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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 10974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10974 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 23424/2023
Verbale dell'udienza del 25/11/2025 È presente per il procurato costituito avv. Fabio Felaco. CP_1
E' altresì presente per l'appellato per delega dell'avv. Davide Diani, la Controparte_2
p. avv. abilitata Eleonora Cepollaro. Per la sig.ra è presente l'avv. Nigro. CP_3
Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'avv. Felaco si riporta agli atti insistendo per l'accoglimento delle conclusioni. La p.avv. Cepollaro, nel riportarsi ai propri scritti difensivi, conclude, in accoglimento dell'appello principale, per la riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di
. 23859/23 e, per l'effetto, per il rigetto delle domande formulate in primo grado CP_2 dall'odierna appellata sig.ra . Spese secondo giustizia. CP_3
L'avv. Nigro si riporta agli atti e alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 23424 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto opposizione all'esecuzione esattoriale (ex art. 615 c.p.c.) TRA
, c.f. in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Felaco, presso il cui studio elett.te domicilia in lla Via Giuseppe Recco n. 23 CP_2
APPELLANTE E , c.f.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_4 C.F._1
RL Nigro, presso il cui studio elett.te domicilia in alla via Santa Maria di CP_2
Costantinopoli n. 3 APPELLATA NONCHE' c.f.: in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_2 P.IVA_2 difeso dall'Avv. Davide Diani, elett.te domiciliato in Piazza Municipio, Palazzo CP_2
San Giacomo, presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale APPELLATO NONCHE' Controparte_5
APPELLATA CONTUMACE CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La sig.ra convenne in giudizio l'agente della riscossione e gli enti impositori, CP_3
e impugnando l'intimazione di pagamento n. Controparte_2 Controparte_5
07120229000012264, notificata il 31.01.2022, con riferimento alle cartelle di pagamento n. 07120160109174063, n. 07120170009002534, n. 07120170019001044, n. 07120170031153821, n. 07120170039948886, n. 0712017005399027, n. 07120180060242681, n. 0712018006388313, n. 07120190003096386, n. 07120190060888614, n. 071201900640864, n. emesse per carichi PartitaIVA_3 relativi a sanzioni per violazioni al c.d.s.. Eccependo la prescrizione per decorso del termine quinquennale, in relazione alla natura del credito, e la decadenza dal diritto alla riscossione nonché l'estinzione dell'obbligazione ai sensi dell'art. 201 co. 5 C.d.s., stante l'omessa notifica delle cartelle esattoriali sottese all'intimazione impugnata e dei verbali di contravvenzione presupposti, chiese dichiararsi l'inesistenza del credito, con annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata e del ruolo esattoriale iscritto a suo nome, con condanna dell' Parte_1 alla cancellazione dello stesso, e condanna dei convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite con attribuzione al difensore costituito dichiaratosi antistatario. Si costituì l' resistendo alla domanda e chiedendone il Parte_1 rigetto, mentre il e la pur regolarmente evocati, Controparte_2 Controparte_5 rimasero contumaci. Il giudice di pace di con sentenza n. 23859/2023, accolse la domanda;
rilevò CP_2
l'irritualità della prova della notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata e, per l'effetto, dichiarò l'annullamento dell'atto di intimazione, limitatamente alle cartelle contestate, nella parte relativa ai crediti per violazioni al C.d.S., con condanna dell'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite con attribuzione. L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione, deducendo la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 7 d.lgs. 150/2011, laddove il giudice a quo ha erroneamente ritenuto che l'opponente avesse contestato l'omessa notifica delle cartelle di pagamento, la cui ritualità è stata invece riconosciuta dall'opponente stesso, con conseguente improponibilità delle eccezioni relative all'omessa notifica dei verbali di contravvenzione, nonché la violazione dell'art. 116 c.p.c., per aver erroneamente valutato i documenti prodotti. Si sono costituiti la sig.ra , la quale, nell'eccepire l'inammissibilità dell'appello CP_3 ai sensi dell'art. 342 c.p.c., ne ha chiesto il rigetto, ed il il quale ne ha Controparte_2 chiesto l'accoglimento. L'appello è infondato. In via preliminare, ne va affermata l'ammissibilità, osservato che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata… (Cass. 40560/2021), ciò che si rinviene nell'atto notificato da
[...]
. Parte_1
Ciò premesso, appare condivisibile la deduzione secondo cui la sig.ra non ha CP_3 mai seriamente contestato la notifica delle cartelle esattoriali. In effetti l'opponente non aveva nemmeno contestato l'esistenza del titolo, come affermato dal giudice di pace, ma aveva unicamente eccepito la prescrizione, quale fatto estintivo successivo. Nonostante ciò, una volta rilevato il vizio denunciato dall'appellante, la causa deve essere decisa nel merito e, sotto tale profilo, l'appello risulta infondato. Come detto, la sig.ra ha dedotto la prescrizione del credito. Anche se aveva CP_3 fatto riferimento alla mancata notifica dei verbali, in ogni caso ha precisato che la domanda proposta era un'opposizione esecutiva finalizzata a far valere la prescrizione. Al punto b) della citazione si fa riferimento al termine di cui al comma 5 dell'art. 201 c.d.s. ma al punto c) si afferma che “trattandosi di infrazioni al c.d.s. per gli anni dal 2011 al 2014 il credito risulta essere prescritto”. Nonostante la genericità dell'eccezione, va applicato il principio secondo cui anche in materia tributaria trova applicazione il principio secondo cui, a fronte della natura estintiva della prescrizione eccepita dal contribuente, l'individuazione del termine legale applicabile è rimessa al giudice di merito, il quale, in difetto di specifica precisazione, è comunque tenuto ad interpretare la volontà della parte nella formulazione della relativa eccezione e a verificare la maturazione o meno della prescrizione, avuto riguardo agli atti di esercizio della potestà impositiva ed eventualmente interruttivi, il cui onere di allegazione e prova grava sul creditore erariale (Cass. 1980/2022). Nella specie, tenuto conto che la domanda è prospettata quale opposizione ex art. 615 c.p.c., si ritiene che l'eccepita prescrizione vada valutata anche con riferimento agli atti di competenza dell'esattore. Premesso che, a differenza di quanto esposto dall'appellante, è corretta la valutazione del giudice di pace laddove ha ritenuto la documentazione prodotta “confusa, inconferente ed incompleta”, in quanto, tra le tante, sono prodotte esclusivamente alcune cartelle (n. 07120160109174063, n. 07120170009002534 e n. 071201900640864) e la documentazione inerente alle stesse è, comunque, parziale. Nello specifico, si evince che la notifica della cartella n. 07120160109174063, è stata eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e si è perfezionata in data 22.11.2018 per compiuta giacenza della raccomandata informativa A/R n. 573175921988. Risulta un precedente tentativo di notifica, eseguito sempre ai sensi dell'art. 140 c.p.c, il 27.03.2017, con spedizione della raccomandata informativa n. 573002835909, inviata alla sig.ra CP_3 all'analogo indirizzo di – Via Penninata San Gennaro dei Poveri n. 4, tuttavia non CP_2 consegnata nemmeno per compiuta giacenza, attestando l'addetto alla notifica che il destinatario è “sconosciuto”. Tale incoerenza tra le missive, per altro, appare addirittura invalidare l'esito della notifica eseguita nel novembre 2018, dato che non è chiaro se il destinatario sia effettivamente “sconosciuto”. Ad ogni modo, dallo stesso estratto di ruolo, si evince che i verbali sottesi alla cartella de quo sono stati notificati nel maggio-giugno 2012, per cui alla data di notifica della cartella (22.11.2018) la prescrizione era già compiuta. In ordine alla cartella n. 07120170009002534, si evince che la notifica è stata parimenti eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ma manca l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, adempimento necessario affinché possa essere ritualmente provata la notifica. Infine, per quanto riguarda la cartella n. 071201900640864, la notifica, eseguita anch'essa ai sensi dell'art. 140 c.p.c, si è perfezionata per compiuta giacenza della raccomandata informativa A/R n. 573264208302 il 19.08.2019. Anche in tal caso, dallo stesso estratto di ruolo, si evince che i verbali sottesi sono stati notificati nel gennaio 2014, per cui alla data di notifica della cartella, la prescrizione era già compiuta. Non risulta poi, come detto, depositata alcuna prova di interruzione della prescrizione per i crediti di cui alle altre cartelle n. 07120170019001044, n. 07120170031153821, n. 07120170039948886, n. 0712017005399027, n. 07120180060242681, n. 0712018006388313, n. 07120190003096386, n. 07120190060888614 e n. 071.20190074942126. Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata. Le spese in favore della sig.ra seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi CP_3 del D.M. 147/2022 nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento, stante la non particolare complessità della controversia e la limitata attività espletata, con esclusione della fase istruttoria (Cass. 10206 del 16/04/2021). Con riferimento al Controparte_2 le spese vanno compensate, data la posizione adesiva. Al rigetto dell'appello segue l'applicazione della norma di cui all'art. 13, c.
1-quater, dPR 115/2002, circa l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per l'introduzione del gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede: - rigetta l'appello;
- condanna l' al pagamento delle competenze di lite in Parte_1 favore della sig.ra , che liquida in € 1.700,00, oltre spese generali al 15%, Controparte_4 iva e cpa se dovuti, con attribuzione all'Avv. RL Nigro, dichiaratosi antistatario;
- ex art. 13, comma 1-quarter, dPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto all'atto dell'iscrizione a ruolo. Così deciso in Napoli, il 25/11/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
Verbale dell'udienza del 25/11/2025 È presente per il procurato costituito avv. Fabio Felaco. CP_1
E' altresì presente per l'appellato per delega dell'avv. Davide Diani, la Controparte_2
p. avv. abilitata Eleonora Cepollaro. Per la sig.ra è presente l'avv. Nigro. CP_3
Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'avv. Felaco si riporta agli atti insistendo per l'accoglimento delle conclusioni. La p.avv. Cepollaro, nel riportarsi ai propri scritti difensivi, conclude, in accoglimento dell'appello principale, per la riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di
. 23859/23 e, per l'effetto, per il rigetto delle domande formulate in primo grado CP_2 dall'odierna appellata sig.ra . Spese secondo giustizia. CP_3
L'avv. Nigro si riporta agli atti e alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 23424 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto opposizione all'esecuzione esattoriale (ex art. 615 c.p.c.) TRA
, c.f. in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Felaco, presso il cui studio elett.te domicilia in lla Via Giuseppe Recco n. 23 CP_2
APPELLANTE E , c.f.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_4 C.F._1
RL Nigro, presso il cui studio elett.te domicilia in alla via Santa Maria di CP_2
Costantinopoli n. 3 APPELLATA NONCHE' c.f.: in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_2 P.IVA_2 difeso dall'Avv. Davide Diani, elett.te domiciliato in Piazza Municipio, Palazzo CP_2
San Giacomo, presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale APPELLATO NONCHE' Controparte_5
APPELLATA CONTUMACE CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La sig.ra convenne in giudizio l'agente della riscossione e gli enti impositori, CP_3
e impugnando l'intimazione di pagamento n. Controparte_2 Controparte_5
07120229000012264, notificata il 31.01.2022, con riferimento alle cartelle di pagamento n. 07120160109174063, n. 07120170009002534, n. 07120170019001044, n. 07120170031153821, n. 07120170039948886, n. 0712017005399027, n. 07120180060242681, n. 0712018006388313, n. 07120190003096386, n. 07120190060888614, n. 071201900640864, n. emesse per carichi PartitaIVA_3 relativi a sanzioni per violazioni al c.d.s.. Eccependo la prescrizione per decorso del termine quinquennale, in relazione alla natura del credito, e la decadenza dal diritto alla riscossione nonché l'estinzione dell'obbligazione ai sensi dell'art. 201 co. 5 C.d.s., stante l'omessa notifica delle cartelle esattoriali sottese all'intimazione impugnata e dei verbali di contravvenzione presupposti, chiese dichiararsi l'inesistenza del credito, con annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata e del ruolo esattoriale iscritto a suo nome, con condanna dell' Parte_1 alla cancellazione dello stesso, e condanna dei convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite con attribuzione al difensore costituito dichiaratosi antistatario. Si costituì l' resistendo alla domanda e chiedendone il Parte_1 rigetto, mentre il e la pur regolarmente evocati, Controparte_2 Controparte_5 rimasero contumaci. Il giudice di pace di con sentenza n. 23859/2023, accolse la domanda;
rilevò CP_2
l'irritualità della prova della notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata e, per l'effetto, dichiarò l'annullamento dell'atto di intimazione, limitatamente alle cartelle contestate, nella parte relativa ai crediti per violazioni al C.d.S., con condanna dell'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite con attribuzione. L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione, deducendo la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 7 d.lgs. 150/2011, laddove il giudice a quo ha erroneamente ritenuto che l'opponente avesse contestato l'omessa notifica delle cartelle di pagamento, la cui ritualità è stata invece riconosciuta dall'opponente stesso, con conseguente improponibilità delle eccezioni relative all'omessa notifica dei verbali di contravvenzione, nonché la violazione dell'art. 116 c.p.c., per aver erroneamente valutato i documenti prodotti. Si sono costituiti la sig.ra , la quale, nell'eccepire l'inammissibilità dell'appello CP_3 ai sensi dell'art. 342 c.p.c., ne ha chiesto il rigetto, ed il il quale ne ha Controparte_2 chiesto l'accoglimento. L'appello è infondato. In via preliminare, ne va affermata l'ammissibilità, osservato che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata… (Cass. 40560/2021), ciò che si rinviene nell'atto notificato da
[...]
. Parte_1
Ciò premesso, appare condivisibile la deduzione secondo cui la sig.ra non ha CP_3 mai seriamente contestato la notifica delle cartelle esattoriali. In effetti l'opponente non aveva nemmeno contestato l'esistenza del titolo, come affermato dal giudice di pace, ma aveva unicamente eccepito la prescrizione, quale fatto estintivo successivo. Nonostante ciò, una volta rilevato il vizio denunciato dall'appellante, la causa deve essere decisa nel merito e, sotto tale profilo, l'appello risulta infondato. Come detto, la sig.ra ha dedotto la prescrizione del credito. Anche se aveva CP_3 fatto riferimento alla mancata notifica dei verbali, in ogni caso ha precisato che la domanda proposta era un'opposizione esecutiva finalizzata a far valere la prescrizione. Al punto b) della citazione si fa riferimento al termine di cui al comma 5 dell'art. 201 c.d.s. ma al punto c) si afferma che “trattandosi di infrazioni al c.d.s. per gli anni dal 2011 al 2014 il credito risulta essere prescritto”. Nonostante la genericità dell'eccezione, va applicato il principio secondo cui anche in materia tributaria trova applicazione il principio secondo cui, a fronte della natura estintiva della prescrizione eccepita dal contribuente, l'individuazione del termine legale applicabile è rimessa al giudice di merito, il quale, in difetto di specifica precisazione, è comunque tenuto ad interpretare la volontà della parte nella formulazione della relativa eccezione e a verificare la maturazione o meno della prescrizione, avuto riguardo agli atti di esercizio della potestà impositiva ed eventualmente interruttivi, il cui onere di allegazione e prova grava sul creditore erariale (Cass. 1980/2022). Nella specie, tenuto conto che la domanda è prospettata quale opposizione ex art. 615 c.p.c., si ritiene che l'eccepita prescrizione vada valutata anche con riferimento agli atti di competenza dell'esattore. Premesso che, a differenza di quanto esposto dall'appellante, è corretta la valutazione del giudice di pace laddove ha ritenuto la documentazione prodotta “confusa, inconferente ed incompleta”, in quanto, tra le tante, sono prodotte esclusivamente alcune cartelle (n. 07120160109174063, n. 07120170009002534 e n. 071201900640864) e la documentazione inerente alle stesse è, comunque, parziale. Nello specifico, si evince che la notifica della cartella n. 07120160109174063, è stata eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e si è perfezionata in data 22.11.2018 per compiuta giacenza della raccomandata informativa A/R n. 573175921988. Risulta un precedente tentativo di notifica, eseguito sempre ai sensi dell'art. 140 c.p.c, il 27.03.2017, con spedizione della raccomandata informativa n. 573002835909, inviata alla sig.ra CP_3 all'analogo indirizzo di – Via Penninata San Gennaro dei Poveri n. 4, tuttavia non CP_2 consegnata nemmeno per compiuta giacenza, attestando l'addetto alla notifica che il destinatario è “sconosciuto”. Tale incoerenza tra le missive, per altro, appare addirittura invalidare l'esito della notifica eseguita nel novembre 2018, dato che non è chiaro se il destinatario sia effettivamente “sconosciuto”. Ad ogni modo, dallo stesso estratto di ruolo, si evince che i verbali sottesi alla cartella de quo sono stati notificati nel maggio-giugno 2012, per cui alla data di notifica della cartella (22.11.2018) la prescrizione era già compiuta. In ordine alla cartella n. 07120170009002534, si evince che la notifica è stata parimenti eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ma manca l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, adempimento necessario affinché possa essere ritualmente provata la notifica. Infine, per quanto riguarda la cartella n. 071201900640864, la notifica, eseguita anch'essa ai sensi dell'art. 140 c.p.c, si è perfezionata per compiuta giacenza della raccomandata informativa A/R n. 573264208302 il 19.08.2019. Anche in tal caso, dallo stesso estratto di ruolo, si evince che i verbali sottesi sono stati notificati nel gennaio 2014, per cui alla data di notifica della cartella, la prescrizione era già compiuta. Non risulta poi, come detto, depositata alcuna prova di interruzione della prescrizione per i crediti di cui alle altre cartelle n. 07120170019001044, n. 07120170031153821, n. 07120170039948886, n. 0712017005399027, n. 07120180060242681, n. 0712018006388313, n. 07120190003096386, n. 07120190060888614 e n. 071.20190074942126. Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata. Le spese in favore della sig.ra seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi CP_3 del D.M. 147/2022 nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento, stante la non particolare complessità della controversia e la limitata attività espletata, con esclusione della fase istruttoria (Cass. 10206 del 16/04/2021). Con riferimento al Controparte_2 le spese vanno compensate, data la posizione adesiva. Al rigetto dell'appello segue l'applicazione della norma di cui all'art. 13, c.
1-quater, dPR 115/2002, circa l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per l'introduzione del gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede: - rigetta l'appello;
- condanna l' al pagamento delle competenze di lite in Parte_1 favore della sig.ra , che liquida in € 1.700,00, oltre spese generali al 15%, Controparte_4 iva e cpa se dovuti, con attribuzione all'Avv. RL Nigro, dichiaratosi antistatario;
- ex art. 13, comma 1-quarter, dPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto all'atto dell'iscrizione a ruolo. Così deciso in Napoli, il 25/11/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco