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27 febbraio 2011
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7 aprile 2012
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19 agosto 2014
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30 giugno 2022
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Art. 15. (( (Gruppi e settori scientifico-disciplinari). )) (( 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, su proposta del Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri di affinita' e attinenza scientifica, formativa e culturale, i gruppi scientifico-disciplinari e le relative declaratorie.
2. I gruppi scientifico-disciplinari:
a) sono utilizzati ai fini delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 16 e delle procedure di cui agli articoli 18 e 24;
b) sono il riferimento per l'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;
c) possono essere articolati in settori scientifico-disciplinari che concorrono alla definizione degli ordinamenti didattici di cui all' articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e all'indicazione della relativa afferenza dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;
d) sono il riferimento per l'adempimento degli obblighi didattici da parte del docente.
3. Il numero dei gruppi scientifico-disciplinari non puo' essere superiore a quello dei settori concorsuali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 855 del 30 ottobre 2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 20 novembre 2015.
4. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede anche alla riconduzione dei settori scientifico-disciplinari ai gruppi scientifico-disciplinari, nonche' alla razionalizzazione e all'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari di cui all' articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 .
5. L'aggiornamento dei gruppi e dei settori scientifico-disciplinari e' effettuato con decreto del Ministro, su proposta del CUN, con cadenza triennale. In assenza della proposta del CUN entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto per l'aggiornamento, si provvede con decreto del Ministro ))
2. I gruppi scientifico-disciplinari:
a) sono utilizzati ai fini delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 16 e delle procedure di cui agli articoli 18 e 24;
b) sono il riferimento per l'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;
c) possono essere articolati in settori scientifico-disciplinari che concorrono alla definizione degli ordinamenti didattici di cui all' articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e all'indicazione della relativa afferenza dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;
d) sono il riferimento per l'adempimento degli obblighi didattici da parte del docente.
3. Il numero dei gruppi scientifico-disciplinari non puo' essere superiore a quello dei settori concorsuali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 855 del 30 ottobre 2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 20 novembre 2015.
4. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede anche alla riconduzione dei settori scientifico-disciplinari ai gruppi scientifico-disciplinari, nonche' alla razionalizzazione e all'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari di cui all' articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 .
5. L'aggiornamento dei gruppi e dei settori scientifico-disciplinari e' effettuato con decreto del Ministro, su proposta del CUN, con cadenza triennale. In assenza della proposta del CUN entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto per l'aggiornamento, si provvede con decreto del Ministro ))
Commentari • 7
- 1. La riforma della professione di assistente socialeLuigi Badolati · https://www.filodiritto.com/ · 12 maggio 2012 · 2.9948483
[…] Il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca istituisce con proprio decreto, sentiti il CUN ed il Consiglio nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali, all'interno dell'Area 14 Scienze politiche e sociali (sps) di cui all'allegato A del Decreto Ministeriale 29 luglio 2011 n. 336 “Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macro settori concorsuali, di cui all'art. 15 legge 30 dicembre 2010 n. 240” il Macrosettore 14/E Servizio sociale. […]
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Giurisprudenza • 176
- 1. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 22/02/2023, n. 3004Provvedimento: […] Violazione e falsa applicazione dell'art. 15 della Legge n. 240 del 2010 e ss.mm.ii. […]Leggi di più...
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