TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 3300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3300 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
SENTENZA nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 29680/2021- 30217/2021r.g.,
e vertente tra
(C.F. , rappresentata e difesa in virtù di Parte_1 C.F._1 procura alle liti dagli Avv.ti Maria Sofia Amalfitano (C.F. ) e Fabio C.F._2
Falanga (C.F. ) e domiciliata presso lo studio degli stessi in Torre del C.F._3
RE (Na) al corso Vittorio Emanuele n. 175 – Viale Villa Comunale
-Opponente
NONCHÉ
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta Controparte_1 C.F._4 procura alle liti dall' Avv. Carlo Macrì (C.F. ) e domiciliato presso C.F._5 lo studio dello stesso in Napoli alla via dei Fiorentini n. 61
-Opponente
E
P. Iva C.f. , con sede legale in Milano, Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 alla piazza della Trivulziana n. 4/A, , soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK S.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F.
) e Andrea Ornati (C.F. , presso il cui studio C.F._6 C.F._7 elegge domicilio in La Spezia (SP) alla via Fontevivo n. 21/N, giusta procura alle liti
-Parte opposta
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso ritualmente depositato chiedeva emettersi decreto ingiuntivo nei CP_2 confronti di e per ottenere il pagamento della somma Parte_1 Controparte_1 di € 19.890,74 oltre interessi legali sulla sola sorte capitale a decorrere dalla domanda fino all'effettivo soddisfo. Parte ricorrente prospettava di essere creditrice nei confronti degli stessi in virtù di contratto di finanziamento n. 290729887407 stipulato dalla SInora quale debitrice principale e dal SI. quale coobbligato con la Pt_1 CP_1 [...] in data 05.05.2004, rispetto al quale gli odierni opponenti si sarebbero resi Controparte_3 morosi nel pagamento delle rate pattuite. Con successivi atti di cessione in blocco, il credito in questione veniva ceduto pro soluto prima da a e Controparte_3 Controparte_4 poi da quest'ultima all'odierna parte opposta CP_2
Con decreto n. 7619/2021, emesso in data 08.10.2021, il Tribunale di Napoli ingiungeva a di pagare alla ricorrente la somma richiesta oltre Parte_2 Controparte_1 interessi come da domanda.
Avverso il suddetto decreto proponevano separate opposizioni la SI.ra Parte_1 ed il relativo giudizio veniva rubricato al n. 29680/2021 r.g. ed il SI. ed il Controparte_1 relativo giudizio veniva rubricato al n. 30217/2021 r.g.
Con ordinanza del 03.05.2022 i giudizi venivano riuniti.
Venendo ai motivi di opposizione, la SI.ra deduceva:1) il difetto di Parte_1 titolarità e di legittimazione attiva della parte ricorrente, la quale non avrebbe provato la ricomprensione del credito per cui è causa in quelli oggetto di cessione in blocco prima da a e poi da quest'ultima a 2) la Controparte_3 Controparte_4 CP_2 prescrizione del diritto di credito vantato stante il decorso del termine decennale;
3)la nullità parziale del contratto di finanziamento de quo relativamente alle clausole sugli interessi convenzionali e moratori, nonché quelle sulle altre voci di costo concorrenti al calcolo usura, in quanto tutte sarebbero state pattuite oltre soglia, con conseguente necessaria applicazione del tasso sostitutivo ai sensi dell'art. 117 co. 7 Tub.
Il SI. deduceva :1) l'inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo in Controparte_1 quanto emesso in violazione degli art. 633 ss. c.p.c. perché non suffragato da documentazione idonea;
2) l'inesistenza del credito vantato in quanto nel corso del rapporto contrattuale sarebbero state applicate condizioni illegittime, essendo stati pattuiti interessi legali e moratori, nonché altre voci di costo concorrenti, in misura usuraria;
3) la violazione del divieto di anatocismo in ragione dell'applicazione di interessi moratori anche sull'intera rata scaduta e quindi anche sulla quota interessi;
4) la prescrizione del diritto di credito vantato in ragione del decorso del termine decennale.
2 Entrambi concludevano per l'accoglimento della spiegata opposizione per i motivi indicati in citazione.
Resisteva in giudizio la la quale deduceva:1)l'idoneità della documentazione CP_2 prodotta in sede monitoria a dare prova che il credito sia certo, liquido ed eSIibile;
2)
l'applicazione di clausole sugli interessi corrispettivi e di mora in misura legittima al di sotto del tasso soglia usura, nonché l'applicazione di voci di costo legittime e non computabili ai fini del calcolo usura;
3) la legittimità, in quanto non vessatorie, di ogni clausola contenuta nel contratto di finanziamento;
4) la legittimità dell'operazione di calcolo degli interessi di mora sia sulla quota capitale sia sulla quota interessi in quanto prevista dalla legge ed espressamente pattuita dalle parti;
5) la propria titolarità e legittimazione attiva rispetto al rapporto di credito in questione provata dall'estratto in Gazzetta Ufficiale e dal contratto di cessione depositati in sede monitoria;
6) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione atteso che secondo il piano di ammortamento l'ultima rata scadeva in data 28.04.2009 ed è da quel giorno che decorrerebbe il termine decennale di prescrizione, mai spirato e anzi regolarmente interrotto in ragione della notifica a entrambi i debitori di una missiva di sollecito e di comunicazione di cessione del credito datata maggio 2017;
In forza di tutto quanto detto concludeva per l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, con concessione della provvisoria esecuzione dello stesso ex art 648 c.p.c.
Nel corso del giudizio, verificata la ritualità delle costituzioni, riuniti i due giudizi, esperito il tentativo obbligatorio di mediazione nei confronti della sola con esito Parte_1 negativo, rigettata la richiesta ex art 648 c.p.c., concessi i termini ex art 183 comma VI
c.p.c., all' udienza del 07.01.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di improcedibilità per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Ed invero costituisce ius receptum che “l'improcedibilità della domanda giudiziale per il mancato esperimento della mediazione può essere eccepita dalla parte o rilevata dal giudice entro la prima udienza del giudizio di primo grado” (Corte di Appello Roma, sent. n. 7572/2024).
Nel caso di specie nei due giudizi riuniti solo la SI.ra formulava tempestivamente Pt_1
l'eccezione di improcedibilità mentre il SI. nulla deduceva al riguardo ( se non CP_1 dopo la remissione della causa sul ruolo) né il precedente magistrato rilevava d'ufficio la questione alla prima udienza, solo con l'ordinanza di remissione della causa sul ruolo
(trattenuta in decisione) del 13.05.2023, rilevato che l'opponente aveva eccepito l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, assegnava termine alla opposta per proporre domanda di mediazione.
3 Tale termine deve ritenersi concesso per procedere al tentativo di mediazione obbligatoria solo nei confronti della parte che aveva tempestivamente eccepito l'improcedibilità e dunque la SI.ra e non anche per procedere al medesimo tentativo nei confronti Pt_1 del SI che tale eccezione non aveva formulato ( ed in mancanza di tempestivo CP_1 rilievo ufficioso del giudice nei suoi confronti) .
Va peraltro anche dato atto che nemmeno il giudicante alla data di rimessione della causa sul ruolo poteva più rilevare d'ufficio la questione per quanto concerne la posizione dell'opponente in quanto la causa era già in fase decisionale. CP_1
Dunque la Banca opposta aveva l'obbligo di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione solo nei confronti della SI.ra (rispetto alla quale la banca opposta ha depositato il Pt_1 verbale negativo di mediazione) e non anche nei confronti dell'opponente (nei CP_1 confronti del quale invece la banca opposta non ha dimostrato di avere esperito la mediazione) che ha invece eccepito l'improcedibilità della domanda solo negli scritti difensivi successivi alla rimessione della causa sul ruolo, ossia tardivamente.
In conclusione la domanda va dichiarata procedibile nei confronti di entrambi gli opponenti.
Passando al merito l'opposizione è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ai fini della presente decisione è sufficiente esaminare il motivo di opposizione inerente la carenza di legittimazione e di titolarità del credito sebbene formulata dalla sola SI.ra in citazione e dedotta dal SI. solo nel corso del giudizio negli scritti Pt_1 CP_1 conclusionali medio tempore depositati e ciò in quanto, la verifica della legittimazione ad agire o a contraddire, ma anche l'accertamento della titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio possono essere operati d'ufficio dal giudice alla stregua degli atti di causa.
Sul punto, va evidenziato che la giurisprudenza costante della Suprema Corte, ha affermato che “Le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa” (ex multis,
Cass. n. 23721/2021).
Occorre poi precisare che pur avendo gli opponenti fatto riferimento tanto ad un difetto di legittimazione attiva, quanto ad un difetto di titolarità del credito, il contenuto degli atti del presente giudizio consentono di ritenere che le parti abbiano inteso -solo- escludere la titolarità del diritto di credito in capo a (sulla distinzione tra legittimazione Controparte_2
4 attiva e titolarità del diritto si veda, di recente, Cass., sez. 3, ord. 27 novembre 2023, n.
32814) e non anche la legittimazione.
Ebbene passando all'esame della predetta eccezione nel corpo del ricorso per decreto ingiuntivo l'opposta deduce l'esistenza di due vicende circolatorie, la prima in seguito a contratto di cessione in blocco stipulato da con Controparte_3 Controparte_4 la seconda in seguito a contratto di cessione in blocco stipulato tra e Controparte_4
in data 16.01.2017. CP_2
Gli opponenti contestano la riconducibilità del credito azionato in via monitoria alle categorie generali indicate nella gazzetta ufficiale avente ad oggetto la seconda operazione di cessione in blocco prodotta agli atti del giudizio , in particolare deducono che “non emerge in alcun modo che il credito in esame rientri tra quelli oggetto di cessione, in quanto nel suddetto estratto è riportato genericamente che ha ceduto a parte opposta crediti che derivano da contratti di Controparte_4 credito stipulati ed erogati da CITICORP FINANZIARIA – CITIFIN nelle date del 26/06/2006,
22/09/2006, 22/11/2006, 22/05/2007, 13/11/2008, 30/09/2010, senza alcun riferimento al numero di identificazione dei contratti effettivamente ceduti”.
Ebbene se è vero che “ in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ( laddove non sia contestata l'esistenza della cessione come nel caso di specie) è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. sent.
n. 15884/2019) e dunque non è necessario che l'avviso rechi una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuarli senza incertezze dei crediti ricompresi nella cessione (cfr. la sopra citata Cass. sent. n.
15884/2019) è altresì vero che laddove il debitore ceduto contesti tale inclusione è onere della cessionaria dimostrare la riconducibilità del credito a quello oggetto di cessione in blocco.
Ciò premesso in diritto nel caso de quo l'opposta ai fini della prova della titolarità del credito e della inclusione del credito ceduto nelle categorie generali indicate in Gazzetta ufficiale ha depositato sia il contratto di cessione intervenuto con in data 16 gennaio 2017e CP_4 richiamato nella Gazzetta ufficiale Parte Seconda n.21 del 18-2-2017 ( sebbene l'esistenza di tale contratto non sia stata contestata), sia la lista dei debitori ceduti;
ciò non di meno non può ritenersi raggiunta la prova che il credito azionato in via monitoria rientri tra quelli
5 oggetto di cessione mancando la produzione dell'allegato A del contratto contenete l'elencazione dei crediti ceduti e la produzione dell'allegato A 1 contenete l'elencazione dei soggetti cedenti, né a tale mancanza ( che di fatto non consente di verificare quali sia stato l'oggetto della cessione) è possibile sopperire con la produzione della lista dei debitori ceduti la quale contiene un riferimento ad una posizione NDG non ricollegabile al contratto di finanziamento da cui deriva il credito ceduto.
A ciò si aggiunga che nel caso di specie la gazzetta ufficiale ai fini della individuazione della categoria dei crediti oggetto del contratto di cessione del 16 gennaio 2017 adopera quale categoria generale la seguente specificazione “crediti acquistati da mediante i Controparte_4 seguenti contratti di cessione intercorsi con CITICORP FINANZIARIA -CITIFIN: 26/06/2006,
22/09/2006, 22/11/2006, 22/05/2007, 13/11/2008”, la mancata produzione dei predetti contratti di cessione ovvero anche solo della gazzetta ufficiale che di tali cessioni in blocco ha recato la pubblicazione per estratto non consente di verificare se il credito derivante dal contratto di finanziamento n. 290729887407effettivamente stipulato dagli opponenti con la sia ricompreso nelle cessioni richiamate in Gazzetta Ufficiale come Controparte_3 criterio generale di identificazione dei crediti poi successivamente ceduti ad Controparte_2
Dunque non solo non vi è prova che il credito azionato dalla cessionaria CP_2 rientri nel patrimonio della stessa in virtù della dedotta vicenda circolatoria richiamata ( contratto di cessione in blocco del 16.01.2017) ma non vi è nemmeno prova che il predetto finanziamento (id est il rapporto di credito da esso derivante) fosse nel patrimonio della cedente in virtù di uno dei contratti di cessione in blocco ( 26/06/2006, Controparte_4
22/09/2006, 22/11/2006, 22/05/2007, 13/11/2008) richiamati nella gazzetta ufficiale
Parte Seconda n.21 del 18-2-2017
E, si badi, non potrebbe giungersi a una diversa conclusione nemmeno valorizzando taluni indici presuntivi, tra i quali a titolo di esempio la disponibilità in capo all'opposta della copia del contratto di finanziamento sottoscritto dagli opponenti. Tali documenti, infatti, ben potrebbe essere nella disponibilità dell'opposta in conseguenza di operazioni di cessione in blocco ulteriori rispetto a quelle richiamate nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Una simile circostanza quand'anche consentisse di ritenere il credito nella attuale titolarità della non consentirebbe comunque di superare il motivo di opposizione Controparte_2 dedotto, attesa la natura eterodeterminata del diritto per cui è causa, che avrebbe potuto condurre alla condanna degli opponenti solo in quanto fosse stata documentata la titolarità del credito in capo all'opposta proprio in conseguenza di una di quelle cessioni in blocco che, nella stessa prospettazione di parte, costituiscono fatto costitutivo del credito oggetto del presente giudizio.
6 Risultano assorbite le ulteriori questioni.
Le spese del presente giudizio si liquidano in ossequio al principio della soccombenza e al valore della causa, con applicazione dei valori medi, di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022 e pertanto si pongono per intero a carico della parte opposta nei confronti di entrambi gli opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie le domande spiegate da e e pertanto revoca il Parte_3 Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto nei confronti di entrambi gli opponenti;
- condanna la al pagamento in favore di delle spese di lite CP_2 Parte_3 del giudizio che si liquidano euro 5.077,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%,
CPA ed IVA come per legge nonché euro 120,00 per spese, con attribuzione agli Avv.ti
Fabio Falanga e Maria Sofia Amalfitano in qualità di procuratori antistatari;
- condanna la al pagamento in favore di delle spese di lite del CP_2 Controparte_1 giudizio che si liquidano euro 5.077,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA ed
IVA come per legge nonché euro 120,00 per spese, con attribuzione all'Avv. Carlo Macrì in qualità di procuratore antistatario.
Napoli, 1.04.2015
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
7
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
SENTENZA nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 29680/2021- 30217/2021r.g.,
e vertente tra
(C.F. , rappresentata e difesa in virtù di Parte_1 C.F._1 procura alle liti dagli Avv.ti Maria Sofia Amalfitano (C.F. ) e Fabio C.F._2
Falanga (C.F. ) e domiciliata presso lo studio degli stessi in Torre del C.F._3
RE (Na) al corso Vittorio Emanuele n. 175 – Viale Villa Comunale
-Opponente
NONCHÉ
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta Controparte_1 C.F._4 procura alle liti dall' Avv. Carlo Macrì (C.F. ) e domiciliato presso C.F._5 lo studio dello stesso in Napoli alla via dei Fiorentini n. 61
-Opponente
E
P. Iva C.f. , con sede legale in Milano, Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 alla piazza della Trivulziana n. 4/A, , soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK S.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F.
) e Andrea Ornati (C.F. , presso il cui studio C.F._6 C.F._7 elegge domicilio in La Spezia (SP) alla via Fontevivo n. 21/N, giusta procura alle liti
-Parte opposta
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso ritualmente depositato chiedeva emettersi decreto ingiuntivo nei CP_2 confronti di e per ottenere il pagamento della somma Parte_1 Controparte_1 di € 19.890,74 oltre interessi legali sulla sola sorte capitale a decorrere dalla domanda fino all'effettivo soddisfo. Parte ricorrente prospettava di essere creditrice nei confronti degli stessi in virtù di contratto di finanziamento n. 290729887407 stipulato dalla SInora quale debitrice principale e dal SI. quale coobbligato con la Pt_1 CP_1 [...] in data 05.05.2004, rispetto al quale gli odierni opponenti si sarebbero resi Controparte_3 morosi nel pagamento delle rate pattuite. Con successivi atti di cessione in blocco, il credito in questione veniva ceduto pro soluto prima da a e Controparte_3 Controparte_4 poi da quest'ultima all'odierna parte opposta CP_2
Con decreto n. 7619/2021, emesso in data 08.10.2021, il Tribunale di Napoli ingiungeva a di pagare alla ricorrente la somma richiesta oltre Parte_2 Controparte_1 interessi come da domanda.
Avverso il suddetto decreto proponevano separate opposizioni la SI.ra Parte_1 ed il relativo giudizio veniva rubricato al n. 29680/2021 r.g. ed il SI. ed il Controparte_1 relativo giudizio veniva rubricato al n. 30217/2021 r.g.
Con ordinanza del 03.05.2022 i giudizi venivano riuniti.
Venendo ai motivi di opposizione, la SI.ra deduceva:1) il difetto di Parte_1 titolarità e di legittimazione attiva della parte ricorrente, la quale non avrebbe provato la ricomprensione del credito per cui è causa in quelli oggetto di cessione in blocco prima da a e poi da quest'ultima a 2) la Controparte_3 Controparte_4 CP_2 prescrizione del diritto di credito vantato stante il decorso del termine decennale;
3)la nullità parziale del contratto di finanziamento de quo relativamente alle clausole sugli interessi convenzionali e moratori, nonché quelle sulle altre voci di costo concorrenti al calcolo usura, in quanto tutte sarebbero state pattuite oltre soglia, con conseguente necessaria applicazione del tasso sostitutivo ai sensi dell'art. 117 co. 7 Tub.
Il SI. deduceva :1) l'inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo in Controparte_1 quanto emesso in violazione degli art. 633 ss. c.p.c. perché non suffragato da documentazione idonea;
2) l'inesistenza del credito vantato in quanto nel corso del rapporto contrattuale sarebbero state applicate condizioni illegittime, essendo stati pattuiti interessi legali e moratori, nonché altre voci di costo concorrenti, in misura usuraria;
3) la violazione del divieto di anatocismo in ragione dell'applicazione di interessi moratori anche sull'intera rata scaduta e quindi anche sulla quota interessi;
4) la prescrizione del diritto di credito vantato in ragione del decorso del termine decennale.
2 Entrambi concludevano per l'accoglimento della spiegata opposizione per i motivi indicati in citazione.
Resisteva in giudizio la la quale deduceva:1)l'idoneità della documentazione CP_2 prodotta in sede monitoria a dare prova che il credito sia certo, liquido ed eSIibile;
2)
l'applicazione di clausole sugli interessi corrispettivi e di mora in misura legittima al di sotto del tasso soglia usura, nonché l'applicazione di voci di costo legittime e non computabili ai fini del calcolo usura;
3) la legittimità, in quanto non vessatorie, di ogni clausola contenuta nel contratto di finanziamento;
4) la legittimità dell'operazione di calcolo degli interessi di mora sia sulla quota capitale sia sulla quota interessi in quanto prevista dalla legge ed espressamente pattuita dalle parti;
5) la propria titolarità e legittimazione attiva rispetto al rapporto di credito in questione provata dall'estratto in Gazzetta Ufficiale e dal contratto di cessione depositati in sede monitoria;
6) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione atteso che secondo il piano di ammortamento l'ultima rata scadeva in data 28.04.2009 ed è da quel giorno che decorrerebbe il termine decennale di prescrizione, mai spirato e anzi regolarmente interrotto in ragione della notifica a entrambi i debitori di una missiva di sollecito e di comunicazione di cessione del credito datata maggio 2017;
In forza di tutto quanto detto concludeva per l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, con concessione della provvisoria esecuzione dello stesso ex art 648 c.p.c.
Nel corso del giudizio, verificata la ritualità delle costituzioni, riuniti i due giudizi, esperito il tentativo obbligatorio di mediazione nei confronti della sola con esito Parte_1 negativo, rigettata la richiesta ex art 648 c.p.c., concessi i termini ex art 183 comma VI
c.p.c., all' udienza del 07.01.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di improcedibilità per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Ed invero costituisce ius receptum che “l'improcedibilità della domanda giudiziale per il mancato esperimento della mediazione può essere eccepita dalla parte o rilevata dal giudice entro la prima udienza del giudizio di primo grado” (Corte di Appello Roma, sent. n. 7572/2024).
Nel caso di specie nei due giudizi riuniti solo la SI.ra formulava tempestivamente Pt_1
l'eccezione di improcedibilità mentre il SI. nulla deduceva al riguardo ( se non CP_1 dopo la remissione della causa sul ruolo) né il precedente magistrato rilevava d'ufficio la questione alla prima udienza, solo con l'ordinanza di remissione della causa sul ruolo
(trattenuta in decisione) del 13.05.2023, rilevato che l'opponente aveva eccepito l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, assegnava termine alla opposta per proporre domanda di mediazione.
3 Tale termine deve ritenersi concesso per procedere al tentativo di mediazione obbligatoria solo nei confronti della parte che aveva tempestivamente eccepito l'improcedibilità e dunque la SI.ra e non anche per procedere al medesimo tentativo nei confronti Pt_1 del SI che tale eccezione non aveva formulato ( ed in mancanza di tempestivo CP_1 rilievo ufficioso del giudice nei suoi confronti) .
Va peraltro anche dato atto che nemmeno il giudicante alla data di rimessione della causa sul ruolo poteva più rilevare d'ufficio la questione per quanto concerne la posizione dell'opponente in quanto la causa era già in fase decisionale. CP_1
Dunque la Banca opposta aveva l'obbligo di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione solo nei confronti della SI.ra (rispetto alla quale la banca opposta ha depositato il Pt_1 verbale negativo di mediazione) e non anche nei confronti dell'opponente (nei CP_1 confronti del quale invece la banca opposta non ha dimostrato di avere esperito la mediazione) che ha invece eccepito l'improcedibilità della domanda solo negli scritti difensivi successivi alla rimessione della causa sul ruolo, ossia tardivamente.
In conclusione la domanda va dichiarata procedibile nei confronti di entrambi gli opponenti.
Passando al merito l'opposizione è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ai fini della presente decisione è sufficiente esaminare il motivo di opposizione inerente la carenza di legittimazione e di titolarità del credito sebbene formulata dalla sola SI.ra in citazione e dedotta dal SI. solo nel corso del giudizio negli scritti Pt_1 CP_1 conclusionali medio tempore depositati e ciò in quanto, la verifica della legittimazione ad agire o a contraddire, ma anche l'accertamento della titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio possono essere operati d'ufficio dal giudice alla stregua degli atti di causa.
Sul punto, va evidenziato che la giurisprudenza costante della Suprema Corte, ha affermato che “Le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa” (ex multis,
Cass. n. 23721/2021).
Occorre poi precisare che pur avendo gli opponenti fatto riferimento tanto ad un difetto di legittimazione attiva, quanto ad un difetto di titolarità del credito, il contenuto degli atti del presente giudizio consentono di ritenere che le parti abbiano inteso -solo- escludere la titolarità del diritto di credito in capo a (sulla distinzione tra legittimazione Controparte_2
4 attiva e titolarità del diritto si veda, di recente, Cass., sez. 3, ord. 27 novembre 2023, n.
32814) e non anche la legittimazione.
Ebbene passando all'esame della predetta eccezione nel corpo del ricorso per decreto ingiuntivo l'opposta deduce l'esistenza di due vicende circolatorie, la prima in seguito a contratto di cessione in blocco stipulato da con Controparte_3 Controparte_4 la seconda in seguito a contratto di cessione in blocco stipulato tra e Controparte_4
in data 16.01.2017. CP_2
Gli opponenti contestano la riconducibilità del credito azionato in via monitoria alle categorie generali indicate nella gazzetta ufficiale avente ad oggetto la seconda operazione di cessione in blocco prodotta agli atti del giudizio , in particolare deducono che “non emerge in alcun modo che il credito in esame rientri tra quelli oggetto di cessione, in quanto nel suddetto estratto è riportato genericamente che ha ceduto a parte opposta crediti che derivano da contratti di Controparte_4 credito stipulati ed erogati da CITICORP FINANZIARIA – CITIFIN nelle date del 26/06/2006,
22/09/2006, 22/11/2006, 22/05/2007, 13/11/2008, 30/09/2010, senza alcun riferimento al numero di identificazione dei contratti effettivamente ceduti”.
Ebbene se è vero che “ in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ( laddove non sia contestata l'esistenza della cessione come nel caso di specie) è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. sent.
n. 15884/2019) e dunque non è necessario che l'avviso rechi una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuarli senza incertezze dei crediti ricompresi nella cessione (cfr. la sopra citata Cass. sent. n.
15884/2019) è altresì vero che laddove il debitore ceduto contesti tale inclusione è onere della cessionaria dimostrare la riconducibilità del credito a quello oggetto di cessione in blocco.
Ciò premesso in diritto nel caso de quo l'opposta ai fini della prova della titolarità del credito e della inclusione del credito ceduto nelle categorie generali indicate in Gazzetta ufficiale ha depositato sia il contratto di cessione intervenuto con in data 16 gennaio 2017e CP_4 richiamato nella Gazzetta ufficiale Parte Seconda n.21 del 18-2-2017 ( sebbene l'esistenza di tale contratto non sia stata contestata), sia la lista dei debitori ceduti;
ciò non di meno non può ritenersi raggiunta la prova che il credito azionato in via monitoria rientri tra quelli
5 oggetto di cessione mancando la produzione dell'allegato A del contratto contenete l'elencazione dei crediti ceduti e la produzione dell'allegato A 1 contenete l'elencazione dei soggetti cedenti, né a tale mancanza ( che di fatto non consente di verificare quali sia stato l'oggetto della cessione) è possibile sopperire con la produzione della lista dei debitori ceduti la quale contiene un riferimento ad una posizione NDG non ricollegabile al contratto di finanziamento da cui deriva il credito ceduto.
A ciò si aggiunga che nel caso di specie la gazzetta ufficiale ai fini della individuazione della categoria dei crediti oggetto del contratto di cessione del 16 gennaio 2017 adopera quale categoria generale la seguente specificazione “crediti acquistati da mediante i Controparte_4 seguenti contratti di cessione intercorsi con CITICORP FINANZIARIA -CITIFIN: 26/06/2006,
22/09/2006, 22/11/2006, 22/05/2007, 13/11/2008”, la mancata produzione dei predetti contratti di cessione ovvero anche solo della gazzetta ufficiale che di tali cessioni in blocco ha recato la pubblicazione per estratto non consente di verificare se il credito derivante dal contratto di finanziamento n. 290729887407effettivamente stipulato dagli opponenti con la sia ricompreso nelle cessioni richiamate in Gazzetta Ufficiale come Controparte_3 criterio generale di identificazione dei crediti poi successivamente ceduti ad Controparte_2
Dunque non solo non vi è prova che il credito azionato dalla cessionaria CP_2 rientri nel patrimonio della stessa in virtù della dedotta vicenda circolatoria richiamata ( contratto di cessione in blocco del 16.01.2017) ma non vi è nemmeno prova che il predetto finanziamento (id est il rapporto di credito da esso derivante) fosse nel patrimonio della cedente in virtù di uno dei contratti di cessione in blocco ( 26/06/2006, Controparte_4
22/09/2006, 22/11/2006, 22/05/2007, 13/11/2008) richiamati nella gazzetta ufficiale
Parte Seconda n.21 del 18-2-2017
E, si badi, non potrebbe giungersi a una diversa conclusione nemmeno valorizzando taluni indici presuntivi, tra i quali a titolo di esempio la disponibilità in capo all'opposta della copia del contratto di finanziamento sottoscritto dagli opponenti. Tali documenti, infatti, ben potrebbe essere nella disponibilità dell'opposta in conseguenza di operazioni di cessione in blocco ulteriori rispetto a quelle richiamate nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Una simile circostanza quand'anche consentisse di ritenere il credito nella attuale titolarità della non consentirebbe comunque di superare il motivo di opposizione Controparte_2 dedotto, attesa la natura eterodeterminata del diritto per cui è causa, che avrebbe potuto condurre alla condanna degli opponenti solo in quanto fosse stata documentata la titolarità del credito in capo all'opposta proprio in conseguenza di una di quelle cessioni in blocco che, nella stessa prospettazione di parte, costituiscono fatto costitutivo del credito oggetto del presente giudizio.
6 Risultano assorbite le ulteriori questioni.
Le spese del presente giudizio si liquidano in ossequio al principio della soccombenza e al valore della causa, con applicazione dei valori medi, di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022 e pertanto si pongono per intero a carico della parte opposta nei confronti di entrambi gli opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie le domande spiegate da e e pertanto revoca il Parte_3 Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto nei confronti di entrambi gli opponenti;
- condanna la al pagamento in favore di delle spese di lite CP_2 Parte_3 del giudizio che si liquidano euro 5.077,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%,
CPA ed IVA come per legge nonché euro 120,00 per spese, con attribuzione agli Avv.ti
Fabio Falanga e Maria Sofia Amalfitano in qualità di procuratori antistatari;
- condanna la al pagamento in favore di delle spese di lite del CP_2 Controparte_1 giudizio che si liquidano euro 5.077,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA ed
IVA come per legge nonché euro 120,00 per spese, con attribuzione all'Avv. Carlo Macrì in qualità di procuratore antistatario.
Napoli, 1.04.2015
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
7