Articolo 5 della Legge 9 marzo 2022, n. 22
Articolo 4Articolo 6
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23 marzo 2022
Art. 5. Abrogazioni 1. All' articolo 635, secondo comma, numero 1, del codice penale , le parole: « o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate » sono soppresse. 2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 639 del codice penale ; b) gli articoli 170 , 173 , 174 , 176 , 177 , 178 e 179 del codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 . Note all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 635 e 639 del codice penale , come modificato dalla presente legge:
«Art. 635 (Danneggiamento). - Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previstodall'articolo 331, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:
1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;
2. opere destinate all'irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Per i reati di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena e' subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita' per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna.»
«Art.639 (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui).
- Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobilialtrui e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103.
Se il fatto e' commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro.
Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro.
Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio.
Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all'articolo 165, primo comma, puo' disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora cio' non sia possibile, l'obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita' per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalita' indicate nella sentenza di condanna.».
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , recante « Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 », e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.
Entrata in vigore il 23 marzo 2022
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