Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 11/03/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2333 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. nato a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nata a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti rispettivamente dall'avv. SPINELLI STEFANO e dall'avv. PIAZZA LUCA con ricorso depositato in data 05/11/2024, adivano l'intestato Tribunale rappresentando di voler disciplinare di comune accordo i rapporti tra le parti in relazione al figlio/ai figli nata a [...], il [...]. Persona_1
Pertanto, domandavano l'omologa del seguente accordo: 1) dare atto che la ex casa famigliare sita in (Fc) Cesenatico Frazione Villamarina Via Acquario n. 53/B, di proprietà di viene assegna a quest'ultima Parte_1 che ivi vivrà unitamente alla figlia;
Per_1
2) dichiarare che la figlia maggiorenne continuerà ad abitare con la madre Per_1 presso la ex casa famigliare sita in (Fc) Cesenatico Frazione Villamarina Via Acquario n. 53/B con possibilità per la stessa di essere ospitata dal padre presso la sua abitazione;
3) dichiarare che ciascun genitore si impegnerà a collaborare in modo sincero e solidale con l'altro genitore, secondo i principi di correttezza e buona fede, affinché sia garantito l'armonico sviluppo psico-fisico di . I genitori si impegnano altresì Per_1
a mantenere un rapporto di collaborazione sereno e stabile, cercando di agevolarsi vicendevolmente nell'esercizio della loro rispettiva genitorialità. I Sigg. e CP_1 collaboreranno altresì per favorire ogni relazione della figlia con entrambi i Pt_1 genitori;
4) dichiarare che in virtù di quanto scritto sopra, al padre sarà consentito trascorrere il suo tempo con la figlia ogni volta che lo vorrà la figlia stessa;
1
Unicredit IT 76 U 0200 824 000 000 43 008 2322. Tale somma sarà rivalutabile secondo gli indici Istat. Il tutto fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della medesima;
6) stabilire che il Sig. contribuirà nella misura del 50% alle spese CP_1 straordinarie sostenute per la figlia e come individuate nel protocollo del Tribunale di Forlì vigente al momento della firma del presente atto;
7) stabilire che in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, WhatsApp, e- mail, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta entro i suddetti dieci giorni, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione, è dovuto entro dieci giorni dall'esibizione del documento di spesa;
8) dare atto che i ricorrenti dichiarano reciprocamente che spettano interamente a i benefici di detrazione in misura del 100 %, le detrazioni delle spese Parte_1 straordinarie che saranno sostenute per le dette spese;
9) ciascuna parte provvederà a corrispondere i compensi dovuti al proprio difensore, con obbligo di dividere nella misura del 50% le spese per l'introduzione del presente giudizio e con rinuncia alla solidarietà così come disposta dall'art. 13 comma 8 L.P.F. Acquisito il parere del Pubblico Ministero, all'esito dell'udienza a trattazione scritta, osserva il Collegio che non vi sono ragioni oggettive che ostino all'accoglimento delle richieste formulate dalle parti nel ricorso congiunto. Entrambe le parti hanno, infatti, congiuntamente concordato condizioni che sono da considerarsi senza dubbio confacenti al preminente interesse della prole, per quanto maggiorenne.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, dispone in conformità a quanto pattuito dalle parti nel ricorso congiunto dalle stesse depositato il 05/11/2024 e riportato in parte motiva. Compensa le spese di lite tra le parti, come da accordo. Prende atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Forlì, 11/03/2025
Il Presidente
Massimo Di Patria
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