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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/05/2025, n. 2165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2165 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8095/2024
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 21 maggio 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 8095/2024 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. ivi residente in Parte_1 C.F._1
via Murifabbro n. 35, elettivamente domiciliata a Belpasso (CT) in Via 8° Traversa 81, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Prezzavento che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (indennità di accompagnamento)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27 agosto 2024 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
pagina 1 di 4 1829/24 ha dedotto l'inadeguata valutazione delle patologie che l'affliggono ed ha chiesto pertanto “… accertare, previa nomina di un Consulente medico d'ufficio, se la Sig.ra Pt_1
risulti essere affetta da: “Declino cognitivo grave in soggetto con diabete mellito ID,
[...]
epatocarcinoma sottoposto a resezione chirurgica in cirrosi epatica e cardiopatia ipertensiva” e che per tale motivo si riconosca lo stato di invalidità della ricorrente tale da comportare una sua incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni della vita quotidiana, riconoscendole ANCHE il diritto all'accompagnamento con diritto alla decorrenza sin dalla data di presentazione della domanda (…)”, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 25 ottobre
2024, ha contestato la fondatezza della domanda attorea ed ha chiesto “… respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e difesa, previa verifica della propria competenza territoriale e dell'eventuale nullità del ricorso e/o delle notifiche, accertare e dichiarare
l'eventuale inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso ricorso ove notificato oltre il termine perentorio indicato nel provvedimento di fissazione udienza, e/o l'eventuale inesistenza, non sanabile, della notifica dell'avverso ricorso, che in questa sede comunque si eccepiscono formalmente. In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare
l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°,
D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 CPC, nel testo novellato dall'art. - 45, 3° comma della legge n.
69/2009; In via principale, ritenere e dichiarare l'insussistenza in capo a controparte del requisito sanitario normativamente previsto ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, e per l'effetto rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmente contestata dall' resistente, venga operata dall' in sede CP_2 CP_1 amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis C.P.C. Spese, competenze ed onorari come per legge”.
pagina 2 di 4 In esito all'udienza del 21 maggio 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note di entrambe le parti, la causa – istruita a mezzo consulenza medico legale - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 27 agosto 2024 entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 19 agosto 2024, anch'essa entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 16 agosto 2024.
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
Il ctu, nominato nella precedente fase del giudizio, sottoposta a visita la ricorrente, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, aveva concluso che ella fosse affetta da “Esiti di epatectomia per carcinoma epatocellulare G2-3 su cirrosi epatica in soggetto con declino cognitivo affetto da diabete mellito di tipo II ID e cardiopatia ipertensiva”, ritenendo che “le patologie sofferte dalla ricorrente determinano un quadro invalidante in misura pari al 100% e non sono di entità considerevole tali da determinare il diritto ai benefici della L. 18/80, non concedendo pertanto l'indennità di accompagnamento, in quanto la stessa non si trova in una situazione di grave difficoltà a svolgere in autonomia gli atti quotidiani della vita. Il quadro patologico patito dalla ricorrente dà il diritto al riconoscimento del comma 3 (Connotazione di gravità) dell'art. 3 della L. 104/92”, individuando la decorrenza degli accertamenti dalla domanda amministrativa.
Nella presente fase del giudizio, è stata disposta la rinnovazione della perizia, il nuovo consulente, sottoposto a visita la ricorrente in data 12 febbraio 2025, ha riscontrato “Grave deterioramento cognitivo su base cerebrovasculopatica cronica in soggetto diabetico ID e con cardiopatia ipertensiva in discreto compenso emodinamico ed esiti di epatectomia per carcinoma epatocellulare in quadro di cirrosi”, ritenendo sussistano i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza da settembre 2024.
Le conclusioni, nemmeno genericamente contestate nelle note ex art. 127 ter c.p.c., possono essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono poste alla base della presente sentenza.
Il ricorso pertanto deve essere parzialmente accolto e la ricorrente dichiarata in possesso dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con pagina 3 di 4 decorrenza da settembre 2024, oltre che disabile in condizione di gravità ex art. 3, comma 3 legge 104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa conformemente a quanto accertato dal precedente consulente.
Va disposta la compensazione di metà delle spese di lite con riguardo alla fase di atp tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso.
Va disposta la compensazione integrale delle spese di lite della presente fase del giudizio in ragione della decorrenza dell'accertamento sanitario.
Gli esborsi relativi alle c.t.u. effettuate in sede di a.t.p. e nella presente fase del giudizio, già liquidati con separati decreti emessi in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 27 agosto 2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la ricorrente in possesso dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza da settembre 2024, nonché disabile grave ex art. 3, comma 3 legge 104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa;
CP_
- condanna l' al pagamento in favore della ricorrente di metà delle spese di lite della fase di atp che liquida, già ridotte, in € 584,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali e che distrae in favore del procuratore antistatario, compensando la restante quota,
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti quanto alla presente fase del giudizio;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con decreti emessi nel corso del giudizio.
Catania, 21 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 4 di 4
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 21 maggio 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 8095/2024 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. ivi residente in Parte_1 C.F._1
via Murifabbro n. 35, elettivamente domiciliata a Belpasso (CT) in Via 8° Traversa 81, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Prezzavento che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (indennità di accompagnamento)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27 agosto 2024 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
pagina 1 di 4 1829/24 ha dedotto l'inadeguata valutazione delle patologie che l'affliggono ed ha chiesto pertanto “… accertare, previa nomina di un Consulente medico d'ufficio, se la Sig.ra Pt_1
risulti essere affetta da: “Declino cognitivo grave in soggetto con diabete mellito ID,
[...]
epatocarcinoma sottoposto a resezione chirurgica in cirrosi epatica e cardiopatia ipertensiva” e che per tale motivo si riconosca lo stato di invalidità della ricorrente tale da comportare una sua incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni della vita quotidiana, riconoscendole ANCHE il diritto all'accompagnamento con diritto alla decorrenza sin dalla data di presentazione della domanda (…)”, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 25 ottobre
2024, ha contestato la fondatezza della domanda attorea ed ha chiesto “… respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e difesa, previa verifica della propria competenza territoriale e dell'eventuale nullità del ricorso e/o delle notifiche, accertare e dichiarare
l'eventuale inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso ricorso ove notificato oltre il termine perentorio indicato nel provvedimento di fissazione udienza, e/o l'eventuale inesistenza, non sanabile, della notifica dell'avverso ricorso, che in questa sede comunque si eccepiscono formalmente. In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare
l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°,
D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 CPC, nel testo novellato dall'art. - 45, 3° comma della legge n.
69/2009; In via principale, ritenere e dichiarare l'insussistenza in capo a controparte del requisito sanitario normativamente previsto ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, e per l'effetto rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmente contestata dall' resistente, venga operata dall' in sede CP_2 CP_1 amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis C.P.C. Spese, competenze ed onorari come per legge”.
pagina 2 di 4 In esito all'udienza del 21 maggio 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note di entrambe le parti, la causa – istruita a mezzo consulenza medico legale - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 27 agosto 2024 entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 19 agosto 2024, anch'essa entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 16 agosto 2024.
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
Il ctu, nominato nella precedente fase del giudizio, sottoposta a visita la ricorrente, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, aveva concluso che ella fosse affetta da “Esiti di epatectomia per carcinoma epatocellulare G2-3 su cirrosi epatica in soggetto con declino cognitivo affetto da diabete mellito di tipo II ID e cardiopatia ipertensiva”, ritenendo che “le patologie sofferte dalla ricorrente determinano un quadro invalidante in misura pari al 100% e non sono di entità considerevole tali da determinare il diritto ai benefici della L. 18/80, non concedendo pertanto l'indennità di accompagnamento, in quanto la stessa non si trova in una situazione di grave difficoltà a svolgere in autonomia gli atti quotidiani della vita. Il quadro patologico patito dalla ricorrente dà il diritto al riconoscimento del comma 3 (Connotazione di gravità) dell'art. 3 della L. 104/92”, individuando la decorrenza degli accertamenti dalla domanda amministrativa.
Nella presente fase del giudizio, è stata disposta la rinnovazione della perizia, il nuovo consulente, sottoposto a visita la ricorrente in data 12 febbraio 2025, ha riscontrato “Grave deterioramento cognitivo su base cerebrovasculopatica cronica in soggetto diabetico ID e con cardiopatia ipertensiva in discreto compenso emodinamico ed esiti di epatectomia per carcinoma epatocellulare in quadro di cirrosi”, ritenendo sussistano i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza da settembre 2024.
Le conclusioni, nemmeno genericamente contestate nelle note ex art. 127 ter c.p.c., possono essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono poste alla base della presente sentenza.
Il ricorso pertanto deve essere parzialmente accolto e la ricorrente dichiarata in possesso dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con pagina 3 di 4 decorrenza da settembre 2024, oltre che disabile in condizione di gravità ex art. 3, comma 3 legge 104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa conformemente a quanto accertato dal precedente consulente.
Va disposta la compensazione di metà delle spese di lite con riguardo alla fase di atp tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso.
Va disposta la compensazione integrale delle spese di lite della presente fase del giudizio in ragione della decorrenza dell'accertamento sanitario.
Gli esborsi relativi alle c.t.u. effettuate in sede di a.t.p. e nella presente fase del giudizio, già liquidati con separati decreti emessi in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 27 agosto 2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la ricorrente in possesso dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza da settembre 2024, nonché disabile grave ex art. 3, comma 3 legge 104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa;
CP_
- condanna l' al pagamento in favore della ricorrente di metà delle spese di lite della fase di atp che liquida, già ridotte, in € 584,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali e che distrae in favore del procuratore antistatario, compensando la restante quota,
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti quanto alla presente fase del giudizio;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con decreti emessi nel corso del giudizio.
Catania, 21 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
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