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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/12/2024, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 1031/2023
Udienza del 10/12/2024
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1031/2023 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Battimelli
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), in
[...] P.IVA_2 persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis cod. proc. civ., dalla Dott.ssa Elvira Sarubbi, Funzionaria dell'Amministrazione
- RESISTENTE -
Pagina 1 di 10 R.G. LAV. N. 1031/2023
avente ad oggetto: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo (art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015).
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 12/05/2023, ha Parte_1 chiesto che le venga riconosciuto il diritto al beneficio economico di €
500,00 annui da usufruire tramite la c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo” (istituita dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015), in ragione del servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21,
2021/22 e 2022/23, quindi per un ammontare complessivo di € 2.500,00.
In subordine, in caso di rigetto della domanda principale, la ricorrente chiede che questo Giudice voglia sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 121, 122, 123 e 124 della legge n. 107 del 2015, per violazione degli artt. 3, 35, e 97 Cost.
La ricorrente ha dedotto di essere stata esclusa dalla platea degli aventi diritto all'erogazione del bonus in quanto docente non di ruolo.
Inoltre, ha evidenziato che la propria attività di docenza scaturiva da plurimi contratti di supplenza a tempo determinato, susseguitisi nel corso degli anni scolastici.
2. Si è costituito il e, per esso, Controparte_1
l' Controparte_2
, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso,
[...] sostenendo che, a causa delle brevi supplenze, la ricorrente non possiede il requisito dell'annualità della docenza, previsto dalla recente giurisprudenza di legittimità ai fini dell'erogazione del bonus ai docenti non di ruolo.
3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Pagina 2 di 10 R.G. LAV. N. 1031/2023
4. La c.d. “Carta elettronica del docente” è stata istituita dal comma
121 dell'art. 1 della legge n. 107/2015 «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali».
La disposizione precisa che «la Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_3
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
[...] inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
La fruizione è stata, tuttavia, limitata dalla citata disposizione legislativa al solo personale «docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», così escludendo il personale non di ruolo.
5. Al riguardo, la Corte di Giustizia dell'UE, con ordinanza del 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/21 (UC / ), Controparte_1 ha ritenuto che:
«La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1
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determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea …».
6. Recependo la decisione europea, la Sezione Lavoro della Suprema
Corte, chiamata a pronunciarsi sulla questione in sede di rinvio pregiudiziale operato dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto ai sensi dell'art. 363-bis cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 3 del D. Lgs. n.
149/2022), si è recentemente espressa con la sentenza n. 29961/2023
(cui si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ.), la quale, compiendo un articolato excursus sulla ratio istitutiva del bonus e collocandolo sistematicamente all'interno dell'intera struttura normativa prevista per la formazione del personale docente generalmente inteso, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore
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corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948
n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (Cass., Sez. Lav., Sent. n. 29961/2023).
7. Orbene, dalla documentazione prodotta in giudizio sia da parte ricorrente (doc. n.
2 - contratti di lavoro) sia da parte resistente (doc. n.
2 - stato matricolare completo), si evince che la ricorrente ha prestato servizio di docenza con contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie.
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7.1. Secondo recente giurisprudenza di merito, la domanda di accertamento del diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (c.d. “Carta Docenti”) è meritevole di accoglimento anche nel caso di plurimi contratti per supplenze brevi e saltuarie.
Si richiama sul punto la giurisprudenza della Corte d'Appello di Torino,
Sezione Lavoro (sentenza n. 165/2024), da ultimo recepita dal Tribunale di Ivrea (sentenza n. 511/2024).
In particolare, la Corte territoriale piemontese ha evidenziato che: «è vero che la Cassazione, nella sentenza 29961/23, ha ritenuto sussistere una connessione tra il beneficio della carta docenti all'anno scolastico e la didattica annua ma è altrettanto vero che la Corte, non pronunciandosi per ragioni processuali sulla rilevanza delle supplenze brevi e temporanee, ha affermato che “l'avere il legislatore riferito il beneficio all'anno scolastico non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”, fornendo così un'utile indicazione nel senso della spettanza del diritto in tutti quei casi in cui, come nella specie, la continuità della prestazione lavorativa sia tale da elidere qualsiasi differenza con il lavoro svolto dal docente di ruolo.
Pur avendo la Cassazione ritenuto in sé inidoneo il dato normativo dei
180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico in quanto tali disposizioni non si prestano a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'annualità di una didattica, tuttavia non ha escluso “la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica annuale di cui all'art. 4 comma 1 e 2 L. n.
124 del 1999 il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche” e detto
“periodo mimino proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche” ai sensi dell'art. 4 comma 2 L. n. 124 del 1999
(“alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al
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termine dell'anno scolastico si provvede, mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche") decorre dal 31 dicembre al 30 giugno.
Il rapporto di lavoro oggetto di giudizio risulta de facto continuo e in essere fino al termine delle attività didattiche con la conseguenza che, ai fini della fruizione del beneficio di cui all'articolo 1 comma 121 della L. n.
107 del 2015, la posizione dell'appellante è equiparabile a quella del docente di ruolo poiché ella ha di fatto prestato una docenza annua con la conseguenza che non può esserle negato il beneficio economico in questione attesa la piena equiparabilità tra il suo impegno lavorativo e quello del docente di ruolo” (Corte App. Torino, Sezione Lavoro, sentenza
17 aprile-24 maggio 2024, n. 165).
8. Premesso quanto sin qui esposto, è evidente che i contratti stipulati dalla ricorrente, pur essendo molteplici e di breve durata, sono consecutivi e, pertanto, il rapporto di lavoro creatosi è da ritenersi de facto continuativo, essendosi svolto sostanzialmente senza soluzione di continuità (in tal senso, si veda, di recente, Tribunale di Roma, sentenza
10 ottobre 2024, n. 10026).
8.1. In particolare, dallo stato matricolare risulta che la ricorrente ha prestato servizio nei periodi di seguito specificati: relativamente all'a.s. 2018/2019:
- dal 10/10/2018 al 31/10/2018;
- dal 01/11/2018 al 02/12/2018;
- dal 03/12/2018 al 10/12/2018;
- dal 11/12/2018 al 14/01/2019;
- dal 15/01/2019 al 09/02/2019;
- dal 10/02/2019 al 30/06/2019; relativamente all'a.s. 2019/2020:
- dal 23/09/2019 al 24/09/2019;
- dal 25/09/2019 al 22/10/2019;
- dal 23/10/2019 al 20/11/2019;
- dal 21/11/2019 al 17/12/2019;
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- dal 18/12/2019 al 01/01/2020;
- dal 02/01/2020 al 01/03/2020;
- dal 02/03/2020 al 01/06/2020;
- dal 02/06/2020 al 30/06/2020; relativamente all'a.s. 2020/2021:
- dal 30/09/2020 al 05/10/2020;
- dal 06/10/2020 al 06/10/2020;
- dal 07/10/2020 al 25/10/2020;
- dal 26/10/2020 al 28/10/2020;
- dal 03/11/2020 al 30/06/2021; relativamente all'a.s. 2021/2022:
- dal 30/09/2021 al 14/10/2021;
- dal 18/10/2021 al 30/12/2021;
- dal 31/12/2021 al 31/12/2021;
- dal 01/01/2022 al 31/03/2022;
- dal 01/04/2022 al 15/06/2022; relativamente all'a.s. 2022/2023:
- dal 11/10/2022 al 17/10/2022;
- dal 21/10/2022 al 21/10/2022;
- dal 24/10/2022 al 28/10/2022;
- dal 02/11/2022 al 01/12/2022;
- dal 02/12/2022 al 02/12/2022;
- dal 03/12/2022 al 05/12/2022;
- dal 06/12/2022 al 12/12/2022;
- dal 13/12/2022 al 22/12/2022;
- dal 09/01/2023 al 11/01/2023;
- dal 12/01/2023 al 13/01/2023;
- dal 14/01/2023 al 31/01/2023;
- dal 01/02/2023 al 15/02/2023;
- dal 16/02/2023 al 05/03/2023;
- dal 06/03/2023 al 12/03/2023;
- dal 13/03/2023 al 14/03/2023;
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- dal 15/03/2023 al 16/03/2023;
- dal 17/03/2023 al 20/03/2023;
- dal 21/03/2023 al 23/03/2023;
- dal 24/03/2023 al 05/04/2023;
- dal 12/04/2023 al 14/04/2023;
- dal 15/04/2023 al 21/04/2023;
- dal 26/04/2023 al 05/05/2023;
- dal 06/05/2023 al 10/05/2023;
- dal 11/05/2023 al 14/05/2023;
- dal 15/05/2023 al 22/05/2023;
- dal 23/05/2023 al 09/06/2023;
- dal 10/06/2023 al 13/06/2023;
- dal 14/06/2023 al 16/06/2023;
- dal 17/06/2023 al 28/06/2023.
8.2. Pur se non in forza di un unico contratto, ma di una pluralità di contratti a tempo determinato (ovvero con il conferimento di supplenze brevi e temporanee ex art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999), che si sono susseguiti sostanzialmente senza soluzione di continuità, la ricorrente ha quindi svolto un servizio del tutto equiparabile, quanto a durata minima (sei mesi), a quello prestato dai docenti incaricati per la
“copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico”, in relazione ai quali “si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche” ovvero sino al 30 giugno (art. 4, comma 2, della legge n.
124/1999), per i quali la Suprema Corte ha riconosciuto il diritto al bonus per cui è causa.
8.3. Conseguentemente, alla ricorrente non può essere negato, a pena di una discriminazione irragionevole, il beneficio richiesto per i cinque anni scolastici sopra elencati.
9. Si deve infine ritenere che la ricorrente sia ancora interna al sistema delle docenze scolastiche (non avendo dedotto alcunché in senso
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contrario nelle note di trattazione scritta depositate in data 25/11/2024), sicché la predetta ha diritto all'adempimento in forma specifica, come statuito dalla Suprema Corte (principio di diritto n. 2).
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico Parte_1 di € 500,00 annui mediante la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, con riferimento agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e, quindi, per un importo complessivo di
€ 2.500,00, oltre interessi legali con decorrenza dalla data del diritto all'accredito e fino alla concreta attribuzione;
- condanna il a mettere Controparte_1
a disposizione della ricorrente la c.d. “Carta elettronica del docente” e ad accreditarvi l'importo sopra specificato;
- condanna il al Controparte_1 pagamento delle spese di lite che si liquidano nelle somme di €
49,00 per esborsi ed € 1.050,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n.
55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. Roberto Battimelli.
Così deciso in Catanzaro, in data 10 dicembre 2024
Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Udienza del 10/12/2024
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1031/2023 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Battimelli
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), in
[...] P.IVA_2 persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis cod. proc. civ., dalla Dott.ssa Elvira Sarubbi, Funzionaria dell'Amministrazione
- RESISTENTE -
Pagina 1 di 10 R.G. LAV. N. 1031/2023
avente ad oggetto: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo (art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015).
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 12/05/2023, ha Parte_1 chiesto che le venga riconosciuto il diritto al beneficio economico di €
500,00 annui da usufruire tramite la c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo” (istituita dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015), in ragione del servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21,
2021/22 e 2022/23, quindi per un ammontare complessivo di € 2.500,00.
In subordine, in caso di rigetto della domanda principale, la ricorrente chiede che questo Giudice voglia sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 121, 122, 123 e 124 della legge n. 107 del 2015, per violazione degli artt. 3, 35, e 97 Cost.
La ricorrente ha dedotto di essere stata esclusa dalla platea degli aventi diritto all'erogazione del bonus in quanto docente non di ruolo.
Inoltre, ha evidenziato che la propria attività di docenza scaturiva da plurimi contratti di supplenza a tempo determinato, susseguitisi nel corso degli anni scolastici.
2. Si è costituito il e, per esso, Controparte_1
l' Controparte_2
, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso,
[...] sostenendo che, a causa delle brevi supplenze, la ricorrente non possiede il requisito dell'annualità della docenza, previsto dalla recente giurisprudenza di legittimità ai fini dell'erogazione del bonus ai docenti non di ruolo.
3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Pagina 2 di 10 R.G. LAV. N. 1031/2023
4. La c.d. “Carta elettronica del docente” è stata istituita dal comma
121 dell'art. 1 della legge n. 107/2015 «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali».
La disposizione precisa che «la Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_3
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
[...] inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
La fruizione è stata, tuttavia, limitata dalla citata disposizione legislativa al solo personale «docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», così escludendo il personale non di ruolo.
5. Al riguardo, la Corte di Giustizia dell'UE, con ordinanza del 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/21 (UC / ), Controparte_1 ha ritenuto che:
«La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1
Pagina 3 di 10 R.G. LAV. N. 1031/2023
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea …».
6. Recependo la decisione europea, la Sezione Lavoro della Suprema
Corte, chiamata a pronunciarsi sulla questione in sede di rinvio pregiudiziale operato dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto ai sensi dell'art. 363-bis cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 3 del D. Lgs. n.
149/2022), si è recentemente espressa con la sentenza n. 29961/2023
(cui si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ.), la quale, compiendo un articolato excursus sulla ratio istitutiva del bonus e collocandolo sistematicamente all'interno dell'intera struttura normativa prevista per la formazione del personale docente generalmente inteso, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore
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corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948
n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (Cass., Sez. Lav., Sent. n. 29961/2023).
7. Orbene, dalla documentazione prodotta in giudizio sia da parte ricorrente (doc. n.
2 - contratti di lavoro) sia da parte resistente (doc. n.
2 - stato matricolare completo), si evince che la ricorrente ha prestato servizio di docenza con contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie.
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7.1. Secondo recente giurisprudenza di merito, la domanda di accertamento del diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (c.d. “Carta Docenti”) è meritevole di accoglimento anche nel caso di plurimi contratti per supplenze brevi e saltuarie.
Si richiama sul punto la giurisprudenza della Corte d'Appello di Torino,
Sezione Lavoro (sentenza n. 165/2024), da ultimo recepita dal Tribunale di Ivrea (sentenza n. 511/2024).
In particolare, la Corte territoriale piemontese ha evidenziato che: «è vero che la Cassazione, nella sentenza 29961/23, ha ritenuto sussistere una connessione tra il beneficio della carta docenti all'anno scolastico e la didattica annua ma è altrettanto vero che la Corte, non pronunciandosi per ragioni processuali sulla rilevanza delle supplenze brevi e temporanee, ha affermato che “l'avere il legislatore riferito il beneficio all'anno scolastico non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”, fornendo così un'utile indicazione nel senso della spettanza del diritto in tutti quei casi in cui, come nella specie, la continuità della prestazione lavorativa sia tale da elidere qualsiasi differenza con il lavoro svolto dal docente di ruolo.
Pur avendo la Cassazione ritenuto in sé inidoneo il dato normativo dei
180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico in quanto tali disposizioni non si prestano a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'annualità di una didattica, tuttavia non ha escluso “la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica annuale di cui all'art. 4 comma 1 e 2 L. n.
124 del 1999 il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche” e detto
“periodo mimino proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche” ai sensi dell'art. 4 comma 2 L. n. 124 del 1999
(“alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al
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termine dell'anno scolastico si provvede, mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche") decorre dal 31 dicembre al 30 giugno.
Il rapporto di lavoro oggetto di giudizio risulta de facto continuo e in essere fino al termine delle attività didattiche con la conseguenza che, ai fini della fruizione del beneficio di cui all'articolo 1 comma 121 della L. n.
107 del 2015, la posizione dell'appellante è equiparabile a quella del docente di ruolo poiché ella ha di fatto prestato una docenza annua con la conseguenza che non può esserle negato il beneficio economico in questione attesa la piena equiparabilità tra il suo impegno lavorativo e quello del docente di ruolo” (Corte App. Torino, Sezione Lavoro, sentenza
17 aprile-24 maggio 2024, n. 165).
8. Premesso quanto sin qui esposto, è evidente che i contratti stipulati dalla ricorrente, pur essendo molteplici e di breve durata, sono consecutivi e, pertanto, il rapporto di lavoro creatosi è da ritenersi de facto continuativo, essendosi svolto sostanzialmente senza soluzione di continuità (in tal senso, si veda, di recente, Tribunale di Roma, sentenza
10 ottobre 2024, n. 10026).
8.1. In particolare, dallo stato matricolare risulta che la ricorrente ha prestato servizio nei periodi di seguito specificati: relativamente all'a.s. 2018/2019:
- dal 10/10/2018 al 31/10/2018;
- dal 01/11/2018 al 02/12/2018;
- dal 03/12/2018 al 10/12/2018;
- dal 11/12/2018 al 14/01/2019;
- dal 15/01/2019 al 09/02/2019;
- dal 10/02/2019 al 30/06/2019; relativamente all'a.s. 2019/2020:
- dal 23/09/2019 al 24/09/2019;
- dal 25/09/2019 al 22/10/2019;
- dal 23/10/2019 al 20/11/2019;
- dal 21/11/2019 al 17/12/2019;
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- dal 18/12/2019 al 01/01/2020;
- dal 02/01/2020 al 01/03/2020;
- dal 02/03/2020 al 01/06/2020;
- dal 02/06/2020 al 30/06/2020; relativamente all'a.s. 2020/2021:
- dal 30/09/2020 al 05/10/2020;
- dal 06/10/2020 al 06/10/2020;
- dal 07/10/2020 al 25/10/2020;
- dal 26/10/2020 al 28/10/2020;
- dal 03/11/2020 al 30/06/2021; relativamente all'a.s. 2021/2022:
- dal 30/09/2021 al 14/10/2021;
- dal 18/10/2021 al 30/12/2021;
- dal 31/12/2021 al 31/12/2021;
- dal 01/01/2022 al 31/03/2022;
- dal 01/04/2022 al 15/06/2022; relativamente all'a.s. 2022/2023:
- dal 11/10/2022 al 17/10/2022;
- dal 21/10/2022 al 21/10/2022;
- dal 24/10/2022 al 28/10/2022;
- dal 02/11/2022 al 01/12/2022;
- dal 02/12/2022 al 02/12/2022;
- dal 03/12/2022 al 05/12/2022;
- dal 06/12/2022 al 12/12/2022;
- dal 13/12/2022 al 22/12/2022;
- dal 09/01/2023 al 11/01/2023;
- dal 12/01/2023 al 13/01/2023;
- dal 14/01/2023 al 31/01/2023;
- dal 01/02/2023 al 15/02/2023;
- dal 16/02/2023 al 05/03/2023;
- dal 06/03/2023 al 12/03/2023;
- dal 13/03/2023 al 14/03/2023;
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- dal 15/03/2023 al 16/03/2023;
- dal 17/03/2023 al 20/03/2023;
- dal 21/03/2023 al 23/03/2023;
- dal 24/03/2023 al 05/04/2023;
- dal 12/04/2023 al 14/04/2023;
- dal 15/04/2023 al 21/04/2023;
- dal 26/04/2023 al 05/05/2023;
- dal 06/05/2023 al 10/05/2023;
- dal 11/05/2023 al 14/05/2023;
- dal 15/05/2023 al 22/05/2023;
- dal 23/05/2023 al 09/06/2023;
- dal 10/06/2023 al 13/06/2023;
- dal 14/06/2023 al 16/06/2023;
- dal 17/06/2023 al 28/06/2023.
8.2. Pur se non in forza di un unico contratto, ma di una pluralità di contratti a tempo determinato (ovvero con il conferimento di supplenze brevi e temporanee ex art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999), che si sono susseguiti sostanzialmente senza soluzione di continuità, la ricorrente ha quindi svolto un servizio del tutto equiparabile, quanto a durata minima (sei mesi), a quello prestato dai docenti incaricati per la
“copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico”, in relazione ai quali “si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche” ovvero sino al 30 giugno (art. 4, comma 2, della legge n.
124/1999), per i quali la Suprema Corte ha riconosciuto il diritto al bonus per cui è causa.
8.3. Conseguentemente, alla ricorrente non può essere negato, a pena di una discriminazione irragionevole, il beneficio richiesto per i cinque anni scolastici sopra elencati.
9. Si deve infine ritenere che la ricorrente sia ancora interna al sistema delle docenze scolastiche (non avendo dedotto alcunché in senso
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contrario nelle note di trattazione scritta depositate in data 25/11/2024), sicché la predetta ha diritto all'adempimento in forma specifica, come statuito dalla Suprema Corte (principio di diritto n. 2).
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico Parte_1 di € 500,00 annui mediante la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, con riferimento agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e, quindi, per un importo complessivo di
€ 2.500,00, oltre interessi legali con decorrenza dalla data del diritto all'accredito e fino alla concreta attribuzione;
- condanna il a mettere Controparte_1
a disposizione della ricorrente la c.d. “Carta elettronica del docente” e ad accreditarvi l'importo sopra specificato;
- condanna il al Controparte_1 pagamento delle spese di lite che si liquidano nelle somme di €
49,00 per esborsi ed € 1.050,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n.
55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. Roberto Battimelli.
Così deciso in Catanzaro, in data 10 dicembre 2024
Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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