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Sentenza 7 maggio 2024
Sentenza 7 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 07/05/2024, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1422/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott. Angelica Capotosto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1422/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, promossa da:
, già in persona CP_1 Controparte_2 del legale rapp.te pt. (p.i. P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. NARDELLI GIOVANNI
ATTORE contro
, in persona del Presidente p.t. (C.F. Controparte_3 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. GENTILI FRANCO
CONVENUTO
e
(C.F. ) Controparte_4 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. ROSSI SABINA
e
in persona del Controparte_5 legale rapp.te p.t. (p.i. P.IVA_3
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: azione di risoluzione contratto di appalto pubblico
CONCLUSIONI: all'udienza del 18.10.2023 i procuratori delle parti costituite rassegnavano le seguenti conclusioni: per parte attrice: come da memoria ex art 183 comma 6 n. 1 c.p.c. - Voglia l'On. Tribunale adito, disattesa
e reietta ogni contraria istanza, domanda riconvenzionale, eccezione e deduzione, così giudicare: 1) In via principale: accertare e
1 dichiarare l'illegittimità della D.D. n. 163 del 13.5.2020 di risoluzione/rescissione del contratto di appalto, rep. n. 4059 del
12.12.2018, stipulato fra e la di;
2) Nel merito: accogliere la domanda di accertamento CP_1 _3 _3 negativo della responsabilità della ditta per asserito mancato rispetto del termine di consegna dei lavori e CP_1 grave ritardo e, quindi, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto del contratto di appalto, rep. n. 4059 del
12.12.2018, stipulato fra e la per fatto e/o colpa esclusiva della Controparte_6 Controparte_3 _3
, ai sensi dell'art. 1453 cod. civ.. 3) In via subordinata nel merito: accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto
[...] della resistente a procedere all'escussione della polizza fideiussoria prestata in favore della stessa, con Controparte_3 riferimento all'appalto per cui è causa, perché tale domanda è inammissibile, illegittima e/o infondata, non sussistendo i presupposti per tale escussione, essendo essa arbitraria ed abusiva e per l'effetto ordinare alla
[...]
(Cod. Fisc. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Controparte_5 P.IVA_3 sede in Milano, in Via Mecenate n. 90 - cap. 20138, di non procedere a nessun pagamento nei confronti della _3
. In difetto, condannare la a restituirle quanto conseguito all'esito della escussione di detta
[...] Controparte_3 polizza. 4) Nel merito: accertare e dichiarare la risoluzione ex art 1453 cod. civ. del contratto di appalto per fatto e/o colpa esclusiva della , in persona del legale rappresentante pro-tempore e, per l'effetto, condannare la stessa a Controparte_3 pagare in favore della l'importo complessivo di € 66.956,31 a titolo omnicomprensivo delle plurime voci di CP_1 danno richieste come da domanda, anche ai sensi degli artt. 2043 e 2041 cod. civ., oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dì della risoluzione e fino all'effettivo soddisfo. 5) Nel merito ed in ulteriore subordine, e limitatamente alla domanda di condanna della a pagare in favore della l'importo complessivo di € Controparte_3 CP_1
66.956,31 a titolo omnicomprensivo delle plurime voci di danno richieste come da domanda, anche ai sensi degli artt. 2043 e
2041 cod. civ., oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dì della risoluzione e fino all'effettivo soddisfo, ove non sia accertata la responsabilità della , in persona del legale rappresentante pro tempore, ferma restando la Controparte_3 responsabilità della medesima, accertata la responsabilità del Direttore dei Lavori Ing. , sulla base del Controparte_4 proprio contributo causale all'evento dannoso, si chiede di condannare lo stesso al pagamento, in solido con la _3
, della somma di € 66.956,31 o della maggior somma ritenuta di giustizia. 6) In via subordinata: accertare e
[...] dichiarare la concorrente responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della nei confronti della Controparte_3 ai sensi degli art. art. 1375 e 2043 cod. civ., per aver la prefata Provincia dolosamente impedito la CP_1 conservazione del contratto nonché per aver, successivamente, interrotto senza giustificato motivo ogni possibilità di risoluzione stragiudiziale della vertenza in violazione del principio di buona fede. Per l'effetto, condannare, in via equitativa ex art 1226 cod. civ., la Provincia di al risarcimento in favore della società ricorrente, di tale voce di danno, che può essere _3 liquidata, in assenza di prova puntuale fornita dall'impresa, facendo riferimento ad una percentuale che va dall'1 al 5%, applicata dalla giurisprudenza sull'importo complessivo dell'appalto posto a base di gara (ex pluribus: C.d.S. n. 6693/2012;
2955/2011). 7) In via istruttoria: con riserva di articolare mezzi istruttori e di depositare ulteriore documentazione, anche in relazione al contegno processuale delle controparti e, comunque, entro i termini di legge, si precisa fin d'ora che ci si oppone alle avverse eventuali richieste istruttorie. Nel denegato caso che venissero accolte, si chiede di essere ammessi alla prova contraria
2 con gli stessi testi ed alla prova diretta su capitoli propri, sia con i testi di controparte che, eventualmente, con altri testi da indicare in prefiggendo termine. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e rifusione del contributo unificato versato. per la Provincia di come da memoria ex art 183 comma 6 n. 1 c.p.c. “in rito dichiarare _3 inammissibile e/o improcedibile l'azione proposta dalla ditta ricorrente;
procedere alla fissazione di una nuova prima udienza di merito per consentire a questa difesa di articolare tutte le proprie difese e domande senza subire preclusione e/o decadenze alcuna. nel merito in via principale respingere tutte le domanda formulate dalla ricorrente nel merito in via principale e subordinata in quanto inammissibili, infondate e comunque non provate. in via riconvenzionale condannare la ricorrente pagamento nei confronti della provincia di della somma di € 47.201,41 o in quella ad essa maggiore o minore che _3 sarà ritenuta di giustizia, a titolo di penale contrattuale e/o al risarcimento dei danni causati alla provincia di _3 dall'inadempimento della obbligazioni nascenti dal contratto di appalto nonché per il grave ritardo determinatosi nella esecuzione del contratto. Con vittoria di spese.” per : come da memoria ex art 183 comma 6 n. 1 c.p.c. – “Voglia l'Ill.mo Tribunale Controparte_4
Adito dichiarare in via preliminare il difetto di legittimazione dell'Ing. , e in ogni caso voglia rigettare la Controparte_4 domanda per sua infondatezza. Con vittoria di spese di causa.
* * * * *
Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * *
Fatto
Con ricorso del 19.06.2020 la società Parte_1
(ora , in persona del legale rapp.te pt. adiva l'intestato Tribunale onde sentir
[...] CP_1 accogliere le seguenti conclusioni: “1) In via cautelare: a) sospendere, “inaudita altera parte” l'efficacia della D.D. n.
163 del 13.5.2020, emanata dalla Provincia di con la quale è stata disposta, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n. _3
50/2016 e s.m.i., la risoluzione del contratto di appalto, rep. n. 21699 del 12.09.2019 stipulato con la società CP_6 relativo ai “Lavori di completamento dei laboratori e dell'Aula dell
[...] Org_1 Controparte_7
Demolizione e ricostruzione dei laboratori - 2° STRALCIO”. In ordine al periculum in mora: si evidenzia che è
[...] pendente dinanzi all'Intestato Tribunale fra le parti procedimento di ATP con udienza fissata al 20.7.2020; il ricorso
d'urgenza è, quindi, giustificato dalla irreparabilità, gravità ed imminenza del danno che deriverebbe alla ricorrente nel caso in cui i luoghi oggetto di appalto fossero affidati ad altra ditta (in disparte se mediante nuova aggiudicazione pubblica e/o affidamento diretto alla ditta seconda graduata rispetto alla deducente) atteso che, in tale evenienza, non sarebbe più possibile
e/o inutile per il nominando CTU delibare la legittimità e fondatezza delle deduzione rassegnate dalla deducente e capitolate mediante quesiti dal CTU designato nel procedimento di ATP supra evidenziato. Ne deriva che l'atipicità e della
3 sussidiarietà del tipo di tutela richiesta ha natura temporanea, stante la mancanza di un rimedio ad hoc tra quelli previsti dall'ordinamento che possa tutelare in via immediata i diritti della ricorrente, che si sostanziano nella richiesta d'inibire
l'alterazione delle prove, con probabile possibilità di modifica dei luoghi e delle circostanze fino all'espletamento della disposta
ATP. 2) Nel merito in via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità della D.D. n. 163 del 13.5.2020 di risoluzione/rescissione del contratto di appalto, rep. n. 4059 del 12.12.2018, stipulato fra e la Provincia di Controparte_6
; 3) Nel merito: accogliere la domanda di accertamento negativo della responsabilità della ditta per _3 CP_6 asserito mancato rispetto del termine di consegna dei lavori e grave ritardo e, quindi, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto del contratto di appalto, rep. n. 4059 del 12.12.2018, stipulato fra e la per Controparte_6 Controparte_3 fatto e/o colpa esclusiva della , ai sensi dell'art. 1453 cod. civ.. 4) In via subordinata nel merito: Controparte_3 accertare e dichiarare l'insussistenza ed inesistenza del diritto della resistente a procedere all'escussione Controparte_3 della polizza fideiussoria prestata in favore della stessa, con riferimento all'appalto per cui è causa, perché tale domanda è inammissibile, illegittima e/o infondata, non sussistendo i presupposti per tale escussione, essendo essa arbitraria ed abusiva e per l'effetto ordinare alla (Cod. Fisc. ), in Controparte_5 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, in Via Mecenate n. 90 - cap. 20138, di non procedere a nessun pagamento nei confronti della . In difetto, condannare la a restituirle Controparte_3 Controparte_3 quanto conseguito all'esito della escussione di detta polizza. 5) Nel merito: accertare e dichiarare la risoluzione ex art 1453 cod. civ. del contratto di appalto per fatto e/o colpa esclusiva della , in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro-tempore e, quindi, condannare la stessa a pagare in favore della l'importo complessivo di € 66.956,31 a CP_6 titolo omnicomprensivo delle plurime voci di danno richieste come da domanda, anche ai sensi degli artt. 2043 e 2041 cod. civ., oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dì della risoluzione e fino all'effettivo soddisfo. 6) In via subordinata: accertare e dichiarare la concorrente responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della nei confronti Controparte_3 della ai sensi degli art. art. 1375 e 2043 cod. civ., per aver la prefata Provincia dolosamente impedito la CP_6 conservazione del contratto nonché per aver, successivamente, interrotto senza giustificato motivo ogni possibilità di risoluzione stragiudiziale della vertenza in violazione del principio di buona fede. Per l'effetto, condannare, in via equitativa ex art 1226 cod. civ., la Provincia di al risarcimento in favore della società ricorrente, di tale voce di danno, che può essere _3 liquidata, in assenza di prova puntuale fornita dall'impresa, facendo riferimento ad una percentuale che va dall'1 al 5%, applicata dalla giurisprudenza sull'importo complessivo dell'appalto posto a base di gara (ex pluribus: C.d.S. n. 6693/2012;
2955/2011). In via istruttoria: con riserva di articolare mezzi istruttori e di depositare ulteriore documentazione, anche in relazione al contegno processuale delle controparti e, comunque, entro i termini di legge, si precisa fin d'ora che ci si oppone alle avverse eventuali richieste istruttorie. Nel denegato caso che venissero accolte, si chiede di essere ammessi alla prova contraria con gli stessi testi ed alla prova diretta su capitoli propri, sia con i testi di controparte che, eventualmente, con altri testi da indicare in prefiggendo termine. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e rifusione del contributo unificato versato.”
In fatto esponeva: che con Determina Dirigenziale n. 174/I del 19.7.2019, a seguito di procedura aperta accelerata ex art. 36, D.Lgs 50/2016, essa attrice risultava aggiudicataria dell'appalto avente ad oggetto i
4 “Lavori di completamento aula magna. Intervento denominato “ Divini” - CP_7 Controparte_8
Demolizione e ricostruzione dei laboratori – 2° stralcio”; che in data del 12.9.2019 veniva stipulato il relativo contratto di Appalto, rep. n. 21699; che, nelle more della sottoscrizione del contratto di Appalto, veniva eseguito un sopralluogo con il Direttore dei Lavori ove si constatava la presenza di cantieri limitrofi, esclusi dall'appalto dei lavori in questione, che non rendeva direttamente accessibili le aree di cantiere adiacenti la ferrovia, sulle quali dovevano essere eseguiti i lavori;
che in data 14.10.2019 il Direttore dei Lavori convocava essa ricorrente per la Consegna dei Lavori, che avrebbe dovuto essere effettuata in data
23.10.2019; che in data 17.10.2019 essa ricorrente comunicava la impossibilità di presenziare per il giorno
23.10.2019 e anticipava il sopralluogo in cantiere cui partecipava il RUP e il Direttore dei Lavori;
che nel corso del prefato sopralluogo essa ricorrente ribadiva che le criticità già precedentemente rilevate comportavano la impossibilità di prendere in consegna i lavori e di dare avvio agli stessi;
che nella predetta occasione il Direttore dei Lavori assicurava che avrebbe compiuto un approfondimento nel merito, richiedendo l'invio di comunicazione formale circa l'impossibilità di effettuare un sopralluogo congiunto;
che, con pec del 18.10.2019, essa ricorrente comunicava formalmente la impossibilità di prendere in consegna i lavori in data 23.10.2019 per pregressi impegni;
che in data 4.11.2019 essa ricorrente eseguiva un sopralluogo con i propri consulenti al fine di esaminare le criticità che impedivano il regolare avvio dei lavori, sia dal punto di vista della disponibilità delle aree di cantiere che da quello delle carenze di dettagli costruttivi del progetto;
che l'Ing. , consulente di essa ricorrente predisponeva un Persona_1 dettagliato elenco delle criticità suddette;
che detto elenco veniva consegnato informalmente al Direttore dei Lavori in data 11.11.2019; che in data 14.11.2019 il Direttore dei Lavori comunicava ad essa ricorrente la nuova data del 25.11.2029 per la Consegna Lavori;
che con pec in data 20.11.2019, indirizzata al
Direttore dei Lavori, essa ricorrente denunciava espressamente che il PSC di progetto non riportava le indicazioni grafiche progettuali delle aree di cantiere e che, quindi, le integrazioni al POS richieste nelle pregresse missive di convocazione per la consegna dei lavori avrebbero potuto essere evase solo dopo che il PSC fosse stato adeguato;
che l'integrazione del POS, difatti, come riportato nelle diverse convocazioni, era basilare per la consegna dei lavori;
che, pertanto, per cause non imputabili ad essa appaltatrice, non vi erano ancora le condizioni per la consegna dei lavori, in quanto la stessa si basava sul presupposto della integrazione al POS che, a sua volta, necessitava dell'adeguamento del PSC;
che, con la medesima pec, essa ricorrente richiedeva la redazione, propedeutica alla consegna dei lavori, di un Verbale di Consistenza dell'esistente e la produzione, da parte della stazione appaltante, di una serie dettagliata di elaborati costruttivi, indispensabili per la pianificazione dei lavori, quali: strutture secondarie di ancoraggio dei controsoffitti per la zona sismica di competenza;
strutture secondarie di ancoraggio delle velette di copertura per la zona sismica di competenza;
abaco dei serramenti muratura aula magna, dettaglio delle strutture montanti e traversi e dei collegamenti (considerando la zona sismica di competenza); strutture
5 metalliche costituenti la scala antincendio;
porzione di solaio a quota 0.00 (piano terra) lasciato incompleto;
impianti elettrici del corpo B (linea di terra, linea luce, linea prese, linea forza motrice, schema unifilare quadri, ecc.), adeguato alla direttiva europea 305/2011, (normativa CPR dei cavi); impianto idrico sanitario del corpo B;
impianto termico e di climatizzazione del corpo B;
che in data
25.11.2019 la consegna dei lavori veniva sospesa di comune accordo in quanto essa ricorrente, non ritenendo sufficienti i chiarimenti impartiti dal Direttore dei Lavori, iscriveva riserva;
che in data 04.12.2019 il direttore dei lavori, nell'affermare che gli elaborati costruttivi richiesti dall'Impresa erano già presenti nel progetto posto a base di gara (con eccezione di quelli relativi alla scala metallica che la S.A. si riservava di non realizzare), trasmetteva: layout di cantiere aggiornato, che evidenziava la presenza dei cantieri di lavoro limitrofi e la possibilità di utilizzare una viabilità interna a questi in modo opportunamente regolamentato, per accedere alle aree di cantiere adiacenti la ferrovia;
verbale di coordinamento con i Org cantieri limitrofi, redatto tra i e le imprese in data 17.9.2019 e, ritenendo che non vi fossero ostacoli alla prosecuzione della consegna dei lavori del 25.11.2019, fissava una nuova convocazione per il
16.12.2019; che con nota P.E.C. del 9.12.2019, indirizzata al Direttore di Lavori, essa ricorrente esplicitava la riserva apposta sul Verbale di consegna del 25.11.2019; che in data 16.12.2019 veniva redatto verbale di consegna dei lavori, sottoscritto da essa ricorrente con riserva;
che con nota pec del 27.12.2019, indirizzata al direttore dei lavori essa ricorrente esplicitava formalmente la riserva;
che in data 14.01.2020 il RUP convocava essa ricorrente ed ed il Direttore dei Lavori per la data del 21.01.2020 al fine di promuovere l'esame delle questioni in contraddittorio;
che in esito alla riunione tecnica del 21.1.2020 veniva redatto apposito verbale in cui il RUP elencava le contestazioni rilevate, riportava le opinioni del Direttore dei
Lavori e di essa ricorrente e concludeva dichiarando che avrebbe, tempestivamente, provveduto ad emettere il proprio giudizio vincolante;
che con nota in data 27.1.2020 il RUP formalizzava le proprie valutazioni determinando quanto segue: 1) costruttivi controsoffitti: ordine all'Impresa di formulare proposta, completa di tutti gli elementi utili alla definizione della proposta, da sottoporre alla DD.LL.; 2) costruttivi realizzazione veletta: ordine all'Impresa di formulare proposta, completa di tutti gli elementi utili alla definizione della proposta, da sottoporre alla DD.LL; 3) baraccature infissi: ordine all'Impresa di formulare proposta, completa di tutti gli elementi utili alla definizione della proposta, da sottoporre alla
DD.LL; 4) costruttivi scala antincendio: scelta della S.A. di non procedere alla realizzazione;
5) costruttivi solaio quota 0.00: ordine all'Impresa di indicare la tipologia di prodotto utilizzato e ordine, in conseguenza di ciò, alla DD.LL di dettagliare le aree interessate dalla lavorazione, il collegamento alle strutture esistenti e la distribuzione fognaria da prevedere al di sotto;
6) costruttivi linea di terra, luce, prese, forza motrice, schema unifilare quadri: ordine alla DD.LL di rendere più leggibili la quadristica e dimensionamento cablaggi di collegamento ai terminali, comprendendo la schematura di base;
ordine all'Impresa, in conseguenza di ciò, se ritenuto necessario, di rielaborare tale schematura da sottoporre alla DD.LL; 7)
6 costruttivi impianto idrico: ordine alla DD.LL di esplicitare i punti di allaccio idrico-fognario con posizione indicativa della montante idrica;
ordine all'Impresa, in conseguenza di ciò, di indicare tipologia dei sanitari elaborando in proprio la distribuzione di dettaglio;
8) costruttivi impianto climatizzazione: ordine all'Impresa di indicare il macchinario e le tubazioni di distribuzione scelti ed alla DD.LL, in conseguenza di ciò, di riverificare la correttezza del dimensionamento e distribuzione degli assorbimenti;
che relativamente alle contestazioni concernenti il PSC e layout di cantiere il RUP determinava quanto segue: ordine al
CSP/CSE di produrre un layout di cantiere, necessariamente chiaro, che riporti gli spazi disponibili, il raccordo di questi alla viabilità principale, la possibilità in essere di raggiungere l'area lato ferrovia;
ordine all'Impresa, in conseguenza di ciò, di esplicare la propria organizzazione di cantiere;
ordine a DD.
[...] di redigere, unitariamente, lo stato di consistenza dell'area di cantiere con precisazione delle CP_9 pertinenze di ciascuna impresa operante entro il 13/02/2020; che, con la medesima nota, il RUP specificava che il tempo contrattuale era decorso dal giorno della prima convocazione e consegna
(23.10.2019) e che, pertanto, erano già trascorsi 110 gg dei 210 gg previsti, rimanendone così solo 90 per l'ultimazione dei lavori, salvo eventuali e motivate richieste di proroga dell'Impresa, indicava il giorno
17.02.2020 per la presa in consegna e l'avvio dell'installazione del cantiere e, infine, fissava, in caso di ulteriori controversie, l'ulteriore incontro tecnico per il 18.02.2020; che, con nota in data 04.2.2020, essa ricorrente, nel riscontrare la nota del RUP del 27.1.2020, ribadiva che non vi erano le condizioni per la Contr presa in consegna dei lavori prima della conclusione delle attività richieste dal e che la data del
23.10.2019 non poteva considerarsi termine di avvio delle scadenze contrattuali;
che con pec in data
11.02.2020 e in data 12.02.2020 il Direttore dei Lavori trasmetteva al RUP e ad essa ricorrente, per le necessità conseguenziali: aggiornamento del PSC e Layout di cantiere aggiornato;
elaborato aggiornamento impianto idrico;
elaborato aggiornamento impianto elettrico;
che in pari data essa ricorrente, in riscontro alla prefata nota interlocutoria, formalizzava al RUP ed al Direttore dei Lavori le proposte tecniche costruttive richieste dal RUP il 27.01.2020: elaborato grafico ed Analisi prezzi NP del controsoffitto aula magna;
elaborato grafico ed Analisi prezzi NP della veletta di coronamento di copertura;
elaborato grafico ed Analisi prezzi NP dell'infisso vetrato a facciata continua;
elaborato grafico ed Analisi prezzi NP del solaio aerato a quota 0.00; quadro economico di raffronto progetto/proposte impresa;
che con la medesima nota essa ricorrente comunicava, inoltre, di restare in attesa di ricevere le integrazioni impiantistiche per le necessarie valutazioni economiche;
che con nota in data 12.2.2020 il Direttore dei Lavori, in riferimento alle proposte tecniche inviate dall'Impresa il 11.2.2020, trasmetteva al RUP ed all'Impresa ricorrente le seguenti, proprie valutazioni: 1) controsoffitto Aula Magna: proposta tecnica accettabile con necessità di NP;
2) veletta coronamento copertura: proposta tecnica accettabile con necessità di NP;
3) infisso vetrato e facciata continua: proposta tecnica accettabile con necessità di NP;
4) solaio aerato a quota 0.00: proposta tecnica accettabile con necessità di NP;
che con la
7 medesima nota il Direttore dei lavori comunicava che la redazione del Verbale di consistenza, attività da svolgersi entro il 13.2.2020, era rimandata a successiva comunicazione, precisava che la redazione dei NP poteva rientrare nella propria facoltà di disporre modifiche di dettaglio non comportanti variazioni dell'importo contrattuale, tenuto conto che si potevano anche non realizzare le scale metalliche di emergenza e, infine, dichiarava di attendere le decisioni del RUP per redigere il verbale di concordamento dei NP e l'inizio lavori;
che con nota in data 13.02.2020 essa ricorrete trasmetteva al RUP ed al Direttore dei Lavori il layout di cantiere ad integrazione del POS, elaborato sulla scorta dell'aggiornamento del PSC, ricevuto dal in data 12.2.2020, precisando che gli accessi alle aree lato ferrovia dovevano Org_3 avvenire attraverso i cantieri limitrofi, programmando e coordinando tali attività con le altre imprese, manifestava la necessità, per l'individuazione del macchinario della climatizzazione, del dimensionamento dello stesso e delle canalizzazioni, dei fabbisogni termici calcolati e desumibili dalla relazione ex L. 10/91, non inclusa nel progetto, si riservava di valutare i maggiori oneri per l'esecuzione degli impianti di cui alla documentazione tecnica inviata dal D.L. e di quelli eventualmente derivabili dalla definizione del macchinario e del dimensionamento delle canalizzazioni dell'impianto di climatizzazione;
che con nota in data 13.02.2020 il RUP, compresa la necessità di concedere ulteriore tempo per la definizione nel dettaglio, fissava il termine del 20.2.2020 per il collazionamento integrale dei documenti e del 2.3.2020 per l'avvio del cantiere;
che con nota in data 20.2.2020 il RUP esponeva ad essa ricorrente e al Direttore dei Lavori, le proprie valutazioni tecnico-economiche sulle proposte anzitempo formulate da essa ricorrente evidenziando quanto segue: 1) veletta coronamento copertura: la qualità della proposta era indiscussa ma il costo era considerevole e, pertanto, ingiustificabile;
il che obbligava la S.A. a procedere come previsto;
2) infisso vetrato e facciata continua: la soluzione proposta era in linea con il progetto ed i maggiori costi delle baraccature potevano essere coperti dalle economie per la non realizzazione delle scale metalliche esterne, nell'ambito della discrezionalità del D.L., senza variazioni contrattuali;
3) controsoffitto Aula Magna: la soluzione era ingigantita dall'utilizzo, asseritamente ritenuto non obbligatorio, dei pendini antisismici e dalla previsione di ponteggio per l'intera superficie asseritamente sostituibile dall'utilizzo di trabattelli mobili, mentre i maggiori costi per eventuali integrazioni di baraccature potevano essere contabilizzati nell'ambito della discrezionalità del D.L. senza variazioni contrattuali;
4) solaio aerato a quota 0.00: accettava la proposta con eventuale aumento contabile sostenibile senza variazioni contrattuali;
5) macchina condizionamento: quest'ultima era già compiutamente descritta nella voce di computo di progetto e, quindi, la disponibilità della ex Legge 10 non era funzionale alla scelta del macchinario;
ragion per cui l'Impresa restava in attesa della relativa proposta;
che con la medesima nota il RUP, ritenendo i temi affrontati attenevano a lavorazioni da cantierare non immediatamente, confermava la data limite del
02.03.2020, per l'avvio del cantiere;
con nota in data 25.2.2020 essa ricorrente, in riscontro alla nota del
RUP del 20.2.2020, ribadiva, a fronte delle decisioni assunte dallo stesso, che non vi erano ancora le
8 condizioni per la presa in consegna dei lavori per le seguenti motivazioni: 1) veletta coronamento copertura: la proposta dell'Impresa, giudicata positivamente dal D.L., scaturiva dalle verifiche richieste per baraccature e sistema di ancoraggio al § 7.2.3 del Cap.7 delle NTC 2018 per la zona sismica di competenza e non presenti nel progetto esecutivo;
ragion per cui tornare alla soluzione definita dal progetto esecutivo significava non avere soluzione per baraccature e sistema di ancoraggio;
2) controsoffitto Aula Magna: la proposta dell'Impresa, giudicata positivamente dal D.L., scaturiva dalle verifiche richieste per baraccature e sistema di ancoraggio al § 7.2.3 del Cap. 7 delle NTC 2018 per la zona sismica di competenza e non presenti nel progetto esecutivo;
non era pertanto condivisibile la non obbligatorietà di installazione dei pendini antisismici, né l'utilizzo di trabattelli al posto del ponteggio continuo;
tornare alla soluzione definita dal progetto esecutivo significava non avere soluzione per baraccature e sistema di ancoraggio;
3) macchina condizionamento: l'impresa era obbligata a rilasciare dichiarazione di conformità dell'impianto eseguito;
la
Legge 10/91 è obbligatoria per le nuove costruzioni e solo dal progetto dell'impianto di climatizzazione è riscontrabile il corretto dimensionamento della macchina;
il progetto esecutivo mancava di tali elaborati;
che con la medesima nota rappresentava che l'ulteriore documentazione tecnica impiantistica fornita dalla
DL mancava di aspetti necessari all'esecuzione e, pertanto, non consentiva di valutarne i costi e gli eventuali maggiori oneri necessari per la loro realizzazione, che c'erano differenze tra il progetto esecutivo e le condizioni locali preesistenti, quali il completamento dei tamponamenti esterni già in parte realizzati da altra ditta, che permaneva l'inacessibilità diretta delle aree di cantiere adiacenti la ferrovia, che occorreva verbalizzare la consistenza delle opere preesistenti i cui lavori erano stati eseguiti da altra ditta, che non vi erano, pertanto, le condizioni dichiarate in gara per avviare ed eseguire i lavori con continuità, per cause del tutto indipendenti dalla volontà di essa ricorrente;
con nota del 03.03.2020, il RUP, attesa la mancata presenza dell'Impresa ricorrente in cantiere alla data del 02.03.2020 ribadiva che i temi di confronto affrontati attenevano a lavorazioni da cantierare non immediatamente e di valore residuale rispetto al contratto, proponeva per l'avvio del cantiere la data limite del 9.3.2020, evidenziando come, a tale data, erano già trascorsi 138 dei 210 giorni previsti;
che in calce alla prefata nota era acclusa la “RELAZIONE
TECNICA ex Legge 10/91”; che, con nota del 3.3.2020, il Direttore dei Lavori trasmetteva Org_4
SERVIZIO N. 1” col quale ordinava ad essa ricorrente: a) di avviare i lavori entro il 9.3.2020; b) di realizzare la veletta in copertura come da progetto esecutivo e che eventuali ulteriori baraccature sarebbero state valutate in corso d'opera a prezzi di contratto;
c) che nell'ambito della propria discrezionalità: non sarebbe stato realizzato il controsoffitto dell'Aula Magna;
non sarebbero state realizzate le scale metalliche antincendio;
il vespaio a quota 0.00 sarebbe stato realizzato, come da proposta dell'Impresa ricorrente, con prezzi di contratto o desunti dal Listino 2018; le baraccature dell'infisso Org_5 sarebbero state realizzate come da proposta dell'Impresa ricorrente, con prezzi di contratto o desunti dal
Listino 2018; che con nota in data 5.3.2020 essa ricorrente riscontrava la nota del RUP e Org_5
9 l'O.d.S. N. 1 del 3.3.2020 precisando di non aver ricevuto alcuna convocazione per la consegna dei lavori in data 2.3.2020, tanto più che, non essendo state completate le attività di cui alle note del RUP del 27.1.2020
e del 13.2.2020, non vi erano le condizioni per avviare i lavori in data 2.3.2020; checon la medesima nota essa ricorrente contestava ogni riferimento al presunto decorso dei termini temporali contrattuali, denunciava l'insufficienza della documentazione ricevuta e precisava che qualunque presupposta riduzione dei lavori doveva essere formalizzata, ritenendo inaccettabile qualunque ordine di servizio contrastante con quanto non risolto;
che con nota in data 10.03.2020 il direttore dei lavori contestava ad essa ricorrente gli addebiti di grave inadempimento e grave ritardo nella esecuzione dei lavori ex art 108 commi 3 e 4 dlgs
50/2016 ed assegnava termine di giorni 15 per presentare la RUP le proprie controdeduzioni;
che con nota in data 20.3.2020 essa ricorrente inviava le proprie controdeduzioni;
; che, al fine di accertare la fondatezza delle contestazioni opposte essa ricorrente depositava ricorso per atp;
che, ciononostante, con D.D. n. 163 del 13.5.2020 la disponeva, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la _3 _3 risoluzione del contratto di appalto, rep. n. 21699 del 12.09.2019; che in data 15.06.2020 veniva redatto verbale di consistenza cui seguivano le controdeduzioni di essa ricorrente;
che era interesse di essa ricorrente, da un lato, far accertare la illegittimità della delibera dirigenziale n. 163 in quanto la mancata presa in consegna dei lavori e la mancata esecuzione dei lavori erano imputabili al fatto che il progetto non solo non era esecutivo, ma non era neppure cantierabile e, dall'altro, sentir pronunciare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della di che, in particolare, la _3 _3 Controparte_3 aveva omesso a) di adempiere al dovere di cooperazione - non avendo fatto tutto quanto necessario per consentire la consegna dei lavori e l'esecuzione dei lavori da parte di essa appaltatrice – d) di verificare la realizzabilità del progetto;
c) di colmare le gravi carenze progettuali prima della consegna dei lavori attraverso il ricorso agli strumenti previsti dal codice degli appalti;
che essa ricorrente aveva diritto ex art
1458 c.c. alla restituzione del valore venale delle opere eseguite nell'esecuzione del contratto da determinare in base ai prezzi di libero mercato al momento della pronuncia di risoluzione, oltre interessi dalla domanda al saldo;
che essa ricorrente aveva, altresì, diritto al risarcimento del danno emergente – quali, spese generali per partecipare alla gara e per concludere il contratto, spese bolli e concessioni, diritto di cancelleria, costi polizze, quantificato in € 3.290,42, nonché del danno da perdita di chance legato alla impossibilità di far valere nelle future contrattazioni con la pa e privati il requisito economico pari al valore dell'appalto non eseguito , del danno curriculare e del mancato utile percepito per effetto della mancata esecuzione dei lavori (quantificato in € 42.443,93); che la Provincia di non aveva diritto ad escutere la polizza e, _3 in caso di escussione nelle more del giudizio, essa ricorrente aveva diritto alla ripetizione della somma incassata. Concludeva, quindi, rassegnando le conclusioni sopra riportate e trascritte.
Si costituiva la che, in via pregiudiziale, eccepiva la nullità del ricorso introduttivo Controparte_3 per difetto dell'avvertimento di cui all'art 163 bis c.c. e, nel merito, contestava le avverse domande
10 chiedendone il rigetto. In particolare, ripercorsa la ricostruzione in fatto operata dall'attrice, esponeva: che la società attore non poteva dolersi delle carenze progettuali tenuto conto di quanto dichiarato dalla stessa nella domanda di partecipazione alla gara (dichiara di “accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute negli atti di gara e relativi allegati, nel Capitolato, nonché in tutti i rimanenti elaborati del Progetto approvato e di essere nel pieno possesso di tutti i requisiti generali e speciali previsti dagli atti di gara ai fini della partecipazione alla presente procedura selettiva”;- di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali;
ove richiesto, d i essersi recati sul luogo di esecuzione delle prestazioni e di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso;
di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle prestazioni e d i aver giudicato le prestazioni realizzabili , gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto”; - di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata”; - “di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata”; - di “essere disponibile a dare inizio immediato alle prestazioni oggetto di appalto”; - “di adeguarsi alle modifiche e/o variazioni al progetto che dovessero essere richieste dagli enti competenti preposti al controllo”); che, dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto di appalto, con nota prot. n. 019962 del 15/07/2019 il RUP segnalava alla aggiudicataria una serie di carenze e criticità contenute nei documenti per la sicurezza (POS, il DVR), chiedendone opportune integrazioni;
che la società aggiudicataria, a fronte della richiesta, non solo ometteva di fornire le integrazioni richieste ma in data 12/09/2019 procedeva alla stipula del contratto;
che nel contratto si prevedeva espressamente quanto segue: “i lavori ...vengono appaltati sotto l'osservanza piena ed assoluta del progetto esecutivo approvato con Decreto Presidenziale n. 88 del 2,5,2019 i cui documenti si richiamano integralmente, con particolare riferimento al Capitolato Speciale e al Computo metrico che, ai sensi dell'art. 32 co.14 bis del D.Lgs 50/2016 sono da intendersi come parte integrante del contratto...”(art. 3); - “Il Direttore dei lavori è tenuto a consegnare i lavori entro 45 giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto. Nel giorno e nell'ora fissata dal direttore dei Lavori, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna, il direttore dei lavori fissa una nuova data . La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato (d)al Direttore dei Lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione” (art. 8, primi quattro commi). - “l'appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di 210 (duecentodieci) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.” (Art. 9 primo comma) - “In caso di ritardato adempimento sarà applicata una penale giornaliera, a norma di quanto disposto dall'art.
113 bis c. 2 del D.Lgs. 50/2016, pari all'1(uno) per mille dell'ammontare del netto contrattuale.” (art. 9 terzo comma)
11 - “Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per causa speciali di pubblico interessi, imprevedibili o di forza maggiore , impedimenti che non consentano di procedere parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti. I casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni totali o parziali dei lavori, e i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni, qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti, sono comunque disciplinate dall'Art. 107 del D.Lgs. 50/2016.” (art. 11, commi 2 e 3); che il capitolato speciale di appalto (Doc. 13) prevedeva espressamente, conformemente alla disciplina del D.M. 49/2018, che: “Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione” art. 5, comma 3 D.M. cit. e art. 6, terzo cpv.,
Capitolato Speciale). Eccepiva, pertanto, che le contestazioni sollevate dalla società appaltatrice erano tardive. Contestava la asserita illegittimità della determinazione dirigenziale n. 163 eccependo: che il rifiuto opposto dall'appaltatrice rispetto alla presa in consegna del cantiere e all'avvio dei lavori era illegittimo, non sussistendo impedimenti assoluti, come confermato dalla circostanza per cui la ditta subentrata nel contratto a seguito della risoluzione aveva preso in consegna i lavori, aveva avviato le lavorazioni prevedendone il completamento entro il 14.02.202; che le contestazioni sollevate dalla appaltatrice non riguardavano la fase iniziale dell'appalto, di talchè nulla impediva la presa in consegna del cantiere;
che le contestazioni sollevata dalla appaltatrice avrebbero potuto essere fronteggiate con i diversi strumenti approntato dall'ordinamento (riserve, aumento o diminuzione delle prestazioni nel limiti del cd quinto, varianti); che, a fronte dell'ordine di servizio n. 1, la società appaltatrice aveva riproposto le medesime considerazioni sollevate in occasione della seconda convocazione del 25.11.2019, senza tener conto delle risoluzioni adottate dal RUP;
che, in base al capitolato speciale di appalto che richiamava l'art 3 comma 1
D.M. 49/2018, la società appaltatrice avrebbe dovuto uniformarsi, fatta salva la possibilità di iscrivere riserve, senza sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori;
che alla data del 04.05.2020 erano decorsi 194 giorni su 210 previsti per la esecuzione dei lavori (considerata la decorrenza dalla prima convocazione per il 23.10.2019) senza che la appaltatrice avesse preso in consegna i lavori, impiantato il cantiere e avviato i lavori;
che, in base alle previsioni contrattuali, l'inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la presa in consegna degli stessi legittimava la stazione appaltante a pronunciare la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione, con la conseguenza che l'escussione della polizza era legittima. Quindi, contestava la domanda risarcimento danni per infondatezza e difetto di prova.
In via riconvenzionale, formulava domanda di condanna della società attrice al pagamento della penale prevista dal contratto per il ritardo nell'avvio deli lavori. Concludeva, infine, rassegnando le seguenti conclusioni: “in rito dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'azione proposta dalla ditta ricorrente;
procedere alla
12 fissazione di una nuova prima udienza di merito per consentire a questa difesa di articolare tutte le proprie difese e domande senza subire preclusione e/o decadenze alcuna. nel merito in via principale respingere tutte le domanda formulate dalla ricorrente nel merito in via principale e subordinata in quanto inammissibili, infondate e comunque non provate. in via riconvenzionale condannare la ricorrente pagamento nei confronti della provincia di della somma di € 106.100,00 o _3 in quella ad essa maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di penale contrattuale e/o al risarcimento dei danni causati alla provincia di dall'inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di appalto nonché per il grave _3 ritardo determinatosi nella esecuzione del contratto. Con vittoria di spese.”
Si costituiva il convenuto che, esponendo aver svolto il ruolo di direttore tecnico Controparte_4 incarico dalla Provincia di e di essere un dipendente pubblico, eccepiva il proprio difetto di _3 legittimazione passiva non risultando proposta dall'attore alcuna domanda nei suoi confronti e non risultando allegata alcuna sua condotta, dolosa e/o colposa causativa del danno lamentato.
Benchè ritualmente instaurato il contraddittorio non si costituiva la di talchè Controparte_5 ne veniva dichiarata la contumacia.
Con la memoria ex art 183 c.p.c. la società modificava le domande introducendo, in via CP_6 subordinata, una domanda risarcitoria nei confronti del convenuto , in solido con la Provincia CP_4 di _3
Con la memoria ex art 183 comma 6 n. 1 c.p.c. la esponeva che la Controparte_3 [...]
con bonifico del 20/01/2021 (valuta beneficiario 21/01/2020) aveva provveduto al Controparte_5 pagamento della somma di € 58.898,59 in conseguenza della richiesta escussione della polizza fideiussoria n. 1499095.3.153.RM.
0.118 del 07/08/2019 prestata dalla ditta quale cauzione definitiva a garanzia CP_6 del corretto adempimento del contratto di appalto, ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Quindi precisava la domanda riconvenzionale riducendo la somma richiesta ad € 47.201,41 (106.100,00 –58.898,59).
La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, veniva trattenuta in decisione all'udienza del con assegnazione dei termini di legge (60+20) per il deposito di conclusionali e repliche.
Diritto
In via pregiudiziale va rilevato che, come è noto, in tema di appalti pubblici, sono devolute alla cognizione del Giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto la fase di esecuzione del contratto, in quanto riguardanti un rapporto di natura privatistica caratterizzato dalla posizione di parità delle parti, titolari di situazioni giuridiche qualificabili come diritti ed obblighi;
tra queste controversie vanno annoverate anche quelle aventi ad oggetto la risoluzione anticipata del contratto autoritativamente disposta dall'Amministrazione committente a causa dell'inadempimento delle obbligazioni poste a carico dello appaltatore, implicando la valutazione di un atto avente come effetto tipico lo scioglimento del contratto, e quindi incidente sul diritto soggettivo dell'appaltatore alla prosecuzione del rapporto e ciò
13 indipendentemente dalla veste formalmente amministrativa della determinazione adottata dalla committente, la quale non ha natura provvedimentale, nonostante il carattere unilaterale della risoluzione.
Sempre in via pregiudiziale, va disattesa la richiesta, reiterata dalla in sede di Controparte_3 precisazione delle conclusioni, di differimento dell'udienza in ragione dell'eccepita mancanza nell'atto introduttivo e nel decreto di fissazione udienza dell'avvertimento di cui all'art 163 bis n. 7 c.p.c. atteso che la , costituendosi in giudizio ha svolte ampie difese nel merito. _3
Ed invero, come statuito dalla Suprema Corte di cassazione, “in tema di nullità della citazione per
l'inosservanza del termine di comparizione e l'omissione dell'avvertimento prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., l'art.
164, comma 3, c.p.c., laddove esclude che l'invalidità sia sanata dalla costituzione del convenuto che la eccepisca, conseguendone la necessità della fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il medesimo convenuto, nel costituirsi si sia limitato alla sola deduzione del vizio senza svolgere le proprie difese nel merito, contegno che determina la sanatoria della detta nullità. (v. cassazione 2020 n. 88646)
Nel merito, le domande della parte attrice sono fondate nei limiti che seguono
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la società (gia ha agito onde: CP_1 CP_6
- far accertare la illegittimità della delibera dirigenziale n. 163 del 13.05.2020 di risoluzione contrattuale;
- far accertare la insussistenza di un inadempimento grave ad essa imputabile;
- far dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della per _3 _3 violazione degli obblighi di cooperazione e di buona fede;
- far accertare il diritto alla restituzione del valore venale delle opere realizzate e al risarcimento delle singole voci di danno allegate;
- far accertare il diritto a ripetere le somme percepite dalla Provincia di a seguito _3 dell'escussione della polizza;
- far accertare il diritto al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante patito acausa ed in conseguenza dell'inadempimento della . _3 _3
La quale stazione appaltante, oltre ad allegare la legittimità del provvedimento Controparte_3 risolutorio per grave inadempimento della attrice, con conseguente richiesta di rigetto di tutte le pretese attoree, ha proposto domande riconvenzionali volte ad ottenere la condanna della al CP_1 pagamento della somma ad essa asseritamente dovuta a titolo di penale per ritardo nella esecuzione dei lavori al netto di quanto già percepito per effetto della escussione della polizza.
Occorre dare preliminarmente atto della risoluzione del contratto d'appalto.
Convergono alla produzione di tale effetto solutorio il medesimo interesse, se pure fondato su divergenti presupposti (reciproci addebiti di esclusiva colpa), manifestato da entrambe le parti contraenti,
14 rispettivamente, con la determinazione n. 163 che dispone la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 3, d. lgs. n. 163/2006 e con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Infatti, per principio di diritto consolidato, “quando i contraenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all'altro la condotta inadempiente, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione del contratto, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, in considerazione delle premesse contrastanti, sono tuttavia dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale” (v., ex plurimis, Cass. 21.9.2020, n. 19706; 19.1.2016, n. 767; 19.12.2014, n. 26907).
Deve, pertanto, dichiararsi risolto il contratto di appalto lavori stipulato in data 12.09.2019, rep. n.
21699 tra la Provincia di Macerata e la società attrice.
La residua verifica, demandata a questo giudice, ha dunque ad oggetto l'imputabilità dell'inadempimento, in relazione alla quale le parti si sono rivolte reciproci addebiti di colpa esclusiva.
In punto di fatto, dalla documentazione acquisita al giudizio quanto segue si desume quanto segue.
Con decreto Presidenziale n. 88 del 02.05.2019 veniva approvato il progetto esecutivo per i lavori di
“completamento dei Laboratori e dell'aula Magna dell' di Demolizione e ricostruzione dei CP_7 Controparte_7 laboratori – “stralcio per l'importo complessivo di € 665.000,00 (v. doc. 7 fascicolo Provincia di . _3
A seguito di procedura di evidenza pubblica, con determinazione dirigenziale n. 174 del 19.07.2019 i lavori venivano aggiudicati all'odierna attrice, al prezzo di € 424.439,27, oltre IVA e comprensivi di €
36.631,43 per oneri di sicurezza (v. doc. 8 e 9 fascicolo ). Controparte_3
Con nota in data 15.07.2019 l'ing. quale Responsabile Unico del Procedimento, richiedeva Per_2 alla società attrice ai sensi dell'art 90 dlgs 81/2008 una integrazione del Piano Operativo di Sicurezza in quanto privo della descrizione delle modalità di impostazione del cantiere e delle modalità di dettaglio attraverso le quali la impresa, quale piano di attuazione pratica del PSC, intendeva realizzare quanto meno le lavorazioni principali (v. doc. 11 fascicolo Provincia di _3
La richiesta rimaneva priva di riscontro.
In data 12.09.2019, nonostante l'omessa integrazione del POS da parte della aggiudicataria, le parti stipulavano il contratto di appalto (v. doc. 12, 13 e 14 fascicolo ). Controparte_3
In data 17.09.2019, su iniziativa del coordinatore per la sicurezza, ing. si teneva una Controparte_11 riunione con i responsabili dei cantieri limitrofi all'esito della quale veniva redatto un verbale di coordinamento della sicurezza (v. doc. 15 fascicolo Provincia di con il quale si stabiliva che il _3 passaggio lato ferrovia per accedere al cantiere C di competenza dei lavori appaltati dalla Provincia di sarebbe stato garantito tramite contatto telefonico con i responsabili degli altri cantieri e che nella _3 normale attività avrebbe dovuto essere garantita la separazione delle aree di cantiere (v. doc. 14 fascicolo di . _3 _3
Con nota in data 30.09.2019 il RUP comunicava alla società appaltatrice che, benchè fosse stato
15 stipulato il contratto, non era stata fornita la integrazione del POS richiesta in data 15.07.2019; quindi sollecitava la integrazione documentale, osservando espressamente che “l'assenza della documentazione integrativa, in considerazione dell'appartenenza del POS alla documentazione di cantiere, rende lo stesso non avviabile” (v. doc. 16 fascicolo Provincia di . _3
Con nota del 14.10.2019 il RUP autorizzava il direttore dei lavori a procedere alla consegna dei lavori a condizione che, entro la data all'uopo fissata, la società appaltatrice avesse trasmesso la necessaria integrazione del POS (v. doc. 16 fascicolo Provincia di . _3
Con nota in data 14.10.2019 il Direttore dei Lavori convocava l'impresa appaltatrice per il giorno
23.10.2024 per la consegna di lavori, con avvertimento che la documentazione di cui alle note del RUP del
15.07.2019 e del 30.09.2019 poteva essere depositata fino al medesimo giorno e che la mancata integrazione avrebbe comportato la interruzione della consegna dei lavori per causa non imputabile alla stazione appaltante (v. doc. 17 fascicolo Provincia di . _3
Con pec in data 21.10.2019 il legale rappresentante della società appaltatrice comunicava la impossibilità, per pregressi impegni personali già assunti, di presenziare alla consegna dei lavori per la data stabilita del
23.10.2024 (v. doc. 18 fascicolo Provincia di . _3
In data 23.10.2024, stante la mancata presenza della società appaltatrice, il Direttore dei lavori redigeva apposito verbale e ne dava comunicazione alla stazione appaltante e al RUP chiedendo l'autorizzazione a procedere ad una nuova convocazione salvo l'esercizio, da parte della stazione appaltante, della facoltà di procedere alla risoluzione del contratto (v. doc. 19 fascicolo Provincia di . _3
Con nota in data 14.11.2019 il Direttore dei Lavori convocava l'impresa appaltatrice per la nuova data
25.11.2019 per la consegna di lavori, con avvertimento che la documentazione di cui alle note del RUP del
15.07.2019 e del 30.09.2019 poteva essere depositata fino al medesimo giorno (v. doc. 20 fascicolo Co Provincia . _3
Con nota del 20.11.2019 la società appaltatrice, riscontrando la richiesta del RUP del 15.07.2019 richiamata nelle convocazioni per la consegna dei lavori, rappresentava: A) la impossibilità di procedere alla integrazione del POS per mancato aggiornamento del PSC con la conseguenza che la interruzione della consegna dei lavori non poteva ritenersi ad essa imputabile;
B) la necessità di far precedere la consegna dei lavori dalla verbalizzazione delle consistente dei lavori già realizzati, dovendo eseguire lavori di completamento;
C) la necessità, ai fini della pianificazione delle lavorazioni, degli elaborati costruttivi dettagliatamente elencati nella nota (v. doc. 21 fascicolo Provincia di . _3
In data 25.11.2019 il direttore dei lavori e la società appaltatrice, preso atto delle criticità evidenziate dalla appaltatrice con la nota del 20.11.2019, decidevano di sospendere la consegna dei lavori per giorni 60 ex art 5 comma 6 d.m. 2018/49 (v. doc. 22 fascicolo ). Controparte_3
Con nota in data 04.12.2019, inviata alla società appaltatrice, il Direttore dei Lavori forniva una serie di
16 chiarimenti relativi alle lamentare carenze progettuali, trasmetteva il layout aggiornato di cantiere e copia del verbale di coordinamento coi cantieri limitrofi del 17.09.2019 e, infine, rappresentava che il verbale di consistenza dei lavori sarebbe stato predisposto in occasione della consegna dei lavori prevista per il
16.12.2019 (v. doc. 23 fascicolo Provincia di . _3
Con nota in data 09.12.2019 la società appaltatrice esplicitava la riserva apposta sul verbale di consegna del 25.11.2019, rilevando la inidoneità dei chiarimenti forniti rispetto alle carenze progettuali e la impossibilità di procedere alla integrazione del POS nonostante la documentazione trasmessa in data
04.12.2019 (v. doc. 24 fascicolo Provincia di . _3
In data 16.12.2019 la società appaltatrice sottoscriveva il verbale di consegna dei lavori con riserva (v. doc. 25 fascicolo Provincia di , riserva che esplicitava formalmente con nota tramessa a mezzo _3 pec in data 27.12.2019. (v. doc. 26 fascicolo ). _3 _3
Con nota in data 04.01.2020 il RUP convocava il direttore dei lavori e la società appaltatrice al fine risolvere le questioni tecniche ai sensi dell'art 9 del capitolato speciale di appalto (v. doc. 27 fascicolo
Provincia di . _3
In data 21.01.2020 si teneva l'incontro ed il RUP verbalizzava le contestazioni della società appaltatrice e le osservazioni del direttore dei lavori, riservandosi di meglio esaminarle (v. doc. 28 fascicolo Provincia di
. _3
Con nota in data 28.01.2020 il RUP esprimeva il proprio giudizio sulle varie contestazioni tecniche, impartiva precisi ordini al direttore dei lavori e alla società appaltatrice, nonché la tempistica da osservare, con fissazione del termine del 17.02.2020 per la consegna dei lavori e l'avvio del cantiere (v. doc. 29 fascicolo Provincia di . _3
Con nota in data 11.02.2020 il direttore dei lavori trasmetteva al RUP l'aggiornamento del PSC con gli allegati e i layout di cantiere nonché gli elaborati di aggiornamento dell'impianto elettrico e di quello idrico Co (v. doc. 30 fascicolo Provincia _3
Con nota in data 11.02.2020 il direttore dei lavori trasmetteva al RUP il proprio parere sulle proposte formulate dalla società appaltatrice (v. doc. 31 fascicolo Provincia di _3
Con nota del 13.02.2020 la società appaltatrice trasmetteva al RUP le integrazioni al POS ((v. doc. 32 fascicolo Provincia di _3
Con nota del 13.02.2020 il RUP prorogava al 20.02.2020 il termine per l'integrazione della documentazione concernente le proposte e al 02.03.2020 il termine per l'avvio del cantiere ((v. doc. 33 fascicolo Provincia di . _3
Con nota del 20.02.2020 il RUP formulata il proprio giudizio ed indicava la data ultima del 02.03.2020 per l'avvio delle operazioni (v. doc. 24 fascicolo attore)
Con nota del 25.02.2020 la società appaltatrice comunicava che non sussistevano ancora le condizioni
17 per la presa in consegna del cantiere e per l'avvio delle operazioni. (v. doc. 34 fascicolo ). _3
Con verbale in data 02.03.2020 il Direttore dei Lavori accertava la mancata presenza della società appaltatrice nel cantiere ed il mancato avvio di lavorazioni (v. doc. 35 fascicolo Provincia)
Con nota in data 03.03.2020 il RUP forniva ulteriori delucidazioni riproponendo la data del 09.03.2020 per l'avvio dei lavori. (v. doc. 36 fascicolo Provincia)
Con ordine di servizio n. 1 del 03.03.2020 IL Direttore dei Lavori ordinava alla appaltatrice di avviare i lavori entro il 09.03.2020 (v. doc. 37 fascicolo Provincia)
Con verbale in data 09.03.2020 il Direttore dei Lavori accertava la mancata presenza della società appaltatrice nel cantiere ed il mancato avvio di lavorazioni (v. doc. 38 fascicolo Provincia)
Con nota in data 10.03.2020 il Direttore dei Lavori, sul presupposto che quanto constatato – mancato avvio dei lavori nel termine assegnato con ordine di servizio n.
1 - grave inadempimento ex art 108 comma
3 nonchè grave ritardo nella esecuzione dei Lavori da parte della società appaltatrice ex art 108 comma 4, - trasmetteva al RUP relazione particolareggiata ex art 108 comma 3 dlgs 50/2016 (v. doc. 39 fascicolo
). _3
Con nota in data 10.03.2020 il Direttore dei Lavori contestava formalmente alla società appaltatrice gli addebiti ed assegnava termine di giorni 15 per presentare al RUP le proprie controdeduzioni (v. doc. 40 fascicolo . _3
Con nota in data 20.03.2020 la società appaltatrice trasmetteva al RUP le proprie controdeduzioni (v. doc. 41 fascicolo ); in particolare, contestava gli addebiti eccependo la violazione da parte della _3 stazione appaltante del dovere di cooperazione assumendo che i lavori non potevano essere neppure iniziati. (v. doc. 41 fascicolo Provincia)
Con nota del 05.05.2020 il RUB formulava valutazione negativa delle controdeduzione della società appaltatrice (v. doc. 42 fascicolo Provincia).
Con determinazione dirigenziale n. 163 del 13.05.200 la disponeva la risoluzione Controparte_3 del contratto di appalto per gravi ed insanabili inadempimenti e per grave ritardo rispetto alle previsioni del cronoprogramma. (v. doc. 43 fascicolo Provincia)
In data 06.06.2020 veniva redatto lo stato di consistenza in cui si dava atto della mancata esecuzione di alcuna lavorazione da parte della appaltatrice. (v. doc. 45 fascicolo Provincia)
Con nota del 10.07.2020 la Provincia escuteva la polizza fideiussoria incamerando in data 20.01.2021 la somma di € 58.898,59.
Ciò posto, considerato che le parti hanno imputato reciprocamente, all'altra parte, dei fatti d'inadempimento, deve farsi applicazione del consolidato principio stabilito dalla Suprema Corte, secondo la quale, nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di inadempienze reciproche deve procedersi ad un esame del comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai
18 rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale (Cassazione civile sez. II, 12/03/2021 n.7061).
Nella specie, secondo la Corte di legittimità, deve procedersi ad una valutazione comparativa delle condotte rispettivamente tenute in costanza di rapporto, ciò per stabilire quale degli inadempimenti eventualmente accertati in giudizio abbia alterato in misura determinante l'equilibrio degli interessi costituente funzione economico individuale del contratto (cfr. tra le tante, Cass. n. 13840/2010, che afferma: "nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, il giudice di merito è tenuto a formulare un giudizio - incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato - di comparazione in merito al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti (tenuto conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto), si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale" (Cass. 13827/2019; Cass.
13627/2017; Cass. 13241/2017).
Ai fini del decidere, ritiene il Tribunale di dover far riferimento agli esiti della consulenza tecnica d'ufficio svolta in corso di causa, poiché ampiamente motivata e supportata dalla documentazione in atti.
Ebbene, il consulente tecnico incaricato ha accertato che le contestazioni poste a fondamento del rifiuto della appaltatrice di prendere in consegna i lavori (v. doc. 4, doc 9 e doc. 12 fascicolo attrice) possono essere divise in due gruppi: il primo riguarda carenze del progetto esecutivo che, secondo la società aggiudicataria, impedivano l'avvio dei lavori;
il secondo riguarda, invece, lo stato dei luoghi e una lamentata difformità rispetto alle condizioni indicate nel progetto.
Nel primo gruppo - aspetti afferenti al PROGETTO ESECUTIVO - rientrano le lamentate carenze:
- del PSC relative a misure di coordinamento tra diverse imprese presenti e verifiche di interferenze tra lavorazioni;
- del progetto delle strutture secondarie di ancoraggio dei controsoffitti per la zona sismica di competenza (almeno primo piano);
- del progetto delle strutture secondarie di ancoraggio delle velette di copertura per la zona sismica di competenza;
- abaco dei serramenti muratura aula magna, dettaglio delle strutture montanti e traversi, e dei collegamenti considerando la zona sismica di competenza;
- progetto delle strutture metalliche costituenti la scala antincendio;
- progetto strutturale della porzione di solaio al piano terra lasciato incompleto a quota 0.00, retro laboratorio di chimica
19 - progetto degli impianti elettrici del corpo B (linea di terra, linea luce, linea prese, linea forza motrice, schema unifilare quadri, ecc.), adeguato alla direttiva europea 305/2011, normativa CPR dei cavi;
- progetto dell'impianto idrico sanitario del corpo B;
- progetto dell'impianto termico e di climatizzazione del corpo B.
Nel secondo gruppo - aspetti afferenti allo STATO DEI LUOGHI – rientrano invece, le lamentate carenze:
- del PSC in merito al layout di cantiere (richiesta presente nel doc 11 di parte convenuta)
- della documentazione relativa alla consistenza dello stato dei luoghi
- la accessibilità del cantiere da lato ferrovia
A mezzo della espletata ctu è stato accertato che il PSC allegato al progetto era del tutto generico e tecnicamente carente, in quanto non conteneva l'analisi dei rischi derivanti da interferenze, era privo del layout di cantiere o riferimenti a elaborati esterni in sostituzione, l'analisi dei rischi non prevedeva misure di mitigazione per le fasi con rischio alto, come il rischio di investimento, di elettrocuzione, di caduta dall'alto, di ribaltamento ecc.. Peraltro, come osservato dal ctu, trattandosi di un lavoro eseguito in un cantiere che aveva intorno altri cantieri (con potenziali rischi di interferenza e complessità derivanti dalla viabilità o movimentazione dei carichi) il PSC avrebbe dovuto tener conto delle stesse all'interno di un quadro di coordinamento con altre ditte impegnate in altre attività in corso e successive. La necessità ed indispensabilità delle suddette indicazioni – per il rischio di interferenze e la necessità di un coordinamento
- trova peraltro riscontro nella richiesta di integrazione del POS inoltrata dal RUP alla società appaltatrice con nota del 15.07.2019 (v. doc. 11 fascicolo convenuta).
Come evidenziato dal CTU, con la suddetta nota, il RUP richiedeva alla appaltatrice di integrare il POS con l'elaborazione del layout di cantiere che, però, è un documento proprio del PSC e non del POS, di talchè la integrazione richiesta non era esigibile dalla appaltatrice.
Sono con nota in data 11/02/2020 e, quindi, successivamente alle convocazioni per la consegna dei lavori del 23.10.2019 e del 16.12.2029 e al pronunciamento del RUP del 28.01.2020, il direttore dei lavori trasmette un aggiornamento del PSC.
Come riscontrato dal CTU, però, il PSC aggiornato, pur contendo il layout di cantiere, risultava ancora incompleto in quanto: la sezione relativa ai rischi interferenti risultava non compilata;
non si prendeva in esame le fasi lavorative e non vi erano analisi dei rischi interferenti (pure paventati dal RUP); le lavorazioni con maggiori rischi non prevedevano misure di coordinamento atte alla riduzione del rischio che scaturiva dalla prima analisi del rischio;
non veniva considerato il rischio di interferenza nelle manovre della gru né viene indicata la posizione;
non riportava la viabilità interna ed esterna;
non definiva chiaramente la recinzione;
non analizzava la situazione di cantieri vicini in termini di potenziali rischi (sollevati dal RUP sin
20 dalla nota del 15.07.2019); non riportava impalcature (diversamente da quanto lo stesso RUP richiedeva di valutare); riportava segnaletiche generiche e non specifiche come il generico uso di DPI, il rischio per carichi sospesi e per caduta, senza dettagliare tali rischi;
le fasi di organizzazione ratificavano la modifica dello stato dei luoghi e, in particolare, si dichiarava inaccessibile il cantiere dal lato ferrovia (per la presenza di altro cantiere), benchè nel layout si dava però atto del verbale di coordinamento del 17.09.2019 che prevede, invece, il coordinamento dei responsabili di cantiere per consentire il passaggio lato ferrovia, senza tuttavia offrire un dettaglio esecutivo ed un'analisi dei rischi.
Sempre a mezzo della espletata ctu è stato accertato che, benchè prescritto dal RUP con la nota in data
27.01.2020, non si è proceduto alla redazione, nel contraddittorio, dello stato di consistenza dell'area di cantiere in termini fotografici (attività necessaria per limitare la responsabilità delle imprese al proprio operato e sollevarle da responsabilità a loro non ascrivibili). Trattasi di attività indispensabile in quanto, come riscontrato dal ctu, i lavori oggetto di appalto erano lavoro di completamento.
Tanto esposto si tratta ora di accertare se le suddette carenze, contestate dalla società appaltatrice e poste a fondamento del rifiuto opposta dalla stessa rispetto alla consegna dei lavori, carenze che, come Contr sopra evidenziato, permanevano anche dopo il pronunciamento del fossero tali da impedire del tutto l'avvio del cantiere e l'inizio dei lavori.
Sul punto, il ctu ha chiarito che, solo se fossero state superate le difficoltà relative alla sicurezza con definizione di un layout di cantiere affidabile e sicuro, il cantiere avrebbe potuto essere avviato. In difetto nessuna opera risultava cantierabile (v. pag. 69 della relazione “La problematica persiste.se il cantiere non può essere allestito nulla è cantierabile)
A mezzo della espletata ctu è stata, altresì, accertata la fondatezza delle carenze progettuali contestate dalla società appaltatrice (v. pag. da 16 a 26 della relazione depositata dal ctu) ed il mancato sostanziale mancato superamento delle stesse anche a seguito delle risoluzioni del RUP (v. pag. da 26 a 38 della relazione depositata dal ctu) in quanto le proposte progettuali formulate dalla società appaltatrice e ritenute Contr corrette dal D.L. sono state respinte dal con la conseguenza che le carenze originarie non sono state mai colmate prima della consegna dei lavori.
Sulla incidenza delle suddette carenze sulla possibilità per la impresa appaltatrice di eseguire i lavori, a mezzo della espletata ctu, è stato accertato che, anche laddove fossero state superate le difficoltà relative alla sicurezza e, quindi fosse stato possibile avviare il cantiere, il progetto posto a base di gara, tenuto conto delle carenze rilevate, avrebbe consentito di cantierare solo una quota residuale del progetto, stimata in termini economici nella misura del 7.5% del valore totale delle opere.
In pratica, la società appaltatrice avrebbe, quindi, potuto eseguire opere pari al 7,5% del valore dell'appalto in quanto le restanti non erano eseguibili per carenze di progettazione.
Con riguardo alla posizione della società appaltatrice va rilevato un comportamento non improntato a
21 buona fede e ciò per le seguenti considerazioni
Il PSC era allegato al progetto posto a fondamento della gara e, quindi, la società era perfettamente consapevole delle lamentate carenze.
Ciò nonostante, la società ha presentato la domanda di partecipazione alla gara dichiarando espressamente “di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali;
ove richiesto, d i essersi recati sul luogo di esecuzione delle prestazioni e di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso;
…di aver giudicato le prestazioni realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto”
In secondo luogo, come statuito dall'art 100 del dlgs 81/2008, il PSC costituisce parte integrante del contratto di appalto e la società appaltatrice, stipulando il contratto, ha accettato anche il PSC.
Le carenze del PSC e dei progetti risultano contestate non solo dopo la stipula del contratto di appalto, ma anche dopo la data del 23.10.2019, fissata dal D.L. per la consegna dei lavori.
Osserva il Tribunale, quanto al PSC, che la società appaltatrice avrebbe potuto riscontrare la richiesta del RUP del 15.07.2019 per sollecitare la integrazione del PSC ex art 100 dlgs 2008 n. 81 prima della stipula del contratto o subito dopo e, comunque, prima della data fissata dal direttore dei lavori per la consegna dei lavori del 23.10.2019.
Ritiene, tuttavia, il Tribunale, alla luce dell'istruttoria espletata, che il riscontrato inadempimento da parte della la quale, come detto, è stata inerte nell'integrazione del PSC, nella Controparte_3 predisposizione del verbale di consistenza e nella integrazione della progettazione esecutiva, nonostante i ripetuti solleciti dell'impresa, rappresenti grave inadempimento idoneo ad alterare il sinallagma contrattuale in quanto, nel giudizio di comparazione fra gli inadempimenti reciprocamente contestati dalle parti del giudizio, la appare responsabile delle violazioni che hanno inciso sul sinallagma Controparte_3 contrattuale ed hanno determinato il comportamento della controparte.
Alla luce dell'istruttoria espletata e dell'esame del compendio documentale in atti, deve pertanto essere pronunciata la risoluzione del contratto per grave inadempimento della convenuta.
Venendo, quindi, alle domande restitutorie e di risarcimento del danno proposte da entrambe le parti, rileva il Tribunale che non costituendo inadempimento imputabile alla appaltatrice la mancata e/o ritardata consegna dei lavori per le ragioni sopraesposte va disattesa la domanda risarcitoria proposta dalla
[...] in via riconvenzionale. _3
La società attrice ha chiesto, in conseguenza della risoluzione del contratto, la restituzione del valore venale delle opere eseguite nonché il risarcimento del danno emergente e del lucro cessante.
La domanda restitutoria va disattesa essendo, pacifico, in quanto non contestato, oltre che risultante dalla documentazione prodotta (v. doc. 45 fascicolo di , che la società appaltatrice non _3 _3 ha mai avviato il cantiere e non ha eseguito alcun lavoro.
22 Parimenti infondata è la domanda di risarcimento del danno stante l'assoluto difetto di allegazione e prova da parte dell'attrice sul punto.
Al riguardo, infatti, si osserva che, in tema di responsabilità contrattuale, ai fini del risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all'inadempimento del contratto non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente sulla sfera del danneggiato, in termini sia di danno emergente sia di lucro cessante, e la sua entità. Il danno patrimoniale da mancato guadagno, in particolare, presuppone la prova, anche presuntiva, dell'utilità patrimoniale che, secondo un giudizio di probabilità, il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, dovendosi escludere i mancati guadagni meramente ipotetici (cfr. Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 2015, n. 24632).
In particolare, ai fini della risarcibilità del danno ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c., il creditore deve allegare non solo l'altrui inadempimento, ma deve anche allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sent. n. 5960 del 18/03/2005: "Sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore. A tal fine l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non agevola la posizione del danneggiato in ordine alla prova dell'effettiva esistenza del danno derivante dall'inadempimento, onere che non è diverso da quello incombente su colui che faccia valere una responsabilità extracontrattuale").
Tanto premesso, escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, appare evidente che la domanda risarcitoria debba essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione, visto che non si potrebbe provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione (cfr. Cass. SU 26972/08).
Innanzitutto, quanto al danno emergente, non risultano documentate le spese per € 3.290,42, asseritamente sostenute per la partecipazione alla gara di appalto.
Quanto al danno da perdita di chance, legata alla impossibilità di far valere nelle future contrattazioni con la pa e privati il requisito economico pari al valore dell'appalto non eseguito e al cd danno curriculare, ovvero il pregiudizio subito a causa del mancato arricchimento del curriculum e dell'immagine professionale per non poter indicare in esso l'avvenuta esecuzione dell'appalto, la relativa domanda va disattesa difettando ogni prova al riguardo.
Parimenti è a dirsi per il danno da mancato guadagno, determinato nella somma di € 42.443,93 pari al
10% del valore dell'appalto.
23 Osserva il Tribunale che, innanzitutto, va esclusa la pretesa di ottenere l'equivalente del 10% dell'importo della base d'asta ribassata, sia perché detto criterio esula storicamente dalla materia risarcitoria, sia perché non può essere oggetto di applicazione automatica ed indifferenziata (non potendo formularsi un giudizio di probabilità fondato sull'id quod plerumque accidit secondo il quale, allegato l'importo a base d'asta, può presumersi che il danno da lucro cessante del danneggiato sia commisurabile al 10% del detto importo).
In secondo luogo, il risarcimento del mancato utile spetta solo se l'attore dimostri di non aver utilizzato o potuto altrimenti utilizzare maestranze e mezzi, in quanto tenuti a disposizione in vista della commessa.
In difetto di tale dimostrazione, può presumersi che l'impresa abbia riutilizzato mezzi e manodopera per altri lavori ovvero che avrebbe potuto riutilizzare, usando l'ordinaria diligenza dovuta al fine di non concorrere all'aggravamento del danno.
Infine, va osservato che, nella vicenda per cui è causa, non è neppure esattamente determinato l'effettivo valore dell'appalto in ragione della - incontestata - necessità di varianti alla progettazione, con il corollario che, contrariamente a quanto affermato dall'attrice, non risulta quantificabile, neppure in via presuntiva, il mancato guadagno dell'appaltatrice nei termini prospettati.
Il difetto di prova dei danni allegati dall'attore comporta, altresì, in applicazione del principio della
"ragione più liquida" il rigetto della domanda proposta dall'attore, in via subordinata, nei confronti del convenuto solo con la memoria ex art 183 comma 1 c.p.c. Controparte_4
Merita, invece, accoglimento la domanda di condanna della al pagamento in Controparte_3 favore dell'attrice della somma di € 58.898,59, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 a far data dal 6 febbraio
2021 sino al saldo effettivo, atteso che risulta documentata sia l'escussione della polizza da parte della che il pagamento da parte della a seguito del regresso esercitato dalla Controparte_3 CP_1 compagnia assicurativa Società (già . Controparte_12 Controparte_5
Devono, invece, escludersi dalla condanna sia le spese legali liquidate in fase monitoria in favore della compagnia assicurativa che ha agito nei confronti della in via di regresso che le spese legali CP_1 riconosciute in favore della medesima compagnia all'esito del giudizio di opposizione promosso dalla atteso che trattasi di spese che avrebbero potuto essere evitate dalla assicurata eseguendo il CP_1 pagamento richiesto in via stragiudiziale.
Con la comparsa conclusionale la parte attrice ha, poi, chiesto, la condanna della convenuta al pagamento delle spese asseritamente sostenute per l'assistenza tecnica e legale - stragiudiziale e giudiziale -.
Osserva il Tribunale che trattasi di domanda risarcitoria inammissibile in quanto formulata per la prima volta solo nella comparsa conclusionale. Peraltro, la documentazione volta ad attestare l'esborso delle suddette spese, lungi dall'avere carattere sopravvenuto (le fatture ed i bonifici) risulta prodotta solo con la comparsa conclusionale e, quindi, non solo oltre la scadenza del termine ex art 183 comma 6 n. 2 c.p.c. ma
24 anche oltre la prima udienza/difesa utile rispetto alla formazione, con la conseguenza che la stessa è inutilizzabile.
Le spese di lite relative al presente giudizio, compresa la fase cautelare (con esclusione dunque delle spese relative al procedimento per atp le cui risultanze - anche perché definito con provvedimento di rigetto - non hanno trovato accoglimento ed ingresso nel presente procedimento), tenuto conto della soccombenza reciproca e della particolare complessità della vicenda, vengono compensate per intero.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico della
[...]
, con onere di rimborso a favore dell'attrice per la parte da quest'ultima già corrisposta al ctu. _3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la risoluzione, per grave inadempimento della del contratto Controparte_3 di appalto in data 12.09.2019 , rep. 21699;
2. rigetta la domanda restitutoria proposta dalla CP_1
3. rigetta le domande risarcitorie proposte dalla per le ragioni esposte in parte CP_1 motiva;
4. rigetta la domanda risarcitoria proposta dalla di _3 _3
5. condanna la al pagamento in favore dell'attrice della somma di € Controparte_3
58.898,59, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 a far data dal 6 febbraio 2021 e sino al saldo effettivo;
6. compensa le spese di lite tra tutte le parti del giudizio;
7. pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della
[...] con obbligo di rimborso in favore della parte attrice per la parte da quest'ultima già _3 corrisposta al ctu.
Macerata, 7 maggio 2024
Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott. Angelica Capotosto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1422/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, promossa da:
, già in persona CP_1 Controparte_2 del legale rapp.te pt. (p.i. P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. NARDELLI GIOVANNI
ATTORE contro
, in persona del Presidente p.t. (C.F. Controparte_3 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. GENTILI FRANCO
CONVENUTO
e
(C.F. ) Controparte_4 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. ROSSI SABINA
e
in persona del Controparte_5 legale rapp.te p.t. (p.i. P.IVA_3
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: azione di risoluzione contratto di appalto pubblico
CONCLUSIONI: all'udienza del 18.10.2023 i procuratori delle parti costituite rassegnavano le seguenti conclusioni: per parte attrice: come da memoria ex art 183 comma 6 n. 1 c.p.c. - Voglia l'On. Tribunale adito, disattesa
e reietta ogni contraria istanza, domanda riconvenzionale, eccezione e deduzione, così giudicare: 1) In via principale: accertare e
1 dichiarare l'illegittimità della D.D. n. 163 del 13.5.2020 di risoluzione/rescissione del contratto di appalto, rep. n. 4059 del
12.12.2018, stipulato fra e la di;
2) Nel merito: accogliere la domanda di accertamento CP_1 _3 _3 negativo della responsabilità della ditta per asserito mancato rispetto del termine di consegna dei lavori e CP_1 grave ritardo e, quindi, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto del contratto di appalto, rep. n. 4059 del
12.12.2018, stipulato fra e la per fatto e/o colpa esclusiva della Controparte_6 Controparte_3 _3
, ai sensi dell'art. 1453 cod. civ.. 3) In via subordinata nel merito: accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto
[...] della resistente a procedere all'escussione della polizza fideiussoria prestata in favore della stessa, con Controparte_3 riferimento all'appalto per cui è causa, perché tale domanda è inammissibile, illegittima e/o infondata, non sussistendo i presupposti per tale escussione, essendo essa arbitraria ed abusiva e per l'effetto ordinare alla
[...]
(Cod. Fisc. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Controparte_5 P.IVA_3 sede in Milano, in Via Mecenate n. 90 - cap. 20138, di non procedere a nessun pagamento nei confronti della _3
. In difetto, condannare la a restituirle quanto conseguito all'esito della escussione di detta
[...] Controparte_3 polizza. 4) Nel merito: accertare e dichiarare la risoluzione ex art 1453 cod. civ. del contratto di appalto per fatto e/o colpa esclusiva della , in persona del legale rappresentante pro-tempore e, per l'effetto, condannare la stessa a Controparte_3 pagare in favore della l'importo complessivo di € 66.956,31 a titolo omnicomprensivo delle plurime voci di CP_1 danno richieste come da domanda, anche ai sensi degli artt. 2043 e 2041 cod. civ., oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dì della risoluzione e fino all'effettivo soddisfo. 5) Nel merito ed in ulteriore subordine, e limitatamente alla domanda di condanna della a pagare in favore della l'importo complessivo di € Controparte_3 CP_1
66.956,31 a titolo omnicomprensivo delle plurime voci di danno richieste come da domanda, anche ai sensi degli artt. 2043 e
2041 cod. civ., oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dì della risoluzione e fino all'effettivo soddisfo, ove non sia accertata la responsabilità della , in persona del legale rappresentante pro tempore, ferma restando la Controparte_3 responsabilità della medesima, accertata la responsabilità del Direttore dei Lavori Ing. , sulla base del Controparte_4 proprio contributo causale all'evento dannoso, si chiede di condannare lo stesso al pagamento, in solido con la _3
, della somma di € 66.956,31 o della maggior somma ritenuta di giustizia. 6) In via subordinata: accertare e
[...] dichiarare la concorrente responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della nei confronti della Controparte_3 ai sensi degli art. art. 1375 e 2043 cod. civ., per aver la prefata Provincia dolosamente impedito la CP_1 conservazione del contratto nonché per aver, successivamente, interrotto senza giustificato motivo ogni possibilità di risoluzione stragiudiziale della vertenza in violazione del principio di buona fede. Per l'effetto, condannare, in via equitativa ex art 1226 cod. civ., la Provincia di al risarcimento in favore della società ricorrente, di tale voce di danno, che può essere _3 liquidata, in assenza di prova puntuale fornita dall'impresa, facendo riferimento ad una percentuale che va dall'1 al 5%, applicata dalla giurisprudenza sull'importo complessivo dell'appalto posto a base di gara (ex pluribus: C.d.S. n. 6693/2012;
2955/2011). 7) In via istruttoria: con riserva di articolare mezzi istruttori e di depositare ulteriore documentazione, anche in relazione al contegno processuale delle controparti e, comunque, entro i termini di legge, si precisa fin d'ora che ci si oppone alle avverse eventuali richieste istruttorie. Nel denegato caso che venissero accolte, si chiede di essere ammessi alla prova contraria
2 con gli stessi testi ed alla prova diretta su capitoli propri, sia con i testi di controparte che, eventualmente, con altri testi da indicare in prefiggendo termine. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e rifusione del contributo unificato versato. per la Provincia di come da memoria ex art 183 comma 6 n. 1 c.p.c. “in rito dichiarare _3 inammissibile e/o improcedibile l'azione proposta dalla ditta ricorrente;
procedere alla fissazione di una nuova prima udienza di merito per consentire a questa difesa di articolare tutte le proprie difese e domande senza subire preclusione e/o decadenze alcuna. nel merito in via principale respingere tutte le domanda formulate dalla ricorrente nel merito in via principale e subordinata in quanto inammissibili, infondate e comunque non provate. in via riconvenzionale condannare la ricorrente pagamento nei confronti della provincia di della somma di € 47.201,41 o in quella ad essa maggiore o minore che _3 sarà ritenuta di giustizia, a titolo di penale contrattuale e/o al risarcimento dei danni causati alla provincia di _3 dall'inadempimento della obbligazioni nascenti dal contratto di appalto nonché per il grave ritardo determinatosi nella esecuzione del contratto. Con vittoria di spese.” per : come da memoria ex art 183 comma 6 n. 1 c.p.c. – “Voglia l'Ill.mo Tribunale Controparte_4
Adito dichiarare in via preliminare il difetto di legittimazione dell'Ing. , e in ogni caso voglia rigettare la Controparte_4 domanda per sua infondatezza. Con vittoria di spese di causa.
* * * * *
Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Fatto
Con ricorso del 19.06.2020 la società Parte_1
(ora , in persona del legale rapp.te pt. adiva l'intestato Tribunale onde sentir
[...] CP_1 accogliere le seguenti conclusioni: “1) In via cautelare: a) sospendere, “inaudita altera parte” l'efficacia della D.D. n.
163 del 13.5.2020, emanata dalla Provincia di con la quale è stata disposta, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n. _3
50/2016 e s.m.i., la risoluzione del contratto di appalto, rep. n. 21699 del 12.09.2019 stipulato con la società CP_6 relativo ai “Lavori di completamento dei laboratori e dell'Aula dell
[...] Org_1 Controparte_7
Demolizione e ricostruzione dei laboratori - 2° STRALCIO”. In ordine al periculum in mora: si evidenzia che è
[...] pendente dinanzi all'Intestato Tribunale fra le parti procedimento di ATP con udienza fissata al 20.7.2020; il ricorso
d'urgenza è, quindi, giustificato dalla irreparabilità, gravità ed imminenza del danno che deriverebbe alla ricorrente nel caso in cui i luoghi oggetto di appalto fossero affidati ad altra ditta (in disparte se mediante nuova aggiudicazione pubblica e/o affidamento diretto alla ditta seconda graduata rispetto alla deducente) atteso che, in tale evenienza, non sarebbe più possibile
e/o inutile per il nominando CTU delibare la legittimità e fondatezza delle deduzione rassegnate dalla deducente e capitolate mediante quesiti dal CTU designato nel procedimento di ATP supra evidenziato. Ne deriva che l'atipicità e della
3 sussidiarietà del tipo di tutela richiesta ha natura temporanea, stante la mancanza di un rimedio ad hoc tra quelli previsti dall'ordinamento che possa tutelare in via immediata i diritti della ricorrente, che si sostanziano nella richiesta d'inibire
l'alterazione delle prove, con probabile possibilità di modifica dei luoghi e delle circostanze fino all'espletamento della disposta
ATP. 2) Nel merito in via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità della D.D. n. 163 del 13.5.2020 di risoluzione/rescissione del contratto di appalto, rep. n. 4059 del 12.12.2018, stipulato fra e la Provincia di Controparte_6
; 3) Nel merito: accogliere la domanda di accertamento negativo della responsabilità della ditta per _3 CP_6 asserito mancato rispetto del termine di consegna dei lavori e grave ritardo e, quindi, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto del contratto di appalto, rep. n. 4059 del 12.12.2018, stipulato fra e la per Controparte_6 Controparte_3 fatto e/o colpa esclusiva della , ai sensi dell'art. 1453 cod. civ.. 4) In via subordinata nel merito: Controparte_3 accertare e dichiarare l'insussistenza ed inesistenza del diritto della resistente a procedere all'escussione Controparte_3 della polizza fideiussoria prestata in favore della stessa, con riferimento all'appalto per cui è causa, perché tale domanda è inammissibile, illegittima e/o infondata, non sussistendo i presupposti per tale escussione, essendo essa arbitraria ed abusiva e per l'effetto ordinare alla (Cod. Fisc. ), in Controparte_5 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, in Via Mecenate n. 90 - cap. 20138, di non procedere a nessun pagamento nei confronti della . In difetto, condannare la a restituirle Controparte_3 Controparte_3 quanto conseguito all'esito della escussione di detta polizza. 5) Nel merito: accertare e dichiarare la risoluzione ex art 1453 cod. civ. del contratto di appalto per fatto e/o colpa esclusiva della , in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro-tempore e, quindi, condannare la stessa a pagare in favore della l'importo complessivo di € 66.956,31 a CP_6 titolo omnicomprensivo delle plurime voci di danno richieste come da domanda, anche ai sensi degli artt. 2043 e 2041 cod. civ., oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dì della risoluzione e fino all'effettivo soddisfo. 6) In via subordinata: accertare e dichiarare la concorrente responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della nei confronti Controparte_3 della ai sensi degli art. art. 1375 e 2043 cod. civ., per aver la prefata Provincia dolosamente impedito la CP_6 conservazione del contratto nonché per aver, successivamente, interrotto senza giustificato motivo ogni possibilità di risoluzione stragiudiziale della vertenza in violazione del principio di buona fede. Per l'effetto, condannare, in via equitativa ex art 1226 cod. civ., la Provincia di al risarcimento in favore della società ricorrente, di tale voce di danno, che può essere _3 liquidata, in assenza di prova puntuale fornita dall'impresa, facendo riferimento ad una percentuale che va dall'1 al 5%, applicata dalla giurisprudenza sull'importo complessivo dell'appalto posto a base di gara (ex pluribus: C.d.S. n. 6693/2012;
2955/2011). In via istruttoria: con riserva di articolare mezzi istruttori e di depositare ulteriore documentazione, anche in relazione al contegno processuale delle controparti e, comunque, entro i termini di legge, si precisa fin d'ora che ci si oppone alle avverse eventuali richieste istruttorie. Nel denegato caso che venissero accolte, si chiede di essere ammessi alla prova contraria con gli stessi testi ed alla prova diretta su capitoli propri, sia con i testi di controparte che, eventualmente, con altri testi da indicare in prefiggendo termine. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e rifusione del contributo unificato versato.”
In fatto esponeva: che con Determina Dirigenziale n. 174/I del 19.7.2019, a seguito di procedura aperta accelerata ex art. 36, D.Lgs 50/2016, essa attrice risultava aggiudicataria dell'appalto avente ad oggetto i
4 “Lavori di completamento aula magna. Intervento denominato “ Divini” - CP_7 Controparte_8
Demolizione e ricostruzione dei laboratori – 2° stralcio”; che in data del 12.9.2019 veniva stipulato il relativo contratto di Appalto, rep. n. 21699; che, nelle more della sottoscrizione del contratto di Appalto, veniva eseguito un sopralluogo con il Direttore dei Lavori ove si constatava la presenza di cantieri limitrofi, esclusi dall'appalto dei lavori in questione, che non rendeva direttamente accessibili le aree di cantiere adiacenti la ferrovia, sulle quali dovevano essere eseguiti i lavori;
che in data 14.10.2019 il Direttore dei Lavori convocava essa ricorrente per la Consegna dei Lavori, che avrebbe dovuto essere effettuata in data
23.10.2019; che in data 17.10.2019 essa ricorrente comunicava la impossibilità di presenziare per il giorno
23.10.2019 e anticipava il sopralluogo in cantiere cui partecipava il RUP e il Direttore dei Lavori;
che nel corso del prefato sopralluogo essa ricorrente ribadiva che le criticità già precedentemente rilevate comportavano la impossibilità di prendere in consegna i lavori e di dare avvio agli stessi;
che nella predetta occasione il Direttore dei Lavori assicurava che avrebbe compiuto un approfondimento nel merito, richiedendo l'invio di comunicazione formale circa l'impossibilità di effettuare un sopralluogo congiunto;
che, con pec del 18.10.2019, essa ricorrente comunicava formalmente la impossibilità di prendere in consegna i lavori in data 23.10.2019 per pregressi impegni;
che in data 4.11.2019 essa ricorrente eseguiva un sopralluogo con i propri consulenti al fine di esaminare le criticità che impedivano il regolare avvio dei lavori, sia dal punto di vista della disponibilità delle aree di cantiere che da quello delle carenze di dettagli costruttivi del progetto;
che l'Ing. , consulente di essa ricorrente predisponeva un Persona_1 dettagliato elenco delle criticità suddette;
che detto elenco veniva consegnato informalmente al Direttore dei Lavori in data 11.11.2019; che in data 14.11.2019 il Direttore dei Lavori comunicava ad essa ricorrente la nuova data del 25.11.2029 per la Consegna Lavori;
che con pec in data 20.11.2019, indirizzata al
Direttore dei Lavori, essa ricorrente denunciava espressamente che il PSC di progetto non riportava le indicazioni grafiche progettuali delle aree di cantiere e che, quindi, le integrazioni al POS richieste nelle pregresse missive di convocazione per la consegna dei lavori avrebbero potuto essere evase solo dopo che il PSC fosse stato adeguato;
che l'integrazione del POS, difatti, come riportato nelle diverse convocazioni, era basilare per la consegna dei lavori;
che, pertanto, per cause non imputabili ad essa appaltatrice, non vi erano ancora le condizioni per la consegna dei lavori, in quanto la stessa si basava sul presupposto della integrazione al POS che, a sua volta, necessitava dell'adeguamento del PSC;
che, con la medesima pec, essa ricorrente richiedeva la redazione, propedeutica alla consegna dei lavori, di un Verbale di Consistenza dell'esistente e la produzione, da parte della stazione appaltante, di una serie dettagliata di elaborati costruttivi, indispensabili per la pianificazione dei lavori, quali: strutture secondarie di ancoraggio dei controsoffitti per la zona sismica di competenza;
strutture secondarie di ancoraggio delle velette di copertura per la zona sismica di competenza;
abaco dei serramenti muratura aula magna, dettaglio delle strutture montanti e traversi e dei collegamenti (considerando la zona sismica di competenza); strutture
5 metalliche costituenti la scala antincendio;
porzione di solaio a quota 0.00 (piano terra) lasciato incompleto;
impianti elettrici del corpo B (linea di terra, linea luce, linea prese, linea forza motrice, schema unifilare quadri, ecc.), adeguato alla direttiva europea 305/2011, (normativa CPR dei cavi); impianto idrico sanitario del corpo B;
impianto termico e di climatizzazione del corpo B;
che in data
25.11.2019 la consegna dei lavori veniva sospesa di comune accordo in quanto essa ricorrente, non ritenendo sufficienti i chiarimenti impartiti dal Direttore dei Lavori, iscriveva riserva;
che in data 04.12.2019 il direttore dei lavori, nell'affermare che gli elaborati costruttivi richiesti dall'Impresa erano già presenti nel progetto posto a base di gara (con eccezione di quelli relativi alla scala metallica che la S.A. si riservava di non realizzare), trasmetteva: layout di cantiere aggiornato, che evidenziava la presenza dei cantieri di lavoro limitrofi e la possibilità di utilizzare una viabilità interna a questi in modo opportunamente regolamentato, per accedere alle aree di cantiere adiacenti la ferrovia;
verbale di coordinamento con i Org cantieri limitrofi, redatto tra i e le imprese in data 17.9.2019 e, ritenendo che non vi fossero ostacoli alla prosecuzione della consegna dei lavori del 25.11.2019, fissava una nuova convocazione per il
16.12.2019; che con nota P.E.C. del 9.12.2019, indirizzata al Direttore di Lavori, essa ricorrente esplicitava la riserva apposta sul Verbale di consegna del 25.11.2019; che in data 16.12.2019 veniva redatto verbale di consegna dei lavori, sottoscritto da essa ricorrente con riserva;
che con nota pec del 27.12.2019, indirizzata al direttore dei lavori essa ricorrente esplicitava formalmente la riserva;
che in data 14.01.2020 il RUP convocava essa ricorrente ed ed il Direttore dei Lavori per la data del 21.01.2020 al fine di promuovere l'esame delle questioni in contraddittorio;
che in esito alla riunione tecnica del 21.1.2020 veniva redatto apposito verbale in cui il RUP elencava le contestazioni rilevate, riportava le opinioni del Direttore dei
Lavori e di essa ricorrente e concludeva dichiarando che avrebbe, tempestivamente, provveduto ad emettere il proprio giudizio vincolante;
che con nota in data 27.1.2020 il RUP formalizzava le proprie valutazioni determinando quanto segue: 1) costruttivi controsoffitti: ordine all'Impresa di formulare proposta, completa di tutti gli elementi utili alla definizione della proposta, da sottoporre alla DD.LL.; 2) costruttivi realizzazione veletta: ordine all'Impresa di formulare proposta, completa di tutti gli elementi utili alla definizione della proposta, da sottoporre alla DD.LL; 3) baraccature infissi: ordine all'Impresa di formulare proposta, completa di tutti gli elementi utili alla definizione della proposta, da sottoporre alla
DD.LL; 4) costruttivi scala antincendio: scelta della S.A. di non procedere alla realizzazione;
5) costruttivi solaio quota 0.00: ordine all'Impresa di indicare la tipologia di prodotto utilizzato e ordine, in conseguenza di ciò, alla DD.LL di dettagliare le aree interessate dalla lavorazione, il collegamento alle strutture esistenti e la distribuzione fognaria da prevedere al di sotto;
6) costruttivi linea di terra, luce, prese, forza motrice, schema unifilare quadri: ordine alla DD.LL di rendere più leggibili la quadristica e dimensionamento cablaggi di collegamento ai terminali, comprendendo la schematura di base;
ordine all'Impresa, in conseguenza di ciò, se ritenuto necessario, di rielaborare tale schematura da sottoporre alla DD.LL; 7)
6 costruttivi impianto idrico: ordine alla DD.LL di esplicitare i punti di allaccio idrico-fognario con posizione indicativa della montante idrica;
ordine all'Impresa, in conseguenza di ciò, di indicare tipologia dei sanitari elaborando in proprio la distribuzione di dettaglio;
8) costruttivi impianto climatizzazione: ordine all'Impresa di indicare il macchinario e le tubazioni di distribuzione scelti ed alla DD.LL, in conseguenza di ciò, di riverificare la correttezza del dimensionamento e distribuzione degli assorbimenti;
che relativamente alle contestazioni concernenti il PSC e layout di cantiere il RUP determinava quanto segue: ordine al
CSP/CSE di produrre un layout di cantiere, necessariamente chiaro, che riporti gli spazi disponibili, il raccordo di questi alla viabilità principale, la possibilità in essere di raggiungere l'area lato ferrovia;
ordine all'Impresa, in conseguenza di ciò, di esplicare la propria organizzazione di cantiere;
ordine a DD.
[...] di redigere, unitariamente, lo stato di consistenza dell'area di cantiere con precisazione delle CP_9 pertinenze di ciascuna impresa operante entro il 13/02/2020; che, con la medesima nota, il RUP specificava che il tempo contrattuale era decorso dal giorno della prima convocazione e consegna
(23.10.2019) e che, pertanto, erano già trascorsi 110 gg dei 210 gg previsti, rimanendone così solo 90 per l'ultimazione dei lavori, salvo eventuali e motivate richieste di proroga dell'Impresa, indicava il giorno
17.02.2020 per la presa in consegna e l'avvio dell'installazione del cantiere e, infine, fissava, in caso di ulteriori controversie, l'ulteriore incontro tecnico per il 18.02.2020; che, con nota in data 04.2.2020, essa ricorrente, nel riscontrare la nota del RUP del 27.1.2020, ribadiva che non vi erano le condizioni per la Contr presa in consegna dei lavori prima della conclusione delle attività richieste dal e che la data del
23.10.2019 non poteva considerarsi termine di avvio delle scadenze contrattuali;
che con pec in data
11.02.2020 e in data 12.02.2020 il Direttore dei Lavori trasmetteva al RUP e ad essa ricorrente, per le necessità conseguenziali: aggiornamento del PSC e Layout di cantiere aggiornato;
elaborato aggiornamento impianto idrico;
elaborato aggiornamento impianto elettrico;
che in pari data essa ricorrente, in riscontro alla prefata nota interlocutoria, formalizzava al RUP ed al Direttore dei Lavori le proposte tecniche costruttive richieste dal RUP il 27.01.2020: elaborato grafico ed Analisi prezzi NP del controsoffitto aula magna;
elaborato grafico ed Analisi prezzi NP della veletta di coronamento di copertura;
elaborato grafico ed Analisi prezzi NP dell'infisso vetrato a facciata continua;
elaborato grafico ed Analisi prezzi NP del solaio aerato a quota 0.00; quadro economico di raffronto progetto/proposte impresa;
che con la medesima nota essa ricorrente comunicava, inoltre, di restare in attesa di ricevere le integrazioni impiantistiche per le necessarie valutazioni economiche;
che con nota in data 12.2.2020 il Direttore dei Lavori, in riferimento alle proposte tecniche inviate dall'Impresa il 11.2.2020, trasmetteva al RUP ed all'Impresa ricorrente le seguenti, proprie valutazioni: 1) controsoffitto Aula Magna: proposta tecnica accettabile con necessità di NP;
2) veletta coronamento copertura: proposta tecnica accettabile con necessità di NP;
3) infisso vetrato e facciata continua: proposta tecnica accettabile con necessità di NP;
4) solaio aerato a quota 0.00: proposta tecnica accettabile con necessità di NP;
che con la
7 medesima nota il Direttore dei lavori comunicava che la redazione del Verbale di consistenza, attività da svolgersi entro il 13.2.2020, era rimandata a successiva comunicazione, precisava che la redazione dei NP poteva rientrare nella propria facoltà di disporre modifiche di dettaglio non comportanti variazioni dell'importo contrattuale, tenuto conto che si potevano anche non realizzare le scale metalliche di emergenza e, infine, dichiarava di attendere le decisioni del RUP per redigere il verbale di concordamento dei NP e l'inizio lavori;
che con nota in data 13.02.2020 essa ricorrete trasmetteva al RUP ed al Direttore dei Lavori il layout di cantiere ad integrazione del POS, elaborato sulla scorta dell'aggiornamento del PSC, ricevuto dal in data 12.2.2020, precisando che gli accessi alle aree lato ferrovia dovevano Org_3 avvenire attraverso i cantieri limitrofi, programmando e coordinando tali attività con le altre imprese, manifestava la necessità, per l'individuazione del macchinario della climatizzazione, del dimensionamento dello stesso e delle canalizzazioni, dei fabbisogni termici calcolati e desumibili dalla relazione ex L. 10/91, non inclusa nel progetto, si riservava di valutare i maggiori oneri per l'esecuzione degli impianti di cui alla documentazione tecnica inviata dal D.L. e di quelli eventualmente derivabili dalla definizione del macchinario e del dimensionamento delle canalizzazioni dell'impianto di climatizzazione;
che con nota in data 13.02.2020 il RUP, compresa la necessità di concedere ulteriore tempo per la definizione nel dettaglio, fissava il termine del 20.2.2020 per il collazionamento integrale dei documenti e del 2.3.2020 per l'avvio del cantiere;
che con nota in data 20.2.2020 il RUP esponeva ad essa ricorrente e al Direttore dei Lavori, le proprie valutazioni tecnico-economiche sulle proposte anzitempo formulate da essa ricorrente evidenziando quanto segue: 1) veletta coronamento copertura: la qualità della proposta era indiscussa ma il costo era considerevole e, pertanto, ingiustificabile;
il che obbligava la S.A. a procedere come previsto;
2) infisso vetrato e facciata continua: la soluzione proposta era in linea con il progetto ed i maggiori costi delle baraccature potevano essere coperti dalle economie per la non realizzazione delle scale metalliche esterne, nell'ambito della discrezionalità del D.L., senza variazioni contrattuali;
3) controsoffitto Aula Magna: la soluzione era ingigantita dall'utilizzo, asseritamente ritenuto non obbligatorio, dei pendini antisismici e dalla previsione di ponteggio per l'intera superficie asseritamente sostituibile dall'utilizzo di trabattelli mobili, mentre i maggiori costi per eventuali integrazioni di baraccature potevano essere contabilizzati nell'ambito della discrezionalità del D.L. senza variazioni contrattuali;
4) solaio aerato a quota 0.00: accettava la proposta con eventuale aumento contabile sostenibile senza variazioni contrattuali;
5) macchina condizionamento: quest'ultima era già compiutamente descritta nella voce di computo di progetto e, quindi, la disponibilità della ex Legge 10 non era funzionale alla scelta del macchinario;
ragion per cui l'Impresa restava in attesa della relativa proposta;
che con la medesima nota il RUP, ritenendo i temi affrontati attenevano a lavorazioni da cantierare non immediatamente, confermava la data limite del
02.03.2020, per l'avvio del cantiere;
con nota in data 25.2.2020 essa ricorrente, in riscontro alla nota del
RUP del 20.2.2020, ribadiva, a fronte delle decisioni assunte dallo stesso, che non vi erano ancora le
8 condizioni per la presa in consegna dei lavori per le seguenti motivazioni: 1) veletta coronamento copertura: la proposta dell'Impresa, giudicata positivamente dal D.L., scaturiva dalle verifiche richieste per baraccature e sistema di ancoraggio al § 7.2.3 del Cap.7 delle NTC 2018 per la zona sismica di competenza e non presenti nel progetto esecutivo;
ragion per cui tornare alla soluzione definita dal progetto esecutivo significava non avere soluzione per baraccature e sistema di ancoraggio;
2) controsoffitto Aula Magna: la proposta dell'Impresa, giudicata positivamente dal D.L., scaturiva dalle verifiche richieste per baraccature e sistema di ancoraggio al § 7.2.3 del Cap. 7 delle NTC 2018 per la zona sismica di competenza e non presenti nel progetto esecutivo;
non era pertanto condivisibile la non obbligatorietà di installazione dei pendini antisismici, né l'utilizzo di trabattelli al posto del ponteggio continuo;
tornare alla soluzione definita dal progetto esecutivo significava non avere soluzione per baraccature e sistema di ancoraggio;
3) macchina condizionamento: l'impresa era obbligata a rilasciare dichiarazione di conformità dell'impianto eseguito;
la
Legge 10/91 è obbligatoria per le nuove costruzioni e solo dal progetto dell'impianto di climatizzazione è riscontrabile il corretto dimensionamento della macchina;
il progetto esecutivo mancava di tali elaborati;
che con la medesima nota rappresentava che l'ulteriore documentazione tecnica impiantistica fornita dalla
DL mancava di aspetti necessari all'esecuzione e, pertanto, non consentiva di valutarne i costi e gli eventuali maggiori oneri necessari per la loro realizzazione, che c'erano differenze tra il progetto esecutivo e le condizioni locali preesistenti, quali il completamento dei tamponamenti esterni già in parte realizzati da altra ditta, che permaneva l'inacessibilità diretta delle aree di cantiere adiacenti la ferrovia, che occorreva verbalizzare la consistenza delle opere preesistenti i cui lavori erano stati eseguiti da altra ditta, che non vi erano, pertanto, le condizioni dichiarate in gara per avviare ed eseguire i lavori con continuità, per cause del tutto indipendenti dalla volontà di essa ricorrente;
con nota del 03.03.2020, il RUP, attesa la mancata presenza dell'Impresa ricorrente in cantiere alla data del 02.03.2020 ribadiva che i temi di confronto affrontati attenevano a lavorazioni da cantierare non immediatamente e di valore residuale rispetto al contratto, proponeva per l'avvio del cantiere la data limite del 9.3.2020, evidenziando come, a tale data, erano già trascorsi 138 dei 210 giorni previsti;
che in calce alla prefata nota era acclusa la “RELAZIONE
TECNICA ex Legge 10/91”; che, con nota del 3.3.2020, il Direttore dei Lavori trasmetteva Org_4
SERVIZIO N. 1” col quale ordinava ad essa ricorrente: a) di avviare i lavori entro il 9.3.2020; b) di realizzare la veletta in copertura come da progetto esecutivo e che eventuali ulteriori baraccature sarebbero state valutate in corso d'opera a prezzi di contratto;
c) che nell'ambito della propria discrezionalità: non sarebbe stato realizzato il controsoffitto dell'Aula Magna;
non sarebbero state realizzate le scale metalliche antincendio;
il vespaio a quota 0.00 sarebbe stato realizzato, come da proposta dell'Impresa ricorrente, con prezzi di contratto o desunti dal Listino 2018; le baraccature dell'infisso Org_5 sarebbero state realizzate come da proposta dell'Impresa ricorrente, con prezzi di contratto o desunti dal
Listino 2018; che con nota in data 5.3.2020 essa ricorrente riscontrava la nota del RUP e Org_5
9 l'O.d.S. N. 1 del 3.3.2020 precisando di non aver ricevuto alcuna convocazione per la consegna dei lavori in data 2.3.2020, tanto più che, non essendo state completate le attività di cui alle note del RUP del 27.1.2020
e del 13.2.2020, non vi erano le condizioni per avviare i lavori in data 2.3.2020; checon la medesima nota essa ricorrente contestava ogni riferimento al presunto decorso dei termini temporali contrattuali, denunciava l'insufficienza della documentazione ricevuta e precisava che qualunque presupposta riduzione dei lavori doveva essere formalizzata, ritenendo inaccettabile qualunque ordine di servizio contrastante con quanto non risolto;
che con nota in data 10.03.2020 il direttore dei lavori contestava ad essa ricorrente gli addebiti di grave inadempimento e grave ritardo nella esecuzione dei lavori ex art 108 commi 3 e 4 dlgs
50/2016 ed assegnava termine di giorni 15 per presentare la RUP le proprie controdeduzioni;
che con nota in data 20.3.2020 essa ricorrente inviava le proprie controdeduzioni;
; che, al fine di accertare la fondatezza delle contestazioni opposte essa ricorrente depositava ricorso per atp;
che, ciononostante, con D.D. n. 163 del 13.5.2020 la disponeva, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la _3 _3 risoluzione del contratto di appalto, rep. n. 21699 del 12.09.2019; che in data 15.06.2020 veniva redatto verbale di consistenza cui seguivano le controdeduzioni di essa ricorrente;
che era interesse di essa ricorrente, da un lato, far accertare la illegittimità della delibera dirigenziale n. 163 in quanto la mancata presa in consegna dei lavori e la mancata esecuzione dei lavori erano imputabili al fatto che il progetto non solo non era esecutivo, ma non era neppure cantierabile e, dall'altro, sentir pronunciare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della di che, in particolare, la _3 _3 Controparte_3 aveva omesso a) di adempiere al dovere di cooperazione - non avendo fatto tutto quanto necessario per consentire la consegna dei lavori e l'esecuzione dei lavori da parte di essa appaltatrice – d) di verificare la realizzabilità del progetto;
c) di colmare le gravi carenze progettuali prima della consegna dei lavori attraverso il ricorso agli strumenti previsti dal codice degli appalti;
che essa ricorrente aveva diritto ex art
1458 c.c. alla restituzione del valore venale delle opere eseguite nell'esecuzione del contratto da determinare in base ai prezzi di libero mercato al momento della pronuncia di risoluzione, oltre interessi dalla domanda al saldo;
che essa ricorrente aveva, altresì, diritto al risarcimento del danno emergente – quali, spese generali per partecipare alla gara e per concludere il contratto, spese bolli e concessioni, diritto di cancelleria, costi polizze, quantificato in € 3.290,42, nonché del danno da perdita di chance legato alla impossibilità di far valere nelle future contrattazioni con la pa e privati il requisito economico pari al valore dell'appalto non eseguito , del danno curriculare e del mancato utile percepito per effetto della mancata esecuzione dei lavori (quantificato in € 42.443,93); che la Provincia di non aveva diritto ad escutere la polizza e, _3 in caso di escussione nelle more del giudizio, essa ricorrente aveva diritto alla ripetizione della somma incassata. Concludeva, quindi, rassegnando le conclusioni sopra riportate e trascritte.
Si costituiva la che, in via pregiudiziale, eccepiva la nullità del ricorso introduttivo Controparte_3 per difetto dell'avvertimento di cui all'art 163 bis c.c. e, nel merito, contestava le avverse domande
10 chiedendone il rigetto. In particolare, ripercorsa la ricostruzione in fatto operata dall'attrice, esponeva: che la società attore non poteva dolersi delle carenze progettuali tenuto conto di quanto dichiarato dalla stessa nella domanda di partecipazione alla gara (dichiara di “accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute negli atti di gara e relativi allegati, nel Capitolato, nonché in tutti i rimanenti elaborati del Progetto approvato e di essere nel pieno possesso di tutti i requisiti generali e speciali previsti dagli atti di gara ai fini della partecipazione alla presente procedura selettiva”;- di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali;
ove richiesto, d i essersi recati sul luogo di esecuzione delle prestazioni e di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso;
di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle prestazioni e d i aver giudicato le prestazioni realizzabili , gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto”; - di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata”; - “di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata”; - di “essere disponibile a dare inizio immediato alle prestazioni oggetto di appalto”; - “di adeguarsi alle modifiche e/o variazioni al progetto che dovessero essere richieste dagli enti competenti preposti al controllo”); che, dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto di appalto, con nota prot. n. 019962 del 15/07/2019 il RUP segnalava alla aggiudicataria una serie di carenze e criticità contenute nei documenti per la sicurezza (POS, il DVR), chiedendone opportune integrazioni;
che la società aggiudicataria, a fronte della richiesta, non solo ometteva di fornire le integrazioni richieste ma in data 12/09/2019 procedeva alla stipula del contratto;
che nel contratto si prevedeva espressamente quanto segue: “i lavori ...vengono appaltati sotto l'osservanza piena ed assoluta del progetto esecutivo approvato con Decreto Presidenziale n. 88 del 2,5,2019 i cui documenti si richiamano integralmente, con particolare riferimento al Capitolato Speciale e al Computo metrico che, ai sensi dell'art. 32 co.14 bis del D.Lgs 50/2016 sono da intendersi come parte integrante del contratto...”(art. 3); - “Il Direttore dei lavori è tenuto a consegnare i lavori entro 45 giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto. Nel giorno e nell'ora fissata dal direttore dei Lavori, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna, il direttore dei lavori fissa una nuova data . La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato (d)al Direttore dei Lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione” (art. 8, primi quattro commi). - “l'appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di 210 (duecentodieci) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.” (Art. 9 primo comma) - “In caso di ritardato adempimento sarà applicata una penale giornaliera, a norma di quanto disposto dall'art.
113 bis c. 2 del D.Lgs. 50/2016, pari all'1(uno) per mille dell'ammontare del netto contrattuale.” (art. 9 terzo comma)
11 - “Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per causa speciali di pubblico interessi, imprevedibili o di forza maggiore , impedimenti che non consentano di procedere parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti. I casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni totali o parziali dei lavori, e i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni, qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti, sono comunque disciplinate dall'Art. 107 del D.Lgs. 50/2016.” (art. 11, commi 2 e 3); che il capitolato speciale di appalto (Doc. 13) prevedeva espressamente, conformemente alla disciplina del D.M. 49/2018, che: “Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione” art. 5, comma 3 D.M. cit. e art. 6, terzo cpv.,
Capitolato Speciale). Eccepiva, pertanto, che le contestazioni sollevate dalla società appaltatrice erano tardive. Contestava la asserita illegittimità della determinazione dirigenziale n. 163 eccependo: che il rifiuto opposto dall'appaltatrice rispetto alla presa in consegna del cantiere e all'avvio dei lavori era illegittimo, non sussistendo impedimenti assoluti, come confermato dalla circostanza per cui la ditta subentrata nel contratto a seguito della risoluzione aveva preso in consegna i lavori, aveva avviato le lavorazioni prevedendone il completamento entro il 14.02.202; che le contestazioni sollevate dalla appaltatrice non riguardavano la fase iniziale dell'appalto, di talchè nulla impediva la presa in consegna del cantiere;
che le contestazioni sollevata dalla appaltatrice avrebbero potuto essere fronteggiate con i diversi strumenti approntato dall'ordinamento (riserve, aumento o diminuzione delle prestazioni nel limiti del cd quinto, varianti); che, a fronte dell'ordine di servizio n. 1, la società appaltatrice aveva riproposto le medesime considerazioni sollevate in occasione della seconda convocazione del 25.11.2019, senza tener conto delle risoluzioni adottate dal RUP;
che, in base al capitolato speciale di appalto che richiamava l'art 3 comma 1
D.M. 49/2018, la società appaltatrice avrebbe dovuto uniformarsi, fatta salva la possibilità di iscrivere riserve, senza sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori;
che alla data del 04.05.2020 erano decorsi 194 giorni su 210 previsti per la esecuzione dei lavori (considerata la decorrenza dalla prima convocazione per il 23.10.2019) senza che la appaltatrice avesse preso in consegna i lavori, impiantato il cantiere e avviato i lavori;
che, in base alle previsioni contrattuali, l'inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la presa in consegna degli stessi legittimava la stazione appaltante a pronunciare la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione, con la conseguenza che l'escussione della polizza era legittima. Quindi, contestava la domanda risarcimento danni per infondatezza e difetto di prova.
In via riconvenzionale, formulava domanda di condanna della società attrice al pagamento della penale prevista dal contratto per il ritardo nell'avvio deli lavori. Concludeva, infine, rassegnando le seguenti conclusioni: “in rito dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'azione proposta dalla ditta ricorrente;
procedere alla
12 fissazione di una nuova prima udienza di merito per consentire a questa difesa di articolare tutte le proprie difese e domande senza subire preclusione e/o decadenze alcuna. nel merito in via principale respingere tutte le domanda formulate dalla ricorrente nel merito in via principale e subordinata in quanto inammissibili, infondate e comunque non provate. in via riconvenzionale condannare la ricorrente pagamento nei confronti della provincia di della somma di € 106.100,00 o _3 in quella ad essa maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di penale contrattuale e/o al risarcimento dei danni causati alla provincia di dall'inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di appalto nonché per il grave _3 ritardo determinatosi nella esecuzione del contratto. Con vittoria di spese.”
Si costituiva il convenuto che, esponendo aver svolto il ruolo di direttore tecnico Controparte_4 incarico dalla Provincia di e di essere un dipendente pubblico, eccepiva il proprio difetto di _3 legittimazione passiva non risultando proposta dall'attore alcuna domanda nei suoi confronti e non risultando allegata alcuna sua condotta, dolosa e/o colposa causativa del danno lamentato.
Benchè ritualmente instaurato il contraddittorio non si costituiva la di talchè Controparte_5 ne veniva dichiarata la contumacia.
Con la memoria ex art 183 c.p.c. la società modificava le domande introducendo, in via CP_6 subordinata, una domanda risarcitoria nei confronti del convenuto , in solido con la Provincia CP_4 di _3
Con la memoria ex art 183 comma 6 n. 1 c.p.c. la esponeva che la Controparte_3 [...]
con bonifico del 20/01/2021 (valuta beneficiario 21/01/2020) aveva provveduto al Controparte_5 pagamento della somma di € 58.898,59 in conseguenza della richiesta escussione della polizza fideiussoria n. 1499095.3.153.RM.
0.118 del 07/08/2019 prestata dalla ditta quale cauzione definitiva a garanzia CP_6 del corretto adempimento del contratto di appalto, ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Quindi precisava la domanda riconvenzionale riducendo la somma richiesta ad € 47.201,41 (106.100,00 –58.898,59).
La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, veniva trattenuta in decisione all'udienza del con assegnazione dei termini di legge (60+20) per il deposito di conclusionali e repliche.
Diritto
In via pregiudiziale va rilevato che, come è noto, in tema di appalti pubblici, sono devolute alla cognizione del Giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto la fase di esecuzione del contratto, in quanto riguardanti un rapporto di natura privatistica caratterizzato dalla posizione di parità delle parti, titolari di situazioni giuridiche qualificabili come diritti ed obblighi;
tra queste controversie vanno annoverate anche quelle aventi ad oggetto la risoluzione anticipata del contratto autoritativamente disposta dall'Amministrazione committente a causa dell'inadempimento delle obbligazioni poste a carico dello appaltatore, implicando la valutazione di un atto avente come effetto tipico lo scioglimento del contratto, e quindi incidente sul diritto soggettivo dell'appaltatore alla prosecuzione del rapporto e ciò
13 indipendentemente dalla veste formalmente amministrativa della determinazione adottata dalla committente, la quale non ha natura provvedimentale, nonostante il carattere unilaterale della risoluzione.
Sempre in via pregiudiziale, va disattesa la richiesta, reiterata dalla in sede di Controparte_3 precisazione delle conclusioni, di differimento dell'udienza in ragione dell'eccepita mancanza nell'atto introduttivo e nel decreto di fissazione udienza dell'avvertimento di cui all'art 163 bis n. 7 c.p.c. atteso che la , costituendosi in giudizio ha svolte ampie difese nel merito. _3
Ed invero, come statuito dalla Suprema Corte di cassazione, “in tema di nullità della citazione per
l'inosservanza del termine di comparizione e l'omissione dell'avvertimento prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., l'art.
164, comma 3, c.p.c., laddove esclude che l'invalidità sia sanata dalla costituzione del convenuto che la eccepisca, conseguendone la necessità della fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il medesimo convenuto, nel costituirsi si sia limitato alla sola deduzione del vizio senza svolgere le proprie difese nel merito, contegno che determina la sanatoria della detta nullità. (v. cassazione 2020 n. 88646)
Nel merito, le domande della parte attrice sono fondate nei limiti che seguono
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la società (gia ha agito onde: CP_1 CP_6
- far accertare la illegittimità della delibera dirigenziale n. 163 del 13.05.2020 di risoluzione contrattuale;
- far accertare la insussistenza di un inadempimento grave ad essa imputabile;
- far dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della per _3 _3 violazione degli obblighi di cooperazione e di buona fede;
- far accertare il diritto alla restituzione del valore venale delle opere realizzate e al risarcimento delle singole voci di danno allegate;
- far accertare il diritto a ripetere le somme percepite dalla Provincia di a seguito _3 dell'escussione della polizza;
- far accertare il diritto al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante patito acausa ed in conseguenza dell'inadempimento della . _3 _3
La quale stazione appaltante, oltre ad allegare la legittimità del provvedimento Controparte_3 risolutorio per grave inadempimento della attrice, con conseguente richiesta di rigetto di tutte le pretese attoree, ha proposto domande riconvenzionali volte ad ottenere la condanna della al CP_1 pagamento della somma ad essa asseritamente dovuta a titolo di penale per ritardo nella esecuzione dei lavori al netto di quanto già percepito per effetto della escussione della polizza.
Occorre dare preliminarmente atto della risoluzione del contratto d'appalto.
Convergono alla produzione di tale effetto solutorio il medesimo interesse, se pure fondato su divergenti presupposti (reciproci addebiti di esclusiva colpa), manifestato da entrambe le parti contraenti,
14 rispettivamente, con la determinazione n. 163 che dispone la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 3, d. lgs. n. 163/2006 e con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Infatti, per principio di diritto consolidato, “quando i contraenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all'altro la condotta inadempiente, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione del contratto, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, in considerazione delle premesse contrastanti, sono tuttavia dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale” (v., ex plurimis, Cass. 21.9.2020, n. 19706; 19.1.2016, n. 767; 19.12.2014, n. 26907).
Deve, pertanto, dichiararsi risolto il contratto di appalto lavori stipulato in data 12.09.2019, rep. n.
21699 tra la Provincia di Macerata e la società attrice.
La residua verifica, demandata a questo giudice, ha dunque ad oggetto l'imputabilità dell'inadempimento, in relazione alla quale le parti si sono rivolte reciproci addebiti di colpa esclusiva.
In punto di fatto, dalla documentazione acquisita al giudizio quanto segue si desume quanto segue.
Con decreto Presidenziale n. 88 del 02.05.2019 veniva approvato il progetto esecutivo per i lavori di
“completamento dei Laboratori e dell'aula Magna dell' di Demolizione e ricostruzione dei CP_7 Controparte_7 laboratori – “stralcio per l'importo complessivo di € 665.000,00 (v. doc. 7 fascicolo Provincia di . _3
A seguito di procedura di evidenza pubblica, con determinazione dirigenziale n. 174 del 19.07.2019 i lavori venivano aggiudicati all'odierna attrice, al prezzo di € 424.439,27, oltre IVA e comprensivi di €
36.631,43 per oneri di sicurezza (v. doc. 8 e 9 fascicolo ). Controparte_3
Con nota in data 15.07.2019 l'ing. quale Responsabile Unico del Procedimento, richiedeva Per_2 alla società attrice ai sensi dell'art 90 dlgs 81/2008 una integrazione del Piano Operativo di Sicurezza in quanto privo della descrizione delle modalità di impostazione del cantiere e delle modalità di dettaglio attraverso le quali la impresa, quale piano di attuazione pratica del PSC, intendeva realizzare quanto meno le lavorazioni principali (v. doc. 11 fascicolo Provincia di _3
La richiesta rimaneva priva di riscontro.
In data 12.09.2019, nonostante l'omessa integrazione del POS da parte della aggiudicataria, le parti stipulavano il contratto di appalto (v. doc. 12, 13 e 14 fascicolo ). Controparte_3
In data 17.09.2019, su iniziativa del coordinatore per la sicurezza, ing. si teneva una Controparte_11 riunione con i responsabili dei cantieri limitrofi all'esito della quale veniva redatto un verbale di coordinamento della sicurezza (v. doc. 15 fascicolo Provincia di con il quale si stabiliva che il _3 passaggio lato ferrovia per accedere al cantiere C di competenza dei lavori appaltati dalla Provincia di sarebbe stato garantito tramite contatto telefonico con i responsabili degli altri cantieri e che nella _3 normale attività avrebbe dovuto essere garantita la separazione delle aree di cantiere (v. doc. 14 fascicolo di . _3 _3
Con nota in data 30.09.2019 il RUP comunicava alla società appaltatrice che, benchè fosse stato
15 stipulato il contratto, non era stata fornita la integrazione del POS richiesta in data 15.07.2019; quindi sollecitava la integrazione documentale, osservando espressamente che “l'assenza della documentazione integrativa, in considerazione dell'appartenenza del POS alla documentazione di cantiere, rende lo stesso non avviabile” (v. doc. 16 fascicolo Provincia di . _3
Con nota del 14.10.2019 il RUP autorizzava il direttore dei lavori a procedere alla consegna dei lavori a condizione che, entro la data all'uopo fissata, la società appaltatrice avesse trasmesso la necessaria integrazione del POS (v. doc. 16 fascicolo Provincia di . _3
Con nota in data 14.10.2019 il Direttore dei Lavori convocava l'impresa appaltatrice per il giorno
23.10.2024 per la consegna di lavori, con avvertimento che la documentazione di cui alle note del RUP del
15.07.2019 e del 30.09.2019 poteva essere depositata fino al medesimo giorno e che la mancata integrazione avrebbe comportato la interruzione della consegna dei lavori per causa non imputabile alla stazione appaltante (v. doc. 17 fascicolo Provincia di . _3
Con pec in data 21.10.2019 il legale rappresentante della società appaltatrice comunicava la impossibilità, per pregressi impegni personali già assunti, di presenziare alla consegna dei lavori per la data stabilita del
23.10.2024 (v. doc. 18 fascicolo Provincia di . _3
In data 23.10.2024, stante la mancata presenza della società appaltatrice, il Direttore dei lavori redigeva apposito verbale e ne dava comunicazione alla stazione appaltante e al RUP chiedendo l'autorizzazione a procedere ad una nuova convocazione salvo l'esercizio, da parte della stazione appaltante, della facoltà di procedere alla risoluzione del contratto (v. doc. 19 fascicolo Provincia di . _3
Con nota in data 14.11.2019 il Direttore dei Lavori convocava l'impresa appaltatrice per la nuova data
25.11.2019 per la consegna di lavori, con avvertimento che la documentazione di cui alle note del RUP del
15.07.2019 e del 30.09.2019 poteva essere depositata fino al medesimo giorno (v. doc. 20 fascicolo Co Provincia . _3
Con nota del 20.11.2019 la società appaltatrice, riscontrando la richiesta del RUP del 15.07.2019 richiamata nelle convocazioni per la consegna dei lavori, rappresentava: A) la impossibilità di procedere alla integrazione del POS per mancato aggiornamento del PSC con la conseguenza che la interruzione della consegna dei lavori non poteva ritenersi ad essa imputabile;
B) la necessità di far precedere la consegna dei lavori dalla verbalizzazione delle consistente dei lavori già realizzati, dovendo eseguire lavori di completamento;
C) la necessità, ai fini della pianificazione delle lavorazioni, degli elaborati costruttivi dettagliatamente elencati nella nota (v. doc. 21 fascicolo Provincia di . _3
In data 25.11.2019 il direttore dei lavori e la società appaltatrice, preso atto delle criticità evidenziate dalla appaltatrice con la nota del 20.11.2019, decidevano di sospendere la consegna dei lavori per giorni 60 ex art 5 comma 6 d.m. 2018/49 (v. doc. 22 fascicolo ). Controparte_3
Con nota in data 04.12.2019, inviata alla società appaltatrice, il Direttore dei Lavori forniva una serie di
16 chiarimenti relativi alle lamentare carenze progettuali, trasmetteva il layout aggiornato di cantiere e copia del verbale di coordinamento coi cantieri limitrofi del 17.09.2019 e, infine, rappresentava che il verbale di consistenza dei lavori sarebbe stato predisposto in occasione della consegna dei lavori prevista per il
16.12.2019 (v. doc. 23 fascicolo Provincia di . _3
Con nota in data 09.12.2019 la società appaltatrice esplicitava la riserva apposta sul verbale di consegna del 25.11.2019, rilevando la inidoneità dei chiarimenti forniti rispetto alle carenze progettuali e la impossibilità di procedere alla integrazione del POS nonostante la documentazione trasmessa in data
04.12.2019 (v. doc. 24 fascicolo Provincia di . _3
In data 16.12.2019 la società appaltatrice sottoscriveva il verbale di consegna dei lavori con riserva (v. doc. 25 fascicolo Provincia di , riserva che esplicitava formalmente con nota tramessa a mezzo _3 pec in data 27.12.2019. (v. doc. 26 fascicolo ). _3 _3
Con nota in data 04.01.2020 il RUP convocava il direttore dei lavori e la società appaltatrice al fine risolvere le questioni tecniche ai sensi dell'art 9 del capitolato speciale di appalto (v. doc. 27 fascicolo
Provincia di . _3
In data 21.01.2020 si teneva l'incontro ed il RUP verbalizzava le contestazioni della società appaltatrice e le osservazioni del direttore dei lavori, riservandosi di meglio esaminarle (v. doc. 28 fascicolo Provincia di
. _3
Con nota in data 28.01.2020 il RUP esprimeva il proprio giudizio sulle varie contestazioni tecniche, impartiva precisi ordini al direttore dei lavori e alla società appaltatrice, nonché la tempistica da osservare, con fissazione del termine del 17.02.2020 per la consegna dei lavori e l'avvio del cantiere (v. doc. 29 fascicolo Provincia di . _3
Con nota in data 11.02.2020 il direttore dei lavori trasmetteva al RUP l'aggiornamento del PSC con gli allegati e i layout di cantiere nonché gli elaborati di aggiornamento dell'impianto elettrico e di quello idrico Co (v. doc. 30 fascicolo Provincia _3
Con nota in data 11.02.2020 il direttore dei lavori trasmetteva al RUP il proprio parere sulle proposte formulate dalla società appaltatrice (v. doc. 31 fascicolo Provincia di _3
Con nota del 13.02.2020 la società appaltatrice trasmetteva al RUP le integrazioni al POS ((v. doc. 32 fascicolo Provincia di _3
Con nota del 13.02.2020 il RUP prorogava al 20.02.2020 il termine per l'integrazione della documentazione concernente le proposte e al 02.03.2020 il termine per l'avvio del cantiere ((v. doc. 33 fascicolo Provincia di . _3
Con nota del 20.02.2020 il RUP formulata il proprio giudizio ed indicava la data ultima del 02.03.2020 per l'avvio delle operazioni (v. doc. 24 fascicolo attore)
Con nota del 25.02.2020 la società appaltatrice comunicava che non sussistevano ancora le condizioni
17 per la presa in consegna del cantiere e per l'avvio delle operazioni. (v. doc. 34 fascicolo ). _3
Con verbale in data 02.03.2020 il Direttore dei Lavori accertava la mancata presenza della società appaltatrice nel cantiere ed il mancato avvio di lavorazioni (v. doc. 35 fascicolo Provincia)
Con nota in data 03.03.2020 il RUP forniva ulteriori delucidazioni riproponendo la data del 09.03.2020 per l'avvio dei lavori. (v. doc. 36 fascicolo Provincia)
Con ordine di servizio n. 1 del 03.03.2020 IL Direttore dei Lavori ordinava alla appaltatrice di avviare i lavori entro il 09.03.2020 (v. doc. 37 fascicolo Provincia)
Con verbale in data 09.03.2020 il Direttore dei Lavori accertava la mancata presenza della società appaltatrice nel cantiere ed il mancato avvio di lavorazioni (v. doc. 38 fascicolo Provincia)
Con nota in data 10.03.2020 il Direttore dei Lavori, sul presupposto che quanto constatato – mancato avvio dei lavori nel termine assegnato con ordine di servizio n.
1 - grave inadempimento ex art 108 comma
3 nonchè grave ritardo nella esecuzione dei Lavori da parte della società appaltatrice ex art 108 comma 4, - trasmetteva al RUP relazione particolareggiata ex art 108 comma 3 dlgs 50/2016 (v. doc. 39 fascicolo
). _3
Con nota in data 10.03.2020 il Direttore dei Lavori contestava formalmente alla società appaltatrice gli addebiti ed assegnava termine di giorni 15 per presentare al RUP le proprie controdeduzioni (v. doc. 40 fascicolo . _3
Con nota in data 20.03.2020 la società appaltatrice trasmetteva al RUP le proprie controdeduzioni (v. doc. 41 fascicolo ); in particolare, contestava gli addebiti eccependo la violazione da parte della _3 stazione appaltante del dovere di cooperazione assumendo che i lavori non potevano essere neppure iniziati. (v. doc. 41 fascicolo Provincia)
Con nota del 05.05.2020 il RUB formulava valutazione negativa delle controdeduzione della società appaltatrice (v. doc. 42 fascicolo Provincia).
Con determinazione dirigenziale n. 163 del 13.05.200 la disponeva la risoluzione Controparte_3 del contratto di appalto per gravi ed insanabili inadempimenti e per grave ritardo rispetto alle previsioni del cronoprogramma. (v. doc. 43 fascicolo Provincia)
In data 06.06.2020 veniva redatto lo stato di consistenza in cui si dava atto della mancata esecuzione di alcuna lavorazione da parte della appaltatrice. (v. doc. 45 fascicolo Provincia)
Con nota del 10.07.2020 la Provincia escuteva la polizza fideiussoria incamerando in data 20.01.2021 la somma di € 58.898,59.
Ciò posto, considerato che le parti hanno imputato reciprocamente, all'altra parte, dei fatti d'inadempimento, deve farsi applicazione del consolidato principio stabilito dalla Suprema Corte, secondo la quale, nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di inadempienze reciproche deve procedersi ad un esame del comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai
18 rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale (Cassazione civile sez. II, 12/03/2021 n.7061).
Nella specie, secondo la Corte di legittimità, deve procedersi ad una valutazione comparativa delle condotte rispettivamente tenute in costanza di rapporto, ciò per stabilire quale degli inadempimenti eventualmente accertati in giudizio abbia alterato in misura determinante l'equilibrio degli interessi costituente funzione economico individuale del contratto (cfr. tra le tante, Cass. n. 13840/2010, che afferma: "nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, il giudice di merito è tenuto a formulare un giudizio - incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato - di comparazione in merito al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti (tenuto conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto), si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale" (Cass. 13827/2019; Cass.
13627/2017; Cass. 13241/2017).
Ai fini del decidere, ritiene il Tribunale di dover far riferimento agli esiti della consulenza tecnica d'ufficio svolta in corso di causa, poiché ampiamente motivata e supportata dalla documentazione in atti.
Ebbene, il consulente tecnico incaricato ha accertato che le contestazioni poste a fondamento del rifiuto della appaltatrice di prendere in consegna i lavori (v. doc. 4, doc 9 e doc. 12 fascicolo attrice) possono essere divise in due gruppi: il primo riguarda carenze del progetto esecutivo che, secondo la società aggiudicataria, impedivano l'avvio dei lavori;
il secondo riguarda, invece, lo stato dei luoghi e una lamentata difformità rispetto alle condizioni indicate nel progetto.
Nel primo gruppo - aspetti afferenti al PROGETTO ESECUTIVO - rientrano le lamentate carenze:
- del PSC relative a misure di coordinamento tra diverse imprese presenti e verifiche di interferenze tra lavorazioni;
- del progetto delle strutture secondarie di ancoraggio dei controsoffitti per la zona sismica di competenza (almeno primo piano);
- del progetto delle strutture secondarie di ancoraggio delle velette di copertura per la zona sismica di competenza;
- abaco dei serramenti muratura aula magna, dettaglio delle strutture montanti e traversi, e dei collegamenti considerando la zona sismica di competenza;
- progetto delle strutture metalliche costituenti la scala antincendio;
- progetto strutturale della porzione di solaio al piano terra lasciato incompleto a quota 0.00, retro laboratorio di chimica
19 - progetto degli impianti elettrici del corpo B (linea di terra, linea luce, linea prese, linea forza motrice, schema unifilare quadri, ecc.), adeguato alla direttiva europea 305/2011, normativa CPR dei cavi;
- progetto dell'impianto idrico sanitario del corpo B;
- progetto dell'impianto termico e di climatizzazione del corpo B.
Nel secondo gruppo - aspetti afferenti allo STATO DEI LUOGHI – rientrano invece, le lamentate carenze:
- del PSC in merito al layout di cantiere (richiesta presente nel doc 11 di parte convenuta)
- della documentazione relativa alla consistenza dello stato dei luoghi
- la accessibilità del cantiere da lato ferrovia
A mezzo della espletata ctu è stato accertato che il PSC allegato al progetto era del tutto generico e tecnicamente carente, in quanto non conteneva l'analisi dei rischi derivanti da interferenze, era privo del layout di cantiere o riferimenti a elaborati esterni in sostituzione, l'analisi dei rischi non prevedeva misure di mitigazione per le fasi con rischio alto, come il rischio di investimento, di elettrocuzione, di caduta dall'alto, di ribaltamento ecc.. Peraltro, come osservato dal ctu, trattandosi di un lavoro eseguito in un cantiere che aveva intorno altri cantieri (con potenziali rischi di interferenza e complessità derivanti dalla viabilità o movimentazione dei carichi) il PSC avrebbe dovuto tener conto delle stesse all'interno di un quadro di coordinamento con altre ditte impegnate in altre attività in corso e successive. La necessità ed indispensabilità delle suddette indicazioni – per il rischio di interferenze e la necessità di un coordinamento
- trova peraltro riscontro nella richiesta di integrazione del POS inoltrata dal RUP alla società appaltatrice con nota del 15.07.2019 (v. doc. 11 fascicolo convenuta).
Come evidenziato dal CTU, con la suddetta nota, il RUP richiedeva alla appaltatrice di integrare il POS con l'elaborazione del layout di cantiere che, però, è un documento proprio del PSC e non del POS, di talchè la integrazione richiesta non era esigibile dalla appaltatrice.
Sono con nota in data 11/02/2020 e, quindi, successivamente alle convocazioni per la consegna dei lavori del 23.10.2019 e del 16.12.2029 e al pronunciamento del RUP del 28.01.2020, il direttore dei lavori trasmette un aggiornamento del PSC.
Come riscontrato dal CTU, però, il PSC aggiornato, pur contendo il layout di cantiere, risultava ancora incompleto in quanto: la sezione relativa ai rischi interferenti risultava non compilata;
non si prendeva in esame le fasi lavorative e non vi erano analisi dei rischi interferenti (pure paventati dal RUP); le lavorazioni con maggiori rischi non prevedevano misure di coordinamento atte alla riduzione del rischio che scaturiva dalla prima analisi del rischio;
non veniva considerato il rischio di interferenza nelle manovre della gru né viene indicata la posizione;
non riportava la viabilità interna ed esterna;
non definiva chiaramente la recinzione;
non analizzava la situazione di cantieri vicini in termini di potenziali rischi (sollevati dal RUP sin
20 dalla nota del 15.07.2019); non riportava impalcature (diversamente da quanto lo stesso RUP richiedeva di valutare); riportava segnaletiche generiche e non specifiche come il generico uso di DPI, il rischio per carichi sospesi e per caduta, senza dettagliare tali rischi;
le fasi di organizzazione ratificavano la modifica dello stato dei luoghi e, in particolare, si dichiarava inaccessibile il cantiere dal lato ferrovia (per la presenza di altro cantiere), benchè nel layout si dava però atto del verbale di coordinamento del 17.09.2019 che prevede, invece, il coordinamento dei responsabili di cantiere per consentire il passaggio lato ferrovia, senza tuttavia offrire un dettaglio esecutivo ed un'analisi dei rischi.
Sempre a mezzo della espletata ctu è stato accertato che, benchè prescritto dal RUP con la nota in data
27.01.2020, non si è proceduto alla redazione, nel contraddittorio, dello stato di consistenza dell'area di cantiere in termini fotografici (attività necessaria per limitare la responsabilità delle imprese al proprio operato e sollevarle da responsabilità a loro non ascrivibili). Trattasi di attività indispensabile in quanto, come riscontrato dal ctu, i lavori oggetto di appalto erano lavoro di completamento.
Tanto esposto si tratta ora di accertare se le suddette carenze, contestate dalla società appaltatrice e poste a fondamento del rifiuto opposta dalla stessa rispetto alla consegna dei lavori, carenze che, come Contr sopra evidenziato, permanevano anche dopo il pronunciamento del fossero tali da impedire del tutto l'avvio del cantiere e l'inizio dei lavori.
Sul punto, il ctu ha chiarito che, solo se fossero state superate le difficoltà relative alla sicurezza con definizione di un layout di cantiere affidabile e sicuro, il cantiere avrebbe potuto essere avviato. In difetto nessuna opera risultava cantierabile (v. pag. 69 della relazione “La problematica persiste.se il cantiere non può essere allestito nulla è cantierabile)
A mezzo della espletata ctu è stata, altresì, accertata la fondatezza delle carenze progettuali contestate dalla società appaltatrice (v. pag. da 16 a 26 della relazione depositata dal ctu) ed il mancato sostanziale mancato superamento delle stesse anche a seguito delle risoluzioni del RUP (v. pag. da 26 a 38 della relazione depositata dal ctu) in quanto le proposte progettuali formulate dalla società appaltatrice e ritenute Contr corrette dal D.L. sono state respinte dal con la conseguenza che le carenze originarie non sono state mai colmate prima della consegna dei lavori.
Sulla incidenza delle suddette carenze sulla possibilità per la impresa appaltatrice di eseguire i lavori, a mezzo della espletata ctu, è stato accertato che, anche laddove fossero state superate le difficoltà relative alla sicurezza e, quindi fosse stato possibile avviare il cantiere, il progetto posto a base di gara, tenuto conto delle carenze rilevate, avrebbe consentito di cantierare solo una quota residuale del progetto, stimata in termini economici nella misura del 7.5% del valore totale delle opere.
In pratica, la società appaltatrice avrebbe, quindi, potuto eseguire opere pari al 7,5% del valore dell'appalto in quanto le restanti non erano eseguibili per carenze di progettazione.
Con riguardo alla posizione della società appaltatrice va rilevato un comportamento non improntato a
21 buona fede e ciò per le seguenti considerazioni
Il PSC era allegato al progetto posto a fondamento della gara e, quindi, la società era perfettamente consapevole delle lamentate carenze.
Ciò nonostante, la società ha presentato la domanda di partecipazione alla gara dichiarando espressamente “di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali;
ove richiesto, d i essersi recati sul luogo di esecuzione delle prestazioni e di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso;
…di aver giudicato le prestazioni realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto”
In secondo luogo, come statuito dall'art 100 del dlgs 81/2008, il PSC costituisce parte integrante del contratto di appalto e la società appaltatrice, stipulando il contratto, ha accettato anche il PSC.
Le carenze del PSC e dei progetti risultano contestate non solo dopo la stipula del contratto di appalto, ma anche dopo la data del 23.10.2019, fissata dal D.L. per la consegna dei lavori.
Osserva il Tribunale, quanto al PSC, che la società appaltatrice avrebbe potuto riscontrare la richiesta del RUP del 15.07.2019 per sollecitare la integrazione del PSC ex art 100 dlgs 2008 n. 81 prima della stipula del contratto o subito dopo e, comunque, prima della data fissata dal direttore dei lavori per la consegna dei lavori del 23.10.2019.
Ritiene, tuttavia, il Tribunale, alla luce dell'istruttoria espletata, che il riscontrato inadempimento da parte della la quale, come detto, è stata inerte nell'integrazione del PSC, nella Controparte_3 predisposizione del verbale di consistenza e nella integrazione della progettazione esecutiva, nonostante i ripetuti solleciti dell'impresa, rappresenti grave inadempimento idoneo ad alterare il sinallagma contrattuale in quanto, nel giudizio di comparazione fra gli inadempimenti reciprocamente contestati dalle parti del giudizio, la appare responsabile delle violazioni che hanno inciso sul sinallagma Controparte_3 contrattuale ed hanno determinato il comportamento della controparte.
Alla luce dell'istruttoria espletata e dell'esame del compendio documentale in atti, deve pertanto essere pronunciata la risoluzione del contratto per grave inadempimento della convenuta.
Venendo, quindi, alle domande restitutorie e di risarcimento del danno proposte da entrambe le parti, rileva il Tribunale che non costituendo inadempimento imputabile alla appaltatrice la mancata e/o ritardata consegna dei lavori per le ragioni sopraesposte va disattesa la domanda risarcitoria proposta dalla
[...] in via riconvenzionale. _3
La società attrice ha chiesto, in conseguenza della risoluzione del contratto, la restituzione del valore venale delle opere eseguite nonché il risarcimento del danno emergente e del lucro cessante.
La domanda restitutoria va disattesa essendo, pacifico, in quanto non contestato, oltre che risultante dalla documentazione prodotta (v. doc. 45 fascicolo di , che la società appaltatrice non _3 _3 ha mai avviato il cantiere e non ha eseguito alcun lavoro.
22 Parimenti infondata è la domanda di risarcimento del danno stante l'assoluto difetto di allegazione e prova da parte dell'attrice sul punto.
Al riguardo, infatti, si osserva che, in tema di responsabilità contrattuale, ai fini del risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all'inadempimento del contratto non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente sulla sfera del danneggiato, in termini sia di danno emergente sia di lucro cessante, e la sua entità. Il danno patrimoniale da mancato guadagno, in particolare, presuppone la prova, anche presuntiva, dell'utilità patrimoniale che, secondo un giudizio di probabilità, il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, dovendosi escludere i mancati guadagni meramente ipotetici (cfr. Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 2015, n. 24632).
In particolare, ai fini della risarcibilità del danno ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c., il creditore deve allegare non solo l'altrui inadempimento, ma deve anche allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sent. n. 5960 del 18/03/2005: "Sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore. A tal fine l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non agevola la posizione del danneggiato in ordine alla prova dell'effettiva esistenza del danno derivante dall'inadempimento, onere che non è diverso da quello incombente su colui che faccia valere una responsabilità extracontrattuale").
Tanto premesso, escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, appare evidente che la domanda risarcitoria debba essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione, visto che non si potrebbe provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione (cfr. Cass. SU 26972/08).
Innanzitutto, quanto al danno emergente, non risultano documentate le spese per € 3.290,42, asseritamente sostenute per la partecipazione alla gara di appalto.
Quanto al danno da perdita di chance, legata alla impossibilità di far valere nelle future contrattazioni con la pa e privati il requisito economico pari al valore dell'appalto non eseguito e al cd danno curriculare, ovvero il pregiudizio subito a causa del mancato arricchimento del curriculum e dell'immagine professionale per non poter indicare in esso l'avvenuta esecuzione dell'appalto, la relativa domanda va disattesa difettando ogni prova al riguardo.
Parimenti è a dirsi per il danno da mancato guadagno, determinato nella somma di € 42.443,93 pari al
10% del valore dell'appalto.
23 Osserva il Tribunale che, innanzitutto, va esclusa la pretesa di ottenere l'equivalente del 10% dell'importo della base d'asta ribassata, sia perché detto criterio esula storicamente dalla materia risarcitoria, sia perché non può essere oggetto di applicazione automatica ed indifferenziata (non potendo formularsi un giudizio di probabilità fondato sull'id quod plerumque accidit secondo il quale, allegato l'importo a base d'asta, può presumersi che il danno da lucro cessante del danneggiato sia commisurabile al 10% del detto importo).
In secondo luogo, il risarcimento del mancato utile spetta solo se l'attore dimostri di non aver utilizzato o potuto altrimenti utilizzare maestranze e mezzi, in quanto tenuti a disposizione in vista della commessa.
In difetto di tale dimostrazione, può presumersi che l'impresa abbia riutilizzato mezzi e manodopera per altri lavori ovvero che avrebbe potuto riutilizzare, usando l'ordinaria diligenza dovuta al fine di non concorrere all'aggravamento del danno.
Infine, va osservato che, nella vicenda per cui è causa, non è neppure esattamente determinato l'effettivo valore dell'appalto in ragione della - incontestata - necessità di varianti alla progettazione, con il corollario che, contrariamente a quanto affermato dall'attrice, non risulta quantificabile, neppure in via presuntiva, il mancato guadagno dell'appaltatrice nei termini prospettati.
Il difetto di prova dei danni allegati dall'attore comporta, altresì, in applicazione del principio della
"ragione più liquida" il rigetto della domanda proposta dall'attore, in via subordinata, nei confronti del convenuto solo con la memoria ex art 183 comma 1 c.p.c. Controparte_4
Merita, invece, accoglimento la domanda di condanna della al pagamento in Controparte_3 favore dell'attrice della somma di € 58.898,59, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 a far data dal 6 febbraio
2021 sino al saldo effettivo, atteso che risulta documentata sia l'escussione della polizza da parte della che il pagamento da parte della a seguito del regresso esercitato dalla Controparte_3 CP_1 compagnia assicurativa Società (già . Controparte_12 Controparte_5
Devono, invece, escludersi dalla condanna sia le spese legali liquidate in fase monitoria in favore della compagnia assicurativa che ha agito nei confronti della in via di regresso che le spese legali CP_1 riconosciute in favore della medesima compagnia all'esito del giudizio di opposizione promosso dalla atteso che trattasi di spese che avrebbero potuto essere evitate dalla assicurata eseguendo il CP_1 pagamento richiesto in via stragiudiziale.
Con la comparsa conclusionale la parte attrice ha, poi, chiesto, la condanna della convenuta al pagamento delle spese asseritamente sostenute per l'assistenza tecnica e legale - stragiudiziale e giudiziale -.
Osserva il Tribunale che trattasi di domanda risarcitoria inammissibile in quanto formulata per la prima volta solo nella comparsa conclusionale. Peraltro, la documentazione volta ad attestare l'esborso delle suddette spese, lungi dall'avere carattere sopravvenuto (le fatture ed i bonifici) risulta prodotta solo con la comparsa conclusionale e, quindi, non solo oltre la scadenza del termine ex art 183 comma 6 n. 2 c.p.c. ma
24 anche oltre la prima udienza/difesa utile rispetto alla formazione, con la conseguenza che la stessa è inutilizzabile.
Le spese di lite relative al presente giudizio, compresa la fase cautelare (con esclusione dunque delle spese relative al procedimento per atp le cui risultanze - anche perché definito con provvedimento di rigetto - non hanno trovato accoglimento ed ingresso nel presente procedimento), tenuto conto della soccombenza reciproca e della particolare complessità della vicenda, vengono compensate per intero.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico della
[...]
, con onere di rimborso a favore dell'attrice per la parte da quest'ultima già corrisposta al ctu. _3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la risoluzione, per grave inadempimento della del contratto Controparte_3 di appalto in data 12.09.2019 , rep. 21699;
2. rigetta la domanda restitutoria proposta dalla CP_1
3. rigetta le domande risarcitorie proposte dalla per le ragioni esposte in parte CP_1 motiva;
4. rigetta la domanda risarcitoria proposta dalla di _3 _3
5. condanna la al pagamento in favore dell'attrice della somma di € Controparte_3
58.898,59, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 a far data dal 6 febbraio 2021 e sino al saldo effettivo;
6. compensa le spese di lite tra tutte le parti del giudizio;
7. pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della
[...] con obbligo di rimborso in favore della parte attrice per la parte da quest'ultima già _3 corrisposta al ctu.
Macerata, 7 maggio 2024
Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
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