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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/06/2025, n. 2621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2621 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
- Sezione Seconda Civile -
In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Silvia Ingrassia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 8394 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_3 C.F._3
(C.F. ), nata a [...] il [...], tutti Parte_4 C.F._4 nella qualità di eredi di , (C.F. ), nata a [...] il 10 Persona_1 C.F._5 novembre 1944 e deceduta in data 30 settembre 2022, ed elettivamente domiciliati a Bagheria in Via B.
Mattarella n. 138, presso lo studio dell'Avv. Pia Maria Manzella che li rappresenta e difende giusta mandato allegato alle note di precisazione delle conclusioni del 27.1.2025; attori
e
[...]
Controparte_1
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avvocatura dello Stato di Palermo presso i cui uffici in Palermo via Valerio Villareale n. 6, è per legge domiciliata;
convenuto
e nei confronti di
nata a [...] il [...] anche n.q. di tutrice di Controparte_2 nato a [...] il [...] ed entrambi nella qualità di eredi di Persona_2
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e deceduta in Persona_1 C.F._5 data 30 settembre 2022 contumaci
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona del suo amministratore Persona_1 di sostegno , conveniva in giudizio l' Parte_1 Controparte_3
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (di seguito, “ ”) e
[...] CP_1 premesso di essere stata destinataria, in data 20.5.2022, di un “avviso di PRIMA RICHIESTA DI
PAGAMENTO INDENNITA' ABUSIVA OCCUPAZIONE” che le intimava il pagamento della somma di euro 67.241,72, a titolo di indennità di occupazione abusiva di un immobile sito in Bagheria
(PA) c.da Consona n. 4, Piano T – 1 (identificato al NCEU al foglio 15 – p.lla 2704), confiscato in danno di e , per il periodo dal 5.10.11 al 4.5.18, esponeva di non Parte_2 Controparte_4 avere abitato tale bene nel periodo in considerazione perché residente, sin dal 1° marzo 2002, in diverso immobile sito a Bagheria in Via Consona Belvedere n. 6 (identificato catastalmente al NCEU al foglio
15 – p.lla 995).
A ciò aggiungeva che parte del credito azionato (avente natura risarcitoria) era prescritto per decorrenza del termine quinquennale e che, in ogni caso, l non aveva subito alcun danno, CP_1 atteso che, sebbene formalmente nella disponibilità dell'immobile soltanto dal 2018 (nonostante la confisca divenuta definitiva in data 5.10.2011), continuava a mantenere il bene in stato di abbandono, e peraltro, chiedendo il pagamento di somme asseritamente dovute a distanza di ben undici anni, aveva violato il principio di buona fede, abusando del proprio asserito diritto e calcolando, comunque, in maniera erronea la somma pretesa, giacché aveva utilizzato quale parametro di riferimento il canone di euro 800,00 mensili che in data 21.3.2006 era stato convenuto tra l'amministrazione giudiziaria e a titolo di indennità per l'occupazione del bene, senza considerare che, in Persona_1 applicazione dell'art. 52 del d.lgs 159/2011, i contratti e gli accordi in essere sugli immobili vengono meno dopo la loro confisca.
Sulla scorta di tali premesse, agiva ex art. 615 c.p.c., chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione sulla scorta dell'avviso ricevuto in data 20.5.2022 e chiedeva, testualmente:
“- preliminarmente, sospendere l'esecuzione l'avviso di PRIMA RICHIESTA DI PAGAMENTO
INDENNITA' ABUSIVA OCCUPAZIONE” concernente l'Unità immobiliare abitativa ubicata in Bagheria
(PA) c.da Consona, Piano T – 1 identificata catastalmente allo stato NCEU – Cat A\7 – foglio 15 – p.lla 2704 (I-
PA-257410), notificata in data 20 maggio 2022, con il quale si intimava il pagamento della somma di euro 67.241,72
(sessantasettemiladuecentoquarantuno\72) alla SI.ra , a titolo di pagamento di indennità occupazione Persona_1 abusiva dell'immobile sopra indicato, per il periodo 05\10\2011 al 04\05\2018;
- sempre in via preliminare e nel merito, dire e dichiarare che la SI.ra non ha mai abitato, né in Persona_1 alcun modo occupato, l'Unità immobiliare abitativa ubicata in Bagheria (PA) c.da Consona n. 4, Piano T – 1 identificata catastalmente allo stato NCEU – Cat A\7 – foglio 15 – p.lla 2704 (I-PA-257410), e per l'effetto dichiarando nullo e/o annullando l'avviso di PRIMA RICHIESTA DI PAGAMENTO INDENNITA'
2 ABUSIVA OCCUPAZIONE” concernente l'Unità immobiliare abitativa ubicata in Bagheria (PA) c.da Consona,
Piano T – 1 identificata catastalmente allo stato NCEU – Cat A\7 – foglio 15 – p.lla 2704 (I-PA-257410), notificata in data 20 maggio 2022, con il quale si intimava il pagamento della somma di euro 67.241,72
(sessantasettemiladuecentoquarantuno\72) alla SI. , a titolo di pagamento di indennità occupazione Persona_1 abusiva dell'immobile sopra indicato, per il periodo 05\10\2011 al 04\05\2018;
- in subordine, dire e dichiarare prescritto sino al maggio 2017, o nella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia dall'Ill.mo giudice adito, il credito azionato dall' “ e la Destinazione Dei Beni Controparte_1
Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata”, e per l'effetto dichiarando nullo e/o annullando l'avviso di
PRIMA RICHIESTA DI PAGAMENTO INDENNITA' ABUSIVA OCCUPAZIONE” concernente
l'Unità immobiliare abitativa ubicata in Bagheria (PA) c.da Consona, Piano T – 1 identificata catastalmente allo stato
NCEU – Cat A\7 – foglio 15 – p.lla 2704 (I-PA-257410), notificata in data 20 maggio 2022, con il quale si intimava il pagamento della somma di euro 67.241,72 (sessantasettemiladuecentoquarantuno\72) alla SI.ra Persona_1
, a titolo di pagamento di indennità occupazione abusiva dell'immobile sopra indicato, per il periodo
[...]
05\10\2011 al 04\05\2018;
- in ulteriore subordine, dire e dichiarare che l'indisponibilità dell'Unità immobiliare abitativa ubicata in Bagheria
(PA) c.da Consona n. 4, Piano T – 1 identificata catastalmente allo stato NCEU – Cat A\7 – foglio 15 – p.lla
2704 (I-PA-257410) non ha comportato alcun danno economico per l' mministrazione e la Controparte_1
Destinazione Dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità ”, e per l'effetto dichiarando nullo e/o CP_1 annullando l'avviso di PRIMA RICHIESTA DI PAGAMENTO INDENNITA' ABUSIVA
OCCUPAZIONE” concernente l'Unità immobiliare abitativa ubicata in Bagheria (PA) c.da Consona, Piano T – 1 identificata catastalmente allo stato NCEU – Cat A\7 – foglio 15 – p.lla 2704 (I-PA-257410), notificata in data
20 maggio 2022, con il quale si intimava il pagamento della somma di euro 67.241,72
(sessantasettemiladuecentoquarantuno\72) alla SI.ra , a titolo di pagamento di indennità occupazione Persona_1 abusiva dell'immobile sopra indicato, per il periodo 05\10\2011 al 04\05\2018;
- in ancora ulteriore subordine, dire e dichiarare che l'“ Controparte_1
Confiscati Organizzata” ha violato il dovere di comportamento secondo buona
[...] Controparte_1 fede e correttezza, per i motivi e le causali di cui in premessa, e per l'effetto dichiarando nullo e/o annullando l'avviso di
PRIMA RICHIESTA DI PAGAMENTO INDENNITA' ABUSIVA OCCUPAZIONE” concernente
l'Unità immobiliare abitativa ubicata in Bagheria (PA) c.da Consona, Piano T – 1 identificata catastalmente allo stato
NCEU – Cat A\7 – foglio 15 – p.lla 2704 (I-PA-257410), notificata in data 20 maggio 2022, con il quale si intimava il pagamento della somma di euro 67.241,72 (sessantasettemiladuecentoquarantuno\72) alla SI.ra Persona_1
, a titolo di pagamento di indennità occupazione abusiva dell'immobile sopra indicato, per il periodo
[...]
05\10\2011 al 04\05\2018;
- in ulteriore estremo subordine, dire e dichiarare che parte opposta ha errato nel calcolo dell'indennità da occupazione abusiva, e per l'effetto dichiarando nullo e/o annullando l'avviso di PRIMA RICHIESTA DI PAGAMENTO
3 INDENNITA' ABUSIVA OCCUPAZIONE” concernente l'Unità immobiliare abitativa ubicata in Bagheria
(PA) c.da Consona, Piano T – 1 identificata catastalmente allo stato NCEU – Cat A\7 – foglio 15 – p.lla 2704 (I-
PA-257410), notificata in data 20 maggio 2022, con il quale si intimava il pagamento della somma di euro 67.241,72
(sessantasettemiladuecentoquarantuno\72) alla SI. , a titolo di pagamento di indennità occupazione Persona_1 abusiva dell'immobile sopra indicato, per il periodo 05\10\2011 al 04\05\2018;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
Vista l'istanza di parte, veniva trattata la richiesta di sospensione del titolo in via anticipata rispetto all'udienza di prima comparizione.
L' non si costituiva nella fase cautelare e, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del CP_1
19.7.2022, con ordinanza del 19.7.2022, qualificato l'atto avverso cui era stato proposto alla stregua di una messa in mora ex art. 1219 c.c. ed esclusa, dunque, l'esistenza di un titolo esecutivo da sospendere, veniva dichiarata l'inammissibilità dell'istanza sospensione dell'efficacia esecutiva della “prima richiesta di pagamento di indennità abusiva” formulata ex art. 615, comma 1, c.p.c.
Si costituiva, intanto, nel giudizio di merito, l' , eccependo l'inammissibilità dell'azione di CP_1 opposizione agli atti esecutivi proposta, non avendo ella notificato un atto di precetto ma una semplice richiesta di pagamento, e contestando, nel merito, la fondatezza delle richieste di parte attrice.
Deduceva al riguardo che con decreto emesso dal Tribunale di Palermo, Sez. misure di prevenzione, in data 15.3.2010, confermato in appello in data 19.11.2010 e divenuto definitivo in data 5.10.2011, era stata disposta, a carico di ed , la confisca dell'immobile-villino di Controparte_4 Parte_2 cui si tratta, sito in Bagheria (PA), contrada Consona s.n.c. formalmente intestato a Persona_1
(moglie di ) e che, con nota datata 11 aprile 2006, la stessa aveva chiesto Controparte_4 Per_1 di poter utilizzare l'immobile a titolo gratuito e tale istanza era stata rigettata con provvedimento del
18.05.2006, ma successivamente il bene veniva occupato dai familiari del prevenuto, giusta autorizzazione del Giudice delegato del 3 e 9 luglio 2008, con cui veniva stabilito il pagamento di un'indennità di occupazione pari a 800,00 euro mensili, che tuttavia non veniva più corrisposta dal mese di marzo 2009. Divenuto successivamente definitivo il provvedimento di confisca, decorrente dal
5.10.2011, l'occupazione dell'immobile era divenuta abusiva, ai sensi dell'art. 52, co. 4 d.lgs. 159/2011,
e, pertanto, in data 17.12.2014, l' emetteva ordinanza di sfratto e, in data 4.5.2018, stante la CP_1 perdurante occupazione abusiva, provvedeva all'immissione in possesso dell'immobile che, con provvedimento del 5.07.2018 veniva destinato al Comune di Bagheria per finalità sociali.
Conseguentemente, in data 20.5.2022, l emetteva l'ordinanza di prima richiesta di pagamento CP_1 indennità di abusiva occupazione nei confronti della . Per_1
Contestando, dunque, in fatto e in diritto le difese di parte attrice, chiedeva, in via riconvenzionale, di condannare parte attrice al pagamento delle somme di euro 67.241,72, oltre a interessi e rivalutazione dalla data di maturazione al saldo.
4 Tali, in estrema sintesi, i fatti controversi e deceduta, nel frattempo, (il Persona_1
30.9.2022), si costituivano ex art. 302 c.p.c. con comparsa del 16.12.2022 , Parte_1
, e nella qualità di eredi di Parte_2 Parte_3 Parte_4 Persona_1
riportandosi alle domande già formulate dall'attrice.
[...]
Integrato il contraddittorio nei confronti dei restanti eredi di ossia Persona_1 CP_4
e (rispettivamente, marito e figlia di e ritenute
[...] Controparte_2 Persona_1 superflue le richieste istruttorie articolate da parte attrice, all'udienza del 18.02.2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
Venendo al merito della lite, occorre, innanzitutto, rammentare, in punto di diritto, che rientra nella sfera di discrezionalità tecnica del giudice interpretare la domanda proposta, individuando, mediante l'analisi delle allegazioni e delle affermazioni della parte, i suoi elementi costituitivi (personae, petitum e causa petendi), senza essere a ciò vincolato (in virtù del principio iura novit curia sancito dall'art. 113 c.p.c.) né alla qualificazione giuridica dei fatti allegati data dalle parti (Cass. n 2669/2018; Cass. n 9590/2013;
Cass. n 6757/2011; Cass. n 5442/2006; Cass. n 9570/2005), né alle argomentazioni giuridiche impiegate (Cass. n 6891/2005).
Nel caso di specie, parte attrice ha proposto opposizione, ex art. 615 c.p.c., all'atto, denominato
“prima richiesta di pagamento di indennità abusiva”, a mezzo del l' le ha intimato il pagamento della CP_1 somma di euro 67.241,72 quale corrispettivo per la sua “occupazione abusiva” di un immobile sito in
Bagheria (PA) per il periodo compreso tra il 5.10.2011 e il 4.5.2018 e ha, in tal senso, chiesto di dichiarare nullo o di annullare l'atto in questione.
Tuttavia, come già anticipato nell'ordinanza resa a definizione della fase cautelare in data 20.7.2022,
l'atto in questione, a mezzo del quale è stato chiesto il pagamento di un'indennità per occupazione abusiva di un immobile confiscato in via definitiva (e quindi, acquisito al patrimonio dello Stato), nonostante contenga un espresso richiamo alla necessità di procedere al recupero delle somme richieste
“anche avvalendosi del potere di autotutela di cui all'.art 823, comma, 2, cpc, così come espressamente dall'.art 2-decies, comma 2, della legge n 575/1965, oggi confluito nell'art 47, comma 2, del Dlsvo 159/2011”, è, in realtà, privo di valore provvedimentale, atteso che le norme ivi richiamate consentono all'amministrazione di agire per recuperare il possesso dell'immobile, non anche di determinare unilateralmente il danno asseritamente patito per l'indebita occupazione del bene e di agire per il recupero della relativa somma.
Per tale ragione, qualificato il provvedimento oggetto di contestazione alla stregua di atto avente natura meramente privatistica, riconducibile ad una messa in mora ex art. 1219 c.c.(sulla natura privatistica, riconducibile all'art. 1219 c.c., dell'ingiunzione di pagamento dell'indennità conseguente all'occupazione sine titulo del bene divenuto demaniale all'esito della confisca definitiva, v., tra le tante,
5 Tribunale Prato sez. I, 03/02/2021, n.87; Tribunale Lecce sez. I, 12/02/2018, n.504; Tribunale Bari sez. II, 10/03/2017, n.1342;Tribunale Salerno sez. I, 19/09/2017, n.4256; v., altresì, ConSIlio di Stato
n.7280/2013: “Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie aventi per oggetto l'ingiunzione di pagamento dell'indennità conseguente all'occupazione sine titulo di un bene demaniale, trattandosi di questione che investe nella sostanza la quantificazione dell'indennizzo preteso dalla Pubblica amministrazione per l'occupazione, e ciò anche in considerazione della natura squisitamente privatistica dell'intimazione in questione (nella specie, seconda richiesta di pagamento volta al recupero dell'indennità di occupazione), che si atteggia come atto di diritto civile ai sensi dell'art. 1219 cod. civ., nell'ambito del più generale principio di intervento dell' er le controversie in tema di canoni, indennità CP_5 ed altri corrispettivi, queste ultime da intendersi quelle relative a diritti soggettivi a contenuto meramente patrimoniale riguardante un canone predeterminato per legge e senz'altro intervento della P.A. che non la mera esazione”; conf.
T.A.R. Veneto, Venezia, 1049/2016), non essendovi alcun titolo esecutivo da porre in esecuzione forzata, la domanda proposta da parte attrice va intesa (in forza del potere di qualificazione giuridica riservato all'autorità giudiziaria di cui si è detto) alla stregua di domanda di accertamento dell'insussistenza del credito suddetto, azionato in via stragiudiziale dall' . CP_1
Tale domanda si pone, del resto, in contrapposizione con la domanda tempestivamente proposta in via riconvenzionale, nel presente giudizio, dalla stessa convenuta la quale ha chiesto la CP_1 condanna dell'odierna attrice (e oggi per lei, deceduta in corso di causa, dei suoi eredi) al pagamento in suo favore di una somma pari ad euro 67.241,72 , oltre a interessi e rivalutazione dalla data di maturazione al saldo, per l'occupazione da parte di dalla data del 5.10.2011 al Persona_1
4.5.2018, dell'immobile-villino sito in Bagheria (PA), contrada Consona s.n.c., di vani 12,5 e della superficie di mq. 292, in catasto (NCEU) al fg. 15, p.lla 2704, confiscato in via definitiva in data
5.10.2011.
Ebbene, la domanda proposta in via riconvenzionale dall'Agenzia convenuta, da intendersi quale richiesta di risarcimento del danno per occupazione sine titulo di un bene proprietà demaniale, non può trovare accoglimento, giacché non risulta prova il fatto costitutivo dell'illecito denunciato, ossia l'avvenuta occupazione dell'immobile di cui si tratta da parte di nell'arco temporale Persona_1 compreso tra il 5.10.2011 e il 4.5.2018.
A fondamento dell'effettiva occupazione del bene suddetto da parte di per il Persona_1 periodo di cui si tratta, l'Agenzia si è, infatti, limitata a depositare:
1- un provvedimento giudiziale datato 18.5.2006 di rigetto della “istanza di affidamento in uso gratuito dell'immobile in oggetto” (v. doc. 7 allegato alla comparsa) che, oltre a non consentire alcun riscontro in ordine alla effettiva riferibilità a e all'immobile oggetto del contendere della richiesta (non prodotta in giudizio) che Persona_1 in quella occasione era stata rigettata, nulla prova in ordine all'occupazione del bene da parte di quest'ultima, nel periodo oggetto del contendere, ossia oltre cinque anni dopo;
2- una comunicazione, datata 21.3.2006, firmata dall'allora amministratore giudiziario dott. e indirizzata a CP_6
6 contenente l'indicazione della misura di indennità di occupazione mensile (pari ad Persona_1 euro 800,00) da corrispondere per l'occupazione dell'unità immobiliare individuato al Catasto del
Comune di Bagheria al fg. 15, p.lla 2704 (v. doc. 8 alla comparsa) che, oltre ad essere un atto unilaterale, anche in questo caso, nulla prova in ordine a chi avesse la disponibilità dell'immobile nel periodo di cui si controverte;
3- una relazione (v. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione) datata 20.1.2012 con cui l'allora amministratore giudiziario, dott. , con riferimento ai beni confiscati in danno di CP_6
e , riferiva che il villino individuato al Catasto del Comune di Parte_2 Controparte_4
Bagheria al fg. 15, p.lla 2704, era “occupato dai familiari del prevenuto, giusta autorizzazione Parte_2 del Giudice delegato del 3 e 9 luglio 2008”, che, oltre ad essere priva di effettivo valore probatorio (non avendo in quella sede l'amministratore giudiziario specificato come avesse avuto notizia della perdurante occupazione dell'immobile alla data di stesura della relazione), nulla dice in ordine alla specifica posizione di moglie di , e non invece di Persona_1 Controparte_4 Parte_2
.
[...]
Ebbene, a fronte della specifica contestazione da parte di in ordine alla mancata Persona_1 occupazione dell'immobile di cui si tratta nel periodo 5.10.2011 al 4.5.2018 - avvalorata, peraltro, dalla documentazione da lei prodotta unitamente all'atto di citazione e alla memoria ex art. 183, comma 6, n.
2 c.p.c., e ciò con particolare riferimento al certificato di residenza di nel diverso Persona_1 civico n. 6 di via Consona Belvedere a far data dal 1.3.2002, rilasciato dal Comune di Bagheria in data
17.6.2022, e alla dichiarazione di residenza, dal 1° aprile 2014, nella struttura “Villa Alba” sita in Santa
Flavia in via Vallone de Spuches n. 5/b, firmata dal legale rappresentante della società Cooperativa
“Casa di Alba” - l non ha assolto all'onere (su di lei gravante) di provare il fatto costitutivo del CP_1 danno che assume di avere patito per l'occupazione senza titolo del bene demaniale di cui si tratta da parte della stessa . Per_1
Tanto basta, in applicazione della regola di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., per il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dall'Agenzia.
Quanto finora detto rende, altresì, fondata la domanda di parte attrice diretta all'accertamento dell'inesistenza del credito, pari ad euro 67.241,72, preteso nei suoi confronti dall' con l'atto di CP_1 messa in mora notificato all'attrice in data 20.5.2022, per un'occupazione, relativa al periodo dal
5.10.2011 al 4.5.2018, rimasta sfornita di prova.
*****
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (scaglione di valore da euro 52.000,01 a euro 260.000,00: parametri medi per fasi studio e introduttivi e medi ridotti della metà, in ragione della obiettiva semplicità dell'attività concretamente svolta, per fasi istruttoria e decisionale), vanno posti a carico dell' convenuta, CP_1 rimasta soccombente.
7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa:
1. RIGETTA la domanda proposta in via riconvenzionale dalla per Controparte_1
l'amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati Alla Criminalità
Organizzata;
2. ACCERTA l'inesistenza del credito, pari ad euro 67.241,72, dell'
[...]
Controparte_1 nei confronti di di cui all'atto di messa in mora a quest'ultima
[...] Persona_1 notificato in data 20.5.2022;
3. CONDANNA l' Controparte_1
al pagamento delle spese di lite in favore
[...] degli eredi di (deceduta in corso di causa), liquidate in euro 9.142,00 per Persona_1 compensi ed euro 759,00 per esborsi, oltre IVA, cpa e rimborso spese generali nella misura di legge.
Così deciso in Palermo il 13.6.2025.
Il Giudice
Silvia Ingrassia
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
- Sezione Seconda Civile -
In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Silvia Ingrassia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 8394 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_3 C.F._3
(C.F. ), nata a [...] il [...], tutti Parte_4 C.F._4 nella qualità di eredi di , (C.F. ), nata a [...] il 10 Persona_1 C.F._5 novembre 1944 e deceduta in data 30 settembre 2022, ed elettivamente domiciliati a Bagheria in Via B.
Mattarella n. 138, presso lo studio dell'Avv. Pia Maria Manzella che li rappresenta e difende giusta mandato allegato alle note di precisazione delle conclusioni del 27.1.2025; attori
e
[...]
Controparte_1
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avvocatura dello Stato di Palermo presso i cui uffici in Palermo via Valerio Villareale n. 6, è per legge domiciliata;
convenuto
e nei confronti di
nata a [...] il [...] anche n.q. di tutrice di Controparte_2 nato a [...] il [...] ed entrambi nella qualità di eredi di Persona_2
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e deceduta in Persona_1 C.F._5 data 30 settembre 2022 contumaci
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona del suo amministratore Persona_1 di sostegno , conveniva in giudizio l' Parte_1 Controparte_3
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (di seguito, “ ”) e
[...] CP_1 premesso di essere stata destinataria, in data 20.5.2022, di un “avviso di PRIMA RICHIESTA DI
PAGAMENTO INDENNITA' ABUSIVA OCCUPAZIONE” che le intimava il pagamento della somma di euro 67.241,72, a titolo di indennità di occupazione abusiva di un immobile sito in Bagheria
(PA) c.da Consona n. 4, Piano T – 1 (identificato al NCEU al foglio 15 – p.lla 2704), confiscato in danno di e , per il periodo dal 5.10.11 al 4.5.18, esponeva di non Parte_2 Controparte_4 avere abitato tale bene nel periodo in considerazione perché residente, sin dal 1° marzo 2002, in diverso immobile sito a Bagheria in Via Consona Belvedere n. 6 (identificato catastalmente al NCEU al foglio
15 – p.lla 995).
A ciò aggiungeva che parte del credito azionato (avente natura risarcitoria) era prescritto per decorrenza del termine quinquennale e che, in ogni caso, l non aveva subito alcun danno, CP_1 atteso che, sebbene formalmente nella disponibilità dell'immobile soltanto dal 2018 (nonostante la confisca divenuta definitiva in data 5.10.2011), continuava a mantenere il bene in stato di abbandono, e peraltro, chiedendo il pagamento di somme asseritamente dovute a distanza di ben undici anni, aveva violato il principio di buona fede, abusando del proprio asserito diritto e calcolando, comunque, in maniera erronea la somma pretesa, giacché aveva utilizzato quale parametro di riferimento il canone di euro 800,00 mensili che in data 21.3.2006 era stato convenuto tra l'amministrazione giudiziaria e a titolo di indennità per l'occupazione del bene, senza considerare che, in Persona_1 applicazione dell'art. 52 del d.lgs 159/2011, i contratti e gli accordi in essere sugli immobili vengono meno dopo la loro confisca.
Sulla scorta di tali premesse, agiva ex art. 615 c.p.c., chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione sulla scorta dell'avviso ricevuto in data 20.5.2022 e chiedeva, testualmente:
“- preliminarmente, sospendere l'esecuzione l'avviso di PRIMA RICHIESTA DI PAGAMENTO
INDENNITA' ABUSIVA OCCUPAZIONE” concernente l'Unità immobiliare abitativa ubicata in Bagheria
(PA) c.da Consona, Piano T – 1 identificata catastalmente allo stato NCEU – Cat A\7 – foglio 15 – p.lla 2704 (I-
PA-257410), notificata in data 20 maggio 2022, con il quale si intimava il pagamento della somma di euro 67.241,72
(sessantasettemiladuecentoquarantuno\72) alla SI.ra , a titolo di pagamento di indennità occupazione Persona_1 abusiva dell'immobile sopra indicato, per il periodo 05\10\2011 al 04\05\2018;
- sempre in via preliminare e nel merito, dire e dichiarare che la SI.ra non ha mai abitato, né in Persona_1 alcun modo occupato, l'Unità immobiliare abitativa ubicata in Bagheria (PA) c.da Consona n. 4, Piano T – 1 identificata catastalmente allo stato NCEU – Cat A\7 – foglio 15 – p.lla 2704 (I-PA-257410), e per l'effetto dichiarando nullo e/o annullando l'avviso di PRIMA RICHIESTA DI PAGAMENTO INDENNITA'
2 ABUSIVA OCCUPAZIONE” concernente l'Unità immobiliare abitativa ubicata in Bagheria (PA) c.da Consona,
Piano T – 1 identificata catastalmente allo stato NCEU – Cat A\7 – foglio 15 – p.lla 2704 (I-PA-257410), notificata in data 20 maggio 2022, con il quale si intimava il pagamento della somma di euro 67.241,72
(sessantasettemiladuecentoquarantuno\72) alla SI. , a titolo di pagamento di indennità occupazione Persona_1 abusiva dell'immobile sopra indicato, per il periodo 05\10\2011 al 04\05\2018;
- in subordine, dire e dichiarare prescritto sino al maggio 2017, o nella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia dall'Ill.mo giudice adito, il credito azionato dall' “ e la Destinazione Dei Beni Controparte_1
Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata”, e per l'effetto dichiarando nullo e/o annullando l'avviso di
PRIMA RICHIESTA DI PAGAMENTO INDENNITA' ABUSIVA OCCUPAZIONE” concernente
l'Unità immobiliare abitativa ubicata in Bagheria (PA) c.da Consona, Piano T – 1 identificata catastalmente allo stato
NCEU – Cat A\7 – foglio 15 – p.lla 2704 (I-PA-257410), notificata in data 20 maggio 2022, con il quale si intimava il pagamento della somma di euro 67.241,72 (sessantasettemiladuecentoquarantuno\72) alla SI.ra Persona_1
, a titolo di pagamento di indennità occupazione abusiva dell'immobile sopra indicato, per il periodo
[...]
05\10\2011 al 04\05\2018;
- in ulteriore subordine, dire e dichiarare che l'indisponibilità dell'Unità immobiliare abitativa ubicata in Bagheria
(PA) c.da Consona n. 4, Piano T – 1 identificata catastalmente allo stato NCEU – Cat A\7 – foglio 15 – p.lla
2704 (I-PA-257410) non ha comportato alcun danno economico per l' mministrazione e la Controparte_1
Destinazione Dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità ”, e per l'effetto dichiarando nullo e/o CP_1 annullando l'avviso di PRIMA RICHIESTA DI PAGAMENTO INDENNITA' ABUSIVA
OCCUPAZIONE” concernente l'Unità immobiliare abitativa ubicata in Bagheria (PA) c.da Consona, Piano T – 1 identificata catastalmente allo stato NCEU – Cat A\7 – foglio 15 – p.lla 2704 (I-PA-257410), notificata in data
20 maggio 2022, con il quale si intimava il pagamento della somma di euro 67.241,72
(sessantasettemiladuecentoquarantuno\72) alla SI.ra , a titolo di pagamento di indennità occupazione Persona_1 abusiva dell'immobile sopra indicato, per il periodo 05\10\2011 al 04\05\2018;
- in ancora ulteriore subordine, dire e dichiarare che l'“ Controparte_1
Confiscati Organizzata” ha violato il dovere di comportamento secondo buona
[...] Controparte_1 fede e correttezza, per i motivi e le causali di cui in premessa, e per l'effetto dichiarando nullo e/o annullando l'avviso di
PRIMA RICHIESTA DI PAGAMENTO INDENNITA' ABUSIVA OCCUPAZIONE” concernente
l'Unità immobiliare abitativa ubicata in Bagheria (PA) c.da Consona, Piano T – 1 identificata catastalmente allo stato
NCEU – Cat A\7 – foglio 15 – p.lla 2704 (I-PA-257410), notificata in data 20 maggio 2022, con il quale si intimava il pagamento della somma di euro 67.241,72 (sessantasettemiladuecentoquarantuno\72) alla SI.ra Persona_1
, a titolo di pagamento di indennità occupazione abusiva dell'immobile sopra indicato, per il periodo
[...]
05\10\2011 al 04\05\2018;
- in ulteriore estremo subordine, dire e dichiarare che parte opposta ha errato nel calcolo dell'indennità da occupazione abusiva, e per l'effetto dichiarando nullo e/o annullando l'avviso di PRIMA RICHIESTA DI PAGAMENTO
3 INDENNITA' ABUSIVA OCCUPAZIONE” concernente l'Unità immobiliare abitativa ubicata in Bagheria
(PA) c.da Consona, Piano T – 1 identificata catastalmente allo stato NCEU – Cat A\7 – foglio 15 – p.lla 2704 (I-
PA-257410), notificata in data 20 maggio 2022, con il quale si intimava il pagamento della somma di euro 67.241,72
(sessantasettemiladuecentoquarantuno\72) alla SI. , a titolo di pagamento di indennità occupazione Persona_1 abusiva dell'immobile sopra indicato, per il periodo 05\10\2011 al 04\05\2018;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
Vista l'istanza di parte, veniva trattata la richiesta di sospensione del titolo in via anticipata rispetto all'udienza di prima comparizione.
L' non si costituiva nella fase cautelare e, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del CP_1
19.7.2022, con ordinanza del 19.7.2022, qualificato l'atto avverso cui era stato proposto alla stregua di una messa in mora ex art. 1219 c.c. ed esclusa, dunque, l'esistenza di un titolo esecutivo da sospendere, veniva dichiarata l'inammissibilità dell'istanza sospensione dell'efficacia esecutiva della “prima richiesta di pagamento di indennità abusiva” formulata ex art. 615, comma 1, c.p.c.
Si costituiva, intanto, nel giudizio di merito, l' , eccependo l'inammissibilità dell'azione di CP_1 opposizione agli atti esecutivi proposta, non avendo ella notificato un atto di precetto ma una semplice richiesta di pagamento, e contestando, nel merito, la fondatezza delle richieste di parte attrice.
Deduceva al riguardo che con decreto emesso dal Tribunale di Palermo, Sez. misure di prevenzione, in data 15.3.2010, confermato in appello in data 19.11.2010 e divenuto definitivo in data 5.10.2011, era stata disposta, a carico di ed , la confisca dell'immobile-villino di Controparte_4 Parte_2 cui si tratta, sito in Bagheria (PA), contrada Consona s.n.c. formalmente intestato a Persona_1
(moglie di ) e che, con nota datata 11 aprile 2006, la stessa aveva chiesto Controparte_4 Per_1 di poter utilizzare l'immobile a titolo gratuito e tale istanza era stata rigettata con provvedimento del
18.05.2006, ma successivamente il bene veniva occupato dai familiari del prevenuto, giusta autorizzazione del Giudice delegato del 3 e 9 luglio 2008, con cui veniva stabilito il pagamento di un'indennità di occupazione pari a 800,00 euro mensili, che tuttavia non veniva più corrisposta dal mese di marzo 2009. Divenuto successivamente definitivo il provvedimento di confisca, decorrente dal
5.10.2011, l'occupazione dell'immobile era divenuta abusiva, ai sensi dell'art. 52, co. 4 d.lgs. 159/2011,
e, pertanto, in data 17.12.2014, l' emetteva ordinanza di sfratto e, in data 4.5.2018, stante la CP_1 perdurante occupazione abusiva, provvedeva all'immissione in possesso dell'immobile che, con provvedimento del 5.07.2018 veniva destinato al Comune di Bagheria per finalità sociali.
Conseguentemente, in data 20.5.2022, l emetteva l'ordinanza di prima richiesta di pagamento CP_1 indennità di abusiva occupazione nei confronti della . Per_1
Contestando, dunque, in fatto e in diritto le difese di parte attrice, chiedeva, in via riconvenzionale, di condannare parte attrice al pagamento delle somme di euro 67.241,72, oltre a interessi e rivalutazione dalla data di maturazione al saldo.
4 Tali, in estrema sintesi, i fatti controversi e deceduta, nel frattempo, (il Persona_1
30.9.2022), si costituivano ex art. 302 c.p.c. con comparsa del 16.12.2022 , Parte_1
, e nella qualità di eredi di Parte_2 Parte_3 Parte_4 Persona_1
riportandosi alle domande già formulate dall'attrice.
[...]
Integrato il contraddittorio nei confronti dei restanti eredi di ossia Persona_1 CP_4
e (rispettivamente, marito e figlia di e ritenute
[...] Controparte_2 Persona_1 superflue le richieste istruttorie articolate da parte attrice, all'udienza del 18.02.2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
Venendo al merito della lite, occorre, innanzitutto, rammentare, in punto di diritto, che rientra nella sfera di discrezionalità tecnica del giudice interpretare la domanda proposta, individuando, mediante l'analisi delle allegazioni e delle affermazioni della parte, i suoi elementi costituitivi (personae, petitum e causa petendi), senza essere a ciò vincolato (in virtù del principio iura novit curia sancito dall'art. 113 c.p.c.) né alla qualificazione giuridica dei fatti allegati data dalle parti (Cass. n 2669/2018; Cass. n 9590/2013;
Cass. n 6757/2011; Cass. n 5442/2006; Cass. n 9570/2005), né alle argomentazioni giuridiche impiegate (Cass. n 6891/2005).
Nel caso di specie, parte attrice ha proposto opposizione, ex art. 615 c.p.c., all'atto, denominato
“prima richiesta di pagamento di indennità abusiva”, a mezzo del l' le ha intimato il pagamento della CP_1 somma di euro 67.241,72 quale corrispettivo per la sua “occupazione abusiva” di un immobile sito in
Bagheria (PA) per il periodo compreso tra il 5.10.2011 e il 4.5.2018 e ha, in tal senso, chiesto di dichiarare nullo o di annullare l'atto in questione.
Tuttavia, come già anticipato nell'ordinanza resa a definizione della fase cautelare in data 20.7.2022,
l'atto in questione, a mezzo del quale è stato chiesto il pagamento di un'indennità per occupazione abusiva di un immobile confiscato in via definitiva (e quindi, acquisito al patrimonio dello Stato), nonostante contenga un espresso richiamo alla necessità di procedere al recupero delle somme richieste
“anche avvalendosi del potere di autotutela di cui all'.art 823, comma, 2, cpc, così come espressamente dall'.art 2-decies, comma 2, della legge n 575/1965, oggi confluito nell'art 47, comma 2, del Dlsvo 159/2011”, è, in realtà, privo di valore provvedimentale, atteso che le norme ivi richiamate consentono all'amministrazione di agire per recuperare il possesso dell'immobile, non anche di determinare unilateralmente il danno asseritamente patito per l'indebita occupazione del bene e di agire per il recupero della relativa somma.
Per tale ragione, qualificato il provvedimento oggetto di contestazione alla stregua di atto avente natura meramente privatistica, riconducibile ad una messa in mora ex art. 1219 c.c.(sulla natura privatistica, riconducibile all'art. 1219 c.c., dell'ingiunzione di pagamento dell'indennità conseguente all'occupazione sine titulo del bene divenuto demaniale all'esito della confisca definitiva, v., tra le tante,
5 Tribunale Prato sez. I, 03/02/2021, n.87; Tribunale Lecce sez. I, 12/02/2018, n.504; Tribunale Bari sez. II, 10/03/2017, n.1342;Tribunale Salerno sez. I, 19/09/2017, n.4256; v., altresì, ConSIlio di Stato
n.7280/2013: “Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie aventi per oggetto l'ingiunzione di pagamento dell'indennità conseguente all'occupazione sine titulo di un bene demaniale, trattandosi di questione che investe nella sostanza la quantificazione dell'indennizzo preteso dalla Pubblica amministrazione per l'occupazione, e ciò anche in considerazione della natura squisitamente privatistica dell'intimazione in questione (nella specie, seconda richiesta di pagamento volta al recupero dell'indennità di occupazione), che si atteggia come atto di diritto civile ai sensi dell'art. 1219 cod. civ., nell'ambito del più generale principio di intervento dell' er le controversie in tema di canoni, indennità CP_5 ed altri corrispettivi, queste ultime da intendersi quelle relative a diritti soggettivi a contenuto meramente patrimoniale riguardante un canone predeterminato per legge e senz'altro intervento della P.A. che non la mera esazione”; conf.
T.A.R. Veneto, Venezia, 1049/2016), non essendovi alcun titolo esecutivo da porre in esecuzione forzata, la domanda proposta da parte attrice va intesa (in forza del potere di qualificazione giuridica riservato all'autorità giudiziaria di cui si è detto) alla stregua di domanda di accertamento dell'insussistenza del credito suddetto, azionato in via stragiudiziale dall' . CP_1
Tale domanda si pone, del resto, in contrapposizione con la domanda tempestivamente proposta in via riconvenzionale, nel presente giudizio, dalla stessa convenuta la quale ha chiesto la CP_1 condanna dell'odierna attrice (e oggi per lei, deceduta in corso di causa, dei suoi eredi) al pagamento in suo favore di una somma pari ad euro 67.241,72 , oltre a interessi e rivalutazione dalla data di maturazione al saldo, per l'occupazione da parte di dalla data del 5.10.2011 al Persona_1
4.5.2018, dell'immobile-villino sito in Bagheria (PA), contrada Consona s.n.c., di vani 12,5 e della superficie di mq. 292, in catasto (NCEU) al fg. 15, p.lla 2704, confiscato in via definitiva in data
5.10.2011.
Ebbene, la domanda proposta in via riconvenzionale dall'Agenzia convenuta, da intendersi quale richiesta di risarcimento del danno per occupazione sine titulo di un bene proprietà demaniale, non può trovare accoglimento, giacché non risulta prova il fatto costitutivo dell'illecito denunciato, ossia l'avvenuta occupazione dell'immobile di cui si tratta da parte di nell'arco temporale Persona_1 compreso tra il 5.10.2011 e il 4.5.2018.
A fondamento dell'effettiva occupazione del bene suddetto da parte di per il Persona_1 periodo di cui si tratta, l'Agenzia si è, infatti, limitata a depositare:
1- un provvedimento giudiziale datato 18.5.2006 di rigetto della “istanza di affidamento in uso gratuito dell'immobile in oggetto” (v. doc. 7 allegato alla comparsa) che, oltre a non consentire alcun riscontro in ordine alla effettiva riferibilità a e all'immobile oggetto del contendere della richiesta (non prodotta in giudizio) che Persona_1 in quella occasione era stata rigettata, nulla prova in ordine all'occupazione del bene da parte di quest'ultima, nel periodo oggetto del contendere, ossia oltre cinque anni dopo;
2- una comunicazione, datata 21.3.2006, firmata dall'allora amministratore giudiziario dott. e indirizzata a CP_6
6 contenente l'indicazione della misura di indennità di occupazione mensile (pari ad Persona_1 euro 800,00) da corrispondere per l'occupazione dell'unità immobiliare individuato al Catasto del
Comune di Bagheria al fg. 15, p.lla 2704 (v. doc. 8 alla comparsa) che, oltre ad essere un atto unilaterale, anche in questo caso, nulla prova in ordine a chi avesse la disponibilità dell'immobile nel periodo di cui si controverte;
3- una relazione (v. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione) datata 20.1.2012 con cui l'allora amministratore giudiziario, dott. , con riferimento ai beni confiscati in danno di CP_6
e , riferiva che il villino individuato al Catasto del Comune di Parte_2 Controparte_4
Bagheria al fg. 15, p.lla 2704, era “occupato dai familiari del prevenuto, giusta autorizzazione Parte_2 del Giudice delegato del 3 e 9 luglio 2008”, che, oltre ad essere priva di effettivo valore probatorio (non avendo in quella sede l'amministratore giudiziario specificato come avesse avuto notizia della perdurante occupazione dell'immobile alla data di stesura della relazione), nulla dice in ordine alla specifica posizione di moglie di , e non invece di Persona_1 Controparte_4 Parte_2
.
[...]
Ebbene, a fronte della specifica contestazione da parte di in ordine alla mancata Persona_1 occupazione dell'immobile di cui si tratta nel periodo 5.10.2011 al 4.5.2018 - avvalorata, peraltro, dalla documentazione da lei prodotta unitamente all'atto di citazione e alla memoria ex art. 183, comma 6, n.
2 c.p.c., e ciò con particolare riferimento al certificato di residenza di nel diverso Persona_1 civico n. 6 di via Consona Belvedere a far data dal 1.3.2002, rilasciato dal Comune di Bagheria in data
17.6.2022, e alla dichiarazione di residenza, dal 1° aprile 2014, nella struttura “Villa Alba” sita in Santa
Flavia in via Vallone de Spuches n. 5/b, firmata dal legale rappresentante della società Cooperativa
“Casa di Alba” - l non ha assolto all'onere (su di lei gravante) di provare il fatto costitutivo del CP_1 danno che assume di avere patito per l'occupazione senza titolo del bene demaniale di cui si tratta da parte della stessa . Per_1
Tanto basta, in applicazione della regola di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., per il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dall'Agenzia.
Quanto finora detto rende, altresì, fondata la domanda di parte attrice diretta all'accertamento dell'inesistenza del credito, pari ad euro 67.241,72, preteso nei suoi confronti dall' con l'atto di CP_1 messa in mora notificato all'attrice in data 20.5.2022, per un'occupazione, relativa al periodo dal
5.10.2011 al 4.5.2018, rimasta sfornita di prova.
*****
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (scaglione di valore da euro 52.000,01 a euro 260.000,00: parametri medi per fasi studio e introduttivi e medi ridotti della metà, in ragione della obiettiva semplicità dell'attività concretamente svolta, per fasi istruttoria e decisionale), vanno posti a carico dell' convenuta, CP_1 rimasta soccombente.
7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa:
1. RIGETTA la domanda proposta in via riconvenzionale dalla per Controparte_1
l'amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati Alla Criminalità
Organizzata;
2. ACCERTA l'inesistenza del credito, pari ad euro 67.241,72, dell'
[...]
Controparte_1 nei confronti di di cui all'atto di messa in mora a quest'ultima
[...] Persona_1 notificato in data 20.5.2022;
3. CONDANNA l' Controparte_1
al pagamento delle spese di lite in favore
[...] degli eredi di (deceduta in corso di causa), liquidate in euro 9.142,00 per Persona_1 compensi ed euro 759,00 per esborsi, oltre IVA, cpa e rimborso spese generali nella misura di legge.
Così deciso in Palermo il 13.6.2025.
Il Giudice
Silvia Ingrassia
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