Versione
3 aprile 1975
3 aprile 1975
Art. 18. (Dirigenza)
La dotazione organica delle qualifiche dirigenziali non potra' superare il numero delle unita' organiche in cui l'ente risulta ordinato, tenuto conto della corrispondenza tra il livello dirigenziale e l'importanza di ciascuna unita' organica.
La dirigenza puo' articolarsi in non piu' di tre livelli secondo l'organizzazione di ciascun ente.
Il consiglio di amministrazione, sentita la commissione del personale, nomina i dirigenti tra i dipendenti appartenenti alla qualifica superiore dei ruoli amministrativo e tecnico con almeno cinque anni di anzianita' nella qualifica, i quali dimostrino specifiche attitudini e capacita' per l'ufficio cui devono essere preposti. Ad esercitare funzioni di dirigenza possono essere incaricati dal consiglio di amministrazione anche i dipendenti appartenenti al ruolo professionale tutte le volte che, per particolari uffici, sia ritenuto opportuno utilizzare la loro competenza professionale.
La dotazione organica delle qualifiche dirigenziali non potra' superare il numero delle unita' organiche in cui l'ente risulta ordinato, tenuto conto della corrispondenza tra il livello dirigenziale e l'importanza di ciascuna unita' organica.
La dirigenza puo' articolarsi in non piu' di tre livelli secondo l'organizzazione di ciascun ente.
Il consiglio di amministrazione, sentita la commissione del personale, nomina i dirigenti tra i dipendenti appartenenti alla qualifica superiore dei ruoli amministrativo e tecnico con almeno cinque anni di anzianita' nella qualifica, i quali dimostrino specifiche attitudini e capacita' per l'ufficio cui devono essere preposti. Ad esercitare funzioni di dirigenza possono essere incaricati dal consiglio di amministrazione anche i dipendenti appartenenti al ruolo professionale tutte le volte che, per particolari uffici, sia ritenuto opportuno utilizzare la loro competenza professionale.
Giurisprudenza • 17
- 1. TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 04/06/2025, n. 10857Provvedimento: […] approvato con D.P.R. n. 104/1993, nonché dell'art. 31 d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, dell'art. 3 del Testo Unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti dello Stato (D.P.R. n. 1032/1973), dell'art. 18 legge n. 70/1975; eccesso di potere per persistente illogicità nel frazionamento dell'anzianità di servizio; 6) violazione e falsa applicazione dell'art. 52-quater D.L. n. 50/2017 (convertito in legge n. 96/2017 e successive modifiche ed integrazioni), dell'art. 64 e 65 del Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale A.n.a.c.; […]Leggi di più...
- valutazione professionalità·
- disparità di trattamento·
- accordo sindacale·
- giurisdizione amministrativa·
- contiguità giuridica·
- inquadramento giuridico-economico·
- potere regolamentare ANAC·
- ottemperanza al giudicato·
- violazione giudicato·
- art. 52-quater D.L. n. 50/2017