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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/07/2025, n. 5422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5422 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso il giorno 02/07/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, delle note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 24805 ruolo gen. dell'anno 2024 e ATPO ruolo gen.n. 12330 dell'anno 2023
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dagli avv.ti Massimiliano Porcelli e Emmanuele Caragallo, presso i quali è elettivamente domiciliato ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rapp.to e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Gianfranco Pepe presso il quale elettivamente domicilia convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.06.2023 il ricorrente in epigrafe ha proposto, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'assegno di invalidità, avendo presentato domanda amministrativa in data 14.06.2022 senza esito positivo.
Il c.t.u. nominato ha concluso la sua relazione, ritenendo che parte ricorrente non versa nelle condizioni sanitarie che la prestazione assistenziale oggetto di domanda richiede, individuando una percentuale invalidante pari al 69%. Parte ricorrente, che ha dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 16.11.2024, ha proposto rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza deducendo la sussistenza del requisito sanitario e quindi chiedendo la condanna dell' al riconoscimento della CP_1 prestazione richiesta dalla data della domanda, o da altra accertata in corso di giudizio.
L' si è costituito deducendo la inammissibilità della domanda, nel merito ha CP_1 contestato la sussistenza del requisito sanitario concludendo per il rigetto con vittoria delle spese.
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Le doglianze del ricorrente sono state incentrate sull'assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe compiutamente analizzato il quadro patologico da cui lo stesso risulta affetto.
Ha dedotto, inoltre, di aver effettuato solo in data 04/10/24, per cause a lui non imputabili,
l'esame ecocardiografico presso struttura pubblica, prescritto dal CTU all'esito del primo accesso peritale.
Disposta una integrazione della CTU alla luce delle argomentazioni difensive della parte e della documentazione medica sopravvenuta, il consulente è pervenuto alla medesima diagnosi già espressa nella precedente valutazione, confermando quindi che non sussistono i requisiti clinici e medico legali per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità.
Invero l'ausiliare, all'esito dell'esame della suddetta certificazione medica del 04/10/24, ha evidenziato che la condizione cardiovascolare risulta cronica e stabilizzata, ma con coinvolgimento strutturale e funzionale del cuore, ha poi precisato che “
2. La FE è lievemente ridotta e la classe funzionale NYHA II è adeguata rispetto al quadro ecocardiografico e alla storia clinica del periziando.
3. In sede peritale si procedette ad una valutazione empirica con codice 6446, che si riferisce appunto ai casi di coronaropatia moderata (II classe NYHA) e valutabile con punteggio tra 41 e 50; fu allora applicando il punteggio massimo.”
Ha dunque concluso ritenendo che “4. Sulla base della analisi della nuova documentazione, si deve confermare la valutazione di cui alla ATP: seppure quella fosse infatti dedotta su base empirica, è stata confermata dai più precisi dettagli strumentali della indagine cardiologica richiesta ed eseguita il 04/10/24” confermando la sussistenza di una percentuale invalidante a carico del ricorrente pari al 69% dal 14/06/22. La valutazione del c.t.u. appare corretta sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo ai benefici richiesti, la diagnosi viene attuata soprattutto con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate, alla luce della documentazione medica agli atti ma anche dell'esame obiettivo espletato dal CTU nonché della documentazione depositata nel presente giudizio di opposizione, all'esito del quale non è stato riscontrato un peggioramento del quadro patologico.
Le conclusioni del ctu, cui non risultano osservazioni, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi e fatte proprie dal sottoscritto
Giudicante.
Dichiara il ricorrente non tenuto al pagamento delle spese di giustizia, vista la dichiarazione ex art 152 disp att. cpc allegata agli atti. Le spese di CTU si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
a) rigetta l'opposizione e dichiara che il ricorrente è invalido in misura del 69% ed è soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art 3 comma 1 della legge 104/1992;
b) dichiara il ricorrente non tenuto al pagamento delle spese di giudizio;
c) liquida le spese di CTU con separato decreto;
Napoli 02.07.2025
Il giudice del lavoro
( dott. A. Bonfiglio)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso il giorno 02/07/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, delle note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 24805 ruolo gen. dell'anno 2024 e ATPO ruolo gen.n. 12330 dell'anno 2023
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dagli avv.ti Massimiliano Porcelli e Emmanuele Caragallo, presso i quali è elettivamente domiciliato ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rapp.to e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Gianfranco Pepe presso il quale elettivamente domicilia convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.06.2023 il ricorrente in epigrafe ha proposto, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'assegno di invalidità, avendo presentato domanda amministrativa in data 14.06.2022 senza esito positivo.
Il c.t.u. nominato ha concluso la sua relazione, ritenendo che parte ricorrente non versa nelle condizioni sanitarie che la prestazione assistenziale oggetto di domanda richiede, individuando una percentuale invalidante pari al 69%. Parte ricorrente, che ha dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 16.11.2024, ha proposto rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza deducendo la sussistenza del requisito sanitario e quindi chiedendo la condanna dell' al riconoscimento della CP_1 prestazione richiesta dalla data della domanda, o da altra accertata in corso di giudizio.
L' si è costituito deducendo la inammissibilità della domanda, nel merito ha CP_1 contestato la sussistenza del requisito sanitario concludendo per il rigetto con vittoria delle spese.
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Le doglianze del ricorrente sono state incentrate sull'assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe compiutamente analizzato il quadro patologico da cui lo stesso risulta affetto.
Ha dedotto, inoltre, di aver effettuato solo in data 04/10/24, per cause a lui non imputabili,
l'esame ecocardiografico presso struttura pubblica, prescritto dal CTU all'esito del primo accesso peritale.
Disposta una integrazione della CTU alla luce delle argomentazioni difensive della parte e della documentazione medica sopravvenuta, il consulente è pervenuto alla medesima diagnosi già espressa nella precedente valutazione, confermando quindi che non sussistono i requisiti clinici e medico legali per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità.
Invero l'ausiliare, all'esito dell'esame della suddetta certificazione medica del 04/10/24, ha evidenziato che la condizione cardiovascolare risulta cronica e stabilizzata, ma con coinvolgimento strutturale e funzionale del cuore, ha poi precisato che “
2. La FE è lievemente ridotta e la classe funzionale NYHA II è adeguata rispetto al quadro ecocardiografico e alla storia clinica del periziando.
3. In sede peritale si procedette ad una valutazione empirica con codice 6446, che si riferisce appunto ai casi di coronaropatia moderata (II classe NYHA) e valutabile con punteggio tra 41 e 50; fu allora applicando il punteggio massimo.”
Ha dunque concluso ritenendo che “4. Sulla base della analisi della nuova documentazione, si deve confermare la valutazione di cui alla ATP: seppure quella fosse infatti dedotta su base empirica, è stata confermata dai più precisi dettagli strumentali della indagine cardiologica richiesta ed eseguita il 04/10/24” confermando la sussistenza di una percentuale invalidante a carico del ricorrente pari al 69% dal 14/06/22. La valutazione del c.t.u. appare corretta sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo ai benefici richiesti, la diagnosi viene attuata soprattutto con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate, alla luce della documentazione medica agli atti ma anche dell'esame obiettivo espletato dal CTU nonché della documentazione depositata nel presente giudizio di opposizione, all'esito del quale non è stato riscontrato un peggioramento del quadro patologico.
Le conclusioni del ctu, cui non risultano osservazioni, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi e fatte proprie dal sottoscritto
Giudicante.
Dichiara il ricorrente non tenuto al pagamento delle spese di giustizia, vista la dichiarazione ex art 152 disp att. cpc allegata agli atti. Le spese di CTU si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
a) rigetta l'opposizione e dichiara che il ricorrente è invalido in misura del 69% ed è soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art 3 comma 1 della legge 104/1992;
b) dichiara il ricorrente non tenuto al pagamento delle spese di giudizio;
c) liquida le spese di CTU con separato decreto;
Napoli 02.07.2025
Il giudice del lavoro
( dott. A. Bonfiglio)