Ordinanza presidenziale 27 gennaio 2023
Sentenza 4 giugno 2025
Ordinanza cautelare 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 04/06/2025, n. 10857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10857 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10857/2025 REG.PROV.COLL.
N. 15222/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15222 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Antonino Galletti, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Roma, piazzale Don Giovanni Minzoni n. 9;
contro
OR nazionale anticorruzione (A.n.a.c.), in persona del presidente p. t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, con sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
-OMISSIS-, controinteressato intimato, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) la delibera A.n.a.c. n. 465 del 12 ottobre 2022, integrata dall’Allegato III del nuovo Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale, approvato con delibera n. 533 del 16.11.2022, anch’essi impugnati, recante l’accoglimento della proposta di primo inquadramento giuridico economico del personale A.n.a.c. datata 04.10.2022, anch’essa impugnata in parte qua con riferimento alle posizioni individuali degli attuali ricorrenti, oltre ai singoli provvedimenti di inquadramento, sinora emessi nei confronti dei singoli dipendenti odierni ricorrenti; 2) tutti gli ulteriori atti e provvedimenti, precedenti, collegati e presupposti e in ogni caso lesivi dei diritti e degli interessi dei ricorrenti a ottenere il giusto e corretto inquadramento, secondo le linee direttrici dettate dalla sentenza n. 7725/2022 del Consiglio di Stato, recante l’annullamento dell’Allegato III del Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale A.n.a.c., approvato dal Consiglio dell’OR nell’adunanza del 09.01.2019, recante le nuove tabelle di primo inquadramento del personale;
quanto ai motivi aggiunti, depositati l’08.11.2023, per l’annullamento dei seguenti atti: 1) la delibera del Consiglio A.n.a.c. n. 417 del 13.09.2023, pubblicata sulla rete intranet dell’A.n.a.c. in data 10.10.2023, recante la decisione “ di confermare e rendere definitivo, nei confronti del personale ricorrente e non ricorrente nell’ambito della procedura giudiziaria conclusasi con la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V., n. 7725 del 5 settembre 2022, quanto disposto con la Delibera ANAC n. 465 del 12 ottobre 2022, provvedendo che si applichi la decorrenza economica del 1° gennaio 2020 per tutti i dipendenti, anche non ricorrenti, già in servizio a quella data, ovvero dalla data di assunzione per tutti i dipendenti che sono stati assunti successivamente al 1° gennaio 2020, senza che siano riconosciuti gli interessi al personale non ricorrente ”; 2) i nuovi provvedimenti di inquadramento emessi nei confronti dei singoli dipendenti ricorrenti, oltre agli ulteriori atti e provvedimenti presupposti e ai pareri resi dall’Avvocatura dello Stato su richiesta dell’Amministrazione; 3) i presupposti atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.n.a.c. (OR nazionale anticorruzione);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 3 giugno 2025, il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - I ricorrenti, dipendenti A.n.a.c. inquadrati, con qualifiche dirigenziali, direttive e operative, iscritti alla sigla DE GL, da tale organizzazione sindacale venivano rappresentati e tutelati nell’opporsi, con ricorso giurisdizionale, alle tabelle di primo inquadramento del personale di cui all’Allegato III del Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale datato 09.01.2022 (nonché al presupposto Accordo economico per il triennio 2022–2024, prot. n. 93225 del 27.12.2021), provvedimento che, all’esito dei giudizi, era poi in effetti annullato dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7725 del 05.09.2022.
A seguito dell’intervenuta notifica, datata 13.09.2022, della citata sentenza n. 7725/2022 da parte della DE GL (ricorrente nel ricorso n. 5871/2020), l’OR resistente disponeva, con nota prot. n. 73609 del 16.09.2022, la convocazione delle OO.SS. rappresentative del personale, senza la previa consultazione della GL ricorrente, titolare di posizione giuridica soggettiva differenziata, in relazione al giudicato formatosi sulla citata sentenza.
Pertanto, la GL inoltrava, in data 21.09.2022, una diffida, ex art. 2 legge n. 241/1990 e art. 31 c.p.a., tesa a far avviare un procedimento per l’ottemperanza della sentenza, onde ottenere il nuovo inquadramento del personale, con la consequenziale ricostruzione di carriera, a fini giuridici ed economici.
L’OR, in risposta alla diffida, con nota del 22.09.2022 prot. n. 75463, convocava la DE GL (e gli odierni ricorrenti, ad essa aderenti), per le ore 12:00 del 29.09.2022. Si teneva, quindi, una prima riunione in data 29.09.2019 (ore 12:00) e, a distanza di due ore, era poi convocata una riunione con tutte le OO.SS., dove veniva illustrata la bozza di proposta del nuovo inquadramento; veniva, altresì, concesso termine al 10.10.2022 per eventuali osservazioni e proposte.
La GL inoltrava, in data 06.10.2022 (prot. n. 79764), un’ulteriore nota al Collegio dei revisori di A.n.a.c., contestando i dati contabili, da cui sarebbero emerse difficoltà finanziarie, ostative all’ambìto inquadramento.
In data 11.10.2022, l’OR riconvocava le OO.SS. per l’approvazione delle nuove tabelle di primo inquadramento e, in pari data, chiedeva parere all’Avvocatura generale dello Stato sulle modalità di ottemperanza al giudicato amministrativo.
In data 12.10.2022, era adottata la delibera n. 465, recante i criteri per il primo inquadramento, corrispondenti a quanto illustrato dal Presidente A.n.a.c., nell’incontro tenutosi il 29.09.2022, senza tuttavia che fossero recepite le proposte avanzate da GL.
L’OR resistente, ritenendo di ottemperare, in prima battuta, a quanto statuito dal Consiglio di Stato, adottava – dopo la citata delibera n. 465 del 2022 - anche la delibera n. 533 del 16.11.2022, con la quale contabilizzava i livelli delle progressioni di carriera per gli anni 2020, 2021 e 2022, comprendendo in essi (come facenti parte dell’inquadramento-base) anche i livelli aggiuntivi, assegnati in virtù di accordi sindacali caducati e riconosciuti soltanto per l’anno 2020 (un livello in più a funzionari in servizio al 01.01.2018 e impiegati, ad esclusione dei dirigenti) e per l’anno 2022 (due livelli in più a dirigenti e impiegati, ad esclusione dei funzionari).
I ricorrenti insorgono, con il ricorso notificato il 05.12.2022 e depositato il 06.12.2022, per impugnare gli atti in epigrafe indicati.
Deducono i seguenti motivi di diritto: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 52-quater D.L. n. 50/2017 (convertito in legge n. 96/2017 e successive modifiche ed integrazioni), della legge n. 481/1985, dell’art. 9, comma 14, D.L. 8 ottobre 2021 n. 139 (convertito in legge n. 205 del 03.12.2021), degli artt. 3, comma 1, e 37, comma 4, Regolamento sull’inquadramento giuridico ed economico del personale A.n.a.c.; eccesso di potere per persistente illogicità ed inadeguatezza dell’inquadramento; 2) eccesso di potere per insufficienza istruttoria e motivatoria e per violazione o elusione e parziale attuazione dei principi e parametri di attualizzazione del criterio della contiguità giuridica (professionalità, anzianità, responsabilità, mansioni; 3) eccesso di potere per violazione dell’art. 11, comma 1 lett. a), del vigente Protocollo per la disciplina delle relazioni sindacali e violazione dei precetti di correttezza e lealtà tra le parti; 4) insussistenza ed erroneità dei presupposti fattuali e giuridici con riferimento alle risultanze contabili e ai vincoli di bilancio; insufficiente ed errata attività istruttoria e di stima; nullità per violazione o elusione del giudicato; 5) violazione e falsa applicazione dell’art. 52-quater D.L. n. 50/2017 (convertito in legge n. 96/2017 e successive modifiche ed integrazioni), della legge n. 481/1985, dell’art. 57 Regolamento giuridico ed economico del personale A.n.a.c., dell’art. 4 dell’Accordo collettivo per l’adeguamento della disciplina del trattamento pensionistico integrativo dei dipendenti ACGM, della legge n. 554 del 1988 e del relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. n. 104/1993, nonché dell’art. 31 d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, dell’art. 3 del Testo Unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti dello Stato (D.P.R. n. 1032/1973), dell’art. 18 legge n. 70/1975; eccesso di potere per persistente illogicità nel frazionamento dell’anzianità di servizio; 6) violazione e falsa applicazione dell’art. 52-quater D.L. n. 50/2017 (convertito in legge n. 96/2017 e successive modifiche ed integrazioni), dell’art. 64 e 65 del Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale A.n.a.c.; eccesso di potere per persistente illogicità nella decorrenza dell’inquadramento; domanda di risarcimento del danno per mancate differenze stipendiali conseguenti ad errata decorrenza dell’inquadramento economico a far data dal 01.01.2020:
Seguono ulteriori memorie dei ricorrenti.
Si costituisce l’OR intimata per resistere nel giudizio. Deduce, anche con successive memorie, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Conclude per la reiezione.
Con decreto presidenziale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, viene autorizzato il superamento dei limiti dimensionali del ricorso, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 5, 6 ed 8 del Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni.
Con ordinanza presidenziale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, sono disposti incombenti istruttori.
Con i successivi motivi aggiunti, depositati l’08.11.2023, i ricorrenti insorgono nuovamente per chiedere l’annullamento dei seguenti, sopravvenuti atti: 1) la delibera del Consiglio A.n.a.c. n. 417 del 13.09.2023, pubblicata sulla rete intranet dell’A.n.a.c. in data 10.10.2023, recante la decisione “ di confermare e rendere definitivo, nei confronti del personale ricorrente e non ricorrente nell’ambito della procedura giudiziaria conclusasi con la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V., n. 7725 del 5 settembre 2022, quanto disposto con la Delibera ANAC n. 465 del 12 ottobre 2022, provvedendo che si applichi la decorrenza economica del 1° gennaio 2020 per tutti i dipendenti, anche non ricorrenti, già in servizio a quella data, ovvero dalla data di assunzione per tutti i dipendenti che sono stati assunti successivamente al 1° gennaio 2020, senza che siano riconosciuti gli interessi al personale non ricorrente ”; 2) i nuovi provvedimenti di inquadramento emessi nei confronti dei singoli dipendenti ricorrenti, oltre agli ulteriori atti e provvedimenti presupposti e ai pareri resi dall’Avvocatura dello Stato su richiesta dell’Amministrazione; 3) i presupposti atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo.
Deducono le seguenti censure di diritto: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 52-quater D.L. n. 50/2017 (convertito in legge n. 96/2017 e successive modifiche ed integrazioni), della legge n. 481/1985, dell’art. 9, comma 14, D.L. 8 ottobre 2021 n. 139 (convertito in legge n. 205 del 03.12.2021), degli artt. 3, comma 1, e 37, comma 4, Regolamento sull’inquadramento giuridico ed economico del personale A.n.a.c.; eccesso di potere per persistente illogicità ed inadeguatezza dell’inquadramento; 2) eccesso di potere per insufficienza istruttoria e motivatoria e per violazione o elusione e parziale attuazione dei principi e parametri di attualizzazione del criterio della contiguità giuridica (professionalità, anzianità, responsabilità, mansioni); 3) eccesso di potere per violazione dell’art. 11, comma 1 lett. a), del vigente Protocollo per la disciplina delle relazioni sindacali e violazione dei precetti di correttezza e lealtà tra le parti; 4) insussistenza ed erroneità dei presupposti fattuali e giuridici con riferimento alle risultanze contabili ed ai vincoli di bilancio; insufficiente ed errata attività istruttoria e di stima; nullità per violazione o elusione del giudicato; 5) violazione e falsa applicazione dell’art. 52-quater D.L. n. 50/2017 (convertito in legge n. 96/2017 e successive modifiche ed integrazioni), della legge n. 481/1985, dell’art. 57 Regolamento giuridico ed economico del personale A.n.a.c., dell’art. 4 dell’Accordo collettivo per l’adeguamento della disciplina del trattamento pensionistico integrativo dei dipendenti ACGM, della legge n. 554 del 1988 e dal relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. n. 104 del 1993, nonché dell’art. 31 d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, dell’art. 3 del Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti dello Stato (D.P.R. n. 1032 del 1973), dell’art. 18 legge n. 70/1975; eccesso di potere per persistente illogicità nel frazionamento dell’anzianità di servizio; 6) violazione degli artt. 1282 e 1284 codice civile ed eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà e carenza di motivazione.
Con ordinanza presidenziale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, sono disposti incombenti istruttori.
Con successive memorie, le parti ribadiscono e precisano le rispettive deduzioni e conclusioni.
Nell’udienza del 6 giugno 2025, la causa è introitata per la decisione.
II – Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati.
III – A seguito della sentenza di rigetto di questo T.a.r. n. 5654/2020 (sul ricorso n.r.g. 3111/2019), la DE GL e numerosi dipendenti A.n.a.c. hanno proposto appello al Consiglio di Stato che, con sentenza n. 7725/2022 (V Sezione), ha accolto l'impugnazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, ha accolto il ricorso originario proposto dalle parti appellanti.
In virtù dell’accoglimento del ricorso originario, risultano caducati, tra gli altri: a) l’Allegato III del Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale A.n.a.c., recante la tabella di equiparazione per il primo inquadramento del personale, suddivisa nelle tre categorie di lavoratori (impiegati, funzionari e dirigenti); b) il medesimo Regolamento in parte qua ; c) gli atti convenzionali e gli accordi sindacali propedeutici all’adozione del Regolamento, sottoscritti da altre OO.SS., ad esclusione della DE GL ricorrente, con cui erano stati individuati i criteri economici per l’inquadramento del personale nel nuovo ordinamento di cui all’art. 52-quater D.L. n. 50/2017 ed era stata stabilita la decorrenza dell’inquadramento giuridico a far data dal 1° gennaio 2019 e dell’inquadramento economico a far data dal 1° gennaio 2020.
Il giudice dell’appello ha rilevato l’irragionevolezza della scelta operata dall’Amministrazione in fase di primo inquadramento, con riferimento al criterio della “ prossimità economica ”, in luogo di quello della “ contiguità giuridica ”. Parimenti, il Consiglio di Stato ha stigmatizzato il meccanismo di riparametrazione percentuale delle tabelle stipendiali previste per l’AGCM (OR garante della concorrenza e del mercato), che l’A.n.a.c. ha applicato con l’intento di garantire al personale il mantenimento del trattamento economico precedente all’originario inquadramento, evidenziando il vulnus , in termini di compromissione dell’esperienza professionale, peraltro di natura eterogenea, maturata dai dipendenti dell’OR nelle pregresse esperienze lavorative.
L’OR resistente si è attivata al fine di ottemperare all’anzidetta pronuncia, disponendo la convocazione di tutte le OO.SS. rappresentative del personale (anche di quelle costituitesi in giudizio con posizioni avverse a quelle dei ricorrenti) e, nelle adunanze consiliari del 20 e del 28 settembre 2022, ha deliberato di ottemperare alla sentenza del Consiglio di Stato, dando « mandato per avviare il confronto al riguardo, innanzi tutto con i ricorrenti e GL, anche per quanto attiene al riconoscimento degli arretrati, aprendo poi il confronto a tutte le OOSS, per l’applicazione delle nuove tabelle per il futuro, sempre nei limiti di quanto consentito al fine di garantire la sostenibilità economico/finanziaria nel tempo di quanto proposto ».
Contestualmente, anche al fine di favorire il raggiungimento di un accordo con le organizzazioni sindacali, l’Amministrazione ha dato « mandato per la presentazione di un ricorso in ottemperanza ex art. 112 comma 5 al Consiglio di Stato, al fine di chiedere conferma che le modalità con le quali si propone di calcolare la professionalità maturata dai dipendenti e con le quali conseguentemente si propone di riformulare gli atti annullati siano compatibili con la sentenza in oggetto ».
Facendo seguito all’incontro, avvenuto il 29 settembre 2022, articolato su due tavoli separati (prima con i rappresentanti della sigla sindacale GL, poi con i rappresentanti delle altre OO.SS.), l’Amministrazione ha elaborato e presentato, in data 4 ottobre 2022, la proposta di primo inquadramento giuridico-economico del personale, da applicare in ottemperanza alla pronuncia del Consiglio di Stato n. 7725/2022.
Preso atto del mancato raggiungimento di un accordo sindacale, considerata l’urgente necessità di provvedere, l’OR ha dato autonomamente attuazione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 7725/2022, con la delibera n. 465 del 12 ottobre 2022, recante il recepimento della proposta formulata il 04.10.2022, di primo inquadramento giuridico ed economico del personale A.n.a.c., cui hanno fatto seguito i provvedimenti individuali di inquadramento per ciascun dipendente, adottati sulla base dei criteri contenuti nella delibera. Tra i criteri di inquadramento fatti propri dalla citata delibera n. 465/2022, vi è la parametrazione al 100%, rispetto alle tabelle stipendiali di AGCM, per tutte le categorie di personale in servizio.
Con la successiva delibera n. 624 del 20.12.2022, il Consiglio dell’OR ha approvato le tabelle relative alle retribuzioni di livello e agli istituti riguardanti il trattamento economico accessorio del personale in servizio, considerate parte integrante della detta delibera ed elaborate sulla base delle tabelle AGCM relative all’anno 2022, da applicare con le decorrenze e secondo quanto previsto dalle delibere n. 465 del 12.10.2022 e n. 532 del 16.11.2022; l’A.n.a.c. ha altresì approvato, con il menzionato atto n. 624/2022, la tabella relativa alla “ quota unitaria dell’indennità di anzianità base ai fini dell’indennità di fine rapporto ” del personale in servizio.
IV - Vista la rilevanza della vicenda, l’OR – come già detto - ha ritenuto di proporre ricorso per ottemperanza al Consiglio di Stato, ex art. 112, comma 5, c.p.a., al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di esecuzione della sentenza n. 7725/2022 (ricorso n.r.g. 8095/2022).
Anche la DE GL e altri dipendenti hanno proposto ricorso per ottemperanza, ex art. 112, c.p.a., al fine di ottenere l’accertamento e la declaratoria di nullità della delibera n. 465 del 12 ottobre 2022 (ricorso n.r.g. 8694/2022). Sennonché, il Consiglio di Stato ha dichiarati i detti ricorsi entrambi inammissibili.
IV.1 - Con la sentenza n. 5971/2023, il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso in ottemperanza per chiarimenti proposto da A.n.a.c. « atteso che le considerazioni espresse dall’OR ricorrente attengono all’esercizio del suo potere regolamentare, quindi all’adozione di provvedimenti che presuppongono una valutazione propria dell’Amministrazione, anche mediante l’interpretazione e l’applicazione di norme e di principi dell’ordinamento in relazione alle statuizioni contenute nella sentenza n. 7725/2022 ». Per il Consiglio di Stato, il ricorso presentato da A.n.a.c. è inammissibile, anche perché l’esecuzione della sentenza n. 7725/2022 era stata già intrapresa, con l’approvazione della delibera n. 465 del 2022.
IV.2 - Con la sentenza n. 5974/2023, il Consiglio di Stato ha dichiarato, altresì, inammissibile il ricorso per ottemperanza proposto dalla DE GL, avendo rilevato che la procedura di adempimento dell’Amministrazione al decisum non si era ancora pienamente compiuta, quindi l’obbligo di conformarsi al giudicato era ancora in itinere: « Solo all’esito dell’attività di adempimento al dictum, contenuto nella sentenza 7725/2022, può essere consentito al Giudice dell’ottemperanza di valutare se il comportamento dell’Amministrazione abbia realizzato un’ottemperanza parziale o una vera e propria violazione/elusione del giudicato. Infatti, come noto, anche un’attuazione parziale o inesatta o elusiva deve essere annoverata nella nozione di inottemperanza, al pari dell’inerzia (cfr. Cons. Stato, n. 6501 del 2011). Tale assunto è in linea con i principi di effettività della tutela giurisdizionale, essendo concesso a questo Giudice di effettuare uno scrutinio della corretta esecuzione del giudicato solo nel caso in cui si sia definitivamente conclusa l’attività dell’Amministrazione ».
Il Consiglio di Stato ha ribadito, nell’occasione, che l’A.n.a.c. ha, comunque, un potere discrezionale nella determinazione del quomodo dell’adempimento alla sentenza n. 7725/2022 e che - essendo previsto un confronto tra OO.SS., ricorrenti in primo grado e OR - il giudice dell’ottemperanza non può indirizzare le scelte dell’ agere amministrativo; l’intervento giudiziale si concretizzerebbe in un’illegittima interferenza, nella fase dell’adempimento al dictum della sentenza.
V - Alla luce di quanto disposto dal Consiglio di Stato, con le due cennate decisioni 465/2022 e 625/2022, l’OR ha portato a termine le procedure di nuovo primo inquadramento del personale, in asserita esecuzione del giudicato di cui alla citata sentenza n. 7725/2022 del Consiglio di Stato.
Con la successiva delibera n. 417 del 13 settembre 2023, l’OR ha poi confermato e reso definitivo, nei confronti di tutto il personale (ricorrente e non ricorrente nella vicenda contenziosa conclusasi con la sentenza del Consiglio di Stato n. 7725 del 2022), quanto disposto con la precedente delibera n. 465/2022, prevedendo che si applichi la decorrenza economica dal 1° gennaio 2020 per tutti i dipendenti (anche non ricorrenti), già in servizio a quella data, ovvero della diversa data di assunzione, per i dipendenti assunti dopo il 1° gennaio 2020, con corresponsione dei relativi arretrati, senza riconoscere la maturazione degli interessi al personale non ricorrente.
In attuazione della delibera n. 417/2023, sono stati poi disposti i conseguenti adempimenti, anche di natura economica, nei confronti del personale e sono stati adottati i provvedimenti individuali di inquadramento per ciascun dipendente, nella rispettiva categoria di appartenenza (dirigenti, funzionari, impiegati amministrativi).
VI - All’indomani dell’adozione della citata delibera. n. 417/2023 e dei conseguenti provvedimenti individuali di inquadramento, la DE GL e alcuni dipendenti hanno proposto ricorso al Consiglio di Stato (n.r.g. 8126/2023), per l’esecuzione e l’ottemperanza della citata sentenza n. 7725/2022, previo accertamento e declaratoria della nullità (per violazione di giudicato) della delibera A.n.a.c. n. 417/2023, della presupposta delibera A.n.a.c. n. 465/2022, nonché dei singoli provvedimenti di inquadramento emessi.
Con la sentenza n. 3289/2024, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso per ottemperanza, statuendo sulla conformità al giudicato dell’attività svolta dall’A.n.a.c., nell’inquadramento del personale in attuazione della citata sentenza n. 7725/2022. Il ricorso è stato rigettato dal Consiglio di Stato, ritenendosi che “ l’ANAC, con le delibere impugnate, ha dato attuazione al giudicato di cui alla sentenza n. 7725 del 2022 di questo Consiglio di Stato, pertanto gli atti impugnati si sottraggono alle censure di nullità ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b) del c.p.a. ”.
VII - Gli atti con cui l’OR ha dato attuazione al decisum della sentenza del Consiglio di Stato n. 7725/2022 (ossia, le due delibere n. 465/2022 e n. 417/2023 di individuazione dei nuovi criteri di primo inquadramento e i singoli provvedimenti di inquadramento di ciascun dipendente) sono stati quindi impugnati dinanzi a questo T.a.r. dalla DE GL (n.r.g. 15424/2022), dai 38 firmatari del presente ricorso (n.r.g. 15222/2022) e con ulteriori ricorsi.
Gli atti dell’OR sono stati impugnati, a diverso titolo e per diversi motivi: la maggior parte ha contestato i nuovi criteri assunti per il primo inquadramento, ritenendoli inadeguati; alcuni di essi (ricorrenti aderenti alla sigla GL) hanno censurato la decisione di estendere l’inquadramento a tutti i dipendenti, in violazione del principio di efficacia del giudicato inter partes , mentre altri, all’opposto, hanno reclamato il diritto alla corresponsione degli arretrati, invocando l’efficacia ex tunc del nuovo inquadramento, con ciò che ne consegue.
VIII – Avuto riguardo al ricorso e ai motivi aggiunti in epigrafe indicati, a dire dei ricorrenti, il nuovo inquadramento, adottato con le delibere A.n.a.c. qui impugnate, contemplerebbe in sostanza la medesima tabella già annullata con l’Allegato III, non prevedendo alcuna ricostruzione di carriera individuale, né sanando la rilevata pretermissione del criterio della contiguità giuridica.
Inoltre, le dette delibere, seppure migliorative sotto l’aspetto economico rispetto all’inquadramento contenuto nell’Allegato III annullato dal Consiglio di Stato, sarebbero state emessa, senza il propedeutico accordo con le OO.SS. più rappresentative; esse non recepirebbero i principi e i criteri che il Consiglio di Stato ha ritenuto disattesi dall’annullato Allegato III, relativi all’effettiva e proporzionale ponderazione delle competenze maturate da ciascun dipendente e dell'esperienza professionale conseguita negli anni di attività presso altre pubbliche Amministrazioni.
Nel previgente sistema, di cui all’Allegato III annullato, un funzionario poteva ambire, come primo inquadramento, al 19° livello (corrispondente alla posizione retributiva PCM F7); nel nuovo inquadramento, adottato a seguito della citata sentenza n. 7725/2022, il 19° livello – a dire dei ricorrenti - non dovrebbe rappresentare un limite massimo (visto che il Regolamento AGCM ne prevede 62); analogamente, per i dirigenti il 21° livello non dovrebbe rappresentare un limite massimo (visto che il Regolamento AGCM ne prevede 51); e per gli impiegati, il 20° livello non dovrebbe rappresentare un limite massimo (visto che il Regolamento AGCM ne prevede 60).
I ricorrenti affermano che, per ottemperare a quanto statuito dal Consiglio di Stato, l’OR datoriale resistente avrebbe dovuto modificare la tabella di cui all’Allegato III annullato, adottando - per ciascun ricorrente - un provvedimento di nuovo inquadramento, a valle di una coerente ricostruzione di carriera, provvedendo - con opportuni correttivi percentuali - ad adeguare il trattamento economico, nei limiti delle risorse disponibili, sulla base dei criteri fissati dal Contratto collettivo di lavoro in vigore per l'OR garante della concorrenza e del mercato (AGCM), come statuito dall’art. 52-quater D.L. n. 50/2017 (convertito in legge n. 96/2017). Sennonché, a dire dei ricorrenti, l’A.n.a.c. avrebbe provveduto a statuire i singoli inquadramenti, dando solo parziale attuazione ai parametri di professionalità di cui al criterio della contiguità giuridica. Nel sistema di cui all’Allegato III annullato, la carriera di un funzionario, come primo inquadramento, iniziava dal livello “0” o dal livello 6 (corrispondenti entrambi alla posizione retributiva PCM F1); nel nuovo inquadramento, il livello 6 dovrebbe rappresentare – sempre a dire dei ricorrenti - un livello di partenza, in analogia con quanto accade presso l’AGCM.
IX – Ai fini dello scrutinio dei motivi di gravame, giova riassumere, qui di seguito, alcune delle statuizioni della citata sentenza del Consiglio di Stato n. 7725/2022, di cui anche in questa sede si chiede ottemperanza: a) i livelli sono indicatori di professionalità, “ considerato che, altrimenti, non si comprenderebbe sulla base di quali fattori e criteri un dipendente verrebbe ad essere inserito in una fascia anziché in un’altra ”; b) il “ primo inquadramento secondo il criterio della prossimità economica ha di fatto compromesso l’esperienza professionale maturata dal personale dipendente… Ciò determina una disomogeneità del trattamento retributivo, non equiparato alle conoscenze effettivamente maturate dal dipendente nel corso degli anni di carriera, in quanto ancorato a criteri di primo inquadramento automatici ”; c) “ Le tabelle stipendiali utilizzate per la trasposizione del personale ANAC, indicative dei soli livelli economici e non anche giuridici, non permettono di valorizzare il diverso ruolo svolto precedentemente dal personale nelle altre amministrazioni e la diversa professionalità acquisita ”; d) “ non è stata applicata una opportuna differenziazione dell’inquadramento in base agli anni di attività svolta dai dipendenti ”; e) prima dell’avvio delle trattative, non è stata certificata la rappresentatività delle OO.SS. partecipanti alle stesse, sicché l’accordo è stato approvato dalla minoranza sindacale (108 deleghe), laddove la sola GL detiene ben 113 deleghe; f) vi è stata “ irragionevolezza della scelta operata dall’Amministrazione ”, nonché violazione dei “ principi che regolamentano la par condicio tra i dipendenti ”; g) “ La scelta, infine, non appare in linea con i principi espressi nell’art. 3 del Regolamento sull’Ordinamento giuridico ed economico del personale ANAC ”.
Con riguardo all’asserita elusione delle precise statuizioni del giudicato, il Consiglio di Stato, con la menzionata successiva sentenza n. 3289 del 10.04.2024, ha ritenuto che, nei provvedimenti impugnati, non emerga alcun profilo di elusione o violazione del giudicato. In sostanza, può ritenersi che le pretese degli odierni ricorrenti siano state soddisfatte dall’A.n.a.c. la quale, in ottemperanza alla sentenza di annullamento n. 7725/2022, ha adottato dapprima la delibera n. 465/2022 – con la parametrazione al 100% rispetto alle tabelle stipendiali di AGCM per tutte le categorie di personale in servizio – e poi la delibera n. 417/2023 che ha reso definitivo quanto disposto, con la delibera n. 465/2022, nei confronti del personale A.n.a.c., stabilendo la decorrenza economica del nuovo inquadramento dal 1° gennaio 2020 per tutti i dipendenti.
X - Sgombrato il campo dalle censure riconducibili alla dedotta elusione o violazione di giudicato, sulle quali si è già espresso, rigettandole, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3289 del 2024, resta da vagliare la tenuta delle impugnate delibere A.n.a.c., in relazione ai motivi d’illegittimità (non di nullità) dedotti in gravame.
A tal riguardo, va detto che il Consiglio di Stato, nella citata sentenza n. 3289 del 2024, non ha esaminato soltanto le censure di nullità per violazione o elusione del giudicato, ma, in un lungo e diffuso obiter dictum , si è inoltrato nell’analisi dei profili di legittimità dei provvedimenti A.n.a.c., contestualmente all’esame dei criteri per il primo inquadramento giuridico del personale, declinati prima con la delibera n. 465 del 12 ottobre 2022, poi con la delibera n. 417 del 13 settembre 2023 e, per quanto qui d’interesse, ha opinato come segue.
X.1 - Rispetto alla contestata irrilevanza dei titoli di studio e dei titoli professionali maturati al 31 dicembre 2018, “ nell’esercizio del proprio potere regolamentare, l’ANAC, al fine di ottemperare ai principi enunciati nella sentenza n. 7725 cit., e quindi operare una opportuna differenziazione dell’inquadramento agli anni di attività svolta dal personale, ha ritenuto di rapportare il primo inquadramento ad un parametro oggettivo, inequivoco e riferibile a tutti i dipendenti: l’anzianità di servizio. Tale scelta appare ragionevole e priva di vizi logici, e perfettamente idonea a dare esecuzione alla sentenza ottemperanda, con la quale si è statuito la prevalenza del criterio della ‘contiguità giuridica’ rispetto a quello della ‘contiguità economica’. Il criterio dell’anzianità di servizio consente infatti di superare la disomogeneità del trattamento retributivo, non equiparato alle conoscenze effettivamente maturate dal dipendente nel corso della carriera. L’OR ha, infatti, provveduto ad inquadrare il personale in relazione al corrispondente livello di inquadramento nella classe stipendiale del CCNL Presidenza del Consiglio dei ministri, dando così il giusto rilievo alla esperienza professionale maturata dal dipendente con riferimento all’ultimo livello di inquadramento posseduto nella qualifica di appartenenza. Tale inquadramento, correttamente parametrato al criterio dell’anzianità di servizio, ha sostanzialmente tenuto conto dell’ultima qualifica posseduta, per il raggiungimento della quale è stata a suo tempo considerata la professionalità acquisita, nonché i titoli conseguiti. Questa Sezione ritiene che il suddetto criterio, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, si atteggia nei confronti dei dipendenti in termini favorevoli nell’applicazione del criterio della ‘contiguità giuridica’, dovendo dare rilievo alla professionalità maturata. Ai fini dell’applicazione di un criterio equo di inquadramento, è stato dato per scontato che, sulla base del semplice decorso del tempo, il dipendente ha conseguito l’esperienza professionale e acquisito abilità necessarie per lo svolgimento di compiti che richiedono cognizioni tecniche peculiari. L’OR ha ulteriormente valorizzato la professionalità attraverso il riconoscimento di livelli stipendiali aggiuntivi in relazione all’anzianità posseduta, maturata dal personale in servizio presso l’ANAC alla data di approvazione del piano di riordino, avvenuta con DPCM in data 1.2.2016, riconoscendo il primo livello stipendiale per ogni quinquennio di servizio (o frazione superiore a 2 anni e mezzo) prestato nella qualifica corrispondente a quella considerata per l’inquadramento presso pubbliche amministrazioni, fino ad un massimo di 4 livelli stipendiali, e riconoscendo il primo livello stipendiale per il triennio di servizio (o frazione superiore ad 1 anno e mezzo) prestato nella qualifica corrispondente a quella considerata per l’inquadramento dalla data di approvazione del Piano di riordino del 1 gennaio 2019 ”.
I titoli di studio e le attestazioni professionali sono stati ritenuti dal Consiglio di Stato poco influenti, ai fini della legittimità dei criteri di primo inquadramento; ad ogni modo, il nuovo sistema coniato dalle delibere A.n.a.c. impugnate è stato ritenuto valido e congruo. Difatti, con riguardo alla rilevanza dei titoli culturali, nonché alla sufficienza del parametro dell’anzianità, il Consiglio di Stato ha affermato che l’inquadramento che i ricorrenti avevano nella classe stipendiale del CCNL-Presidenza del Consiglio dei ministri, a suo tempo, era stato determinato anche sulla base dei titoli di studio posseduti, sicché questi restano assorbiti dai curricula dei dipendenti.
Tale avviso del Consiglio di Stato viene messo in parentesi e contestato dai ricorrenti, ma con argomenti deboli e generici che non minano la legittimità degli atti impugnati (semmai l’opportunità, cioè il merito insindacabile di essi), sicché può essere qui condiviso da questo T.a.r., che lo fa proprio.
X.2 - Rispetto alla dedotta assenza di attività istruttoria propedeutica, tale da rendere effettiva l’applicazione del criterio della ‘ contiguità giuridica ’ indicato nella precedente sentenza n. 7725/2022, il Consiglio di Stato, nella citata sentenza n. 3289 del 2024, ha incidentalmente affermato quanto segue: “ l’OR ha effettuato una articolata istruttoria, proprio in ragione delle diverse professionalità transitate, coinvolgendo le diverse sigle sindacali, e rendendo chiare le ragioni dei criteri di inquadramento adottati, tanto che DE Ugl Authority Anac e i 79 dipendenti sono stati in grado di articolare adeguatamente in ricorso le proprie difese”.
A tal riguardo, i ricorrenti deducono che il nuovo inquadramento “ si è sostanziato in una manciata di livelli aggiuntivi predeterminati e prefissati a seconda del blocco di anzianità nel quale il dipendente ricada, senza che l’entità degli incrementi ovvero delle delimitazioni del blocco di anzianità sia stato oggetto di specifiche indagini o studi o qualsivoglia ulteriore approfondimento ”.
Premesso che l’approfondimento vi è stato, essendo peraltro seguito alla trattativa e agli sviluppi del lungo contenzioso, anche tale argomento dei ricorrenti sconta il limite di pretendere una valutazione ab intrinseco del merito delle decisioni A.n.a.c., sicché esso è inammissibile, prima che infondato.
X.3 – Rispetto alla contestata adozione delle delibere impugnate in assenza di un accordo preventivo con la maggioranza delle OO.SS. rappresentative del personale, in asserita violazione di quanto previsto dal vigente Protocollo per la disciplina delle relazioni sindacali - che all’art. 11, comma 1, lett. a), individua tra le materie oggetto di accordo la “ disciplina del trattamento giuridico ed economico, ivi incluso il I inquadramento ” - il Consiglio di Stato ha incidentalmente osservato quanto segue: “ Diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, l’OR ha attivato il procedimento… convocando le OO.SS. rappresentative del personale e, nelle adunanze consigliari del 20 e del 28 settembre 2022, ha dato ‘mandato per avviare il confronto al riguardo, innanzi tutto con i ricorrenti e GL, anche per quanto attiene al riconoscimento degli arretrati, aprendo poi il confronto a tutte le OO.SS., per l’applicazione delle nuove tabelle per il futuro, sempre nei limiti di quanto consentito al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria nel tempo di quanto proposto’. A fronte di queste premesse, l’ANAC ha deliberato i nuovi criteri di primo inquadramento giuridico-economico del personale, formulando la proposta alle OO.SS. che hanno sostanzialmente condiviso l’impostazione di metodo. Successivamente, con nota prot. n. 78786 del 4 ottobre 2022 a firma del dirigente dell’Ufficio Risorse umane e formazione, la suddetta proposta è stata trasmessa a tutte le sigle sindacali ed al Collegio dei Revisori dei Conti dell’ANAC al fine di acquisire il relativo parere di competenza in ordine alla sostenibilità dell’impatto economico-finanziario a bilancio vigente, sulla base delle indicate stime prudenziali. Le sigle sindacali FI, CG e LC hanno dichiarato di non poter fornire il proprio assenso alla proposta nei termini disposti dall’OR, giudicando priva di fondamento giuridico la limitazione degli effetti retroattivi dell’adozione dei nuovi criteri di inquadramento e di nuove tabelle retributive in favore dei soli ricorrenti, in quanto l’annullamento di un atto avente effetti erga omnes produce gli stessi effetti nei confronti di tutto il personale. In particolare, la sigla sindacale LC ha precisato che ‘gli effetti ripristinatori non possono che estendersi in egual modo a favore di tutti i dipendenti. Non si comprende quindi (ed appare inaccettabile) una differenziazione della decorrenza degli effetti del nuovo inquadramento laddove si prevede di circoscrivere a beneficio dei soli ricorrenti gli effetti retroattivi dell’adozione di nuovi criteri di inquadramento e di nuove tabelle retributive’. L’OR ha comunque dato seguito ad alcune delle indicazioni delle OO.SS. FI, CG e LC, che hanno sollecitato l’adozione dei nuovi criteri di inquadramento e delle nuove tabelle retributive in favore di tutto il personale, e non solo a favore dei ricorrenti ”.
È utile rammentare, peraltro, che l’art. 40, comma 3-ter, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 prevede quanto segue: “ 3-ter. Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo ”.
Tale norma, anche se riferita al personale contrattualizzato della P.A. reca in sé un principio valido per tutti i dipendenti pubblici: che cioè la P.A. datoriale può regolamentare in via provvisoria i rapporti di lavoro oggetto di negoziazione sindacale, in attesa della stipula dei patti lavorativi con i sindacati.
Condividendo poi le considerazioni parentetiche del Consiglio di Stato, questo T.a.r. ritiene infondate le censure dei ricorrenti. Rispetto al coinvolgimento delle OO.SS. nel processo propedeutico all’accordo, in ossequio all’art. 11, comma 1, lett. a) del vigente Protocollo per la disciplina per le relazioni sindacali (“ Sono oggetto di accordo fra l'OR e le RSA i seguenti istituti concernenti il rapporto di lavoro del personale: a. disciplina del trattamento giuridico ed economico, ivi incluso il I inquadramento ”), la censura di difetto istruttorio appare generica e inattendibile, poiché il tavolo di relazioni sindacali è stato insediato, una trattativa si è svolta e tanto basta a far ritenere assolto l’onere di approfondimento istruttorio in capo all’OR resistente la quale, ascoltate le parti (che hanno avuto modo di formulare i loro rilievi), ha assunto una decisione meditata e congrua.
All’istanza di accesso agli atti formulata dall’GL (prot. n. 75754 del 18.09.2023), inerente il fascicolo istruttorio relativo alla delibera n. 417 del 13 settembre 2023, l’A.n.a.c. ha opposto un silenzio-rigetto, oggetto di autonoma impugnativa da parte dei ricorrenti, sicché di tale diniego ostensivo non mette conto occuparsi in questa sede.
X.4 – Rispetto alla denunciata insussistenza o erroneità dei presupposti fattuali e giuridici, con riferimento alle risultanze contabili e ai vincoli di bilancio, il criterio di stima dell’A.n.a.c. è stato ancorato ai bilanci preventivi, mentre i ricorrenti lo vorrebbero ancorato ai bilanci consuntivi dell’ultimo triennio: si tratta di una pretesa inattendibile, considerato che, in base ai vigenti principi della contabilità pubblica, la spesa può essere impegnata soltanto se vi è copertura nel bilancio di previsione, laddove le risultanze del consuntivo rilevano ai soli fini dell’accertamento dei residui attivi (di competenza) e dell’avanzo (di cassa), da accreditare sul bilancio preventivo di esercizio. In altri termini, il fatto che vi siano in astratto risorse finanziarie da destinare alla copertura della spesa per i nuovi inquadramenti non ha rilievo se quelle risorse non siano state effettivamente destinate dal bilancio di previsione a coprire la spesa.
X.5 – Rileva poi il Consiglio di Stato, nella citata sentenza n. 3289 del 2024, che: “ le generiche deduzioni difensive illustrate nel ricorso con riferimento ad asserite penalizzazioni per i ricorrenti in servizio alla data del 1.1.2019 sono rimaste prive di qualsiasi riscontro probatorio, atteso che non è stato specificamente indicato il nome di almeno uno dei ricorrenti che, per la specificità e peculiarità del livello professionale maturato, di fatto abbia subito un pregiudizio in sede di primo inquadramento, con riferimento alle competenze e titoli maturati nel corso della propria carriera ”.
In questo, si può ritenere che la scelta di adire il giudice amministrativo con un ricorso collettivo sia stata in effetti penalizzante, poiché ha messo in ombra le posizioni dei singoli ricorrenti. Nondimeno, resta non provato lo svantaggio subito dai ricorrenti in servizio alla data del 01.01.2019. Considerato poi che alcuni dei ricorrenti, oltre ad aver aderito al ricorso collettivo, hanno autonomamente proposto ricorsi individuali, residua per essi la possibilità che in quella sede le loro doglianze possano essere partitamente esaminate.
X.6 – A dire dei ricorrenti, il disposto primo inquadramento sarebbe illegittimo e penalizzante, poiché ripropone la trasposizione dei livelli AGCM - come già riportata nell’Allegato III, annullato dal Consiglio di Stato – mediante il cumulo di cinque annualità di esperienza pregressa per ogni livello aggiuntivo di progressione, risultando così che 20 anni di esperienza professionale pregressa siano valutati in quattro livelli di progressione.
Rileva, all’uopo, il Consiglio di Stato, nella citata sentenza n. 3289 del 2024, quanto segue: “ Non si può predicare, come sostengono i ricorrenti, che il suddetto inquadramento sia pregiudizievole per il personale con esperienza pluridecennale (in parte prossimo alla pensione o anche posto in quiescenza nel frattempo), il quale aspira ad ottenere il maggior vantaggio utilizzando unicamente il criterio dell’anzianità di servizio, dovendosi dare rilievo al fatto che la eterogeneità delle precedenti esperienze professionali non può essere assimilata automaticamente in base a un mero rapporto di equivalenza, al periodo successivo, di ingresso del personale ANAC nel regime di lavoro pubblicistico non contrattualizzato ”.
I ricorrenti, a tal riguardo, ritengono che vi sia stata una disparità di trattamento, poiché “ 20 anni di anzianità di servizio presso ANAC ante 1.1.2019 sono stati valutati da ANAC in appena 4 livelli, mentre 5 anni di anzianità di servizio presso ANAC post 1.1.2019 sono stati valutati dalla stessa ANAC non meno di 5 livelli e più comunemente tra i 10 e i 15 livelli. Ne consegue che, proiettando questo trend nel prossimo futuro, 10 anni di anzianità di servizio post 1.1.2019 varranno tra i 10 e i 30 livelli, mentre 20 anni di anzianità di servizio ante 1.1.2019 sono stati valutati in soli 4 livelli ”.
In realtà, il mutamento diacronico di regime giuridico-economico, da un periodo a un altro, non integra una vera e propria disparità di trattamento, specie se chi se ne duole si è in qualche misura avvantaggiato anche del regime normativo ed economico tra i due più favorevole. Se così fosse, ogni incremento retributivo ed ogni miglior trattamento acquisito nel tempo sarebbe un’offesa iniqua a chi non ne ha fruito nel passato.
Si tratta, invece, di una normale evoluzione delle dinamiche retributive e di trattamento, peraltro condizionate dalle relazioni sindacali, evoluzione che può far registrare incrementi o decrementi, in relazione a molteplici fattori, ivi comprese le esternalità economico-finanziarie e la pesatura delle posizioni pregresse. Il fatto che la provenienza da altre pubbliche Amministrazioni possa influire sfavorevolmente sul regime normativo ed economico dei dipendenti è compatibile con tali dinamiche, specie quando nelle Amministrazioni di provenienza il trattamento lavorativo sia stato meno vantaggioso; sicché i ricorrenti non possono pretendere, con la certezza di ottenerla, la piena valorizzazione dei loro periodi antecedenti al 1° gennaio 2019.
X.7 – I ricorrenti invocano per loro stessi un trattamento similare o analogo a quello del personale di altre TI , ma è evidente che, pur nel consentito parallelismo, ogni OR abbia la propria organizzazione interna, le proprie risorse finanziarie, la propria autonomia organizzativa, sicché il confronto tra i diversi regimi può essere indicativo, ma non vincolante.
Invero, a tenore dell’art. 2, comma 28, della legge n. 481/1995, recante “ Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle OR di regolazione dei servizi di pubblica utilità ”, ciascuna OR amministrativa indipendente ha un proprio potere regolamentare per definire l’organizzazione interna, il funzionamento, la pianta organica del personale, l’ordinamento delle carriere e, “ in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l’OR garante della concorrenza e del mercato e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative, il trattamento giuridico ed economico del personale ”.
Con l’approvazione del Regolamento A.n.a.c. sull’ordinamento giuridico ed economico del personale, avvenuta il 9 gennaio 2019, è stata recepita la disciplina delle altre OR amministrative indipendenti, la cui normativa di riferimento si ispira ai principi generali contenuti nella legge 14 novembre 1995 n. 481. I principi richiamati da quella normativa sono riconducibili alla piena autonomia di valutazione e di determinazione delle OR amministrative indipendenti, cioè alla piena autonomia organizzativa, contabile e amministrativa (art. 2, commi 5 e 27).
X.8 – Deve, infine, considerarsi che la delibera A.n.a.c. n. 465/2022, confermata dalla successiva delibera n. 417 del 13.9.2023, ha mantenuto immutata la previsione d’incremento di due livelli giuridici aggiuntivi, ma solo per il personale dirigenziale e operativo, essendo venuta meno la motivazione posta alla base del precedente Accordo, prevedente una limitazione a due categorie dei livelli incrementali, motivazione che sarebbe stata quella, avente natura compensativa, di parametrare ai dirigenti l’incremento retributivo per i funzionari (in misura variabile tra l’86% e il 94%).
A dire dei ricorrenti, sarebbe evidente la disparità di trattamento per i funzionari A.n.a.c. i quali non hanno beneficiato dei due livelli giuridici aggiuntivi di inquadramento (a differenza di operativi e dirigenti) ma non hanno ottenuto neppure l’ambita parametrazione.
Tale censura è inammissibile, poiché proposta con un ricorso collettivo da ricorrenti che rivestono posizioni disomogenee (dirigenziali, operative e direttive), in potenziale conflitto tra loro, i quali dunque non possono far valere, con un unico ricorso, interessi diversi e divergenti tra loro.
La censura è altresì infondata, in quanto la parametrazione alla dirigenza dell’incremento retributivo per i funzionari esula dal contenuto delle citate delibere n. 465/2022 e n. 417/2023 (riguardanti il primo inquadramento), sicché può ancora essere conseguita, previ accordi negoziali, mediante futuri atti organizzativi dell’OR.
XI – Anche i motivi aggiunti, che in parte ripropongono le censure del ricorso introduttivo, sono da ritenersi infondati.
XI.1 – Come dedotto dall’OR resistente, la proposta d’inquadramento adottata, compatibilmente con le esigenze di bilancio, è rispettosa del “ percorso professionale maturato da ciascun dipendente nel corso della propria carriera lavorativa, dando così attuazione al criterio della contiguità giuridica (invocato dai dipendenti e condiviso dall’adito Consiglio di Stato) ”.
In effetti, l’adozione del criterio della contiguità giuridica , in luogo di quello più limitativo della contiguità economica , è sufficiente ad ovviare al vizio a suo tempo rilevato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 7725 del 2022.
Sul piano economico, l’attribuzione di un numero medio di due livelli aggiuntivi appare non irragionevole. Va, all’uopo, considerato che l’incremento stipendiale nel passaggio dal comparto “Amministrazioni pubbliche statali” a quello “OR”, comporta un aumento da un minimo dell’11% al massimo del 52% dello stipendio, sicché non può esservi in capo ai dipendenti di A.n.a.c. un’aspettativa tutelata a conservare tutti i vantaggi del vecchio trattamento, cumulandoli con quelli del nuovo.
XI.2 – L’impugnata delibera n. 471/2023 ha in parte confermato l’impianto della precedente delibera n. 465/2022 ma lo ha anche modificato nelle parti in cui quest’ultima non applicava il criterio della contiguità giuridica .
Il d.P.C.M. 26.06.2015, ancorché richiamato dal d.P.C.M. 01.02.2016 (di approvazione del piano di riordino del ruolo organico di A.n.a.c.), nella parte in cui individua una corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento di provenienza e quelli di destinazione, costituisce atto di indirizzo che non può vincolare il potere di autonomia organizzativa dell’OR.
XI.3 – La censurata violazione della riserva di accordo non sussiste, per le ragioni già illustrate: l’OR ha il potere di regolare la propria organizzazione e può farlo, ancorché in via transitoria, anche in assenza di accordo sindacale.
XI.4 – L’OR, a giusta ragione, ritiene di non essere obbligata a riprodurre in modo pedissequo gli specifici livelli di primo inquadramento storicamente riconosciuti dall'AGCM, all'atto della sua istituzione. L’art. 52-quater D.L. n. 52/2017, convertito in legge n. 96/2017, attribuisce espressamente all’A.n.a.c. il potere di definire, con proprio Regolamento, “ l'ordinamento giuridico ed economico del proprio personale ”. In via più generale, la legge n. 481/1995 stabilisce (all’art. 2, comma 28) che ciascuna OR definisce, con propri Regolamenti, le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo.
XI.5 – L’OR ha autonomia organizzativa anche con riguardo alla disciplina del trattamento di fine servizio o di fine rapporto, sicché – pur conformandosi ai principi - può discostarsi dai criteri, in quanto l’AGCM costituisce modello di riferimento, non paradigma vincolante per l’ordinamento di A.n.a.c., la quale, come già ripetuto, possiede una propria autonomia organizzativa (cfr.: Cons. Stato I, parere n. 509 del 7 febbraio 2019).
XI.6 – La delibera n. 417/2023 conferma, nei confronti del “ personale ricorrente e non ricorrente nell’ambito della procedura giudiziaria conclusasi con la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V., n. 7725 del 5 settembre 2022, quanto disposto con la Delibera ANAC n. 465 del 12 ottobre 2022, provvedendo che si applichi la decorrenza economica del 1° gennaio 2020 per tutti i dipendenti, anche non ricorrenti, già in servizio a quella data, ovvero dalla data di assunzione per tutti i dipendenti che sono stati assunti successivamente al 1° gennaio 2020, senza che siano riconosciuti gli interessi al personale non ricorrente ”. In effetti, si tratta di una corretta esecuzione del giudicato amministrativo, laddove il riconoscimento degli interessi legali è compreso nella condanna giudiziale e riguarda coloro che hanno avuto parte nel giudizio cui si dà esecuzione (cfr.: Cons. Stato VI, 16.03.2020 n. 1865). Resta fermo che il restante personale può chiedere il medesimo riconoscimento, fatti salvi gli effetti della prescrizione. Nel caso di specie, i ricorrenti non precisano chi di loro ha ricevuto la corresponsione degli interessi e chi non l’ha ricevuta, sicché la domanda ne risulta perplessa e generica, come tale inammissibile.
XII - In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti. Stante la novità delle questioni esaminate, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge perché infondati.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'OR amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025, con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
Dario Aragno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.