Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 28/05/2025, n. 1706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1706 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 01706/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00875/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 875 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NA MP, rappresentata e difesa dall'avvocato Cinzia Blanco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di CA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppina Claudia Coniglione e Vincenzo Reina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RA De LI, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Mandolfo, Andrea Scuderi e Valentina Magnano San Lio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Scuderi in CA, via Giuffrida n. 37;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Decreto rettorale n. 522 del 9.02.2024, prot. n. 142284, dell'Università degli studi di CA nella parte in cui ha indetto la procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, per il settore concorsuale 14/C3 -Sociologia dei fenomeni politici e giuridici - Settore Scientifico Disciplinare SPS/12;
- della nota del 1° marzo 2024 con la quale il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali ha rigettato l'istanza della ricorrente del 25.02.2024 di annullamento del bando.
- del regolamento del Dipartimento di Scienze Politiche e sociali approvato con DR 24.11.2023 n. 4518;
- degli ulteriori atti ad esso presupposti, fra cui, nei limiti dell'interesse:
- la deliberazione 16.01.2024, (verbale n. 9 del 16.01.2024) con la quale il Consiglio degli ordinari del Dipartimento Scienze Politiche e Sociali ha attivato la procedura finalizzata alla chiamata di professori di prima fascia per il settore scientifico disciplinare SPS/12;
- la deliberazione del Consiglio degli ordinari del Dipartimento Scienze Politiche e sociali del 10.01.2024 (verbale n. 8) con la quale sono stati individuati i S.S.D. per i quali emerge un alto coefficiente in termini di fabbisogno, allo stato non conosciuta;
- le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle sedute rispettivamente del 24 e del 25 gennaio 2024, pure allo stato non conosciute;
- di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MP NA il 30\10\2024:
per l’annullamento
- del decreto del Rettore dell’Università di CA n. 3270 del 29 luglio 2024, prot. n. 278289, con il quale è stata accertata “la regolarità formale degli atti” della procedura indetta con D.R. n. 522 del 9 febbraio 2024, per la chiamata ad un posto di professore universitario di prima fascia per il Settore concorsuale 14/C3, Sociologia dei fenomeni politici e giuridici, settore scientifico-disciplinare SPS/12, Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale, presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali a seguito del lavori della Commissione ed è stata individuata la prof.ssa RA De LI quale destinataria dell’eventuale chiamata;
- dei presupposti verbali: verbale n. 1 dell’8 luglio 2024 con il quale la Commissione esaminatrice ha stabilito i criteri per la valutazione comparativa dei candidati alla procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima fascia, nel settore concorsuale 14/C3 - Settore Scientifico Disciplinare SPS/12 presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, indetta dall’Università degli Studi di CA con Decreto rettorale n. 522 del 9.02.2024, prot. n. 142284; verbale n. 2 del 16 luglio contenente la valutazione dei titoli della ricorrente e della contro interessata nonché l’individuazione della “professoressa RA De LI quale candidata destinataria dell’eventuale chiamata a professoressa di I fascia per il settore concorsuale 14/C3, settore scientifico disciplinare SPS/12, presso il dipartimento di Scienze Politiche e Sociali ai sensi dell’art 18 della legge n. 240/2010”;
- della relazione finale del 18 luglio 2024 prot n. 272757 della Commissione esaminatrice all’esito della quale sono stati approvati i giudizi relativi a ciascuno dei candidati, nonché i giudizi comparativi formulati dalla Commissione allegati al verbale n 2;
- e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali tra cui la delibera di chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Università e quella del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche Sociali nonché la presa di servizio della controinteressata presso l’Università di CA e l’eventuale contratto stipulato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di RA De LI e dell’Università degli Studi di CA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto del 9 febbraio 2024, il Rettore dell’Università degli Studi di CA ha indetto, ai sensi dell’art 18 della L. 240/2010, una procedura selettiva per la copertura, tra gli altri, di un posto di professore universitario di ruolo di I fascia, presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, per il settore concorsuale 14/C3 – SSD SPS/12 (Sociologia giuridica della devianza e del mutamento sociale).
L’art. 2 del bando indica le categorie di soggetti ammessi a partecipare alla procedura, ovvero “ i soggetti che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della L. n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, nel settore scientifico disciplinare indicato quale profilo; i professori già in servizio presso altri atenei nella fascia e nel settore concorsuale o in uno dei settori concorsuali compresi nel macrosettore per i quali viene bandita la selezione; gli studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di insegnamento o di ricerca in posizione equipollente secondo la normativa in materia ….” .
Ai sensi dell’art. 4 del bando la Commissione è composta da un membro individuato dal Dipartimento e da ulteriori due membri scelti mediante sorteggio, da individuarsi “ tra i professori di prima fascia inquadrati prioritariamente nel settore scientifico disciplinare e, in subordine, nel settore concorsuale a cui si riferisce il bando ovvero, laddove il bando non preveda uno specifico settore scientifico disciplinare, nel settore concorsuale oggetto della procedura…”.
Con istanza del 25 febbraio 2024 la ricorrente, professore associato a tempo indeterminato nel settore scientifico disciplinare di Sociologia politica (SPS/11) in servizio presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di CA dal 2007, ha chiesto l’annullamento del bando nella parte in cui restringe la procedura selettiva per la copertura del posto di professore di I fascia al settore scientifico disciplinare SPS/12.
Con nota del 1° marzo 2024, il Direttore del Dipartimento ha rigettato l’istanza precisando che la selezione dei professori di prima fascia avviene sulla base dei SSD e non dei settori concorsuali.
Lamenta la ricorrente che la scelta del Dipartimento di specificare per la copertura di un posto di professore di prima fascia nel settore concorsuale 14/C3, il settore scientifico-disciplinare SPS/12, comporta una evidente disparità di trattamento a suo sfavore che sarebbe ulteriormente dimostrata dalla composizione della Commissione, per la quale è già indetto apposito interpello, che include solo professori ordinari del settore scientifico disciplinare SPS/12.
2. Con ricorso notificato il 9 aprile 2024 la prof.ssa NA MP ha impugnato il bando, la nota di rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela nonché gli atti presupposti come indicati nell’epigrafe, lamentandone la illegittimità sotto i seguenti profili:
I. Violazione delle linee guida per la programmazione delle procedure di chiamata dei professori eccesso di potere per sviamento ed illogicità. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti. Illegittimità in via derivata.
Le “Linee guida per la programmazione delle procedure di chiamata da bandire a sensi dell’art. 18 e dell’art. 24 L 240/2010”, approvate con atto del Consiglio di Amministrazione dell’Università del 21 novembre 2019, individuano, tra gli elementi di valutazione dei parametri da considerare per l’individuazione dei settori concorsuali e scientifico disciplinari:
- il “merito scientifico”, con un peso tra il 25% ed il 55%.
- il fabbisogno di professori ordinari, con un peso tra il 5% e il 35%;
- la terza Missione, con un peso tra lo 0% e il 25%;
- lo storico, con un peso tra il 5% e il 30%;
- la leadership scientifica e accademica, con un peso tra lo 0% e il 25%;
- altro parametro, con un peso tra lo 0% e il 20%
Assume la ricorrente che il regolamento del Dipartimento di Scienze politiche Sociali adottato il 24 novembre 2023 per la programmazione di procedure di chiamata di professori di I fascia si discosta dalle suddette Linee Guida.
Tale regolamento di Dipartimento, infatti, ha definito il parametro “Merito scientifico” come “Fabbisogno di ricerca” attribuendogli un peso pari al 25% ed indicando, come procedura di calcolo, il rapporto tra numero di prodotti validati (almeno 3 per la gran parte dei professori associati o ordinari) dalla VQR 2015-19 e numero di prodotti attesi (3 per i professori associati o ordinari); un parametro che presenta una bassissima variabilità fra Settori Scientifici Disciplinari (SSD), poiché il rapporto è uguale a 1 per quasi tutti i SSD tranne in qualche raro caso, omologando di fatto tutti i SSD e non facendo valere affatto il Merito scientifico come criterio di differenziazione tra SSD.
Il regolamento di Dipartimento, inoltre, ha attribuito un peso pari a zero per la “leadership scientifica ed accademica”.
Mentre, poi, le Linee Guida di Ateneo escludono il “fabbisogno didattico “dalle procedure di chiamata di I fascia, il regolamento del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali considera all’interno dell’“Altro Parametro”, la “Sostenibilità del carico didattico dei corsi di Studio”, cui è attribuito un peso del 20%.
Sarebbe, pertanto, evidente l’illegittimità del regolamento impugnato e, in via derivata, degli ulteriori provvedimenti impugnati, per violazione delle Linee Guida oltre che per eccesso di potere per sviamento.
Il settore scientifico disciplinare SPS/11 ricadente nel settore concorsuale 14/C3 presenta, infatti, un più elevato livello della qualità scientifica rispetto al settore SPS/12, considerato il numero di professori strutturati.
II. Eccesso di potere per difetto di motivazione e contraddittorietà.
II.1. Il Dipartimento di Scienze politiche ha ritenuto, con gli atti impugnati, di ricoprire il posto di professore di prima fascia indicando il settore scientifico disciplinare SPS/12 ed escludendo il settore SPS/11 senza precisare, però, l’ iter logico seguito per giungere a tale conclusione.
I provvedimenti impugnati sarebbero, pertanto, viziati da sviamento e difetto di motivazione atteso che, per la chiamata dei professori di prima fascia, né l’art. 18 comma 1 lett. a della legge n. 240/2010, né il regolamento dell’Ateneo né il regolamento del Dipartimento impongono la necessaria indicazione del settore scientifico disciplinare essendo richiesta l’indicazione del settore concorsuale e, solo eventualmente, del settore scientifico disciplinare.
Inoltre, con l’entrata in vigore della L. 79/2022 e la piena operatività della nuova disciplina (da attuarsi con apposito decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca non ancora emanato), i settori scientifici disciplinari scompariranno a favore di raggruppamenti disciplinari allargati ( “gruppi scientifico 15 disciplinari”, GSD) riferibili ai precedenti settori concorsuali (SC) .
II.2. Sarebbe ravvisabile, inoltre, un profilo di contraddittorietà atteso che lo stesso Dipartimento ha indetto, in passato, una procedura di chiamata ex art. 24 comma 6 della legge n. 241/2010, indicando il settore concorsuale e non i SSD (procedura di selezione per la chiamata di un professore di II Fascia settore concorsuale 14/C3).
3. Si sono costituite in giudizio la controinteressata, prof.ssa RA De LI, e l’Università degli Studi di CA.
4. Con motivi aggiunti notificati il 23 ottobre 2024 e depositati il successivo 30 ottobre, la ricorrente ha impugnato la delibera di chiamata della controinteressata e gli atti presupposti, quali i verbali della commissione, la relazione finale e il decreto del Rettore del 29 luglio 2024 con il quale la prof.ssa De LI è stata individuata quale destinataria dell’eventuale chiamata.
Espone la ricorrente che con D.R.30 maggio 2024 n. 2275 è stata nominata la Commissione, la quale - riunitasi nella seduta del giorno 8 luglio 2024 (verbale n. 1) - ha dichiarato che si sarebbe attenuta a quanto stabilito dal Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia, procedendo alla valutazione di ciascun candidato sulla base dei criteri predeterminati e poi alla valutazione comparativa dei candidati tenuto conto dell’insieme delle attività svolte dagli stessi (attività didattica, attività di ricerca e pubblicazioni, attività istituzionali, gestionali, di servizio e di terza missione).
I criteri stabiliti dalla Commissione riportano i criteri previsti dal Regolamento di Ateneo e dall’art. 6 del bando con la precisazione, per ciascun parametro, che la valutazione sarebbe stata effettuata “in relazione al settore scientifico disciplinare SPS/12”.
Nella seduta del 16 luglio 2024 la Commissione ha valutato le due candidate procedendo, altresì, alla comparazione tra le stesse e all’individuazione della controinteressata quale candidata destinataria dell’eventuale chiamata.
Con decreto n. 3270 del 29 luglio 2024, il Rettore, accertata la regolarità formale degli atti, ha dato atto che la prof.ssa De LI è stata individuata dalla Commissione quale candidata destinataria dell’eventuale chiamata.
La ricorrente lamenta la illegittimità dei provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti sotto i seguenti profili:
I. Violazione dell’art. 11 del regolamento dell’università di CA 05.06.2023 per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia. Violazione dell’art. 6 del bando di concorso, eccesso di potere per violazione dei principi in tema di trasparenza ed imparzialità. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di attività dovuta. Vizio di motivazione.
La Commissione avrebbe del tutto omesso di individuare i criteri di valutazione e non avrebbe, inoltre, dato atto della loro incidenza (ponderale) sull’esito deciso.
La Commissione non avrebbe predeterminato specifici criteri di valutazione, essendosi limitata a riprodurre quelli generali indicati dal citato art 6 del bando per ciascuno dei profili oggetto di valutazione, senza operare alcuna graduazione tra i parametri di valutazione comparativa e senza attribuire, per ciascuno degli ambiti di valutazione, un punteggio o peso, rendendo così impossibile qualsiasi tipo di raffronto.
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della l. N. 240/2010 e dell’art. 2 d.m. n 243/2011. Eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti, manifesta illogicità, irragionevolezza e disparità di trattamento.
L’art. 18 della legge 240/2010 e l’art. 2 del DM n. 243/2011 impongono di comparare i candidati all’interno del settore concorsuale (in questo caso 14/C3) senza tener conto del settore scientifico disciplinare.
Nel caso di specie, invece, la commissione avrebbe erroneamente declinato i criteri di valutazione riferendosi al settore scientifico disciplinare SPS/12 ed anche in sede di valutazione dei curricula avrebbe valorizzato la congruenza degli stessi con tale settore scientifico disciplinare.
La ricorrente è stata ritenuta, pertanto, non idonea perché il suo profilo scientifico non era riconducibile al settore scientifico oggetto della procedura concorsuale.
In questo modo sarebbe stata preclusa ai candidati la partecipazione paritaria alla procedura a discapito della ricorrente, maggiormente qualificata.
III. Eccesso di potere per sviamento, difetto di esame, travisamento dei fatti, illogicità, erroneità dei presupposti e difetto di motivazione.
III. 1. Sarebbe errato il giudizio relativo all’attività didattica, didattica integrativa e di servizio.
La Commissione ha infatti valutato come “intensa e ampia” l’attività didattica della controinteressata dal 2004/2005 ad oggi e “ottimo” l’impegno della stessa nell’elaborazioni delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.
A fronte di una maggiore esperienza della ricorrente (che ha un’anzianità di insegnamento e di partecipazione agli esami di profitto che risale all’a.a. 1992-1993), non si rinvengono giudizi analoghi o superiori in relazione all’attività didattica da essa svolta.
III. 2. In relazione all’attività di ricerca scientifica la Commissione si sarebbe limitata ad elencare gli aspetti considerati senza indicare quali di essi e in che misura sono stati valorizzati in sede di valutazione.
Non sarebbe stata fatta, peraltro, alcuna valutazione comparativa in ordine a tali aspetti.
III. 3. In ordine alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche, la Commissione avrebbe dovuto tener conto dei criteri stabiliti nel verbale n. 1 ( consistenza complessiva, intensità, continuità temporale, originalità, congruenza e rilevanza della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e diffusione all’interno della comunità scientifica ).
Tali criteri sarebbero stati, tuttavia, del tutto disattesi.
La Commissione non ha tenuto conto della consistenza numerica (70 pubblicazioni della ricorrente a fronte delle 40 della controinteressata), ma non ha nemmeno fatto riferimento alla diffusione e all’apprezzamento della comunità scientifica di riferimento.
IV. Illegittimità derivata dei provvedimenti qui impugnati per l’invalidità degli atti impugnati con il ricorso introduttivo.
5. Con memoria depositata il 15 novembre 2024 l’Università degli Studi di CA ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza di interesse, non essendo dimostrato che, all’esito della riedizione della valutazione dei fabbisogni, il settore scientifico SPS/11 – Sociologia dei fenomeni politici sarebbe stato individuato tra i SSD da mettere a bando. Non sarebbe stato dimostrato, altresì che, ove la valutazione dei fabbisogni fosse stata effettuata in funzione dei settori concorsuali (e non dei SSD), il settore 14/C3 sarebbe prevalso rispetto ad altri settori concorsuali.
In subordine, l’amministrazione ha dedotto l’infondatezza delle censure introdotte con il ricorso introduttivo.
Anche il ricorso per motivi aggiunti sarebbe inammissibile per carenza di interesse nella parte in cui viene impugnata la valutazione della commissione in quanto effettuata tenendo conto del settore scientifico disciplinare SPS/12 oggetto del bando di concorso.
Tale censura risentirebbe della infondatezza del ricorso introduttivo, atteso che, una volta ritenuta del tutto legittima la scelta dell’amministrazione di indire la procedura concorsuale con riferimento al SSD SPS/12, i criteri di valutazione, parametrati alla luce del posto messo a concorso, non possono che essere corretti, logici e ragionevoli.
Sotto un diverso profilo, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, la Commissione può limitarsi a riprodurre i criteri previsti dal bando.
L’assunto secondo il quale la Commissione non avrebbe specificato i criteri previsti dal Bando sarebbe, peraltro, errato in punto di fatto come dimostrato dal verbale n 1.
Inoltre, la Commissione avrebbe ampiamente motivato i giudizi espressi, sia singolarmente che collegialmente, come dimostrato dal verbale del 16 luglio, solo che si guardi alla lunghezza dello stesso, risultando, pertanto, inconferente il precedente di questo TAR richiamato da parte ricorrente (sentenza n. 1176/2024).
6. Con memoria depositata il 16 novembre 2024 la controinteressata ha eccepito:
1) in primo luogo l’inammissibilità del primo motivo di ricorso per carenza di interesse e di legittimazione nonché per genericità, aspecificità e astrattezza e mancanza di prova ed inoltre della prova di resistenza ;
2) in secondo luogo l’inammissibilità delle censure in quanto impingono tutte nel pieno merito delle (discrezionali) scelte dipartimentali, lasciato però impregiudicato … dal quadro normativo e regolamentare di riferimento e comunque sottratto al sindacato giurisdizionale ;
3) l’infondatezza delle censure.
Sul primo motivo del ricorso introduttivo.
L’art. 18 della legge 240/2010 stabilisce che le università disciplinano con proprio regolamento la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia.
L’art. 2 del vigente Regolamento adottato dall’Università degli Studi di CA, a sua volta, rimette alla discrezionalità dei singoli dipartimenti le determinazioni afferenti alla programmazione dei propri fabbisogni.
Tale competenza è confermata dalle vigenti Linee Guida d’ateneo che indicano per ciascun parametro i rispettivi pesi entro un valore minimo e massimo.
Coerentemente con le Linee Guida, il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali ha stabilito che, ai fini della programmazione dei posti da bandire con le procedure di cui all’art. 18 della legge 240/2010, rilevasse esclusivamente l’esigenza di “coprire i fabbisogni di didattica, di ricerca e di sviluppo delle attività del servizio”.
Il Dipartimento, con clausole ribadite nei regolamenti adottati fino a quello approvato nel novembre 2023, ha stabilito, pertanto, i seguenti parametri ed il corrispondente peso:
a) Valutazione del fabbisogno specifico di ordinari sulla base della carenza di ordinari in ateneo con un peso del 25%;
b) Valutazione del fabbisogno di ricerca con un peso del 25%;
c) Parametro storico (rapporto tra pensionamenti e procedure nel triennio) con un peso del 30%;
3) Altro parametro: sostenibilità dei corsi di studio del dipartimento con un peso del 20%.
La ricorrente lamenta, con riferimento alla valutazione del fabbisogno di ricerca: a) l’attribuzione del minor valore possibile del range previsto; b) l’irragionevolezza del criterio di calcolo (rapporto tra numero di prodotti validati - almeno 3 per la gran parte dei professori associati o ordinari- dalla VQR 2015-19 e numero di prodotti attesi”).
Osserva la controinteressata: a) quanto al primo aspetto, che rientra nella discrezionalità del Dipartimento stabilire il peso da assegnare al singolo parametro all’interno del range previsto; b) quanto al secondo aspetto, che la procedura di calcolo è riconducibile a quelle esemplificate nelle Linee Guida con riferimento al merito scientifico e che, peraltro, risponde al fine ragionevole di migliorare i risultati del Dipartimento nella valutazione della qualità della ricerca.
Con riferimento al contestato azzeramento del parametro della “Leadership scientifica ed accademica”: a) le Linee Guida prevedono che tale parametro possa valere zero; b) il parametro, inoltre, non afferisce al reclutamento, a valle, dei professori di prima fascia, ma enuclea un criterio per individuare, a monte, i settori e i posti da bandire in base alle risorse finanziarie disponibili.
In relazione al parametro della c.d. “Sostenibilità dei Corsi di studio del dipartimento”: a) sarebbe errato l’assunto secondo cui le Linee Guida vietino tout court di attribuire rilievo alle esigenze del c.d. fabbisogno didattico ai fini della programmazione delle procedure di chiamata di prima fascia. Il fatto che la tabella contenuta nelle linee guida non contempli tale parametro non vale ad escluderne l’applicabilità. E ciò, tanto più che la stessa tabella ha precisato un criterio residuale (altro parametro) che ogni dipartimento avrebbe potuto utilizzare per dare rilievo alle proprie concrete esigenze; b) del resto, sarebbe pure errato l’assunto secondo cui la c.d. “Sostenibilità dei Corsi di studio del dipartimento” coinciderebbe con il c.d. fabbisogno didattico.
Sul secondo motivo di ricorso introduttivo.
La ricorrente avrebbe dato una lettura forzata delle norme di riferimento, ponendo l’accento sull’avverbio “eventualmente” e sull’aggettivo “eventuale”, ivi previsti con riferimento al “settore scientifico disciplinare”.
Contrariamente a quanto assunto da parte ricorrente l’indicazione nel bando del settore scientifico disciplinare non sarebbe una evenienza eccezionale che, come tale richiede, una specifica motivazione.
Sul ricorso per motivi aggiunti.
La censura di cui al primo motivo di ricorso, oltre che inammissibile per mancanza di allegazioni sulla c.d. prova di resistenza, per carenza di interesse e per genericità, sarebbe comunque infondata avendo la Commissione precisato i criteri di valutazione nella prima seduta.
Parimenti inammissibili e, comunque, infondate, sarebbero le ulteriori censure sollevate con il ricorso per motivi aggiunti.
6. All’udienza pubblica del 26 marzo 2025, in vista della quale le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati.
8. Con il primo motivo del ricorso introduttivo la ricorrente contesta la violazione delle “Linee Guida per la programmazione di procedure di chiamata da bandire ai sensi dell’art. 18 e dell’art. 24 della legge 240/2010”, approvate dal Consiglio di Amministrazione il 21 novembre 2019, assumendo che l’apposito regolamento adottato dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali avrebbe introdotto parametri e criteri di valutazione degli stessi non del tutto corrispondenti a quelli previsti dalle suddette Linee Guida.
8.1. La censura non coglie nel segno.
Le Linee Guida demandano ai Dipartimenti la determinazione del peso percentuale da assegnare a ciascuno dei parametri indicati, nonché degli elementi di valutazione degli stessi, limitandosi a stabilire, quanto al primo aspetto, le percentuali minime e massime e, quanto al secondo aspetto, esempi di elementi di valutazione dei parametri che potranno essere tenuti in conto, con la precisazione che i Dipartimenti potranno utilizzare uno o più degli elementi di valutazione di seguito indicati e/o eventuali elementi da loro identificati.
Viene stabilito, più in particolare, quanto segue: “Ciascun Dipartimento dovrà definire i) il peso percentuale da assegnare a ciascuno dei parametri, in modo tale che la somma delle percentuali di tali parametri sia pari al 100%, ii) gli elementi di valutazione di ciascuno dei parametri […]. Ciascun Dipartimento dovrà deliberare in merito ai parametri da adottare (peso percentuale di ciascun parametro) e dovrà identificare gli elementi in base ai quali valutare i parametri e le modalità di applicazione degli stessi, prestando attenzione al fatto che l’uso combinato di due o più elementi di valutazione non annulli complessivamente un elemento di valutazione o che lo stesso sia tenuto in conto più volte. […] A titolo di esempio, di seguito si riportano possibili elementi di valutazione dei parametri sopra elencati. I Dipartimenti potranno usare uno o più degli elementi di valutazione di seguito indicati e/o eventuali altri elementi da loro identificati …”.
Coerentemente con tali previsioni, il Dipartimento di Scienze politiche ha stabilito che: “Al fine di programmare e di individuare i settori concorsuali, ed eventualmente i SSD, su cui avviare le procedure di chiamata di prima fascia, fermo restando il rispetto dei vincoli di cui al precedente art. 3, la scelta dei settori sarà effettuata tenendo conto dei parametri di seguito specificati:
A. Valutazione del fabbisogno specifico di ordinari, sulla base della carenza di ordinari in Ateneo. A tale parametro sarà attribuito un peso del 25%. […].
B. Valutazione del fabbisogno di ricerca: sulla base dell’esigenza di potenziare la produttività e l’innovazione scientifica del Dipartimento e di migliorare i risultati del Dipartimento nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR). A tale parametro sarà attribuito un peso del 25%. Tale fabbisogno viene calcolato sulla base del discostamento tra il numero di prodotti proposti per il conferimento alla VQR dai docenti di un SSD (prodotti conferiti) e il numero massimo di prodotti conferibili dal Dipartimento per ciascun SSD (prodotti ANVUR attesi), nell’ultimo esercizio della VQR (2015-2019). La graduazione del fabbisogno tra i diversi SSD viene calcolata assumendo la media dei prodotti conferiti da ciascun settore, considerando il numero dei docenti di ruolo del medesimo SSD afferenti al Dipartimento.
C. Parametro Storico: tale parametro va misurato sulla base del numero dei pensionamenti, dei trasferimenti e dei collocamenti fuori ruolo di professori e ricercatori del SSD nei tre anni accademici precedenti e successivi all’anno in cui si effettua la programmazione, meno il numero di posti del SSD coperti con procedure attivate o da attivare nei tre anni accademici precedenti e successivi all’anno in cui si effettua la programmazione. A tale parametro sarà attribuito un peso del 30 %.
D. Altro parametro: Sostenibilità dei Corsi di studio del Dipartimento. Tale parametro risponde all’esigenza di garantire una dotazione organica di docenza idonea alla sostenibilità dei Corsi di studio attivati, con particolare riferimento all’esigenza di garantire la necessaria quota di docenza di riferimento. A tale parametro sarà attribuito un peso del 20%.
I parametri indicati sono corrispondenti a quelli previsti dalle Linee Guida dovendo, al riguardo, precisarsi che le stesse prevedono un parametro residuale ( Altro Parametro) senza prevedere limitazioni tipologiche ma solo precisando che, ove il Dipartimento ritenga di utilizzarlo, dovrà definire i relativi elementi di valutazione.
Non appare, pertanto, illogica la scelta di introdurre un parametro relativo alla Sostenibilità dei Corsi di studio del Dipartimento , rispondente all’esigenza di garantire una dotazione organica adeguata, coerentemente con quanto previsto dall’art. 3 dello stesso Regolamento di Dipartimento.
Non risultano neppure violati i pesi che le Linee Guida hanno assegnato a ciascun parametro, contenuti dal Dipartimento nel range ivi indicato.
Anche la scelta di non valorizzare la “Leadership scientifica ed accademica” è coerente con le Linee Guida che prevedono espressamente, per tale parametro, un peso compreso tra zero e venticinque per cento.
L’assunto secondo il quale il criterio di valutazione del “merito scientifico” determini un azzeramento del parametro stesso, risulta, infine, del tutto indimostrato, risultando, al contrario, la Valutazione della qualità della ricerca (VQR) uno degli elementi di valutazione del “merito scientifico”, previsti a titolo esemplificativo dalla Linee Guida.
8.2. La censura, peraltro, non sfugge all’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Università e dalla parte controinteressata, atteso che la ricorrente non chiarisce in che modo diversi parametri e criteri di valutazione degli stessi avrebbero potuto portare a far ricadere sul SSD/11 (collocata solo al quattordicesimo posto nella graduatoria complessiva stilata dalla Commissione), la scelta del posto da coprire.
9. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente rileva che per la chiamata dei professori di prima fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 lett. a della legge n. 240/2010, l’indicazione del settore scientifico disciplinare in aggiunta al settore concorsuale è solo eventuale e richiede, pertanto, adeguata motivazione, che, nel caso di specie, sarebbe stata del tutto omessa.
9.1. L’assunto non può essere condiviso.
L’art.18 della legge n. 240/2010 stabilisce che le Università disciplinino, con apposito regolamento, le procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia che dovranno attenersi ai criteri ivi indicati e, per quanto qui di interesse, dovranno contenere la “specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari”.
Di analogo tenore sono gli articoli 2 e 9 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, approvato con decreto del Rettore del 5 giugno 2023 (relativi al contenuto della delibera di indizione della procedura e del bando) e l’art. 4 del Regolamento del Dipartimento di Scienze Politiche e sociali per la programmazione di procedure di chiamata di professori di prima fascia.
La tesi di parte ricorrente non risulta sorretta dalle disposizioni appena richiamate che non consentono di considerare l’indicazione, oltre che del settore concorsuale, anche del settore scientifico disciplinare, come una “evenienza eccezionale”, tale da richiedere una specifica motivazione.
Come correttamente evidenziato dalla parte controinteressata, invero, l’utilizzo dell’avverbio “eventualmente” o dell’aggettivo “eventuale” è correlato, da un lato, alla possibilità che la procedura sia indetta con riferimento a settori concorsuali “mono-disciplinari”, dall’altro all’ampio margine di discrezionalità delle istituzioni universitarie nella scelta di indire le procedure di chiamata individuando solo il più ampio settore concorsuale o anche uno o più settori scientifico disciplinari che allo stesso fanno capo.
Scelta che, nel caso di specie, risulta, peraltro, supportata dall’istruttoria sfociata nella delibera del 10 gennaio 2024 del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (verbale n. 8) con la quale sono stati individuati “i s.s.d. per i quali emerge un coefficiente più altro in termini di fabbisogno complessivo”.
9.2. Né argomenti utili alla tesi della ricorrente possono ricavarsi dalla nuova disciplina prevista dalla legge 79/2022, non ancora a regime alla data di indizione del bando.
La nuova disciplina non comporta, invero, come assunto da parte ricorrente, la scomparsa dei settori scientifici disciplinari in favore di raggruppamenti disciplinari allargati, che prendono il nome di “gruppi scientifico disciplinari” (GSD) e che sono riferibili ai precedenti settori concorsuali (SC).
Con decreto ministeriale n. 639 del 2 maggio 2024 - recante la determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 240/2010, come sostituito dall’art. 14, comma 6-bis, del D.L. n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79/2022 – è stato stabilito, infatti, che “ I gruppi scientifico-disciplinari:
a) sono utilizzati ai fini delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 16 e delle procedure di cui agli articoli 18 e 24; b) sono il riferimento per l'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori; c) possono essere articolati in settori scientifico-disciplinari che concorrono alla definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e all'indicazione della relativa afferenza dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori”.
Con lo stesso Decreto Ministeriale n. 639 del 2 maggio 2024 sono stati, altresì, determinati i gruppi scientifico-disciplinari e i settori scientifico-disciplinari e, con particolare, riferimento alla fattispecie in esame, l’allegato A ha mantenuto la distinzione, all’interno del Gruppo Scientifico-Disciplinari 14/GSPS-07 (Sociologia della politica, del diritto e della devianza, corrispondente al SC 14/C3) dei due settori scientifico-disciplinari: GSPS-07/A (Sociologia dei fenomeni politici) e GSPS-07/B (Sociologia del diritto e della devianza).
9.3. Non si ravvisa neanche la contestata contraddittorietà tra provvedimenti della stessa amministrazione per avere lo stesso Dipartimento di Scienze Politiche indetto, in passato, una procedura di chiamata ex art. 24 comma 6 della legge n. 241/2010 indicando il settore concorsuale e non i SSD.
È stato chiarito, invero, che «il vizio di contraddittorietà può ricorrere quando si riscontri un contrasto fra più manifestazioni di volontà della stessa amministrazione nell’esercizio del medesimo potere. La coerenza dell’azione amministrativa costituisce, infatti, un valore perseguito dall’ordinamento (Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2006, n. 5328). Il contrasto che, in tesi, potrebbe integrare il vizio di contraddittorietà (si parla anche di “illogicità manifesta” o di violazione del principio di coerenza amministrativa) può sussistere all’interno del medesimo provvedimento amministrativo oppure fra più atti amministrativi. Nel primo caso, il vizio potrebbe essere accertato quando si riscontra una non consequenzialità fra le premesse e le conclusioni del provvedimento o, per dirla diversamente, fra la sua motivazione e il suo dispositivo. Nel secondo caso, invece, il vizio potrebbe essere accertato fra due provvedimenti non direttamente collegati tra loro, ma logicamente collegati alla medesima vicenda amministrativa (quali ad es., il diniego di approvazione di una variante ad un piano di lottizzazione ad iniziativa privata, non implicante alcuna modifica dei parametri del progetto originario, emanato dopo che la compatibilità degli interventi oggetto del progetto fosse già stata positivamente valutata dallo stesso ente comunale in sede di approvazione del piano di lottizzazione originario, cfr. Cons. giust. amm. Sicilia, 10 aprile 2017, n. 177; tra il provvedimento e i suoi atti preparatori; tra il provvedimento e un atto amministrativo di indirizzo o di auto-vincolo (quando, ad es., il provvedimento di revoca di un incarico giustificato con il richiamo a circolari che pongono principi di carattere opposto alla determinazione assunta, cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 aprile 1991 n. 436). Va ribadito che quando si riscontra la contraddittorietà in una delle manifestazioni sopra esplicitate, questa evenienza non conduce di per sé, in sede giudiziaria, all’automatico accertamento dell’illegittimità del provvedimento, con conseguente pronuncia di annullamento. Risulta infatti necessario verificare se alla “contraddittorietà” riscontrata si accompagni, in concreto, la divergenza del provvedimento dalle sue finalità istituzionali che concreta il vizio di eccesso di potere (Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2006, n. 5328; sez. VI, 13 ottobre 1993 n. 713). In particolare, con riferimento alla figura della contraddittorietà tra atti del procedimento, si è affermato che l’eccesso di potere si può rinvenire solo allorquando sussista tra più atti successivi un contrasto inconciliabile tale da far sorgere dubbi su quale sia l’effettiva volontà dell’amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, n. 5013 del 2004) » (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 4749 del 10 maggio 2023).
Nel caso di specie, la ricorrente deduce la contraddittorietà con riferimento ad una procedura del tutto estranea a quella in esame, indetta ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 nell’ambito del “Piano straordinario per la progressione in carriera dei ricercatori a tempo determinato in possesso dell’abilitazione scientifica”.
Non è in contestazione, dunque, un contrasto all’interno del medesimo provvedimento amministrativo, né tra più atti collegati alla “medesima vicenda amministrativa”, dovendo, pertanto escludersi la configurabilità del vizio di contraddittorietà quale figura sintomatica dell’eccesso di potere.
10. È possibile a questo punto esaminare le censure introdotte dalla ricorrente con i motivi aggiunti proposti avverso i provvedimenti con cui la controinteressata è stata individuata quale candidata destinataria della chiamata a professore di I fascia per il settore concorsuale 14/C3, settore scientifico disciplinare SPS/12.
10.1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta che la Commissione avrebbe omesso di individuare i criteri di valutazione nonché di indicare il peso di ciascuno dei criteri, meramente riproduttivi di quelli previsti dal bando.
La censura non è condivisibile.
La lex specialis (D.R. prot. 142284 del 9 febbraio 2024), nel demandare alla commissione il compito di selezionare “ il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le quali è stato bandito il posto ”, stabilisce - quanto alle modalità di svolgimento della selezione - che “ La valutazione avviene sulla base di criteri predeterminati dalla commissione nella prima riunione […]” (art. 6).
Nel (primo) verbale dell’8 luglio 2024 la commissione ha proceduto alla predeterminazione dei “ criteri da utilizzare per la valutazione del candidato nel rispetto degli standard qualitativi di cui al Titolo II del regolamento di Ateneo ” e, pur non apportando significative integrazioni ai criteri stabiliti dal bando, ha precisato, in relazione a ciascuno di essi, la necessità di valutare la coerenza e la congruenza del curriculum del candidato con il Settore scientifico disciplinare SPS/12 Sociologia giuridica della devianza e del mutamento sociale.
La valutazione delle due candidate (v. verbale n. 2 del 16 luglio 2024), preceduta dall’esame della documentazione presentata dalle stesse, è consistita:
a) nella formulazione dei giudizi individuali e collegiali dei titoli e delle pubblicazioni, nonché nell’accertamento della competenza linguistica di ogni candidata;
b) nella valutazione comparativa delle candidate effettuata in sede di discussione collegiale “attraverso la comparazione dei giudizi individuali e collegiali espressi su ciascuna candidata all’esito della valutazione dell’attività didattica, dell’attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche, delle attività istituzionali, gestionali, di servizio e di terza missione”.
I giudizi, sia individuali che collegiali, sono stati preceduti dall’esame puntale e dettagliato della documentazione presentata dalle candidate (v. pagine da 2 a 4 e da 11 a 13 del verbale n. 2, nelle quali sono riportate nel dettaglio le attività didattiche, di ricerca scientifica, le pubblicazioni scientifiche, le attività istituzionali, gestionali, di servizio e di terza missione, rispettivamente, della prof.ssa De LI e della prof.ssa MP) e sono stati espressi in modo articolato e con un apparato motivazionale supportato da concreti riferimenti ai rispettivi curricula.
Sia nei giudizi espressi dai singoli commissari che nei giudizi espressi collegialmente che, infine, nella valutazione comparativa, pur dandosi atto della qualità e quantità delle attività e delle pubblicazioni scientifiche delle due docenti, è stato evidenziato, con riferimento alla ricorrente, che “il profilo scientifico della candidata, pur ricco e maturo, non è pertinente, in quanto del tutto ascrivibile alla sociologia dei fenomeni politici”.
Non è pertinente, al riguardo, la sentenza n. 1176 del 26 marzo 2024 di questo Tribunale richiamata a pagina 4 del ricorso per motivi aggiunti.
Con il precedente richiamato, il Tribunale ha, invero, ritenuto che i giudizi espressi dalla commissione non consentissero, in relazione ad alcuni aspetti, di ricostruire ab externo il processo logico seguito dall’organo collegiale nella sua attività di valutazione e che il difetto di precisi parametri di riferimento che soprassiedono al giudizio non fosse colmata da un adeguato corredo motivazionale in grado di illustrare con evidenza la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate, da ciò derivandone il difetto di un’intellegibile correlazione motivazionale tra “oggetto di valutazione” e “giudizio” espresso dalla commissione.
Carenza motivazionale che, come sopra chiarito, nel caso di specie non è dato ravvisarsi, atteso che i giudizi espressi dalla commissione hanno ben messo in luce il processo logico che ha portato a favorire la controinteressata, il cui curriculum è stato ritenuto, a differenza di quello della ricorrente, coerente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura, così come precisato nel verbale n. 1.
10.2. Non è, altresì, meritevole di positivo apprezzamento la censura sollevata con il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti con il quale la ricorrente contesta la scelta della commissione di declinare i criteri di valutazione facendo riferimento al settore scientifico disciplinare SPS/12 e non al settore concorsuale 14/C3.
La scelta della commissione di valutare i curricula in relazione al settore scientifico disciplinare SPS/12 è, invero, coerente con l’oggetto della procedura concorsuale, così come indicato nel D.R. 522 del 9 febbraio 2024, con cui, come già chiarito (v. § 9.1.), il Dipartimento si è avvalso della facoltà, espressamente prevista dall’art. 18 della legge n. 240/2010 - nonché dagli artt. 2 e 9 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia e dall’art. 4 del Regolamento del Dipartimento di Scienze Politiche e sociali per la programmazione di procedure di chiamata di professori di prima fascia -, di specificare oltre al settore concorsuale anche il settore scientifico-disciplinare.
10.3. In ragione di quanto già rilevato, devono ritenersi altresì infondate le censure sollevate con il terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti con cui la ricorrente ha contestato l’erroneità dei giudizi espressi dalla commissione, che non avrebbe tenuto conto della sua maggiore esperienza e della consistenza numerica e della maggiore diffusione delle sue pubblicazioni scientifiche.
La Commissione, invero, pur apprezzando l’entità, la continuità e la qualità della produzione scientifica, dell’attività didattica e di ricerca scientifica, ha valorizzato, con una motivazione ampia e puntuale, la maggiore coerenza e congruenza del curriculum della controinteressata con il settore SPS/12, oggetto della procedura in esame evidenziando che il profilo scientifico della
candidata NA MP “pur ricco e maturo, non è pertinente, in quanto del tutto ascrivibile alla sociologia dei fenomeni politici”.
Giudizio che non risulta, pertanto, né illogico né irragionevole.
11. In conclusione, in ragione di quanto rilevato, il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e devono essere rigettati.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della parziale novità delle questioni affrontate, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di CA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agata Gabriella Caudullo | Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO