Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/06/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro
sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 320/2024 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Biagio Politano (Consigliere) dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 320/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto domande di annullamento di contratto di comodato, di rimborso di spese sostenute dal comodatario, di restituzione di beni e di risarcimento del danno, vertente tra:
nato a [...] il [...] (codice fiscale: Parte_1
), residente in [...] domiciliato in Catanzaro, alla via A. de Gasperi, 8, presso lo studio professionale dell'avv. Gerolamo Angotti, con il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
che lo rappresenta e in virtù di Email_1 procura rilasciata in calce al ricorso in appello;
Appellante in via principale
1
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1 titolare della impresa individuale , con partita i.v.a.: Controparte_2
, con sede in Guardavalle (CZ), alla via Nazionale n° 60, elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Guardavalle (CZ), alla via Pietro Nenni, 141, presso lo studio professionale dell'avv. Vincenzo Garzaniti del Foro di Catanzaro, dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, con indirizzo di posta elettronica certificata: e numero Email_2 di telefax: 0967730295;
Appellato- appellante in via incidentale
Conclusioni delle parti:
il procuratore di chiede: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello disattesa e Parte_1 respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, riformare in parte qua la sentenza impugnata ed accogliere il presente appello ed i motivi indicati, con condanna al pagamento delle spese anche della fase della mediazione e generali del giudizio di primo grado, quantificate al netto in euro 14853,00, o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria delle spese e competenze anche generali del presente giudizio”;
il procuratore di chiede: “
1. Rigettare il gravame proposto Controparte_1 dall'appellante poiché infondato in fatto e diritto per i motivi spiegati nella presente memoria di difesa;
2. In accoglimento del formulato appello incidentale, - In via principale e nel merito: Accertare e per l'effetto dichiarare, per come dedotto nella narrativa dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, che il contratto di comodato
d'uso gratuito siglato in data 30 Ottobre 2014 tra l' ed il Sig. Parte_2 Pt_1
negozio giuridico regolarmente registrato, è affetto da annullabilità, e come
[...] tale tamquam non esset ex tunc, per violazione delle norme di cui agli artt. 1175, 1375,
1427, 1439, con la conseguente condanna del convenuto alla restituzione, ex art. 2033
c.c., in favore dell'attrice di quanto speso in virtù dell'esecuzione del contratto pari ad €
173.272,84 o alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento
2 del danno arrecatole commisurato nella somma di € 50.000,00, il tutto per un totale complessivo di € 223.272,84 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, nonché al rilascio di tutti i beni di proprietà della Parte_3 presenti nell'immobile per cui v'è causa. - In via gradata: Accertare
[...]
l'inadempimento contrattuale compiuto dal TE per non aver mai effettuato la traditio del bene e, per l'effetto, dichiarare l'intervenuta risoluzione del detto contratto con conseguente condanna dello stesso alla restituzione di quanto economicamente sopportato dalla proponente Appello incidentale e pari ad € 173.272,84 o alla maggiore
o minore somma ritenuta di giustizia, ed al risarcimento del danno nella misura di €
50.000,00 oltre interessi, nonché al rilascio di tutti i beni di proprietà della
[...] presenti nell'immobile per cui v'è causa. - In via ulteriormente gradata: E Parte_3 senza rinuncia alle suesposte richieste, accertare e dichiarare in capo alla
[...]
la titolarità dei beni mobili ed accessori presenti Parte_3 nell'immobile sito in Settingiano (Cz) alla Via Vincenzo Padula n° 25/B e, per l'effetto, condannare il convenuto al loro immediato rilascio ai sensi dell'art. 948 c.c. in favore dell'attrice e/o al pagamento del loro valore patrimoniale come da fatture versate in atti, oltre ancora al risarcimento dei danni tutti pari ad € 70.000,00 con aggiunta di interessi
e rivalutazione monetaria.- In via subordinata: Accertare e per l'effetto dichiarare che
l' ha eseguito opere di ristrutturazione, ammodernamento ed Parte_2 ammobiliamento sull'immobile sito in Settingiano (CZ) alla via Vincenzo Padula n. 25/B di proprietà del sig. e, pertanto, condannare quest'ultimo a rifondere Parte_1 alla prima le somme esborsate per le opere ed i materiali ex art. 936 c.c., nella misura di
€ 173.272,84, oltre rivalutazione ed interessi, nonché all'ulteriore corrispettivo differenziale derivante dall'aumento di valore apportato all'immobile. - In ulteriore subordine ed in via residuale: condannare il sig. a titolo di indennizzo Parte_1 ex art. 2041 c.c., al pagamento della somma di € 173.272,84 essendosi egli ingiustamente arricchito a discapito della ditta richiedente, oltre interessi e rivalutazione monetaria, somma omnicomprensiva delle spese sopportate e del dovuto risarcimento del danno. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari legali di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. oltre rimborso forfettario 15%, nonché accessori di legge, per il doppio grado di giudizio”.
Svolgimento del processo
3
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Catanzaro
Con atto di citazione notificato a in data 11.6.2018, Parte_1 Controparte_1
- dopo avere premesso che, il 30.10.2014, aveva concluso con il convenuto un contratto di comodato di un immobile, sito in Settingiano (CZ), alla via Vincenzo Padula, n. 25/B, di proprietà del al fine di adeguarlo e di adibirlo a attività ricettiva e di Pt_1 ristorazione - ha chiesto: in via principale, l'annullamento del contratto, per violazione delle norme di cui agli artt. 1175, 1375, 1427, 1439 c.c., con la conseguente condanna del
TE alla restituzione di quanto speso in esecuzione del contratto (ossia di euro
173.272,84 o della diversa somma ritenuta di giustizia) ed al risarcimento del danno nonché al rilascio di tutti i beni di proprietà dell'attore; in via subordinata, la declaratoria di intervenuta risoluzione del contratto, con conseguente condanna del TE alla restituzione di quanto speso dall'attore, al risarcimento del danno ed al rilascio di tutti i beni di proprietà dell'attore; in via ulteriormente gradata, l'accertamento della titolarità dei beni mobili ed accessori presenti nell'immobile, con condanna del convenuto al loro immediato rilascio o al pagamento del loro valore, oltre al risarcimento dei danni;
in via ancora più gradata, l'accertamento che l'impresa del aveva eseguito opere di CP_1 ristrutturazione, ammodernamento ed ammobiliamento e, pertanto, la condanna del
TE a rifondergli le somme esborsate per le opere ed i materiali ex art. 936 c.c., nella misura di euro 173.272,84, oltre rivalutazione ed interessi, nonché all'ulteriore differenziale derivante dall'aumento di valore apportato all'immobile. Infine, in ulteriore subordine, ha chiesto la condanna del TE, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., al pagamento della somma di euro 173.272,84, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In sintesi, il a fondamento delle sue domande, ha affermato che: a) concluso il CP_1 suddetto contratto di comodato, avente efficacia fino al 10.11.2020, l'attore, tramite la sua impresa individuale, aveva eseguito le opere necessarie a rendere l'immobile idoneo all'attivita ricettiva e di ristorazione, affrontando spese per un importo complessivo superiore a euro 150.000; b) tuttavia, dopo i lavori di ristrutturazione, il aveva Pt_1 mantenuto un atteggiamento reticente ed ostativo all'utilizzo dell'immobile concesso in comodato, impedendone l'accesso al e gestendo per proprio conto, insieme ai CP_1 familiari, l'attività turistica e commerciale, alla quale era destinato;
c) il CP_1 inoltre, era venuto a conoscenza del fatto che l'immobile era oggetto di una procedura
4 esecutiva pendente davanti al Tribunale di Catanzaro ed il custode dei beni vi aveva posto i sigilli, cosicché all'attore era stato impedito anche il ritiro dei beni mobili di sua proprietà; d) l'istanza presentata al giudice dell'esecuzione per ottenere l'autorizzazione ad accedere all'immobile era stata disattesa, in quanto, nelle more, la procedura esecutiva era stata dichiarata estinta.
Sulla base di tali circostanze di fatto, il ha sostenuto che: I) la condotta del CP_1
TE integrava gli estremi del dolo contrattuale e fondasse, anche, la sua pretesa di risarcimento del danno, anche ove, in ipotesi, non fosse stata ritenuta l'invalidità del contratto;
II) all'attore, ad ogni modo, spettava il diritto all'indennizzo di cui all'art. 936
c.c. e, in ultima analisi, quello di cui all'art. 2041 c.c. per ingiustificato arricchimento, ferma restando la sua pretesa alla restituzione dei beni di cui era proprietario.
Si è costituito in giudizio, per il tramite di apposita comparsa del 16.10.2018, Pt_1
chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte dal
[...] CP_1
A tal fine, il convenuto ha rilevato che: a) al punto n. 6, il contratto di comodato prevedeva che le opere di completamento dell'immobile, necessarie per renderlo adatto come struttura ricettiva e di ristorazione, nonché le migliorie e le riparazioni o le modifiche eseguite dal comodatario restavano acquisite al comodante, senza obbligo di compenso;
il comodatario non aveva diritto nemmeno al rimborso delle spese ex art. 1808 c.c., non trattandosi di opere straordinarie sostenute per la conservazione del bene concesso in comodato;
b) la domanda era inammissibile per indeterminatezza del suo contenuto e, segnatamente, per la sproporzione della somma richiesta rispetto a quanto indicato nella missiva che l'aveva preceduta;
c) la domanda era infondata nel merito, poiché i rapporti tra le parti. in realtà, erano regolati da intese ed accordi, in base ai quali, in sostanza, il aveva eseguito le opere nell'immobile di sua proprietà, Pt_1 esclusivamente, a sue spese, fungendo da mero prestanome, in virtù Controparte_1 dei pregressi accordi e rapporti di collaborazione commerciale tra Persona_1 padre di ed il cosicché, in definitiva, le spese sostenute da CP_1 Pt_1 erano state finanziate dal tramite pagamenti effettuati in Controparte_1 Pt_1 favore del medesimo ovvero della IGS s.r.l., impresa riconducibile al padre, CP_1
d) nessun dolo era ascrivibile al convenuto, in relazione al contratto Persona_1 in questione, in quanto tutte le opere e le attività erano state eseguite di comune accordo tra le parti e, del resto, l'assenza di dolo si evinceva, anche, dalla comunicazione di recesso che il aveva effettuato il 30.6.2015. CP_1
5 Nel corso della prima udienza, tenutasi il 18.10.2018, le parti hanno chiesto la concessione dei termini per le memorie di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c. Peraltro, il giudice, con ordinanza di pari data, ha assegnato alle parti il termine di quindici giorni per avviare la procedura di mediazione, disponendo il mutamento del rito, da ordinario a speciale (locatizio).
Con ordinanza del 1°.10.2019, sono state ammesse le prove, previa declaratoria di inammissibilità del disconoscimento da parte della difesa del della missiva del CP_1
30.6.2015, poiché non effettuato nella prima difesa utile. Il provvedimento è stato confermato con successiva ordinanza del 29.10.2019.
Espletata l'attività istruttoria, consistita nell'esame dei testimoni e nella acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, all'esito dell'udienza del 6.12.2023, il giudice ha definito il primo grado di giudizio con la sentenza oggetto di appello.
2. La sentenza n. 2027/2023 del Tribunale di Catanzaro
Con sentenza n. 2027/2023 del 6.12.2023, pubblicata in pari data, il Tribunale di
Catanzaro ha rigettato le domande dell'attore ed ha compensato le spese di giudizio tra le parti.
In sintesi, il giudice ha ritenuto fondata la ricostruzione della vicenda operata dal
TE e, segnatamente, che: a) quanto alla domanda di annullamento del contratto di comodato per dolo, non risultava provata la circostanza che la volontà dell'attore fosse stata carpita con artifici o raggiri ed era emerso, piuttosto, che i lavori eseguiti dall'attore nell'immobile concesso in comodato erano stati pagati dal TE, anche tramite l'impresa allo stesso riconducibile (la “Geobeton s.r.l.”); b) appariva inverosimile che i rilevanti costi di ristrutturazione dell'immobile fossero stati sostenuti dal senza CP_1 alcun corrispettivo in proprio favore;
c) anche dalla prova testimoniale assunta si evinceva che il aveva pagato i fornitori, soltanto dopo avere ricevuto dal TE la CP_1 provvista necessaria;
d) in definitiva, dall'istruttoria espletata era emerso che le parti avevano concluso un contratto simulato, ai sensi dell'art. 1414 c.c., con la conseguenza che non poteva trovare accoglimento nemmeno la domanda di risoluzione del contratto;
e) dovevano essere rigettate anche le domande volte ad ottenere la restituzione della somma di euro 173.272,84 e quella, ulteriormente subordinata, volta ad ottenere il
6 pagamento dei costi per gli arredi, posto che era stato dimostrato che i relativi costi erano stati sostenuti dal convenuto e non dall'attore.
Con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, il Tribunale ha ravvisato nella circostanza che il contratto di comodato fosse simulato una delle eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., ne giustificavano la compensazione tra le parti.
3. Il presente giudizio di appello
Con ricorso presentato il 4.3.2024 e notificato, a mezzo p.e.c., unitamente al decreto di fissazione udienza, al avverso la suddetta sentenza ha proposto appello in via CP_1 principale chiedendo la riforma della pronuncia del Tribunale di Parte_1 compensazione delle spese del giudizio di primo grado, rilevando, in sintesi, che tutte le domande proposte dal erano state rigettate e che la simulazione del contratto di CP_1 comodato, contrariamente al convincimento del primo giudice, non giustificava la compensazione delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta presentata il 7.6.2024, si è costituito nel presente giudizio di appello al fine di resistere all'impugnazione principale Controparte_1 del TE e proporre, a sua volta, appello incidentale avverso la sentenza del
Tribunale.
In particolare, quanto all'appello del ha sostenuto che la decisione del Tribunale Pt_1 di compensare le spese di giudizio era del tutto corretta, avendo il giudice del merito ampia discrezionalità nel ravvisarne i presupposti, salvo l'onere di motivare la decisione, peraltro, adempiuto nel caso in esame.
Il ha censurato la sentenza del Tribunale, invece, in ordine alle pronunce sul CP_1 merito della controversia, rilevando, in sintesi, che: a) contrariamente al convincimento del primo giudice, il comportamento omissivo e reticente del aveva indotto il Pt_1
a concludere il contratto di comodato, avendo taciuto, in particolare, la CP_1 pendenza di una procedura esecutiva avente ad oggetto l'immobile concesso in comodato;
d'altra parte, il giudicante non avrebbe potuto rilevare dagli esiti della prova testimoniale l'esistenza di alcun contratto dissimulato tra le parti per giustificare l'insussistenza del dolo, dato che, ai sensi dell'art. 1417 c.c., nei rapporti fra le parti la prova della simulazione incontrava i limiti della prova testimoniale;
b) il Tribunale aveva travisato il contenuto delle prove, non avvedendosi che i pagamenti eseguiti dalla
[..
[...] società estranea alla procedura, in favore del erano giustificati Controparte_3 CP_1 dal fatto che quest'ultimo era divebuto cessionario dei crediti vantati dalla I.G.S. s.r.l. nei confronti della Geobeton s.r.l., non avendo rilevanza, per contro, che, in quel periodo, erano state realizzate le opere di ristrutturazione dell'immobile; né i suddetti pagamenti erano giustificati da presunti buoni rapporti intercorrenti tra le parti;
contrariamente all'assunto del Tribunale, la prova testimoniale non aveva comprovato che il TE avesse finanziato le spese di ristrutturazione dell'immobile, visto che il testimone Tes_1 era interessato alla vicenda ed inattendibile, mentre il oltre ad avere rapporti di Per_2 interesse e di amicizia con il aveva appreso circostanze riferitegli dal Pt_1 Pt_1 stesso;
c) la sentenza impugnata era priva di motivazione in ordine a tutte le altre domande proposte dal CP_1
Quindi, richiamati gli argomenti svolti nel giudizio di primo grado, ha conlcuso come sopra riportato.
Fissata l'udienza di discussione della causa per il 28.5.2025, all'esito della stessa, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza, resa ai sensi del combinato disposto degli artt. 127-ter, comma 5°,
c.p.c. e 429 c.p.c., mediante pubblicazione del dispositivo entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per deposito delle note di trattazione scritta.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Premesso quanto sopra esposto in ordine allo svolgimento del processo e tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Catanzaro e, dall'altro, del motivo di appello principale proposto da e dei motivi di appello incidentale proposti da Parte_1
nonché, in generale, delle rispettive difese delle parti, appare Controparte_1 opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto le seguenti questioni: a) il fondamento o meno delle domande proposte dal con l'atto introduttivo del CP_1 giudizio di primo grado, respinte dal Tribunale con decisione censurata dall'appellante incidentale, per difetto di motivazione e nel merito, concernenti: 1) l'annullamento del contratto di comodato intercorso tra le parti per dolo;
2) la risoluzione del suddetto contratto per inadempimento del comodante;
3) il rimborso delle spese sostenute per la
8 ristrutturazione dell'immobile; 4) il risarcimento del danno;
5) la restituzione dei beni mobili e degli arredi;
6) la pretesa del ad una indennità ex art. 936 c.c. ed ex art. CP_1
2041 c.c.; b) la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado (essendo stata contestata con l'appello principale la compensazione operata dal Tribunale) e di quello di appello.
2. Le valutazioni della Corte
Richiamato quanto sopra esposto circa lo svolgimento del processo e, in particolare, in ordine ai motivi di appello principale e incidentale, conviene esaminare, con priorità,
l'impugnazione incidentale, concernendo il merito della controversia.
Come già illustrato, il censura la sentenza del Tribunale, con un primo motivo, CP_1 per non essere stata accolta la sua domanda di annullamento del contratto di comodato e, segnatamente, per non avere il primo giudice ritenuto i presupposti del dolo nel comportamento omissivo e reticente del il quale, secondo la sua prospettazione, Pt_1 lo aveva indotto a concludere il suddetto contratto, omettendo di riferirgli che l'immobile concesso in comodato era oggetto di una procedura esecutiva. Sotto altro profilo, il lamenta che il giudicante non avrebbe potuto rilevare dagli esiti della prova CP_1 testimoniale la simulazione del contratto di comodato e l'esistenza di accordi dissimulati tra le parti, per giustificare l'insussistenza del dolo, dato che, ai sensi dell'art. 1417 c.c., nei rapporti fra le parti, la prova della simulazione incontra i limiti della prova testimoniale, per cui le parti avrebbero dovuto, piuttosto, munirsi di una controdichiarazione scritta.
Con un secondo motivo di impugnazione, il si lamenta del travisamento degli CP_1 esiti dell'istruttoria da parte del Tribunale, non essendosi avveduto che i pagamenti eseguiti dalla Geobeton s.r.l., società estranea alla procedura, in favore del CP_1 erano giustificati dal fatto che altra impresa, creditrice della Geobeton s.r.l., ossia la
I.G.S. s.r.l., aveva ceduto i propri crediti al risultando irrilevante la circostanza CP_1 per la quale questi pagamenti erano intervenuti nel periodo in cui erano state realizzate le opere di ristrutturazione dell'immobile de quo; né i suddetti pagamenti potevano giustificarsi con i buoni rapporti intercorrenti tra le parti, dato che era stato emesso un decreto ingiuntivo nei confronti della “Geobeton s.r.l.”, di cui il TE era
9 amministratore e poi liquidatore, nonché era stato presentato ricorso per la dichiarazione di fallimento.
D'altra parte, secondo il la prova testimoniale non aveva dimostrato che il CP_1 avesse finanziato le spese di ristrutturazione dell'immobile, visto che il Pt_1 testimone era interessato alla vicenda ed era inattendibile, mentre il oltre ad Tes_1 Per_2 avere rapporti di interesse e di amicizia con il aveva riferito circostanze apprese Pt_1 dal stesso. Pt_1
Con un terzo motivo di impugnazione, l'appellante incidentale rileva che la sentenza impugnata è priva di motivazione in ordine a tutte le domande proposte nel giudizio di primo grado, cosicché le ripropone nel presente giudizio di appello.
I suddetti motivi di impugnazione incidentale, tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente e devono essere respinti, risultando la decisione di primo grado corretta, nella sostanza, salve le precisazioni seguenti.
Come ritenuto dal Tribunale, nessun elemento obiettivo induce a ritenere che il contratto di comodato intercorso tra le parti risulti viziato da artifici o raggiri commessi dal in particolare, omettendo di riferire al che l'immobile oggetto del Pt_1 CP_1 contratto era sottoposto a procedure esecutiva.
Al contrario, dalla missiva del 30.6.2015, a firma del inviata al TE ed CP_1 avente ad oggetto “Comunicazione di disdetta anticipata del contratto di comodato d'uso di immobile” - il cui disconoscimento da parte dell'appellante incidentale è intervenuto tardivamente, come affermato dal Tribunale con valutazione condivisibile e che, del resto, è rimasta incensurata - si ricava che il medesimo intendeva “cessare la CP_1 propria attività nel settore della ristorazione”, la quale, d'altra parte, non era mai “stata effettivamente avviata”, sicché comunicava “la volontà di recedere dal contratto di comodato stipulato in data 30.10.2014”.
Dalla successiva missiva datata 15.9.2015 ed indirizzata a ed a sua figlia Parte_1
, si evince, poi, che il recatosi presso la struttura, al fine di verificare Per_3 CP_1 lo stato dei beni mobili e degli arredi, aveva constatato che gli stessi erano utilizzati da per l'attività di fittacamere e ristorazione, cosicché aveva intimato ai Controparte_4 destinatari della missiva suddetta di non usare i beni di sua proprietà.
Dai suddetti documenti, si ricava, in maniera alquanto chiara, che il aveva CP_1 deciso, autonomamente, di recedere dal contratto di comodato sin dal 30.6.2015, dato che non era stato in grado di avviare l'attività di ristorazione in precedenza progettata e che il
10 motivo di dissidio tra le parti era sorto, successivamente, nel periodo estivo di quell'anno, poiché la figlia del aveva utilizzato la struttura e gli arredi nella stessa presenti, Pt_1 per avviare un'attività di fittacamere e di ristorazione.
Nessuna rilevanza, dunque, risulta aver assunto, rispetto alla volontà del CP_1 dapprima, di concludere il contratto di comodato e, successivamente, di recedere dallo stesso, la pendenza di una procedura esecutiva avente ad oggetto l'immobile in questione, della cui esistenza l'appellante incidentale ha appreso in circostanze non comprovate ed in un momento imprecisato, verosimilmente, in epoca di molto successiva alla comunicazione del recesso dal contratto (dall'ordinanza del giudice dell'esecuzione del
7.11.2016, si evince che il aveva presentato, il 20.10.2016, un'istanza con cui CP_1 rivendicava diritti sui beni presenti nella struttura).
Pertanto, la decisione del Tribunale, con cui è stata rigettata la domanda di annullamento del contratto di comodato per vizio del consenso, deve essere confermata.
Analoghe considerazioni valgono ad escludere il fondamento, anche, della domanda di risoluzione del contratto, dato che la presunta attività del abusiva e ostativa Pt_1 all'utilizzo dell'immobile da parte del sarebbe avvenuta non prima del luglio CP_1 del 2015, ossia dopo la comunicazione del recesso da parte di quest'ultimo.
Anche le altre domande proposte nel giudizio di primo grado da Controparte_1 sono infondate.
Sebbene l'appellante incidentale abbia correttamente rilevato che, in virtù del disposto dell'art. 1417 c.c., non può trarsi la prova della simulazione del contratto di comodato tra le parti dagli esiti dell'esame testimoniale, è proprio il contenuto del suddetto contratto che induce ad escludere il fondamento di ogni sua pretesa di rimborso di spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile o a titolo di risarcimento del danno, di ingiustificato arricchimento ovvero ai sensi dell'art. 936 c.c., poiché il rapporto tra le parti è disciplinato, sul punto controverso, dal regolamento contrattuale.
In effetti, il contratto di comodato in questione prevede, al punto n. 6, che: “le opere di completamento dell'immobile, necessarie per rendere l'immobile concesso in comodato adatto all'uso di struttura ricettiva e ristorazione, migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario restano acquisite al comodante senza obbligo di compenso, anche se seguite con il consenso del comodante salvo sempre per il comandante il diritto di pretendere dal comodatario ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti….”.
11 La suddetta ampia previsione negoziale rende ragione dello specifico accordo delle parti del contratto circa il fatto che, avvenuta la scadenza dello stesso, il comodatario non avrebbe avuto diritto ad alcun compenso per le opere di ristrutturazione, necessarie a rendere l'immobile adatto all'uso di struttura ricettiva di ristorazione.
Ne consegue che, richiamate le valutazioni sopra esposte in ordine il contenuto delle due missive del 30.6.2015 e del 15.9.2015, l'avvenuto recesso dal contratto ad opera del comporta, con la cessazione di efficacia dello stesso, il diritto del di CP_1 Pt_1 avvalersi delle opere eseguite medio tempore dal senza dover corrispondergli CP_1 alcun compenso o indennità.
L'apposita previsione contrattuale esclude, infatti, l'applicazione sia dell'art. 936 c.c. che dell'art. 2041 c.c. che presuppongono l'assenza di una simile regolamentazione negoziale.
Rimane assorbita ogni altra questione, compresa quella concernente l'avvenuto finanziamento o meno della ristrutturazione dell'immobile ad opera del e, in Pt_1 generale, la precisa ricostruzione dei rapporti tra le parti e dei loro effettivi accordi, peraltro, resa alquanto ardua da quella che, con un eufemismo, può definirsi una scarsa trasparenza di entrambi i soggetti (è evidente, anche sulla base degli esiti della prova testimoniale, l'ambiguità dei rapporti tra il ed il e tra questi ed il padre CP_1 Pt_1 del primo, intrecciati con quelli delle società facenti capo, rispettivamente, a Per_1
e così come, del resto, che tale ambiguità ed incertezza
[...] Parte_1 ridonda in danno dell'attore, gravato dall'onere della prova dei presupposti delle domande).
Con riguardo, poi, alla pretesa del di restituzione di beni mobili ed arredi, non CP_1 meglio precisati, di cui vanta la proprietà, la domanda si presenta del tutto generica nella descrizione di siffatti beni, tanto più necessaria, se si consideri, da un lato, che riguardano una struttura complessa e di notevole ampiezza;
dall'altro, che il sulla base del CP_1 punto n. 6 del comodato, non avrebbe, comunque, titolo alla restituzione di beni qualificabili come “opere di completamento dell'immobile, necessarie per rendere l'immobile concesso in comodato adatto all'uso di struttura ricettiva e ristorazione” ovvero “migliorie, riparazioni o modifiche”, cosicché il difetto di specifica allegazione non consente di valutare il fondamento della domanda.
Sotto altro profilo, deve osservarsi che le fatture di acquisto prodotte risalgono ad epoca precedente la stipulazione del contratto di comodato (avvenuta il 30 ottobre del 2014) e,
12 per molti aspetti, risultano del tutto generiche nella descrizione dei beni e dei servizi acquistati, fermo restando che non vi è nemmeno prova della loro destinazione all'immobile oggetto del comodato.
Pertanto, le pronunce di merito del Tribunale devono essere confermate, fatte salve le precisazioni sopra esposte.
Deve essere accolto, invece, il motivo di appello principale, con il quale, Parte_1 censura la pronuncia del Tribunale di compensazione delle spese di lite giudizio di primo grado, poiché, da un lato, fondata, a rigore, su un presupposto errato (ossia la prova della simulazione del contratto di comodato); dall'altro, non potendosi, comunque, ravvisare nell'ambiguità dei rapporti tra le parti le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., consentono di derogare al criterio generale della soccombenza.
3. Le spese di lite e l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
Le spese di lite del giudizio di primo grado (v. quanto sopra sposto) e di quello di appello, seguono la soccombenza di Controparte_1
Esse si liquidano, applicando lo scaglione per le cause di valore compreso tra euro
52.001,00 e 260.000,00, secondo i parametri medi della tariffa forense, di cui al d.m. n.
55/2014, modificato con d.m. n. 147/2022, ridotti della metà in ragione della non particolare complessità delle questioni esaminate e della concreta attività difensiva svolta.
Come richiesto, devono liquidarsi anche le spese per la mediazione obbligatoria, assimilabili alle spese di giudizio (v. Cass. n. 32306/2023).
Sussistono, inoltre, le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante incidentale di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da e su quello incidentale proposto da Parte_1
13 avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 2027/2023, Controparte_1 pubblicata il 6.12.2023, disattesa ogni altra contraria istanza, così provvede:
- rigetta l'appello incidentale;
- accoglie, per quanto di ragione, l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, condanna al rimborso delle spese del Controparte_1 giudizio di primo grado, nei confronti di liquidate in euro 440,00 per Parte_1 onorari di attività di mediazione ed euro 7.052,00 per onorari di causa, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.;
- conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite del giudizio di appello, liquidate in euro 7.160,00 per compensi professionali ed euro
382,50 per spese vive documentate, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115/2002, dell'obbligo dell'appellante incidentale di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del 29.5.2025
Il Consigliere relatore ed estensore Il Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
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