Articolo 18 della Legge 20 marzo 1975, n. 70
Articolo 17Articolo 19
Versione
3 aprile 1975
Art. 18. (Dirigenza)

La dotazione organica delle qualifiche dirigenziali non potra' superare il numero delle unita' organiche in cui l'ente risulta ordinato, tenuto conto della corrispondenza tra il livello dirigenziale e l'importanza di ciascuna unita' organica.
La dirigenza puo' articolarsi in non piu' di tre livelli secondo l'organizzazione di ciascun ente.
Il consiglio di amministrazione, sentita la commissione del personale, nomina i dirigenti tra i dipendenti appartenenti alla qualifica superiore dei ruoli amministrativo e tecnico con almeno cinque anni di anzianita' nella qualifica, i quali dimostrino specifiche attitudini e capacita' per l'ufficio cui devono essere preposti. Ad esercitare funzioni di dirigenza possono essere incaricati dal consiglio di amministrazione anche i dipendenti appartenenti al ruolo professionale tutte le volte che, per particolari uffici, sia ritenuto opportuno utilizzare la loro competenza professionale.
Entrata in vigore il 3 aprile 1975
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