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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 5844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5844 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 8605/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. ), quale erede di Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Massara e Carlo Persona_1
Domenico Massara, con cui elettivamente domiciliano in Napoli, alla Via F. Crispi n.
62;
- OPPONENTE -
CONTRO
(c.f./p.iva ,) in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
e per essa quale procuratrice speciale, (c.f./p.iva ), in Parte_2 P.IVA_2 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Esposito, con cui elettivamente domicilia in Napoli, al Corso Umberto I n. 259;
- OPPOSTA –
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c. al precetto notificato in data 26.03.2024
Conclusioni: all'udienza del 28 maggio 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , quale erede di Parte_1
ha proposto opposizione all'atto di precetto in oggetto, Persona_1 notificatogli ad istanza di Do. quale procuratrice speciale di Parte_3 [...]
[...]
[...] per l'importo complessivo di € 195.106,61 oltre interessi di mora Controparte_1 maturati e maturandi fino al soddisfo, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare: 1) sospendere anche inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del titolo e dell'atto di precetto e/o di ogni eventuale conseguente atto;
In via definitiva: 2) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della
[...]
e della sua rappresentante e per l'effetto dichiarare nullo Controparte_1 CP_2
l'atto di precetto;
3) dichiarare nullo ed in ogni caso inefficace l'atto di precetto notificato in data 26/03/2024 per le ragioni esposte nel presente atto e comunque, in via subordinata, considerata la insussistenza in tutto o in parte del credito vantato dal creditore procedente per le ragioni espresse ai punti II) e III), attesa anche l'intervenuta prescrizione delle somme richieste accertare e dichiarare l'insussistenza totale e/o parziale della pretesa creditoria oggetto dell'atto di precetto;
4) con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre maggiorazione del 15% per spese generali, IVA e CPA, con attribuzione ai sottoscritti difensori antistatari”.
L'intimazione opposta è stata spiccata in virtù della sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 220/2013 del 18/09/2012-5/03/2013 emessa nel giudizio tra MPS
Gestione Crediti Banca S.p.a., resasi poi cedente in favore dell'intimante, e -tra altri-
, dante causa mortis causa dell'intimato. La sentenza, in parziale Persona_1 accoglimento dell'appello promosso da MPS, ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado con cui era stata accolta l'opposizione spiegata da e R_
avverso il D.I. n. 557/1996, rideterminando le somme dovute a Controparte_3 titolo di saldo debitore dei c/c intestati alla società Parte_4 di cui gli opponenti erano fideiussori, condannandoli al pagamento degli
[...] ulteriori importi indicati sin da principio nel D.I. ed omessi dal giudice di prime cure (€ 2.852,28 per sorta capitale per effetto cambiario emesso in data 11 luglio 1995 e non pagato alla scadenza del 30 marzo 1996, € 43,28 per spese di protesto, € 125,01 per interessi al tasso convenzionale del 15,50 %, € 56.450,76 per n. 22 ricevute bancarie scadute e non pagate ed € 3.6989 per interessi al tasso convenzionale del 15,50%).
Con lo strumento di reazione azionato, parte attrice ha contestato il diritto di precedere ad esecuzione forzata in capo all'opposta deducendo, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva della precettante. Nello specifico ha sostenuto di non aver mai avuto conoscenza della sentenza azionata, né della vicenda successoria dedotta in precetto, difettando in ogni caso la prova dell'inclusione della specifica posizione creditoria discendente dal richiamato titolo giudiziario nell'ambito di quelle cedute in blocco. Ha inoltre contestato l'ammontare del credito precettato rilevando come parte dello stesso non trovasse fondamento nella sentenza della Corte d'Appello di Salerno sottesa al precetto. Ancora, ha eccepito la nullità del precetto per aver intimato il pagamento dell'intero importo dovuto dal de cuius
- 2 -
per il titolo azionato laddove, risultando l'intimato erede ab Persona_1 intestato dell'originario debitore, avrebbe dovuto rispondere – al più – ai sensi dell'art. 752 c.c. nei limiti della quota di 1/3 pervenutagli in eredità. Infine, ha eccepito la prescrizione della pretesa creditoria dalla pubblicazione della sentenza per l'insussistenza di prova dei dedotti atti interruttivi (notifica della sentenza della
Corte di Appello agli eredi collettivamente impersonalmente presso l'ultimo domicilio del de cuius in data 3.04.2014 e di un successivo primo atto di precetto), nonché la prescrizione quinquennale degli interessi moratori convenzionali calcolati con decorrenza dal 22.07.1996.
Si è costituita la società intimante come rappresentata, resistendo all'opposizione. In primo luogo, ha contestato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, precisando che con contratto stipulato in data 9 giugno 2014 la aveva Controparte_1 acquistato, pro soluto e in blocco, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della Legge 130/99 e dell'art. 58 TUB, dalla tutti i crediti Controparte_4 per capitale e interessi anche di mora, spese, danni, indennizzi e quant'altro, derivanti da finanziamenti chirografari e ipotecari o comunque crediti di altra natura vantati verso debitori classificati dalla cedente a sofferenza in conformità alla circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, alla data del 31.12.2013; che di tale cessione era stato dato avviso ex art. 58 T.U.B. mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II n. 80 dell'8 luglio 2014 contenente adeguata descrizione della categoria dei crediti ceduti e che la stessa cedente aveva attestato che tra i crediti ceduti fosse ricompreso quello identificato con NDG 687010 - nominativo “ Parte_5
” in favore della quale e
[...] CP_3 Persona_1 avevano rilasciato fideiussione. Ha inoltre contestato la fondatezza della pretesa eccessività delle somme precettate per l'indebita inclusione dell'importo di € 30.982,51 dovuto per saldo del conto corrente ordinario e del conto anticipi intestati alla società garantita. In particolare, ha evidenziato come la sentenza della Corte di Appello aveva confermato le statuizioni di condanna della sentenza di primo grado, relative al predetto importo, stabilendo la condanna degli opponenti in solido alle ulteriori somme pretermesse e indicate nel D.I. opposto. Ha altresì sostenuto che sebbene i coeredi e , sarebbero tenuti in Parte_1 Controparte_3 proporzione alle rispettive quote, nella specie gli stessi sarebbero tenuti a rispondere per l'intero quali assegnatari del bene gravato da ipoteca ex art. 2829 c.c. Infine, ha sostenuto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, allegandone l'interruzione per opera della proposta opposizione a decreto ingiuntivo e depositando prova delle notifica del titolo azionato e del primo atto di precetto. Ha pertanto concluso per il rigetto della domanda e dell'istanza cautelare perché infondate, con il favore delle spese e competenze di giudizio.
- 3 -
All'esito della prima udienza di comparizione e trattazione del 16 ottobre 2024 trattata in modalità cartolare, è stata accolta, nei limiti della metà dell'importo precettato per sorta, interessi e spese, l'istanza formulata dall'opponente di inibitoria dell'efficacia del titolo azionato e, ritenuta la natura documentale della controversia, è stato disposto il rinvio per la riserva in decisione all'udienza del 28 maggio 2025 con i termini di cui all'art. 189 c.p.c. (cfr. ordinanza del 17 ottobre 2024). A tale ultima udienza così fissata la causa è stata riservata a sentenza.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta, per quanto di ragione, per le motivazioni che seguono.
si è opposto al precetto intimatogli da Parte_1 Parte_2 quale procuratrice speciale di che vanta nell'intimazione Controparte_1 di essere divenuta successore a titolo particolare nel credito consacrato nella sentenza n. 220/2013 della Corte d'Appello di Salerno in conseguenza di un'operazione di cessione in blocco dei crediti a sofferenza da parte della Controparte_4
tra cui quello della società di cui
[...] Parte_4
era garante. Persona_1
Primariamente l'attore ha contestato la legittimazione attiva della cessionaria, deducendo l'insussistenza di prova della riferita cessione, l'omessa notifica del titolo esecutivo sotteso al precetto, conseguito dall'istituto di credito cedente, e la mancata inclusione tra le posizioni cedute di quella scaturente dal titolo giudiziario azionato.
Quanto alla presunta omessa notifica del titolo esecutivo, l'eccezione è stata immediatamente smentita dalla costituzione della parte opposta che, nel denunciarne la natura defatigatoria, ha prodotto copia della sentenza della Corte di
Appello di Salerno n. 220/2013 del 18.09.2012 notificata agli eredi di R_
ai sensi dell'art. 303, co. 2, c.p.c. presso l'ultimo domicilio del de cuius in data
[...]
3.04.2014.
Parte attrice, invero, non ha mai posto in discussione l'esistenza del titolo esecutivo e, a seguito della sua produzione in giudizio, non ha contestato in alcun modo la regolarità della notifica o l'autenticità e conformità all'originale della copia prodotta traendo, piuttosto, argomenti a favore della sollevata eccezione di carenza di legittimazione attiva della precettante proprio dalla natura giudiziale del titolo esecutivo prodotto.
Venendo quindi alla disamina di suddetta eccezione, si osserva che l'opponente ha sostenuto che la produzione della Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 80/2014 contenente
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l'avviso della cessione avvenuta in favore della precettante non costituisse prova dell'esistenza e dell'effettivo contenuto della cessione e che dal tenore dello stesso fosse da escludere che la pretesa consacrata nel titolo giudiziale prodotto in favore dell'originaria banca creditrice potesse dirsi compresa nei crediti ceduti in blocco, tenuto conto che dalla stessa attestazione della cedente risulta che la posizione trasferita riguardasse la e non già Parte_4 R_
, dante causa dell'opponente.
[...]
L'eccezione non può trovare seguito.
All'atto della costituzione in giudizio l'opposta ha prodotto l'avviso della cessione dei crediti in blocco pubblicato ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. n. 130/1999 e 58 T.U.B. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana indicante la cedente, la cessionaria, la data della cessione e le categorie dei crediti ceduti unitamente alle garanzie ed agli accessori. Ha inoltre prodotto copia del contratto di cessione dei crediti dichiarati a sofferenza alla data del 31.12.2013, con estratto dell'allegato A contenente l'elencazione delle posizioni debitorie cedute, tra cui è inclusa la posizione recante l'NDG del rapporto intestato alla società Parte_4
ha prodotto attestazione della banca cedente di inclusione nella
[...] cessione del medesimo rapporto e copia informatica dell'originale della sentenza della Corte di Appello di Salerno azionata, emessa nei confronti dei fideiussori della debitrice principale.
Va rilevato che non viene in contestazione la qualità di garante della
[...] rivestita dal de cuius dell'odierno opponente Parte_4 R_
, che ha opposto il D.I. contro di lui emesso su ricorso della MPS nel giudizio
[...] definito con il titolo azionato.
È pacifico che, in tema di cessione in blocco, il combinato disposto degli artt. 1263 c.c. e 58 co. 3 T.U.B. e 4 l. 130/1999 prevede che, insieme con il credito ceduto, devono considerarsi trasferite tutte le garanzie, personali e reali e gli accessori e la circostanza che l'ammontare dell'esposizione del garante in virtù della garanzia prestata, anche mediante emissione di titoli di credito, sicché la circostanza che l'esatta determinazione dell'obbligazione del garante sia stata definita con un titolo giudiziario non mina l'origine e la fonte di tale obbligazione e l'accessorietà rispetto al rapporto garantito di cui va scrutinata l'inclusione nell'avvenuto fenomeno successorio.
Ebbene, sul tema è noto che, secondo l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, ai fini della prova della cessione non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale “in quanto
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l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione” (così Cass. civ., sent. n. 21821/2023 e Cass. civ., sent. n. 3405/2024). Occorre procedere, cioè, ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente ovvero quando contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione. La prova della cessione, inoltre, “ben può essere data anche nel corso del giudizio innescato dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario” e costituita, ad esempio, dalla
“dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo” (così Cass. 16/04/2012, n. 10200).
Facendo applicazione dei cennati principi al caso di specie devono ritenersi sussistenti gli elementi necessari non soltanto a comprovare l'avvenuta “notizia” della cessione (in grado di porre al riparo il ceduto dalle conseguenze di un pagamento effettuato in favore del cedente), ma anche l'esistenza dell'atto di cessione e l'inclusione della posizione debitoria dell'opponente tra quelle oggetto della cartolarizzazione.
L'opposta ha difatti dimostrato l'inclusione del credito precettato nell'operazione di cessione di crediti avendo depositato la documentazione innanzi richiamata, la cui complessiva disamina non genera dubbi circa la legittimazione processuale dell'opposta, né circa il trasferimento del diritto azionato, a mezzo dell'operazione pubblicizzata nella richiamata G.U., tenuto conto altresì del possesso del titolo in originale, depositato telematicamente in copia dichiarata conforme.
Il successivo motivo di opposizione risulta manifestamente infondato.
L'opponente si duole dell'illegittima inclusione dell'importo complessivo di € 30.982,51 che non troverebbe fondamento nella sentenza della Corte d'Appello di Salerno posta a base del precetto.
Senonché, la disamina del titolo evidenzia le ragioni dell'impugnazione promossa dalla cedente, risiedenti nell'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado, che aveva revocato il D.I. opposto rideterminando le somme dovute per il saldo debitore del conto corrente ordinario e del conto anticipi intestati alla società
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garantita con i relativi interessi moratori, in ordine alla condanna agli ulteriori importi richiesti e riconosciuti nel decreto ingiuntivo opposto.
La sentenza, in accoglimento del gravame, ha così disposto: “accoglie l'appello e, pertanto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, condanna
e , in solido, al pagamento in favore dell'appellante delle Persona_1 Controparte_3 seguenti ulteriori somme …”.
È quindi evidente che la condanna di cui alla sentenza di appello vada integrata con quella già disposta in primo grado, a cui si aggiunge in parziale riforma e che, conseguentemente, il precetto opposto abbia correttamente contemplato tanto le somme espressamente riconosciute dalla sentenza di impugnazione, tanto quelle già riconosciute da quest'ultima e non fatte oggetto di gravame.
Tuttavia, la contestazione dell'erroneità dell'ammontare del credito precettato risulta invece fondata sotto il diverso profilo del limite dell'obbligazione dell'intimato, quale erede legittimo dell'originario debitore . Persona_1
Nello specifico, parte opponente ha eccepito di non poter essere intimato al pagamento dell'intero importo cui era tenuto il de cuius in quanto l'erede è obbligato nei limiti della quota ereditaria.
L'assunto è fondato, sebbene erroneamente ricondotto dalla parte alla previsione di cui all'art. 752 c.c. che disciplina i rapporti interni tra i coeredi, anziché a quella di cui all'art. 754 c.c. che disciplina i rapporti tra coerede e creditori del defunto sancendo il principio della ripartizione dei debiti tra tutti i coeredi in proporzione alle loro quote.
La norma dispone al primo comma, prima parte: “Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria e ipotecariamente per l'intero”.
In definitiva, la responsabilità per i debiti ereditari ricade sugli eredi in proporzione alle loro quote ereditarie;
ogni erede, accettata l'eredità, diviene corresponsabile insieme agli altri coeredi per i debiti del defunto. Il creditore può rivalersi su ciascun erede, ma solo nei limiti della quota che costui abbia ricevuto in eredità. Ciò significa che il creditore non può chiedere l'intera prestazione ad uno solo dei coeredi, non sussistendo tra essi un rapporto di solidarietà. Fa eccezione la sola ipotesi della garanzia ipotecaria in favore del creditore.
Secondo la giurisprudenza la norma deve essere interpretata nel senso che il coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario ha l'onere di indicare al creditore la sua condizione di coobbligato passivo entro il limite della propria quota.
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Ciò è specificamente avvenuto nella specie, sebbene quale motivo di opposizione al precetto intimato dal creditore, e d'altra parte non vi è ragione di dubbio, né di contrasto tra le parti, circa la natura ereditaria del debito oggetto di intimazione non soltanto perché è la stessa creditrice che precisa la suddetta natura nel precetto, ma anche perché la stessa qualità è debitamente attestata dalle denunce di successione versate in atti dall'opponente.
Lo stesso opponente ha altresì provato l'esistenza, la consistenza numerica e il nominativo degli altri eredi ed – anche in proposito – la circostanza è riconosciuta dalla stessa creditrice, che nel precetto ha indicato il nominativo degli eredi di
, dando altresì atto del successivo decesso del coniuge superstite. Persona_1
Il successivo decesso del coniuge superstite è pacifico anche nella prospettazione di parte attrice che, nelle memorie integrative ex art. 171 ter, co. 1 n. 2) c.p.c., ne ha dato atto eccependo espressamente di essere obbligata nella misura di 1/2 affermando: “il sig. non risponde in solido con l'altro coerede di quanto ha formato Parte_1 oggetto di condanna nella sentenza n. 220/2013 della Corte d'Appello di Salerno”, “tanto basta per confermare la fondatezza dell'eccepita applicabilità alla fattispecie dell'art. 752 c.c. in conseguenza della riduzione del credito preteso alla metà, dovendone rispondere il sig. per la quota di sua spettanza” ed ancora “la documentazione Parte_1 conferma incontestabilmente che il sig. non è obbligato solidale con Parte_1 il fratello degli obblighi contratti dal de cuius, ma ne risponde pro quota e Controparte_3 quindi per la metà ai sensi dell'art. 752 c.c.”.
Il limite dell'obbligazione pro quota del coerede intimato per i debiti del defunto non trova smentita nella circostanza allegata dall'opposta secondo cui il credito azionato sarebbe garantito da ipoteca.
Nel precetto l'intimante richiama l'iscrizione ipotecaria n. 14451/2189 del 26 luglio 1996 sui beni di titolarità di , ma nel corso del giudizio non ha Persona_1 fornito prova della formalità, né del rinnovo.
Al contrario, la documentazione prodotta dall'attore (ispezione ipotecaria e denunce di successione) comprova che la riferita iscrizione ipotecaria non riguardò beni di proprietà di . Persona_1
La lacuna probatoria, in uno alla contestazione formulata dall'intimato circa l'esistenza della garanzia sui beni del de cuius, inducono quindi ad escludere che il credito di cui si discute sia assistito da garanzia ipotecaria e, pertanto, non può gravare interamente in capo all'intimato, tenuto nella misura di 1/2.
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Va pertanto dato seguito al principio di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui “nel caso in cui il coerede, intimato sulla base di titolo esecutivo formatosi nei confronti del "de cuius", deduca, in sede di opposizione all'esecuzione, la sua qualità di coobbligato "pro quota", evidenziando la presenza di altri coeredi, il precetto intimatogli per l'intero ammontare del credito è invalido per eccessività della somma intimata, dal momento che, essendo esclusa qualsivoglia relazione di solidarietà dei coeredi in ordine al pagamento dei debiti ereditari, il creditore è tenuto ad agire esecutivamente nei loro confronti in proporzione alle singole quote ereditarie” (cass. civ., sent. n. 18977/2022).
Infine, non appare meritevole di accoglimento, l'eccezione di estinzione del debito per prescrizione.
Dalla documentazione in atti si evince: la notifica agli eredi di Persona_1 della sentenza della Corte d'Appello di Salerno in data 3 aprile 2014 ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.c. presso l'ultimo domicilio del de cuius; la successiva notifica dell'intimazione di pagamento in favore dell'odierna parte attrice il 16 maggio 2014; la notificazione del precetto per cui pende il presente giudizio in data 26 marzo 2024, atti tutti validamente interruttivi del termine di prescrizione ordinario applicabile alla fattispecie anche agli interessi moratori disposti in sentenza in ragione della previsione di cui all'art. 2953 c.c.
Non rileva la natura autonoma del credito per interessi rispetto al credito per capitale ex art. 2948, n. 4), c.c., a mente del quale si prescrivono in 5 anni “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” e il principio per cui per l'applicazione del termine quinquennale ai crediti per interessi non è quindi necessario che la relativa obbligazione assuma i connotati della periodicità (cfr. Cass. civ., sent. n. 2095/2023 che ha ribadito la tesi secondo cui il termine quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, cod. civ., “prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale”) in quanto l'obbligazione per interessi, nel caso specifico, risulta consacrata nella sentenza di condanna divenuta definitiva al pagamento del saldo debitore del c/c ordinario e del conto anticipi “oltre interessi moratori nella misura convenzionale e nei limiti del tasso soglia a far data dal 17.06.1996 per . Persona_1
Conclusivamente, l'opposizione va parzialmente accolta con rideterminazione dell'efficacia del precetto opposto nella misura di 1/2 dell'importo precettato, comprensivo dell'onorario dell'atto di precetto che resterebbe invariato perché computato in misura inferiore al valore medio relativo allo scaglione da € 52.001 a € 260.000.
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Va pertanto dichiarata la validità del precetto opposto nei confronti dell'intimato opponente limitatamente al minor importo complessivo di € 97.553,30.
La parziale fondatezza dei motivi di opposizione costituisce ragione idonea a disporre la compensazione delle spese di lite per la metà, con condanna della parte opposta al pagamento della restante metà in favore dell'opponente, in virtù del principio di soccombenza, negli importi liquidati in dispositivo, ai sensi del d.m. n. 55/2014 e ss.mm. e ii., in ragione dello scaglione di riferimento (€ 52.001-260.000) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi), con attribuzione agli Avvocati Filippo Massara e Carlo Domenico Massara dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti e per essa, quale Parte_1 Controparte_1 procuratrice speciale, iscritta al n. 8605/2024 del R.G., così Parte_2 provvede:
1. accoglie l'opposizione nei limiti indicati nella parte motiva;
per l'effetto,
2. dichiara l'inefficacia del precetto opposto notificato all'opponente in data 26.03.2024 ad istanza di quale procuratrice della Parte_2 [...]
nella misura eccedente l'importo di € 97.553,30; Controparte_1
3. compensa per la metà le spese di lite tra le parti, condannando la parte opposta al pagamento della restante misura di ½ in favore della parte opponente, che liquida in tale entità in € 759,00 per esborsi, € 2.538,50 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione agli Avvocati Filippo Massara e Carlo Domenico Massara che hanno dichiarato di averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli l'11 giugno 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 10 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 8605/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. ), quale erede di Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Massara e Carlo Persona_1
Domenico Massara, con cui elettivamente domiciliano in Napoli, alla Via F. Crispi n.
62;
- OPPONENTE -
CONTRO
(c.f./p.iva ,) in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
e per essa quale procuratrice speciale, (c.f./p.iva ), in Parte_2 P.IVA_2 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Esposito, con cui elettivamente domicilia in Napoli, al Corso Umberto I n. 259;
- OPPOSTA –
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c. al precetto notificato in data 26.03.2024
Conclusioni: all'udienza del 28 maggio 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , quale erede di Parte_1
ha proposto opposizione all'atto di precetto in oggetto, Persona_1 notificatogli ad istanza di Do. quale procuratrice speciale di Parte_3 [...]
[...]
[...] per l'importo complessivo di € 195.106,61 oltre interessi di mora Controparte_1 maturati e maturandi fino al soddisfo, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare: 1) sospendere anche inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del titolo e dell'atto di precetto e/o di ogni eventuale conseguente atto;
In via definitiva: 2) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della
[...]
e della sua rappresentante e per l'effetto dichiarare nullo Controparte_1 CP_2
l'atto di precetto;
3) dichiarare nullo ed in ogni caso inefficace l'atto di precetto notificato in data 26/03/2024 per le ragioni esposte nel presente atto e comunque, in via subordinata, considerata la insussistenza in tutto o in parte del credito vantato dal creditore procedente per le ragioni espresse ai punti II) e III), attesa anche l'intervenuta prescrizione delle somme richieste accertare e dichiarare l'insussistenza totale e/o parziale della pretesa creditoria oggetto dell'atto di precetto;
4) con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre maggiorazione del 15% per spese generali, IVA e CPA, con attribuzione ai sottoscritti difensori antistatari”.
L'intimazione opposta è stata spiccata in virtù della sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 220/2013 del 18/09/2012-5/03/2013 emessa nel giudizio tra MPS
Gestione Crediti Banca S.p.a., resasi poi cedente in favore dell'intimante, e -tra altri-
, dante causa mortis causa dell'intimato. La sentenza, in parziale Persona_1 accoglimento dell'appello promosso da MPS, ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado con cui era stata accolta l'opposizione spiegata da e R_
avverso il D.I. n. 557/1996, rideterminando le somme dovute a Controparte_3 titolo di saldo debitore dei c/c intestati alla società Parte_4 di cui gli opponenti erano fideiussori, condannandoli al pagamento degli
[...] ulteriori importi indicati sin da principio nel D.I. ed omessi dal giudice di prime cure (€ 2.852,28 per sorta capitale per effetto cambiario emesso in data 11 luglio 1995 e non pagato alla scadenza del 30 marzo 1996, € 43,28 per spese di protesto, € 125,01 per interessi al tasso convenzionale del 15,50 %, € 56.450,76 per n. 22 ricevute bancarie scadute e non pagate ed € 3.6989 per interessi al tasso convenzionale del 15,50%).
Con lo strumento di reazione azionato, parte attrice ha contestato il diritto di precedere ad esecuzione forzata in capo all'opposta deducendo, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva della precettante. Nello specifico ha sostenuto di non aver mai avuto conoscenza della sentenza azionata, né della vicenda successoria dedotta in precetto, difettando in ogni caso la prova dell'inclusione della specifica posizione creditoria discendente dal richiamato titolo giudiziario nell'ambito di quelle cedute in blocco. Ha inoltre contestato l'ammontare del credito precettato rilevando come parte dello stesso non trovasse fondamento nella sentenza della Corte d'Appello di Salerno sottesa al precetto. Ancora, ha eccepito la nullità del precetto per aver intimato il pagamento dell'intero importo dovuto dal de cuius
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per il titolo azionato laddove, risultando l'intimato erede ab Persona_1 intestato dell'originario debitore, avrebbe dovuto rispondere – al più – ai sensi dell'art. 752 c.c. nei limiti della quota di 1/3 pervenutagli in eredità. Infine, ha eccepito la prescrizione della pretesa creditoria dalla pubblicazione della sentenza per l'insussistenza di prova dei dedotti atti interruttivi (notifica della sentenza della
Corte di Appello agli eredi collettivamente impersonalmente presso l'ultimo domicilio del de cuius in data 3.04.2014 e di un successivo primo atto di precetto), nonché la prescrizione quinquennale degli interessi moratori convenzionali calcolati con decorrenza dal 22.07.1996.
Si è costituita la società intimante come rappresentata, resistendo all'opposizione. In primo luogo, ha contestato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, precisando che con contratto stipulato in data 9 giugno 2014 la aveva Controparte_1 acquistato, pro soluto e in blocco, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della Legge 130/99 e dell'art. 58 TUB, dalla tutti i crediti Controparte_4 per capitale e interessi anche di mora, spese, danni, indennizzi e quant'altro, derivanti da finanziamenti chirografari e ipotecari o comunque crediti di altra natura vantati verso debitori classificati dalla cedente a sofferenza in conformità alla circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, alla data del 31.12.2013; che di tale cessione era stato dato avviso ex art. 58 T.U.B. mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II n. 80 dell'8 luglio 2014 contenente adeguata descrizione della categoria dei crediti ceduti e che la stessa cedente aveva attestato che tra i crediti ceduti fosse ricompreso quello identificato con NDG 687010 - nominativo “ Parte_5
” in favore della quale e
[...] CP_3 Persona_1 avevano rilasciato fideiussione. Ha inoltre contestato la fondatezza della pretesa eccessività delle somme precettate per l'indebita inclusione dell'importo di € 30.982,51 dovuto per saldo del conto corrente ordinario e del conto anticipi intestati alla società garantita. In particolare, ha evidenziato come la sentenza della Corte di Appello aveva confermato le statuizioni di condanna della sentenza di primo grado, relative al predetto importo, stabilendo la condanna degli opponenti in solido alle ulteriori somme pretermesse e indicate nel D.I. opposto. Ha altresì sostenuto che sebbene i coeredi e , sarebbero tenuti in Parte_1 Controparte_3 proporzione alle rispettive quote, nella specie gli stessi sarebbero tenuti a rispondere per l'intero quali assegnatari del bene gravato da ipoteca ex art. 2829 c.c. Infine, ha sostenuto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, allegandone l'interruzione per opera della proposta opposizione a decreto ingiuntivo e depositando prova delle notifica del titolo azionato e del primo atto di precetto. Ha pertanto concluso per il rigetto della domanda e dell'istanza cautelare perché infondate, con il favore delle spese e competenze di giudizio.
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All'esito della prima udienza di comparizione e trattazione del 16 ottobre 2024 trattata in modalità cartolare, è stata accolta, nei limiti della metà dell'importo precettato per sorta, interessi e spese, l'istanza formulata dall'opponente di inibitoria dell'efficacia del titolo azionato e, ritenuta la natura documentale della controversia, è stato disposto il rinvio per la riserva in decisione all'udienza del 28 maggio 2025 con i termini di cui all'art. 189 c.p.c. (cfr. ordinanza del 17 ottobre 2024). A tale ultima udienza così fissata la causa è stata riservata a sentenza.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta, per quanto di ragione, per le motivazioni che seguono.
si è opposto al precetto intimatogli da Parte_1 Parte_2 quale procuratrice speciale di che vanta nell'intimazione Controparte_1 di essere divenuta successore a titolo particolare nel credito consacrato nella sentenza n. 220/2013 della Corte d'Appello di Salerno in conseguenza di un'operazione di cessione in blocco dei crediti a sofferenza da parte della Controparte_4
tra cui quello della società di cui
[...] Parte_4
era garante. Persona_1
Primariamente l'attore ha contestato la legittimazione attiva della cessionaria, deducendo l'insussistenza di prova della riferita cessione, l'omessa notifica del titolo esecutivo sotteso al precetto, conseguito dall'istituto di credito cedente, e la mancata inclusione tra le posizioni cedute di quella scaturente dal titolo giudiziario azionato.
Quanto alla presunta omessa notifica del titolo esecutivo, l'eccezione è stata immediatamente smentita dalla costituzione della parte opposta che, nel denunciarne la natura defatigatoria, ha prodotto copia della sentenza della Corte di
Appello di Salerno n. 220/2013 del 18.09.2012 notificata agli eredi di R_
ai sensi dell'art. 303, co. 2, c.p.c. presso l'ultimo domicilio del de cuius in data
[...]
3.04.2014.
Parte attrice, invero, non ha mai posto in discussione l'esistenza del titolo esecutivo e, a seguito della sua produzione in giudizio, non ha contestato in alcun modo la regolarità della notifica o l'autenticità e conformità all'originale della copia prodotta traendo, piuttosto, argomenti a favore della sollevata eccezione di carenza di legittimazione attiva della precettante proprio dalla natura giudiziale del titolo esecutivo prodotto.
Venendo quindi alla disamina di suddetta eccezione, si osserva che l'opponente ha sostenuto che la produzione della Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 80/2014 contenente
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l'avviso della cessione avvenuta in favore della precettante non costituisse prova dell'esistenza e dell'effettivo contenuto della cessione e che dal tenore dello stesso fosse da escludere che la pretesa consacrata nel titolo giudiziale prodotto in favore dell'originaria banca creditrice potesse dirsi compresa nei crediti ceduti in blocco, tenuto conto che dalla stessa attestazione della cedente risulta che la posizione trasferita riguardasse la e non già Parte_4 R_
, dante causa dell'opponente.
[...]
L'eccezione non può trovare seguito.
All'atto della costituzione in giudizio l'opposta ha prodotto l'avviso della cessione dei crediti in blocco pubblicato ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. n. 130/1999 e 58 T.U.B. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana indicante la cedente, la cessionaria, la data della cessione e le categorie dei crediti ceduti unitamente alle garanzie ed agli accessori. Ha inoltre prodotto copia del contratto di cessione dei crediti dichiarati a sofferenza alla data del 31.12.2013, con estratto dell'allegato A contenente l'elencazione delle posizioni debitorie cedute, tra cui è inclusa la posizione recante l'NDG del rapporto intestato alla società Parte_4
ha prodotto attestazione della banca cedente di inclusione nella
[...] cessione del medesimo rapporto e copia informatica dell'originale della sentenza della Corte di Appello di Salerno azionata, emessa nei confronti dei fideiussori della debitrice principale.
Va rilevato che non viene in contestazione la qualità di garante della
[...] rivestita dal de cuius dell'odierno opponente Parte_4 R_
, che ha opposto il D.I. contro di lui emesso su ricorso della MPS nel giudizio
[...] definito con il titolo azionato.
È pacifico che, in tema di cessione in blocco, il combinato disposto degli artt. 1263 c.c. e 58 co. 3 T.U.B. e 4 l. 130/1999 prevede che, insieme con il credito ceduto, devono considerarsi trasferite tutte le garanzie, personali e reali e gli accessori e la circostanza che l'ammontare dell'esposizione del garante in virtù della garanzia prestata, anche mediante emissione di titoli di credito, sicché la circostanza che l'esatta determinazione dell'obbligazione del garante sia stata definita con un titolo giudiziario non mina l'origine e la fonte di tale obbligazione e l'accessorietà rispetto al rapporto garantito di cui va scrutinata l'inclusione nell'avvenuto fenomeno successorio.
Ebbene, sul tema è noto che, secondo l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, ai fini della prova della cessione non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale “in quanto
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l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione” (così Cass. civ., sent. n. 21821/2023 e Cass. civ., sent. n. 3405/2024). Occorre procedere, cioè, ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente ovvero quando contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione. La prova della cessione, inoltre, “ben può essere data anche nel corso del giudizio innescato dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario” e costituita, ad esempio, dalla
“dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo” (così Cass. 16/04/2012, n. 10200).
Facendo applicazione dei cennati principi al caso di specie devono ritenersi sussistenti gli elementi necessari non soltanto a comprovare l'avvenuta “notizia” della cessione (in grado di porre al riparo il ceduto dalle conseguenze di un pagamento effettuato in favore del cedente), ma anche l'esistenza dell'atto di cessione e l'inclusione della posizione debitoria dell'opponente tra quelle oggetto della cartolarizzazione.
L'opposta ha difatti dimostrato l'inclusione del credito precettato nell'operazione di cessione di crediti avendo depositato la documentazione innanzi richiamata, la cui complessiva disamina non genera dubbi circa la legittimazione processuale dell'opposta, né circa il trasferimento del diritto azionato, a mezzo dell'operazione pubblicizzata nella richiamata G.U., tenuto conto altresì del possesso del titolo in originale, depositato telematicamente in copia dichiarata conforme.
Il successivo motivo di opposizione risulta manifestamente infondato.
L'opponente si duole dell'illegittima inclusione dell'importo complessivo di € 30.982,51 che non troverebbe fondamento nella sentenza della Corte d'Appello di Salerno posta a base del precetto.
Senonché, la disamina del titolo evidenzia le ragioni dell'impugnazione promossa dalla cedente, risiedenti nell'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado, che aveva revocato il D.I. opposto rideterminando le somme dovute per il saldo debitore del conto corrente ordinario e del conto anticipi intestati alla società
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garantita con i relativi interessi moratori, in ordine alla condanna agli ulteriori importi richiesti e riconosciuti nel decreto ingiuntivo opposto.
La sentenza, in accoglimento del gravame, ha così disposto: “accoglie l'appello e, pertanto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, condanna
e , in solido, al pagamento in favore dell'appellante delle Persona_1 Controparte_3 seguenti ulteriori somme …”.
È quindi evidente che la condanna di cui alla sentenza di appello vada integrata con quella già disposta in primo grado, a cui si aggiunge in parziale riforma e che, conseguentemente, il precetto opposto abbia correttamente contemplato tanto le somme espressamente riconosciute dalla sentenza di impugnazione, tanto quelle già riconosciute da quest'ultima e non fatte oggetto di gravame.
Tuttavia, la contestazione dell'erroneità dell'ammontare del credito precettato risulta invece fondata sotto il diverso profilo del limite dell'obbligazione dell'intimato, quale erede legittimo dell'originario debitore . Persona_1
Nello specifico, parte opponente ha eccepito di non poter essere intimato al pagamento dell'intero importo cui era tenuto il de cuius in quanto l'erede è obbligato nei limiti della quota ereditaria.
L'assunto è fondato, sebbene erroneamente ricondotto dalla parte alla previsione di cui all'art. 752 c.c. che disciplina i rapporti interni tra i coeredi, anziché a quella di cui all'art. 754 c.c. che disciplina i rapporti tra coerede e creditori del defunto sancendo il principio della ripartizione dei debiti tra tutti i coeredi in proporzione alle loro quote.
La norma dispone al primo comma, prima parte: “Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria e ipotecariamente per l'intero”.
In definitiva, la responsabilità per i debiti ereditari ricade sugli eredi in proporzione alle loro quote ereditarie;
ogni erede, accettata l'eredità, diviene corresponsabile insieme agli altri coeredi per i debiti del defunto. Il creditore può rivalersi su ciascun erede, ma solo nei limiti della quota che costui abbia ricevuto in eredità. Ciò significa che il creditore non può chiedere l'intera prestazione ad uno solo dei coeredi, non sussistendo tra essi un rapporto di solidarietà. Fa eccezione la sola ipotesi della garanzia ipotecaria in favore del creditore.
Secondo la giurisprudenza la norma deve essere interpretata nel senso che il coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario ha l'onere di indicare al creditore la sua condizione di coobbligato passivo entro il limite della propria quota.
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Ciò è specificamente avvenuto nella specie, sebbene quale motivo di opposizione al precetto intimato dal creditore, e d'altra parte non vi è ragione di dubbio, né di contrasto tra le parti, circa la natura ereditaria del debito oggetto di intimazione non soltanto perché è la stessa creditrice che precisa la suddetta natura nel precetto, ma anche perché la stessa qualità è debitamente attestata dalle denunce di successione versate in atti dall'opponente.
Lo stesso opponente ha altresì provato l'esistenza, la consistenza numerica e il nominativo degli altri eredi ed – anche in proposito – la circostanza è riconosciuta dalla stessa creditrice, che nel precetto ha indicato il nominativo degli eredi di
, dando altresì atto del successivo decesso del coniuge superstite. Persona_1
Il successivo decesso del coniuge superstite è pacifico anche nella prospettazione di parte attrice che, nelle memorie integrative ex art. 171 ter, co. 1 n. 2) c.p.c., ne ha dato atto eccependo espressamente di essere obbligata nella misura di 1/2 affermando: “il sig. non risponde in solido con l'altro coerede di quanto ha formato Parte_1 oggetto di condanna nella sentenza n. 220/2013 della Corte d'Appello di Salerno”, “tanto basta per confermare la fondatezza dell'eccepita applicabilità alla fattispecie dell'art. 752 c.c. in conseguenza della riduzione del credito preteso alla metà, dovendone rispondere il sig. per la quota di sua spettanza” ed ancora “la documentazione Parte_1 conferma incontestabilmente che il sig. non è obbligato solidale con Parte_1 il fratello degli obblighi contratti dal de cuius, ma ne risponde pro quota e Controparte_3 quindi per la metà ai sensi dell'art. 752 c.c.”.
Il limite dell'obbligazione pro quota del coerede intimato per i debiti del defunto non trova smentita nella circostanza allegata dall'opposta secondo cui il credito azionato sarebbe garantito da ipoteca.
Nel precetto l'intimante richiama l'iscrizione ipotecaria n. 14451/2189 del 26 luglio 1996 sui beni di titolarità di , ma nel corso del giudizio non ha Persona_1 fornito prova della formalità, né del rinnovo.
Al contrario, la documentazione prodotta dall'attore (ispezione ipotecaria e denunce di successione) comprova che la riferita iscrizione ipotecaria non riguardò beni di proprietà di . Persona_1
La lacuna probatoria, in uno alla contestazione formulata dall'intimato circa l'esistenza della garanzia sui beni del de cuius, inducono quindi ad escludere che il credito di cui si discute sia assistito da garanzia ipotecaria e, pertanto, non può gravare interamente in capo all'intimato, tenuto nella misura di 1/2.
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Va pertanto dato seguito al principio di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui “nel caso in cui il coerede, intimato sulla base di titolo esecutivo formatosi nei confronti del "de cuius", deduca, in sede di opposizione all'esecuzione, la sua qualità di coobbligato "pro quota", evidenziando la presenza di altri coeredi, il precetto intimatogli per l'intero ammontare del credito è invalido per eccessività della somma intimata, dal momento che, essendo esclusa qualsivoglia relazione di solidarietà dei coeredi in ordine al pagamento dei debiti ereditari, il creditore è tenuto ad agire esecutivamente nei loro confronti in proporzione alle singole quote ereditarie” (cass. civ., sent. n. 18977/2022).
Infine, non appare meritevole di accoglimento, l'eccezione di estinzione del debito per prescrizione.
Dalla documentazione in atti si evince: la notifica agli eredi di Persona_1 della sentenza della Corte d'Appello di Salerno in data 3 aprile 2014 ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.c. presso l'ultimo domicilio del de cuius; la successiva notifica dell'intimazione di pagamento in favore dell'odierna parte attrice il 16 maggio 2014; la notificazione del precetto per cui pende il presente giudizio in data 26 marzo 2024, atti tutti validamente interruttivi del termine di prescrizione ordinario applicabile alla fattispecie anche agli interessi moratori disposti in sentenza in ragione della previsione di cui all'art. 2953 c.c.
Non rileva la natura autonoma del credito per interessi rispetto al credito per capitale ex art. 2948, n. 4), c.c., a mente del quale si prescrivono in 5 anni “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” e il principio per cui per l'applicazione del termine quinquennale ai crediti per interessi non è quindi necessario che la relativa obbligazione assuma i connotati della periodicità (cfr. Cass. civ., sent. n. 2095/2023 che ha ribadito la tesi secondo cui il termine quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, cod. civ., “prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale”) in quanto l'obbligazione per interessi, nel caso specifico, risulta consacrata nella sentenza di condanna divenuta definitiva al pagamento del saldo debitore del c/c ordinario e del conto anticipi “oltre interessi moratori nella misura convenzionale e nei limiti del tasso soglia a far data dal 17.06.1996 per . Persona_1
Conclusivamente, l'opposizione va parzialmente accolta con rideterminazione dell'efficacia del precetto opposto nella misura di 1/2 dell'importo precettato, comprensivo dell'onorario dell'atto di precetto che resterebbe invariato perché computato in misura inferiore al valore medio relativo allo scaglione da € 52.001 a € 260.000.
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Va pertanto dichiarata la validità del precetto opposto nei confronti dell'intimato opponente limitatamente al minor importo complessivo di € 97.553,30.
La parziale fondatezza dei motivi di opposizione costituisce ragione idonea a disporre la compensazione delle spese di lite per la metà, con condanna della parte opposta al pagamento della restante metà in favore dell'opponente, in virtù del principio di soccombenza, negli importi liquidati in dispositivo, ai sensi del d.m. n. 55/2014 e ss.mm. e ii., in ragione dello scaglione di riferimento (€ 52.001-260.000) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi), con attribuzione agli Avvocati Filippo Massara e Carlo Domenico Massara dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti e per essa, quale Parte_1 Controparte_1 procuratrice speciale, iscritta al n. 8605/2024 del R.G., così Parte_2 provvede:
1. accoglie l'opposizione nei limiti indicati nella parte motiva;
per l'effetto,
2. dichiara l'inefficacia del precetto opposto notificato all'opponente in data 26.03.2024 ad istanza di quale procuratrice della Parte_2 [...]
nella misura eccedente l'importo di € 97.553,30; Controparte_1
3. compensa per la metà le spese di lite tra le parti, condannando la parte opposta al pagamento della restante misura di ½ in favore della parte opponente, che liquida in tale entità in € 759,00 per esborsi, € 2.538,50 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione agli Avvocati Filippo Massara e Carlo Domenico Massara che hanno dichiarato di averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli l'11 giugno 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
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