TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/06/2025, n. 1735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1735 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 12297/2024 RG fissata all'udienza del 10/06/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. PONZO Parte_1
SALVATORE e dall'avv. MULINO CRISTIAN
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA CP_1 Pt_2
, rappresentato e difeso dall'avv. PAPALATO MARIA ROSARIA
[...]
-ADER, rappresentato e difeso dall'avv. ABBINANTE NICOLA
Resistenti
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha impugnato (così in ricorso):
Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976202400002404000-fascicolo n.
2024/114547, notificata in data 26.09.2024 per un importo complessivo pari ad euro 218.677,85 elevato da per le parti resistenti sopra specificate, che si Controparte_2 impugna e contesta limitatamente alle somme di competenza di codesto Giudice e pertanto, in riferimento ai crediti riportati dalle seguenti prodromiche cartelle esattoriali ed avvisi di addebito:
1 -Cartella n.05920240022521824000, presuntivamente notificata il 05.03.2024, emesso da sede di per rate oltre interessi e sanzioni civili, anni 2022/2023- Parte_2 CP_2 Parte_3 per un importo pari ad euro 2.193,13 già regolarmente impugnata dai sottoscritti difensori dinanzi
a codesto Ecc.mo Tribunale- sez. Lavoro avente rg. n. 1590/2024;
-Avviso di addebito n.35920220004138779000, presuntivamente notificato il
11.01.2023, emesso da sede di per contributi 10, oltre somme CP_1 CP_2 CP_3 aggiuntive e spese di notifica, anno 2022, per un importo pari ad euro 34.046,83 già regolarmente impugnato dai sottoscritti difensori dinanzi a codesto Ecc.mo Tribunale- sez. Lavoro avente rg. n.
1202/2023;
-Avviso di addebito n.35920220004138880000, presuntivamente notificato il 11.01.2023, emesso da sede di per contributi oltre somme aggiuntive e spese CP_1 CP_2 Parte_4 di notifica, anno 2021, per un importo pari ad euro 2.976,93 già regolarmente impugnato dai sottoscritti difensori dinanzi a codesto Ecc.mo Tribunale- sez. Lavoro avente rg. n. 1202/2023;
-Avviso di addebito n.35920230000045651000, presuntivamente notificato il
05.02.2023, emesso da sede di per contributi previdenziali ed assistenziali CP_1 CP_2 lavoratori parasubordinati, oltre somme aggiuntive e spese di notifica, anno 2021-2022-
2023, per un importo pari ad euro 6.547,44 già regolarmente impugnato dai sottoscritti difensori dinanzi a codesto Ecc.mo Tribunale- sez. Lavoro avente rg. n. 1202/2023;
-Avviso di addebito n.35920230000458386000, presuntivamente notificato il
31.05.2023, emesso da sede di per contributi MODELLO DM 10, oltre somme CP_1 CP_2 aggiuntive e spese di notifica, anno 2022, per un importo pari ad euro 10.798,18;
-Avviso di addebito n.35920230003588446000, presuntivamente notificato il
22.12.2023, emesso da sede di per contributi 10, oltre somme CP_1 CP_2 CP_3 aggiuntive e spese di notifica, anno 2023, per un importo pari ad euro 25.190,51 già regolarmente impugnato dai sottoscritti difensori dinanzi a codesto Ecc.mo Tribunale- sez. Lavoro avente rg. n.
1590/2024;
2 -Avviso di addebito n.35920240000011767000, presuntivamente notificato il 02.02.2024, emesso da sede di per contributi MODELLO , CP_1 CP_2 Pt_5 oltre somme aggiuntive e spese di notifica, anno 2021, per un importo pari ad euro
646,09 già regolarmente impugnato dai sottoscritti difensori dinanzi a codesto Ecc.mo Tribunale- sez.
Lavoro avente rg. n. 1590/2024;
-Avviso di addebito n.35920240000232038000, presuntivamente notificato il 15.04.2024, emesso da sede di per contributi 10, oltre somme aggiuntive e spese CP_1 CP_2 CP_3 di notifica, anno 2023, per un importo pari ad euro 22.102,57 già regolarmente impugnato dai sottoscritti difensori dinanzi a codesto Ecc.mo Tribunale- sez. Lavoro avente rg. n. 5345/2024;
-Avviso di addebito n.35920240000313617000, presuntivamente notificato il 15.04.2024, Con emesso da sede di per contributi MODELLO 10, oltre Somme aggiuntive e spese CP_1 CP_2 di notifica, anno 2022/2023, per un importo pari ad euro
15.698,90 già regolarmente impugnato dai sottoscritti difensori dinanzi a codesto Ecc.mo Tribunale- sez. Lavoro avente rg. n. 5411/2024;
per un totale, oggetto di impugnazione, pari ad euro 120.200,58.
Ha eccepito: a) nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per carenza dei presupposti della richiesta e non debenza delle somme;
b) nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – difetto di motivazione;
c) nullità della preventiva iscrizione ipotecaria per omessa notifica degli atti prodromici.
Si sono costituiti , e ADER. Pt_2 CP_1
ha fatto presente che la cartella n.05920240022521824000 è stata oggetto Pt_2 di regolare pagamento e quindi contesta l'avvenuta cessazione della materia del contendere. In ricorso, viene fatto presente che la stessa cartella sarebbe anche oggetto di ricorso. ha negato di avere ricevuto tale ricorso. Pt_2
In ogni caso, l'avvenuto pagamento rende cessata la materia del contendere in parte qua e rende infondata anche qualsiasi censura sul merito della vicenda.
3 e ADER hanno ribadito la correttezza del proprio operato. CP_1
Rispetto alle ulteriori censure, va solo fatto presente che ha dato prova di avere CP_1 notificato gli avvisi nn. n.35920220004138779000, n.35920220004138880000,
n.35920230000458386000, n.35920230003588446000, n.35920240000232038000,
n.35920240000313617000.
Gli stessi non risultano essere stati autonomamente impugnati e pertanto rispetto ad essi alcuna censura risulta validamente posta.
Inoltre, la regolare notifica degli stessi consente di ritenere infondate le censure derivate rispetto alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
La stessa inoltre non appare carente di motivazione in quanto si ritrovano nella stessa i richiami rispetto ad atti già conosciuti.
Le somme richieste quindi sono quindi incontestabili o comunque non oggetto di sospensione.
Né vi è incompatibilità tra intimazioni di pagamento e comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria, assolvendo i due istituti a funzioni diverse.
Parimenti, va fatto presente che questo giudice ha chiesto a la produzione delle CP_1 notifiche degli avvisi n.35920230000045651000 e n.35920240000011767000.
Solo il n. 35920230000045651000 risulta compiutamente prodotto con la costituzione in vista dell'udienza di merito. Nondimeno, l'altro avviso risulta espressamente oggetto di conoscenza da parte del ricorrente in quanto asseritamente impugnato in altro giudizio.
In ogni caso, quello che rileva è che il ricorrente affermi di averne avuto conoscenza.
Di contro, non ha fornito elemento alcuno rispetto all'esito di quel giudizio.
Deve quindi ritenersi che lo stesso sia oggetto di legale conoscenza e che non ci sia prova di alcuna perdita di efficacia.
Ciò consente di ritenere infondata qualsiasi eccezione rispetto ai titoli sottesi.
Ulteriormente, va fatto presente che parte ricorrente (che non ha formulato alcun valido disconoscimento) ha contestato la modalità di notifica via pec utilizzata, in quanto non proveniente da indirizzi censiti in pubblici registri.
4 L'eccezione sopra formulata è infondata in quanto la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di confrontarsi con tale argomento e ha ritenuto che, Cass. 982/2023 tra le molte, non sia inverato nessun vizio di per sé in tale modalità di notifica. Né si evince in alcun modo che parte ricorrente abbia avuto un detrimento del proprio diritto di difesa da ciò.
Alla luce di quanto sopra il ricorso va rigettato, salvo che per quanto riguarda la cartella
05920240022521824000 di per la quale va dichiarata la cessazione della materia del Pt_2 contendere.
Sulle spese le stesse vanno liquidate in favore di Ader e mentre si possono CP_1 compensare nei confronti di . Per quest'ultima, infatti, il ricorrente nessuna Pt_2 posizione ha preso rispetto all'affermazione dell'ente e non ha neppure affermato di aver effettuato una riserva nell'effettuare il pagamento. Pertanto, la condotta ante processuale e processuale del ricorrente, concausale alla determinazione dell'insorgere del contenzioso sul punto e silente sulle eccezioni di controparte , giustifica la compensazione delle spese Pt_2 in parte qua.
IVA e cpa sono disposte solo in favore di Ader.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 12297/2024, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere rispetto alla cartella n.05920240022521824000; rigetta per il resto;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Ader e e le CP_1 liquida in € 4500,00 ciascuno oltre spese forfettarie (15%). Iva e cpa solo in favore di Ader.
Si dispone distrazione delle spese nei confronti della difesa di Ader, per quanto di spettanza;
compensa le spese nei confronti di . Pt_2
Lecce, 13/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
5