Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 16/06/2025, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 01318/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00125/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IC
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 125 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione ICna Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica-Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del personale, Assessorato Territorio e Ambiente-Comando del Corpo Forestale della Regione ICna, Formez Pa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l'annullamento,
previa sospensione:
-dell'elenco dei candidati idonei alla prova scritta del «Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 46 Agenti del Corpo Forestale della Regione ICna, categoria B – Pos. Economica B1, a tempo pieno e indeterminato», nella parte in cui non include l'odierno ricorrente;
-dell'avviso con cui la p.a. ha comunicato gli esiti della prova scritta del concorso de quo, in data 30
ottobre u.s., nella parte in cui è stato attribuito all'odierno ricorrente un punteggio inferiore a
quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di due quesiti
errati e/o fuorvianti;
-del provvedimento con cui è stato comunicato al ricorrente il mancato superamento della prova
scritta, con conseguente sua esclusione dal concorso de quo;
-della graduatoria della prova scritta selettiva, per la parte in cui non ricomprende il ricorrente;
-dell'esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, conosciuto dalla stessa in data 30 ottobre
u.s., tramite accesso alla piattaforma “Concorsi smart” gestita da Formez PA, nella parte in cui le è
stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza,
nel suo questionario prova, di due quesiti errati e/o fuorvianti;
-del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito della prova scritta pari a 20,9 punti, in quanto
inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di due quesiti errati e/o
fuorvianti;
-del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de
quo, con particolare riferimento ai quesiti nn. 33 e 41, del correttore e del foglio risposte;
-dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o
approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso
de quo, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 33 e 41, del
questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o
fuorviante;
-del bando di concorso de quo, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi
dell'odierno ricorrente;
-ove esistente, dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le successive prove selettive del
concorso, nella parte in cui non include l'odierno ricorrente;
-ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del
concorso de quo;
-di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con
riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli
interessi dell'odierna parte ricorrente;
NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO
dell'interesse di parte ricorrente alla rettifica in aumento del punteggio della prova scritta
sostenuta, con relativa inclusione nell'elenco dei candidati ammessi alle successive fasi selettive del
concorso;
E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE
al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un
provvedimento che disponga la rettifica in aumento del punteggio conseguito da parte ricorrente
e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della relativa inclusione
nell'elenco dei candidati ammessi alle successive fasi selettive del concorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Bartolo Salone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso depositato in data 25.01.2024 e contestuale istanza cautelare di sospensione, la parte ricorrente ha impugnato, al fine dell’annullamento, l’elenco dei candidati idonei alla prova scritta del «Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 46 Agenti del Corpo Forestale della Regione ICna, categoria B – Pos. Economica B1, a tempo pieno e indeterminato», nella parte in cui non vi è incluso, nonché la comunicazione del mancato superamento della prova scritta, con condanna dell’amministrazione a rettificare in aumento il punteggio conseguito da parte ricorrente ai fini della relativa inclusione nell’elenco dei candidati ammessi alle successive fasi selettive del concorso.
Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di censura:
I. ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEL QUESITO n. 33 DEL QUESTIONARIO DELLA PROVA SCRITTA DI PARTE RICORRENTE E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. E DELL’ART. 35 DEL D.LGS. 165/2001 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO ;
II. ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEL QUESITO n. 41 DEL QUESTIONARIO DELLA PROVA SCRITTA DI PARTE RICORRENTE E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. E DELL’ART. 35 DEL D.LGS. 165/2001 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO .
Il ricorrente, avendo presentato domanda di partecipazione al «Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 46 Agenti del Corpo Forestale della Regione ICna, categoria B – Pos. Economica B1, a tempo pieno e indeterminato» indetto con D.D.G. n. 5043 del 23 dicembre 2021, contesta l’attribuzione a opera della Commissione del punteggio di 20,90 punti, insufficiente ai fini del superamento della prova scritta. Infatti, in base all’art. 6 del bando, la prova scritta selettiva consiste nella somministrazione di una batteria di 60 quiz a risposta multipla e si intende superata con il punteggio minimo di 21/30.
Ciò è dipeso, secondo parte ricorrente, dalla presenza di due quesiti (il n. 33 e il n. 41) manifestamente erronei e/o fuorvianti nel questionario della prova scritta di parte ricorrente.
Il quesito n. 33 era così formulato:
“ 33. Come si chiamano le piante a semi?
A) Alghe
B) TE
C) PE ”.
Secondo l’amministrazione la risposta corretta è la C). L’odierno ricorrente, invece, ha flaggato la risposta B).
Il quesito n. 41 era così formulato:
“ 41. Il cerchio è:
A) La parte di piano costituita dalla circonferenza e dai punti interni ad essa.
B) Una linea curva chiusa formata dall’insieme dei punti di un piano che hanno distanza diversa da un punto fisso di tale piano detto centro.
C) L’insieme dei punti del piano che sono ugualmente distanti da un punto fisso detto centro ”.
In tesi di parte ricorrente, i quesiti come sopra formulati non consentono di individuare in modo univoco una sola risposta esatta, posto che:
1) quanto al quesito n. 33, le spermatofite (o piante a semi) costituiscono un sottoinsieme delle cormofite, sicché la risposta B) data dal ricorrente non può ritenersi comunque scorretta (motivo I);
2) quanto al quesito n. 41, il cerchio comprende anche la circonferenza, quale luogo dei punti del piano equidistanti da un punto fisso detto centro, di modo che anche la risposta C) doveva ritenersi corretta.
Laddove la p.a. avesse esattamente valutato le risposte del ricorrente, quest’ultimo avrebbe ottenuto 22,20 punti (punteggio base di 20,9 punti + 0,5 punti per ogni risposta corretta fornita ai due quesiti censurati + 0,15 punti per ogni detrazione ingiustamente attribuita ai due quesiti censurati), superando di gran lunga la soglia di idoneità per essere ammesso alle successive prove concorsuali.
La Regione ICna-Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica si è costituita in giudizio con atto depositato il 26.01.2024, affidando a una successiva memoria le proprie difese.
All’udienza pubblica dell’11 giugno 2025 la causa, previo deposito di memoria di replica da parte del ricorrente, è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Tanto premesso in fatto, il ricorso non è meritevole di accoglimento.
I quesiti n. 33 e n. 41, come formulati e somministrati ai candidati, consentono in verità di individuare univocamente una sola risposta esatta, la quale è diversa da quella opzionata in entrambi i casi dal ricorrente.
Il quesito n. 33 chiedeva di individuare nello specifico le piante a semi che corrispondono alla definizione botanica di “spermatofite”, sicché la sola risposta corretta del quesito somministrato non poteva che essere la C). La risposta B) invece non è corretta in quanto non tutte le cormofite sono piante a semi: come riconosciuto dallo stesso ricorrente, le cormofite individuano una categoria più ampia comprendente al suo interno, oltre alle spermatofite, anche le piante pteridofite.
A sua volta, il quesito n. 41 chiedeva di individuare la definizione geometrica di cerchio che corrisponde esattamente e univocamente alla risposta A), essendo il cerchio “ La parte di piano costituita dalla circonferenza e dai punti interni ad essa ”. Invece la risposta C) individua la definizione di circonferenza quale “ insieme [o luogo] dei punti del piano che sono ugualmente distanti da un punto fisso detto centro ”, i quali delimitano il solo perimetro del cerchio.
Il ricorso, per tali ragioni, deve essere rigettato.
Le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m. n. 55/2014, nella misura quantificata in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della media complessità delle questioni giuridiche affrontate, avendo riguardo ai minimi tariffari in ragione della concreta attività difensiva svolta limitata alla fase studio, alla fase introduttiva e alla fase decisionale; non si procede alla liquidazione della fase istruttoria/trattazione in quanto nessuna attività difensiva rilevante è stata concretamente spesa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IC (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Tenca, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Bartolo Salone | Stefano Tenca |
IL SEGRETARIO