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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/03/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3306/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 3306/2020 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso, giusta pro- Parte_1 C.F._1
cura in atti, dall'Avv. Vincenzo Rosato, unitamente al quale elettivamente domicilia presso lo studio legale sito in Angri (SA), alla via Ponte Aiello n. 60/19;
-Attore-
E
“A” E “B” Controparte_1 Controparte_2
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di giusta procura in
[...] P.IVA_1
atti, dall'Avv. Maria Caputo, unitamente alla quale elettivamente domicilia presso lo studio legale sito in San Giorgio a Cremano (NA), alla via Salvator Rosa n. 11;
-Convenuto-
OGGETTO: Comunione e , impugnazione di delibera assembleare- spese CP_1
condominiali.
CONCLUSIONI: come da conclusioni in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione, il Sig. ha evocato in giudizio il Con- Parte_1
dominio “A” e “B” ,, Complesso cespiti piano Controparte_1 CP_3
1
S/3 in p. dell'amm.re p.t. G. Caputo per ivi sentire annullare la delibera assembleare del 12.02.2020; accertare e dichiarare l'inesistenza dell'ente condominiale. Ha chiesto altresì la sospensione della delibera impugnata, il tutto con vittoria di spese del procedimento.
Ha dedotto di essere proprietario del garage/box n. 7/B che è ubicato alla via Plinio il Vecchio, 49, Piano S/3 , edificio B, (San Sebastiano al Ve- suvio); che il suddetto cespite fa parte del fabbricato B di Piazza della Con- cordia n. 7 essendo sottostante a questi, ovvero ubicato al piano 3° sotto- strada, come indicato dal regolamento condominiale che ne stabilisce anche la ripartizione delle spese condominiali, ha specificato che per ge- stire i locali/box è stata realizzata la tabella G allo scopo di suddividere tutte le spese relative alla loro gestione-amministrazione interna, indi- pendentemente dai corpi di fabbrica.
L'attore specifica che essendo i box - cespiti del paino S/3- auto- nomi rispetto ai fabbricati sovrastanti, necessitano di un proprio codice fi- scale e conto corrente;
ha chiesto l'annullamento del deliberato assem- blare del 12.02.20 poiché l'avviso di convocazione assembleare prove- niva da un soggetto inesistente, l'assemblea aveva statuito in violazione delle disposizioni legislative ed inoltre emergeva una errata richiesta di as- sociazione del codice fiscale.
Si è costituito il convenuto, il quale ha chiesto il rigetto della CP_1
domanda con vittoria di spese.
Parte attrice si duole sostanzialmente della denominazione data al condo- minio destinato alla gestione separata dei box, ritenendo che sia in contra- sto con il regolamento di condominio e che si riferisca a soggetto inesisten- te.
Con riguardo alla violazione del regolamento di condominio va osservato che non vi è alcuna disposizione dello stesso che preveda la necessità e l'obbligo di adottare una determinata denominazione ed un determinato co-
2
dice fiscale del , né vi è disposizione di legge che deponga in CP_1
tal senso. Nemmeno ragioni di opportunità permettono di accogliere la do- manda formulata da parte attorea, atteso che non vi è alcun rischio di con- fusione tra il condominio instaurato tra gli edifici adibiti ad uso abitazione
(fabbricati A e B) e quello inerente i soli box posti al piano seminterrato.
Anzi il nominativo prescelto dalla delibera impugnata (Gestione CP_1
A e B (tab G.) Piazza della Concordia n.21 e n.7 – Cespiti del piano S/3, aventi accesso da via Plinio n. 49 e da via Palmieri n.5 San Sebastiano al
Vesuvio) non è poi differente in sostanza da quello suggerito dal ricorrente
( avente accessi da via Plinio 49 e da Controparte_4
via Palmieri n.5 dei fabbricati A e B del Comune di San Sebastiano al Ve- suvio), l'unica differenza si riscontra nella circostanza che i fabbricati as- serviti dai box vengono indicati alla fine del nominativo piuttosto che all'inizio. Anzi, si potrebbe dire che il nominativo deliberato in sede as- sembleare è più specifico e dettagliato, facendo riferimento anche alla ta- bella millesimale riferita alla gestione separata (la G) ed all'indirizzo dei fabbricati principali (precisazioni omesse nella denominazione suggerita dall'attrice.
Quanto alla doglianza relativa all'inesistenza dell'ente denominato Gestio- ne Box Novi A e B (tab G.) Piazza della Concordia n.21 e n.7 – Cespiti del piano S/3, aventi accesso da via Plinio n. 49 e da via Palmieri n.5 San Se- bastiano al Vesuvio non è dato comprendere la reale consistenza della stes- sa in quanto, se l'attore intende riferirsi all'inesistenza di un soggetto giuri- dico in quanto condominio, essa si risolve in una mera partecipazione alla tesi che nega soggettività giuridica autonoma al condominio, priva di rile- vanza ai fini del decidere;
se invece, come sembra, vuole intendere che il che ha assunto la denominazione de qua con la delibera as- CP_1
sembleare impugnata dovrebbe ritenersi non esistente anche nei più circo- scritti termini di ente di gestione e centro di imputazione di interessi privo
3
di soggettività giuridica l'assunto risulterebbe privo di pregio. La giuri- sprudenza è costante nell'affermare che la nascita di un condominio non ri- chiede un formale atto costitutivo, ma si verifica pleno iure, senza che sia necessaria deliberazione alcuna, con la costruzione su suolo comune, o con il frazionamento da parte dell'unico proprietario pro indiviso di un edificio,
i cui piani o porzioni di piano vengano attribuiti a due o più soggetti in pro- prietà esclusiva (Cass 9361/2021; Cass 5335/2017; Cass 19829/2004).
L'avvenuta costruzione di un edificio, del quale siano proprietari più sog- getti, è sufficiente per l'esistenza del condominio, con la conseguente appli- cabilità delle norme ad esso relative, costituendo la nomina dell'ammini- stratore, l'approvazione del regolamento, la determinazione delle quote mil- lesimali, l'attribuzione del codice fiscale e della denominazione soltanto strumenti per la gestione degli interessi comuni e l'osservanza degli obbli- ghi connessi al preesistente rapporto di comunione (Cass 510/1982). Con- seguentemente, la venuta ad esistenza di un condominio prescinde dalla circostanza che i proprietari delle singole unità immobiliari si siano o meno resi conto della condominialità del fabbricato, nonché dal momento in cui la stessa sia stata espressamente riconosciuta (Cass 3105/1981).
Tali considerazioni valgono anche a sconfessare l'assunto secondo cui la delibera sarebbe viziata in quanto proveniente da soggetto inesistente.
Ed invero la convocazione dell'assemblea è atto giuridico non soggetto a particolari formalità il quale non è idoneo a viziare la relativa delibera qua- lora abbia consentito al condomino di prendere contezza degli argomenti da trattare, del luogo e dell'orario dell'assemblea. La difesa di parte attrice non declina la doglianza in tali termini (peraltro ha presentato osservazioni scritte in vista dell'assemblea stessa) ma si appunta sul mero dato formali- stico, in quanto tale ininfluente, che la denominazione del condominio in- dicata nell'avviso di convocazione non fosse corretta, anche se dal contenu- to della stessa erano facilmente evincibili gli argomenti da trattare (come si
4
ricava dal fatto che nelle missive inviate in vista dell'assemblea il Pt_1
ha preso specifica posizione sui punti all'ordine del giorno).
È poi del tutto infondata l'eccezione di inammissibilità, sollevata da parte attrice con memorie di terzo termine, della documentazione depositata da controparte unitamente alle memorie di primo termine in quanto, a suo dire, andava depositata con le memorie di secondo termine. È chiaro che il se- condo termine di cui all'art 183 co 6 c.c. rappresenta una decadenza che non esclude il deposito di documenti o la richiesta di prove in atti antece- denti (citazione o comparsa di costituzione, memoria ex art 183 co 6 n.1 cpc).
Per tali motivi le domande avanzate da parte attrice vanno rigettate, con condanna alle spese in base al principio della soccombenza. La relativa li- quidazione viene effettuata come in dispositivo, in applicazione dei para- metri di cui al DM n. 55/2014; la causa viene considerata di valore inde- terminabile, di complessità bassa.
Non si ravvisano gli elementi per la responsabilità aggravata di cui all'art
96 cpc, che non possono corrispondere alla mera infondatezza della prete- sa.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ul- teriore istanza disattesa, così provvede:
• Rigetta tutte le domande;
• Condanna il sig. al pagamento, in favore di Parte_1 CP_5
, , “A” e “B, (Tab. G) Cespiti del piano
[...] CP_1 CP_1
S/3 San Sebastiano al Vesuvio, P.zza della Concordia 7/21 delle spe- se di lite che si liquidano in euro 7616,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese forfettario come per legge, con attribuzione all'avv. Maria Caputo dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies cpc
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Così deciso in Nola, l'11/03/2025
Il Giudice
(dott. Andrea Francesco Fabbri)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 3306/2020 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso, giusta pro- Parte_1 C.F._1
cura in atti, dall'Avv. Vincenzo Rosato, unitamente al quale elettivamente domicilia presso lo studio legale sito in Angri (SA), alla via Ponte Aiello n. 60/19;
-Attore-
E
“A” E “B” Controparte_1 Controparte_2
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di giusta procura in
[...] P.IVA_1
atti, dall'Avv. Maria Caputo, unitamente alla quale elettivamente domicilia presso lo studio legale sito in San Giorgio a Cremano (NA), alla via Salvator Rosa n. 11;
-Convenuto-
OGGETTO: Comunione e , impugnazione di delibera assembleare- spese CP_1
condominiali.
CONCLUSIONI: come da conclusioni in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione, il Sig. ha evocato in giudizio il Con- Parte_1
dominio “A” e “B” ,, Complesso cespiti piano Controparte_1 CP_3
1
S/3 in p. dell'amm.re p.t. G. Caputo per ivi sentire annullare la delibera assembleare del 12.02.2020; accertare e dichiarare l'inesistenza dell'ente condominiale. Ha chiesto altresì la sospensione della delibera impugnata, il tutto con vittoria di spese del procedimento.
Ha dedotto di essere proprietario del garage/box n. 7/B che è ubicato alla via Plinio il Vecchio, 49, Piano S/3 , edificio B, (San Sebastiano al Ve- suvio); che il suddetto cespite fa parte del fabbricato B di Piazza della Con- cordia n. 7 essendo sottostante a questi, ovvero ubicato al piano 3° sotto- strada, come indicato dal regolamento condominiale che ne stabilisce anche la ripartizione delle spese condominiali, ha specificato che per ge- stire i locali/box è stata realizzata la tabella G allo scopo di suddividere tutte le spese relative alla loro gestione-amministrazione interna, indi- pendentemente dai corpi di fabbrica.
L'attore specifica che essendo i box - cespiti del paino S/3- auto- nomi rispetto ai fabbricati sovrastanti, necessitano di un proprio codice fi- scale e conto corrente;
ha chiesto l'annullamento del deliberato assem- blare del 12.02.20 poiché l'avviso di convocazione assembleare prove- niva da un soggetto inesistente, l'assemblea aveva statuito in violazione delle disposizioni legislative ed inoltre emergeva una errata richiesta di as- sociazione del codice fiscale.
Si è costituito il convenuto, il quale ha chiesto il rigetto della CP_1
domanda con vittoria di spese.
Parte attrice si duole sostanzialmente della denominazione data al condo- minio destinato alla gestione separata dei box, ritenendo che sia in contra- sto con il regolamento di condominio e che si riferisca a soggetto inesisten- te.
Con riguardo alla violazione del regolamento di condominio va osservato che non vi è alcuna disposizione dello stesso che preveda la necessità e l'obbligo di adottare una determinata denominazione ed un determinato co-
2
dice fiscale del , né vi è disposizione di legge che deponga in CP_1
tal senso. Nemmeno ragioni di opportunità permettono di accogliere la do- manda formulata da parte attorea, atteso che non vi è alcun rischio di con- fusione tra il condominio instaurato tra gli edifici adibiti ad uso abitazione
(fabbricati A e B) e quello inerente i soli box posti al piano seminterrato.
Anzi il nominativo prescelto dalla delibera impugnata (Gestione CP_1
A e B (tab G.) Piazza della Concordia n.21 e n.7 – Cespiti del piano S/3, aventi accesso da via Plinio n. 49 e da via Palmieri n.5 San Sebastiano al
Vesuvio) non è poi differente in sostanza da quello suggerito dal ricorrente
( avente accessi da via Plinio 49 e da Controparte_4
via Palmieri n.5 dei fabbricati A e B del Comune di San Sebastiano al Ve- suvio), l'unica differenza si riscontra nella circostanza che i fabbricati as- serviti dai box vengono indicati alla fine del nominativo piuttosto che all'inizio. Anzi, si potrebbe dire che il nominativo deliberato in sede as- sembleare è più specifico e dettagliato, facendo riferimento anche alla ta- bella millesimale riferita alla gestione separata (la G) ed all'indirizzo dei fabbricati principali (precisazioni omesse nella denominazione suggerita dall'attrice.
Quanto alla doglianza relativa all'inesistenza dell'ente denominato Gestio- ne Box Novi A e B (tab G.) Piazza della Concordia n.21 e n.7 – Cespiti del piano S/3, aventi accesso da via Plinio n. 49 e da via Palmieri n.5 San Se- bastiano al Vesuvio non è dato comprendere la reale consistenza della stes- sa in quanto, se l'attore intende riferirsi all'inesistenza di un soggetto giuri- dico in quanto condominio, essa si risolve in una mera partecipazione alla tesi che nega soggettività giuridica autonoma al condominio, priva di rile- vanza ai fini del decidere;
se invece, come sembra, vuole intendere che il che ha assunto la denominazione de qua con la delibera as- CP_1
sembleare impugnata dovrebbe ritenersi non esistente anche nei più circo- scritti termini di ente di gestione e centro di imputazione di interessi privo
3
di soggettività giuridica l'assunto risulterebbe privo di pregio. La giuri- sprudenza è costante nell'affermare che la nascita di un condominio non ri- chiede un formale atto costitutivo, ma si verifica pleno iure, senza che sia necessaria deliberazione alcuna, con la costruzione su suolo comune, o con il frazionamento da parte dell'unico proprietario pro indiviso di un edificio,
i cui piani o porzioni di piano vengano attribuiti a due o più soggetti in pro- prietà esclusiva (Cass 9361/2021; Cass 5335/2017; Cass 19829/2004).
L'avvenuta costruzione di un edificio, del quale siano proprietari più sog- getti, è sufficiente per l'esistenza del condominio, con la conseguente appli- cabilità delle norme ad esso relative, costituendo la nomina dell'ammini- stratore, l'approvazione del regolamento, la determinazione delle quote mil- lesimali, l'attribuzione del codice fiscale e della denominazione soltanto strumenti per la gestione degli interessi comuni e l'osservanza degli obbli- ghi connessi al preesistente rapporto di comunione (Cass 510/1982). Con- seguentemente, la venuta ad esistenza di un condominio prescinde dalla circostanza che i proprietari delle singole unità immobiliari si siano o meno resi conto della condominialità del fabbricato, nonché dal momento in cui la stessa sia stata espressamente riconosciuta (Cass 3105/1981).
Tali considerazioni valgono anche a sconfessare l'assunto secondo cui la delibera sarebbe viziata in quanto proveniente da soggetto inesistente.
Ed invero la convocazione dell'assemblea è atto giuridico non soggetto a particolari formalità il quale non è idoneo a viziare la relativa delibera qua- lora abbia consentito al condomino di prendere contezza degli argomenti da trattare, del luogo e dell'orario dell'assemblea. La difesa di parte attrice non declina la doglianza in tali termini (peraltro ha presentato osservazioni scritte in vista dell'assemblea stessa) ma si appunta sul mero dato formali- stico, in quanto tale ininfluente, che la denominazione del condominio in- dicata nell'avviso di convocazione non fosse corretta, anche se dal contenu- to della stessa erano facilmente evincibili gli argomenti da trattare (come si
4
ricava dal fatto che nelle missive inviate in vista dell'assemblea il Pt_1
ha preso specifica posizione sui punti all'ordine del giorno).
È poi del tutto infondata l'eccezione di inammissibilità, sollevata da parte attrice con memorie di terzo termine, della documentazione depositata da controparte unitamente alle memorie di primo termine in quanto, a suo dire, andava depositata con le memorie di secondo termine. È chiaro che il se- condo termine di cui all'art 183 co 6 c.c. rappresenta una decadenza che non esclude il deposito di documenti o la richiesta di prove in atti antece- denti (citazione o comparsa di costituzione, memoria ex art 183 co 6 n.1 cpc).
Per tali motivi le domande avanzate da parte attrice vanno rigettate, con condanna alle spese in base al principio della soccombenza. La relativa li- quidazione viene effettuata come in dispositivo, in applicazione dei para- metri di cui al DM n. 55/2014; la causa viene considerata di valore inde- terminabile, di complessità bassa.
Non si ravvisano gli elementi per la responsabilità aggravata di cui all'art
96 cpc, che non possono corrispondere alla mera infondatezza della prete- sa.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ul- teriore istanza disattesa, così provvede:
• Rigetta tutte le domande;
• Condanna il sig. al pagamento, in favore di Parte_1 CP_5
, , “A” e “B, (Tab. G) Cespiti del piano
[...] CP_1 CP_1
S/3 San Sebastiano al Vesuvio, P.zza della Concordia 7/21 delle spe- se di lite che si liquidano in euro 7616,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese forfettario come per legge, con attribuzione all'avv. Maria Caputo dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies cpc
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Così deciso in Nola, l'11/03/2025
Il Giudice
(dott. Andrea Francesco Fabbri)
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