Ordinanza cautelare 3 dicembre 2024
Sentenza breve 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 04/06/2025, n. 1945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1945 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 01945/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02897/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2897 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ivani Nogueira Da Silva, Mauro Alessandro Ciappetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
Multiservizi S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento emanato dallo S.U.I. di Milano il 27.8.2024 (codice pratica: P-MI/L/Q/2023/103547), col quale è stato revocato il nulla osta all’ingresso rilasciato l’1.5.2023
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta esaustiva trattazione delle questioni oggetto di giudizio, nonché il decorso del termine di 20 giorni dall’ultima notificazione del ricorso;
Rilevato che:
- dalla documentazione prodotta in giudizio dall’amministrazione resistente emerge che il riesame, disposto dal Tribunale con ordinanza n. 1403/2024 in accoglimento della domanda cautelare, ha avuto esito positivo, con conseguente stipulazione del contratto di lavoro tra il ricorrente e il datore di lavoro;
Ritenuto che:
- tali circostanze palesano il venir meno dell’interesse del ricorrente alla decisione di merito del ricorso, che pertanto deve essere dichiarato improcedibile, fermo restando che il ricorrente non ha sollevato eccezioni sul punto;
- le concrete modalità di definizione della lite consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando
1) dichiara improcedibile il ricorso;
2) compensa tra le parti le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Fornataro | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.