparte_4 dell'incendio, è fondata la domanda di regresso svolta da che deve essere Parte_1 accolta nella misura del 50%, essendo, come detto, anche quest'ultima corresponsabile in pari grado dell'evento dannoso.
Per le medesime ragioni, corresponsabilità nella causazione/propagazione dell'incendio a tutte le barche alate nel piazzale, è fondato l'ottavo motivo di appello svolto da avente ad Controparte_4 oggetto la domanda di regresso nei confronti di in relazione ai danni riportati dalla Parte_1
Parte_10
La sentenza di primo grado deve essere riformata e deve essere condannata a Controparte_4 rifondere a il 50% di quanto da questa pagato a favore di Parte_1 Parte_2 per i danni riportati dalla imbarcazione SO;
mentre deve essere Parte_1 condannata a rifondere a il 50% di quanto da questa pagato a favore di Controparte_4 CP_1 per i danni riportati dalla imbarcazione RM II.
[...]
Il motivo sub 4.2.3 è inammissibile perché generico.
Con tale motivo ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha Parte_1 disatteso le conclusioni del c.t.u., che aveva determinato il danno in misura circa di un terzo inferiore all'importo indennizzato dalla assicurazione ed oggetto della domanda di regresso, liquidando un importo palesemente eccessivo accogliendo le conclusioni del c.t.p. della assicurazione.
La Corte osserva che l'appellante si è limitato ad evidenziare che il c.t.u. aveva accertato che il SO era stato perfettamente riparato e migliorato, poiché i componenti vetusti erano stati sostituiti con nuovi, con un costo di gran lunga inferiore a quello liquidato dalla assicurazione, non offrendo, tuttavia, una diversa quantificazione del danno in ragione di tale circostanza.
Il Tribunale ha dettagliatamente motivato le ragioni per le quali ha, in parte, accolto le diverse conclusioni del c.t.p. della Assicurazione, ragioni non oggetto di critica specifica da parte dell'appellante, che si è limitato ad evidenziare che la barca non era andata perduta, ma era stata riparata, circostanza considerata anche dal Tribunale (si legge nella sentenza sub paragrafo C1: “… si rammenterà che l'unità da diporto era stata rimessata e riparata per essere pronta alla vendita”).
Il giudice di prime cure, nel motivare la quantificazione del danno, ha svolto le seguenti motivate considerazioni, come detto non oggetto di specifica censura da parte dell'appellante:
- il solo c.t.p. di aveva fornito una stima dettagliata dei costi ed una suddivisione delle Parte_2 attività orarie, depositando preventivi di riparazione, a fronte dei quali anche il c.t.u. aveva reso una replica “decisamente troppo stringata”;
- il c.t.u. non aveva confutato le singole voci contenute nell'elencazione relativa alle componenti da sostituire, mentre il Tribunale aveva rideterminato in euro 33.000,00 l'importo per tali voci, mediando tra le considerazioni svolte dai c.t.u. e quelle svolte dal c.t.p. di circa l'incremento di Parte_2 valore della imbarcazione per la sostituzione dei componenti vetusti con quelli nuovi. Il Tribunale, pertanto, contrariamente a quanto allegato dall'appellante, nel quantificare il danno ha tenuto conto dell'incremento di valore della imbarcazione;
- nessuna riduzione poteva essere riconosciuta quanto al costo dei materiali da usare per la riparazione
(euro 6.000,00), non potendo essere utilizzate materie prime usate, a differenza dei ricambi;
- quanto alla manodopera la tabella del c.t.p. era sicuramente più analitica, mentre insufficiente era stata la risposta del c.t.u.;
- i costi di sanificazione erano stati debitamente motivati dal c.t.p. e, anche in questo caso, la risposta del c.t.u. era stata generica ed insufficiente.
Il motivo 4.2.5. svolto da è infondato. Parte_1
Con tale motivo ha chiesto la cancellazione delle frasi contenute nella Pt_1 Parte_1 memoria di di replica alla istanza di rimessione in termini avanzata dalla appellante nella Parte_2 parte in cui aveva definito tale richiesta quale comportamento scorretto rilevante ex art. 88 c.p.c. e della frase “non siamo mica al mercato di Marrakech” scritta “nelle memorie conclusive” a commento delle osservazioni della appellante in merito al costo della manodopera chiesto dal ctp.
La Corte osserva che nella memoria dd. 15.05.2023 aveva esposto una serie di fatti Parte_2 asseritamente commessi da in relazione ai quali aveva sollecitato il Tribunale a Parte_1 valutarne la rilevanza ai sensi dell'art. 88 c.p.c.: su tali fatti l'appellante nulla dice in atto di appello, in particolare non ne ha contestato la veridicità, con conseguente infondatezza del motivo di appello.
Quanto alla espressione “neanche fossimo al mercato di Marrakech”, contenuta nella comparsa conclusionale di la Corte osserva che l'espressione è stata utilizzata per criticare l'operato Parte_2 del c.t.u., si legge, infatti, nella comparsa: “Si consideri anche solo la voce relativa al "costo orario della manodopera": il CTU dapprima parte da una sotto quantificazione del costo orario della manodopera, poi
[accorda !? ...neanche fossimo al mercato di Marrakech], ma comunque questo "aggiustamento" accordato al CTP attoreo non si giustifica affatto con il costo medio applicato nell'Alto Adriatico
…”, pertanto, difetta l'interesse della appellante ad avanzare istanza di cancellazione.
In ogni caso, ritiene la Corte che l'espressione non abbia carattere offensivo, in quanto occasionata dallo stesso c.t.u. il quale, nel riconoscere in parte la fondatezza delle osservazioni del c.t.p. di parte di (quindi non della appellante, con conseguente difetto di interesse di quest'ultima) ha Parte_2 scritto: “Nel paragrafo 5.5 si possono ora trovare le stime dei costi di riparazione suddivisi in dettaglio. Si accorda al CTP in ogni caso un piccolo aggiustaggio al costo orario portandolo a 42,00
€/h.”, utilizzando una terminologia atecnica e non motivata che ha, comprensibilmente, suscitato l'osservazione ironica della parte. I restanti motivi di appello proposti da sono infondati, ad eccezione del Controparte_4 motivo sub 6.7..
Quanto al motivo 6.4. sub b, l'appellante ha lamentato che erroneamente il Tribunale aveva escluso la mora credendi nonostante lo stesso dott. avesse dichiarato “quanto ai tempi di Persona_2 consegna che dovevano essere ritardati in quanto eravamo in lista d'attesa per il posto barca all'Adriatico” (verbale udienza del 16.05.2023).
La Corte osserva che non ha dimostrato di avere intimato al creditore ( Controparte_4 CP_2 in tesi ) di ricevere l'imbarcazione nelle forme di cui all'art. 1210 c.c..
[...] Controparte_4
In ogni caso, la frase sopra riportata riferita dal teste dimostra soltanto che il Persona_2 deposito si era protratto oltre il termine originariamente pattuito, ma non anche che Controparte_4 non fosse stata d'accordo nel procrastinare la durata del deposito.
Il motivo 6.5., con il quale l'appellante ha ribadito che l'unico soggetto con il quale aveva contrattato per la riparazione della II era stato il sig. che non aveva mai speso il nome Pt_6 Controparte_2 del FR , è infondato. CP_1
padre di , sentito all'udienza del 26.04.2023 alla domanda: Persona_2 Parte_11
Vero che “ faceva presente che la data del varo doveva essere concordata con il Controparte_2 FR , proprietario dell'imbarcazione, invitandolo a prendere contatto con suo padre CP_1
, a conoscenza delle esigenze del proprietario dello RM II, al tempo residente a [...], Per_2 professionalmente impegnato presso l'Ospedale di quella città”, ha risposto: “Vero, ci fu questa discussione alla mia presenza”. Poiché la domanda precedente aveva avuto ad oggetto la consegna della imbarcazione a , quest'ultimo è il soggetto con il quale è avvenuta la citata Testimone_1 conversazione sui tempi del varo ed a quest'ultimo, pertanto, era stato fatto presente che era CP_1 il proprietario della imbarcazione, con il quale, tramite il padre, doveva essere concordata la data del varo.
Risentito all'udienza del 16.05.2023 il teste ha ribadito che “I contatti erano tenuti da mio CP_2 figlio e da me per conto di mio figlio che era proprietario della barca soprattutto quanto ai CP_1 tempi di consegna che dovevano essere ritardati in quanto eravamo in lista d'attesa per il posto barca all'Adriaco”.
Le dichiarazioni del teste hanno trovato riscontro nel messaggio WhatsApp, sotto riportato, inviato proprio da a e nella risposta di quest'ultimo, il quale, lungi dal Testimone_1 Controparte_2 prendere personalmente impegni nei confronti della , aveva risposto che avrebbe Controparte_4 riferito il contenuto del messaggio evidentemente al FR , avendo già CP_2 Testimone_1 parlato con il loro padre sig. (doc. 22 parte ): Persona_2 Controparte_1 Il motivo di appello sub 6.6. è infondato.
ha lamentato che erroneamente il Tribunale aveva liquidato le spese processuali a Controparte_4 favore dell'interveniente senza tenere conto che tutti gli atti di parte attorea sig. Controparte_2
e quelli dell'interveniente erano identici, essendo le due parti assistite dagli stessi Controparte_1 difensori.
Il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto riconoscere un unico rimborso per le spese legali, maggiorato in ragione della pluralità delle parti assistite aventi la medesima posizione processuale.
La doglianza non è fondata.
L'appellante non considera che la posizione di non è la stessa del FR , Controparte_2 CP_1 essendo il primo intervenuto nel giudizio instaurato da a seguito delle difese svolte Controparte_1 da al fine di dimostrare la propria estraneità al rapporto intercorso tra il FR e Controparte_4
, con atto di intervento adesivo ex art. 105 comma II c.p.c. svolgendo argomentazioni Controparte_4 estranee all'atto di citazione di Controparte_1
Il motivo di appello sub 6.7. è fondato.
L'appellante ha lamentato che il Tribunale, nel determinare il danno da risarcire, aveva riconosciuto la somma di euro 2.940,00 quale rimborso delle spese di rimessaggio inutilmente sostenute, somma che, invece, era stata pagata alla per gli intervenuti di restauro della Controparte_4 imbarcazione di cui alla fattura n. 23/E/19 del 25.10.2019, dimessa sub doc. 3 attoreo.
Secondo l'appellante, tali interventi di manutenzione erano ricompresi nel valore della imbarcazione, pena la duplicazione della medesima voce di danno. Costituendosi ha riconosciuto che la somma di euro 2.940,00 è stata pagata a Controparte_1 CP_4
per gli interventi di restauro di cui alla fattura sopra citata.
[...]
La Corte osserva che il c.t.u. ha accertato che “l'unità in oggetto allo stato in cui ragionevolmente si trovava pre-sinistro, poteva avere un valore di 14-15mila Euro circa” (v. c.t.u. paragrafo 5.4.).
Il C.t.u., pertanto, ha espressamente preso in considerazione lo stato della imbarcazione “pre- sinistro”, comprensivo, quindi, degli interventi di manutenzione che erano già stati fatti nel 2019, in relazione ai quali era stata emessa la fattura 23/E/19 del 25.10.2019 per l'importo di euro 2.940,00, e che ne avevano aumentato il valore.
Poiché nel valore della imbarcazione è stato ricompreso anche il valore degli interventi di ripristino eseguiti dalla , l'importo pagato da per tali lavori è già stato Controparte_4 Controparte_1 considerato e, quindi, risarcito.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere riformata nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto a titolo di danno da risarcire la somma di euro 2.940,00, che deve essere detratta dall'importo di euro
23.940,20 riconosciuto a favore di Controparte_1
6.9. Errata interpretazione della validità e della copertura assicurativa a favore di Controparte_4
(capo E, pag. 30).
[...]
L'appellante ha rappresentato che il premio versato alla comprendeva Controparte_3 espressamente la voce “incendio”, con un premio a parte, calcolato dopo avere valutato i fattori di rischio della attività. aveva in buona fede sottoscritto un contratto con la convinzione che Controparte_4 ricomprendesse anche l'assicurazione per i rischi e la responsabilità da incendio, che senz'altro era stata pattuita atteso che nella sezione “Incendio ed elementi naturali” si citava il fabbricato, il suo contenuto, i macchinari, le attrezzature e l'arredamento; quindi, seguiva la copertura per le “Merci”
e per le “Merci in aumento temporaneo” con specificazione dei mesi da gennaio a giugno.
Posto che l'appellante non si occupava della rivendita di merci, ma esclusivamente di lavorazioni su imbarcazioni, la parola “merci” poteva avere un unico significato ed indicare le imbarcazioni affidate alla per le lavorazioni. Infatti, proprio nei mesi da gennaio a giugno si Controparte_4 registrava un aumento delle “merci” essendo notorio che in tale periodo vengono eseguite le lavorazioni sulle barche in vista della stagione estiva.
Il motivo è infondato.
La Corte osserva che nelle condizioni generali di polizza dimesse in atti viene sempre precisato quando l'assicurazione copre i danni ai veicoli in consegna o custodia o a cose di terzi in custodia, pertanto, laddove le parti hanno utilizzato il più generico termine “merci”, senza alcun riferimento alla proprietà di terzi, le stesse non hanno fatto riferimento ai veicoli in consegna o in custodia (nel caso di specie alle imbarcazioni), né a cose di terzi in custodia, bensì ai beni mobili di proprietà dell'assicurata, diversi dai macchinari, per i quali ancora una volta vengono utilizzate espressioni specifiche, beni utilizzati dalla assicurata nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, quali ad esempio i materiali necessari per eseguire le lavorazioni sulle imbarcazioni (v. doc. 3 CP_3 condizioni generali di polizza, per es. art. 1.1.1. “lett. f) Proprietà e manutenzione di attrezzature, macchinari ed impianti necessari all'esercizio dell'attività .. i) per i danni da mezzi di trasporto di terzi … r) Danni a veicoli …”; v. art.
1.1.2. sub A, articolo pacificamente non operante tra le parti in quanto non oggetto di espresso richiamo nel modello di polizza, circostanza quest'ultima non contestata dall'appellante, “lett. a) Danni a cose di terzi in consegno o custodia o detenute a qualsiasi titolo …”).
Quanto alle spese processuali:
- le spese tra e devono essere compensate per entrambi i Controparte_4 Parte_1 gradi di giudizio essendo state accolte le domande svolte da entrambe per le reciproche azioni di regresso;
- le spese tra e il sig. devono essere compensate per ¼ per entrambi Controparte_4 Controparte_1
i gradi di giudizio, essendo stato accolto il motivo di appello sub 6.7 svolto da nei confronti CP_4 di e sono liquidate in base al decisum secondo i parametri medi delle cause Controparte_1 ricomprese nel valore tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, in considerazione dell'ammontare della somma riconosciuta a titolo di risarcimento danni: per il primo grado fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione, e fase decisoria per complessivi euro 3.807,75 (5.077,00 euro ridotti di ¼), oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge;
per il secondo grado fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione, comprensiva anche della istanza di sospensiva della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e fase decisoria per complessivi euro 4.356,75
(5.809,00 euro ridotti di ¼), oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge).
- deve essere condannata a rifondere le spese del presente grado di giudizio a favore Controparte_4 di liquidate in base al decisum secondo i parametri medi delle cause ricomprese nel Controparte_2 valore tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, in considerazione dell'ammontare della somma riconosciuta a titolo di risarcimento danni: fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione, comprensiva anche della istanza di sospensiva della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, istanza rigettata, e fase decisoria per complessivi euro 5.809,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge;
- deve essere condannata a rifondere le spese del presente grado di giudizio a favore Controparte_4
liquidate in base al decisum secondo i parametri medi delle cause Controparte_3 ricomprese nel valore tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, in considerazione dell'ammontare della somma riconosciuta a titolo di risarcimento danni: fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione, comprensiva anche della istanza di sospensiva della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, istanza rigettata, e fase decisoria per complessivi euro 5.809,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge;
- deve essere condannata a rifondere le spese del presente grado di giudizio a Parte_1 favore , liquidate in base al decisum secondo i parametri medi delle cause Parte_2 ricomprese nel valore tra € 52.001,00 ed € 260.00,00, in considerazione dell'ammontare della somma riconosciuta a titolo di risarcimento danni: fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione, comprensiva anche della istanza di sospensiva della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, istanza rigettata, e fase decisoria per complessivi euro 14.317,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nelle cause riunite:
RG N. 240/2024 promossa da nei confronti di Controparte_4 Controparte_1 CP_2
e
[...] Parte_1 Controparte_3
RG N. 216/2024 promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_4
e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 in parziale riforma della sentenza n. 534/2024 del Tribunale di Trieste del 22.05.2024, emessa nelle cause riunite N. RG 541/2021 e N. RG 3475/2021:
- condanna a rifondere a il 50% di quanto da questa Controparte_4 Parte_1 pagato a favore di per i danni riportati dalla imbarcazione SO;
Parte_2
- condanna a rifondere a il 50% di quanto da questa Parte_1 Controparte_4 pagato a favore di per i danni riportati dalla imbarcazione RM II;
Controparte_1
- riduce il danno liquidato a favore di alla somma di euro 21.000,20, somma da Controparte_1 rivalutare dal sinistro ad oggi, senza IVA, e con interessi compensativi, da liquidare sul capitale rivalutato annualmente al saggio individuato in via equitativa nel 1%;
- rigetta per il resto gli appelli;
- compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra e Controparte_4 Parte_1
[...]
- compensa per ¼ le spese di lite tra e il sig. di entrambi i gradi di Controparte_4 Controparte_1 giudizio e, per l'effetto, condanna al pagamento a favore di per il Controparte_4 Controparte_1 primo grado la somma di euro 3.807,75, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad
IVA e CPA come per legge;
per il secondo grado la somma di euro 4.356,75, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge).
- condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado a favore di Controparte_4 CP_2
che liquida in euro 5.809,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad
[...]
IVA e CPA come per legge;
- condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado a favore di Controparte_4 [...]
che liquida in euro 5.809,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché CP_3 ad IVA e CPA come per legge;
- condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado a favore di Parte_1
, che liquida in euro 14.317,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, Parte_2 nonché ad IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 22.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Burra dott.ssa Marina Vitulli