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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 19/11/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1060/2025 Ruolo Generale
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente dr.ssa Marta Diamante Giudice dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento promosso da:
con l'avv. SARA PERESSON Parte_1 C.F._1 ricorrente contro
) con l'avv. MONICA DE CECCO CP_1 C.F._2 resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni di parte ricorrente: pronunciarsi sentenza parziale di divorzio con successiva rimessione della causa in istruttoria e con rinuncia ai termini per gli scritti conclusivi;
Conclusioni di parte resistente: pronunciarsi sentenza parziale di divorzio con successiva rimessione della causa in istruttoria e con rinuncia ai termini per gli scritti conclusivi;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 23.04.2025 e regolarmente notificato, Pt_1
rappresentava, in sintesi: di aver contratto matrimonio il 01/09/2002 con
[...]
1 ; che dall'unione erano nati i figli (20.09.2004) e CP_1 Per_1 Per_2
(30.06.2010); che il Tribunale di Udine aveva omologato con decreto n. 4935/2018 la separazione consensuale dei coniugi;
che, dunque, erano trascorsi i termini di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il ricorrente chiedeva, dunque, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, domandando, altresì, in sintesi: l'affidamento condiviso del minore con collocamento presso di sé; un contributo materno al mantenimento Per_2 di entrambi i figli, oltre al riparto al 50% delle spese straordinarie da sostenersi in loro favore.
Si è costituita , aderendo alla domanda di divorzio, ma a condizioni CP_1 parzialmente diverse rispetto a quelle del marito.
Le parti hanno depositato le memorie di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c.
Alla prima udienza di comparizione avanti al giudice istruttore (infine tenutasi in data
18.11.2025), i coniugi sono riusciti a raggiungere degli accordi temporanei, recepiti dal giudice nel verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 473-bis.22 c.p.c. Le procuratrici hanno chiesto al Tribunale di emettere sentenza parziale di divorzio, con successiva rimessione della causa in istruttoria per la verifica circa la tenuta degli accordi raggiunti tra le parti.
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di divorzio, che ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55 e dal d.lgs. n. 149/2022 come modificato dalla L. n. 197/2022, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio possono essere pronunciati qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra
i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da
“almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
2 Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
Infatti, dalla copia degli atti del giudizio di separazione, risulta che, con decreto dd.
13.12.2018 è stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi, sicché alla data del deposito del ricorso (23/04/2025) erano certamente trascorsi oltre 6 mesi dall'udienza presidenziale.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Le spese di lite, unitamente ad ogni altra questione non esaminata in questa sede, vengono rimesse alla definitiva decisione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- visti gli artt. 4 e 5 l. 898/1970 pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in data 01/09/2002, in Sutrio (UD) e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di SUTRIO dell'anno 2002 al n. 5 parte 2 serie A, da nato a [...] il [...] e nata a Parte_1 CP_1
ZO (UD) il 05/11/1982;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sutrio (UD) di procedere all'annotazione della sentenza;
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del procedimento;
- spese di lite al definitivo.
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 18.11.2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dr.ssa Annamaria Antonini dott.ssa Elisabetta Sartor
3
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente dr.ssa Marta Diamante Giudice dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento promosso da:
con l'avv. SARA PERESSON Parte_1 C.F._1 ricorrente contro
) con l'avv. MONICA DE CECCO CP_1 C.F._2 resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni di parte ricorrente: pronunciarsi sentenza parziale di divorzio con successiva rimessione della causa in istruttoria e con rinuncia ai termini per gli scritti conclusivi;
Conclusioni di parte resistente: pronunciarsi sentenza parziale di divorzio con successiva rimessione della causa in istruttoria e con rinuncia ai termini per gli scritti conclusivi;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 23.04.2025 e regolarmente notificato, Pt_1
rappresentava, in sintesi: di aver contratto matrimonio il 01/09/2002 con
[...]
1 ; che dall'unione erano nati i figli (20.09.2004) e CP_1 Per_1 Per_2
(30.06.2010); che il Tribunale di Udine aveva omologato con decreto n. 4935/2018 la separazione consensuale dei coniugi;
che, dunque, erano trascorsi i termini di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il ricorrente chiedeva, dunque, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, domandando, altresì, in sintesi: l'affidamento condiviso del minore con collocamento presso di sé; un contributo materno al mantenimento Per_2 di entrambi i figli, oltre al riparto al 50% delle spese straordinarie da sostenersi in loro favore.
Si è costituita , aderendo alla domanda di divorzio, ma a condizioni CP_1 parzialmente diverse rispetto a quelle del marito.
Le parti hanno depositato le memorie di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c.
Alla prima udienza di comparizione avanti al giudice istruttore (infine tenutasi in data
18.11.2025), i coniugi sono riusciti a raggiungere degli accordi temporanei, recepiti dal giudice nel verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 473-bis.22 c.p.c. Le procuratrici hanno chiesto al Tribunale di emettere sentenza parziale di divorzio, con successiva rimessione della causa in istruttoria per la verifica circa la tenuta degli accordi raggiunti tra le parti.
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di divorzio, che ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55 e dal d.lgs. n. 149/2022 come modificato dalla L. n. 197/2022, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio possono essere pronunciati qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra
i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da
“almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
2 Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
Infatti, dalla copia degli atti del giudizio di separazione, risulta che, con decreto dd.
13.12.2018 è stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi, sicché alla data del deposito del ricorso (23/04/2025) erano certamente trascorsi oltre 6 mesi dall'udienza presidenziale.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Le spese di lite, unitamente ad ogni altra questione non esaminata in questa sede, vengono rimesse alla definitiva decisione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- visti gli artt. 4 e 5 l. 898/1970 pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in data 01/09/2002, in Sutrio (UD) e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di SUTRIO dell'anno 2002 al n. 5 parte 2 serie A, da nato a [...] il [...] e nata a Parte_1 CP_1
ZO (UD) il 05/11/1982;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sutrio (UD) di procedere all'annotazione della sentenza;
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del procedimento;
- spese di lite al definitivo.
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 18.11.2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dr.ssa Annamaria Antonini dott.ssa Elisabetta Sartor
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