Articolo 4 della Legge 15 luglio 2002, n. 145
Articolo 3Articolo 5
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8 agosto 2002
Art. 4. (Concorsi per la qualifica dirigenziale). 1. A coloro i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 , sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi ai sensi dell' articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , si applicano i medesimi requisiti di accesso previsti dal citato decreto legislativo n. 387 del 1998 .
Nota all' art. 4:
- Il decreto legislativo n. 387/1988 reca "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 .".
Entrata in vigore il 8 agosto 2002
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