TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/10/2025, n. 15170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15170 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.C. n. 29975/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
- Giorgio Jachia Presidente
- Alessandro Cento Giudice
- Luigi Guariniello Giudice relatore riunito nella camera di consiglio del 21.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per reclamo ex art. 630, co. 3, c.p.c., contraddistinto dal r.g.c. n. 29975/2025, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Flavia Bruschi ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio, sito in Roma, Piazzale Clodio n. 56, come da procura in atti;
Creditore procedente e reclamante e
; Controparte_1
Debitore esecutato e reclamato contumace e
in persona del rappresentante legale in carica pro tempore;
Controparte_2
Terzo reclamato contumace e
in persona del rappresentante legale in carica pro tempore;
Controparte_3
Terzo reclamato contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con ricorso depositato in data 12.06.2025, ha proposto reclamo ex Parte_1 art. 630, co. 3, c.p.c. avverso l'ordinanza dichiarativa dell'estinzione dell'esecuzione presso terzi R.G.C. n. 29975/2025
r.g.e. n. 7668/2024, resa dal Giudice dell'esecuzione in data 04.06.2025. L'odierno reclamante ha contestato la correttezza e la legittimità dell'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva, pronunciata a seguito del rilievo d'ufficio dell'inefficacia del pignoramento,
2 - Nè la parte debitrice esecutata e reclamata, , né i terzi pignorati, Controparte_1
e si sono costituiti in giudizio, nonostante la Controparte_2 Controparte_3 notificazione del reclamo e del decreto ex art. 630, co. 3, c.p.c. a costoro, come da relate di notifica in atti.
3 - Il Giudice di prime cure, con l'ordinanza emessa in data 04.06.2025 e reclamata in questa sede, ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva, in quanto “non risulta depositata dal compimento del pignoramento l'istanza di assegnazione nel procedimento di espropriazione mobiliare presso terzi ex art.492 bis c.p.c.”. Invero, dall'esame degli atti risulta che: a) il compimento del pignoramento ex art. 492-bis c.p.c. è avvenuto in data 20.05.2024, con la notificazione del verbale di pignoramento a per compiuta giacenza, come da Controparte_1 cartolina di ricevimento con raccomandata a.r., versata in atti;
b) l'istanza di assegnazione è stata depositata in data 11.06.2024, nel fascicolo telematico della procedura esecutiva r.g.e. n.
7668/2024. Alla luce della suddetta sequenza temporale, l'avvenuto deposito dell'istanza de qua entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dal compimento del pignoramento ex art. 497 c.p.c., conduce ad escludere il configurarsi della fattispecie dell'inefficacia del pignoramento e, dunque, dell'estinzione dell'esecuzione. Pertanto, il reclamo va accolto.
4 - In considerazione della fattispecie in concreto esaminata, le spese di lite sono da compensare in toto tra la parte ricorrente e le parti resistenti contumaci, le quali non hanno dato causa alla presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 630, co. 3, c.p.c., così dispone:
1) accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca l'ordinanza reclamata;
2) compensa in toto le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Luigi Guariniello dott. Giorgio Jachia
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
- Giorgio Jachia Presidente
- Alessandro Cento Giudice
- Luigi Guariniello Giudice relatore riunito nella camera di consiglio del 21.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per reclamo ex art. 630, co. 3, c.p.c., contraddistinto dal r.g.c. n. 29975/2025, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Flavia Bruschi ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio, sito in Roma, Piazzale Clodio n. 56, come da procura in atti;
Creditore procedente e reclamante e
; Controparte_1
Debitore esecutato e reclamato contumace e
in persona del rappresentante legale in carica pro tempore;
Controparte_2
Terzo reclamato contumace e
in persona del rappresentante legale in carica pro tempore;
Controparte_3
Terzo reclamato contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con ricorso depositato in data 12.06.2025, ha proposto reclamo ex Parte_1 art. 630, co. 3, c.p.c. avverso l'ordinanza dichiarativa dell'estinzione dell'esecuzione presso terzi R.G.C. n. 29975/2025
r.g.e. n. 7668/2024, resa dal Giudice dell'esecuzione in data 04.06.2025. L'odierno reclamante ha contestato la correttezza e la legittimità dell'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva, pronunciata a seguito del rilievo d'ufficio dell'inefficacia del pignoramento,
2 - Nè la parte debitrice esecutata e reclamata, , né i terzi pignorati, Controparte_1
e si sono costituiti in giudizio, nonostante la Controparte_2 Controparte_3 notificazione del reclamo e del decreto ex art. 630, co. 3, c.p.c. a costoro, come da relate di notifica in atti.
3 - Il Giudice di prime cure, con l'ordinanza emessa in data 04.06.2025 e reclamata in questa sede, ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva, in quanto “non risulta depositata dal compimento del pignoramento l'istanza di assegnazione nel procedimento di espropriazione mobiliare presso terzi ex art.492 bis c.p.c.”. Invero, dall'esame degli atti risulta che: a) il compimento del pignoramento ex art. 492-bis c.p.c. è avvenuto in data 20.05.2024, con la notificazione del verbale di pignoramento a per compiuta giacenza, come da Controparte_1 cartolina di ricevimento con raccomandata a.r., versata in atti;
b) l'istanza di assegnazione è stata depositata in data 11.06.2024, nel fascicolo telematico della procedura esecutiva r.g.e. n.
7668/2024. Alla luce della suddetta sequenza temporale, l'avvenuto deposito dell'istanza de qua entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dal compimento del pignoramento ex art. 497 c.p.c., conduce ad escludere il configurarsi della fattispecie dell'inefficacia del pignoramento e, dunque, dell'estinzione dell'esecuzione. Pertanto, il reclamo va accolto.
4 - In considerazione della fattispecie in concreto esaminata, le spese di lite sono da compensare in toto tra la parte ricorrente e le parti resistenti contumaci, le quali non hanno dato causa alla presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 630, co. 3, c.p.c., così dispone:
1) accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca l'ordinanza reclamata;
2) compensa in toto le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Luigi Guariniello dott. Giorgio Jachia