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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, in composizione monocratica, in persona del Giudice dr. PARENTINI MIRKO all'esito dell'udienza di discussione del 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 598/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
1 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TLHM000768 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TLHM000768 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TLHM000768 IRPEF-REDDITI FONDIARI 2017
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato e depositato alla controparte, ha chiesto a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 250TLHM000768 notificato dalla Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara per l'anno di imposta 2017. In via preliminare ha chiesto la sospensione dell'attività di riscossione esattoriale intrapresa con il preavviso di iscrizione ipotecaria. A fondamento della domanda espone in fatto che: a) in data 04/03/2025 al ricorrente è stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (prod. n. 1), emessa dalla Agenzia delle Entrate – Riscossione di Genova, con la quale gli è stato intimato il pagamento, tra l'altro, dell'importo di € 7.628,83, relativo all'avviso di accertamento n. 250TLHM000768 notificato dalla Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara per l'anno di imposta 2017; b) il suddetto avviso di accertamento non sarebbe mai stato notificato al ricorrente e, pertanto, l'ente impositore sarebbe decaduto dal potere di richiedere il pagamento per l'annualità 2017, in quanto, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
c) a prescindere dal rilievo sub b) la pretesa portata nell'avviso sarebbe destituita di fondamento posto che il reddito da locazione, al quale si riferisce presumibilmente l'avviso non sarebbe stato percepito dal ricorrente ma dalla procedura concorsuale in corso nel 2017. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate deducendo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria (non essendo contro la stessa proposto alcun specifico motivo di ricorso ed avendo il preavviso anche ad oggetto altri atti impositivi nei confronti dei quali non è stata sollevata alcuna contestazione) e l'infondatezza nel merito della domanda svolta posto che l'avviso era stato ritualmente notificato.
2 Il ricorrente ha depositato memoria di replica con la quale nega che l'ente impositore abbia offerto prova di una valida notificazione dell'avviso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice osserva che agli atti di causa non vi è prova della notificazione dell'avviso di accertamento indicato nel ricorso. Infatti a sostegno della notificazione l'Agenzia produce il frontespizio di raccomandata (in relazione alla quale, tuttavia, non vi sono elementi identificativi della sua riferibilità all'avviso di accertamento) ed una schermata informativa di compiuta giacenza (priva come tale di idoneità ad attestare il perfezionamento della notificazione). Sicché si ritiene che il preavviso di iscrizione, quanto meno in riferimento all'avviso di accertamento n. 250TLHM000768 vada annullato essendo l'avviso inefficace per sua omessa notificazione. In considerazione del fatto che nessuna contestazione viene sollevata in relazione alle restanti cartelle ed avvisi indicati nel preavviso si ritiene equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, annulla parzialmente l'iscrizione limitatamente all' avviso di accertamento. Spese compensate. Genova 2.12.2025
Il Giudice
dr. Mirko Parentini
3
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, in composizione monocratica, in persona del Giudice dr. PARENTINI MIRKO all'esito dell'udienza di discussione del 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 598/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
1 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TLHM000768 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TLHM000768 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TLHM000768 IRPEF-REDDITI FONDIARI 2017
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato e depositato alla controparte, ha chiesto a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 250TLHM000768 notificato dalla Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara per l'anno di imposta 2017. In via preliminare ha chiesto la sospensione dell'attività di riscossione esattoriale intrapresa con il preavviso di iscrizione ipotecaria. A fondamento della domanda espone in fatto che: a) in data 04/03/2025 al ricorrente è stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (prod. n. 1), emessa dalla Agenzia delle Entrate – Riscossione di Genova, con la quale gli è stato intimato il pagamento, tra l'altro, dell'importo di € 7.628,83, relativo all'avviso di accertamento n. 250TLHM000768 notificato dalla Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara per l'anno di imposta 2017; b) il suddetto avviso di accertamento non sarebbe mai stato notificato al ricorrente e, pertanto, l'ente impositore sarebbe decaduto dal potere di richiedere il pagamento per l'annualità 2017, in quanto, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
c) a prescindere dal rilievo sub b) la pretesa portata nell'avviso sarebbe destituita di fondamento posto che il reddito da locazione, al quale si riferisce presumibilmente l'avviso non sarebbe stato percepito dal ricorrente ma dalla procedura concorsuale in corso nel 2017. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate deducendo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria (non essendo contro la stessa proposto alcun specifico motivo di ricorso ed avendo il preavviso anche ad oggetto altri atti impositivi nei confronti dei quali non è stata sollevata alcuna contestazione) e l'infondatezza nel merito della domanda svolta posto che l'avviso era stato ritualmente notificato.
2 Il ricorrente ha depositato memoria di replica con la quale nega che l'ente impositore abbia offerto prova di una valida notificazione dell'avviso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice osserva che agli atti di causa non vi è prova della notificazione dell'avviso di accertamento indicato nel ricorso. Infatti a sostegno della notificazione l'Agenzia produce il frontespizio di raccomandata (in relazione alla quale, tuttavia, non vi sono elementi identificativi della sua riferibilità all'avviso di accertamento) ed una schermata informativa di compiuta giacenza (priva come tale di idoneità ad attestare il perfezionamento della notificazione). Sicché si ritiene che il preavviso di iscrizione, quanto meno in riferimento all'avviso di accertamento n. 250TLHM000768 vada annullato essendo l'avviso inefficace per sua omessa notificazione. In considerazione del fatto che nessuna contestazione viene sollevata in relazione alle restanti cartelle ed avvisi indicati nel preavviso si ritiene equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, annulla parzialmente l'iscrizione limitatamente all' avviso di accertamento. Spese compensate. Genova 2.12.2025
Il Giudice
dr. Mirko Parentini
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