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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/12/2025, n. 4550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4550 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 2296/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2296/2022, avente ad oggetto:
Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c., riservata in decisione all'udienza ex art. 127 ter cpc. del 4.7.2025, con ordinanza ex art. 190 c.p.c. del 9.7.2025, promossa da:
, (CF: ) rapp. e difesa dall'avv.to Parte_1 C.F._1
NZ AR (CF: , elettivamente domiciliata in C.F._2
Indirizzo Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
(CF: ) rapp. e difeso dall'avv.to Controparte_1 C.F._3
EL ER (CF: ), elettivamente domiciliato in Via C.F._4
A.Crispo 39 Napoli, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 6 Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale deducendo che in Controparte_1
data 21/3/2021 verso le ore 12,15 circa, in Parete, alla via S. D'Acquisto, percorreva a piedi un marciapiedi, allorquando veniva aggredita da un cane di razza tipo Pit BU condotto al guinzaglio senza museruola da . Deduceva ancora che Controparte_1
nonostante il cane fosse al guinzaglio, il non riusciva a controllarlo per cui CP_1
ella veniva azzannata all'avambraccio sinistro provocandole una ferita l.c., fatto per cui veniva accompagnata presso il P.S. dell'Ospedale civile di Aversa ove le venivano applicati vari punti di sutura e che, successivamente, si era sottoposta ad ulteriori accertamenti diagnostici che avevano evidenziato “esiti di frattura ulnare con apprezzabilità di callo osseo…”. Deduceva, infine, che stante la persistenza dei postumi delle ferite riportate nell'evento de quo, perdurava ancora uno stato soggettivo ansioso con attacchi di panico ricorrenti, oltre ad avere anche conseguenze di natura emotiva e psicologiche.
pagina 2 di 6 Chiedeva quindi il ristoro di tutti i danni subiti.
Si costituiva parte convenuta la quale contestava in fatto ed in diritto l'avversa domanda, deducendo in primis che era stata la stessa attrice ad urtare il cane di sua proprietà il quale aveva reagito nel modo spiegato e che, in sostanza, andavano del tutto rigettate le richieste della atteso la chiara incongruità tra la narrazione Pt_1
dell'evento fatto in citazione e la documentazione agli atti prodotta dalla stessa.
Ciò posto, la domanda è infondata e va rigettata, non avendo l'istruttoria evidenziato elementi precisi e concordanti, utili a ritenere provati i fatti così come descritti in citazione.
In via preliminare, va detto che nel processo civile l'opinione del giudice si forma ex art. 116 cpc. con il limite delle prove cd. legali, che sono le prove documentali o quelle di natura processuale. Si tratta, fermi i limiti dell'attendibilità del testimone, di prove la cui efficacia è predeterminata dalla legge e di fronte alle quali al giudice è impedita ogni valutazione sul contenuto della stessa, dovendosi semplicemente attenere alle risultanze della prova offerta, così come legalmente stabilito.
Dunque, l'art. 116 cpc. non consente valutazioni arbitrarie o illogiche delle prove. Il Giudice deve infatti operare mettendo al centro del giudizio di fatto la clausola generale del “prudente apprezzamento” delle prove contenuta nell'art. 116, comma 1 c.p.c., per cui il ragionamento del Giudice, nella valutazione delle prove deve portare a risultati logici, cioè che non siano contro le regole del senso comune, contro le regole d'esperienza.
La clausola generale del “prudente apprezzamento” detta un vero e proprio metodo giuridico che il giudice deve osservare nella ricostruzione del fatto. Da esso scaturiscono, infatti, due canoni fondamentali che il giudice deve osservare nel ragionamento in fatto: 1) la “validità logica”, nel senso che la valutazione delle prove deve essere compiuta mediante una deduzione finalizzata alla prova di una pagina 3 di 6 conseguenza logica che, per un verso, osservi le regole della logica, per l'altro, sia coerente rispetto al thema probandum e al contenuto degli elementi di prova acquisiti;
2) la “ragionevolezza” secondo il comune senso e le conoscenze umane generalmente riconosciute, e cioè che la valutazione delle prove non può essere arbitraria, ma deve osservare le c.d. “regole d'esperienza” generalmente accettate nell'ambito della cultura della collettività sociale. In altri termini, il metodo del “prudente apprezzamento” implica che il giudice, nel valutare le prove, osservi le “regole della logica” e le “regole della comune esperienza”, con la conseguenza che l'apprezzamento delle prove può dirsi “prudente” solo quando il ragionamento del giudice osservi le regole della logica, quindi sia “logicamente valido” e le regole tratte dal senso comune, quindi sia “ragionevole”. Al contrario, il metodo del
“prudente apprezzamento” non è rispettato, quando si è in presenza di errori di metodo, quando il ragionamento del giudice è illogico, nel senso che viola il principio di non contraddizione e le altre regole della logica;
oppure quando esso è irragionevole, nel senso che si pone contro le regole del senso comune, contro le regole d'esperienza.
Nel caso in esame, va rilevato che la sia nell'atto di citazione che al Pt_1
CTU nominato per l'accertamento dei danni fisici in sede di accesso, riferiva circa l'accadimento dei fatti di causa collocandoli alla data del 21.3.2021, a fronte del contenuto del certificato del P.S. dell'Ospedale di Aversa laddove veniva indicata la data del 25.3.2021 quale giorno in cui l'attrice si portava ivi per le prime cure.
Tale incongruità travolge ogni altro dedotto istruttorio in merito allo stato fisico dell'attrice conseguente all'evento: e cioè il riferito danno da frattura dell'ulna ad un avambraccio, tra l'altro documentata con una relazione di rx che non indica nemmeno quale dei due avambracci risulti interessato dalla frattura, ed il dedotto danno emotivo e psicologico, sempre conseguenze dei fatti di causa, per nulla documentato in atti.
In ordine, poi, alle risultanze della prova orale, svolta solo con testi indicati da pagina 4 di 6 parte attrice, esse si palesano del tutto insufficienti ai fini della decisione, apparendo evidente la loro natura: compiacevole, in riferimento alla dichiarazione della teste che racconta di aver addirittura consigliato all'attrice, persistendo i Testimone_1
dolori nel tempo, una rx al braccio danneggiato;
generica e lacunosa, in riferimento alla dichiarazione del teste , soprattutto in relazione alla mancata Testimone_2
individuazione del braccio dell'attrice danneggiato in conseguenza dei fatti di causa, pur essendo tale emergenza da ritenersi preminente considerato lo sviluppo fattuale della dinamica dell'accadimento.
L'analisi della certificazione medica prodotta dall'attrice, infine, tranne che per il certificato di P.S. dell'Ospedale di Aversa, apparendo essa -prima facie- del tutto inidonea a documentare il danno fisico subito dalla in riscontro al narrato del Pt_1
giudizio, non fa che consolidare la convinzione dell'infondatezza della domanda da parte di questo Giudicante, ciò anche in evidente contrasto con il contenuto delle conclusioni cui giungeva il CTU incaricato nella sua relazione, che palesano la natura dell'esame svolto, superficiale e per nulla approfondito.
Non avendo assolto l'onere della prova, l'attrice non ha fornito al giudice elementi sufficienti per conseguire il convincimento circa la verità dei fatti allegati e rilevanti per la decisione. Per questo motivo, la norma sull'onere della prova risulta collegata a quella dell'art. 116 c.p.c., che disciplina il principio del libero convincimento, sostenendo che, se il giudice non perviene al convincimento della verità dei fatti, deve decidere la controversia in base alla «regola di giudizio» dell'art. 2697 c.c.
Le risultanze di giudizio inducono in ogni caso a ritenere compensate le spese di giudizio.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico dell'attrice, in solido tra le parti nei confronti del CTU.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da nei Parte_1
confronti di , così provvede: Controparte_1
- Rigetta la domanda;
- Compensa le spese di giudizio tra le parti;
- Pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di CTU, in solido nei confronti dell'Ausiliario.
Aversa, 26/12/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2296/2022, avente ad oggetto:
Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c., riservata in decisione all'udienza ex art. 127 ter cpc. del 4.7.2025, con ordinanza ex art. 190 c.p.c. del 9.7.2025, promossa da:
, (CF: ) rapp. e difesa dall'avv.to Parte_1 C.F._1
NZ AR (CF: , elettivamente domiciliata in C.F._2
Indirizzo Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
(CF: ) rapp. e difeso dall'avv.to Controparte_1 C.F._3
EL ER (CF: ), elettivamente domiciliato in Via C.F._4
A.Crispo 39 Napoli, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 6 Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale deducendo che in Controparte_1
data 21/3/2021 verso le ore 12,15 circa, in Parete, alla via S. D'Acquisto, percorreva a piedi un marciapiedi, allorquando veniva aggredita da un cane di razza tipo Pit BU condotto al guinzaglio senza museruola da . Deduceva ancora che Controparte_1
nonostante il cane fosse al guinzaglio, il non riusciva a controllarlo per cui CP_1
ella veniva azzannata all'avambraccio sinistro provocandole una ferita l.c., fatto per cui veniva accompagnata presso il P.S. dell'Ospedale civile di Aversa ove le venivano applicati vari punti di sutura e che, successivamente, si era sottoposta ad ulteriori accertamenti diagnostici che avevano evidenziato “esiti di frattura ulnare con apprezzabilità di callo osseo…”. Deduceva, infine, che stante la persistenza dei postumi delle ferite riportate nell'evento de quo, perdurava ancora uno stato soggettivo ansioso con attacchi di panico ricorrenti, oltre ad avere anche conseguenze di natura emotiva e psicologiche.
pagina 2 di 6 Chiedeva quindi il ristoro di tutti i danni subiti.
Si costituiva parte convenuta la quale contestava in fatto ed in diritto l'avversa domanda, deducendo in primis che era stata la stessa attrice ad urtare il cane di sua proprietà il quale aveva reagito nel modo spiegato e che, in sostanza, andavano del tutto rigettate le richieste della atteso la chiara incongruità tra la narrazione Pt_1
dell'evento fatto in citazione e la documentazione agli atti prodotta dalla stessa.
Ciò posto, la domanda è infondata e va rigettata, non avendo l'istruttoria evidenziato elementi precisi e concordanti, utili a ritenere provati i fatti così come descritti in citazione.
In via preliminare, va detto che nel processo civile l'opinione del giudice si forma ex art. 116 cpc. con il limite delle prove cd. legali, che sono le prove documentali o quelle di natura processuale. Si tratta, fermi i limiti dell'attendibilità del testimone, di prove la cui efficacia è predeterminata dalla legge e di fronte alle quali al giudice è impedita ogni valutazione sul contenuto della stessa, dovendosi semplicemente attenere alle risultanze della prova offerta, così come legalmente stabilito.
Dunque, l'art. 116 cpc. non consente valutazioni arbitrarie o illogiche delle prove. Il Giudice deve infatti operare mettendo al centro del giudizio di fatto la clausola generale del “prudente apprezzamento” delle prove contenuta nell'art. 116, comma 1 c.p.c., per cui il ragionamento del Giudice, nella valutazione delle prove deve portare a risultati logici, cioè che non siano contro le regole del senso comune, contro le regole d'esperienza.
La clausola generale del “prudente apprezzamento” detta un vero e proprio metodo giuridico che il giudice deve osservare nella ricostruzione del fatto. Da esso scaturiscono, infatti, due canoni fondamentali che il giudice deve osservare nel ragionamento in fatto: 1) la “validità logica”, nel senso che la valutazione delle prove deve essere compiuta mediante una deduzione finalizzata alla prova di una pagina 3 di 6 conseguenza logica che, per un verso, osservi le regole della logica, per l'altro, sia coerente rispetto al thema probandum e al contenuto degli elementi di prova acquisiti;
2) la “ragionevolezza” secondo il comune senso e le conoscenze umane generalmente riconosciute, e cioè che la valutazione delle prove non può essere arbitraria, ma deve osservare le c.d. “regole d'esperienza” generalmente accettate nell'ambito della cultura della collettività sociale. In altri termini, il metodo del “prudente apprezzamento” implica che il giudice, nel valutare le prove, osservi le “regole della logica” e le “regole della comune esperienza”, con la conseguenza che l'apprezzamento delle prove può dirsi “prudente” solo quando il ragionamento del giudice osservi le regole della logica, quindi sia “logicamente valido” e le regole tratte dal senso comune, quindi sia “ragionevole”. Al contrario, il metodo del
“prudente apprezzamento” non è rispettato, quando si è in presenza di errori di metodo, quando il ragionamento del giudice è illogico, nel senso che viola il principio di non contraddizione e le altre regole della logica;
oppure quando esso è irragionevole, nel senso che si pone contro le regole del senso comune, contro le regole d'esperienza.
Nel caso in esame, va rilevato che la sia nell'atto di citazione che al Pt_1
CTU nominato per l'accertamento dei danni fisici in sede di accesso, riferiva circa l'accadimento dei fatti di causa collocandoli alla data del 21.3.2021, a fronte del contenuto del certificato del P.S. dell'Ospedale di Aversa laddove veniva indicata la data del 25.3.2021 quale giorno in cui l'attrice si portava ivi per le prime cure.
Tale incongruità travolge ogni altro dedotto istruttorio in merito allo stato fisico dell'attrice conseguente all'evento: e cioè il riferito danno da frattura dell'ulna ad un avambraccio, tra l'altro documentata con una relazione di rx che non indica nemmeno quale dei due avambracci risulti interessato dalla frattura, ed il dedotto danno emotivo e psicologico, sempre conseguenze dei fatti di causa, per nulla documentato in atti.
In ordine, poi, alle risultanze della prova orale, svolta solo con testi indicati da pagina 4 di 6 parte attrice, esse si palesano del tutto insufficienti ai fini della decisione, apparendo evidente la loro natura: compiacevole, in riferimento alla dichiarazione della teste che racconta di aver addirittura consigliato all'attrice, persistendo i Testimone_1
dolori nel tempo, una rx al braccio danneggiato;
generica e lacunosa, in riferimento alla dichiarazione del teste , soprattutto in relazione alla mancata Testimone_2
individuazione del braccio dell'attrice danneggiato in conseguenza dei fatti di causa, pur essendo tale emergenza da ritenersi preminente considerato lo sviluppo fattuale della dinamica dell'accadimento.
L'analisi della certificazione medica prodotta dall'attrice, infine, tranne che per il certificato di P.S. dell'Ospedale di Aversa, apparendo essa -prima facie- del tutto inidonea a documentare il danno fisico subito dalla in riscontro al narrato del Pt_1
giudizio, non fa che consolidare la convinzione dell'infondatezza della domanda da parte di questo Giudicante, ciò anche in evidente contrasto con il contenuto delle conclusioni cui giungeva il CTU incaricato nella sua relazione, che palesano la natura dell'esame svolto, superficiale e per nulla approfondito.
Non avendo assolto l'onere della prova, l'attrice non ha fornito al giudice elementi sufficienti per conseguire il convincimento circa la verità dei fatti allegati e rilevanti per la decisione. Per questo motivo, la norma sull'onere della prova risulta collegata a quella dell'art. 116 c.p.c., che disciplina il principio del libero convincimento, sostenendo che, se il giudice non perviene al convincimento della verità dei fatti, deve decidere la controversia in base alla «regola di giudizio» dell'art. 2697 c.c.
Le risultanze di giudizio inducono in ogni caso a ritenere compensate le spese di giudizio.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico dell'attrice, in solido tra le parti nei confronti del CTU.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da nei Parte_1
confronti di , così provvede: Controparte_1
- Rigetta la domanda;
- Compensa le spese di giudizio tra le parti;
- Pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di CTU, in solido nei confronti dell'Ausiliario.
Aversa, 26/12/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
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