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Sentenza 19 dicembre 2024
Sentenza 19 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 19/12/2024, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
In persona del dott. Ugo Iannini in funzione di giudice del Lavoro, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata dell'11 dicembre 2024), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 199/2021 vertente
TRA
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. Sveva Susi ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Viale Gorizia n. 43
RICORRENTE
contro
(C.F. e P.I.: ) in persona dei liquidatori e legali Controparte_1 P.IVA_1
rappresentanti e , con il patrocinio degli Avv.ti Michele Bignami CP_2 Controparte_3
e Chiara Zecchetto ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano, via Agnello n.
12
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso parte ricorrente ha convenuto in giudizio parte resistente chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare l'inapplicabilità e/o la cessazione dell'efficacia delle
1 disposizioni normative in tema di retribuzione contenute nel Verbale Accordo Integrativo Meridiana
Fly-Air Italy-Meridiana Maintenance del 26 giugno 2016 a far data dal 31 luglio 2019 e, per l'effetto accertare e dichiarare il diritto dell'odierno ricorrente alla retribuzione prevista dal CCNL Eurofly
a far data dal 1 agosto 2019 sino ad oggi;
- condannare la Società Resistente al pagamento in favore del ricorrente delle somme, dovute e debende, spettanti a titolo di differenze retributive per le voci di paga base, indennità di volo, tredicesime e quattordicesima mensilità, e di ogni altro emolumento retributivo, anche indiretto, e che si indica nella misura di € 2.433,00 ovvero quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa a titolo di differenze retributive spettanti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, condannando altresì la Resistente alla regolarizzazione previdenziale come dovuta per Legge;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari in favore del sottoscritto procuratore antistatario” per le ragioni di cui in atti a cui per sintesi si rinvia.
Costituitasi, parte resistente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare
Disporre la riunione del presente giudizio con quello pendente avanti al medesimo Tribunale di
Tempio Pausania, iscritto a ruolo sub RG 194/2021, per i motivi di cui alla presente memoria. In via principale Rigettare le domande avversarie in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in atti o, comunque, in estremo subordine, ridurre le pretese avanzate nella misura che verrà accertata in corso di causa . In ogni caso Con vittoria delle spese e delle competenze professionali, oltre al rimborso forfettario” per le ragioni di cui in atti a cui per sintesi si rinvia.
In data 27 novembre 2024 è stato depositato a PCT il verbale di conciliazione.
All'udienza dell'11 dicembre 2024, i procuratori delle parti hanno chiesto congiuntamente dichiararsi la cessata materia del contendere;
spese compensate.
Il giudice prende atto delle conclusioni congiunte delle parti e, per l'effetto, provvede come da dispositivo.
Spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) spese di lite integralmente compensate.
Tempio Pausania, 19 dicembre 2024
2 Il giudice
Ugo Iannini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
In persona del dott. Ugo Iannini in funzione di giudice del Lavoro, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata dell'11 dicembre 2024), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 199/2021 vertente
TRA
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. Sveva Susi ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Viale Gorizia n. 43
RICORRENTE
contro
(C.F. e P.I.: ) in persona dei liquidatori e legali Controparte_1 P.IVA_1
rappresentanti e , con il patrocinio degli Avv.ti Michele Bignami CP_2 Controparte_3
e Chiara Zecchetto ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano, via Agnello n.
12
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso parte ricorrente ha convenuto in giudizio parte resistente chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare l'inapplicabilità e/o la cessazione dell'efficacia delle
1 disposizioni normative in tema di retribuzione contenute nel Verbale Accordo Integrativo Meridiana
Fly-Air Italy-Meridiana Maintenance del 26 giugno 2016 a far data dal 31 luglio 2019 e, per l'effetto accertare e dichiarare il diritto dell'odierno ricorrente alla retribuzione prevista dal CCNL Eurofly
a far data dal 1 agosto 2019 sino ad oggi;
- condannare la Società Resistente al pagamento in favore del ricorrente delle somme, dovute e debende, spettanti a titolo di differenze retributive per le voci di paga base, indennità di volo, tredicesime e quattordicesima mensilità, e di ogni altro emolumento retributivo, anche indiretto, e che si indica nella misura di € 2.433,00 ovvero quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa a titolo di differenze retributive spettanti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, condannando altresì la Resistente alla regolarizzazione previdenziale come dovuta per Legge;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari in favore del sottoscritto procuratore antistatario” per le ragioni di cui in atti a cui per sintesi si rinvia.
Costituitasi, parte resistente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare
Disporre la riunione del presente giudizio con quello pendente avanti al medesimo Tribunale di
Tempio Pausania, iscritto a ruolo sub RG 194/2021, per i motivi di cui alla presente memoria. In via principale Rigettare le domande avversarie in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in atti o, comunque, in estremo subordine, ridurre le pretese avanzate nella misura che verrà accertata in corso di causa . In ogni caso Con vittoria delle spese e delle competenze professionali, oltre al rimborso forfettario” per le ragioni di cui in atti a cui per sintesi si rinvia.
In data 27 novembre 2024 è stato depositato a PCT il verbale di conciliazione.
All'udienza dell'11 dicembre 2024, i procuratori delle parti hanno chiesto congiuntamente dichiararsi la cessata materia del contendere;
spese compensate.
Il giudice prende atto delle conclusioni congiunte delle parti e, per l'effetto, provvede come da dispositivo.
Spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) spese di lite integralmente compensate.
Tempio Pausania, 19 dicembre 2024
2 Il giudice
Ugo Iannini
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