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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/11/2025, n. 1706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1706 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12287/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa ZA TE Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. EA ES Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 12287/2025 R.G. promosso da
( ) (avv. CARUNA LAURA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. DI STEFANO ANNAMARIA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 10/9/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
ordinare al Comune competente di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra i coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione degli stessi e quindi, ai sensi dell'art.127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte.
2) Il figlio viene affidato ad entrambi i genitori con la modalità dell'affido condiviso;
le parti si impegnano a Per_1 collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
i coniugi concordano che la responsabilità genitoriale venga esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per Per_1 tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana del minore) verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà con sé il figlio.
1 Il padre potrà tenere con sé con le seguenti modalità (il sig. curerà -quando necessario- il ritiro di Per_1 Pt_2
dal domicilio materno e il suo rientro dalla madre): Per_1
-tutte le settimane: il lunedì e il martedì dal termine della scuola alla mattina successiva, quando il padre si occuperà di portare il figlio a scuola;
in orario non scolastico dalle ore 10,00 del lunedì sino alle ore 22,00 del martedì;
-a settimane alternate: il sabato e la domenica dello stesso weekend dalle ore 15,00 alle ore 17,30;
-vacanze estive, natalizie e pasquali: i genitori concorderanno di anno in anno, secondo le esigenze di Per_1
e gli impegni lavorativi degli stessi, i tempi di permanenza presso il padre.
I coniugi potranno in qualsiasi momento prevedere consensualmente diverse e più ampie modalità di visita, compatibilmente con gli obblighi scolastici e gli impegni sociali del figlio e nel rispetto della reciproca libertà di movimento e di organizzazione.
3) La casa coniugale, sita in Rovato (BS) Via Lazzaroni n.32/C ed in comproprietà tra i coniugi in pari quote, viene assegnata alla moglie, sino all'atto definitivo di cui al successivo punto;
tutti gli arredi, elettrodomestici e suppellettili che la compongono sono da intendersi di proprietà esclusiva della moglie;
il marito ha già liberato la casa prelevando i propri effetti personali.
4) I coniugi, nella volontà di definire con la presente procedura anche i loro rapporti economici e patrimoniali, al fine di dirimere le insorte controversie e nell'ottica di addivenire alla separazione consensuale dei coniugi e rimossa ogni eccezione;
premesso che con atto di compravendita in data 27.2.2007 rep. n.57955 e racc. n.10680 notaio dott. i sigg.ri Persona_2
e hanno acquistato la piena proprietà in pari quota delle unità immobiliari, Parte_1 Parte_2 costituenti la casa coniugale, site in Comune di Rovato (BS), via Lazzaroni n.32/C e, precisamente appartamento al piano terra e interrato, distinto al NCT di detto Comune al foglio 16, particella 324, subalterno 2, piano T-S1, categoria A/2, classe 04, consistenza n. 4,5 vani, rendita catastale euro 290,51#, nonché relativa autorimessa al piano interrato distinta al NCT di detto Comune foglio 16, particella 324, subalterno 6, piano S1, categoria C/6, classe 03, 28 mq, rendita catastale euro 52,06# convengono quanto segue:
il sig. si impegna a cedere alla sig.ra , che si impegna ad accettare ed acquistare, Parte_2 Parte_1 la quota di ½ (un mezzo) della piena proprietà dei fabbricati sopra meglio descritti. La quota predetta verrà trasferita dal sig. nell'attuale stato di fatto e di diritto, ma, in ogni caso, libera da pesi, ipoteche, vincoli e da Pt_2 qualsivoglia gravame, ad eccezione delle due ipoteche già iscritte (una a garanzia del mutuo fondiario contratto dai coniugi con Banca dell'Artigianato e dell'Industria S.p.a., di cui all'atto notaio dott. del 27.2.2007 n. Per_2
57.956/10.681 e quella giudiziale iscritta da Agenzia Entrate Riscossione S.p.a. in data 6.3.2019 avente n.10005/1595).
A titolo di corrispettivo per la cessione solutoria predetta, la sig.ra si impegna Parte_1
(i)ad accollarsi integralmente il pagamento del residuo debito di mutuo, anche per la quota del marito, contratto con Banca dell'Artigianato e dell'Industria S.p.a. -ora Credit Agricole Italia S.p.a.- (capitale residuo al 3.6.2025 euro 52.501,31#), per l'acquisto delle unità in questione, dichiarando la sig.ra di manlevare il sig. Parte_1
2 dal pagamento delle rate che andranno a scadere in data successiva al presente ricorso, purché si Parte_2 addivenga al rogito notarile.
In ogni caso, la sig.ra si impegna sin da ora affinché l'istituto di credito liberi, entro la data di Parte_1 stipula dell'atto definitivo di compravendita della quota di ½ ora in titolarità al sig. , quest'ultimo Parte_2 da ogni obbligo derivante dal contratto di mutuo predetto, sottoscrivendo apposita dichiarazione di accollo del mutuo con contestuale richiesta di liberazione da ogni obbligazione del sig. ovvero apposito atto idoneo a Pt_2 liberare in via definitiva il marito dagli obblighi di cui al predetto mutuo;
(ii)a corrispondere al sig. la somma omnicomprensiva di euro 24.550,00# Parte_2
(ventiquattromilacinquecentocinquanta/00), in luogo degli euro 49.100,00# che il sig. avrebbe Parte_2 dovuto ricevere ma ai quali, nella misura della metà e nell'ottica della composizione cui si sta dando come si darà corso, rinuncia sin da ora;
il pagamento della somma convenuta di euro 24.550,00# avverrà con le seguenti modalità:
-euro 14.550,00# (quattordicimilacinquecentocinquanta/00) mediante n. 97 rate mensili da euro 150,00# cadauna, con scadenza il giorno 20 di ogni mese e già corrisposta la prima a far data dal mese di marzo 2025; il sig. rilascia ampia quietanza per la somma complessiva di euro 450,00# corrispostagli in tre rate dalla Pt_2 moglie;
-euro 10.000,00# (diecimila/00) in un'unica soluzione all'atto notarile.
Il rogito notarile dovrà essere stipulato entro e non oltre 90 (novanta) giorni dal deposito della sentenza di separazione, avanti al Notaio che sarà designato dalla sig.ra ; verrà richiesta l'esenzione dalle imposte Parte_1 di bollo, di registro, ipotecaria e catastale, così come dall'imposta INVIM, a norma dell'art. 19 della Legge n. 74/87, della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/99, nonché della Circolare della Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia n. 6 in data 11 febbraio 2000. Le spese notarili di trasferimento verranno sostenute dalla sig.ra
. Parte_1
Le rate di euro 150,00#, versate dalla sig.ra sino alla scadenza dei 90 giorni dal deposito della sentenza Parte_1 di separazione, sono da intendersi quale caparra confirmatoria ai sensi di legge.
Resta inteso che qualora l'istituto di credito non acconsentisse alla liberazione del sig. dagli Parte_2 obblighi di mutuo, l'atto notarile di compravendita della quota di quest'ultimo non potrà essere stipulato e il sig.
dovrà rendere, a semplice richiesta, alla sig.ra tutte le somme al momento versate a titolo Pt_2 Parte_1 di caparra confirmatoria, senza che possa operare l'art.1385 c.c., e la quota di metà delle rate del mutuo sino a quel momento corrisposte dalla moglie alla Banca. I sigg.ri e dichiarano che l'adempimento delle Parte_1 Pt_2 obbligazioni dai medesimi assunte nel presente punto è elemento essenziale, indispensabile e funzionale ai fini della risoluzione di ogni controversia derivante dalla separazione dei coniugi.
5) In relazione alle automobili di cui al punto “5d” della premessa del ricorso, acquistate dai coniugi in regime di comunione dei beni, le parti concordano quanto segue:
-la vettura Fiat Punto targata DV646VW rimarrà in uso e di proprietà esclusiva della sig.ra ; Parte_1
-la proprietà di ½ della vettura DR modello 5 targata GM140LK in comproprietà tra i coniugi verrà ceduta dalla sig.ra , come vista e piaciuta, entro 30 (trenta) giorni dall'emissione della sentenza di separazione, Parte_1 al sig. . Parte_2
3 Trattandosi di trasferimento in esecuzione di accordi di separazione, la trascrizione della cessione della vettura sarà esente dal pagamento di IPT ed imposta di bollo ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987, mentre resteranno a carico del sig.
gli ulteriori oneri;
per espresso accordo tra le parti per la presente cessione non è previsto il versamento di Pt_2 alcuna somma, in quanto l'adempimento degli obblighi di trasferimento della vettura qui assunto è elemento essenziale, indispensabile e funzionale ai fini della risoluzione di ogni controversia derivante dalla separazione dei coniugi.
6) In relazione ai debiti contratti dai coniugi in costanza di matrimonio e di cui al punto “5g” della premessa del ricorso i coniugi concordano quanto di seguito.
La sig.ra continuerà a corrispondere gli importi in favore di (sia Parte_1 Controparte_1 per la rottamazione che per la rateizzazione della cartella esattoriale), mentre il sig. corrisponderà Parte_2 per intero la rata del Finanziamento Findomestic contratto nel mese di giugno 2024 (per il quale la sig.ra Parte_1 si è costituita fideiussore).
Il sig. e la sig.ra si impegnano reciprocamente a tenere indenne e a manlevare l'altro coniuge da Pt_2 Parte_1 qualsiasi richiesta di somme in merito a tali ultimi debiti/finanziamenti.
Il sig. si impegna altresì ad ottenere piena ed incondizionata liberazione della moglie da qualsivoglia obbligo Pt_2 in relazione all'ultimo finanziamento dal medesimo stipulato con Findomestic.
Eventuali futuri accertamenti dell' o altro Ente, in relazione a debiti o sanzioni pregresse per Controparte_1
l'attività di ristorazione/gastronomia, svolta dai coniugi e da tempo cessata, saranno divisi in pari quota tra i coniugi.
7) Considerate le esigenze del figlio , il tenore di vita goduto dallo stesso in costanza di convivenza con Per_1 entrambi i genitori, le risorse economiche delle parti, la maggiore permanenza di presso la madre, la valenza Per_1 dei compiti domestici e di cura assunti prevalentemente dalla sig.ra , il sig. , a decorrere dalla Parte_1 Pt_2 firma del presente ricorso, corrisponderà alla moglie, entro il giorno 20 di ogni mese in via anticipata, a titolo di contributo al mantenimento del minore, la somma mensile di euro 350,00# (trecentocinquanta/00); il contributo al mantenimento sarà dovuto dal padre sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio e l'importo sarà rivalutato ex lege annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza da maggio 2026.
Le spese straordinarie, non comprese nell'assegno predetto, verranno sostenute al 50% tra i genitori, come da
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Brescia.
I coniugi concordano espressamente che, avendo optato per l'inizio del nuovo anno scolastico presso una Per_1
Scuola Professionale Secondaria di Secondo Grado, gestita da una Fondazione privata, il costo della retta dell'Istituto sarà diviso al 50% tra i genitori.
L'assegno unico verrà richiesto e trattenuto per intero dalla sig.ra , così come eventuali bonus, Parte_1 contributi e detrazioni fiscali.
8) Il conto corrente cointestato presso Credit Agricole Italia Spa filiale di Rovato verrà estinto e l'eventuale saldo positivo (o negativo) verrà trattenuto (o ripianato) dalla sig.ra . Parte_1
9) I sigg.ri e , nel dichiararsi economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente Parte_1 Pt_2 all'assegno di mantenimento.
4 10) I coniugi si rilasciano nullaosta per il passaporto o documento equipollente, valido per l'espatrio, anche per il figlio . Per_1
11) Con la firma del presente ricorso e salve le condizioni in esso contenute, i coniugi dichiarano di nulla avere più vicendevolmente a che pretendere, a nessun titolo o ragione anche e soprattutto con riferimento alla cessione della quota dell'abitazione familiare quale regolamentazione della cessata comunione legale dei beni.
12) Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione, se emessa alle condizioni sopra riportate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 21/04/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di BERLINGO (BS) (atto n. 2, parte II, serie A, anno 2007).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
ZA TE EA ES
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa ZA TE Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. EA ES Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 12287/2025 R.G. promosso da
( ) (avv. CARUNA LAURA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. DI STEFANO ANNAMARIA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 10/9/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
ordinare al Comune competente di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra i coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione degli stessi e quindi, ai sensi dell'art.127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte.
2) Il figlio viene affidato ad entrambi i genitori con la modalità dell'affido condiviso;
le parti si impegnano a Per_1 collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
i coniugi concordano che la responsabilità genitoriale venga esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per Per_1 tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana del minore) verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà con sé il figlio.
1 Il padre potrà tenere con sé con le seguenti modalità (il sig. curerà -quando necessario- il ritiro di Per_1 Pt_2
dal domicilio materno e il suo rientro dalla madre): Per_1
-tutte le settimane: il lunedì e il martedì dal termine della scuola alla mattina successiva, quando il padre si occuperà di portare il figlio a scuola;
in orario non scolastico dalle ore 10,00 del lunedì sino alle ore 22,00 del martedì;
-a settimane alternate: il sabato e la domenica dello stesso weekend dalle ore 15,00 alle ore 17,30;
-vacanze estive, natalizie e pasquali: i genitori concorderanno di anno in anno, secondo le esigenze di Per_1
e gli impegni lavorativi degli stessi, i tempi di permanenza presso il padre.
I coniugi potranno in qualsiasi momento prevedere consensualmente diverse e più ampie modalità di visita, compatibilmente con gli obblighi scolastici e gli impegni sociali del figlio e nel rispetto della reciproca libertà di movimento e di organizzazione.
3) La casa coniugale, sita in Rovato (BS) Via Lazzaroni n.32/C ed in comproprietà tra i coniugi in pari quote, viene assegnata alla moglie, sino all'atto definitivo di cui al successivo punto;
tutti gli arredi, elettrodomestici e suppellettili che la compongono sono da intendersi di proprietà esclusiva della moglie;
il marito ha già liberato la casa prelevando i propri effetti personali.
4) I coniugi, nella volontà di definire con la presente procedura anche i loro rapporti economici e patrimoniali, al fine di dirimere le insorte controversie e nell'ottica di addivenire alla separazione consensuale dei coniugi e rimossa ogni eccezione;
premesso che con atto di compravendita in data 27.2.2007 rep. n.57955 e racc. n.10680 notaio dott. i sigg.ri Persona_2
e hanno acquistato la piena proprietà in pari quota delle unità immobiliari, Parte_1 Parte_2 costituenti la casa coniugale, site in Comune di Rovato (BS), via Lazzaroni n.32/C e, precisamente appartamento al piano terra e interrato, distinto al NCT di detto Comune al foglio 16, particella 324, subalterno 2, piano T-S1, categoria A/2, classe 04, consistenza n. 4,5 vani, rendita catastale euro 290,51#, nonché relativa autorimessa al piano interrato distinta al NCT di detto Comune foglio 16, particella 324, subalterno 6, piano S1, categoria C/6, classe 03, 28 mq, rendita catastale euro 52,06# convengono quanto segue:
il sig. si impegna a cedere alla sig.ra , che si impegna ad accettare ed acquistare, Parte_2 Parte_1 la quota di ½ (un mezzo) della piena proprietà dei fabbricati sopra meglio descritti. La quota predetta verrà trasferita dal sig. nell'attuale stato di fatto e di diritto, ma, in ogni caso, libera da pesi, ipoteche, vincoli e da Pt_2 qualsivoglia gravame, ad eccezione delle due ipoteche già iscritte (una a garanzia del mutuo fondiario contratto dai coniugi con Banca dell'Artigianato e dell'Industria S.p.a., di cui all'atto notaio dott. del 27.2.2007 n. Per_2
57.956/10.681 e quella giudiziale iscritta da Agenzia Entrate Riscossione S.p.a. in data 6.3.2019 avente n.10005/1595).
A titolo di corrispettivo per la cessione solutoria predetta, la sig.ra si impegna Parte_1
(i)ad accollarsi integralmente il pagamento del residuo debito di mutuo, anche per la quota del marito, contratto con Banca dell'Artigianato e dell'Industria S.p.a. -ora Credit Agricole Italia S.p.a.- (capitale residuo al 3.6.2025 euro 52.501,31#), per l'acquisto delle unità in questione, dichiarando la sig.ra di manlevare il sig. Parte_1
2 dal pagamento delle rate che andranno a scadere in data successiva al presente ricorso, purché si Parte_2 addivenga al rogito notarile.
In ogni caso, la sig.ra si impegna sin da ora affinché l'istituto di credito liberi, entro la data di Parte_1 stipula dell'atto definitivo di compravendita della quota di ½ ora in titolarità al sig. , quest'ultimo Parte_2 da ogni obbligo derivante dal contratto di mutuo predetto, sottoscrivendo apposita dichiarazione di accollo del mutuo con contestuale richiesta di liberazione da ogni obbligazione del sig. ovvero apposito atto idoneo a Pt_2 liberare in via definitiva il marito dagli obblighi di cui al predetto mutuo;
(ii)a corrispondere al sig. la somma omnicomprensiva di euro 24.550,00# Parte_2
(ventiquattromilacinquecentocinquanta/00), in luogo degli euro 49.100,00# che il sig. avrebbe Parte_2 dovuto ricevere ma ai quali, nella misura della metà e nell'ottica della composizione cui si sta dando come si darà corso, rinuncia sin da ora;
il pagamento della somma convenuta di euro 24.550,00# avverrà con le seguenti modalità:
-euro 14.550,00# (quattordicimilacinquecentocinquanta/00) mediante n. 97 rate mensili da euro 150,00# cadauna, con scadenza il giorno 20 di ogni mese e già corrisposta la prima a far data dal mese di marzo 2025; il sig. rilascia ampia quietanza per la somma complessiva di euro 450,00# corrispostagli in tre rate dalla Pt_2 moglie;
-euro 10.000,00# (diecimila/00) in un'unica soluzione all'atto notarile.
Il rogito notarile dovrà essere stipulato entro e non oltre 90 (novanta) giorni dal deposito della sentenza di separazione, avanti al Notaio che sarà designato dalla sig.ra ; verrà richiesta l'esenzione dalle imposte Parte_1 di bollo, di registro, ipotecaria e catastale, così come dall'imposta INVIM, a norma dell'art. 19 della Legge n. 74/87, della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/99, nonché della Circolare della Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia n. 6 in data 11 febbraio 2000. Le spese notarili di trasferimento verranno sostenute dalla sig.ra
. Parte_1
Le rate di euro 150,00#, versate dalla sig.ra sino alla scadenza dei 90 giorni dal deposito della sentenza Parte_1 di separazione, sono da intendersi quale caparra confirmatoria ai sensi di legge.
Resta inteso che qualora l'istituto di credito non acconsentisse alla liberazione del sig. dagli Parte_2 obblighi di mutuo, l'atto notarile di compravendita della quota di quest'ultimo non potrà essere stipulato e il sig.
dovrà rendere, a semplice richiesta, alla sig.ra tutte le somme al momento versate a titolo Pt_2 Parte_1 di caparra confirmatoria, senza che possa operare l'art.1385 c.c., e la quota di metà delle rate del mutuo sino a quel momento corrisposte dalla moglie alla Banca. I sigg.ri e dichiarano che l'adempimento delle Parte_1 Pt_2 obbligazioni dai medesimi assunte nel presente punto è elemento essenziale, indispensabile e funzionale ai fini della risoluzione di ogni controversia derivante dalla separazione dei coniugi.
5) In relazione alle automobili di cui al punto “5d” della premessa del ricorso, acquistate dai coniugi in regime di comunione dei beni, le parti concordano quanto segue:
-la vettura Fiat Punto targata DV646VW rimarrà in uso e di proprietà esclusiva della sig.ra ; Parte_1
-la proprietà di ½ della vettura DR modello 5 targata GM140LK in comproprietà tra i coniugi verrà ceduta dalla sig.ra , come vista e piaciuta, entro 30 (trenta) giorni dall'emissione della sentenza di separazione, Parte_1 al sig. . Parte_2
3 Trattandosi di trasferimento in esecuzione di accordi di separazione, la trascrizione della cessione della vettura sarà esente dal pagamento di IPT ed imposta di bollo ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987, mentre resteranno a carico del sig.
gli ulteriori oneri;
per espresso accordo tra le parti per la presente cessione non è previsto il versamento di Pt_2 alcuna somma, in quanto l'adempimento degli obblighi di trasferimento della vettura qui assunto è elemento essenziale, indispensabile e funzionale ai fini della risoluzione di ogni controversia derivante dalla separazione dei coniugi.
6) In relazione ai debiti contratti dai coniugi in costanza di matrimonio e di cui al punto “5g” della premessa del ricorso i coniugi concordano quanto di seguito.
La sig.ra continuerà a corrispondere gli importi in favore di (sia Parte_1 Controparte_1 per la rottamazione che per la rateizzazione della cartella esattoriale), mentre il sig. corrisponderà Parte_2 per intero la rata del Finanziamento Findomestic contratto nel mese di giugno 2024 (per il quale la sig.ra Parte_1 si è costituita fideiussore).
Il sig. e la sig.ra si impegnano reciprocamente a tenere indenne e a manlevare l'altro coniuge da Pt_2 Parte_1 qualsiasi richiesta di somme in merito a tali ultimi debiti/finanziamenti.
Il sig. si impegna altresì ad ottenere piena ed incondizionata liberazione della moglie da qualsivoglia obbligo Pt_2 in relazione all'ultimo finanziamento dal medesimo stipulato con Findomestic.
Eventuali futuri accertamenti dell' o altro Ente, in relazione a debiti o sanzioni pregresse per Controparte_1
l'attività di ristorazione/gastronomia, svolta dai coniugi e da tempo cessata, saranno divisi in pari quota tra i coniugi.
7) Considerate le esigenze del figlio , il tenore di vita goduto dallo stesso in costanza di convivenza con Per_1 entrambi i genitori, le risorse economiche delle parti, la maggiore permanenza di presso la madre, la valenza Per_1 dei compiti domestici e di cura assunti prevalentemente dalla sig.ra , il sig. , a decorrere dalla Parte_1 Pt_2 firma del presente ricorso, corrisponderà alla moglie, entro il giorno 20 di ogni mese in via anticipata, a titolo di contributo al mantenimento del minore, la somma mensile di euro 350,00# (trecentocinquanta/00); il contributo al mantenimento sarà dovuto dal padre sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio e l'importo sarà rivalutato ex lege annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza da maggio 2026.
Le spese straordinarie, non comprese nell'assegno predetto, verranno sostenute al 50% tra i genitori, come da
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Brescia.
I coniugi concordano espressamente che, avendo optato per l'inizio del nuovo anno scolastico presso una Per_1
Scuola Professionale Secondaria di Secondo Grado, gestita da una Fondazione privata, il costo della retta dell'Istituto sarà diviso al 50% tra i genitori.
L'assegno unico verrà richiesto e trattenuto per intero dalla sig.ra , così come eventuali bonus, Parte_1 contributi e detrazioni fiscali.
8) Il conto corrente cointestato presso Credit Agricole Italia Spa filiale di Rovato verrà estinto e l'eventuale saldo positivo (o negativo) verrà trattenuto (o ripianato) dalla sig.ra . Parte_1
9) I sigg.ri e , nel dichiararsi economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente Parte_1 Pt_2 all'assegno di mantenimento.
4 10) I coniugi si rilasciano nullaosta per il passaporto o documento equipollente, valido per l'espatrio, anche per il figlio . Per_1
11) Con la firma del presente ricorso e salve le condizioni in esso contenute, i coniugi dichiarano di nulla avere più vicendevolmente a che pretendere, a nessun titolo o ragione anche e soprattutto con riferimento alla cessione della quota dell'abitazione familiare quale regolamentazione della cessata comunione legale dei beni.
12) Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione, se emessa alle condizioni sopra riportate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 21/04/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di BERLINGO (BS) (atto n. 2, parte II, serie A, anno 2007).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
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