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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/01/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 24.1.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 4900 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Rosati AR
presso il cui studio è elettivamente domiciliata Eboli al corso Matteo Ripa n.
46;
- RICORRENTE -
E
, in AR
persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Ricciardi
col quale è elettivamente domiciliato in Salerno alla via Adalgiso Amendola n.
36; - RESISTENTE -
OGGETTO: pensione di invalidità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.9.2023 , avvocato del AR
foro di Salerno, conveniva in giudizio l'ente previdenziale di appartenenza, la
, esponendo di aver presentato domanda amministrativa per il CP_1
riconoscimento della pensione di invalidità e che tale domanda era stata respinta.
Dedotto di aver presentato anche ricorso amministrativo, nella presente sede contestava le conclusioni presentate da entrambe le commissioni mediche
(insussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento della pensione di invalidità) deducendo che gli stati patologici denunciati le avrebbero dato diritto piuttosto alla provvidenza richiesta.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, la si costituiva in CP_1
giudizio sottolineando la correttezza dell'accertamento compiuto e, in ogni caso, l'assenza del requisito della regolarità della posizione contributiva per un residuo debito per l'anno 2019 pari a 114,24 €. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita con prove documentali e CTU medico legale nella persona del dott. e all'odierna udienza questo Giudicante, Persona_1
preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter
c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto nei limiti che si vengono a illustrare.
Va anzitutto sottolineato come a fronte dell'eccezione di un residuo debito contributivo parte ricorrente sin dalla prima udienza ha documentato provvedimento di sgravio della Cassa.
S'impone, pertanto, d'accertare soltanto se sussista l'altro necessario requisito perché un avvocato possa godere della pensione di invalidità ossia, come richiesto dall'art. 5 della l. n. 576/1980, sopraggiunte nuove infermità tali da ridurre la capacità all'esercizio della professione a meno di 1/3.
Orbene, l'espletata CTU alla luce della documentazione medica allegata al ricorso introduttivo del presente giudizio attestante un aggravamento dello stato di salute della soltanto in tempi più recenti ha accertato che questi Pt_1
ha subito una riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 soltanto a partire dal mese di febbraio 2024 col sopravvenire del melanoma.
Tale giudizio è da condividersi dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Pertanto, alla stregua delle conclusioni del CTU, può affermarsi che sussistono nella ricorrente i requisiti necessari per la pensione di invalidità ma soltanto con la diversa decorrenza appena indicata. Ciò va a incidere anche sulle spese di lite. Più precisamente siccome il requisito sanitario è stato accertato con decorrenza successiva alla visita medico legale delle competenti commissioni mediche le spese di lite - per il generale principio della soccombenza reciproca nella specie del parziale accoglimento della domanda - vanno compensate. E invero, nelle controversie previdenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile a una parzialità
dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite (Cass
26565/2016).
Le spese di CTU, invece, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico della . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4900 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 promosso da contro AR AR
, in persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
[...]
1) accoglie soltanto parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara la Pt_1
invalida con riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa, rilevante ai fini del riconoscimento della pensione di invalidità di cui all'art. 5 della legge n.
576/1980, con decorrenza soltanto dal mese di febbraio 2024 e con revisione a marzo 2026; 2) compensa interamente tra le parti le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico della AR
le spesse di ctu.
[...]
Salerno, 24.1.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 24.1.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 4900 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Rosati AR
presso il cui studio è elettivamente domiciliata Eboli al corso Matteo Ripa n.
46;
- RICORRENTE -
E
, in AR
persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Ricciardi
col quale è elettivamente domiciliato in Salerno alla via Adalgiso Amendola n.
36; - RESISTENTE -
OGGETTO: pensione di invalidità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.9.2023 , avvocato del AR
foro di Salerno, conveniva in giudizio l'ente previdenziale di appartenenza, la
, esponendo di aver presentato domanda amministrativa per il CP_1
riconoscimento della pensione di invalidità e che tale domanda era stata respinta.
Dedotto di aver presentato anche ricorso amministrativo, nella presente sede contestava le conclusioni presentate da entrambe le commissioni mediche
(insussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento della pensione di invalidità) deducendo che gli stati patologici denunciati le avrebbero dato diritto piuttosto alla provvidenza richiesta.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, la si costituiva in CP_1
giudizio sottolineando la correttezza dell'accertamento compiuto e, in ogni caso, l'assenza del requisito della regolarità della posizione contributiva per un residuo debito per l'anno 2019 pari a 114,24 €. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita con prove documentali e CTU medico legale nella persona del dott. e all'odierna udienza questo Giudicante, Persona_1
preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter
c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto nei limiti che si vengono a illustrare.
Va anzitutto sottolineato come a fronte dell'eccezione di un residuo debito contributivo parte ricorrente sin dalla prima udienza ha documentato provvedimento di sgravio della Cassa.
S'impone, pertanto, d'accertare soltanto se sussista l'altro necessario requisito perché un avvocato possa godere della pensione di invalidità ossia, come richiesto dall'art. 5 della l. n. 576/1980, sopraggiunte nuove infermità tali da ridurre la capacità all'esercizio della professione a meno di 1/3.
Orbene, l'espletata CTU alla luce della documentazione medica allegata al ricorso introduttivo del presente giudizio attestante un aggravamento dello stato di salute della soltanto in tempi più recenti ha accertato che questi Pt_1
ha subito una riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 soltanto a partire dal mese di febbraio 2024 col sopravvenire del melanoma.
Tale giudizio è da condividersi dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Pertanto, alla stregua delle conclusioni del CTU, può affermarsi che sussistono nella ricorrente i requisiti necessari per la pensione di invalidità ma soltanto con la diversa decorrenza appena indicata. Ciò va a incidere anche sulle spese di lite. Più precisamente siccome il requisito sanitario è stato accertato con decorrenza successiva alla visita medico legale delle competenti commissioni mediche le spese di lite - per il generale principio della soccombenza reciproca nella specie del parziale accoglimento della domanda - vanno compensate. E invero, nelle controversie previdenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile a una parzialità
dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite (Cass
26565/2016).
Le spese di CTU, invece, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico della . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4900 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 promosso da contro AR AR
, in persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
[...]
1) accoglie soltanto parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara la Pt_1
invalida con riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa, rilevante ai fini del riconoscimento della pensione di invalidità di cui all'art. 5 della legge n.
576/1980, con decorrenza soltanto dal mese di febbraio 2024 e con revisione a marzo 2026; 2) compensa interamente tra le parti le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico della AR
le spesse di ctu.
[...]
Salerno, 24.1.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro