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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/11/2025, n. 3208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3208 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3198/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. IO RO Presidente rel
Dott. Brat Silvia Consigliere
Dott. Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(CF , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. ), con il C.F._2 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'avv. FERRARI UMBERTO, con elezione di domicilio in VIA MASCHERONI 64
27100 PAVIA, presso e nello studio dell'avv. FERRARI UMBERTO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FERRARI Controparte_1 C.F._4
PE CO, con elezione di domicilio in Via Della Rocchetta 27100 PAVIA presso e nello studio dell'avv. FERRARI PE CO
APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ARDISSONE Controparte_2 P.IVA_1
ELENA, con elezione di domicilio in VIALE CESARE BATTISTI, 17 27100 PAVIA presso e nello studio dell'avv. ARDISSONE ELENA
APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 19 (C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. MARCELLO CP_3 C.F._5
RAVETTA elettivamente domiciliata in Pavia, Corso Cavour 8, presso e nello studio dell'avv.
LO TT
APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. .IVA ) in persona del Sindaco pro Controparte_4 P.IVA_2 P.IVA_3
tempore, con il patrocinio degli avv.ti ALBERTO MANTELLINI del Foro di Milano e GIACOMO
GALAZZO del Foro di Pavia, presso i domicili digitali dei quali e , oltre che presso lo studio Email_1 Email_2 dell'Avv. Galazzo in Pavia, Via Mascheroni 64,elegge domicilio;
APPELLATO
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
Le parti all'udienza del 28.10.2025 ex art 127 ter e 352 cpc chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...]
Voglia l'ecc.ma Corte di Appello :
a. In principalità ed in totale riforma della impugnata sentenza 1352/2024 del Tribunale di Pavia dichiarare per i motivi di cui all'atto di appello che nulla è dovuto dagli appellanti , Parte_1 Pt_3
e in merito ai danni subiti dal Pt_2 Controparte_4
b. In via subordinata , ridurre le quote di responsabilità indicate nella impugnata sentenza per ciascun appellante nella misura di giustizia
Spese di ambo i gradi di giudizio rifuse .
Per : Controparte_1
- in via preliminare, accogliere il primo motivo di appello incidentale e per l'effetto annullare la sentenza di primo grado e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della
Corte dei conti;
- in via principale, verificata la sussistenza dei relativi presupposti, rigettare integralmente l'appello proposto dai sigg.ri e rigettare integralmente le conclusioni rassegnate in Parte_1 Pt_3 Pt_2
rito e nel merito dal;
rigettare le conclusioni rassegnate dalla sig.ra Controparte_4 CP_3 pagina 2 di 19 Par
nonché l'appello incidentale da quest'ultima proposto;
rigettare integralmente l'appello incidentale proposto da in quanto inammissibile e comunque infondato;
CP_2
- in ogni caso, condannare a tenere indenne e manlevare integralmente Controparte_5
(e quindi, in caso di denegata condanna solidale, anche oltre la quota di eventuale spettanza della condanna stessa) il dott. per tutto quanto lo stesso fosse eventualmente tenuto a pagare in CP_1
connessione con la sentenza di primo e/o di secondo grado, anche a titolo di spese, dedotta la franchigia prevista dalla polizza assicurativa;
- nel merito, accogliere i motivi n. 2, 3, 4 e/o 5 di appello incidentale, accertare e dichiarare che il dott. non è responsabile del danno erariale lamentato dal e che nulla deve CP_1 Controparte_4 all'Ente e per l'effetto annullare e/o riformare la sentenza impugnata nella parte in cui è stata dichiarata la responsabilità del dott. in relazione al danno oggetto del giudizio ed è stata disposta la sua CP_1
condanna al risarcimento del danno medesimo;
- rigettare integralmente la domanda formulata dal nei confronti del dott. Controparte_4 CP_1
in accoglimento di uno o più dei motivi di appello incidentale;
- ancora nel merito, in via subordinata, accogliere il sesto motivo di appello incidentale, accertare e dichiarare che, in relazione al danno lamentato dal , la responsabilità del dott. Controparte_4 non è solidale bensì parziaria e per l'effetto annullare la sentenza impugnata nella parte in cui è CP_1
stata disposta la condanna del dott. in solido con la sig.ra nonché con i sigg.ri CP_1 Pt_5
e al pagamento della somma di euro 321.676,03 oltre interessi legali Parte_1 Pt_3 Pt_2
decorrenti dal 10.7.2021, in favore del;
Controparte_4
Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio
Per : Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, così giudicare:
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE
In riforma del capo n.4 della sentenza n.1352/2024 del Tribunale di Pavia, per tutti i motivi indicati in atti, ritenere, accertare e dichiarare efficace e pienamente valida la clausola contenuta nell'art.7 della
Sezione “Integrazioni e/o modifiche ai contenuti di polizza” inclusa nell'Allegato alla scheda della polizza postuma decennale n.65/178112288, sottoscritta in data 23/10/2020 a seguito della cessazione dell'attività del dott. quale estensione della polizza n.65/54966957, clausola che Controparte_1 limita l'oggetto del rischio assunto da alla sola quota di responsabilità Controparte_2
riconosciuta a carico del proprio Assicurato dott. (esclusione del vincolo della Controparte_1 solidarietà) e per l'effetto contenere l'indennizzo dovuto all'Assicurato da parte di CP_2
pagina 3 di 19 in persona del legale rappresentante pro tempore, entro i limiti della sola quota di Controparte_2
responsabilità effettivamente accertata a carico dello stesso, nonché entro i limiti delle sole somme assicurate tenuto conto del massimale previsto per il caso di specie dalle norme contrattuali vigenti espresse nella scheda di polizza, nell'Allegato alla stessa e nelle CGA, delle franchigie, dello scoperto pari al 10% ex art.3 della Sezione “Integrazioni e/o modifiche ai contenuti di polizza” inclusa nell'Allegato alla scheda della polizza postuma decennale n.65/178112288, delle esclusioni tutte contrattualmente stabilite, condannando lo stesso e/o gli appellanti in via principale e/o la Parte_6
rag. (c.f. ), a rimborsare a tutte le Parte_7 C.F._5 Controparte_2
somme dalla stessa pagate al in eccedenza rispetto alla quota di responsabilità Controparte_4 effettivamente accertata a carico dell' all'esito del giudizio. Parte_6
IN VIA PRINCIPALE
- Respingere l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti della Sentenza n.1352/2024 emessa dal Tribunale di Pavia, perché del tutto
[...]
infondato in fatto e in diritto e conseguentemente rigettare tutte le domande formulate dagli odierni appellanti principali;
- respingere l'appello incidentale proposto da nei confronti della Sentenza n.1352/2024 Parte_7
emessa dal Tribunale di Pavia, perché del tutto infondato in fatto e in diritto e conseguentemente rigettare tutte le domande dalla stessa formulate.
IN OGNI CASO
- In riforma del capo n.4 della sentenza n.1352/2024 del Tribunale di Pavia, per tutti i motivi indicati in atti, ritenere, accertare e dichiarare efficace e operativa nel caso di specie la clausola contenuta nell'art.3 della Sezione “Integrazioni e/o modifiche ai contenuti di polizza” inclusa nell'Allegato alla scheda della polizza postuma decennale n.65/178112288, sottoscritta in data 23/10/2020 a seguito della cessazione dell'attività del dott. quale estensione della polizza n.65/54966957, Controparte_1
clausola che determina sulle somme eventualmente dovute da Controparte_2
l'applicazione di uno scoperto pari al 10%, condannando l'Assicurato a rimborsare a
[...]
tutte le somme dalla stessa pagate in eccedenza rispetto alle condizioni di polizza. Controparte_2
- Con vittoria di spese, anche tecniche e degli onorari di causa, per il primo e secondo grado di giudizio, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
- Con rigetto di ogni ulteriore istanza.
Per CP_3
Voglia l'ecc.ma Corte di Appello :
pagina 4 di 19 a. In principalità ed in totale riforma della impugnata sentenza 1352/2024 del Tribunale di Pavia dichiarare per i motivi di cui all'atto di appello che nulla è dovuto dagli appellanti , Parte_1 Pt_3
e in merito ai danni subiti dal Pt_2 Controparte_4
b. In via subordinata , ridurre le quote di responsabilità indicate nella impugnata sentenza per ciascun appellante nella misura di giustizia Spese di ambo i gradi di giudizio rifuse .
Per Controparte_4
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza:
1.
In via preliminare e pregiudiziale al merito, dichiarare inammissibili e/o comunque tardivi gli appelli incidentali rivolti al dai Sigg.ri e ed in conseguenza di ciò Controparte_4 CP_1 Pt_5 accertare l'avvenuto passaggio in giudicato delle statuizioni rese in favore del medesimo nella CP_4 sentenza n. 1352/2024 del Tribunale di Pavia e così per l'effetto deliberare l' estromissione dello stesso dal presente giudizio;
2.In ogni caso, respingere le proposte eccezioni di difetto di giurisdizione della giurisdizione ordinaria per i fatti di causa perché infondate in fatto e diritto;
3.In via subordinata, qualora gli appelli incidentali fossero ritenuti nei confronti del
[...]
ammissibili, confermare integralmente le statuizioni della sentenza n. 1352/2024 del CP_4
Tribunale di Pavia.
Con vittoria di spese e onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale così riassumeva lo svolgimento del processo “1. Il (d'ora in avanti Controparte_4
anche soltanto il ha convenuto in giudizio e , allegando e CP_4 Controparte_1 CP_3 Pt_5
deducendo:
- che il primo è stato segretario comunale del Comune dal 1° settembre 1983 fino all'11 novembre
2019 allorquando è andato in pensione;
- che è stata responsabile dei servizi finanziari del dal 10 febbraio 1990 fino al Parte_7 CP_4
1° febbraio 2020;
- che in data 3 novembre 2020 il consiglio comunale aveva approvato un elenco di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D.lgs. n. 267 del 2000;
pagina 5 di 19 - che detto elenco di debiti era costituito da somme maturate in occasione di servizi di prima necessità dei quali aveva fruito il negli anni precedenti, oggetto di titoli giurisdizionali divenuti nel CP_4
frattempo definitivi;
- che una parte di detti debiti era costituita da interessi moratori e spese legali;
- che sussiste la responsabilità dei convenuti, nella loro rispettiva qualità, per aver reso necessario il pagamento di somme non utili per l'ente pubblico che si sarebbe ritrovato in una condizione di sostanziale insolvenza a causa della sua cattiva gestione finanziaria.
1.1. Si sono costituiti in giudizio i convenuti svolgendo le difese che vengono di seguito analizzate.
1.2. Su istanza di si sono costituiti in giudizio la Controparte_1 Controparte_6
rispettivamente, questi ultimi, Parte_1 Parte_2 Parte_3 sindaco e assessori comunali dell'ente attore all'epoca dei fatti.
1.3. Su chiamata di si è costituita la società ”. Parte_1 Controparte_7
Il Tribunale di Pavia pronunciava sentenza n. 1352/24 pubblicata in data 10/10/2024 con il seguente dispositivo:
“- accoglie la domanda del e, per l'effetto, condanna , Controparte_4 Controparte_1
, , al pagamento, in Parte_7 Parte_2 Parte_1 Parte_3
solido tra loro, in favore del della somma di euro 321.676,03 oltre interessi legali a decorrere CP_4
dal 10 luglio 2021;
- condanna e al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1 Parte_7
che si liquidano in euro 22.457 per compensi professionali oltre il rimborso Controparte_4
delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge;
- accerta e dichiara le quote di responsabilità per il risarcimento liquidato con il presente provvedimento nella seguente misura: un/sesto; un/sesto; Controparte_1 Parte_7 [...]
due/noni, due/noni, due/noni; Parte_2 Parte_1 Parte_3
- condanna al pagamento delle Parte_2 Parte_1 Parte_3
spese di lite in favore di e che si liquidano, al netto della indicata Parte_7 Controparte_1
compensazione, in favore di ciascuna parte in euro 14.971,33 per compensi professionali, oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge;
- condanna la a tenere indenne da tutto quanto Controparte_6 Controparte_1 quest'ultimo sarà tenuto a pagare in virtù della presente sentenza anche a titolo di spese di lite, dedotta pagina 6 di 19 una franchigia di euro 250;
- compensa le spese di lite tra e;
Controparte_6 Controparte_1
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_7
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che si Parte_1 Controparte_7
liquidano in euro 22.457 per compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge. ”
Avverso tale sentenza proponevano appello , Parte_1 Parte_2
e con citazione notificata il 11.11.2024 chiedendo la riforma
[...] Parte_3
della sentenza per i motivi dedotti. Si costituivano gli appellati citati e Controparte_1
che proponevano appello incidentale. Alla prima udienza del 4.3 Controparte_2
2025 il consigliere istruttore ordinava l'integrazione del contraddittorio con le parti
[...]
e rinviava all'udienza del 1.7.2025. A tale udienza, si Parte_8
costituivano il che chiedeva la conferma della sentenza ed che proponeva CP_4 CP_8
appello incidentale.
All'udienza il Consigliere Istruttore, visti gli artt. 127 ter ce 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 28.10.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data del 28.10.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma,
c.p.c., ricorrendone i presupposti. Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 28.10.2025 e decisa nella camera di consiglio del 5.11.2025.
e hanno impugnato la sentenza Parte_1 Parte_2 Parte_3
per i seguenti motivi, desumibili dalla narrativa dell'appello in quanto non specificamente articolati:
1. Erroneo rigetto dell'eccezione della sussistenza della cd esimente politica, esimente ex articolo
1 comma 1 ter legge n.20/ 1994 (punti A ed E);
2. erronea esclusione della buona fede degli amministratori e sussistenza della stessa (punti B e D)
3. erronea applicazione dell'istituto della presunzione (punto C ed F)
4. scorretta indicazione delle quote di responsabilità ed erronea valutazione del comportamento particolarmente grave di e (punto G ed H) CP_3 Pt_9
ha impugnato in via incidentale tardiva la sentenza per i seguenti motivi: Controparte_1
pagina 7 di 19 1. Difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in luogo di quella della Corte dei conti. Violazione del divieto di bis in idem e di giustiziabilità frazionata. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 e dell'art. 130, d.lgs. 174/2016, e degli artt. 24 e 103, comma 2, Cost.;
2. Erroneità della sentenza per aver affermato la sussistenza del nesso causale tra la condotta del dott.
e il danno. Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., CP_1
nonché degli artt. 49, 97, 147, 147 bis, 153 e 239, d.lgs. 267/2000.;
3. Errore di fatto nella parte in cui la sentenza afferma che il dott. fosse deputato a esprimere i CP_1
pareri preventivi di regolarità tecnico-amministrativa degli atti comunali. Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 49, d.lgs. 267/2000.
4. Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 49, 97, 147, 147 bis, 153 e
239, d.lgs. 267/2000
5. Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 147, 151, 153 e 174, d.lgs.
267/2000, nonché dell'art. 3 del regolamento di contabilità del Controparte_4
Contraddittorietà della sentenza impugnata
6. In subordine. Erroneità della sentenza nella parte in cui il dott. è stato condannato in solido (e CP_1
non a titolo parziario) assieme alla sig.ra e ai terzi chiamati a risarcire il danno Pt_5
asseritamente patito dal . Erroneità della sentenza per violazione e falsa Controparte_4 applicazione dell'art. 1, l. 20/1994.
ha impugnato in via incidentale tardiva la sentenza per i seguenti motivi desumibili dalla CP_3 narrativa dell'appello in quanto non specificamente articolati:
a) Erroneo rigetto dell'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario b) Erroneo accertamento della propria responsabilità ed erronea condanna al pagamento di somme di denaro ha impugnato in via incidentale tardiva la sentenza per i seguenti motivi: Controparte_2
1) errore concernente l'operatività della polizza postuma decennale n.65/178112288 del
23/10/2020 attivata sulla precedente polizza n.65/54966957
a) errore sull'interpretazione dell'art.7 “vincolo di solidarietà” e violazione degli artt.1917 e
1341 c.c.
b) sulla errata applicazione dell'art.3 scoperto e/o franchigie c) sulle somme corrisposte da in forza della sentenza n.1352/2024 del Tribunale di CP_2
Pavia.
Giova premettere una breve sintesi della decisione impugnata.
pagina 8 di 19 Il tribunale, ritenuta sussistente la propria giurisdizione e competenza in forza dell'orientamento giurisprudenziale espresso da Cassazione S.U. ordinanze nn. 9988/2023 e 36205/ 2021, ha analizzato le prove fornite che denotavano:
• che la sezione Controllo della Corte dei conti per la Lombardia aveva rilevato irregolarità nella gestione finanziaria del esaminando gli esercizi 2013 e 2014, Controparte_4
stigmatizzando altresì il frequente ricorso all'anticipo di tesoreria ritenendolo sintomo di “un evidente squilibrio di bilancio, denotando l'incapacità dell'ente di riscuotere le entrate accertate in misura ragionevolmente sufficiente a provvedere con tempestività alle proprie necessità di spesa senza ricorrere all'indebitamento”
• che la Corte, esaminando la relazione sul rendiconto 2017, aveva evidenziato il rilevante importo dei residui attivi Imu, per gli anni 2013 2014 e 2015 Persona_1
• che i rendiconti del 2017, 2018 2019 e 2020 del evidenziavano una Controparte_4
“elevata cifra di residui attivi ancora da riscuotere anche relativi a tributi locali”, come già rilevato dalla Corte dei Conti;
i rendiconti, con parere contrario del revisore dei conti comunali erano stati sempre approvati con delibera del consiglio comunale, alla presenza del segretario comunale con parere favorevole del responsabile contabile dell'ente e con voto CP_1 CP_3
favorevole del Sindaco alla presenza di e Parte_1 Pt_2 Pt_3
• che con delibera numero 17/2020 il aveva approvato “il riconoscimento debiti fuori CP_4
bilancio ai sensi dell'articolo 194 TUEL, salvaguardia degli equilibri assestamento generale esercizio 2020/2022. per un importo di euro 1.030.516,63”
• che la situazione di costante disavanzo aveva impedito il sollecito pagamento delle forniture effettuate in favore del Comune, che era stato causa di azioni civili con esecuzione forzata, all'esito delle quali erano maturati i debiti anche per interessi e spese legali
• il tribunale ha quindi ritenuto la responsabilità solidale e concorrente di tutti i convenuti nelle diverse funzioni, analizzando partitamente i vari compiti degli organi comunali, ossia Segretario
Comunale e Responsabile Finanziario e dei rappresentanti politici del Comune ossia Sindaco ed Assessori e li ha conseguentemente condannati al risarcimento dei danni limitati ad interessi e spese legali, rigettando l'eccezione di prescrizione ed accogliendo altresì la domanda di manleva formulata nei confronti della compagnia CP_6
Non sono state riproposte da alcuno le eccezioni di prescrizione dei crediti né sono stati formulati motivi di impugnazione inerenti al quantum debeatur
Devono preliminarmente essere affrontate le questioni inerenti al passaggio in giudicato di alcuni capi della sentenza ed alla ammissibilità dell'appello incidentale tardivo proposto da parte sollevate CP_1 pagina 9 di 19 dal convenuto appellato con la sua comparsa di costituzione, eccezioni che Controparte_4
tuttavia – si osserva- non sono state estese all'appello incidentale tardivo proposto da . CP_8
Espone il Comune nella sua comparsa:
“Il notificava la sentenza a mezzo PEC ai legali costituiti di tutte le parti del Controparte_4 presente giudizio tra l'11 ottobre 2024 e il 15 ottobre 2024. Alcuno rivolgeva appello nei confronti del nei trenta giorni successivi alla notificazione….L'appello incidentale proposto Controparte_4
dal Sig. nei confronti del è ad evidenza inammissibile. CP_1 Controparte_4
La sentenza di primo grado constava infatti di due pronunce ben distinte nella rispettiva identità giuridica. Con la prima veniva dichiarata la responsabilità solidale di convenuti e terzi chiamati, e conseguentemente dell'assicurazione in garanzia, nei confronti del Comune di . Con CP_2 CP_4
la seconda, si statuiva in ordine alle quote di responsabilità interne ai convenuti e ai terzi chiamati per quanto da tutti dovuto all'Amministrazione.
Sulla prima, alcuno ha fatto appello nei termini di legge nei confronti del e anzi Controparte_4 tutti hanno prestato chiara acquiescenza, per primo proprio l'odierno appellante in via incidentale….. il
Sig. infatti, ben consapevole che la sua posizione verso l'Ente sarebbe stata garantita da CP_1 CP_2 ha lasciato che questa pagasse pressoché l'intero al ciò di cui si dichiara ben consapevole nel CP_4
suo atto e di cui la stessa riferisce a conferma nel suo. Egli, come si comprova, ha persino CP_2
pagato la quota di euro 250,00 rimasta a suo carico. Nessuno dei due soggetti ha successivamente appellato la sentenza nei confronti del nel termine perentorio prescritto dal Controparte_4
sistema degli artt. 325 e 326 cpc, per entrambi scaduto nei trenta giorni successivi alla notifica eseguita il giorno 11 ottobre e della quale lo stesso Sig. riferisce nel suo atto…” (pag 2 e ss comparsa). CP_1
Osserva questa Corte che indubbiamente la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pavia contiene diverse pronunce: la prima è quella con la quale il Tribunale afferma la propria giurisdizione e competenza, rigettando l'eccezione sollevata dai convenuti di primo grado e , la seconda è CP_1 CP_3
quella con la quale viene accolta la domanda risarcitoria svolta nei confronti dei soggetti citati, tutti condannati solidalmente, e la terza è quella con la quale sono state accertate le quote interne di responsabilità fra i coobbligati.
Gli appellanti principali e hanno impugnato tempestivamente la sentenza Parte_1 Pt_2 Pt_3
nel termine breve, citando in giudizio solo il ed ma hanno svolto domande che non si CP_1 CP_2
limitano, come ritenuto dal alla riforma del capo sulle quote di ripartizione interna della CP_4 responsabilità solidale. Le conclusioni dell'atto di appello sono chiare pagina 10 di 19 “a. In principalità ed in totale riforma della impugnata sentenza 1352/2024 del Tribunale di Pavia dichiarare per i motivi di cui all'atto di appello che nulla è dovuto dagli appellanti , Parte_1 Pt_3
e in merito ai danni subiti dal Pt_2 Controparte_4
b. In via subordinata , ridurre le quote di responsabilità indicate nella impugnata sentenza per ciascun appellante nella misura di giustizia” ed indicano che viene richiesta, in via principale, la declaratoria di esclusione della responsabilità nei confronti di un soggetto non citato, ossia il , Controparte_4
ed, in via subordinata, che viene contestata la quota di responsabilità, domanda da valere nei confronti degli altri coobbligati e , quest'ultima parimenti non citata. CP_1 CP_3
Per tali ragioni il Consigliere Istruttore, in prima udienza, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del per la domanda principale svolta con l'appello, e della per la CP_4 CP_3
domanda subordinata.
Tuttavia non può che rilevarsi come gli appellanti principali non abbiano interposto appello avverso la prima delle statuizioni sopra individuate, ossia quella sulla affermazione della giurisdizione del Giudice
Ordinario.
Ritiene la Corte che l'interesse delle parti e alla impugnazione di tale capo della sentenza, CP_1 CP_3
da considerarsi autonomo, è nato con la decisione e che pertanto l'appello incidentale tardivo di CP_1
e con cui si impugna l'affermazione della giurisdizione, in rigetto delle eccezioni sollevate in CP_8
primo grado, è inammissibile ed ha determinato il passaggio in giudicato sulla giurisdizione del
Giudice Ordinario, in applicazione della Ordinanza n. 29448 del 14/11/2024 con la quale la Suprema
Corte ha affermato che “è inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva di un capo della sentenza autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale, se l'interesse a proporla preesiste all'altrui gravame e sorge immediatamente dalla decisione”.
Al contrario, gli appelli incidentali tardivi proposti dal e avverso gli altri capi CP_1 CP_3 CP_2
della sentenza sono ammissibili, secondo i principi espressi da Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 8486 del 28/03/2024 che ha affermato che “l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile pure quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale è applicabile anche con riferimento all'interesse insorto a seguito di un'impugnazione incidentale tardiva.”
L'elemento da valutare ai fini della ammissibilità della impugnazione incidentale tardiva è pertanto l'interesse ad impugnare sorto in seguito all'impugnazione principale.
Nel caso in esame, l'appello proposto da tre soggetti, ritenuti responsabili in solido con altri due, è astrattamente idonea ad alterare l'assetto di interessi anche delle parti che inizialmente avrebbero pagina 11 di 19 prestato quiescenza alla decisione, come ed e fa quindi sorgere l'interesse CP_1 CP_3 CP_2 all'impugnazione incidentale tardiva.
Ciò premesso in rito, vengono valutati nel merito i proposti appelli principale ed incidentali, che non sono fondati.
Le prime tre doglianze svolte dagli appellanti principali possono essere congiuntamente valutate, in quanto logicamente connesse e non sono fondate.
Deducono l'erroneità della decisione per aver escluso l'applicazione della cosiddetta esimente politica, avendo fatto ricorso a presunzioni erroneamente applicate, senza valutare le presunzioni di segno contrario, che portano a ritenere sussistente la buona fede di Sindaco ed Assessori.
Giova richiamare la norma invocata, che è l'art. 1 comma 1 ter L 1994/20 che recita “Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione”.
Tale esimente, rileva la Corte, è propria della responsabilità contabile, come statuito anche dal
Tribunale, e della giurisdizione innanzi alla Corte dei Conti.
Gli appellanti non hanno specificamente impugnato la statuizione sopra indicata, che quindi è passata in giudicato.
La responsabilità civile ex art 2043 cc, in cui si inquadra la presente fattispecie, si fonda sui presupposti soggettivi di dolo e colpa e le argomentazioni censurate svolte dal primo giudice attengono proprio ai profili di colpa ravvisabili nella condotta del sindaco e degli assessori, profili che vengono da questa Corte pienamente condivisi, dal momento che la puntuale ricostruzione dei doveri e dei compiti di Sindaco ed assessori e delle manchevolezze riscontrate in capo agli appellanti principali per diversi anni, dal 2015 al 2019 non è stata efficacemente contrastata dalle argomentazioni dell'appello, che si fondano principalmente sulla scarsa conoscenza contabile degli appellanti e sulla fiducia riposta nell'operato pluriennale del Segretario Comunale e della responsabile dei servizi finanziari . CP_3
La buona fede, nella fattispecie in esame, non vale quale esimente ed in ogni caso non sussiste, proprio perché la condotta, consistita nell'avere sempre approvato i bilanci del nonostante il reiterato CP_4
parere contrario del revisore dei conti comunali e le reiterate osservazioni della Corte dei Conti su tutti i rendiconti del in relazione agli esercizi finanziari dal 2013 in poi integra proprio la colpa dei CP_4
soggetti in esame, reputata anche da questa Corte di rilevante gravità, proprio in relazione al protrarsi negli anni delle medesime condizioni, ignorate da Sindaco ed Assessori.
Proprio tale ultima argomentazione fonda il rigetto del quarto motivo di appello principale.
pagina 12 di 19 Sul punto, giova riportare la motivazione del tribunale che afferma a pag 14 “
3.2. Per quanto riguarda il riparto della responsabilità tra i singoli convenuti ed i terzi chiamati occorre evidenziare che la componente politica della dirigenza del avrebbe avuto maggiori possibilità di intervento onde CP_4
impedire ovvero attenuare il danno per cui è causa. Sul punto assumono particolare rilievo le seguenti circostanze:
- il sindaco e gli assessori, quali componenti della giunta comunale, hanno avuto una responsabilità diretta e primaria in ordine alla politica di bilancio del CP_4
- gli stessi erano investiti dei poteri di vigilanza e di direzione sull'operato del segretario comunale e della responsabile del servizio finanziario e, pertanto, avrebbero potuto e dovuto prevenire ed anche attenuare le conseguenze delle loro azioni e/o omissioni anche ricorrendo ai poteri derivanti dalla loro sostanziale sovraordinazione;
- il sindaco e gli assessori sono i principali responsabili della scelta di ignorare non solo le indicazioni del revisore contabile ma anche quelle provenienti dalle decisioni della Corte dei conti sui rendiconti degli anni dal 2013 al 2017.
Per quanto motivato la responsabilità per i danni in questa sede accertati deve essere posta in capo al sindaco ed agli assessori nella misura dei due terzi mentre la rimanente parte viene posta a carico dei convenuti.
Nei rapporti interni ai due gruppi così individuati le responsabilità, in mancanza di ulteriori elementi probatori, devono ripartirsi in parti uguali”
La sintetica e generica argomentazione posta a sostegno del quarto motivo di appello, al punto H dell'atto, non scalfisce e contrasta precipuamente la articolata motivazione del tribunale sopra riportata.
L'appello principale non merita quindi accoglimento.
Anche l'appello incidentale tardivo di non è fondato. CP_1
Il primo motivo, attinente alla Giurisdizione, è, come detto, inammissibile ed i motivi da 2 a 5 vengono congiuntamente esaminati, in quanto logicamente connessi.
Col secondo motivo si contesta la sussistenza del nesso causale fra la condotta del Segretario Comunale ed il danno. Con il terzo, il quarto ed il quinto motivo si contesta la ricostruzione effettuata dal
Tribunale in merito ai doveri e poteri del Segretario Comunale, che secondo la ricostruzione proposta andrebbe esente da responsabilità.
Richiamando quanto sopra già argomentato in relazione alla condotta colposa di Sindaco ed Assessori, questa Corte condivide pienamente l'articolata ricostruzione normativa dei compiti e doveri del
Segretario Comunale riportata in sentenza, che consente di evidenziare, proprio in forza dei documenti pagina 13 di 19 prodotti da in primo grado mai contestati, la chiara condotta colposa del Segretario Comunale CP_4
che, investito di poteri di consulenza e controllo, precipuamente in un Comune di piccole dimensioni ove i compiti e le mansioni erano sicuramente adeguate alla dimensione dell'Ente, ed essendo sempre presente a tutte le sedute del Consiglio Comunale, non ha mai opposto dubbi o riserve sulla gestione e sulle scelte finanziarie, nonostante le ricordate reiterate osservazioni di Organismi quali la Corte dei
Conti ed il revisore dei conti comunale, contribuendo quindi alla adozione di delibere pacificamente foriere dei danni accertati in sentenza. Viene quini confermata la statuizione resa dal Tribunale secondo cui “ il convenuto , omettendo di esercitare il proprio potere di controllo e di Controparte_1 ausilio nei confronti degli altri responsabili di servizio del – in primis nei confronti della CP_4
responsabile del servizio finanziario – e dei suoi organi politici abbia agevolato la cattiva gestione dell'ente ( sentenza, pag 11)
Con il sesto motivo si contesta l'attribuzione di responsabilità solidale e non parziaria, invocando principi propri della responsabilità contabile, rendendo quindi il motivo formulato ai limiti della inammissibilità, dal momento che non è stata contrastata con pertinenti argomentazioni l'affermazione del Tribunale in base alla quale nel caso di specie, che rientra nella responsabilità ex art 2043 cc, trova applicazione l'art 2055 c.c , per la imputabilità dell'illecito colposo a più soggetti.
Per le medesime ragioni non può trovare accoglimento nemmeno l'appello tardivo della appellata CP_3
[...]
Il primo motivo, attinente alla Giurisdizione, è inammissibile.
Col secondo motivo lamenta l'erroneità della attribuzione di una condotta colposa in capo alla medesima, ancora sottolineando, come in primo grado che si basa sulla erronea affermazione che è
“dipendente ragioniera (con) una posizione di responsabilità che ne eccede le effettive competenze, almeno nel contesto organizzativo dell'ente locale attore si duole” (pag 20 comparsa) e ritenendo insufficienti e non pertinenti tutte le argomentazioni del giudice di prime cure.
La doglianza non ha pregio.
Le argomentazioni non scalfiscono quanto sul punto accertato da giudice di prime cure quando scrive
“È incontestato che quest'ultima fosse negli anni oggetto di causa addetta al servizio finanziario dell'ente.
La circostanza che quest'ultima non rivestisse una qualifica dirigenziale è irrilevante.
Come è noto, infatti, l'art. 109 del D.lgs. n. 267 del 2000 prevede che le funzioni dirigenziali di cui all'art 107 del medesimo testo normativo “possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”.
pagina 14 di 19 Nella documentazione dianzi citata sono presenti plurimi pareri favorevoli della convenuta alla gestione contabile dell'ente manifestatisi per lo più nella fase di approvazione dei rendiconti di bilancio”. ( pag 11 sentenza).
Anche tale parte, come del resto le altre parti appellanti principali ed incidentali, si diffondono lungamente su principi e considerazioni proprie, ad avviso di questa Corte, della giurisdizione contabile, senza poter specificatamente escludere, nella fattispecie ex art 2043 cc., la sussistenza nel caso concreto di obblighi consultivi e di vigilanza la cui violazione colposa, proprio perché reiterata ed in spregio ai pareri ed osservazioni di altri Organi amministrativi, ha determinato i danni accertati.
Deve quindi essere confermata la valutazione oprata dal Tribunale nei seguenti termini “ Nel caso di specie, la convenuta non ha adempiuto al proprio ufficio con le modalità previste dalle Parte_7
norme menzionate: in particolare, non ha assolto al controllo costante degli equilibri finanziari, non ha verificato la veridicità di quanto esposto nei documenti di bilancio e non ha compiuto una efficace verifica dello stato di accertamento delle imposte. In tal modo la convenuta ha contribuito ad una gestione fallimentare dell'ente pubblico mettendolo in condizioni di non poter adempiere alle obbligazioni regolarmente assunte;
a tal proposito si deve evidenziare che ella, nonostante il parere non favorevole più volte manifestato dal revisore dei conti, ha manifestato sempre in senso favorevole all'approvazione dei rendiconti il proprio potere consultivo” ( pag 12 sentenza).
Viene ora trattato l'appello incidentale di , che ha censurato la sentenza per aver disapplicato CP_2
l'art 7 delle condizioni di polizza e non applicato la disposizione del contratto di polizza in materia di franchigia anziché quella della polizza postuma, che prevedrebbe l'applicazione di uno scoperto pari al
10% di ogni sinistro.
Preliminarmente, in relazione a tale appello incidentale, deve rilevarsi che parte ha eccepito solo Pt_9
in comparsa conclusionale d'appello la mancata sottoscrizione ex art 1341 cc di entrambe le clausole.
Ritiene la Corte che l'eccezione, astrattamente proponibile anche in appello, non è fondata, dovendo dare continuità all'orientamento espresso dalla Suprema Corte con le sentenze n. 8235 del 07/04/2010,
n. 17783 del 07/08/2014, n. 15598 del 11/06/2019 e, da ultimo, Ordinanza n. 14679 del 31/05/2025 in motivazione, ed applicato da questa Corte nella sentenza n.697/2019, secondo il quale “Nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell'art. 1341 cod. civ. (con conseguente necessità di specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto - e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma - le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito”.
pagina 15 di 19 È parimenti infondata l'eccezione di nullità della domanda formulata in relazione all'applicazione della franchigia della polizza postuma, sollevata da parte per essere stata proposta per la prima volta in CP_1
appello di Sul punto, si legga la comparsa di costituzione di primo grado, ove tale profilo è CP_2
stato specificamente dedotto ed eccepito e riportato nelle conclusioni.
L'appello incidentale di è fondato. CP_2
La Suprema Corte, statuendo in una fattispecie del tutto analoga, ma in tema di assicurazione per responsabilità professionale, con clausola limitativa alla quota di responsabilità, si è recentemente pronunciata con la Ordinanza n. 14679 del 31/05/2025 del seguente tenore “in tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso di clausola di delimitazione dell'oggetto del contratto alla sola quota di responsabilità dell'assicurato, il rischio assicurato è circoscritto alla quota di danno effettivamente cagionato da quest'ultimo, con esclusione di quella a lui non causalmente riconducibile
e derivante dall'insolvenza degli altri responsabili o dalla scelta discrezionale del danneggiato, cosicché tale clausola incide sulla determinazione del premio assicurativo”.
Nella motivazione, espressamente richiama “il consolidato indirizzo di questa Corte, «in tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altri soggetti, l'obbligo indennitario dell'assicuratore si estende all'intero importo dovuto al terzo danneggiato, solo in tal modo risultando attuata – attraverso la conformazione della garanzia – la funzione, propria del suddetto contratto assicurativo, di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione risarcitoria» e «ferma restando la surroga dell'assicuratore, ex art. 1203, n. 3, c.c., nel diritto di regresso dell'assicurato nei confronti del corresponsabile, obbligato solidale»,” affermato dalle sentenze citate dal tribunale per statuire il contrario principio censurato da ossia CP_2
le sentenze n. 17656 del 20/06/2023 e n. 20322 del 20/11/2012, e così argomenta “la clausola in questione deve qualificarsi come clausola che individua e delimita il rischio assicurato e non come previsione di una limitazione della responsabilità dell'assicuratore, onde essa non necessita di specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c..”
La Suprema Corte prosegue affermando che “ in caso di responsabilità imputabile all'assicurato in concorso con altri soggetti (i quali possono, d'altronde, essere responsabili anche ad altro titolo), il professionista è esposto ad un duplice rischio di carattere pratico ed economico, che è riconducibile alla sua condotta professionale negligente per entrambi gli aspetti, ma che dipende da diverse circostanze e diversi presupposti: a) in primo luogo, quello di dover risarcire il danno corrispondente alla propria quota di responsabilità, cioè quello effettivamente da lui arrecato al terzo, in conseguenza della sua negligenza professionale;
b) in secondo luogo, anche al rischio, che deriva da altri e diversi fattori (essenzialmente dalla solvibilità degli altri corresponsabili o dalla scelta discrezionale del leso),
pagina 16 di 19 di restare esposto all'azione risarcitoria del terzo in misura superiore alla propria quota di responsabilità, senza possibilità di utile regresso. Si tratta di due rischi che, almeno sul piano pratico, possono ben distinguersi, perché hanno diversa natura, diversi presupposti ….. Va, quindi, data continuità al già richiamato indirizzo di questa Corte per cui, in mancanza di diversa specificazione,
l'assicurazione della responsabilità civile copre integralmente tutti i rischi ad essa conseguenti (onde
l'assicuratore deve coprire integralmente l'esborso dell'assicurato al danneggiato conservando, poi, il diritto surroga nelle azioni di regresso, ed assumendosi così il rischio del loro esito). Tale conclusione vale, appunto, per il caso in cui manchi una specifica clausola di delimitazione di tal fatta;
e non si estende affatto, per quanto appena argomentato, al ben diverso caso in cui la clausola sia stata voluta dalle parti e da loro liberamente inserita nel contratto di assicurazione, evidentemente parametrandovi
l'entità delle rispettive prestazioni delle parti.
Infatti, in caso di previsione della clausola di delimitazione dell'oggetto del contratto alla sola quota di responsabilità dell'assicurato, il rischio assicurato è solo uno di quelli riconducibili alle conseguenze della responsabilità, in quanto l'assicurazione garantisce solo la quota del danno causato effettivamente dal suo assicurato al terzo e non anche la quota di danno che non è causalmente a lui riconducibile, ma grava sullo stesso a causa dell'insolvenza degli altri responsabili o della scelta discrezionale del danneggiato”
Da ciò consegue che, in accoglimento dell'appello incidentale di la sentenza deve essere CP_2
riformata nel senso che viene accolta la domanda di manleva di nei confronti di Controparte_1
con applicazione delle norme contrattuali pattuite e quindi, come chiesto in primo grado da CP_2
“ai soli rischi effettivamente coperti dalla polizza n.65/178112288 stipulata dal dott. CP_2 [...]
il 23/10/2020 che è una postuma su polizza n.65/54966957, restando comunque entro i CP_1
limiti delle sole somme assicurate, tenuto conto del massimale previsto per il caso di specie dalle norme contrattuali vigenti e contenute sia nella scheda di polizza sia nelle CGA, nonché delle franchigie, dello scoperto e delle esclusioni tutte contrattualmente stabilite, sempre entro i limiti della responsabilità effettivamente accertata a carico del dott. , essendo limitato dalla Controparte_1 polizza l'intervento di alla sola responsabilità del proprio assicurato Controparte_6
(esclusione del vincolo della solidarietà)” ( comparsa di costituzione pag 12). CP_2
Non può invece essere accolta la domanda formulata da di condanna dell' “Assicurato a CP_2
rimborsare a tutte le somme dalla stessa pagate in eccedenza rispetto alle Controparte_2
condizioni di polizza”, formulata nelle conclusioni d'appello, dal momento che le somme pagate in eccedenza alla quota di responsabilità costituiscono adempimenti in favore degli altri coobbligati, privi di causa, e la domanda di restituzione non trova come legittimato passivo il CP_1
pagina 17 di 19 Devono ora essere regolate le spese processuali.
L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante principale , Parte_1 [...]
e nonché degli appellanti incidentali e Parte_2 Parte_3 Controparte_1 [...]
nei confronti del , mentre non ha proposto alcuna CP_3 Controparte_4 CP_5
domanda nei confronti del . Le citate parti soccombenti sono quindi Controparte_4
condannate, ex art 91 c.p.c., in solido, alla refusione delle spese processuali del grado in favore della citata controparte vittoriosa, liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n.55/2014, con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
Sussistono invece giustificati motivi, per la reciproca soccombenza, per una integrale compensazione delle spese fra gli appellanti principali , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
e quelli incidentali , .
[...] Controparte_1 CP_3
Quanto alle spese di , questa Corte rileva che, pur essendo vittoriosa nei Controparte_2
confronti del proprio assicurato nel grado d'appello, in primo grado il suo assicurato non ha mai CP_1
preso posizione sulla eccezione di esclusione del vincolo della solidarietà, implicitamente accettandola, svolgendo difese solo in questo grado. Conseguentemente sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi fra tali parti, trattandosi di situazione assimilabile a reciproca soccombenza.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante principale nonché degli appellanti incidentali - ad eccezione di lteriore importo a titolo di CP_9
contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, e contro
[...] Parte_2 Parte_3 CP_1
, e ed il
[...] Controparte_2 CP_3 Controparte_4
avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1352/24 così provvede:
1. Rigetta l'appello principale e rigetta gli appelli incidentali proposti da CP_1
e e per l'effetto conferma i capi 1,2,3,4,7 ed 8 della impugnata
[...] CP_3
sentenza;
2. In accoglimento dell'appello incidentale di ed in parziale Controparte_2
riforma del capo 5) della sentenza impugnata, condanna la a tenere Controparte_2
pagina 18 di 19 indenne da tutto quanto quest'ultimo sarà tenuto a pagare in virtù della Controparte_1
presente sentenza anche a titolo di spese di lite, nei limiti della propria quota di responsabilità e previa applicazione della franchigia della polizza postuma che prevede l'applicazione di uno scoperto pari al 10% di ogni sinistro.
Rigetta ogni altra domanda formulata da Controparte_2
3. CO , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , in solido, alla refusione delle
[...] Controparte_1 CP_3
spese processuali del grado in favore del liquidate in € 4.389,00 Controparte_4 per fase di studio, € 2.552,00 per fase introduttiva ed € 7.298,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
4. Compensa le spese processuali del grado fra , Parte_1 [...]
, , e Parte_2 Parte_3 Controparte_1 CP_3
[...]
5. Compensa le spese processuali del doppio grado fra ed Controparte_1 [...]
anche in riforma del capo 6) Controparte_2
6. Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante principale nonché degli appellanti incidentali – ad eccezione di
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per Controparte_2
l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 5.11.2025
Il Presidente estensore
IO RO
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. IO RO Presidente rel
Dott. Brat Silvia Consigliere
Dott. Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(CF , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. ), con il C.F._2 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'avv. FERRARI UMBERTO, con elezione di domicilio in VIA MASCHERONI 64
27100 PAVIA, presso e nello studio dell'avv. FERRARI UMBERTO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FERRARI Controparte_1 C.F._4
PE CO, con elezione di domicilio in Via Della Rocchetta 27100 PAVIA presso e nello studio dell'avv. FERRARI PE CO
APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ARDISSONE Controparte_2 P.IVA_1
ELENA, con elezione di domicilio in VIALE CESARE BATTISTI, 17 27100 PAVIA presso e nello studio dell'avv. ARDISSONE ELENA
APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 19 (C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. MARCELLO CP_3 C.F._5
RAVETTA elettivamente domiciliata in Pavia, Corso Cavour 8, presso e nello studio dell'avv.
LO TT
APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. .IVA ) in persona del Sindaco pro Controparte_4 P.IVA_2 P.IVA_3
tempore, con il patrocinio degli avv.ti ALBERTO MANTELLINI del Foro di Milano e GIACOMO
GALAZZO del Foro di Pavia, presso i domicili digitali dei quali e , oltre che presso lo studio Email_1 Email_2 dell'Avv. Galazzo in Pavia, Via Mascheroni 64,elegge domicilio;
APPELLATO
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
Le parti all'udienza del 28.10.2025 ex art 127 ter e 352 cpc chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...]
Voglia l'ecc.ma Corte di Appello :
a. In principalità ed in totale riforma della impugnata sentenza 1352/2024 del Tribunale di Pavia dichiarare per i motivi di cui all'atto di appello che nulla è dovuto dagli appellanti , Parte_1 Pt_3
e in merito ai danni subiti dal Pt_2 Controparte_4
b. In via subordinata , ridurre le quote di responsabilità indicate nella impugnata sentenza per ciascun appellante nella misura di giustizia
Spese di ambo i gradi di giudizio rifuse .
Per : Controparte_1
- in via preliminare, accogliere il primo motivo di appello incidentale e per l'effetto annullare la sentenza di primo grado e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della
Corte dei conti;
- in via principale, verificata la sussistenza dei relativi presupposti, rigettare integralmente l'appello proposto dai sigg.ri e rigettare integralmente le conclusioni rassegnate in Parte_1 Pt_3 Pt_2
rito e nel merito dal;
rigettare le conclusioni rassegnate dalla sig.ra Controparte_4 CP_3 pagina 2 di 19 Par
nonché l'appello incidentale da quest'ultima proposto;
rigettare integralmente l'appello incidentale proposto da in quanto inammissibile e comunque infondato;
CP_2
- in ogni caso, condannare a tenere indenne e manlevare integralmente Controparte_5
(e quindi, in caso di denegata condanna solidale, anche oltre la quota di eventuale spettanza della condanna stessa) il dott. per tutto quanto lo stesso fosse eventualmente tenuto a pagare in CP_1
connessione con la sentenza di primo e/o di secondo grado, anche a titolo di spese, dedotta la franchigia prevista dalla polizza assicurativa;
- nel merito, accogliere i motivi n. 2, 3, 4 e/o 5 di appello incidentale, accertare e dichiarare che il dott. non è responsabile del danno erariale lamentato dal e che nulla deve CP_1 Controparte_4 all'Ente e per l'effetto annullare e/o riformare la sentenza impugnata nella parte in cui è stata dichiarata la responsabilità del dott. in relazione al danno oggetto del giudizio ed è stata disposta la sua CP_1
condanna al risarcimento del danno medesimo;
- rigettare integralmente la domanda formulata dal nei confronti del dott. Controparte_4 CP_1
in accoglimento di uno o più dei motivi di appello incidentale;
- ancora nel merito, in via subordinata, accogliere il sesto motivo di appello incidentale, accertare e dichiarare che, in relazione al danno lamentato dal , la responsabilità del dott. Controparte_4 non è solidale bensì parziaria e per l'effetto annullare la sentenza impugnata nella parte in cui è CP_1
stata disposta la condanna del dott. in solido con la sig.ra nonché con i sigg.ri CP_1 Pt_5
e al pagamento della somma di euro 321.676,03 oltre interessi legali Parte_1 Pt_3 Pt_2
decorrenti dal 10.7.2021, in favore del;
Controparte_4
Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio
Per : Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, così giudicare:
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE
In riforma del capo n.4 della sentenza n.1352/2024 del Tribunale di Pavia, per tutti i motivi indicati in atti, ritenere, accertare e dichiarare efficace e pienamente valida la clausola contenuta nell'art.7 della
Sezione “Integrazioni e/o modifiche ai contenuti di polizza” inclusa nell'Allegato alla scheda della polizza postuma decennale n.65/178112288, sottoscritta in data 23/10/2020 a seguito della cessazione dell'attività del dott. quale estensione della polizza n.65/54966957, clausola che Controparte_1 limita l'oggetto del rischio assunto da alla sola quota di responsabilità Controparte_2
riconosciuta a carico del proprio Assicurato dott. (esclusione del vincolo della Controparte_1 solidarietà) e per l'effetto contenere l'indennizzo dovuto all'Assicurato da parte di CP_2
pagina 3 di 19 in persona del legale rappresentante pro tempore, entro i limiti della sola quota di Controparte_2
responsabilità effettivamente accertata a carico dello stesso, nonché entro i limiti delle sole somme assicurate tenuto conto del massimale previsto per il caso di specie dalle norme contrattuali vigenti espresse nella scheda di polizza, nell'Allegato alla stessa e nelle CGA, delle franchigie, dello scoperto pari al 10% ex art.3 della Sezione “Integrazioni e/o modifiche ai contenuti di polizza” inclusa nell'Allegato alla scheda della polizza postuma decennale n.65/178112288, delle esclusioni tutte contrattualmente stabilite, condannando lo stesso e/o gli appellanti in via principale e/o la Parte_6
rag. (c.f. ), a rimborsare a tutte le Parte_7 C.F._5 Controparte_2
somme dalla stessa pagate al in eccedenza rispetto alla quota di responsabilità Controparte_4 effettivamente accertata a carico dell' all'esito del giudizio. Parte_6
IN VIA PRINCIPALE
- Respingere l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti della Sentenza n.1352/2024 emessa dal Tribunale di Pavia, perché del tutto
[...]
infondato in fatto e in diritto e conseguentemente rigettare tutte le domande formulate dagli odierni appellanti principali;
- respingere l'appello incidentale proposto da nei confronti della Sentenza n.1352/2024 Parte_7
emessa dal Tribunale di Pavia, perché del tutto infondato in fatto e in diritto e conseguentemente rigettare tutte le domande dalla stessa formulate.
IN OGNI CASO
- In riforma del capo n.4 della sentenza n.1352/2024 del Tribunale di Pavia, per tutti i motivi indicati in atti, ritenere, accertare e dichiarare efficace e operativa nel caso di specie la clausola contenuta nell'art.3 della Sezione “Integrazioni e/o modifiche ai contenuti di polizza” inclusa nell'Allegato alla scheda della polizza postuma decennale n.65/178112288, sottoscritta in data 23/10/2020 a seguito della cessazione dell'attività del dott. quale estensione della polizza n.65/54966957, Controparte_1
clausola che determina sulle somme eventualmente dovute da Controparte_2
l'applicazione di uno scoperto pari al 10%, condannando l'Assicurato a rimborsare a
[...]
tutte le somme dalla stessa pagate in eccedenza rispetto alle condizioni di polizza. Controparte_2
- Con vittoria di spese, anche tecniche e degli onorari di causa, per il primo e secondo grado di giudizio, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
- Con rigetto di ogni ulteriore istanza.
Per CP_3
Voglia l'ecc.ma Corte di Appello :
pagina 4 di 19 a. In principalità ed in totale riforma della impugnata sentenza 1352/2024 del Tribunale di Pavia dichiarare per i motivi di cui all'atto di appello che nulla è dovuto dagli appellanti , Parte_1 Pt_3
e in merito ai danni subiti dal Pt_2 Controparte_4
b. In via subordinata , ridurre le quote di responsabilità indicate nella impugnata sentenza per ciascun appellante nella misura di giustizia Spese di ambo i gradi di giudizio rifuse .
Per Controparte_4
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza:
1.
In via preliminare e pregiudiziale al merito, dichiarare inammissibili e/o comunque tardivi gli appelli incidentali rivolti al dai Sigg.ri e ed in conseguenza di ciò Controparte_4 CP_1 Pt_5 accertare l'avvenuto passaggio in giudicato delle statuizioni rese in favore del medesimo nella CP_4 sentenza n. 1352/2024 del Tribunale di Pavia e così per l'effetto deliberare l' estromissione dello stesso dal presente giudizio;
2.In ogni caso, respingere le proposte eccezioni di difetto di giurisdizione della giurisdizione ordinaria per i fatti di causa perché infondate in fatto e diritto;
3.In via subordinata, qualora gli appelli incidentali fossero ritenuti nei confronti del
[...]
ammissibili, confermare integralmente le statuizioni della sentenza n. 1352/2024 del CP_4
Tribunale di Pavia.
Con vittoria di spese e onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale così riassumeva lo svolgimento del processo “1. Il (d'ora in avanti Controparte_4
anche soltanto il ha convenuto in giudizio e , allegando e CP_4 Controparte_1 CP_3 Pt_5
deducendo:
- che il primo è stato segretario comunale del Comune dal 1° settembre 1983 fino all'11 novembre
2019 allorquando è andato in pensione;
- che è stata responsabile dei servizi finanziari del dal 10 febbraio 1990 fino al Parte_7 CP_4
1° febbraio 2020;
- che in data 3 novembre 2020 il consiglio comunale aveva approvato un elenco di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D.lgs. n. 267 del 2000;
pagina 5 di 19 - che detto elenco di debiti era costituito da somme maturate in occasione di servizi di prima necessità dei quali aveva fruito il negli anni precedenti, oggetto di titoli giurisdizionali divenuti nel CP_4
frattempo definitivi;
- che una parte di detti debiti era costituita da interessi moratori e spese legali;
- che sussiste la responsabilità dei convenuti, nella loro rispettiva qualità, per aver reso necessario il pagamento di somme non utili per l'ente pubblico che si sarebbe ritrovato in una condizione di sostanziale insolvenza a causa della sua cattiva gestione finanziaria.
1.1. Si sono costituiti in giudizio i convenuti svolgendo le difese che vengono di seguito analizzate.
1.2. Su istanza di si sono costituiti in giudizio la Controparte_1 Controparte_6
rispettivamente, questi ultimi, Parte_1 Parte_2 Parte_3 sindaco e assessori comunali dell'ente attore all'epoca dei fatti.
1.3. Su chiamata di si è costituita la società ”. Parte_1 Controparte_7
Il Tribunale di Pavia pronunciava sentenza n. 1352/24 pubblicata in data 10/10/2024 con il seguente dispositivo:
“- accoglie la domanda del e, per l'effetto, condanna , Controparte_4 Controparte_1
, , al pagamento, in Parte_7 Parte_2 Parte_1 Parte_3
solido tra loro, in favore del della somma di euro 321.676,03 oltre interessi legali a decorrere CP_4
dal 10 luglio 2021;
- condanna e al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1 Parte_7
che si liquidano in euro 22.457 per compensi professionali oltre il rimborso Controparte_4
delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge;
- accerta e dichiara le quote di responsabilità per il risarcimento liquidato con il presente provvedimento nella seguente misura: un/sesto; un/sesto; Controparte_1 Parte_7 [...]
due/noni, due/noni, due/noni; Parte_2 Parte_1 Parte_3
- condanna al pagamento delle Parte_2 Parte_1 Parte_3
spese di lite in favore di e che si liquidano, al netto della indicata Parte_7 Controparte_1
compensazione, in favore di ciascuna parte in euro 14.971,33 per compensi professionali, oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge;
- condanna la a tenere indenne da tutto quanto Controparte_6 Controparte_1 quest'ultimo sarà tenuto a pagare in virtù della presente sentenza anche a titolo di spese di lite, dedotta pagina 6 di 19 una franchigia di euro 250;
- compensa le spese di lite tra e;
Controparte_6 Controparte_1
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_7
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che si Parte_1 Controparte_7
liquidano in euro 22.457 per compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge. ”
Avverso tale sentenza proponevano appello , Parte_1 Parte_2
e con citazione notificata il 11.11.2024 chiedendo la riforma
[...] Parte_3
della sentenza per i motivi dedotti. Si costituivano gli appellati citati e Controparte_1
che proponevano appello incidentale. Alla prima udienza del 4.3 Controparte_2
2025 il consigliere istruttore ordinava l'integrazione del contraddittorio con le parti
[...]
e rinviava all'udienza del 1.7.2025. A tale udienza, si Parte_8
costituivano il che chiedeva la conferma della sentenza ed che proponeva CP_4 CP_8
appello incidentale.
All'udienza il Consigliere Istruttore, visti gli artt. 127 ter ce 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 28.10.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data del 28.10.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma,
c.p.c., ricorrendone i presupposti. Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 28.10.2025 e decisa nella camera di consiglio del 5.11.2025.
e hanno impugnato la sentenza Parte_1 Parte_2 Parte_3
per i seguenti motivi, desumibili dalla narrativa dell'appello in quanto non specificamente articolati:
1. Erroneo rigetto dell'eccezione della sussistenza della cd esimente politica, esimente ex articolo
1 comma 1 ter legge n.20/ 1994 (punti A ed E);
2. erronea esclusione della buona fede degli amministratori e sussistenza della stessa (punti B e D)
3. erronea applicazione dell'istituto della presunzione (punto C ed F)
4. scorretta indicazione delle quote di responsabilità ed erronea valutazione del comportamento particolarmente grave di e (punto G ed H) CP_3 Pt_9
ha impugnato in via incidentale tardiva la sentenza per i seguenti motivi: Controparte_1
pagina 7 di 19 1. Difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in luogo di quella della Corte dei conti. Violazione del divieto di bis in idem e di giustiziabilità frazionata. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 e dell'art. 130, d.lgs. 174/2016, e degli artt. 24 e 103, comma 2, Cost.;
2. Erroneità della sentenza per aver affermato la sussistenza del nesso causale tra la condotta del dott.
e il danno. Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., CP_1
nonché degli artt. 49, 97, 147, 147 bis, 153 e 239, d.lgs. 267/2000.;
3. Errore di fatto nella parte in cui la sentenza afferma che il dott. fosse deputato a esprimere i CP_1
pareri preventivi di regolarità tecnico-amministrativa degli atti comunali. Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 49, d.lgs. 267/2000.
4. Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 49, 97, 147, 147 bis, 153 e
239, d.lgs. 267/2000
5. Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 147, 151, 153 e 174, d.lgs.
267/2000, nonché dell'art. 3 del regolamento di contabilità del Controparte_4
Contraddittorietà della sentenza impugnata
6. In subordine. Erroneità della sentenza nella parte in cui il dott. è stato condannato in solido (e CP_1
non a titolo parziario) assieme alla sig.ra e ai terzi chiamati a risarcire il danno Pt_5
asseritamente patito dal . Erroneità della sentenza per violazione e falsa Controparte_4 applicazione dell'art. 1, l. 20/1994.
ha impugnato in via incidentale tardiva la sentenza per i seguenti motivi desumibili dalla CP_3 narrativa dell'appello in quanto non specificamente articolati:
a) Erroneo rigetto dell'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario b) Erroneo accertamento della propria responsabilità ed erronea condanna al pagamento di somme di denaro ha impugnato in via incidentale tardiva la sentenza per i seguenti motivi: Controparte_2
1) errore concernente l'operatività della polizza postuma decennale n.65/178112288 del
23/10/2020 attivata sulla precedente polizza n.65/54966957
a) errore sull'interpretazione dell'art.7 “vincolo di solidarietà” e violazione degli artt.1917 e
1341 c.c.
b) sulla errata applicazione dell'art.3 scoperto e/o franchigie c) sulle somme corrisposte da in forza della sentenza n.1352/2024 del Tribunale di CP_2
Pavia.
Giova premettere una breve sintesi della decisione impugnata.
pagina 8 di 19 Il tribunale, ritenuta sussistente la propria giurisdizione e competenza in forza dell'orientamento giurisprudenziale espresso da Cassazione S.U. ordinanze nn. 9988/2023 e 36205/ 2021, ha analizzato le prove fornite che denotavano:
• che la sezione Controllo della Corte dei conti per la Lombardia aveva rilevato irregolarità nella gestione finanziaria del esaminando gli esercizi 2013 e 2014, Controparte_4
stigmatizzando altresì il frequente ricorso all'anticipo di tesoreria ritenendolo sintomo di “un evidente squilibrio di bilancio, denotando l'incapacità dell'ente di riscuotere le entrate accertate in misura ragionevolmente sufficiente a provvedere con tempestività alle proprie necessità di spesa senza ricorrere all'indebitamento”
• che la Corte, esaminando la relazione sul rendiconto 2017, aveva evidenziato il rilevante importo dei residui attivi Imu, per gli anni 2013 2014 e 2015 Persona_1
• che i rendiconti del 2017, 2018 2019 e 2020 del evidenziavano una Controparte_4
“elevata cifra di residui attivi ancora da riscuotere anche relativi a tributi locali”, come già rilevato dalla Corte dei Conti;
i rendiconti, con parere contrario del revisore dei conti comunali erano stati sempre approvati con delibera del consiglio comunale, alla presenza del segretario comunale con parere favorevole del responsabile contabile dell'ente e con voto CP_1 CP_3
favorevole del Sindaco alla presenza di e Parte_1 Pt_2 Pt_3
• che con delibera numero 17/2020 il aveva approvato “il riconoscimento debiti fuori CP_4
bilancio ai sensi dell'articolo 194 TUEL, salvaguardia degli equilibri assestamento generale esercizio 2020/2022. per un importo di euro 1.030.516,63”
• che la situazione di costante disavanzo aveva impedito il sollecito pagamento delle forniture effettuate in favore del Comune, che era stato causa di azioni civili con esecuzione forzata, all'esito delle quali erano maturati i debiti anche per interessi e spese legali
• il tribunale ha quindi ritenuto la responsabilità solidale e concorrente di tutti i convenuti nelle diverse funzioni, analizzando partitamente i vari compiti degli organi comunali, ossia Segretario
Comunale e Responsabile Finanziario e dei rappresentanti politici del Comune ossia Sindaco ed Assessori e li ha conseguentemente condannati al risarcimento dei danni limitati ad interessi e spese legali, rigettando l'eccezione di prescrizione ed accogliendo altresì la domanda di manleva formulata nei confronti della compagnia CP_6
Non sono state riproposte da alcuno le eccezioni di prescrizione dei crediti né sono stati formulati motivi di impugnazione inerenti al quantum debeatur
Devono preliminarmente essere affrontate le questioni inerenti al passaggio in giudicato di alcuni capi della sentenza ed alla ammissibilità dell'appello incidentale tardivo proposto da parte sollevate CP_1 pagina 9 di 19 dal convenuto appellato con la sua comparsa di costituzione, eccezioni che Controparte_4
tuttavia – si osserva- non sono state estese all'appello incidentale tardivo proposto da . CP_8
Espone il Comune nella sua comparsa:
“Il notificava la sentenza a mezzo PEC ai legali costituiti di tutte le parti del Controparte_4 presente giudizio tra l'11 ottobre 2024 e il 15 ottobre 2024. Alcuno rivolgeva appello nei confronti del nei trenta giorni successivi alla notificazione….L'appello incidentale proposto Controparte_4
dal Sig. nei confronti del è ad evidenza inammissibile. CP_1 Controparte_4
La sentenza di primo grado constava infatti di due pronunce ben distinte nella rispettiva identità giuridica. Con la prima veniva dichiarata la responsabilità solidale di convenuti e terzi chiamati, e conseguentemente dell'assicurazione in garanzia, nei confronti del Comune di . Con CP_2 CP_4
la seconda, si statuiva in ordine alle quote di responsabilità interne ai convenuti e ai terzi chiamati per quanto da tutti dovuto all'Amministrazione.
Sulla prima, alcuno ha fatto appello nei termini di legge nei confronti del e anzi Controparte_4 tutti hanno prestato chiara acquiescenza, per primo proprio l'odierno appellante in via incidentale….. il
Sig. infatti, ben consapevole che la sua posizione verso l'Ente sarebbe stata garantita da CP_1 CP_2 ha lasciato che questa pagasse pressoché l'intero al ciò di cui si dichiara ben consapevole nel CP_4
suo atto e di cui la stessa riferisce a conferma nel suo. Egli, come si comprova, ha persino CP_2
pagato la quota di euro 250,00 rimasta a suo carico. Nessuno dei due soggetti ha successivamente appellato la sentenza nei confronti del nel termine perentorio prescritto dal Controparte_4
sistema degli artt. 325 e 326 cpc, per entrambi scaduto nei trenta giorni successivi alla notifica eseguita il giorno 11 ottobre e della quale lo stesso Sig. riferisce nel suo atto…” (pag 2 e ss comparsa). CP_1
Osserva questa Corte che indubbiamente la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pavia contiene diverse pronunce: la prima è quella con la quale il Tribunale afferma la propria giurisdizione e competenza, rigettando l'eccezione sollevata dai convenuti di primo grado e , la seconda è CP_1 CP_3
quella con la quale viene accolta la domanda risarcitoria svolta nei confronti dei soggetti citati, tutti condannati solidalmente, e la terza è quella con la quale sono state accertate le quote interne di responsabilità fra i coobbligati.
Gli appellanti principali e hanno impugnato tempestivamente la sentenza Parte_1 Pt_2 Pt_3
nel termine breve, citando in giudizio solo il ed ma hanno svolto domande che non si CP_1 CP_2
limitano, come ritenuto dal alla riforma del capo sulle quote di ripartizione interna della CP_4 responsabilità solidale. Le conclusioni dell'atto di appello sono chiare pagina 10 di 19 “a. In principalità ed in totale riforma della impugnata sentenza 1352/2024 del Tribunale di Pavia dichiarare per i motivi di cui all'atto di appello che nulla è dovuto dagli appellanti , Parte_1 Pt_3
e in merito ai danni subiti dal Pt_2 Controparte_4
b. In via subordinata , ridurre le quote di responsabilità indicate nella impugnata sentenza per ciascun appellante nella misura di giustizia” ed indicano che viene richiesta, in via principale, la declaratoria di esclusione della responsabilità nei confronti di un soggetto non citato, ossia il , Controparte_4
ed, in via subordinata, che viene contestata la quota di responsabilità, domanda da valere nei confronti degli altri coobbligati e , quest'ultima parimenti non citata. CP_1 CP_3
Per tali ragioni il Consigliere Istruttore, in prima udienza, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del per la domanda principale svolta con l'appello, e della per la CP_4 CP_3
domanda subordinata.
Tuttavia non può che rilevarsi come gli appellanti principali non abbiano interposto appello avverso la prima delle statuizioni sopra individuate, ossia quella sulla affermazione della giurisdizione del Giudice
Ordinario.
Ritiene la Corte che l'interesse delle parti e alla impugnazione di tale capo della sentenza, CP_1 CP_3
da considerarsi autonomo, è nato con la decisione e che pertanto l'appello incidentale tardivo di CP_1
e con cui si impugna l'affermazione della giurisdizione, in rigetto delle eccezioni sollevate in CP_8
primo grado, è inammissibile ed ha determinato il passaggio in giudicato sulla giurisdizione del
Giudice Ordinario, in applicazione della Ordinanza n. 29448 del 14/11/2024 con la quale la Suprema
Corte ha affermato che “è inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva di un capo della sentenza autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale, se l'interesse a proporla preesiste all'altrui gravame e sorge immediatamente dalla decisione”.
Al contrario, gli appelli incidentali tardivi proposti dal e avverso gli altri capi CP_1 CP_3 CP_2
della sentenza sono ammissibili, secondo i principi espressi da Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 8486 del 28/03/2024 che ha affermato che “l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile pure quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale è applicabile anche con riferimento all'interesse insorto a seguito di un'impugnazione incidentale tardiva.”
L'elemento da valutare ai fini della ammissibilità della impugnazione incidentale tardiva è pertanto l'interesse ad impugnare sorto in seguito all'impugnazione principale.
Nel caso in esame, l'appello proposto da tre soggetti, ritenuti responsabili in solido con altri due, è astrattamente idonea ad alterare l'assetto di interessi anche delle parti che inizialmente avrebbero pagina 11 di 19 prestato quiescenza alla decisione, come ed e fa quindi sorgere l'interesse CP_1 CP_3 CP_2 all'impugnazione incidentale tardiva.
Ciò premesso in rito, vengono valutati nel merito i proposti appelli principale ed incidentali, che non sono fondati.
Le prime tre doglianze svolte dagli appellanti principali possono essere congiuntamente valutate, in quanto logicamente connesse e non sono fondate.
Deducono l'erroneità della decisione per aver escluso l'applicazione della cosiddetta esimente politica, avendo fatto ricorso a presunzioni erroneamente applicate, senza valutare le presunzioni di segno contrario, che portano a ritenere sussistente la buona fede di Sindaco ed Assessori.
Giova richiamare la norma invocata, che è l'art. 1 comma 1 ter L 1994/20 che recita “Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione”.
Tale esimente, rileva la Corte, è propria della responsabilità contabile, come statuito anche dal
Tribunale, e della giurisdizione innanzi alla Corte dei Conti.
Gli appellanti non hanno specificamente impugnato la statuizione sopra indicata, che quindi è passata in giudicato.
La responsabilità civile ex art 2043 cc, in cui si inquadra la presente fattispecie, si fonda sui presupposti soggettivi di dolo e colpa e le argomentazioni censurate svolte dal primo giudice attengono proprio ai profili di colpa ravvisabili nella condotta del sindaco e degli assessori, profili che vengono da questa Corte pienamente condivisi, dal momento che la puntuale ricostruzione dei doveri e dei compiti di Sindaco ed assessori e delle manchevolezze riscontrate in capo agli appellanti principali per diversi anni, dal 2015 al 2019 non è stata efficacemente contrastata dalle argomentazioni dell'appello, che si fondano principalmente sulla scarsa conoscenza contabile degli appellanti e sulla fiducia riposta nell'operato pluriennale del Segretario Comunale e della responsabile dei servizi finanziari . CP_3
La buona fede, nella fattispecie in esame, non vale quale esimente ed in ogni caso non sussiste, proprio perché la condotta, consistita nell'avere sempre approvato i bilanci del nonostante il reiterato CP_4
parere contrario del revisore dei conti comunali e le reiterate osservazioni della Corte dei Conti su tutti i rendiconti del in relazione agli esercizi finanziari dal 2013 in poi integra proprio la colpa dei CP_4
soggetti in esame, reputata anche da questa Corte di rilevante gravità, proprio in relazione al protrarsi negli anni delle medesime condizioni, ignorate da Sindaco ed Assessori.
Proprio tale ultima argomentazione fonda il rigetto del quarto motivo di appello principale.
pagina 12 di 19 Sul punto, giova riportare la motivazione del tribunale che afferma a pag 14 “
3.2. Per quanto riguarda il riparto della responsabilità tra i singoli convenuti ed i terzi chiamati occorre evidenziare che la componente politica della dirigenza del avrebbe avuto maggiori possibilità di intervento onde CP_4
impedire ovvero attenuare il danno per cui è causa. Sul punto assumono particolare rilievo le seguenti circostanze:
- il sindaco e gli assessori, quali componenti della giunta comunale, hanno avuto una responsabilità diretta e primaria in ordine alla politica di bilancio del CP_4
- gli stessi erano investiti dei poteri di vigilanza e di direzione sull'operato del segretario comunale e della responsabile del servizio finanziario e, pertanto, avrebbero potuto e dovuto prevenire ed anche attenuare le conseguenze delle loro azioni e/o omissioni anche ricorrendo ai poteri derivanti dalla loro sostanziale sovraordinazione;
- il sindaco e gli assessori sono i principali responsabili della scelta di ignorare non solo le indicazioni del revisore contabile ma anche quelle provenienti dalle decisioni della Corte dei conti sui rendiconti degli anni dal 2013 al 2017.
Per quanto motivato la responsabilità per i danni in questa sede accertati deve essere posta in capo al sindaco ed agli assessori nella misura dei due terzi mentre la rimanente parte viene posta a carico dei convenuti.
Nei rapporti interni ai due gruppi così individuati le responsabilità, in mancanza di ulteriori elementi probatori, devono ripartirsi in parti uguali”
La sintetica e generica argomentazione posta a sostegno del quarto motivo di appello, al punto H dell'atto, non scalfisce e contrasta precipuamente la articolata motivazione del tribunale sopra riportata.
L'appello principale non merita quindi accoglimento.
Anche l'appello incidentale tardivo di non è fondato. CP_1
Il primo motivo, attinente alla Giurisdizione, è, come detto, inammissibile ed i motivi da 2 a 5 vengono congiuntamente esaminati, in quanto logicamente connessi.
Col secondo motivo si contesta la sussistenza del nesso causale fra la condotta del Segretario Comunale ed il danno. Con il terzo, il quarto ed il quinto motivo si contesta la ricostruzione effettuata dal
Tribunale in merito ai doveri e poteri del Segretario Comunale, che secondo la ricostruzione proposta andrebbe esente da responsabilità.
Richiamando quanto sopra già argomentato in relazione alla condotta colposa di Sindaco ed Assessori, questa Corte condivide pienamente l'articolata ricostruzione normativa dei compiti e doveri del
Segretario Comunale riportata in sentenza, che consente di evidenziare, proprio in forza dei documenti pagina 13 di 19 prodotti da in primo grado mai contestati, la chiara condotta colposa del Segretario Comunale CP_4
che, investito di poteri di consulenza e controllo, precipuamente in un Comune di piccole dimensioni ove i compiti e le mansioni erano sicuramente adeguate alla dimensione dell'Ente, ed essendo sempre presente a tutte le sedute del Consiglio Comunale, non ha mai opposto dubbi o riserve sulla gestione e sulle scelte finanziarie, nonostante le ricordate reiterate osservazioni di Organismi quali la Corte dei
Conti ed il revisore dei conti comunale, contribuendo quindi alla adozione di delibere pacificamente foriere dei danni accertati in sentenza. Viene quini confermata la statuizione resa dal Tribunale secondo cui “ il convenuto , omettendo di esercitare il proprio potere di controllo e di Controparte_1 ausilio nei confronti degli altri responsabili di servizio del – in primis nei confronti della CP_4
responsabile del servizio finanziario – e dei suoi organi politici abbia agevolato la cattiva gestione dell'ente ( sentenza, pag 11)
Con il sesto motivo si contesta l'attribuzione di responsabilità solidale e non parziaria, invocando principi propri della responsabilità contabile, rendendo quindi il motivo formulato ai limiti della inammissibilità, dal momento che non è stata contrastata con pertinenti argomentazioni l'affermazione del Tribunale in base alla quale nel caso di specie, che rientra nella responsabilità ex art 2043 cc, trova applicazione l'art 2055 c.c , per la imputabilità dell'illecito colposo a più soggetti.
Per le medesime ragioni non può trovare accoglimento nemmeno l'appello tardivo della appellata CP_3
[...]
Il primo motivo, attinente alla Giurisdizione, è inammissibile.
Col secondo motivo lamenta l'erroneità della attribuzione di una condotta colposa in capo alla medesima, ancora sottolineando, come in primo grado che si basa sulla erronea affermazione che è
“dipendente ragioniera (con) una posizione di responsabilità che ne eccede le effettive competenze, almeno nel contesto organizzativo dell'ente locale attore si duole” (pag 20 comparsa) e ritenendo insufficienti e non pertinenti tutte le argomentazioni del giudice di prime cure.
La doglianza non ha pregio.
Le argomentazioni non scalfiscono quanto sul punto accertato da giudice di prime cure quando scrive
“È incontestato che quest'ultima fosse negli anni oggetto di causa addetta al servizio finanziario dell'ente.
La circostanza che quest'ultima non rivestisse una qualifica dirigenziale è irrilevante.
Come è noto, infatti, l'art. 109 del D.lgs. n. 267 del 2000 prevede che le funzioni dirigenziali di cui all'art 107 del medesimo testo normativo “possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”.
pagina 14 di 19 Nella documentazione dianzi citata sono presenti plurimi pareri favorevoli della convenuta alla gestione contabile dell'ente manifestatisi per lo più nella fase di approvazione dei rendiconti di bilancio”. ( pag 11 sentenza).
Anche tale parte, come del resto le altre parti appellanti principali ed incidentali, si diffondono lungamente su principi e considerazioni proprie, ad avviso di questa Corte, della giurisdizione contabile, senza poter specificatamente escludere, nella fattispecie ex art 2043 cc., la sussistenza nel caso concreto di obblighi consultivi e di vigilanza la cui violazione colposa, proprio perché reiterata ed in spregio ai pareri ed osservazioni di altri Organi amministrativi, ha determinato i danni accertati.
Deve quindi essere confermata la valutazione oprata dal Tribunale nei seguenti termini “ Nel caso di specie, la convenuta non ha adempiuto al proprio ufficio con le modalità previste dalle Parte_7
norme menzionate: in particolare, non ha assolto al controllo costante degli equilibri finanziari, non ha verificato la veridicità di quanto esposto nei documenti di bilancio e non ha compiuto una efficace verifica dello stato di accertamento delle imposte. In tal modo la convenuta ha contribuito ad una gestione fallimentare dell'ente pubblico mettendolo in condizioni di non poter adempiere alle obbligazioni regolarmente assunte;
a tal proposito si deve evidenziare che ella, nonostante il parere non favorevole più volte manifestato dal revisore dei conti, ha manifestato sempre in senso favorevole all'approvazione dei rendiconti il proprio potere consultivo” ( pag 12 sentenza).
Viene ora trattato l'appello incidentale di , che ha censurato la sentenza per aver disapplicato CP_2
l'art 7 delle condizioni di polizza e non applicato la disposizione del contratto di polizza in materia di franchigia anziché quella della polizza postuma, che prevedrebbe l'applicazione di uno scoperto pari al
10% di ogni sinistro.
Preliminarmente, in relazione a tale appello incidentale, deve rilevarsi che parte ha eccepito solo Pt_9
in comparsa conclusionale d'appello la mancata sottoscrizione ex art 1341 cc di entrambe le clausole.
Ritiene la Corte che l'eccezione, astrattamente proponibile anche in appello, non è fondata, dovendo dare continuità all'orientamento espresso dalla Suprema Corte con le sentenze n. 8235 del 07/04/2010,
n. 17783 del 07/08/2014, n. 15598 del 11/06/2019 e, da ultimo, Ordinanza n. 14679 del 31/05/2025 in motivazione, ed applicato da questa Corte nella sentenza n.697/2019, secondo il quale “Nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell'art. 1341 cod. civ. (con conseguente necessità di specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto - e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma - le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito”.
pagina 15 di 19 È parimenti infondata l'eccezione di nullità della domanda formulata in relazione all'applicazione della franchigia della polizza postuma, sollevata da parte per essere stata proposta per la prima volta in CP_1
appello di Sul punto, si legga la comparsa di costituzione di primo grado, ove tale profilo è CP_2
stato specificamente dedotto ed eccepito e riportato nelle conclusioni.
L'appello incidentale di è fondato. CP_2
La Suprema Corte, statuendo in una fattispecie del tutto analoga, ma in tema di assicurazione per responsabilità professionale, con clausola limitativa alla quota di responsabilità, si è recentemente pronunciata con la Ordinanza n. 14679 del 31/05/2025 del seguente tenore “in tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso di clausola di delimitazione dell'oggetto del contratto alla sola quota di responsabilità dell'assicurato, il rischio assicurato è circoscritto alla quota di danno effettivamente cagionato da quest'ultimo, con esclusione di quella a lui non causalmente riconducibile
e derivante dall'insolvenza degli altri responsabili o dalla scelta discrezionale del danneggiato, cosicché tale clausola incide sulla determinazione del premio assicurativo”.
Nella motivazione, espressamente richiama “il consolidato indirizzo di questa Corte, «in tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altri soggetti, l'obbligo indennitario dell'assicuratore si estende all'intero importo dovuto al terzo danneggiato, solo in tal modo risultando attuata – attraverso la conformazione della garanzia – la funzione, propria del suddetto contratto assicurativo, di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione risarcitoria» e «ferma restando la surroga dell'assicuratore, ex art. 1203, n. 3, c.c., nel diritto di regresso dell'assicurato nei confronti del corresponsabile, obbligato solidale»,” affermato dalle sentenze citate dal tribunale per statuire il contrario principio censurato da ossia CP_2
le sentenze n. 17656 del 20/06/2023 e n. 20322 del 20/11/2012, e così argomenta “la clausola in questione deve qualificarsi come clausola che individua e delimita il rischio assicurato e non come previsione di una limitazione della responsabilità dell'assicuratore, onde essa non necessita di specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c..”
La Suprema Corte prosegue affermando che “ in caso di responsabilità imputabile all'assicurato in concorso con altri soggetti (i quali possono, d'altronde, essere responsabili anche ad altro titolo), il professionista è esposto ad un duplice rischio di carattere pratico ed economico, che è riconducibile alla sua condotta professionale negligente per entrambi gli aspetti, ma che dipende da diverse circostanze e diversi presupposti: a) in primo luogo, quello di dover risarcire il danno corrispondente alla propria quota di responsabilità, cioè quello effettivamente da lui arrecato al terzo, in conseguenza della sua negligenza professionale;
b) in secondo luogo, anche al rischio, che deriva da altri e diversi fattori (essenzialmente dalla solvibilità degli altri corresponsabili o dalla scelta discrezionale del leso),
pagina 16 di 19 di restare esposto all'azione risarcitoria del terzo in misura superiore alla propria quota di responsabilità, senza possibilità di utile regresso. Si tratta di due rischi che, almeno sul piano pratico, possono ben distinguersi, perché hanno diversa natura, diversi presupposti ….. Va, quindi, data continuità al già richiamato indirizzo di questa Corte per cui, in mancanza di diversa specificazione,
l'assicurazione della responsabilità civile copre integralmente tutti i rischi ad essa conseguenti (onde
l'assicuratore deve coprire integralmente l'esborso dell'assicurato al danneggiato conservando, poi, il diritto surroga nelle azioni di regresso, ed assumendosi così il rischio del loro esito). Tale conclusione vale, appunto, per il caso in cui manchi una specifica clausola di delimitazione di tal fatta;
e non si estende affatto, per quanto appena argomentato, al ben diverso caso in cui la clausola sia stata voluta dalle parti e da loro liberamente inserita nel contratto di assicurazione, evidentemente parametrandovi
l'entità delle rispettive prestazioni delle parti.
Infatti, in caso di previsione della clausola di delimitazione dell'oggetto del contratto alla sola quota di responsabilità dell'assicurato, il rischio assicurato è solo uno di quelli riconducibili alle conseguenze della responsabilità, in quanto l'assicurazione garantisce solo la quota del danno causato effettivamente dal suo assicurato al terzo e non anche la quota di danno che non è causalmente a lui riconducibile, ma grava sullo stesso a causa dell'insolvenza degli altri responsabili o della scelta discrezionale del danneggiato”
Da ciò consegue che, in accoglimento dell'appello incidentale di la sentenza deve essere CP_2
riformata nel senso che viene accolta la domanda di manleva di nei confronti di Controparte_1
con applicazione delle norme contrattuali pattuite e quindi, come chiesto in primo grado da CP_2
“ai soli rischi effettivamente coperti dalla polizza n.65/178112288 stipulata dal dott. CP_2 [...]
il 23/10/2020 che è una postuma su polizza n.65/54966957, restando comunque entro i CP_1
limiti delle sole somme assicurate, tenuto conto del massimale previsto per il caso di specie dalle norme contrattuali vigenti e contenute sia nella scheda di polizza sia nelle CGA, nonché delle franchigie, dello scoperto e delle esclusioni tutte contrattualmente stabilite, sempre entro i limiti della responsabilità effettivamente accertata a carico del dott. , essendo limitato dalla Controparte_1 polizza l'intervento di alla sola responsabilità del proprio assicurato Controparte_6
(esclusione del vincolo della solidarietà)” ( comparsa di costituzione pag 12). CP_2
Non può invece essere accolta la domanda formulata da di condanna dell' “Assicurato a CP_2
rimborsare a tutte le somme dalla stessa pagate in eccedenza rispetto alle Controparte_2
condizioni di polizza”, formulata nelle conclusioni d'appello, dal momento che le somme pagate in eccedenza alla quota di responsabilità costituiscono adempimenti in favore degli altri coobbligati, privi di causa, e la domanda di restituzione non trova come legittimato passivo il CP_1
pagina 17 di 19 Devono ora essere regolate le spese processuali.
L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante principale , Parte_1 [...]
e nonché degli appellanti incidentali e Parte_2 Parte_3 Controparte_1 [...]
nei confronti del , mentre non ha proposto alcuna CP_3 Controparte_4 CP_5
domanda nei confronti del . Le citate parti soccombenti sono quindi Controparte_4
condannate, ex art 91 c.p.c., in solido, alla refusione delle spese processuali del grado in favore della citata controparte vittoriosa, liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n.55/2014, con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
Sussistono invece giustificati motivi, per la reciproca soccombenza, per una integrale compensazione delle spese fra gli appellanti principali , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
e quelli incidentali , .
[...] Controparte_1 CP_3
Quanto alle spese di , questa Corte rileva che, pur essendo vittoriosa nei Controparte_2
confronti del proprio assicurato nel grado d'appello, in primo grado il suo assicurato non ha mai CP_1
preso posizione sulla eccezione di esclusione del vincolo della solidarietà, implicitamente accettandola, svolgendo difese solo in questo grado. Conseguentemente sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi fra tali parti, trattandosi di situazione assimilabile a reciproca soccombenza.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante principale nonché degli appellanti incidentali - ad eccezione di lteriore importo a titolo di CP_9
contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, e contro
[...] Parte_2 Parte_3 CP_1
, e ed il
[...] Controparte_2 CP_3 Controparte_4
avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1352/24 così provvede:
1. Rigetta l'appello principale e rigetta gli appelli incidentali proposti da CP_1
e e per l'effetto conferma i capi 1,2,3,4,7 ed 8 della impugnata
[...] CP_3
sentenza;
2. In accoglimento dell'appello incidentale di ed in parziale Controparte_2
riforma del capo 5) della sentenza impugnata, condanna la a tenere Controparte_2
pagina 18 di 19 indenne da tutto quanto quest'ultimo sarà tenuto a pagare in virtù della Controparte_1
presente sentenza anche a titolo di spese di lite, nei limiti della propria quota di responsabilità e previa applicazione della franchigia della polizza postuma che prevede l'applicazione di uno scoperto pari al 10% di ogni sinistro.
Rigetta ogni altra domanda formulata da Controparte_2
3. CO , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , in solido, alla refusione delle
[...] Controparte_1 CP_3
spese processuali del grado in favore del liquidate in € 4.389,00 Controparte_4 per fase di studio, € 2.552,00 per fase introduttiva ed € 7.298,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
4. Compensa le spese processuali del grado fra , Parte_1 [...]
, , e Parte_2 Parte_3 Controparte_1 CP_3
[...]
5. Compensa le spese processuali del doppio grado fra ed Controparte_1 [...]
anche in riforma del capo 6) Controparte_2
6. Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante principale nonché degli appellanti incidentali – ad eccezione di
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per Controparte_2
l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 5.11.2025
Il Presidente estensore
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