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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/10/2025, n. 6169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6169 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SETTIMA CIVILE così composta:
dr. Maria Rosaria Rizzo Presidente e relatore dr. Maria Speranza Ferrara Consigliere dr. Paolo Caliman Consigliere ausiliario riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3684 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, assunta in decisione all'udienza del 4.6.2025, con termini ex art. 190 cpc, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Parte_1 CodiceFiscale_1
MA (C.F. ), per procura in atti – APPELLANTE – C.F._2
e
in persona del Dott. (cod. fisc.: Controparte_1 CP_2
), nella sua qualità di Direttore Generale e Legale C.F._3
Rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Keissidis (cod. fisc.:
) C.F._4
APPELLATA
APPELLATA contumace Controparte_3
OGGETTO: svincolo della polizza assicurativa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
propone appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 17515/2020, Parte_1 che l'improcedibilità della domanda proposta nei confronti della società ha CP_3 riconosciuto il diritto allo svincolo della polizza assicurativa nella misura ridotta del 50%; lo ha condannato alla refusione delle spese di lite, in favore di , Controparte_3 Contr ed ha liquidato, in suo favore, il rimborso delle spese di lite, a carico della società in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel D.M. 55/2014.
Seguendo l'ordine DE motivi di appello. Il tribunale ha dichiarato l'improcedibilità della domanda, nei confronti della società
per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria (art. 5 d.lgs n. CP_3
28/2010), con la condanna del al rimborso delle spese processuali. Pt_1
Il impugna la decisione, sostenendo di non aver citato in giudizio la società Pt_1
e che la stessa è intervenuta volontariamente, ai sensi dell'art. 105 cpc, solo per CP_3 eccepire il difetto di legittimazione passiva. Aggiunge di non aver esperito la mediazione obbligatoria nei confronti di questa società, perché, dopo la notifica dell'atto di citazione alla società ”, con cui aveva Controparte_4 avuto rapporti prima di introdurre il giudizio, si era costituita in giudizio la “
[...]
”, sostenendo di essere l'unica società legittimata passivamente. CP_1
La censura è infondata, perché il , con la notifica dell'atto di citazione presso la Pt_1 società ”, ha dato causa all'intervento della Controparte_4 società che ha ritenuto di dover chiarire la propria posizione. La circostanza è CP_3 già stata posta in rilievo, con l'ordinanza del tribunale, 15.5.2017, da cui emerge che la notifica dell'atto introduttivo è avvenuta presso l'indirizzo della società CP_3
e, quindi, “….l'intervento spiegato (...) non è apparso qualificabile come tale ma quale costituzione di soggetto convenuto quale parte nel giudizio”. Ora a prescindere dalla decisione sulla procedibilità della domanda, ciò che conta è il principio di causalità, ai sensi dell'art. 91 cpc, avendo il determinato l'intervento Pt_1 volontario della società a causa della notifica ad un soggetto inesistente presso CP_3 la sede di questa società.
Quanto al merito, il tribunale ha interpretato le disposizioni testamentarie utilizzando le regole di ermeneutica dettate per i contratti;
seguendo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha operato una distinzione tra la figura dell'erede, istituito nell'universalità DE beni o in una quota del patrimonio ereditario, e quella del legatario, a cui sono attribuiti singoli beni, specificamente individuati;
ciò posto, ha dato rilievo alla definizione di erede, utilizzata dal testatore per tutti i soggetti beneficiari di disposizioni di ultima volontà, e, quindi, non solo per il , pur risultando nei suoi Pt_1 confronti un rapporto di particolare fiducia, avendolo nominato esecutore testamentario. Ha specificato che, nella parte, in cui il è definito “unico erede”, Pt_1 la testatrice intendeva solo sottolineare la proprietà esclusiva DE beni a lui devoluti, mentre agli altri soggetti, istituiti eredi, i beni erano stati attribuiti in comunione tra loro: questi ultimi, infatti, non risultano assegnatari di singoli beni, ma istituiti eredi in comunione rispetto ad un insieme di beni, parte dell'intero patrimonio ereditario. L'appellante pone una diversa questione, perché sottolinea di essere l'unico erede rispetto al conto corrente bancario attraverso il quale la dante causa gestiva e prelevava i fondi, oggetto della polizza;
attribuzione che renderebbe evidente la volontà della testatrice di renderlo unico beneficiario della polizza, tanto da aver anche chiesto alla società assicuratrice, il 13.11.2008, di modificare, come poi avvenuto, l'indicazione del beneficiario, individuandolo nell'erede testamentario o, in mancanza, in quello legittimo. La questione, diversamente da quanto prospettato dalla società appellata, era già stata dedotta, con l'atto introduttivo del giudizio innanzi al tribunale (“dal testamento olografo il Sig. risulta erede unico della Sig.ra e, in quanto tale, Parte_1 Parte_2 titolare del c/c 6413.09 e di tutto quello che fa riferimento allo stesso”), pur mancando qualsiasi riferimento agli altri soggetti istituiti eredi. In appello, a seguito della sentenza impugnata che ha accertato l'istituzione di diversi eredi, la linea difensiva viene incentrata solo sul collegamento tra la polizza ed il conto corrente attribuito in eredità, non considerato dal tribunale. Non si tratta di una violazione dell'art. 345 cpc, ma piuttosto di argomentazioni difensive già svolte innanzi al tribunale, per quanto esposte in modo sintetico e poco chiaro, e, comunque, strettamente collegate all'interpretazione del testamento, oggetto del giudizio, così da poter determinare anche autonomi rilievi del giudice nella disamina dell'atto ( Cass. civ., tra le altre, sent. n. 7107/2017). Riassumendo, il nucleo della critica attiene alla mancata valutazione dell'attribuzione, quale erede unico, così riportata nell'impugnativa, del “c/c 6413.09 presso la banca NT DE CH di NA (compreso tutto quello che è intestato alla Sig.ra
[...]
: obbligazioni, titoli, azioni e qualsiasi altra forma di investimento che Parte_3 fa capo al c/c di cui sopra). Nella scheda testamentaria, si legge testualmente, che al è attribuito, tra gli altri Pt_1 beni, il “c/c n. 6413.09 presso la banca NT DE CH di NA (compreso tutto quello che è intestato alla sottoscritta e che fa capo al cc.)”. Ai sensi dell'art. 1920, secondo comma, cc, la designazione del terzo beneficiario dell'assicurazione sulla vita può avvenire anche per per testamento, (“La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento;
essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona.”). Nella fattispecie, la polizza assicurativa non è menzionata nel testamento ed il desume la sua designazione come unico beneficiario di essa, dalla semplice Pt_1 circostanza che il premio della polizza veniva pagato attingendo dal conto corrente a lui attribuito in eredità. Tale circostanza non è univoca nel senso indicato, soprattutto se si legge la comunicazione della testatrice, nell'anno 2008, inviata alla società assicuratrice, di cambio del beneficiario, prima specificamente indicato con il nominativo e poi genericamente individuato negli eredi testamentari (e non l'erede testamentario) o, in mancanza, gli eredi legittimi. La scelta della è stata Parte_2 comunicata alla società assicuratrice con una designazione generica degli "eredi" come beneficiari, in una delle forme previste nell'articolo 1920, comma 2, c.c., e non è intervenuta altra modifica dopo la redazione del testamento nell'anno 2011. E' ormai pacifico che il non è l'unico erede testamentario e, mancando, nelle ultime Pt_1 disposizioni di volontà, qualsiasi riferimento specifico alla polizza, peraltro, autonoma rispetto al conto corrente bancario – ad esso è legato solo per i prelievi per il pagamento del premio - non si può ritenere che la , con il successivo testamento, abbia Parte_2 scelto di designare solo il beneficiario di essa. Pt_1
L'ultima censura verte sull'ammontare DE compensi professionali, liquidati in favore del : un importo di di 700,00 euro, Pt_1 secondo l'appellante, non corrispondente alle tabelle previste dal DM 55/2014, per una causa di valore pari ad euro 10.000,00. La critica, oltre che generica riguardo ai valori minimi e massimi delle tariffe applicabili – mancando qualsiasi argomentazione inerente la portata dell'attività difensiva e, dunque, delle diverse fasi da liquidare - è anche errata, perché il valore della causa, in caso di accoglimento parziale, va stabilito, in base al decisum e non alla domanda.
Concludendo, l'appello va rigettato ed alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese del grado, nonché l'obbligo, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Le spese, esclusa la fase istruttoria/trattazione, del tutto mancata, vengono liquidate applicando le tariffe, di cui al d.m. 55/2014, previste per lo scaglione delle controversie fino a 26.000,00 euro, in base alla domanda qui riproposta e compresa l'impugnativa in punto di spese;
le tariffe vengono applicate nella misura minima, in considerazione dell'effettiva portata, per consistenza e contenuti, dell'attività difensiva svolta.
Va, infine, aggiunto che non ricorrono i presupposti per la condanna ex art. 96 cpc, Contr sollecitata dalla società La necessità di interpretazione della disposizione testamentaria, in favore del , peraltro, non esaminata in primo grado, pur Pt_1 confusamente prospettata, esclude la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria, così come la palese e strumentale infondatezza DE motivi di impugnazione, (cfr Cass. SU n. 22405/2018).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 17515/2020 del Tribunale Ordinario di Roma, con la condanna al pagamento delle spese di lite, in favore della società appellata, che si liquidano in complessive € 1984,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge;
dichiara la società appellante tenuta al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002; rigetta la domanda ex art. 96 cpc. Così deciso in Roma il giorno 15.10.2025 Il Presidente relatore