Sentenza 5 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 05/04/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. DIVORZIO FIGLI MINORI/NON AUTONOMI
Repubblica Italiana N. _______/______, R.G. DIV.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 26.02.2025, da
1) (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Roccapiemonte (SA), Via Roma n. 88, cittadino italiano,
con l'Avv. Alwin H. Costantino
e
2) (C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
OR (CO), Via Molera n. 19/A, cittadina italiana con l'Avv. Alwin H. Costantino,
i quali hanno contratto matrimonio civile nel Comune di OR (CO) in data 02.10.2010 (anno
2010, atto n. 3, parte I, serie Ufficio 1)
separati con sentenza del Tribunale di Como – Sez. Prima Civile – n. 1050 pubblicata il 05.08.2019 (RG n.
3879/2018) – Pres. Dott.ssa Donatella Montanari, Est. Dott.ssa Giulia Troina
(passata in giudicato, v. documenti in atti).
con i seguenti figli minori:
- (C.F. ), a Como (CO) il 04.07.2009, cittadino italiano, minore di Persona_1 C.F._3
età non economicamente autosufficiente;
- (C.F. ), a Como (CO) il 08.02.2011, cittadino italiano, minore di Parte_3 C.F._4
età non economicamente autosufficiente.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 26.02.2025, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
a) affidamento condiviso dei figli minori e con collocazione degli stessi presso Pt_3 Persona_1
la residenza della madre in (I) OR (CO), Via Molera, n. 19/a ove vivono da sempre e facoltà del padre di vederli e tenerli con sé ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ludici degli stessi, fatto salvo comunque il diritto di visita nei seguenti modi e termini:
i) nei fine settimana dal Venerdì alla domenica, con spese di viaggio a carico del padre, sia che quest'ultimo decida di recarsi personalmente dai figli sia che venga organizzata una trasferta presso il domicilio del padre,
previo accordo da assumersi con la SI.ra con almeno un mese di anticipo;
Parte_2
ii) durante le vacanze estive per un periodo da 15 a 30 giorni anche non consecutivi, previo accordo da assumersi con la madre con almeno un mese di anticipo;
iii) durante le altre Festività natalizie, pasquali, ecc. alternativamente con la madre, anche per più giorni consecutivi, previo accordo da assumersi con almeno un mese di anticipo e nel rispetto del principio di alternanza;
b) il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma Pt_1 Parte_2
di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuno di essi) importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT,
somma che sarà corrisposta anticipatamente, entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di febbraio
2025;
c) quanto alle spese extra si osserverà il Protocollo di indicazione delle spese extra assegno di mantenimento per i figli minori o maggiorenni non autonomi economicamente, approvato dal Tribunale di
Como in data 24.05.2018; tali spese saranno da suddividersi nella misura del 50% a carico di ciascun coniuge;
d) i coniugi concedono sin d'ora reciprocamente l'autorizzazione a ottenere il rilascio del passaporto e comunque di tutti quei documenti per l'ottenimento dei quali occorrerebbe il consenso di entrambi;
e) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e quindi rinunciano reciprocamente a ogni richiesta di mantenimento.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che gli stessi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo, dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti, deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
(SA), Via Roma n. 88, cittadino italiano, e (C.F. ), Parte_2 C.F._2 nata a [...] il [...], residente in [...], cittadina italiana,
i quali hanno contratto matrimonio civile nel Comune di OR (CO) in data 02.10.2010 (anno
2010, atto n. 3, parte I, serie Ufficio 1),
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OR (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge nonché alla comunicazione anche al Comune di
OR (CO) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in COMO, il 4.4.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Barbara Cao