Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 27/05/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. Barbara Licitra Presidente relatore
Dr. Francesca Riccardi Giudice
Dr. Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 33/2025 promossa da
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. PEZZOLI AMBRA Parte_1 C.F._1
e
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. PEZZOLI AMBRA Controparte_1 C.F._2
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Ragioni in fatto e in diritto della decisione.
Con ricorso congiunto e esponevano di aver contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario in Tirano il giorno 14 febbraio 2004, matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Tirano al n. 2, p. 2, s. A anno 2004, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Chiedevano al Tribunale: dichiarare la loro separazione personale ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ., ordinando al Comune di
Tirano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, alle seguenti condizioni: 1) Il figlio Per_ minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato, anche ai fini anagrafici, presso il padre. La madre potrà vederlo quando vorrà e tenerlo con sé almeno due giorni infrasettimanali (anche per il pernottamento) che verranno concordati dai genitori di volta in volta, anche in considerazione degli impegni pagina 1 di 3
Per_ per il mantenimento di l'importo mensile di Euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici
Per_ ISTAT. Detto importo verrà versato entro il giorno 5 di ogni mese fino a quando non sarà economicamente indipendente. 3) Il signor continuerà a percepire integralmente l'assegno unico familiare. 4) Le spese CP_1
Per_ straordinarie nell'interesse di graveranno su entrambi i genitori al 50%. Per la disciplina delle stesse si richiama il Protocollo d'intesa sottoscritto tra Magistrati ed avvocati del foro di Sondrio. 5) I coniugi si danno reciproco consenso al conseguimento del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per il figlio minore.
Chiedevano inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché fissi alle parti il termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter, 2° comma, c.p.c. - con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione - con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito, rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 14 febbraio 2004, matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Tirano al n. 2, p. 2, s. A anno
2004 alle condizioni già pattuite in sede di separazione, ordinando di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Con successive note congiunte 5 3 25 i ricorrenti confermavano le domande di cui al ricorso introduttivo.
Sussistono le condizioni di legge per dichiarare la separazione delle parti, che hanno espresso concorde volontà in tal senso.
Le condizioni concordate meritano accoglimento, in quanto conformi alla legge ed all'interesse delle parti.
Quanto alla domanda di divorzio, la stessa non può trovare immediato accoglimento, non essendo ancora trascorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lettera b, legge 898/70 e successive modificazioni, onde la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La decisione sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: dichiara la separazione personale di e , Parte_1 Controparte_1 omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti, da intendersi qui trascritte,
pagina 2 di 3 prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti, dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della presente sentenza, spese di lite al definitivo, provvede con separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore.
Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio 22 5 25
Il Presidente estensore
Barbara Licitra
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