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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 14/10/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
n.R.G. 1686/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile - Area Lavoro e Previdenza
Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. AE CI, all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 13 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n.r.g. 1686/2022, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Giuseppe FORGIONE come da procura in Parte_1 atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Venafro, Via Antonio Mancino n. 13
parte ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv.to Gennaro DI MAGGIO come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, Via Rione Sirignano n. 6
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Flavia INCLETOLLI come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Frosinone, Piazza Gramsci n. 4
Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
[...]
TR BO e RC TI come da procura in atti ed elettivamente domiciliato in presso la sede in Cassino, Piazza Labriola n. 49 parti resistenti
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex artt. 442 e 615 c.p.c., depositato il 1.8.2022 e ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto l l e l dinnanzi all'intestato Tribunale per CP_2 CP_3 Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni:
− in via cautelare, sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'atto opposto ed i relativi titoli sottesi, stante la ricorrenza di gravi e fondati motivi.
− in via principale e nel merito, dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia dell'intimazione di pagamento n.
05728202200000164000 emessa da e dei relativi atti ad essa sottesi per i motivi Controparte_4 dedotti in narrativa;
− accertare e dichiarare prescritti i contributi previdenziali relativi agli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'atto impugnato con conseguente rideterminazione delle somme dovute;
− con vittoria delle spese, diritti ed onorari della procedura, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
2. Il ricorrente deduce a fondamento della sua domanda l'intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese contributive dell' e dell' veicolate dalle cartelle e dagli avvisi di cui all'atto impugnato. CP_3 CP_2
3. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si sono costituite in giudizio le parti convenute, chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso.
4. L'agente della riscossione eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso una comunicazione di rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter D.P.R. n. 602 del 1973, dal contenuto meramente informativo, anziché avverso l'intimazione di pagamento e il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo controparte articolato censure attinenti al merito delle pretese contributive.
Deduce la rituale notifica delle cartelle e degli avvisi di intimazione interruttivi della prescrizione.
5. Gli istituti convenuti evidenziano la rituale notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle , CP_2 CP_3
l'inammissibilità per tardività dell'opposizione avverso le cartelle , l'interruzione della prescrizione CP_3 in forza della notifica degli avvisi di intimazione da parte dell'agente della riscossione.
6. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa come in dispositivo all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 13 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Il ricorrente agisce per l'accertamento dell'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi dell' e dell' relativi agli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 riportati nelle cartelle e negli avvisi CP_2 CP_3 di addebito elencati analiticamente in allegato alla comunicazione di rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter D.P.R. n. 602 del 1973 notificatagli dall' Controparte_1 in data 18.7.2022 (cfr. prod. , atto erroneamente qualificato dal ricorrente come intimazione di CP_5 pagamento.
8. In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, in quanto con il ricorso si fa valere esclusivamente un motivo di merito afferente le pretese contributive dell' CP_3
e dell' ossia l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti in contestazione, senza alcuna CP_2 censura afferente a vizi formali delle cartelle e al procedimento di notificazione, vale a dire all'attività di riscossione di competenza di Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, nel caso di opposizione CP_5 all'esecuzione volta a far dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito sottostante alla cartella esattoriale, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, ovvero all – o, come CP_2 nella specie, in via concorrente all' – quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in CP_3 giudizio (Cass. civ. Sez. Un. n. 7514/2022; Cass. civ. n. 22453/2025).
9. Sempre in via preliminare, va ritenuta l'ammissibilità del ricorso, a nulla rilevando che con esso sia stata impugnata la comunicazione di rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter D.P.R. n. 602 del
1973 anziché l'intimazione di pagamento.
10. Il processo previdenziale non ha natura impugnatoria e non è strutturato quindi come giudizio sull'atto, bensì come giudizio sul rapporto, volto cioè all'accertamento della sussistenza o meno del credito previdenziale o contributivo. Nella specie è stata esercitata dal ricorrente una azione qualificabile come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., come tale non soggetta ad alcun termine decadenziale, contestandosi la sopravvenuta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi (Cass. civ. n. 9698/2011;
Cass. civ. n. 15223/2018). Va peraltro ricordato che la giurisprudenza di legittimità in materia tributaria ha chiarito che la proposta di compensazione che l' notifica al contribuente ai Controparte_6 sensi dell'art. 28 -ter d.P.R. n. 602 del 1973 rappresenta un atto autonomamente impugnabile nella misura in cui il contribuente lamenti l'intervenuta prescrizione del credito erariale (Cass. civ. n. 24638/2017). 11. Passando all'esame del merito, premesso che i crediti contributivi sono assoggettati alla prescrizione breve quinquennale, come previsto dall'art. 3, comma 9, L. n. 335 del 1995 e che la mancata opposizione alla cartella o all'avviso di addebito nel termine perentorio previsto dalla legge non sortisce alcun effetto sul termine di prescrizione che resta quinquennale, stante l'inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. a ipotesi in cui
“l'irretrattabilità” del credito ha fonte diversa dall'accertamento compiuto dall'organo giurisdizionale
(Cass. civ. n. 4050/2014 Cass. civ. n. 7409/2020), occorre per comodità espositiva prendere in esame distintamente le singole cartelle e i singoli avvisi di addebito recanti i crediti per contributi e premi CP_2
in contestazione (fino all'anno 2016), come riportati in allegato alla proposta di compensazione CP_3 notificata al ricorrente il 18.7.2022, al fine di verificare se, dall'esame dei documenti prodotti dalle parti convenute, risultino atti interruttivi del termine quinquennale di prescrizione.
12. La cartella n. 05720170025111989000, avente ad oggetto contributi relativi agli anni 2015, 2016 e CP_3
2017 per un importo complessivo di euro 11.047,71 comprensivo di spese di notifica, risulta notificata a mezzo pec il 22.8.2017 (prod . Il termine quinquennale di prescrizione è stato successivamente CP_5 interrotto dalla notifica in data 18.7.2022, a mezzo posta, della proposta di compensazione. Quest'ultima notificazione non è in contestazione e la valenza della proposta di compensazione quale atto interruttivo della prescrizione si evince dalla chiara enunciazione della volontà dell'ente di procedere alla riscossione coattiva del credito in caso di mancata adesione alla proposta di compensazione: “La mancata risposta entro il predetto termine di 60 giorni varrà come rifiuto della proposta di compensazione e di conseguenza l'azione di recupero sarà immediatamente ripresa”. Non può dunque dubitarsi che tale atto costituisca esercizio della pretesa contributiva (cfr. Comm. Trib. Prov.le di Milano, n. 1226/2021), tanto che la Suprema Corte lo ha ritenuto autonomamente impugnabile (Cass. civ. n. 24638/2017 cit.). L'eccezione di prescrizione di tale cartella va pertanto rigettata.
13. La cartella n. 05720170043738677000, avente ad oggetto crediti per premi relativi agli anni 2016 CP_3
e 2017, per un importo complessivo pari ad euro 4.105,95, comprensivo di spese di notifica, risulta notificata il 24.7.2018 a mezzo posta (prod. ADER). La prescrizione è stata successivamente interrotta dalla notifica in data 18.7.2022 dalla proposta di compensazione. L'eccezione di prescrizione va rigettata.
14. In relazione all'avviso di addebito n. 35720130002026426000, avente ad oggetto crediti per CP_2 contribuzione aziende relativa all'anno 2012, per un importo pari ad euro 3.500,75, vi è prova della notifica della intimazione di pagamento n. 05720169007438465000 a mezzo pec il 24.10.2016. Se al successivo quinquennio decorrente da tale data si sommano i 311 giorni di sospensione ex lege dei termini di prescrizione disposti dalla legislazione emergenziale per il contrasto del COVID-19 (dal 23.2.2020 al
30.6.2020 ex art. 37, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del
2020 e dal 31.12.2020 al 30.6.2021 ex art. 11, comma 9, D.L. n. 183 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 21 del 2021), il quinquennio per la prescrizione viene a scadenza in data 31.8.2022. Il termine
è stato interrotto dalla notifica in data 18.7.2022 dalla proposta di compensazione. L'eccezione di prescrizione va rigettata.
15. Analogamente, con riferimento all'avviso di addebito n. 35720140004939855000, avente ad oggetto crediti per contributi aziende relativi all'anno 2012, per l'importo di euro 1.348,46, la prescrizione CP_2 risulta interrotta dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 05720169007438465000 in data
24.10.2016 e dalla notifica in data 18.7.2022 dalla proposta di compensazione, sempre tenendo conto della sospensione emergenziale per il COVID-19. L'eccezione di prescrizione va rigettata.
16. Anche per l'avviso di addebito n. 35720140004268416000, avente ad oggetto crediti per contributi CP_2 aziende relativi agli anni 2012 e 2013, per un importo complessivo pari ad euro 8.656,74, risulta la notifica a mezzo pec della intimazione di pagamento n. 05720169007438465000 in data 24.10.2016 e quella della proposta di compensazione in data 18.7.2022, con conseguente interruzione della prescrizione. La relativa eccezione va pertanto rigettata.
17. Per l'avviso di addebito n. 35720150003002278000, avente ad oggetto un credito per contributi CP_2 artigiani relativi all'anno 2014, per un importo di euro 1.182,93, non sono documentati atti interruttivi della prescrizione antecedenti alla notifica della proposta di compensazione del 18.7.2022. Il credito va pertanto dichiarato prescritto.
18. Anche con riferimento all'avviso di addebito n. 3572016000004173000, avente ad oggetto un credito per contributi aziende relativi all'anno 2015 per un importo pari ad euro 353,88, non risultano CP_2 provati atti interruttivi della prescrizione antecedenti alla notifica della proposta di compensazione del
18.7.2022. Il credito va pertanto dichiarato prescritto.
19. Con riguardo all'avviso di addebito n. 35720160000477012000, avente ad oggetto crediti per CP_2 contribuzione aziende relativa all'anno 2015, per un importo complessivo pari ad euro 10.729,06, non vi
è prova nella documentazione acquisita della notifica dell'avviso né di successivi atti interruttivi antecedenti alla notifica della proposta di compensazione del 18.7.2022. Il debito contributivo deve ritenersi prescritto.
20. Analogamente è a dirsi per l'avviso di addebito n. 35720160002599533000, avente ad oggetto crediti CP_2 per contribuzione artigiani relativa all' anno 2015 per un importo complessivo pari ad euro 2.410,11, e per l'avviso di addebito n. 35720170000161906000, avente ad oggetto crediti per contribuzione CP_2 aziende relativa agli anni 2015 e 2016, per un importo complessivo pari ad euro 3.661,77, con conseguenze prescrizione dei relativi crediti. 21. Gli avvisi di addebito n. 35720170000928142000, avente ad oggetto crediti per contribuzione CP_2 artigiani relativa all'anno 2016, per un importo complessivo pari ad euro 4.761,34, n.
35720170002214168000, avente ad oggetto crediti per contribuzione artigiani relativa all' anno CP_2
2013, per un importo complessivo pari ad euro 6.199,29, n. 35720170002430702000, avente ad oggetto crediti per contribuzione aziende relativa all'anno 2015, per un importo complessivo pari ad euro CP_2
8.457,66, e n. 35720180000273582000, avente ad oggetto crediti per contribuzione aziende relativa CP_2 all'anno 2016, per un importo complessivo pari ad euro 2.192,75, risultano ritualmente notificati rispettivamente in data 24.9.2017, 17.10.2017, 24.11.2017, 16.7.2018 (prod. ed il termine di CP_2 prescrizione risulta successivamente interrotto dalla notifica della proposta di compensazione del
18.7.2022. L'eccezione di prescrizione va pertanto rigettata.
22. Con riferimento all'avviso di addebito n. 35720180002470410000, avente ad oggetto crediti per CP_2 contributi aziende relativi agli anni 2015 e 2016, per un importo complessivo pari ad euro 7.647,94, non constano atti interruttivi della prescrizione antecedenti alla notifica della proposta di compensazione del
18.7.2022, con la conseguenza che il relativo credito contributivo deve ritenersi prescritto.
23. È analogamente prescritto il credito portato dall'avviso di addebito n. 35720190003506834000, avente ad oggetto crediti per contributi aziende relativi agli anni 2015 e 2016 per un importo complessivo pari CP_2 ad euro 24.743,09, in assenza di prova di atti interruttivi antecedenti al 18.7.2022.
24. È inoltre prescritto il credito sottostante l'avviso di addebito n. 35720210000814547000, per CP_2 contributi aziende relativi agli anni 2015 e 2016, per l'importo di euro 1.392,37, stante l'assenza di notifica di atti interruttivi antecedenti al 18.7.2022.
25. Ai fini della regolamentazione delle spese processuali, il ricorrente risulta parzialmente vittorioso nei confronti dell tenuto conto che sono stati dichiarati prescritti i crediti contributivi di otto CP_2 CP_2 avvisi di addebito ed integralmente soccombente nei confronti dell' , di Controparte_1 cui è stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva, e nei confronti dell' , i cui crediti non sono CP_3 stati dichiarati prescritti.
26. Secondo soccombenza parziale, compensate le spese processuali per la metà, l' va condannata al CP_2 pagamento in favore del difensore antistatario del ricorrente della restante metà nella misura indicata in dispositivo (parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le fasi di trattazione e decisionale, cause previdenziali di valore indeterminabile complessità bassa). 27. Il ricorrente va invece condannato al pagamento delle spese processuali in favore del difensore antistatario di e in favore dell' (per entrambi, parametri minimi per le fasi Controparte_1 CP_3 di studio e introduttiva).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
− accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito n. CP_2
35720150003002278000, n. 3572016000004173000, n. 35720160000477012000, n.
35720160002599533000, n. 35720170000161906000, n. 35720180002470410000, n.
35720190003506834000 e n. 35720210000814547000;
− rigetta per il resto il ricorso;
− compensate le spese processuali per la metà, condanna l al pagamento della restante metà in favore CP_2 del difensore antistatario del ricorrente, nella misura di euro 3.045,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali come per legge, CPA, IVA;
− condanna il ricorrente a rifondere le spese processuali al difensore antistatario di Controparte_1
e all' , per ciascuno nella misura di euro 1.453,00, oltre rimborso forfettario delle spese
[...] CP_3 generali come per legge, CPA, IVA
Cassino, data del deposito telematico.
Il Giudice
AE CI
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile - Area Lavoro e Previdenza
Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. AE CI, all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 13 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n.r.g. 1686/2022, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Giuseppe FORGIONE come da procura in Parte_1 atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Venafro, Via Antonio Mancino n. 13
parte ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv.to Gennaro DI MAGGIO come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, Via Rione Sirignano n. 6
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Flavia INCLETOLLI come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Frosinone, Piazza Gramsci n. 4
Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
[...]
TR BO e RC TI come da procura in atti ed elettivamente domiciliato in presso la sede in Cassino, Piazza Labriola n. 49 parti resistenti
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex artt. 442 e 615 c.p.c., depositato il 1.8.2022 e ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto l l e l dinnanzi all'intestato Tribunale per CP_2 CP_3 Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni:
− in via cautelare, sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'atto opposto ed i relativi titoli sottesi, stante la ricorrenza di gravi e fondati motivi.
− in via principale e nel merito, dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia dell'intimazione di pagamento n.
05728202200000164000 emessa da e dei relativi atti ad essa sottesi per i motivi Controparte_4 dedotti in narrativa;
− accertare e dichiarare prescritti i contributi previdenziali relativi agli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'atto impugnato con conseguente rideterminazione delle somme dovute;
− con vittoria delle spese, diritti ed onorari della procedura, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
2. Il ricorrente deduce a fondamento della sua domanda l'intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese contributive dell' e dell' veicolate dalle cartelle e dagli avvisi di cui all'atto impugnato. CP_3 CP_2
3. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si sono costituite in giudizio le parti convenute, chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso.
4. L'agente della riscossione eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso una comunicazione di rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter D.P.R. n. 602 del 1973, dal contenuto meramente informativo, anziché avverso l'intimazione di pagamento e il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo controparte articolato censure attinenti al merito delle pretese contributive.
Deduce la rituale notifica delle cartelle e degli avvisi di intimazione interruttivi della prescrizione.
5. Gli istituti convenuti evidenziano la rituale notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle , CP_2 CP_3
l'inammissibilità per tardività dell'opposizione avverso le cartelle , l'interruzione della prescrizione CP_3 in forza della notifica degli avvisi di intimazione da parte dell'agente della riscossione.
6. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa come in dispositivo all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 13 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Il ricorrente agisce per l'accertamento dell'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi dell' e dell' relativi agli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 riportati nelle cartelle e negli avvisi CP_2 CP_3 di addebito elencati analiticamente in allegato alla comunicazione di rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter D.P.R. n. 602 del 1973 notificatagli dall' Controparte_1 in data 18.7.2022 (cfr. prod. , atto erroneamente qualificato dal ricorrente come intimazione di CP_5 pagamento.
8. In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, in quanto con il ricorso si fa valere esclusivamente un motivo di merito afferente le pretese contributive dell' CP_3
e dell' ossia l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti in contestazione, senza alcuna CP_2 censura afferente a vizi formali delle cartelle e al procedimento di notificazione, vale a dire all'attività di riscossione di competenza di Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, nel caso di opposizione CP_5 all'esecuzione volta a far dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito sottostante alla cartella esattoriale, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, ovvero all – o, come CP_2 nella specie, in via concorrente all' – quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in CP_3 giudizio (Cass. civ. Sez. Un. n. 7514/2022; Cass. civ. n. 22453/2025).
9. Sempre in via preliminare, va ritenuta l'ammissibilità del ricorso, a nulla rilevando che con esso sia stata impugnata la comunicazione di rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter D.P.R. n. 602 del
1973 anziché l'intimazione di pagamento.
10. Il processo previdenziale non ha natura impugnatoria e non è strutturato quindi come giudizio sull'atto, bensì come giudizio sul rapporto, volto cioè all'accertamento della sussistenza o meno del credito previdenziale o contributivo. Nella specie è stata esercitata dal ricorrente una azione qualificabile come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., come tale non soggetta ad alcun termine decadenziale, contestandosi la sopravvenuta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi (Cass. civ. n. 9698/2011;
Cass. civ. n. 15223/2018). Va peraltro ricordato che la giurisprudenza di legittimità in materia tributaria ha chiarito che la proposta di compensazione che l' notifica al contribuente ai Controparte_6 sensi dell'art. 28 -ter d.P.R. n. 602 del 1973 rappresenta un atto autonomamente impugnabile nella misura in cui il contribuente lamenti l'intervenuta prescrizione del credito erariale (Cass. civ. n. 24638/2017). 11. Passando all'esame del merito, premesso che i crediti contributivi sono assoggettati alla prescrizione breve quinquennale, come previsto dall'art. 3, comma 9, L. n. 335 del 1995 e che la mancata opposizione alla cartella o all'avviso di addebito nel termine perentorio previsto dalla legge non sortisce alcun effetto sul termine di prescrizione che resta quinquennale, stante l'inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. a ipotesi in cui
“l'irretrattabilità” del credito ha fonte diversa dall'accertamento compiuto dall'organo giurisdizionale
(Cass. civ. n. 4050/2014 Cass. civ. n. 7409/2020), occorre per comodità espositiva prendere in esame distintamente le singole cartelle e i singoli avvisi di addebito recanti i crediti per contributi e premi CP_2
in contestazione (fino all'anno 2016), come riportati in allegato alla proposta di compensazione CP_3 notificata al ricorrente il 18.7.2022, al fine di verificare se, dall'esame dei documenti prodotti dalle parti convenute, risultino atti interruttivi del termine quinquennale di prescrizione.
12. La cartella n. 05720170025111989000, avente ad oggetto contributi relativi agli anni 2015, 2016 e CP_3
2017 per un importo complessivo di euro 11.047,71 comprensivo di spese di notifica, risulta notificata a mezzo pec il 22.8.2017 (prod . Il termine quinquennale di prescrizione è stato successivamente CP_5 interrotto dalla notifica in data 18.7.2022, a mezzo posta, della proposta di compensazione. Quest'ultima notificazione non è in contestazione e la valenza della proposta di compensazione quale atto interruttivo della prescrizione si evince dalla chiara enunciazione della volontà dell'ente di procedere alla riscossione coattiva del credito in caso di mancata adesione alla proposta di compensazione: “La mancata risposta entro il predetto termine di 60 giorni varrà come rifiuto della proposta di compensazione e di conseguenza l'azione di recupero sarà immediatamente ripresa”. Non può dunque dubitarsi che tale atto costituisca esercizio della pretesa contributiva (cfr. Comm. Trib. Prov.le di Milano, n. 1226/2021), tanto che la Suprema Corte lo ha ritenuto autonomamente impugnabile (Cass. civ. n. 24638/2017 cit.). L'eccezione di prescrizione di tale cartella va pertanto rigettata.
13. La cartella n. 05720170043738677000, avente ad oggetto crediti per premi relativi agli anni 2016 CP_3
e 2017, per un importo complessivo pari ad euro 4.105,95, comprensivo di spese di notifica, risulta notificata il 24.7.2018 a mezzo posta (prod. ADER). La prescrizione è stata successivamente interrotta dalla notifica in data 18.7.2022 dalla proposta di compensazione. L'eccezione di prescrizione va rigettata.
14. In relazione all'avviso di addebito n. 35720130002026426000, avente ad oggetto crediti per CP_2 contribuzione aziende relativa all'anno 2012, per un importo pari ad euro 3.500,75, vi è prova della notifica della intimazione di pagamento n. 05720169007438465000 a mezzo pec il 24.10.2016. Se al successivo quinquennio decorrente da tale data si sommano i 311 giorni di sospensione ex lege dei termini di prescrizione disposti dalla legislazione emergenziale per il contrasto del COVID-19 (dal 23.2.2020 al
30.6.2020 ex art. 37, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del
2020 e dal 31.12.2020 al 30.6.2021 ex art. 11, comma 9, D.L. n. 183 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 21 del 2021), il quinquennio per la prescrizione viene a scadenza in data 31.8.2022. Il termine
è stato interrotto dalla notifica in data 18.7.2022 dalla proposta di compensazione. L'eccezione di prescrizione va rigettata.
15. Analogamente, con riferimento all'avviso di addebito n. 35720140004939855000, avente ad oggetto crediti per contributi aziende relativi all'anno 2012, per l'importo di euro 1.348,46, la prescrizione CP_2 risulta interrotta dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 05720169007438465000 in data
24.10.2016 e dalla notifica in data 18.7.2022 dalla proposta di compensazione, sempre tenendo conto della sospensione emergenziale per il COVID-19. L'eccezione di prescrizione va rigettata.
16. Anche per l'avviso di addebito n. 35720140004268416000, avente ad oggetto crediti per contributi CP_2 aziende relativi agli anni 2012 e 2013, per un importo complessivo pari ad euro 8.656,74, risulta la notifica a mezzo pec della intimazione di pagamento n. 05720169007438465000 in data 24.10.2016 e quella della proposta di compensazione in data 18.7.2022, con conseguente interruzione della prescrizione. La relativa eccezione va pertanto rigettata.
17. Per l'avviso di addebito n. 35720150003002278000, avente ad oggetto un credito per contributi CP_2 artigiani relativi all'anno 2014, per un importo di euro 1.182,93, non sono documentati atti interruttivi della prescrizione antecedenti alla notifica della proposta di compensazione del 18.7.2022. Il credito va pertanto dichiarato prescritto.
18. Anche con riferimento all'avviso di addebito n. 3572016000004173000, avente ad oggetto un credito per contributi aziende relativi all'anno 2015 per un importo pari ad euro 353,88, non risultano CP_2 provati atti interruttivi della prescrizione antecedenti alla notifica della proposta di compensazione del
18.7.2022. Il credito va pertanto dichiarato prescritto.
19. Con riguardo all'avviso di addebito n. 35720160000477012000, avente ad oggetto crediti per CP_2 contribuzione aziende relativa all'anno 2015, per un importo complessivo pari ad euro 10.729,06, non vi
è prova nella documentazione acquisita della notifica dell'avviso né di successivi atti interruttivi antecedenti alla notifica della proposta di compensazione del 18.7.2022. Il debito contributivo deve ritenersi prescritto.
20. Analogamente è a dirsi per l'avviso di addebito n. 35720160002599533000, avente ad oggetto crediti CP_2 per contribuzione artigiani relativa all' anno 2015 per un importo complessivo pari ad euro 2.410,11, e per l'avviso di addebito n. 35720170000161906000, avente ad oggetto crediti per contribuzione CP_2 aziende relativa agli anni 2015 e 2016, per un importo complessivo pari ad euro 3.661,77, con conseguenze prescrizione dei relativi crediti. 21. Gli avvisi di addebito n. 35720170000928142000, avente ad oggetto crediti per contribuzione CP_2 artigiani relativa all'anno 2016, per un importo complessivo pari ad euro 4.761,34, n.
35720170002214168000, avente ad oggetto crediti per contribuzione artigiani relativa all' anno CP_2
2013, per un importo complessivo pari ad euro 6.199,29, n. 35720170002430702000, avente ad oggetto crediti per contribuzione aziende relativa all'anno 2015, per un importo complessivo pari ad euro CP_2
8.457,66, e n. 35720180000273582000, avente ad oggetto crediti per contribuzione aziende relativa CP_2 all'anno 2016, per un importo complessivo pari ad euro 2.192,75, risultano ritualmente notificati rispettivamente in data 24.9.2017, 17.10.2017, 24.11.2017, 16.7.2018 (prod. ed il termine di CP_2 prescrizione risulta successivamente interrotto dalla notifica della proposta di compensazione del
18.7.2022. L'eccezione di prescrizione va pertanto rigettata.
22. Con riferimento all'avviso di addebito n. 35720180002470410000, avente ad oggetto crediti per CP_2 contributi aziende relativi agli anni 2015 e 2016, per un importo complessivo pari ad euro 7.647,94, non constano atti interruttivi della prescrizione antecedenti alla notifica della proposta di compensazione del
18.7.2022, con la conseguenza che il relativo credito contributivo deve ritenersi prescritto.
23. È analogamente prescritto il credito portato dall'avviso di addebito n. 35720190003506834000, avente ad oggetto crediti per contributi aziende relativi agli anni 2015 e 2016 per un importo complessivo pari CP_2 ad euro 24.743,09, in assenza di prova di atti interruttivi antecedenti al 18.7.2022.
24. È inoltre prescritto il credito sottostante l'avviso di addebito n. 35720210000814547000, per CP_2 contributi aziende relativi agli anni 2015 e 2016, per l'importo di euro 1.392,37, stante l'assenza di notifica di atti interruttivi antecedenti al 18.7.2022.
25. Ai fini della regolamentazione delle spese processuali, il ricorrente risulta parzialmente vittorioso nei confronti dell tenuto conto che sono stati dichiarati prescritti i crediti contributivi di otto CP_2 CP_2 avvisi di addebito ed integralmente soccombente nei confronti dell' , di Controparte_1 cui è stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva, e nei confronti dell' , i cui crediti non sono CP_3 stati dichiarati prescritti.
26. Secondo soccombenza parziale, compensate le spese processuali per la metà, l' va condannata al CP_2 pagamento in favore del difensore antistatario del ricorrente della restante metà nella misura indicata in dispositivo (parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le fasi di trattazione e decisionale, cause previdenziali di valore indeterminabile complessità bassa). 27. Il ricorrente va invece condannato al pagamento delle spese processuali in favore del difensore antistatario di e in favore dell' (per entrambi, parametri minimi per le fasi Controparte_1 CP_3 di studio e introduttiva).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
− accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito n. CP_2
35720150003002278000, n. 3572016000004173000, n. 35720160000477012000, n.
35720160002599533000, n. 35720170000161906000, n. 35720180002470410000, n.
35720190003506834000 e n. 35720210000814547000;
− rigetta per il resto il ricorso;
− compensate le spese processuali per la metà, condanna l al pagamento della restante metà in favore CP_2 del difensore antistatario del ricorrente, nella misura di euro 3.045,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali come per legge, CPA, IVA;
− condanna il ricorrente a rifondere le spese processuali al difensore antistatario di Controparte_1
e all' , per ciascuno nella misura di euro 1.453,00, oltre rimborso forfettario delle spese
[...] CP_3 generali come per legge, CPA, IVA
Cassino, data del deposito telematico.
Il Giudice
AE CI