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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 28/11/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7266/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima sezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Gaia Muscato Giudice dott. Ilenia Miccichè Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 7266/2025 promossa congiuntamente da
, nato a [...] il [...], con il Parte_1 patrocinio dell'avv. SIMIOLI FRANCESCO, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da nata a [...] il [...], con il patrocinio Parte_2 dell'avv. SIMIOLI FRANCESCO, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Gianpaolo Mocetti
Avente ad oggetto: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti: Regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio alle condizioni di cui al ricorso depositato il 10/10/2025, per come successivamente modificate all'udienza del 25/11/2025.
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda congiunta presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 10/10/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti rese all'udienza del 25/11/2025 e della modifica delle condizioni originariamente pattuite decisa nella stessa sede;
Rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente all'affidamento e al mantenimento della figlia non è in contrasto con l'interesse di Persona_1 quest'ultima;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
dispone che l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di e Parte_1
n favore della figlia sia regolamentato secondo le Parte_2 Persona_1 condizioni di cui al ricorso depositato il 10/10/2025 e successivamente modificato in occasione dell'udienza del 25/11/2025.
Nulla per spese.
Perugia, 27/11/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima sezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Gaia Muscato Giudice dott. Ilenia Miccichè Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 7266/2025 promossa congiuntamente da
, nato a [...] il [...], con il Parte_1 patrocinio dell'avv. SIMIOLI FRANCESCO, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da nata a [...] il [...], con il patrocinio Parte_2 dell'avv. SIMIOLI FRANCESCO, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Gianpaolo Mocetti
Avente ad oggetto: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti: Regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio alle condizioni di cui al ricorso depositato il 10/10/2025, per come successivamente modificate all'udienza del 25/11/2025.
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda congiunta presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 10/10/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti rese all'udienza del 25/11/2025 e della modifica delle condizioni originariamente pattuite decisa nella stessa sede;
Rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente all'affidamento e al mantenimento della figlia non è in contrasto con l'interesse di Persona_1 quest'ultima;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
dispone che l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di e Parte_1
n favore della figlia sia regolamentato secondo le Parte_2 Persona_1 condizioni di cui al ricorso depositato il 10/10/2025 e successivamente modificato in occasione dell'udienza del 25/11/2025.
Nulla per spese.
Perugia, 27/11/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino